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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 390/2019 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Spoleto, nella persona del dott. Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 390/2019 promossa da:
( ) nato ad [...] il [...], residente in [...] CodiceFiscale_1
Togliatti n. 23/B , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Marucci ( ) ) presso il cui CodiceFiscale_2
studio in Spoleto, Via Cacciatori delle Alpi n. 1 è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione;
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Spoleto, via Filitteria n. 27, Controparte_2 C.F._3
presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Angelini Paroli, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ugo Greco;
CONVENUTO
e con l'intervento di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Spoleto, via Cacciatori delle Controparte_3 C.F._4
Alpi n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonia Marucci che la rappresenta e difense giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZA INTERVENUTA
pagina 1 di 19 Oggetto: Risarcimento del danno da illecito endofamiliare e azione di nullità/annullamento di contratto di transazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27/03/2019, in qualità di genitore esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale sull'allora minore , nato ad [...] il [...], ha adito il presente Controparte_1
Tribunale al fine di sentir dichiarare il convenuto, , condannato al risarcimento del danno subito Controparte_2
dal minore a causa del mancato riconoscimento dal medesimo quale padre.
In particolare, l'attrice ha esposto:
- che il figlio era stato riconosciuto alla nascita dalla sola madre, nonostante Controparte_1 Controparte_3
fosse stato concepito nell'ambito di una relazione avuta da quest'ultima con l'odierno convenuto;
- che, nonostante le richieste, l' dichiarò il suo totale disinteresse nei confronti del figlio, non CP_2
provvedendo alla sua cura, né materiale né morale, per tutto il corso della sua vita;
- che, pertanto, nel 2009 l'attrice adiva il Tribunale per i Minorenni di Napoli, al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore della stessa a titolo di rimborso spese sostenute e in favore del minore, nonché la previsione di un assegno di mantenimento da porre in capo al padre;
- che, con sentenza n. 230/2015, l'adito Tribunale dichiarava la paternità dell , condannando quest'ultimo CP_2
alla contribuzione mensile nei confronti della madre per il mantenimento del figlio minore di euro 500,00 mensili
(oltre 50% delle spese straordinarie), al rimborso in favore della medesima della somma di euro 40.000,00, per le spese sostenute negli anni in favore del minore, dichiarandosi invece incompetente con riferimento alle domande risarcitorie formulate;
- che, successivamente a tale pronuncia, fra la e l' veniva sottoscritto atto di Controparte_3 Controparte_2
transazione con il quale le parti si accordavano per la riduzione del mantenimento mensile in euro 350,00, nonché per la riduzione della somma dovuto a titolo di rimborso spese in euro 18.000,00, con vincolo dell di CP_2
pagina 2 di 19 costituire una forma di risparmio vincolata per il figlio di euro 25.000,00 e di ricostruire il rapporto con il figlio stesso;
- nonostante un iniziale avvicinamento fra padre e figlio, presto l' nuovamente si allontanava, CP_2
interrompendo ogni contatto con il figlio.
Nella presente sede la in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sull'allora Controparte_3
minore , ha dunque chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1 CP_2
subito dal minore, da quantificarsi equitativamente in euro 150.000,00.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda Controparte_2
proposta, in quanto con la transazione del 25/03/2016 le parti (la anche in nome e per conto del figlio) CP_3
avrebbero definito ogni questione “economica” fra le stesse con valenza tombale;
nel merito, comunque, ha ritenuto non sussistenti i presupposti del diritto risarcitorio, non essendovi prova della condotta lesiva, del supposto danno e del nesso di causalità fra i due elementi.
Con separato atto di citazione (che ha dato origine al procedimento n. R.G. 1083/2019) , in Controparte_1
persona del curatore speciale ad hoc nominato, ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la Controparte_2
declaratoria di nullità ovvero l'annullamento della transazione stipulata in suo nome dalla madre, CP_3
, sia perché sottoscritta in assenza di autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 320 c.c., sia perché
[...]
disponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento (ossia diritti indisponibili) al di fuori di un procedimento giurisdizionale di revisione delle condizioni, ex art. 710 c.p.c..
Anche in tale giudizio si costituiva , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale Controparte_2
dell'intestato Tribunale, in favore del Tribunale di Napoli o di Nola, e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda proposta.
I due procedimenti, poi, sono stati riuniti con provvedimento del 15/07/2020.
Con Si evidenzia, inoltre, che in entrambi i giudizi si è costituito personalmente , una volta divenuto CP_1
maggiorenne e che nel giudizio riunito, R.G. n. 1083/2019, si era costituita prima della riunione , Controparte_3
con intervento ad adiuvandum.
pagina 3 di 19 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed esperiti senza successo dei tentativi di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti;
all'esito, la stessa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni che, dopo vari rinvii dei precedenti giudici istruttori, si è tenuta a seguito di riassegnazione del procedimento allo scrivente, in data 17/04/2025, ex art. 127ter c.p.c.. All'esito della stessa la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * * * *
1. Preliminarmente, sul piano del rito, unica questione pregiudiziale è quella attinente alla competenza territoriale dell'intestato Tribunale con riferimento alla domanda di nullità o annullabilità della transazione stipulata in data
25/03/2016.
In particolare, il convenuto ha sostenuto la suddetta eccezione, in quanto il forum contractus sarebbe stato il
Tribunale di Napoli, essendo stata lì stipulata la transazione oggetto di impugnazione, mentre il foro delle persone fisiche, ex art. 18 c.p.c., sarebbe stato il Tribunale di Nola, all'interno del cui circondario il convenuto era residente.
Tuttavia, deve rilevarsi come il convenuto non abbia contestato l'applicabilità del forum destinatae solutionis, se non con un laconico “non vertendosi in ipotesi di forum destinate solutionis”; a ben vedere, tali parole non possono costituire contestazione alcuna di tale foro alternativamente applicabile.
Occorre ricordare come l'eccezione di incompetenza debba essere formulata in maniera articolata ed esaustiva con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti e tenendo conto di tutti i vari, possibili criteri di collegamento, con riguardo ad ogni parte in causa, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato e ribadito, fra le altre, da Cass. Civ., ord. n. 2548/2022.
Dunque, già senza entrare nel merito dell'eccezione, si rileva come il convenuto non abbia validamente individuato tutti i fori alternativi ritenuti competenti, non essendo stato contestato il foro in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, in ossequio a quanto disposto dalla seconda parte dell'art. 20 c.p.c.. Sul punto, parte convenuta ha mancato di allegare il luogo in cui l'obbligazione avrebbe dovuto adempiersi e il corrispondente foro competente, formulando in questo modo un'eccezione incompleta e quindi non valutabile dal giudice.
pagina 4 di 19 2. Passando al merito delle due domande proposte nel presente giudizio, si ritiene opportuno iniziare da quella relativa all'impugnazione della transazione del 25/03/2016, con la quale le parti ( e Controparte_3 Parte_1
) si accordavano per la riduzione del mantenimento mensile disposto in sentenza sino ad euro 350,00,
[...]
nonché per la riduzione della somma dovuta a titolo di rimborso spese in euro 18.000,00, con vincolo dell' di costituire una forma di risparmio vincolata per il figlio di euro 25.000,00. CP_2
Preliminarmente, si rileva che entrambe le obbligazioni previste dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni vedevano nel lato attivo la madre e non il figlio;
il diritto alla corresponsione della somma, infatti, è previsto in capo al genitore il quale, in quanto convivente con il figlio e anticipatario delle relative spese, ne chiede il rimborso periodico a colui il quale non è collocatario dello stesso ovvero dispone di un reddito che legittima tale previsione.
Parimenti, e a maggior ragione, il diritto al rimborso delle spese sostenute in passato per il mantenimento del minore è un diritto del genitore in proprio, avendo egli provveduto con proprie sostanze.
Per tale ragione, si ritiene che non sia necessaria in tal senso l'autorizzazione alla conclusione della stessa da parte del giudice tutelare, con conseguente rigetto della domanda di annullamento della medesima.
2.1 Ciò posto, occorre sondare la possibilità per i genitori di definire con scrittura privata, non omologata dal
Tribunale, i rapporti patrimoniali fra gli stessi e, in particolare, gli obblighi e le modalità di contribuzione al mantenimento del minore.
Sul punto, occorre fare alcune considerazioni preliminari sul dibattito esegetico sorto sulla ammissibilità degli accordi “negoziali” in materia familiare.
2.1.1 In particolare, va rilevato che la questione dell'ammissibilità dei cd. accordi a latere, ovvero di quelle intese, precedenti, contestuali o successive alla separazione con cui (o ad altra controversia nell'ambito della quale) i genitori decidano di regolare alcuni aspetti conseguenti al nuovo status senza assoggettarli all'omologazione del
Tribunale, è stata affrontata in senso negativo dall'orientamento più risalente della Suprema Corte.
Tale soluzione si fondava sul presupposto per cui l'omologazione costituisce un elemento di perfezionamento dell'accordo coniugale, sicché le intese non omologate, specie con riferimento alle condizioni riguardanti la prole, non potessero spiegare effetti nei confronti delle parti in mancanza del controllo pubblicistico garantito appunto pagina 5 di 19 dall'omologazione (espressive di tale opinione: Cass. Civ., sent. n. 14/1984, per gli accordi antecedenti;
Cass. Civ., sen. n. 1208/1985 per quelli successivi, per i quali si afferma che “gli accordi con cui i coniugi modifichino, anche se migliorandole, le condizioni relative al mantenimento del nucleo familiare, includente i figli minori, sono inefficaci se non vengono omologati dal tribunale”).
2.1.2 Successivamente, si è cominciato ad operare una distinzione tra un contenuto necessario che riguarda i rapporti tra i genitori e figli, riservato al controllo del giudice, e un contenuto relativo ai coniugi, che, almeno tendenzialmente, rimane nell'ambito della loro determinazione discrezionale ed autonoma, in base alla valutazione delle rispettive convenienze.
In alcune pronunce la Suprema Corte ha anche riconosciuto spazio alla autonomia negoziale dei genitori, anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (Cass. Civ., sent. del 22 gennaio 1994, n. 657; Cass. Civ., sent. del 8 novembre 2006, n. 23801; Cass. Civ., sent. del 24 ottobre
2007, n. 22329; Cass. Civ., sent. del 12 gennaio 2016, n. 298).
Pure in tema di divorzio, la giurisprudenza ha sostenuto che tali accordi, di natura sicuramente negoziale, non sarebbero di per sé contrari all'ordine pubblico, dando vita, a volte, a veri e propri contratti (Cass. Civ., sent. del 20 agosto 2014, n. 18066; Cass. Civ., sent. del 21 agosto 2013, n. 19304) e che, inoltre, anche se essi non si configurano come contratti, a tali accordi sarebbero sicuramente applicabili alcuni principi generali dell'ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell'atto o alla capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici, quali ad esempio quelli relativi ai vizi di volontà (Cass. Civ., sent. del 3 dicembre 2015, 24621, citata).
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha anche affermato che le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall'intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160
c.c. e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato, ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati (cfr Cass. Civ., sent. del 12 gennaio
2016, n. 298).
pagina 6 di 19 I criteri, quindi, che devono essere seguiti dal giudice nell'interpretazione di detti accordi sono due: la non interferenza rispetto all'accordo omologato o assunto in sede di divorzio;
la specificazione del contenuto dell'accordo e la posizione di maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato (cfr. Cass. Civ., sent. del 24 febbraio 2021, n. 5065).
Orbene, non sussistono ostacoli esegetici per estendere tali principi ermeneutici anche all'interpretazione degli accordi modificativi dei provvedimenti giudiziali adottati in tema di affidamento e mantenimento dei c.d. figli non matrimoniali.
Occorre, infatti, rilevare che la riforma della filiazione introdotta con D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 è stata informata ad una precisa scelta di separare la disciplina dello status familiae e dello status filiationis, pur riconoscendo che la personalità di un soggetto si sviluppa comunque nel contesto dei legami anche familiari. L'art. 315 c.c. sancisce ora, infatti, l'uguaglianza tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli nati all'interno del matrimonio.
Orbene, il principio della unicità dello stato di figlio, affermato tramite l'eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli legittimi ed ai figli naturali impone di ritenere che, soprattutto sotto il profilo delle tutele, vada assicurato ai figli nati da unioni non matrimoniali lo stesso statuto normativo riservato ai figli nati da genitori uniti in matrimonio.
2.1.3 Alla luce delle suesposte considerazioni e applicando tali principi al caso di specie deve, pertanto, ritenersi che alle parti era precluso in via negoziale riformulare la misura del contributo al mantenimento del loro figlio – fissata dal Tribunale per i Minorenni - in senso peggiorativo per il minore, e cioè prevedendo la corresponsione di un importo di euro 350,00 mensili, invece dell'importo di euro 500,00 mensili.
La transazione stipulata fra le parti, infatti, con riferimento a tale clausola deve considerarsi nulla poiché volta ad incidere in senso sfavorevole per il minore su un diritto, quale quello all'assegno mensile di mantenimento, per sua natura, destinato funzionalmente ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo psico fisico della prole e quindi sottratto alla disponibilità delle parti contraenti.
pagina 7 di 19 2.2 A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi, con riferimento alla definizione transattiva della controversia sorta sugli importi maturati fino alla data della sentenza che disponeva il rimborso in favore della delle CP_3
spese sostenute nel corso della vita per il minore.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che il genitore può legittimamente rinunciare al credito per il rimborso delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore, trattandosi di credito entrato a far parte del suo patrimonio e, dunque, non qualificabile come indisponibile (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 Ord. n. 16860 del 26.06.2018).
Sul punto occorre osservare che, nel caso in cui il coniuge abbia integralmente adempiuto all'obbligo di mantenimento per la prole, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è ravvisabile un'ipotesi di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ., atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione (cfr Cass. Civ., Sent n. 27653/2011).
Da ciò deriva che il diritto al rimborso delle prestazioni arretrate è da considerarsi credito ordinario, soggetto pertanto, sotto ogni altro profilo, alla comune disciplina del rapporto obbligatorio.
Alla luce di tale considerazione, pertanto, non può ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art. 1966, comma 2, c.c. la transazione avente ad oggetto il credito per il rimborso delle spese per le prestazioni arretrate relative mantenimento del figlio minore che, nel contratto stipulato dalle parti, è stato ridotto da 40.000,00 euro a
18.000,00 euro.
Peraltro, a ben vedere, la domanda di parte attrice, , era tesa ad accertare la nullità solamente della Controparte_1
porzione dell'accordo transattivo relativa alla riduzione dell'assegno di mantenimento, pertanto la sua domanda merita integrale accoglimento.
2.3 Viceversa, non si ritiene meritevole di accoglimento nella presente sede la domanda di condanna dell' CP_2
al pagamento in favore del delle somme non corrisposte alla di lui madre in virtù di tale Controparte_1
transazione dichiarata nulla, ossia la differenza fra le somme versate, 350,00 euro mensili, e quelle dovute, 500,00 euro mensili.
Invero, come sopra si è riferito, titolare del diritto a ricevere tale pagamento è la madre del minore (o del maggiorenne non economicamente autosufficiente), che anticipa in prima persona il pagamento di tutte le somme pagina 8 di 19 necessarie al mantenimento della prole. Si è chiaramente consapevoli della sussistenza di una legittimazione concorrente del figlio maggiorenne non economicamente sufficiente a chiedere il versamento, in proprio favore, di tali somme;
tuttavia, non può sottacersi come nella presente sede (non di modifica della regolamentazione del mantenimento del minore, ormai maggiorenne) il Tribunale può limitarsi a prendere atto dell'attuale e non modificata disciplina di cui alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli, la quale ha previsto la corresponsione di tali somme in favore della madre . Controparte_3
Pertanto, allo stato sussiste un difetto di legittimazione attiva alla richiesta di tali somme arretrate, dovendo al più il figlio chiedere la modifica delle condizioni sul punto vigenti, con previsione del versamento della somma in suo favore.
Né la , intervenuta solo ad adiuvandum, ha formulato una domanda di condanna in proprio. Controparte_3
3. Passando, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore alla luce della condotta del padre, vale rilevare quanto segue.
3.1 Preliminarmente non si ritiene la domanda inammissibile in virtù di una potenziale estinzione di tale diritto alla luce della nota transazione stipulata dai genitori.
Innanzitutto, in questo caso trattasi di diritto del minore medesimo, che non avrebbe potuto essere transatto dalla madre, anche qualora avesse agito in nome e per conto del minore, senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Inoltre, e in via assorbente, occorre evidenziare come dal testo della suddetta transazione non emerga la volontà di transigere anche la potenziale controversia attinente a tale diritto.
Ebbene, in primo luogo, le parti richiamano nella premessa il dispositivo della sentenza del Tribunale per i
Minorenni, il quale, come è noto, nulla dispone in relazione alla domanda risarcitoria essendo incompetente, e successivamente all'art. 1 della transazione descrivono la finalità della medesima come tesa a sostituire “la sola parte degli aspetti economici tra le parti” di cui alla detta sentenza con quanto disciplinato “negli articoli che seguono”. Appare chiaro, dunque, come oggetto della stessa siano gli aspetti economici disposti dalla sentenza, che non entrando nel merito della pretesa risarcitoria del minore non si è pronunciata sul punto.
pagina 9 di 19 In secondo luogo, la dizione richiamata dal convenuto secondo la quale “la sig.ra espressamente Controparte_3
dichiara di non avere nulla altro a pretendere, oltre quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della presente scrittura transattiva, dal sig. per il mantenimento del minore dalla nascita fino alla stipula della presente scrittura transattiva, nonché per Controparte_2
qualsivoglia azione o ragione connessa o dipendente dall'azione di riconoscimento giudiziale di paternità naturale” non può interpretarsi nel senso che nella medesima siano ricompresi anche i diritti risarcitori del minore. Invero, nella clausola in questione (contenuta peraltro nell'art. 3, il quale disciplinava unicamente la riduzione del quantum dovuto dalla a titolo di rimborso delle spese alla , come detto diritto personale di quest'ultima, CP_2 CP_3
assolutamente disponibile) è la personalmente, in proprio, che rinuncia ad ogni pretesa astrattamente CP_3
derivante dal riconoscimento del figlio (al netto delle eventuali nullità sopra riconosciute), non essendo in alcun modo desumibile che con tale generica espressione anche il minore rinunciasse ai propri potenziali e separati diritti nei confronti del padre.
