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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/07/2024, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512/2023 R.G.V.G., assunta in decisione all'udienza del 18 luglio 2024, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 aprile 1976, elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali n. 25, presso lo studio dell'avv. Giordano Maria Claudia, che lo rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
Milazzo, il 13 giugno 1983, elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L.
Pellegrino n. 156, presso lo studio dell'avv. Giacobbe Vittorio, che la rappresenta e difende, resistente, con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti (v. passaggio atti al P.M. in data 6 luglio 2023); oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: i procuratori hanno concluso come da verbale del 18 luglio
2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 13 giugno 2023, ha premesso che: Parte_1 con accordo di negoziazione assistita del 24 ottobre 2022 aveva divorziato da prevedendo un affidamento condiviso con Controparte_1 collocamento prevalente presso la madre del figlio dopo la cessazione Per_1
1 degli effetti civili del matrimonio, aveva mantenuto Controparte_1 un atteggiamento ostativo e non collaborativo così riducendo la possibilità che il padre trascorresse del tempo con il figlio;
l'immobile di via Aldo
Moro n. 12 in Patti di proprietà di , assegnato a Parte_1 [...] quale casa familiare, non era stato effettivamente abitato Controparte_1 da quest'ultima; egli ricorrente – successivamente al divorzio – aveva avuto due figli e costituito una nuova famiglia contraendo altro matrimonio.
Ciò premesso, – ex art. 473 bis.29 c.p.c. – ha chiesto Parte_1 la modifica dell'accordo di negoziazione assistita prevedendo la collocazione paritaria del minore con uguali tempi di permanenza presso il padre e la madre;
la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà di alla ex coniuge;
in caso di opposizione di Pt_1 [...]
l'ammonimento di quest'ultima per avere assunto un Controparte_1 comportamento limitante e arbitrario nei confronti del minore e del padre, con condanna alle spese di lite;
la regolamentazione delle competenze genitoriali anche con incarico ai servizi sociali.
Con ulteriore istanza depositata il 5 luglio 2023, , Parte_1 premettendo che la madre non aveva acconsentito ad una variazione temporanea del giorno di visita né alla frequentazione del grest estivo da parte del figlio, ha chiesto – in aggiunta alle istanze già presentate con il ricorso – di autorizzare in via di urgenza il minore a partecipare al detto corso estivo, con ammonimento della resistente e adozione di ogni ulteriore provvedimento nel caso di opposizione.
Il Tribunale, con decreto del 14 luglio 2023, ha disposto l'apertura di un subprocedimento per la trattazione dell'istanza di autorizzazione del bambino a partecipare al grest che si è concluso con accoglimento dell'istanza.
Con comparsa di risposta del 17 ottobre 2023, ha Controparte_1 premesso che: aveva accettato le condizioni di divorzio Parte_1 in sede di negoziazione assistita;
la volontà del padre di modificare siffatte condizioni (e variare il calendario di visita) dipendeva dalle esigenze connesse alla sua nuova e sopravvenuta famiglia;
le domande del ricorrente erano inammissibili ed infondate in mancanza di alcun fatto nuovo ed ulteriore rispetto a quelli già valutati in sede di divorzio;
ella resistente non aveva ostacolato la frequentazione del minore con il padre;
una collocazione paritaria presso entrambi i genitori sarebbe stata pregiudizievole per il minore anche per la frequentazione della scuola;
la casa familiare, assegnata
2 alla resistente, era stabilmente abitata da lei e allegando, a riprova, la Per_1 visura dei consumi elettrici, eccezion fatta per qualche fine settimana e parte del periodo estivo. ha eccepito l'inammissibilità delle domande Controparte_1 formulate dal ricorrente chiedendone, altresì, il rigetto e la condanna alle spese e compensi del presente giudizio.
Con istanza ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositata il 13 novembre 2023, il ricorrente ha premesso che il minore era infelice a causa delle critiche e offese che la madre aveva riservato al padre e dell'atteggiamento materno avverso alla frequentazione del figlio con i suoi sopravvenuti fratelli, sottolineando l'atteggiamento ostativo e non collaborativo di CP_1 in pregiudizio dell'affidamento condiviso.
[...]
Il ricorrente ha chiesto l'audizione del minore, oltre all'accoglimento delle domande già formulate.
Con note di trattazione scritta dell'8 gennaio 2024, il ricorrente ha premesso che: risultava ancora persistente un atteggiamento di non collaborazione della resistente e ha sottolineato, ulteriormente a quanto già dedotto in precedenza;
la casa familiare risultava disabitata;
egli ricorrente aveva suggerito un'offerta di lavoro come cassiera part time alla ex coniuge, tuttavia, rifiutata per ragioni di studio;
le proprie condizioni reddituali erano variate per la sopravvenienza dei due figli nati dalla sua nuova relazione.
Ciò premesso, egli ha chiesto di ampliare i tempi di frequentazione e di permanenza del minore presso il padre come da proposta del Giudice di cui al verbale del 16 novembre 2023; di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per la signora stante la sopravvenienza dei figli ed il CP_1 rifiuto dell'offerta di lavoro;
l'ammonimento della resistente per il comportamento tenuto e la condanna alle spese. All'udienza del 15 febbraio 2024, il Tribunale ha proceduto con l'audizione del minore. Con nota di trattazione scritta dell'11 marzo 2024, il ricorrente ha reiterato le domande già formulate e chiesto, altresì, di disporre una c.t.u. al fine di accertare le competenze genitoriali delle parti e indicare alle stesse i possibili rimedi per assicurare a adeguata e serena crescita psicofisica Per_1 con entrambe le figure genitoriali.
Tenuto conto del consenso prestato da entrambe le parti, il giudice delegato ha, dunque, disposto l'avvio di un percorso di mediazione familiare con indagine sulle capacità genitoriali delle parti.
3 Depositate le osservazioni delle parti alla relazione finale e le ulteriori osservazioni della consulente, all'udienza del 18 luglio 2024 il Giudice
Delegato ha assunto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Preliminarmente, occorre rilevare che in tema di modifica delle condizioni di divorzio, i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio o nell'accordo di negoziazione assistita devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti, che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio,
e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr., sul punto, Tribunale Padova Sez. I Sent., 06/03/2024).
Nel merito, è infondata la domanda del ricorrente sulla collocazione paritaria del minore con uguali tempi di permanenza presso il padre e Per_1 la madre.
Il regime legale dell'affidamento condiviso, orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con i figli (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/11/2021, n.
33606).
Tuttavia, siffatta frequentazione ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ord., 09/08/2023, n. 24226). Invero, il codice civile individua nell'interesse morale e materiale della prole il principio cardine da cui il giudice di merito deve muovere nell'adozione dei provvedimenti riguardo ai figli di modo da non arrecare pregiudizio alla loro crescita.
Dalla relazione finale della c.t.u. è emerso che, d'un verso, entrambe le parti “mostrano delle buone capacità genitoriali in quanto si occupano in maniera adeguata delle esigenze primarie (fisiche e alimentari) del figlio, attenzionano la strutturazione del mondo fisico del bambino, favoriscono lo scambio relazionale del minore con gli altri e lo stimolano a comprendere
l'ambiente che lo circonda”. Per altro verso, “la coppia genitoriale incentra la propria attenzione e la dimensione relazionale sul conflitto, perdendo di vista il figlio e le proprie
4 esigenze”, il che ha arrecato pregiudizio al minore sotto un profilo sia emotivo che scolastico (cfr. p. 14 della relazione).
Sicché, l'attività di mediazione familiare, prestata dalla consulente, ha consentito alle parti di maturare ed attuare un atteggiamento in linea con l'interesse del minore ove entrambi hanno messo da parte i conflitti individuali nel preminente interesse della crescita del figlio (cfr. p. 17 della relazione finale).
Nel corso di siffatta attività di mediazione familiare, la consulente ha avuto modo di rilevare che si trova bene con entrambi i genitori e che, Per_1 da un lato, vorrebbe trascorrere maggiore tempo con il padre e i fratelli minori, dall'altro lato, ha manifestato la necessità di conseguire una maggiore stabilità mantenendo un affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre (cfr. relazione finale, p. 18, ove si legge: “Sulla scorta di quanto evidenziato si ritiene che la modalità di affidamento più adeguata nell'interesse del minore sia un affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre. ha un buon attaccamento ad Per_1 entrambi i genitori, ma necessita di una stabilità che può essere garantita mantenendo il domicilio prevalente presso la madre”). Si soggiunga che esercita la maggior parte delle attività quotidiane Per_1 nella città di Patti ove vive con la madre, con la conseguenza che un collocamento paritario determinerebbe un repentino spostamento della propria quotidianità da Patti a Furnari (ove vive il padre) in pregiudizio della stabilità del minore. Ne deriva che, in linea con l'interesse del figlio, va rigettata la domanda di collocazione paritaria del minore con uguali tempi di permanenza presso il padre e la madre.
La domanda di ampliamento dei tempi di frequentazione con il padre è, invece, fondata e, dunque, deve essere accolta a modifica dell'accordo di negoziazione assistita, tenuto anche conto dell'adesione delle parti manifestata al programma indicato dall'esperto.
Come accertato dalla consulente, il rifiuto opposto ad una maggiore frequentazione del minore con il padre, manifestato, invero, in sede di audizione giudiziale di era meramente dovuto alla situazione di Per_1 conflittualità presente tra i genitori sicché il bambino risultava condizionato dalle critiche reciproche che questi si muovevano (cfr. medesima relazione, p. 17: “Alla luce di quanto emerso, è possibile affermare che le ragioni effettive del rifiuto opposto alla frequentazione del padre nel corso della
5 settimana siano legate alla conflittualità presente nella coppia genitoriale.
Difatti, la prima frase pronunciata da riguarda la rabbia per i litigi Per_1 dei genitori. Il minore avendo compreso di potersi affidare nella situazione di ascolto con l'esperto, ha palesato le motivazioni del suo disagio. Tant'è vero che, nel corso degli ultimi mesi, non si è opposto a recarsi dal Per_1 padre e ha riferito all'esperto di trascorre poco tempo con il padre e il desiderio di trascorre più tempo con i fratelli, concordando con i pernottamenti infrasettimanali, purché frutto di un accordo tra i genitori”). Nel corso della mediazione familiare, le parti hanno concordato un calendario per la regolamentazione dei rapporti personali e della frequentazione con il minore a modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di negoziazione assistita di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella specie, essi testualmente hanno concordato i seguenti termini.
La frequentazione con il padre seguirà due programmi settimanali che si alternano nel modo seguente. Settimana uno, il padre potrà vedere il figlio dalle ore 12:00 del martedì alle ore 12:00 del mercoledì; e dalle ore 12:00 del giovedì alle ore 12:00 del venerdì. Settimana due, il padre potrà vedere il figlio dalle ore 12:00 del martedì alle ore 19:00 (o, se frequentante, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche); e dalle ore 12:00 alle ore
19:00 del giovedì (o, se frequentante, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche); e dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. E così via via ad alternare.
