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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
R e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa avente n. rg. 2192/2021
vertente tra: nato a [...] il [...] e residente in [...] C/da Parte_1
Francari n. 61 C.F. e rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio TIMPANARO ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 16 come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 10.06.2021 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, notava, da una semplice visura del suo estratto contributivo, la mancanza delle giornate agricole espletate nel 2019; che, nel 2019 ha lavorato per 102 giorni, per il periodo dal 20/06/2019 al 31/12/2019 alle dipendenze dell'azienda agricola di CU , con sede in Piraino (ME) Via del Sole n. 19/A; che, l'attività Controparte_2 lavorativa subordinata di bracciante agricolo consisteva nell'espletamento di lavori agricoli vari, come raccolta di agrumi ed altro e veniva svolta sui terreni uso della ditta ubicati nel comune di Brolo, Ficarra, ed altri comuni, rispettando gli orari di lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro;
di, essere stato regolarmente retribuito come da buste paga e cud che si producono;
di, conseguenza, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2019 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e CP_3 compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste del CP_3 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2019 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2019 per 102 giornate, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo;
esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della insussistenza del rapporto di CP_3 lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazione di questo giudice, è emerso che il ricorrente nell'anno
2019 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta CU Piccione
Rosario, con sede in Piraino (ME) via del Sole n. 19/A. per 102 giornate annue.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_3 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, nell'anno 2019 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta CU Piccione Rosario, per 102 giornate, e, per l'effetto, ordina all' in persona del CP_3
Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_3 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 20.05.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
R e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa avente n. rg. 2192/2021
vertente tra: nato a [...] il [...] e residente in [...] C/da Parte_1
Francari n. 61 C.F. e rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio TIMPANARO ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 16 come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 10.06.2021 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, notava, da una semplice visura del suo estratto contributivo, la mancanza delle giornate agricole espletate nel 2019; che, nel 2019 ha lavorato per 102 giorni, per il periodo dal 20/06/2019 al 31/12/2019 alle dipendenze dell'azienda agricola di CU , con sede in Piraino (ME) Via del Sole n. 19/A; che, l'attività Controparte_2 lavorativa subordinata di bracciante agricolo consisteva nell'espletamento di lavori agricoli vari, come raccolta di agrumi ed altro e veniva svolta sui terreni uso della ditta ubicati nel comune di Brolo, Ficarra, ed altri comuni, rispettando gli orari di lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro;
di, essere stato regolarmente retribuito come da buste paga e cud che si producono;
di, conseguenza, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2019 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e CP_3 compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste del CP_3 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2019 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2019 per 102 giornate, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo;
esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della insussistenza del rapporto di CP_3 lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazione di questo giudice, è emerso che il ricorrente nell'anno
2019 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta CU Piccione
Rosario, con sede in Piraino (ME) via del Sole n. 19/A. per 102 giornate annue.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_3 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, nell'anno 2019 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta CU Piccione Rosario, per 102 giornate, e, per l'effetto, ordina all' in persona del CP_3
Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_3 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 20.05.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena