Art. 3.
Il presente decreto avra' effetto dal 1° gennaio 1928 e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1928 - Anno VI
Atti dei Governo, registro 268, foglio 190. - Sirovich.
Il presente decreto avra' effetto dal 1° gennaio 1928 e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1928 - Anno VI
Atti dei Governo, registro 268, foglio 190. - Sirovich.