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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1210 / 2025
Il giudice IN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 08/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 08/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1210 / 2025
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. LA Parte_1 C.F._1
CA TO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ND RA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, l'odierno ricorrente chiedeva accertarsi ex art. 445 bis c.p.c., in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria di spese.
Si costituiva l' contestando variamente la fondatezza del ricorso. CP_1
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Orbene, tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente - che ha rappresentato che, con verbale del 11 settembre 2025, la Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità
ha riconosciuto al ricorrente il beneficio dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del novembre 2024 (cfr. alle note di udienza del 24/09/2025) - deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
Tenuto conto della soccombenza virtuale - nonché del ritardo con cui l'ente ha provveduto
- si condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si CP_1
liquidano in euro 300,00 oltre iva e c.p.a. come per legge.
Agrigento, 08/10/2025.
IL GIUDICE
IN Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 1210 / 2025
Il giudice IN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 08/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 08/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1210 / 2025
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. LA Parte_1 C.F._1
CA TO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ND RA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, l'odierno ricorrente chiedeva accertarsi ex art. 445 bis c.p.c., in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria di spese.
Si costituiva l' contestando variamente la fondatezza del ricorso. CP_1
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Orbene, tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente - che ha rappresentato che, con verbale del 11 settembre 2025, la Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità
ha riconosciuto al ricorrente il beneficio dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del novembre 2024 (cfr. alle note di udienza del 24/09/2025) - deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
Tenuto conto della soccombenza virtuale - nonché del ritardo con cui l'ente ha provveduto
- si condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si CP_1
liquidano in euro 300,00 oltre iva e c.p.a. come per legge.
Agrigento, 08/10/2025.
IL GIUDICE
IN Di SA