Nel periodo estivo, l'orario di rientro a casa è prorogato alle ore 20:30. trascorrerà 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni Per_1 consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, concordati preventivamente.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, va seguito, a decorrere da dicembre 2024, il seguente calendario ad anni alterni: dalle ore 15:00 del 24 dicembre alle ore 12:00 del 25 dicembre con il padre;
dalle ore 12:00 del 25 dicembre alle ore 12:00 del 26 dicembre con la madre;
dalle ore 12:00 del
26 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre con il padre;
dalle ore 19:00 del
30 dicembre alle ore 12:00 del 1° gennaio con la madre;
dalle ore 12:00 del
1° gennaio alle ore 12:00 del 2 gennaio con il padre;
dalle ore 12:00 del 2 gennaio alle ore 19:00 del 6 gennaio con la madre. La domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro genitore, ad anni alterni.
6 L'orario delle telefonate andrà così seguito: tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 20:00; il sabato e la domenica anche dalle ore 10:30 alle ore 11:30.
Le condizioni indicate vanno recepite ai fini della presente decisione, attesa la conformità delle stesse agli interessi del minore e la non contrarietà
a norme di ordine pubblico.
Come suggerito dalla consulente, occorre raccomandare ai genitori di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità con un esperto psicologo di modo da gestire le proprie conflittualità e occuparsi in maniera adeguata della crescita del minore.
Invero, gli incontri già svolti con la dottoressa hanno Per_2 consentito un miglioramento del rapporto genitoriale che, tuttavia, non risulta ancora essere sufficiente a risolvere la conflittualità tra i due genitori che necessitano “di un monitoraggio e un supporto che si protragga fino all'acquisizione di una gestione autonoma e concordata delle necessità del figlio” (cfr. pp. 17 e 18 della relazione finale).
Con note di trattazione scritta dell'8 gennaio 2024, il ricorrente ha introdotto la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto nell'accordo di negoziazione in favore della resistente.
La domanda appare ammissibile.
La modifica unilaterale delle condizioni di divorzio deve ritenersi ammissibile in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, comma 2, c.p.c. (Tribunale Milano Sez. IX, 05/05/2023).
Nel caso di specie, l'offerta di lavoro rivolta alla costituisce un fatto CP_1 nuovo valutabile per la revoca dell'assegno divorzile.
La domanda di revoca dell'assegno divorzile è ammissibile, ma infondata. La documentazione allegata alle note dell'8 gennaio 2024 non è sufficiente a provare le condizioni di lavoro (in primis, lo stipendio offerto) che ha rifiutato, sicché non è possibile accertare se Controparte_1
l'accettazione di siffatto impiego da cassiera avrebbe determinato un effettivo e sostanziale incremento dello stato patrimoniale di parte resistente tale da giustificare una revoca dell'assegno divorzile. Peraltro, il rifiuto non è risultato privo di qualsivoglia motivazione ma appare giustificato dalle ragioni di studio allegate dalla resistente e non specificamente contestate dal ricorrente.
Si soggiunga che dallo scambio di messaggi di testo mediante l'applicazione Whatsapp è emersa una propensione al lavoro di
[...] stante la frequentazione di un corso di laurea che possa Controparte_1
7 permetterle di ottenere un lavoro più redditizio, anche in linea con l'interesse del figlio. Sul punto, occorre, infatti, precisare che, nella domanda di revoca dell'assegno divorzile devesi ritenere implicita – in caso di rigetto – la domanda di diminuzione dell'importo per la sopravvenienza di figli che pacificamente comporta maggiori costi a carico del ricorrente.
Il Tribunale, pertanto, ritiene equo – a modifica dell'accordo di negoziazione assistita – ridurre il quantum dell'assegno divorzile in favore di alla somma di euro 320,00 mensili, anche in Controparte_1 considerazione della sua abilità al lavoro e dell'età della stessa.
Resta fermo l'assegno di mantenimento in favore del minore pari alla somma di euro 320,00 mensili già concordato e non oggetto di richiesta di modifica o revoca.
Invero, è pacifico che in tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ. Sez. I Ord., 29/07/2021, n. 21818).
Nella specie, la costituzione del nuovo nucleo familiare con la contrazione di altro matrimonio e la nascita di due bambini, ancora molto piccoli, determina inevitabilmente una flessione sulle condizioni reddituali del ricorrente da considerare, se non a fondamento della revoca, in quanto non
è emersa l'impossibilità di fare fronte agli oneri familiari complessivi, quantomeno al fine di una riduzione all'importo come sopra rideterminato.
Il ricorrente ha, infine, chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della CP_1
La domanda è infondata. L'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario trova la propria ratio nel garantire il preminente interesse dei figli al mantenimento delle proprie abitudini di vita.
Essa è effettuata nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare
(cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/07/2023, n. 19602).
8 Da siffatte considerazioni discende che, in caso di trasferimento della madre e dei figli presso altro immobile, è escluso il presupposto che l'immobile originariamente adibito a casa coniugale possa ancora rappresentare l'habitat domestico dei minori, ovvero il centro dei loro affetti ed interessi (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 10/06/2024, n. 16050).
Nel caso di specie, non è emerso un permanente trasferimento della madre e del figlio presso altra abitazione.
Più nel dettaglio, in sede di audizione del minore, questi ha affermato di vivere nella casa familiare con la madre anche per frequentare la scuola, trasferendosi dai nonni materni per qualche week-end o brevi periodi estivi
(cfr. verbale di audizione del minore del 15 febbraio 2024 ove si legge:
“ADR: quando sto con mia mamma, abito a San Giovanni, a Patti. Certe volte, ad esempio nei fine settimana, oppure per ora perché ci sono i muratori, stiamo dalla mia nonna materna, ad Acquasanta. Mi piace molto stare da mia nonna. Solo che mio papà mi dice che devo stare con lui e che, se io non sto a San Giovanni, lui si prende quella casa. ADR: solitamente, nei giorni in cui c'è scuola, con la mamma stiamo a San Giovanni”). A supporto di siffatte considerazioni milita, altresì, la visura dei consumi elettrici – prodotta dalla resistente – da cui emerge un effettivo utilizzo dell'energia elettrica all'interno dell'immobile. Invero, l'allontanamento periodico dalla casa coniugale, per motivi di lavoro, ovvero per motivi organizzativi della vita personale o familiare, non essendo connotato dal carattere della stabilità, non può integrare la condizione essenziale per la revoca dell'assegnazione della casa familiare
(Cass. civ. Sez. I Ord., 22/06/2023, n. 17941).
