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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7834/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7834/2023
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. TONERINI ANDREA per CP_1 Parte_1
[...]
Avv. CHIDICHIMO EDOARDO per Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni in essi rassegnate. Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i procuratori si allontanano dall'aula di udienza. Alle ore 14:45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7834/2023
tra
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 in persona del Presidente p.t., con il patrocinio dell'Avv. TONERINI ANDREA, presso il cui studio ha eletto domicilio a Firenze, via Landucci 12, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1 CHIDICHIMO EDOARDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Firenze, viale Fratelli Rosselli 47, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L e della ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
2927/2022 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, che ha accolto l'opposizione proposta dall'odierna parte appellata avverso il verbale di accertamento n. 2022 / S / 503.
La violazione contestata aveva riguardo al disposto dell'art. 126 bis comma 2 del codice della strada, per avere la quale proprietaria del veicolo Mini Countryman targato CP_2
FM998SR, omesso di fornire entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale n. 2022/A941 reg.
1156 del 8.2.2022 – concernente la violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s. - i dati identificativi e della patente della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento dell'accertamento.
In sede di opposizione la ricorrente dava atto di avere provveduto al pagamento della sanzione relativa al verbale di accertamento precedentemente notificato e chiedeva l'annullamento del successivo verbale, sostenendo di aver eseguito la prescritta comunicazione in data 03/05/2022, a mezzo pec, indicando di essere stata lei stessa alla guida dell'autoveicolo, pur senza avere indicato il numero della patente di guida, ritenendo così dimostrata la propria buona fede ed in proposito richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 9555 del 2018.
La parte convenuta in giudizio, odierna appellante, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del verbale opposto, in quanto non risultava pervenuta alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 126 bis c.d.s.
Il Giudice di Pace annullava il verbale impugnato e la relativa sanzione e conseguentemente condannava l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, ritenendo integrata la buona fede della ricorrente, la quale, nell'effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 126 bis c.d.s., era incorsa in un mero errore materiale di trasmissione, errando nell'inserire l'indirizzo pec del destinatario anziché . Email_1 Email_2
Con l'atto di appello la sentenza viene censurata sia in relazione alla ritenuta esimente della buona fede, essendo stato, l'errore commesso in fase di trasmissione della pec, connotato da colpa, sia in relazione alla mancata valutazione dell'incompletezza delle indicazioni fornite, in contrasto con quanto previsto dalla disposizione violata, nonché in punto di condanna alle spese
3 processuali, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
Nel costituirsi nel presente grado di giudizio, la parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, ritenendo correttamente valutata dal Giudice di prime cure la sua buona fede e la regolarità della comunicazione effettuata, oltre che la soccombenza della controparte ai fini della statuizione sulle spese processuali.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 126 bis del codice della strada obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale per infrazioni cui consegue la decurtazione di punti dalla patente di guida. L'omissione di tale obbligo determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che nella fattispecie è stata contestata alla CP_2
La difesa di quest'ultima sostiene, nel primo grado di giudizio come nel presente, che l'avere ella in realtà effettuato, nel termine previsto dalla legge, detta comunicazione, via pec, pur avendo commesso un errore di digitazione nel momento dell'invio, consente di ritenere integrata la buona fede, non assumendo rilievo la mancata comunicazione dei dati relativi alla propria patente di guida, avendo ella dichiarato di trovarsi alla guida del veicolo di sua proprietà al momento della violazione presupposta.
L'art. 3 della legge 689 del 1981 prevede: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, invece, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (tra le più recenti decisioni, confermative dell'orientamento, Cass., ord. 11568 del 02/05/2025, ord. n.
4 24386 del 10/08/2023, ord. n. 11777 del 18/06/2020).
In particolare, si è chiarito che l'esimente della buona fede assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, ossia non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza (tra le tante, Cass. n. 35176 del 18/11/2021, ord. n. 11977 del
19/06/2020).
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, risulta evidente che l'avere, la CP_2 indirizzato la pec con la quale veniva comunicata l'identità del conducente il veicolo nel momento dell'accertata violazione ad un indirizzo errato, ossia Email_1 anziché in difetto dell'allegazione di elementi positivi idonei ad Email_2 ingenerare nel mittente il convincimento del corretto invio della comunicazione – elementi quali, ad esempio, le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio, ovvero una comunicazione di riscontro ricevuta dal destinatario, che non sono stati forniti dall'opponente nel primo grado di giudizio – integra l'ipotesi della colpa grave, rientrando nella comune diligenza il dovere di verificare la correttezza dell'indirizzo del destinatario nell'effettuare l'invio tramite pec. Si tenga conto che il valore legale di raccomandata A/R attribuito a tale tipologia di comunicazione, che garantisce certezza dell'invio e della ricezione e dei relativi tempi, è assicurato dalla generazione di ricevute che attestano l'invio, l'accettazione da parte del gestore e la consegna nella casella del destinatario. In assenza della generazione di queste ricevute, la comunicazione via pec non può dirsi effettuata.
