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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima Sezione
Civile, in persona del Giudice Vincenzo Pappalardo, il 7 febbraio 2019 e contraddistinta dal n.
1418/2019, iscritto al n. 3943/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 6 maggio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede le- Parte_1 P.IVA_1
gale in Napoli, alla Piazza Cavour n. 9, costituitasi in persona di , dichiaratosi CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Saetta (co- dice fiscale ) - appellante - C.F._1
E
l' (codice fiscale , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli, alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore, ing. , e rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_3
Giuseppe Iervolino (codice fiscale , Gianpiero Mesco (codice fiscale C.F._2
), Anna Vingiani (codice fiscale e Annamaria De C.F._3 C.F._4
Nicola (codice fiscale ) - appellata - C.F._5
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 3652/2015 il 24 giugno 2015, il Tribunale di Napoli ordinava all' (nel prosieguo, per maggior Controparte_2
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 1 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
comodità, anche solo ASL) di pagare alla (nel pro- Parte_1
sieguo anche solo lo SPPP), il complessivo importo di 807.706,78 €, di cui 779.124,02 € a saldo del corrispettivo delle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa di cui all'art. 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, erogate nel 2014 da detta società, in forza dell'accreditamento di cui godeva e sulla base delle autorizzazioni rilasciata dall'azienda sanitaria, a soggetti assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale, 26.207,60 € per gli interessi di mora sugli importi dovutile in ac- conto e 2.375,16 € per gli interessi di mora sull'importo dovutole a saldo maturati fino al 25 maggio 2015, «oltre interessi legali dalla domanda», nonché le spese della procedura monitoria.
I.1.2. Ricevutane il 2 luglio 2015 la notificazione, l' pponeva a detto decreto con Pt_2
una citazione notificata alla controparte il 7 settembre 2015, eccependo, per quel che qui an- cora rileva, che l'importo del capitale del quale le era stato ingiunto il pagamento superava il cd. tetto di spesa assegnato alla SPPP e pertanto non era da essa dovuto e che comunque non erano nella specie applicabili gli interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
I.1.3. La SPPP, costituendosi in giudizio il 5 gennaio 2016, resisteva all'avversa opposi- zione e ne chiedeva il rigetto, proponendo una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il medesimo importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto a titolo di risarcimento dei danni ar- recatile dall'ASL autorizzando tutte le prestazioni sanitarie da essa erogate agli assistiti dal
[...]
nel corso dell'anno 2014 e fissando solo dopo la loro erogazione il re- Parte_3
lativo cd. tetto di spesa, cioè l'importo massimo nei limiti del quale potevano essere remune- rate, peraltro in misura inferiore a quello assegnatole per l'anno precedente.
I.1.4. Con la prima delle memorie previste dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c., nel testo allora vigente, depositata il 4 febbraio 2016, l'ASL eccepiva l'inammissibilità della domanda ri- convenzionale spiegata dalla controparte, non potendo quest'ultima proporre domande diverse da quella avanzata con il ricorso volto ad ottenere il provvedimento monitorio, e faceva presente che il cd. tetto di spesa assegnato per l'anno 2014 alle strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al cit. art. 26 agli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale era stato da essa ridotto in attuazione del decreto del Commissario ad acta n.
90/2014.
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 2 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.1.4. Il Tribunale, con la propria sentenza n. 1418/2019, pubblicata il 7 febbraio 2019. accoglieva l'opposizione dell'ASL, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'oppo- sta a rifondere alla controparte le spese del procedimento di opposizione, affermando, sempre per quel che qui ancora rileva, quanto segue:
«La mancata richiesta di note di credito da parte della ASL non assume la valenza che pretenderebbe conferirle la ricorrente, nel senso che non esime dal rispetto del limite, come detto, invalicabile, del tetto di spesa sanitaria.
Altrettanto non significativo è, altresì, il ritardo con cui, per l'esercizio 2014, è stato sti- pulato il contratto inter partes ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, intervenuto in data 23/01/2015.
[…]
Quanto, poi, alla circostanza che il contratto del 23/01/2015 sarebbe stato stipulato con “riserva”, essa, anche a prescindere dalla assoluta irrilevanza di una eventuale mancata adesione del centro erogatore alla fissazione del limite di spesa che rappresenta un'attività di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione di carattere sostanzialmente autorita- tivo, si osserva in ogni caso che trattasi di affermazione non rispondente al vero. Infatti, la pre- tesa riserva non è contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti, ma in una separata ed unila- terale missiva indirizzata dal legale rapp.te dell'attrice alla controparte, priva, pertanto, in man- canza di accettazione dell'altro contraente, di qualsivoglia valore negoziale.