Giova, altresì, precisare che la valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare (cfr., in questo senso, Cass. civ. Sez. I Ord., 24/02/2023, n. 5738).
Va, pertanto, rigettata la domanda di revoca di assegnazione della casa familiare.
La domanda di ammonimento nei confronti della per avere assunto CP_1 un comportamento limitante e arbitrario nei confronti del minore e del padre
(più volte formulata dal ricorrente) è infondata e va rigettata.
9 L'articolo 709 ter c.p.c., comma 2, individua nelle gravi inadempienze o negli atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento i presupposti per ammonire il genitore inadempiente. Nel caso di specie, non ha violato l'accordo di CP_1 Controparte_1 divorzio né ha posto in essere atti in pregiudizio del minore o del corretto svolgimento delle modalità di affidamento, bensì ella è stata sempre disponibile a rispettare siffatto accordo, assumendo, al più, un atteggiamento poco flessibile nel derogare a quanto concordato in base alle esigenze del padre.
La madre, invero, ha prestato il proprio consenso a sottoporsi al procedimento di mediazione familiare, così dimostrando piena collaborazione nel migliorare i propri atteggiamenti e aderendo alle soluzioni prospettate dall'esperto.
Peraltro, il mancato consenso ad iniziative intraprese unilateralmente da uno dei genitori che esulano dal mantenimento di un ordinario rapporto di frequentazione del minore (viaggi, partecipazione a corsi ecc.) non appaiono di per sé censurabili in quanto corrispondenti a scelte di crescita che possono essere o meno condivisibili ed eventualmente superabili con l'autorizzazione del Tribunale, non potendo, tuttavia, essere oggetto di sanzioni.
Incidentalmente, si precisa che ciascuna figura genitoriale è tenuta a non rifugiarsi in atteggiamenti di ripicca e di capriccio nel senso che le scelte educative e di crescita vanno condivise e decise insieme a seguito di dialogo e non imposte e pretese capricciosamente e che, peraltro, non è possibile pretendere che ogni scelta debba essere acconsentita, ma che appare necessario non rifiutare il consenso sulla base di posizioni aprioristiche.
In ogni caso, dalla relazione tecnica, è emerso che i rapporti conflittuali sono da entrambe le parti, probabilmente, per ragioni irrisolte nella coppia risalenti a situazioni passate e non concernono la mera mancanza di collaborazione della resistente.
In altri termini, difettano i presupposti per ammonire la resistente e la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti complessivamente considerata, vanno integralmente compensate, unitamente alle spese dell'esperto liquidate separatamente.
10
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 512/2023 R.G.V.G., così provvede:
- a modifica delle condizioni di divorzio negoziate dalle parti, accoglie la domanda di ampliamento dei tempi di frequentazione e di permanenza del minore presso il padre nei termini concordati in sede di mediazione ed acconsentiti dalle parti. La frequentazione con il padre seguirà due programmi settimanali che si alternano nel modo seguente. Nella prima settimana, il padre potrà vedere il figlio dalle ore 12:00 del martedì alle ore 12:00 del mercoledì; e dalle ore 12:00 del giovedì alle ore 12:00 del venerdì. Nella seconda settimana, il padre potrà vedere il figlio dalle ore
12:00 del martedì alle ore 19:00 (o, se frequentante, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche); e dalle ore 12:00 alle ore 19:00 del giovedì
(o, se frequentante, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche);
e dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. E così via via ad alternare. Nel periodo estivo l'orario di rientro a casa è prorogato alle ore 20:30. trascorrerà 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 Per_1 giorni consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, concordati preventivamente. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, va seguito, a decorrere da dicembre 2024, il seguente calendario ad anni alterni: dalle ore 15:00 del 24 dicembre alle ore 12:00 del 25 dicembre con il padre;
dalle ore 12:00 del 25 dicembre alle ore 12:00 del 26 dicembre con la madre;
dalle ore 12:00 del 26 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre con il padre;
dalle ore 19:00 del 30 dicembre alle ore 12:00 del 1° gennaio con la madre;
dalle ore 12:00 del 1° gennaio alle ore 12:00 del 2 gennaio con il padre;
dalle ore 12:00 del 2 gennaio alle ore 19:00 del 6 gennaio con la madre. La domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro genitore, ad anni alterni. L'orario delle telefonate andrà così seguito: tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 20:00; il sabato e la domenica anche dalle ore 10:30 alle ore 11:30;
- a modifica delle condizioni di divorzio negoziate dalle parti, ridetermina l'assegno divorzile posto a carico di in favore di Parte_1 in euro 320,00 mensili, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat;
- conferma per il resto quanto già previsto in sede di accordo divorzile di negoziazione;
- rigetta ogni altra domanda;
11 - raccomanda alle parti di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità finalizzato all'elaborazione delle motivazioni che hanno condotto alla separazione, alla gestione delle conflittualità, mediando le differenze caratteriali e personologiche che attivano diversi stili di comportamento;
- compensa tra le parti le spese di lite anche della fase cautelare. Compensa le spese dell'esperto liquidate separatamente.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Patti, in data 25 luglio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)
12
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512/2023 R.G.V.G., assunta in decisione all'udienza del 18 luglio 2024, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 aprile 1976, elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali n. 25, presso lo studio dell'avv. Giordano Maria Claudia, che lo rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
Milazzo, il 13 giugno 1983, elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L.