3.2 Passando, dunque, al merito della pretesa in esame, è pacifico in giurisprudenza che l'art. 2043 c.c., correlato agli art. 2 ss. Cost., sia necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana;
dunque, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione - danno evento - indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare - danno conseguenza (Cass. civ. Sez. I, 07/06/2000, n. 7713).
Inoltre, è altresì pacifico che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (cfr Cass. civ. Sez. I Sent.,
10/04/2012, n. 5652).
Tuttavia, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, è pur sempre necessario l'accertamento di una componente quantomeno colposa del convenuto affinché possa essere riconosciuta la risarcibilità del danno subito dal minore,
pagina 10 di 19 presuntivamente consistente nella mancanza, morale e materiale, del sostegno da parte di uno dei due genitori. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito, dunque, dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, ad esempio, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (cfr Cass. civ.
Sez. I Sent., 22/11/2013, n. 26205).
3.3 Ciò premesso in via generale, occorre dapprima sgomberare il campo dall'eccezione di prescrizione, invero genericamente formulata dal convenuto in sede di costituzione in giudizio e sulla quale non ha più argomentato nei successivi scritti.
Ebbene, l'azione di risarcimento del danno endofamiliare è soggetta a un termine di prescrizione pari a 5 anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto si tratta di un illecito extracontrattuale. Nel caso di illecito familiare permanente, quale quello del caso di specie del mancato riconoscimento del minore, la prescrizione del diritto a richiedere un risarcimento del danno endofamiliare decorre da quando il figlio diviene consapevole del fatto che il genitore si è comportato in modo lesivo. Tanto premesso, è evidente come la peculiare natura di tale illecito incida sul dies a quo del termine prescrizionale, il cui accertamento non deve essere limitato ad una mera disanima dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo del fatto illecito e delle sue conseguenze lesive, essendo invece necessario vagliare anche la sussistenza o meno di una loro piena percepibilità da parte del danneggiato (cfr Cass. Civ. Sez. Unite, 11 gennaio
2008, n. 576).
Per l'effetto, appare conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali (tra le altre Cass. Civile sez. VI, 16 dicembre
2021, n.40335, Cass. 13 aprile 2023 n. 9930) ritenere che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, rilevi il principio elaborato nella sentenza n.576/2008 delle Sezioni Unite Civili, incentrato sul concetto di “concreta percepibilità del danno”, secondo cui il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui la vittima della condotta abbandonica sia pervenuta nella concreta condizione di esercitare il diritto risarcitorio, vale a dire dal momento della conoscibilità o percepibilità del danno da parte del danneggiato secondo pagina 11 di 19 un criterio di ordinaria diligenza, in modo da poter essere in condizioni effettive di agire per la richiesta del relativo risarcimento a riparazione dei pregiudizi subiti.
Ne consegue che, in caso di danno non patrimoniale subito in conseguenza della privazione genitoriale, il termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento dovrà decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. da quando il figlio, vittima dell'abbandono, riesca ad affrancarsi dal desiderio di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale che gli permetta di percepire “la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata. Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato dal genitore che l'ha posta in essere” (cfr Cass. Civ., sent. n.
11097/2020; Cass. Civ., sent. n. 9930/2023).
Ebbene, nel caso di specie occorre tenere conto del fatto che il risarcimento del suddetto danno sia stato richiesto sin dal 2009 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli;
pur essendosi questo dichiarato incompetente nel
2015, non vi sono dubbi che tale domanda abbia avuto effetto interruttivo e il giudizio effetto sospensivo. Occorre altresì evidenziare come il presente giudizio sia stato introdotto nel 2019, pertanto entro il quinquennio dalla cessazione della sospensione del termine derivante dal precedente giudizio.
Dunque, unica possibilità per ritenere fondata l'eccezione di prescrizione è che nel 2009 tale pretesa creditoria fosse già prescritta e che, dunque, dal 2004 il figlio fosse avesse già percepito la lesività della condotta del padre e i conseguenti danni non patrimoniali dallo stesso subiti;
pare chiaro che ciò non sia possibile, dato che in quel momento il minore aveva appena due anni.
L'eccezione in questione, pertanto, è palesemente infondata.