Parimenti irrilevante è poi il fatto che il D.C.A. n. 90 del 11.08.2014, con il quale il Com- missario ad Acta per il Piano di Rientro del Settore Sanitario della ha stabilito Controparte_4
i tetti di spesa per l'esercizio 2014 sia stato sospeso dal con ordinanza Parte_4
cautelare n. 2085/2014, fino al 14/01/2015.
L'atto non risulta infatti essere stato annullato, onde non è dato comprendere come la sospensione possa aver inciso sulla validità di esso, ed inoltre, come già ricordato, l'opposta ha stipulato il contratto in epoca successiva alla scadenza della sospensione, venendo dunque a conoscenza del limite di spesa vigente.
L'opposta ha fatto anche riferimento ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di distribuzione dell'onus probandi, ritenendo che essi, nella parte in cui valorizzano la posizione di assertiva che la P.A. assume in sede di eccezione del superamento del budget, possano
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 3 di 10 Pt_1 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
comportare il rigetto della proposta opposizione.
[…]
Senonché, nel caso di specie l'avvenuto superamento del tetto di spesa non è, in realtà, seriamente contestato, deducendo l'opposta unicamente la tardività della fissazione del limite, ma tale eccezione, come ampiamente fin qui argomentato, non vale ad assolvere il centro ero- gatore dal rispetto dell'indicato limite».
Rigettava poi la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno osservando che essa, «per come proposta, parrebbe in primo luogo inammissibile, giacché si scontra con il di- vieto di jus novorum sancito dal codice di rito», e che, «nel caso di specie, non è a discorrere di ingiustificato arricchimento da parte della ASL opponente» e, «in disparte il rilievo che l'opposta ha, con la sottoscrizione del contratto, accettato il predetto limite (inefficace essendo la “ri- serva” della cui totale irrilevanza si è già reso conto in precedenza), va ribadito che è lo stesso sistema "a consuntivo" a comportare necessariamente la retroattività delle riduzioni della re- munerazione, la cui misura non può che essere determinata quantomeno nell'anno successivo, ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate ed è possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili», sicché deve ritenersi «legittimo un controllo ed una rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione esercitati anche in tempi non strettamente prossimi all'anno in verifica, purché possa considerarsi esercitato il potere in tempi ragionevoli (così Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 207; in termini anche Cons.
Stato, Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 248)».
I.2.1. Avverso detta sentenza, la SPPP, con una citazione notificata alla controparte il 9 settembre 2019, s'appellava quindi a questa Corte sulla base di tre motivi – intitolati, rispetti- vamente: «I - Omessa, insufficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione circa l'esame dei documenti – circa la ripartizione dell'onere probatorio – circa la mancata conclusione delle attività di monitoraggio del tetto di spesa e quindi della mancata determinazione della regres- sione tariffaria»; «II – Extrapetizione circa la decisione sull'ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c. - Omessa, insufficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione circa il mancato riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.»; «III – Regolamentazione delle spese» – e le chiedeva di voler:
«A) In via principale accogliere in toto il presente gravame e riformare in parte qua la
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 4 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sentenza n.1418/2019 del Tribunale di Napoli per tutte le motivazioni innanzi argomentate, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto, e conseguentemente, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
3652/2015 del Tribunale di Napoli, con declaratoria di esecutorietà dello stesso e/o, in accogli- mento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, condannare la Controparte_5
al pagamento della medesima somma equivalente all'importo ingiunto e/o nella misura
[...]
che riterrà di giustizia.
B) In conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio».
I.2.2. L'ASL, costituendosi in giudizio il 20 gennaio 2020, resisteva all'avversa impugna- zione eccependone l'inammissibilità perché non rispettosa di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c. e manifestamente infondata e chiedendone comunque il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Le eccezioni sollevate dall'ASL in ordine all'ammissibilità dell'appello della CP_6
non possono essere accolte giacché in questa fase processuale, successiva a quella della trat- tazione, non è più possibile dichiarare l'impugnazione inammissibile, siccome manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nella specie applicabile ratione temporis, ostandovi quanto di- sposto dall'art. 348-ter c.p.c., ora abrogato ma pure nella specie ancora applicabile ratione temporis, e l'appello in esame, nel suo complesso, salvo quanto appresso si dirà in relazione ad alcuni dei suoi motivi, è, tutto sommato, sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.