Vale la pena precisare che il richiamo fatto dalla sia in sede di opposizione al verbale CP_2 di accertamento sia al momento della costituzione nel presente grado di giudizio, all'ordinanza della Cassazione n. 9555/2018, non è attinente al caso concreto. In detta pronuncia, la Suprema
Corte afferma che occorre distinguere la condotta di chi omette del tutto di comunicare all'amministrazione le generalità del conducente da quella di colui che, invece, comunichi l'esistenza di validi motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati richiesti. Nella fattispecie sottoposta al vaglio di legittimità, il trasgressore aveva tempestivamente ed efficacemente comunicato l'impossibilità di indicare il conducente al momento dell'accertamento
5 dell'infrazione, legata al decorso del tempo e all'utilizzazione del mezzo e da parte di più soggetti e la Corte ha valorizzato la condotta collaborativa comunque tenuta. Collaborazione che nel caso che ci occupa, invece, non può essere valorizzata, atteso che il comportamento del destinatario del verbale non ha attinto la sfera dell'amministrazione, che non è venuta a conoscenza della comunicazione a causa dell'errore nel quale è incorsa la errore non solo evitabile, ma CP_2 del quale questa non può non essersi accorta o, comunque, poteva e doveva accorgersi in ragione di quanto detto sopra in relazione al funzionamento dell'invio tramite pec.
Concludendo, non essendo ravvisabile la buona fede in assenza della dimostrazione di un errore incolpevole secondo quanto sopra detto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con il rigetto dell'opposizione e la conferma della sanzione di cui al verbale di accertamento n.
2022/S/503 emesso in data 17/06/2022 dal Corpo di Polizia Locale, quantificata già nella misura minima edittale.
La soccombenza dell'opponente odierna appellata comporta la sua condanna alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 200,00 per il giudizio di primo grado (di cui € 50,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la decisionale) ed in € 350,00 per il presente gravame (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 150,00 per la fase decisionale), tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e delle limitate questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo dell'appello.
In ragione della riforma della sentenza e della domanda espressamente formulata nell'atto di appello, la parte appellata viene altresì condannata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di detta decisione, oltre interessi al tasso legale sino al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando in grado di appello, in riforma della sentenza n. 2927/2022 depositata dal Giudice di Pace di Firenze il 28/12/2022, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2022/S/503 emesso in data
6 17/06/2022 dal Corpo di Polizia Locale Unione Comuni e conferma Parte_1 la relativa sanzione;
- Condanna parte opponente – appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 200,00 per il giudizio di primo grado ed in € 350,00 per il gravame, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo dell'appello;
- Condanna parte appellata alla restituzione in favore di parte appellante delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali sino al saldo.
Firenze, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7834/2023
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. TONERINI ANDREA per CP_1 Parte_1
[...]
Avv. CHIDICHIMO EDOARDO per Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni in essi rassegnate. Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i procuratori si allontanano dall'aula di udienza. Alle ore 14:45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7834/2023
tra
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 in persona del Presidente p.t., con il patrocinio dell'Avv. TONERINI ANDREA, presso il cui studio ha eletto domicilio a Firenze, via Landucci 12, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1 CHIDICHIMO EDOARDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Firenze, viale Fratelli Rosselli 47, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L e della ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
2927/2022 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, che ha accolto l'opposizione proposta dall'odierna parte appellata avverso il verbale di accertamento n. 2022 / S / 503.
La violazione contestata aveva riguardo al disposto dell'art. 126 bis comma 2 del codice della strada, per avere la quale proprietaria del veicolo Mini Countryman targato CP_2
FM998SR, omesso di fornire entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale n. 2022/A941 reg.
1156 del 8.2.2022 – concernente la violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s. - i dati identificativi e della patente della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento dell'accertamento.
In sede di opposizione la ricorrente dava atto di avere provveduto al pagamento della sanzione relativa al verbale di accertamento precedentemente notificato e chiedeva l'annullamento del successivo verbale, sostenendo di aver eseguito la prescritta comunicazione in data 03/05/2022, a mezzo pec, indicando di essere stata lei stessa alla guida dell'autoveicolo, pur senza avere indicato il numero della patente di guida, ritenendo così dimostrata la propria buona fede ed in proposito richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 9555 del 2018.
La parte convenuta in giudizio, odierna appellante, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del verbale opposto, in quanto non risultava pervenuta alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 126 bis c.d.s.