Pellegrino n. 156, presso lo studio dell'avv. Giacobbe Vittorio, che la rappresenta e difende, resistente, con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti (v. passaggio atti al P.M. in data 6 luglio 2023); oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: i procuratori hanno concluso come da verbale del 18 luglio
2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 13 giugno 2023, ha premesso che: Parte_1 con accordo di negoziazione assistita del 24 ottobre 2022 aveva divorziato da prevedendo un affidamento condiviso con Controparte_1 collocamento prevalente presso la madre del figlio dopo la cessazione Per_1
1 degli effetti civili del matrimonio, aveva mantenuto Controparte_1 un atteggiamento ostativo e non collaborativo così riducendo la possibilità che il padre trascorresse del tempo con il figlio;
l'immobile di via Aldo
Moro n. 12 in Patti di proprietà di , assegnato a Parte_1 [...] quale casa familiare, non era stato effettivamente abitato Controparte_1 da quest'ultima; egli ricorrente – successivamente al divorzio – aveva avuto due figli e costituito una nuova famiglia contraendo altro matrimonio.
Ciò premesso, – ex art. 473 bis.29 c.p.c. – ha chiesto Parte_1 la modifica dell'accordo di negoziazione assistita prevedendo la collocazione paritaria del minore con uguali tempi di permanenza presso il padre e la madre;
la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà di alla ex coniuge;
in caso di opposizione di Pt_1 [...]
l'ammonimento di quest'ultima per avere assunto un Controparte_1 comportamento limitante e arbitrario nei confronti del minore e del padre, con condanna alle spese di lite;
la regolamentazione delle competenze genitoriali anche con incarico ai servizi sociali.
Con ulteriore istanza depositata il 5 luglio 2023, , Parte_1 premettendo che la madre non aveva acconsentito ad una variazione temporanea del giorno di visita né alla frequentazione del grest estivo da parte del figlio, ha chiesto – in aggiunta alle istanze già presentate con il ricorso – di autorizzare in via di urgenza il minore a partecipare al detto corso estivo, con ammonimento della resistente e adozione di ogni ulteriore provvedimento nel caso di opposizione.
Il Tribunale, con decreto del 14 luglio 2023, ha disposto l'apertura di un subprocedimento per la trattazione dell'istanza di autorizzazione del bambino a partecipare al grest che si è concluso con accoglimento dell'istanza.
Con comparsa di risposta del 17 ottobre 2023, ha Controparte_1 premesso che: aveva accettato le condizioni di divorzio Parte_1 in sede di negoziazione assistita;
la volontà del padre di modificare siffatte condizioni (e variare il calendario di visita) dipendeva dalle esigenze connesse alla sua nuova e sopravvenuta famiglia;
le domande del ricorrente erano inammissibili ed infondate in mancanza di alcun fatto nuovo ed ulteriore rispetto a quelli già valutati in sede di divorzio;
ella resistente non aveva ostacolato la frequentazione del minore con il padre;
una collocazione paritaria presso entrambi i genitori sarebbe stata pregiudizievole per il minore anche per la frequentazione della scuola;
la casa familiare, assegnata
2 alla resistente, era stabilmente abitata da lei e allegando, a riprova, la Per_1 visura dei consumi elettrici, eccezion fatta per qualche fine settimana e parte del periodo estivo. ha eccepito l'inammissibilità delle domande Controparte_1 formulate dal ricorrente chiedendone, altresì, il rigetto e la condanna alle spese e compensi del presente giudizio.
Con istanza ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositata il 13 novembre 2023, il ricorrente ha premesso che il minore era infelice a causa delle critiche e offese che la madre aveva riservato al padre e dell'atteggiamento materno avverso alla frequentazione del figlio con i suoi sopravvenuti fratelli, sottolineando l'atteggiamento ostativo e non collaborativo di CP_1 in pregiudizio dell'affidamento condiviso.
[...]
Il ricorrente ha chiesto l'audizione del minore, oltre all'accoglimento delle domande già formulate.
Con note di trattazione scritta dell'8 gennaio 2024, il ricorrente ha premesso che: risultava ancora persistente un atteggiamento di non collaborazione della resistente e ha sottolineato, ulteriormente a quanto già dedotto in precedenza;
la casa familiare risultava disabitata;
egli ricorrente aveva suggerito un'offerta di lavoro come cassiera part time alla ex coniuge, tuttavia, rifiutata per ragioni di studio;
le proprie condizioni reddituali erano variate per la sopravvenienza dei due figli nati dalla sua nuova relazione.
Ciò premesso, egli ha chiesto di ampliare i tempi di frequentazione e di permanenza del minore presso il padre come da proposta del Giudice di cui al verbale del 16 novembre 2023; di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per la signora stante la sopravvenienza dei figli ed il CP_1 rifiuto dell'offerta di lavoro;
l'ammonimento della resistente per il comportamento tenuto e la condanna alle spese. All'udienza del 15 febbraio 2024, il Tribunale ha proceduto con l'audizione del minore. Con nota di trattazione scritta dell'11 marzo 2024, il ricorrente ha reiterato le domande già formulate e chiesto, altresì, di disporre una c.t.u. al fine di accertare le competenze genitoriali delle parti e indicare alle stesse i possibili rimedi per assicurare a adeguata e serena crescita psicofisica Per_1 con entrambe le figure genitoriali.
Tenuto conto del consenso prestato da entrambe le parti, il giudice delegato ha, dunque, disposto l'avvio di un percorso di mediazione familiare con indagine sulle capacità genitoriali delle parti.
3 Depositate le osservazioni delle parti alla relazione finale e le ulteriori osservazioni della consulente, all'udienza del 18 luglio 2024 il Giudice
Delegato ha assunto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Preliminarmente, occorre rilevare che in tema di modifica delle condizioni di divorzio, i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio o nell'accordo di negoziazione assistita devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti, che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio,
e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr., sul punto, Tribunale Padova Sez. I Sent., 06/03/2024).
Nel merito, è infondata la domanda del ricorrente sulla collocazione paritaria del minore con uguali tempi di permanenza presso il padre e Per_1 la madre.
Il regime legale dell'affidamento condiviso, orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con i figli (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/11/2021, n.
33606).
Tuttavia, siffatta frequentazione ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ord., 09/08/2023, n. 24226). Invero, il codice civile individua nell'interesse morale e materiale della prole il principio cardine da cui il giudice di merito deve muovere nell'adozione dei provvedimenti riguardo ai figli di modo da non arrecare pregiudizio alla loro crescita.
Dalla relazione finale della c.t.u. è emerso che, d'un verso, entrambe le parti “mostrano delle buone capacità genitoriali in quanto si occupano in maniera adeguata delle esigenze primarie (fisiche e alimentari) del figlio, attenzionano la strutturazione del mondo fisico del bambino, favoriscono lo scambio relazionale del minore con gli altri e lo stimolano a comprendere
l'ambiente che lo circonda”. Per altro verso, “la coppia genitoriale incentra la propria attenzione e la dimensione relazionale sul conflitto, perdendo di vista il figlio e le proprie
4 esigenze”, il che ha arrecato pregiudizio al minore sotto un profilo sia emotivo che scolastico (cfr. p. 14 della relazione).
Sicché, l'attività di mediazione familiare, prestata dalla consulente, ha consentito alle parti di maturare ed attuare un atteggiamento in linea con l'interesse del minore ove entrambi hanno messo da parte i conflitti individuali nel preminente interesse della crescita del figlio (cfr. p. 17 della relazione finale).
Nel corso di siffatta attività di mediazione familiare, la consulente ha avuto modo di rilevare che si trova bene con entrambi i genitori e che, Per_1 da un lato, vorrebbe trascorrere maggiore tempo con il padre e i fratelli minori, dall'altro lato, ha manifestato la necessità di conseguire una maggiore stabilità mantenendo un affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre (cfr. relazione finale, p. 18, ove si legge: “Sulla scorta di quanto evidenziato si ritiene che la modalità di affidamento più adeguata nell'interesse del minore sia un affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre. ha un buon attaccamento ad Per_1 entrambi i genitori, ma necessita di una stabilità che può essere garantita mantenendo il domicilio prevalente presso la madre”). Si soggiunga che esercita la maggior parte delle attività quotidiane Per_1 nella città di Patti ove vive con la madre, con la conseguenza che un collocamento paritario determinerebbe un repentino spostamento della propria quotidianità da Patti a Furnari (ove vive il padre) in pregiudizio della stabilità del minore. Ne deriva che, in linea con l'interesse del figlio, va rigettata la domanda di collocazione paritaria del minore con uguali tempi di permanenza presso il padre e la madre.
La domanda di ampliamento dei tempi di frequentazione con il padre è, invece, fondata e, dunque, deve essere accolta a modifica dell'accordo di negoziazione assistita, tenuto anche conto dell'adesione delle parti manifestata al programma indicato dall'esperto.
Come accertato dalla consulente, il rifiuto opposto ad una maggiore frequentazione del minore con il padre, manifestato, invero, in sede di audizione giudiziale di era meramente dovuto alla situazione di Per_1 conflittualità presente tra i genitori sicché il bambino risultava condizionato dalle critiche reciproche che questi si muovevano (cfr. medesima relazione, p. 17: “Alla luce di quanto emerso, è possibile affermare che le ragioni effettive del rifiuto opposto alla frequentazione del padre nel corso della
5 settimana siano legate alla conflittualità presente nella coppia genitoriale.
Difatti, la prima frase pronunciata da riguarda la rabbia per i litigi Per_1 dei genitori. Il minore avendo compreso di potersi affidare nella situazione di ascolto con l'esperto, ha palesato le motivazioni del suo disagio. Tant'è vero che, nel corso degli ultimi mesi, non si è opposto a recarsi dal Per_1 padre e ha riferito all'esperto di trascorre poco tempo con il padre e il desiderio di trascorre più tempo con i fratelli, concordando con i pernottamenti infrasettimanali, purché frutto di un accordo tra i genitori”). Nel corso della mediazione familiare, le parti hanno concordato un calendario per la regolamentazione dei rapporti personali e della frequentazione con il minore a modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di negoziazione assistita di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella specie, essi testualmente hanno concordato i seguenti termini.
La frequentazione con il padre seguirà due programmi settimanali che si alternano nel modo seguente. Settimana uno, il padre potrà vedere il figlio dalle ore 12:00 del martedì alle ore 12:00 del mercoledì; e dalle ore 12:00 del giovedì alle ore 12:00 del venerdì. Settimana due, il padre potrà vedere il figlio dalle ore 12:00 del martedì alle ore 19:00 (o, se frequentante, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche); e dalle ore 12:00 alle ore
19:00 del giovedì (o, se frequentante, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche); e dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. E così via via ad alternare.
Nel periodo estivo, l'orario di rientro a casa è prorogato alle ore 20:30. trascorrerà 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni Per_1 consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, concordati preventivamente.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, va seguito, a decorrere da dicembre 2024, il seguente calendario ad anni alterni: dalle ore 15:00 del 24 dicembre alle ore 12:00 del 25 dicembre con il padre;
dalle ore 12:00 del 25 dicembre alle ore 12:00 del 26 dicembre con la madre;
dalle ore 12:00 del
26 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre con il padre;
dalle ore 19:00 del
30 dicembre alle ore 12:00 del 1° gennaio con la madre;
dalle ore 12:00 del
1° gennaio alle ore 12:00 del 2 gennaio con il padre;
dalle ore 12:00 del 2 gennaio alle ore 19:00 del 6 gennaio con la madre. La domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro genitore, ad anni alterni.
6 L'orario delle telefonate andrà così seguito: tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 20:00; il sabato e la domenica anche dalle ore 10:30 alle ore 11:30.
Le condizioni indicate vanno recepite ai fini della presente decisione, attesa la conformità delle stesse agli interessi del minore e la non contrarietà
a norme di ordine pubblico.
Come suggerito dalla consulente, occorre raccomandare ai genitori di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità con un esperto psicologo di modo da gestire le proprie conflittualità e occuparsi in maniera adeguata della crescita del minore.
Invero, gli incontri già svolti con la dottoressa hanno Per_2 consentito un miglioramento del rapporto genitoriale che, tuttavia, non risulta ancora essere sufficiente a risolvere la conflittualità tra i due genitori che necessitano “di un monitoraggio e un supporto che si protragga fino all'acquisizione di una gestione autonoma e concordata delle necessità del figlio” (cfr. pp. 17 e 18 della relazione finale).
Con note di trattazione scritta dell'8 gennaio 2024, il ricorrente ha introdotto la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto nell'accordo di negoziazione in favore della resistente.
La domanda appare ammissibile.
La modifica unilaterale delle condizioni di divorzio deve ritenersi ammissibile in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, comma 2, c.p.c. (Tribunale Milano Sez. IX, 05/05/2023).
Nel caso di specie, l'offerta di lavoro rivolta alla costituisce un fatto CP_1 nuovo valutabile per la revoca dell'assegno divorzile.
La domanda di revoca dell'assegno divorzile è ammissibile, ma infondata. La documentazione allegata alle note dell'8 gennaio 2024 non è sufficiente a provare le condizioni di lavoro (in primis, lo stipendio offerto) che ha rifiutato, sicché non è possibile accertare se Controparte_1
l'accettazione di siffatto impiego da cassiera avrebbe determinato un effettivo e sostanziale incremento dello stato patrimoniale di parte resistente tale da giustificare una revoca dell'assegno divorzile. Peraltro, il rifiuto non è risultato privo di qualsivoglia motivazione ma appare giustificato dalle ragioni di studio allegate dalla resistente e non specificamente contestate dal ricorrente.
Si soggiunga che dallo scambio di messaggi di testo mediante l'applicazione Whatsapp è emersa una propensione al lavoro di
[...] stante la frequentazione di un corso di laurea che possa Controparte_1
7 permetterle di ottenere un lavoro più redditizio, anche in linea con l'interesse del figlio. Sul punto, occorre, infatti, precisare che, nella domanda di revoca dell'assegno divorzile devesi ritenere implicita – in caso di rigetto – la domanda di diminuzione dell'importo per la sopravvenienza di figli che pacificamente comporta maggiori costi a carico del ricorrente.
Il Tribunale, pertanto, ritiene equo – a modifica dell'accordo di negoziazione assistita – ridurre il quantum dell'assegno divorzile in favore di alla somma di euro 320,00 mensili, anche in Controparte_1 considerazione della sua abilità al lavoro e dell'età della stessa.
Resta fermo l'assegno di mantenimento in favore del minore pari alla somma di euro 320,00 mensili già concordato e non oggetto di richiesta di modifica o revoca.
Invero, è pacifico che in tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ. Sez. I Ord., 29/07/2021, n. 21818).
Nella specie, la costituzione del nuovo nucleo familiare con la contrazione di altro matrimonio e la nascita di due bambini, ancora molto piccoli, determina inevitabilmente una flessione sulle condizioni reddituali del ricorrente da considerare, se non a fondamento della revoca, in quanto non
è emersa l'impossibilità di fare fronte agli oneri familiari complessivi, quantomeno al fine di una riduzione all'importo come sopra rideterminato.
Il ricorrente ha, infine, chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della CP_1
La domanda è infondata. L'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario trova la propria ratio nel garantire il preminente interesse dei figli al mantenimento delle proprie abitudini di vita.
Essa è effettuata nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare
(cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/07/2023, n. 19602).
8 Da siffatte considerazioni discende che, in caso di trasferimento della madre e dei figli presso altro immobile, è escluso il presupposto che l'immobile originariamente adibito a casa coniugale possa ancora rappresentare l'habitat domestico dei minori, ovvero il centro dei loro affetti ed interessi (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 10/06/2024, n. 16050).
Nel caso di specie, non è emerso un permanente trasferimento della madre e del figlio presso altra abitazione.
Più nel dettaglio, in sede di audizione del minore, questi ha affermato di vivere nella casa familiare con la madre anche per frequentare la scuola, trasferendosi dai nonni materni per qualche week-end o brevi periodi estivi
(cfr. verbale di audizione del minore del 15 febbraio 2024 ove si legge:
“ADR: quando sto con mia mamma, abito a San Giovanni, a Patti. Certe volte, ad esempio nei fine settimana, oppure per ora perché ci sono i muratori, stiamo dalla mia nonna materna, ad Acquasanta. Mi piace molto stare da mia nonna. Solo che mio papà mi dice che devo stare con lui e che, se io non sto a San Giovanni, lui si prende quella casa. ADR: solitamente, nei giorni in cui c'è scuola, con la mamma stiamo a San Giovanni”). A supporto di siffatte considerazioni milita, altresì, la visura dei consumi elettrici – prodotta dalla resistente – da cui emerge un effettivo utilizzo dell'energia elettrica all'interno dell'immobile. Invero, l'allontanamento periodico dalla casa coniugale, per motivi di lavoro, ovvero per motivi organizzativi della vita personale o familiare, non essendo connotato dal carattere della stabilità, non può integrare la condizione essenziale per la revoca dell'assegnazione della casa familiare
(Cass. civ. Sez. I Ord., 22/06/2023, n. 17941).