II.2.1. Il primo motivo dell'appello in esame – intitolato, come s'è detto, «Omessa, insuf- ficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione circa l'esame dei documenti – circa la ri- partizione dell'onere probatorio – circa la mancata conclusione delle attività di monitoraggio del tetto di spesa e quindi della mancata determinazione della regressione tariffaria» – è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con esso la , in sintesi, sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto CP_6
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 5 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
riconoscere che il suo credito «è pienamente fondato, certo, liquido ed esigibile» e dunque re- spingere l'opposizione dell'ASL, giacché:
1) le fatture e le distinte riepilogative delle prestazioni sanitarie in questione sono state da essa regolarmente trasmesse all'azienda sanitaria e non sono mai state da questa conte- state nei modi e nei termini stabiliti dal contratto;
2) il contratto relativo all'anno 2014 è stato stipulato solo il 23 gennaio 2015 e dunque dopo l'erogazione delle prestazioni sanitarie in questione;
3) tali prestazioni sono state pertanto erogate sulla base del contratto relativo all'anno
2013 e facendo affidamento sul cd. tetto di spesa assegnatole per tale anno;
4) questo limite è stato poi ridotto per effetto del decreto del Commissario ad acta n. 90 dell'11 agosto 2014, sospeso fino al 15 gennaio 2015 con l'ordinanza del Tribunale amministra- tivo regionale della Campania n. 2085/2014 e la cui legittimità ancora sub iudice;
5) nel corso del 2014, il Commissario ad acta ha più volte modificato le tariffe delle pre- stazioni in questione a decorrere dal 1° gennaio di quell'anno e dunque retroattivamente;
6) il contratto relativo all'anno 2014 è stato da essa sottoscritto con riserva, senza pre- stare acquiescenza alle modifiche delle tariffe e del tetto di spesa intervenute in corso d'anno;
7) l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie in questione è stata previamente autoriz- zata dall'ASL;
8) l'ASL le ha regolarmente corrisposto gli acconti dovutile sui corrispettivi di tali presta- zioni;
9) il superamento da parte sua del tetto di spesa assegnatole non è stato documental- mente provato dall'ASL;
10) quest'ultima non ha provato nemmeno di averle comunicato in corso d'anno il rag- giungimento del tetto di spesa, né di aver applicato la cd. regressione tariffaria;
11) dai verbali delle riunioni del cd. Tavolo tecnico tenute il 28 ottobre 2016 e il 4 aprile
2017 emerge l'esistenza di risorse finanziarie disponibili per il saldo dei corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie da essa erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale nell'anno 2014.
Senonché, in senso contrario, è sufficiente osservare:
A) che l'appellante non ha specificamente censurato la parte della sentenza appellata in cui si afferma che il superamento da parte sua del tetto di spesa assegnatole, sia pur nel corso
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 6 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'anno 2014, non è stato da essa «seriamente contestato»;
B) che comunque il riconoscimento del superamento di detto limite è implicito nelle di- fese dell'appellante e, in particolare, in quelle incentrate sulla contestazione della legittimità della fissazione di tale limite in un importo inferiore a quello relativo all'anno precedente e solo dopo l'erogazione, previamente autorizzata dalle strutture sanitarie dell'ASL, delle prestazioni sanitarie il cui corrispettivo è nella specie in questione;
C) che pertanto l'ASL non aveva l'onere di provare che la aveva superato il cd. tetto CP_6
di spesa in questione;
D) che il medesimo limite è stato, sia pur a posteriori, accettato dalla sottoscri- CP_6
vendo il 29 (e non già il 23) gennaio 2015 il contratto relativo all'anno 2014 senza formulare contestualmente alcuna riserva e così implicitamente rinunciando a ribadire quella che aveva formulato con una nota diretta all'ASL e datata 20 gennaio 2015 e che peraltro era legata al contenzioso allora pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania in ordine alla legittimità del decreto del Commissario ad acta n. 90 dell'11 agosto 2014 e dei con- seguenti altri provvedimenti amministrativi con i quali anche il tetto di spesa alla medesima per l'anno 2014 era stato ridotto e in ordine al cui esito nessuna delle parti ha fornito al- CP_6
cuna allegazione o prova, nel corso del quale l'efficacia di detti provvedimenti era stata sì so- spesa, ma solo fino al 15 gennaio 2015;
E) che peraltro l'eventuale efficacia di tale riserva, incidendo negativamente sull'effica- cia del predetto contratto, renderebbe comunque inesigibile il credito oggetto del decreto in- giuntivo opposto e renderebbe addirittura indebiti i pagamenti effettuati dall'ASL in favore della
SPPP in acconto sui corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla seconda nel 2014;
F) che il tetto di spesa nella specie in questione è quello assegnato con il predetto con- tratto all'importo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dalla e non alla CP_6
branca o macroarea nella quale tali prestazioni rientravano, sicché il suo superamento impedi- sce immediatamente e ineluttabilmente che l'importo eccedente possa essere pagato, man- cando i presupposti per l'applicazione del meccanismo della cd. regressione tariffaria, operante soltanto nei casi in cui sia superato il tetto di spesa complessivamente fissato per un intero insieme di prestazioni sanitarie;
G) che, come più volte condivisibilmente riconosciuto dalla giurisprudenza, sia ordinaria
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 7 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
che amministrativa, è praticamente fisiologico e pienamente legittimo che i limiti della spesa sanitaria a carico della finanza pubblica siano fissati annualmente e nel corso dell'anno cui si riferiscono o addirittura successivamente, dipendendo da procedimenti legislativi e ammini- strativi notevolmente complessi (cfr., ad es., Cass. 25184/2024);
H) che è altresì pacifico che tali limiti sono invalicabili (cfr., ad es., Cass. 13884/2020);
I) che a nulla rileva che l'erogazione delle prestazioni sanitarie il cui corrispettivo eccede il tetto di spesa assegnato per l'anno 2014 alla e, per quanto detto sopra, da quest'ultima CP_6
liberamente e consapevolmente accettato era stata previamente autorizzata dalle strutture sa- nitarie dell'ASL, tale autorizzazione concernendo solo l'appropriatezza sotto il profilo medico- sanitario di dette prestazioni e non comportando il riconoscimento del diritto della SPPP di ot- tenere la remunerazione anche in eccedenza rispetto a quel tetto.