3.4 Passando, dunque, al merito dei presupposti per riconoscere la sussistenza del diritto risarcitorio, posta la sussistenza della condotta abbandonica in sé del padre, quantomeno sino al 2015, è altresì emerso, da un punto di vista di elemento soggettivo, che l' fosse ben a conoscenza della nascita del figlio. CP_2
Invero, parte attrice ha specificamente allegato determinate circostanze, che vale la pena richiamare:
- fra le parti sussisteva una relazione sentimentale (che il convenuto definisce quali meri rapporti sessuali occasionali) fino al 2001 allorché la rimaneva incinta del medesimo e l' (che all'epoca si era CP_3 CP_2
pagina 12 di 19 presentato con altro nome fittizio) invitava la medesima a interrompere la gravidanza;
- la decideva di CP_3
tenere il bambino e i rapporti con l' , dapprima solo telefonici, si interrompevano rendendo impossibile il CP_2
contatto; anche negli anni seguenti l opponeva un netto rifiuto ad avere ogni contatto con il minore e con CP_2
la madre, costretta all'istaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni;
- solamente dopo la sentenza emessa dal suddetto Tribunale nel 2015 e la transazione raggiunta nel 2016 l CP_2
prendeva i primi contatti con il proprio figlio, nel frattempo quattordicenne.
Ebbene, tutte le suesposte circostanze non sono state specificamente contestate dal convenuto ex art 115 c.p.c. e devono ritenersi, di conseguenza, provate.
Non vi sono dubbi, pertanto, che l' sin da subito fosse a conoscenza del fatto che la era incinta CP_2 CP_3
di suo figlio, pur rifiutando (dopo una prima fase in cui ha tentato di convincere la stessa ad interrompere la gravidanza) contatti con tale nucleo familiare, anche in epoca successiva alla nascita e anche nelle more del procedimento giudiziale, durato ben 6 anni.
Tali elementi sono sufficienti per ritenere sussistente il presupposto della “consapevolezza del concepimento”, in quanto la sussistenza di una relazione anche sessuale con la unitamente alla conoscenza del suo stato di CP_3
gravidanza, coerente temporalmente con la relazione, costituiscono elementi univoci e inequivoci che evidenziano la sua conoscenza del rapporto di filiazione nei confronti di . Controparte_1
Infine, non va sottaciuto il comportamento processuale tenuto dall' nell'ambito del procedimento dinanzi CP_2
al Tribunale per i Minorenni;
da quanto si legge nella sentenza, “ non è mai comparso, non ha mai reso Controparte_2
dichiarazioni e, come ampiamente risulta da tutto l'iter procedurale, non solo ha rifiutato di sottoporsi all'esame del DNA, ma, come sottolineato anche dalla locale corte d'appello, ha posto in essere una serie di condotte processuali palesemente dilatorie e defatigatorie della controparte in violazione del principio della ragionevole durata del processo”, dando poi atto delle medesime. Tali condotte, adottate in un momento nel quale lo stesso ben era coscio dei suoi doveri di genitore e finalizzate solamente a non giungere a una definizione della controversia ben possono essere valorizzate al fine di delineare l'animus con il quale l' ha affrontato gli obblighi genitoriali. CP_2
pagina 13 di 19 3.5 Ciò posto con riferimento ai presupposti della responsabilità del convenuto, occorre evidenziare come il figlio, dapprima in persona della madre e poi in proprio avendo raggiunto la maggiore età, abbia richiesto solamente il risarcimento del danno non patrimoniale subito;
difatti, non è in alcun modo allegato il pregiudizio patrimoniale che sarebbe stato arrecato personalmente al minore dalla condotta del padre, ma si fa riferimento solo a quello di carattere morale/personale derivante dalla mancanza della figura paterna nella vita dello stesso. Dunque, è solo quest'ultima voce che merita di essere analizzata, necessitando l'eventuale richiesta di risarcimento di un danno patrimoniale dell'indicazione specifica del pregiudizio economico subito.
Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso dall'intestato Tribunale, nell'enucleare la nozione di illecito endofamiliare, ha chiarito che la violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell' art. 2059
c.c. , come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte in tema di danni alla persona (v. ex plurimis Cass. 28551/2023 che richiama 26301/2021, Cass. 28989/2019, Cass.
7513/2018, Cass. 2788/2019 , Cass. 901/2018).
L'azione risarcitoria esperita è connessa alla lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile extra contrattuale, sulla scorta del disinteresse mostrato dal convenuto nei confronti del figlio naturale.
Difatti, il convenuto non ha supportato l'attore in modo continuo nel suo percorso di crescita, non ha provveduto ad istruire mantenere ed educare il (almeno sino al 2016 e, anche dopo, in misura congrua come ritenuta CP_3
dal Tribunale per i Minorenni di Napoli), come prescritto dagli artt. 147-148 c.c. ed ha frustrato il diritto del figlio ad una bigenitorialità reale e continua in tutte le fasi di crescita.
pagina 14 di 19 Nel caso di specie, per contro, l'unico dato certo è che solo dopo il termine del lungo procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni che ha accolto la domanda attorea e dopo la stipula di una transazione, per un periodo di vita, l' ha provato a riallacciare, con tutte le difficoltà derivanti dall'età ormai avanzata del figlio, un CP_2
rapporto con il medesimo. Peraltro, tale “sforzo” dell' non pare essere stato portato avanti con successo o CP_2
con sufficiente volontà, considerato che gli incontri si sono presto interrotti (circostanza questa non contestata) ed
è rimasta inizialmente una mera corrispondenza tramite chat whatsapp, invero assolutamente saltuaria, poi terminata anch'essa; dal doc. 5 di parte convenuta si vede chiaramente come gli unici messaggi inviati dal padre al figlio risalgono al 2019 (quando il presente giudizio era già stato preannunciato tramite missiva del gennaio del medesimo anno).