Giova, altresì, precisare che la valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare (cfr., in questo senso, Cass. civ. Sez. I Ord., 24/02/2023, n. 5738).
Va, pertanto, rigettata la domanda di revoca di assegnazione della casa familiare.
La domanda di ammonimento nei confronti della per avere assunto CP_1 un comportamento limitante e arbitrario nei confronti del minore e del padre
(più volte formulata dal ricorrente) è infondata e va rigettata.
9 L'articolo 709 ter c.p.c., comma 2, individua nelle gravi inadempienze o negli atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento i presupposti per ammonire il genitore inadempiente. Nel caso di specie, non ha violato l'accordo di CP_1 Controparte_1 divorzio né ha posto in essere atti in pregiudizio del minore o del corretto svolgimento delle modalità di affidamento, bensì ella è stata sempre disponibile a rispettare siffatto accordo, assumendo, al più, un atteggiamento poco flessibile nel derogare a quanto concordato in base alle esigenze del padre.
La madre, invero, ha prestato il proprio consenso a sottoporsi al procedimento di mediazione familiare, così dimostrando piena collaborazione nel migliorare i propri atteggiamenti e aderendo alle soluzioni prospettate dall'esperto.
Peraltro, il mancato consenso ad iniziative intraprese unilateralmente da uno dei genitori che esulano dal mantenimento di un ordinario rapporto di frequentazione del minore (viaggi, partecipazione a corsi ecc.) non appaiono di per sé censurabili in quanto corrispondenti a scelte di crescita che possono essere o meno condivisibili ed eventualmente superabili con l'autorizzazione del Tribunale, non potendo, tuttavia, essere oggetto di sanzioni.
Incidentalmente, si precisa che ciascuna figura genitoriale è tenuta a non rifugiarsi in atteggiamenti di ripicca e di capriccio nel senso che le scelte educative e di crescita vanno condivise e decise insieme a seguito di dialogo e non imposte e pretese capricciosamente e che, peraltro, non è possibile pretendere che ogni scelta debba essere acconsentita, ma che appare necessario non rifiutare il consenso sulla base di posizioni aprioristiche.
In ogni caso, dalla relazione tecnica, è emerso che i rapporti conflittuali sono da entrambe le parti, probabilmente, per ragioni irrisolte nella coppia risalenti a situazioni passate e non concernono la mera mancanza di collaborazione della resistente.
In altri termini, difettano i presupposti per ammonire la resistente e la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti complessivamente considerata, vanno integralmente compensate, unitamente alle spese dell'esperto liquidate separatamente.
10
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 512/2023 R.G.V.G., così provvede:
- a modifica delle condizioni di divorzio negoziate dalle parti, accoglie la domanda di ampliamento dei tempi di frequentazione e di permanenza del minore presso il padre nei termini concordati in sede di mediazione ed acconsentiti dalle parti. La frequentazione con il padre seguirà due programmi settimanali che si alternano nel modo seguente. Nella prima settimana, il padre potrà vedere il figlio dalle ore 12:00 del martedì alle ore 12:00 del mercoledì; e dalle ore 12:00 del giovedì alle ore 12:00 del venerdì. Nella seconda settimana, il padre potrà vedere il figlio dalle ore
12:00 del martedì alle ore 19:00 (o, se frequentante, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche); e dalle ore 12:00 alle ore 19:00 del giovedì
(o, se frequentante, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche);
e dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. E così via via ad alternare. Nel periodo estivo l'orario di rientro a casa è prorogato alle ore 20:30. trascorrerà 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 Per_1 giorni consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, concordati preventivamente. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, va seguito, a decorrere da dicembre 2024, il seguente calendario ad anni alterni: dalle ore 15:00 del 24 dicembre alle ore 12:00 del 25 dicembre con il padre;
dalle ore 12:00 del 25 dicembre alle ore 12:00 del 26 dicembre con la madre;
dalle ore 12:00 del 26 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre con il padre;
dalle ore 19:00 del 30 dicembre alle ore 12:00 del 1° gennaio con la madre;
dalle ore 12:00 del 1° gennaio alle ore 12:00 del 2 gennaio con il padre;
dalle ore 12:00 del 2 gennaio alle ore 19:00 del 6 gennaio con la madre. La domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro genitore, ad anni alterni. L'orario delle telefonate andrà così seguito: tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 20:00; il sabato e la domenica anche dalle ore 10:30 alle ore 11:30;
- a modifica delle condizioni di divorzio negoziate dalle parti, ridetermina l'assegno divorzile posto a carico di in favore di Parte_1 in euro 320,00 mensili, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat;
- conferma per il resto quanto già previsto in sede di accordo divorzile di negoziazione;
- rigetta ogni altra domanda;
11 - raccomanda alle parti di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità finalizzato all'elaborazione delle motivazioni che hanno condotto alla separazione, alla gestione delle conflittualità, mediando le differenze caratteriali e personologiche che attivano diversi stili di comportamento;
- compensa tra le parti le spese di lite anche della fase cautelare. Compensa le spese dell'esperto liquidate separatamente.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Patti, in data 25 luglio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)
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