Sicché, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è evidente che la pretesa credi- toria della nella specie controversa è del tutto infondata e che pertanto la sentenza ap- CP_6
pellata, nella parte in cui ha accolto l'opposizione della ASL e revocato il decreto ingiuntivo op- posto, va confermata.
II.2.2. Palesemente inammissibile, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, extravagante rispetto alla motivazione e alle statuizioni della sentenza nella specie impugnata,
è poi il secondo motivo dell'appello in esame, rubricato «Extrapetizione circa la decisione sull'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. - Omessa, insufficiente, errata, carente e con- traddittoria motivazione circa il mancato riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.», con il quale l'appellante si duole che il Giudice di primo grado abbia, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., provveduto su una domanda di riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. che essa non aveva formulato e co- munque nel rigettarla.
Infatti, il primo Giudice, a ben vedere, non s'è pronunciato su tale domanda, ma ha preso in considerazione l'art. 2041 c.c. al solo fine di escludere che la domanda proposta in via ricon- venzionale dalla potesse essere qualificata giuridicamente come una domanda fondata CP_6
sull'ingiustificato arricchimento dell'ASL e tendente all'ottenimento dell'indennizzo previsto dal suddetto articolo, anziché come una domanda di carattere propriamente risarcitorio. abbia erroneamente dedotto un ampliamento della domanda proposta ritenendo inesistente
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 8 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. da parte dell'ASL.
II.2.3. Discorso analogo vale anche per il terzo ed ultimo motivo di appello, rubricato
«Omessa, insufficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione circa la domanda di risar- cimento danni», con il quale l'appellante, in buona sostanza, si duole del mancato accoglimento da parte del primo Giudice della domanda risarcitoria da esso formulata in via riconvenzionale ribadendo le considerazioni da essa svolte a sostegno di tale domanda nel corso del processo di primo grado senza muovere alcuna specifica e argomentata critica né alla rilevanza né alla correttezza di quella parte della motivazione della sentenza appellata in cui si afferma che la domanda in questione è infondata poiché, «in disparte il rilievo che l'opposta ha, con la sotto- scrizione del contratto, accettato il predetto limite (inefficace essendo la “riserva” della cui to- tale irrilevanza si è già reso conto in precedenza), va ribadito che è lo stesso sistema "a consun- tivo" a comportare necessariamente la retroattività delle riduzioni della remunerazione, la cui misura non può che essere determinata quantomeno nell'anno successivo, ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate ed è possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili», sicché deve ritenersi «legittimo un controllo ed una ridetermina- zione del fatturato ammesso a remunerazione esercitati anche in tempi non strettamente pros- simi all'anno in verifica, purché possa considerarsi esercitato il potere in tempi ragionevoli», e, in tal modo, evidentemente si esclude che il comportamento tenuto dall'ASL possa essere con- siderato fonte di una responsabilità risarcitoria, di natura precontrattuale, contrattuale o extra- contrattuale, nei confronti della controparte.
II.3. L'appello in esame va dunque in definitiva integralmente rigettato e la sentenza ap- pellata integralmente confermata.
II.4. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifon- dere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota spe- cifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra €
520.000,01 e € 1.000.000,00 – nel complessivo importo di 18.112,50 €, di cui 15.750,00 € per il totale dei compensi e 2.362,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 9 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
eventuali ulteriori accessori che non è possibile (né peraltro necessario) liquidare in questa sede, dipendendo nell'an e nel quantum da fattori futuri e incerti.
II.5. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. n. 1418/2019, pubblicata il 7 febbraio 2019, proposto dalla Parte_1
con citazione notificata all' il 9 settembre
[...] Controparte_2
2019:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 18.112,50 €, di cui 15.750,00 € per il totale dei compensi e 2.362,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori acces- sori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 10 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima Sezione
Civile, in persona del Giudice Vincenzo Pappalardo, il 7 febbraio 2019 e contraddistinta dal n.