L'unico precedente contatto provato, del giugno 2017, è iniziato per iniziativa del figlio che comunicava al padre di essere stato promosso e quest'ultimo che rispondeva semplicemente “complimenti”. Poi più nulla tranne alcuni tentativi solo di due anni successivi e quando il rapporto, in verità mai iniziato, era definitivamente non recuperabile;
attualmente, infatti, il figlio non ha intenzione di vedere il padre e non ha alcun rapporto con il medesimo. Né contrarie prove sono state fornite in giudizio dal convenuto.
Tale situazione legittima a richiedere il risarcimento del danno “da privazione paterna” ai sensi dell'art. 2059 c.c., così come da richiesta avanzata dall'attore.
3.6 Ritenuto quindi sussistente l'an della pretesa risarcitoria, si deve ora valutare il quantum di essa, in relazione al quale, stante la particolare tipologia di pregiudizio sofferto, non può che riconoscersi l'applicabilità del giudizio in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
Ciò posto, il Tribunale ritiene di aderire all'indirizzo ermeneutico, avallato anche dalla Corte di Cassazione, in forza del quale, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, si pone a base del calcolo liquidatorio la voce appositamente prevista dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto che “quelle tabelle rimangono utilizzabili come parametro di valutazione, con gli opportuni adattamenti” (Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657), nonché che “il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica” (Cass. Civ., 22 novembre 2013, n. 26205).
pagina 15 di 19 Il Tribunale non ignora che parte della giurisprudenza di merito ha utilizzato un criterio di liquidazione equitativa cd. puro, ossia svincolato da qualunque parametro tabellare di riferimento, tuttavia, in conformità agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, si ritiene di escludere un criterio liquidatorio pur o, essendo necessario ancorare il pregiudizio a dei parametri uniformi e oggettivi, quali quelli contenuti nelle tabelle elaborate dall'osservatorio della
Giustizia Civile di Milano.
Tanto premesso, le tabelle milanesi 2024, a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, prevedono quale valore del punto base l'importo di euro 3.911,00 ed asseggano 28 punti in base all'età del congiunto e 20 punti in base all'età della vittima, per un totale di punti riconosciuti pari a 48 corrispondenti ad euro 187.728,00, dovendosi per contro escludere gli aumenti previsti nelle tabelle milanesi per convivenza-numero componenti del nucleo, in ragione della diversità ontologica del danno in esame.
Tuttavia, pur ritenendosi corretto quale punto di partenza liquidatorio quello individuabile nei parametri tabellari previsti per la voce “perdita del genitore”, deve procedersi ad un ulteriore adeguamento in diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto delle tabelle.
Difatti la liquidazione ivi contemplata per il danno da perdita del rapporto parentale postula la irreversibile perdita del rapporto per la morte del congiunto e va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti, tutte sofferenze non ravvisabili nella specie.
In questa sede, le tabelle devono quindi utilizzarsi solo come parametro di riferimento da applicare in via analogica, postulando il ragionamento analogico la sola similitudine tra due fattispecie e non già la piena identità, risultando in caso contrario direttamente applicabile il parametro in discussione.
La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto come, pur se utilizzabili, come sopra descritto, le tabelle hanno ad oggetto i criteri di quantificazione del cd. danno da lesione del rapporto parentale nelle ipotesi in cui una persona pagina 16 di 19 sia vittima (o subisca gravi lesioni a causa) della condotta illecita di un terzo che per questo sia chiamato a rispondere delle conseguenze dannose nei confronti di coloro che erano legati alla vittima da relazioni parentali di varia natura e intensità.
Diverso è il caso del genitore che, non riconoscendo il figlio e facendogli mancare i mezzi di sussistenza, si sottragga al ruolo genitoriale e colpevolmente impedisca il sorgere in concreto del rapporto parentale che deriva dalla procreazione (così Cass. Civ., sent. n. 16657/2014, secondo la quale “La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. In particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. In merito alla quantificazione in concreto, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano”).
In ragione di ciò, ritiene il Tribunale che l'importo risultante dalle tabelle di Milano debba essere riparametrato in diminuzione, in ragione della diversa valenza della perdita nel danno endofamiliare da mancato riconoscimento.