Il Giudice di Pace annullava il verbale impugnato e la relativa sanzione e conseguentemente condannava l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, ritenendo integrata la buona fede della ricorrente, la quale, nell'effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 126 bis c.d.s., era incorsa in un mero errore materiale di trasmissione, errando nell'inserire l'indirizzo pec del destinatario anziché . Email_1 Email_2
Con l'atto di appello la sentenza viene censurata sia in relazione alla ritenuta esimente della buona fede, essendo stato, l'errore commesso in fase di trasmissione della pec, connotato da colpa, sia in relazione alla mancata valutazione dell'incompletezza delle indicazioni fornite, in contrasto con quanto previsto dalla disposizione violata, nonché in punto di condanna alle spese
3 processuali, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
Nel costituirsi nel presente grado di giudizio, la parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, ritenendo correttamente valutata dal Giudice di prime cure la sua buona fede e la regolarità della comunicazione effettuata, oltre che la soccombenza della controparte ai fini della statuizione sulle spese processuali.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 126 bis del codice della strada obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale per infrazioni cui consegue la decurtazione di punti dalla patente di guida. L'omissione di tale obbligo determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che nella fattispecie è stata contestata alla CP_2
La difesa di quest'ultima sostiene, nel primo grado di giudizio come nel presente, che l'avere ella in realtà effettuato, nel termine previsto dalla legge, detta comunicazione, via pec, pur avendo commesso un errore di digitazione nel momento dell'invio, consente di ritenere integrata la buona fede, non assumendo rilievo la mancata comunicazione dei dati relativi alla propria patente di guida, avendo ella dichiarato di trovarsi alla guida del veicolo di sua proprietà al momento della violazione presupposta.
L'art. 3 della legge 689 del 1981 prevede: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, invece, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (tra le più recenti decisioni, confermative dell'orientamento, Cass., ord. 11568 del 02/05/2025, ord. n.
4 24386 del 10/08/2023, ord. n. 11777 del 18/06/2020).
In particolare, si è chiarito che l'esimente della buona fede assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, ossia non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza (tra le tante, Cass. n. 35176 del 18/11/2021, ord. n. 11977 del
19/06/2020).
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, risulta evidente che l'avere, la CP_2 indirizzato la pec con la quale veniva comunicata l'identità del conducente il veicolo nel momento dell'accertata violazione ad un indirizzo errato, ossia Email_1 anziché in difetto dell'allegazione di elementi positivi idonei ad Email_2 ingenerare nel mittente il convincimento del corretto invio della comunicazione – elementi quali, ad esempio, le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio, ovvero una comunicazione di riscontro ricevuta dal destinatario, che non sono stati forniti dall'opponente nel primo grado di giudizio – integra l'ipotesi della colpa grave, rientrando nella comune diligenza il dovere di verificare la correttezza dell'indirizzo del destinatario nell'effettuare l'invio tramite pec. Si tenga conto che il valore legale di raccomandata A/R attribuito a tale tipologia di comunicazione, che garantisce certezza dell'invio e della ricezione e dei relativi tempi, è assicurato dalla generazione di ricevute che attestano l'invio, l'accettazione da parte del gestore e la consegna nella casella del destinatario. In assenza della generazione di queste ricevute, la comunicazione via pec non può dirsi effettuata.
Vale la pena precisare che il richiamo fatto dalla sia in sede di opposizione al verbale CP_2 di accertamento sia al momento della costituzione nel presente grado di giudizio, all'ordinanza della Cassazione n. 9555/2018, non è attinente al caso concreto. In detta pronuncia, la Suprema
Corte afferma che occorre distinguere la condotta di chi omette del tutto di comunicare all'amministrazione le generalità del conducente da quella di colui che, invece, comunichi l'esistenza di validi motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati richiesti. Nella fattispecie sottoposta al vaglio di legittimità, il trasgressore aveva tempestivamente ed efficacemente comunicato l'impossibilità di indicare il conducente al momento dell'accertamento
5 dell'infrazione, legata al decorso del tempo e all'utilizzazione del mezzo e da parte di più soggetti e la Corte ha valorizzato la condotta collaborativa comunque tenuta. Collaborazione che nel caso che ci occupa, invece, non può essere valorizzata, atteso che il comportamento del destinatario del verbale non ha attinto la sfera dell'amministrazione, che non è venuta a conoscenza della comunicazione a causa dell'errore nel quale è incorsa la errore non solo evitabile, ma CP_2 del quale questa non può non essersi accorta o, comunque, poteva e doveva accorgersi in ragione di quanto detto sopra in relazione al funzionamento dell'invio tramite pec.
Concludendo, non essendo ravvisabile la buona fede in assenza della dimostrazione di un errore incolpevole secondo quanto sopra detto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con il rigetto dell'opposizione e la conferma della sanzione di cui al verbale di accertamento n.
2022/S/503 emesso in data 17/06/2022 dal Corpo di Polizia Locale, quantificata già nella misura minima edittale.
La soccombenza dell'opponente odierna appellata comporta la sua condanna alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 200,00 per il giudizio di primo grado (di cui € 50,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la decisionale) ed in € 350,00 per il presente gravame (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 150,00 per la fase decisionale), tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e delle limitate questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo dell'appello.
In ragione della riforma della sentenza e della domanda espressamente formulata nell'atto di appello, la parte appellata viene altresì condannata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di detta decisione, oltre interessi al tasso legale sino al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando in grado di appello, in riforma della sentenza n. 2927/2022 depositata dal Giudice di Pace di Firenze il 28/12/2022, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2022/S/503 emesso in data
6 17/06/2022 dal Corpo di Polizia Locale Unione Comuni e conferma Parte_1 la relativa sanzione;
- Condanna parte opponente – appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 200,00 per il giudizio di primo grado ed in € 350,00 per il gravame, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo dell'appello;
- Condanna parte appellata alla restituzione in favore di parte appellante delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali sino al saldo.
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