1418/2019, iscritto al n. 3943/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 6 maggio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede le- Parte_1 P.IVA_1
gale in Napoli, alla Piazza Cavour n. 9, costituitasi in persona di , dichiaratosi CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Saetta (co- dice fiscale ) - appellante - C.F._1
E
l' (codice fiscale , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli, alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore, ing. , e rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_3
Giuseppe Iervolino (codice fiscale , Gianpiero Mesco (codice fiscale C.F._2
), Anna Vingiani (codice fiscale e Annamaria De C.F._3 C.F._4
Nicola (codice fiscale ) - appellata - C.F._5
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 3652/2015 il 24 giugno 2015, il Tribunale di Napoli ordinava all' (nel prosieguo, per maggior Controparte_2
N. 3942/2019 r.g.aa.cc. c. ASL Pag. 1 di 10 Parte_1 Napoli 1 Centro REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
comodità, anche solo ASL) di pagare alla (nel pro- Parte_1
sieguo anche solo lo SPPP), il complessivo importo di 807.706,78 €, di cui 779.124,02 € a saldo del corrispettivo delle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa di cui all'art. 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, erogate nel 2014 da detta società, in forza dell'accreditamento di cui godeva e sulla base delle autorizzazioni rilasciata dall'azienda sanitaria, a soggetti assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale, 26.207,60 € per gli interessi di mora sugli importi dovutile in ac- conto e 2.375,16 € per gli interessi di mora sull'importo dovutole a saldo maturati fino al 25 maggio 2015, «oltre interessi legali dalla domanda», nonché le spese della procedura monitoria.
I.1.2. Ricevutane il 2 luglio 2015 la notificazione, l' pponeva a detto decreto con Pt_2
una citazione notificata alla controparte il 7 settembre 2015, eccependo, per quel che qui an- cora rileva, che l'importo del capitale del quale le era stato ingiunto il pagamento superava il cd. tetto di spesa assegnato alla SPPP e pertanto non era da essa dovuto e che comunque non erano nella specie applicabili gli interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
I.1.3. La SPPP, costituendosi in giudizio il 5 gennaio 2016, resisteva all'avversa opposi- zione e ne chiedeva il rigetto, proponendo una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il medesimo importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto a titolo di risarcimento dei danni ar- recatile dall'ASL autorizzando tutte le prestazioni sanitarie da essa erogate agli assistiti dal
[...]
nel corso dell'anno 2014 e fissando solo dopo la loro erogazione il re- Parte_3
lativo cd. tetto di spesa, cioè l'importo massimo nei limiti del quale potevano essere remune- rate, peraltro in misura inferiore a quello assegnatole per l'anno precedente.
I.1.4. Con la prima delle memorie previste dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c., nel testo allora vigente, depositata il 4 febbraio 2016, l'ASL eccepiva l'inammissibilità della domanda ri- convenzionale spiegata dalla controparte, non potendo quest'ultima proporre domande diverse da quella avanzata con il ricorso volto ad ottenere il provvedimento monitorio, e faceva presente che il cd. tetto di spesa assegnato per l'anno 2014 alle strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al cit. art. 26 agli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale era stato da essa ridotto in attuazione del decreto del Commissario ad acta n.
90/2014.
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I.1.4. Il Tribunale, con la propria sentenza n. 1418/2019, pubblicata il 7 febbraio 2019. accoglieva l'opposizione dell'ASL, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'oppo- sta a rifondere alla controparte le spese del procedimento di opposizione, affermando, sempre per quel che qui ancora rileva, quanto segue:
«La mancata richiesta di note di credito da parte della ASL non assume la valenza che pretenderebbe conferirle la ricorrente, nel senso che non esime dal rispetto del limite, come detto, invalicabile, del tetto di spesa sanitaria.
Altrettanto non significativo è, altresì, il ritardo con cui, per l'esercizio 2014, è stato sti- pulato il contratto inter partes ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, intervenuto in data 23/01/2015.
[…]
Quanto, poi, alla circostanza che il contratto del 23/01/2015 sarebbe stato stipulato con “riserva”, essa, anche a prescindere dalla assoluta irrilevanza di una eventuale mancata adesione del centro erogatore alla fissazione del limite di spesa che rappresenta un'attività di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione di carattere sostanzialmente autorita- tivo, si osserva in ogni caso che trattasi di affermazione non rispondente al vero. Infatti, la pre- tesa riserva non è contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti, ma in una separata ed unila- terale missiva indirizzata dal legale rapp.te dell'attrice alla controparte, priva, pertanto, in man- canza di accettazione dell'altro contraente, di qualsivoglia valore negoziale.
