Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2084
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Sentenza 10 febbraio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una cittadina peruviana avverso il diniego della protezione speciale emesso dalla Questura di Rieti. La ricorrente, giunta in Italia nel marzo 2020, ha dedotto di aver lavorato fin da subito come badante, di conoscere la lingua italiana e di frequentare corsi per migliorarne l'integrazione, allegando un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel settembre 2024. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Preliminarmente, il Tribunale ha chiarito che il contraddittore processuale doveva essere individuato nell'Amministrazione, essendo la Questura un organo interno privo di autonoma soggettività giuridica, e ha ritenuto superate eventuali nullità dell'atto introduttivo o della sua notifica dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione, la quale non aveva sollevato eccezioni al riguardo. È stato altresì precisato che l'azione, lamentando il diniego della protezione speciale, rientrava nella fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011.

Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l'impugnazione. Ha richiamato la normativa introdotta dal d.l. n. 130/2020, che ha ampliato le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, includendo il caso in cui l'allontanamento possa violare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, con particolare valorizzazione dell'integrazione lavorativa e delle relazioni personali e sociali. Il giudice ha sottolineato l'ampia nozione di "vita privata" tutelata dall'art. 8 CEDU, che comprende anche i rapporti lavorativi e sociali, come desumibile dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato un positivo percorso di integrazione, avendo lavorato come badante e avendo ottenuto un contratto a tempo indeterminato, oltre ad aver conseguito attestati di conoscenza della lingua italiana e frequentare corsi di livello superiore. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del suo diritto alla vita privata e ha ordinato il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, applicando la disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. Le spese di lite sono state compensate, stante la prevalente fondatezza della decisione su documentazione sopravvenuta in corso di causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2084
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 2084
    Data del deposito : 10 febbraio 2025

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