Parimenti irrilevante è poi il fatto che il D.C.A. n. 90 del 11.08.2014, con il quale il Com- missario ad Acta per il Piano di Rientro del Settore Sanitario della ha stabilito Controparte_4
i tetti di spesa per l'esercizio 2014 sia stato sospeso dal con ordinanza Parte_4
cautelare n. 2085/2014, fino al 14/01/2015.
L'atto non risulta infatti essere stato annullato, onde non è dato comprendere come la sospensione possa aver inciso sulla validità di esso, ed inoltre, come già ricordato, l'opposta ha stipulato il contratto in epoca successiva alla scadenza della sospensione, venendo dunque a conoscenza del limite di spesa vigente.
L'opposta ha fatto anche riferimento ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di distribuzione dell'onus probandi, ritenendo che essi, nella parte in cui valorizzano la posizione di assertiva che la P.A. assume in sede di eccezione del superamento del budget, possano
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comportare il rigetto della proposta opposizione.
[…]
Senonché, nel caso di specie l'avvenuto superamento del tetto di spesa non è, in realtà, seriamente contestato, deducendo l'opposta unicamente la tardività della fissazione del limite, ma tale eccezione, come ampiamente fin qui argomentato, non vale ad assolvere il centro ero- gatore dal rispetto dell'indicato limite».
Rigettava poi la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno osservando che essa, «per come proposta, parrebbe in primo luogo inammissibile, giacché si scontra con il di- vieto di jus novorum sancito dal codice di rito», e che, «nel caso di specie, non è a discorrere di ingiustificato arricchimento da parte della ASL opponente» e, «in disparte il rilievo che l'opposta ha, con la sottoscrizione del contratto, accettato il predetto limite (inefficace essendo la “ri- serva” della cui totale irrilevanza si è già reso conto in precedenza), va ribadito che è lo stesso sistema "a consuntivo" a comportare necessariamente la retroattività delle riduzioni della re- munerazione, la cui misura non può che essere determinata quantomeno nell'anno successivo, ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate ed è possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili», sicché deve ritenersi «legittimo un controllo ed una rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione esercitati anche in tempi non strettamente prossimi all'anno in verifica, purché possa considerarsi esercitato il potere in tempi ragionevoli (così Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 207; in termini anche Cons.
Stato, Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 248)».
I.2.1. Avverso detta sentenza, la SPPP, con una citazione notificata alla controparte il 9 settembre 2019, s'appellava quindi a questa Corte sulla base di tre motivi – intitolati, rispetti- vamente: «I - Omessa, insufficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione circa l'esame dei documenti – circa la ripartizione dell'onere probatorio – circa la mancata conclusione delle attività di monitoraggio del tetto di spesa e quindi della mancata determinazione della regres- sione tariffaria»; «II – Extrapetizione circa la decisione sull'ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c. - Omessa, insufficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione circa il mancato riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.»; «III – Regolamentazione delle spese» – e le chiedeva di voler:
«A) In via principale accogliere in toto il presente gravame e riformare in parte qua la
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sentenza n.1418/2019 del Tribunale di Napoli per tutte le motivazioni innanzi argomentate, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto, e conseguentemente, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
3652/2015 del Tribunale di Napoli, con declaratoria di esecutorietà dello stesso e/o, in accogli- mento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, condannare la Controparte_5
al pagamento della medesima somma equivalente all'importo ingiunto e/o nella misura
[...]
che riterrà di giustizia.
B) In conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio».
I.2.2. L'ASL, costituendosi in giudizio il 20 gennaio 2020, resisteva all'avversa impugna- zione eccependone l'inammissibilità perché non rispettosa di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c. e manifestamente infondata e chiedendone comunque il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Le eccezioni sollevate dall'ASL in ordine all'ammissibilità dell'appello della CP_6
non possono essere accolte giacché in questa fase processuale, successiva a quella della trat- tazione, non è più possibile dichiarare l'impugnazione inammissibile, siccome manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nella specie applicabile ratione temporis, ostandovi quanto di- sposto dall'art. 348-ter c.p.c., ora abrogato ma pure nella specie ancora applicabile ratione temporis, e l'appello in esame, nel suo complesso, salvo quanto appresso si dirà in relazione ad alcuni dei suoi motivi, è, tutto sommato, sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.
II.2.1. Il primo motivo dell'appello in esame – intitolato, come s'è detto, «Omessa, insuf- ficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione circa l'esame dei documenti – circa la ri- partizione dell'onere probatorio – circa la mancata conclusione delle attività di monitoraggio del tetto di spesa e quindi della mancata determinazione della regressione tariffaria» – è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con esso la , in sintesi, sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto CP_6
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riconoscere che il suo credito «è pienamente fondato, certo, liquido ed esigibile» e dunque re- spingere l'opposizione dell'ASL, giacché:
1) le fatture e le distinte riepilogative delle prestazioni sanitarie in questione sono state da essa regolarmente trasmesse all'azienda sanitaria e non sono mai state da questa conte- state nei modi e nei termini stabiliti dal contratto;
2) il contratto relativo all'anno 2014 è stato stipulato solo il 23 gennaio 2015 e dunque dopo l'erogazione delle prestazioni sanitarie in questione;
3) tali prestazioni sono state pertanto erogate sulla base del contratto relativo all'anno
2013 e facendo affidamento sul cd. tetto di spesa assegnatole per tale anno;
4) questo limite è stato poi ridotto per effetto del decreto del Commissario ad acta n. 90 dell'11 agosto 2014, sospeso fino al 15 gennaio 2015 con l'ordinanza del Tribunale amministra- tivo regionale della Campania n. 2085/2014 e la cui legittimità ancora sub iudice;
5) nel corso del 2014, il Commissario ad acta ha più volte modificato le tariffe delle pre- stazioni in questione a decorrere dal 1° gennaio di quell'anno e dunque retroattivamente;
6) il contratto relativo all'anno 2014 è stato da essa sottoscritto con riserva, senza pre- stare acquiescenza alle modifiche delle tariffe e del tetto di spesa intervenute in corso d'anno;
7) l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie in questione è stata previamente autoriz- zata dall'ASL;
8) l'ASL le ha regolarmente corrisposto gli acconti dovutile sui corrispettivi di tali presta- zioni;
9) il superamento da parte sua del tetto di spesa assegnatole non è stato documental- mente provato dall'ASL;
10) quest'ultima non ha provato nemmeno di averle comunicato in corso d'anno il rag- giungimento del tetto di spesa, né di aver applicato la cd. regressione tariffaria;
11) dai verbali delle riunioni del cd. Tavolo tecnico tenute il 28 ottobre 2016 e il 4 aprile
2017 emerge l'esistenza di risorse finanziarie disponibili per il saldo dei corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie da essa erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale nell'anno 2014.
Senonché, in senso contrario, è sufficiente osservare:
A) che l'appellante non ha specificamente censurato la parte della sentenza appellata in cui si afferma che il superamento da parte sua del tetto di spesa assegnatole, sia pur nel corso
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dell'anno 2014, non è stato da essa «seriamente contestato»;
B) che comunque il riconoscimento del superamento di detto limite è implicito nelle di- fese dell'appellante e, in particolare, in quelle incentrate sulla contestazione della legittimità della fissazione di tale limite in un importo inferiore a quello relativo all'anno precedente e solo dopo l'erogazione, previamente autorizzata dalle strutture sanitarie dell'ASL, delle prestazioni sanitarie il cui corrispettivo è nella specie in questione;
C) che pertanto l'ASL non aveva l'onere di provare che la aveva superato il cd. tetto CP_6
di spesa in questione;
D) che il medesimo limite è stato, sia pur a posteriori, accettato dalla sottoscri- CP_6
vendo il 29 (e non già il 23) gennaio 2015 il contratto relativo all'anno 2014 senza formulare contestualmente alcuna riserva e così implicitamente rinunciando a ribadire quella che aveva formulato con una nota diretta all'ASL e datata 20 gennaio 2015 e che peraltro era legata al contenzioso allora pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania in ordine alla legittimità del decreto del Commissario ad acta n. 90 dell'11 agosto 2014 e dei con- seguenti altri provvedimenti amministrativi con i quali anche il tetto di spesa alla medesima per l'anno 2014 era stato ridotto e in ordine al cui esito nessuna delle parti ha fornito al- CP_6
cuna allegazione o prova, nel corso del quale l'efficacia di detti provvedimenti era stata sì so- spesa, ma solo fino al 15 gennaio 2015;
E) che peraltro l'eventuale efficacia di tale riserva, incidendo negativamente sull'effica- cia del predetto contratto, renderebbe comunque inesigibile il credito oggetto del decreto in- giuntivo opposto e renderebbe addirittura indebiti i pagamenti effettuati dall'ASL in favore della
SPPP in acconto sui corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla seconda nel 2014;
F) che il tetto di spesa nella specie in questione è quello assegnato con il predetto con- tratto all'importo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dalla e non alla CP_6
branca o macroarea nella quale tali prestazioni rientravano, sicché il suo superamento impedi- sce immediatamente e ineluttabilmente che l'importo eccedente possa essere pagato, man- cando i presupposti per l'applicazione del meccanismo della cd. regressione tariffaria, operante soltanto nei casi in cui sia superato il tetto di spesa complessivamente fissato per un intero insieme di prestazioni sanitarie;
G) che, come più volte condivisibilmente riconosciuto dalla giurisprudenza, sia ordinaria
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che amministrativa, è praticamente fisiologico e pienamente legittimo che i limiti della spesa sanitaria a carico della finanza pubblica siano fissati annualmente e nel corso dell'anno cui si riferiscono o addirittura successivamente, dipendendo da procedimenti legislativi e ammini- strativi notevolmente complessi (cfr., ad es., Cass. 25184/2024);
H) che è altresì pacifico che tali limiti sono invalicabili (cfr., ad es., Cass. 13884/2020);
I) che a nulla rileva che l'erogazione delle prestazioni sanitarie il cui corrispettivo eccede il tetto di spesa assegnato per l'anno 2014 alla e, per quanto detto sopra, da quest'ultima CP_6
liberamente e consapevolmente accettato era stata previamente autorizzata dalle strutture sa- nitarie dell'ASL, tale autorizzazione concernendo solo l'appropriatezza sotto il profilo medico- sanitario di dette prestazioni e non comportando il riconoscimento del diritto della SPPP di ot- tenere la remunerazione anche in eccedenza rispetto a quel tetto.
Sicché, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è evidente che la pretesa credi- toria della nella specie controversa è del tutto infondata e che pertanto la sentenza ap- CP_6
pellata, nella parte in cui ha accolto l'opposizione della ASL e revocato il decreto ingiuntivo op- posto, va confermata.
II.2.2. Palesemente inammissibile, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, extravagante rispetto alla motivazione e alle statuizioni della sentenza nella specie impugnata,
è poi il secondo motivo dell'appello in esame, rubricato «Extrapetizione circa la decisione sull'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. - Omessa, insufficiente, errata, carente e con- traddittoria motivazione circa il mancato riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.», con il quale l'appellante si duole che il Giudice di primo grado abbia, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., provveduto su una domanda di riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. che essa non aveva formulato e co- munque nel rigettarla.
Infatti, il primo Giudice, a ben vedere, non s'è pronunciato su tale domanda, ma ha preso in considerazione l'art. 2041 c.c. al solo fine di escludere che la domanda proposta in via ricon- venzionale dalla potesse essere qualificata giuridicamente come una domanda fondata CP_6
sull'ingiustificato arricchimento dell'ASL e tendente all'ottenimento dell'indennizzo previsto dal suddetto articolo, anziché come una domanda di carattere propriamente risarcitorio. abbia erroneamente dedotto un ampliamento della domanda proposta ritenendo inesistente
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l'ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. da parte dell'ASL.
II.2.3. Discorso analogo vale anche per il terzo ed ultimo motivo di appello, rubricato
«Omessa, insufficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione circa la domanda di risar- cimento danni», con il quale l'appellante, in buona sostanza, si duole del mancato accoglimento da parte del primo Giudice della domanda risarcitoria da esso formulata in via riconvenzionale ribadendo le considerazioni da essa svolte a sostegno di tale domanda nel corso del processo di primo grado senza muovere alcuna specifica e argomentata critica né alla rilevanza né alla correttezza di quella parte della motivazione della sentenza appellata in cui si afferma che la domanda in questione è infondata poiché, «in disparte il rilievo che l'opposta ha, con la sotto- scrizione del contratto, accettato il predetto limite (inefficace essendo la “riserva” della cui to- tale irrilevanza si è già reso conto in precedenza), va ribadito che è lo stesso sistema "a consun- tivo" a comportare necessariamente la retroattività delle riduzioni della remunerazione, la cui misura non può che essere determinata quantomeno nell'anno successivo, ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate ed è possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili», sicché deve ritenersi «legittimo un controllo ed una ridetermina- zione del fatturato ammesso a remunerazione esercitati anche in tempi non strettamente pros- simi all'anno in verifica, purché possa considerarsi esercitato il potere in tempi ragionevoli», e, in tal modo, evidentemente si esclude che il comportamento tenuto dall'ASL possa essere con- siderato fonte di una responsabilità risarcitoria, di natura precontrattuale, contrattuale o extra- contrattuale, nei confronti della controparte.
II.3. L'appello in esame va dunque in definitiva integralmente rigettato e la sentenza ap- pellata integralmente confermata.
II.4. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifon- dere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota spe- cifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra €
520.000,01 e € 1.000.000,00 – nel complessivo importo di 18.112,50 €, di cui 15.750,00 € per il totale dei compensi e 2.362,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli
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eventuali ulteriori accessori che non è possibile (né peraltro necessario) liquidare in questa sede, dipendendo nell'an e nel quantum da fattori futuri e incerti.
II.5. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. n. 1418/2019, pubblicata il 7 febbraio 2019, proposto dalla Parte_1
con citazione notificata all' il 9 settembre
[...] Controparte_2
2019:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 18.112,50 €, di cui 15.750,00 € per il totale dei compensi e 2.362,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori acces- sori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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