Ritiene congruo il Tribunale che l'importo di euro 187.728,00, quale base di calcolo tabellare come sopra indicata,
debba essere ridotto del 75% in ragione dell'ontologica diversità del danno in esame e la non emersione, dall'istruttoria effettuata, di patologie riguardanti il minore causalmente ricollegabili alla condotta del padre o alla sua assenza o comportamenti anomali riconducibili alla mancanza della figura paterna.
In particolare, i testi escussi e , allenatori di dai 7 agli 11 Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
anni hanno riferito che il medesimo a volte piangeva, pur non sapendo riferire nulla in merito alle cause di tale comportamento. Le circostanze confermate dai testi e invece, sono state apprese Testimone_3 Testimone_4
dagli stessi dalla stessa o dal figlio (trattasi, dunque, di circostanze de relato actoris, non Controparte_3 CP_1
pagina 17 di 19 aventi rilevanza probatoria), ad eccezione di un paio di volte in cui il ha dichiarato aver sentito il Tes_4 [...]
chiedere informazioni in merito al padre. Ancora, le dichiarazioni del teste sono in parte CP_3 Testimone_5
de relato actoris e in parte irrilevanti e generiche;
le dichiarazioni della teste sono totalmente de relato Testimone_6
actoris; le dichiarazioni delle testi e maestre di alle scuole Testimone_7 Testimone_8 Controparte_1
elementari, sono assolutamente generiche e nulla dicono in merito all'asserito collegamento dei pianti del minore con l'assenza del padre.
Non emerge, dunque, un quadro chiaro delle conseguenze pregiudizievoli, ad eccezione di quelle presuntivamente e ordinariamente legate alla mancanza della figura paterna, in capo al figlio;
in mancanza di Controparte_1
sufficienti elementi ma tenuto anche conto del fatto che il ha ormai 23 anni, non si è ritenuto possibile CP_3
disporre una c.t.u. che sarebbe stata esplorativa e non decisiva.
Pertanto, l'importo conclusivo, che risulta pari ad euro 46.932,00, appare idoneo a ristorare (per quanto possibile, trattandosi di corresponsione di una somma di denaro) la mancanza della figura genitoriale nelle fasi della crescita e adolescenza in modo continuo e il vuoto relazionale e sociale a ciò collegato.
4. Le spese di lite, anche in virtù del principio di soccombenza, sono da porre a carico del convenuto, e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/22, tenuto conto della durata del giudizio, della complessità dell'istruttoria svolta e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, le quali legittimano l'utilizzo dei parametri medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità media, tenuto conto che alla domanda risarcitoria si assomma la domanda di nullità/annullamento della transazione).
Anche le spese di lite della terza interventrice ad adiuvandum dovranno essere poste in capo al convenuto, alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte per il quale “Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento” (Cass. n. 16433 del 19.6.2019, nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11670 del 14/05/2018). Le medesime, tuttavia, dovranno essere liquidate ai minimi, tenuto conto del tenore delle difese e del fatto che l'intervento pagina 18 di 19 riguardava solo una parte delle domande formulate, correlativamente al valore di quest'ultima (valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa:
- dichiara la nullità della transazione stipulata fra e nella parte in cui dispone Controparte_3 Controparte_2
la riduzione dell'assegno da versarsi in favore di quale contributo mensile al mantenimento di Controparte_3
, da 500,00 euro a 350,00 euro;
Controparte_1
- condanna al pagamento della somma di euro 46.932,00 in favore di , a titolo Controparte_2 Controparte_1
di risarcimento dei danni, oltre ad interessi legali con decorrenza dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida Controparte_1
in complessivi euro 1.050,00 per spese vive, euro 10.860,00 (euro 2.127,00 per fase di studio, euro 1.416,00 per fase introduttiva, euro 3.738,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 3.579,00 per fase decisionale), oltre rimborso generale al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida Controparte_3
in complessivi euro 3.809,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso generale al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Spoleto, in data 23/07/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
pagina 19 di 19
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Spoleto, nella persona del dott. Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 390/2019 promossa da:
( ) nato ad [...] il [...], residente in [...] CodiceFiscale_1
Togliatti n. 23/B , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Marucci ( ) ) presso il cui CodiceFiscale_2
studio in Spoleto, Via Cacciatori delle Alpi n. 1 è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione;
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Spoleto, via Filitteria n. 27, Controparte_2 C.F._3
presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Angelini Paroli, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ugo Greco;
CONVENUTO
e con l'intervento di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Spoleto, via Cacciatori delle Controparte_3 C.F._4
Alpi n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonia Marucci che la rappresenta e difense giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZA INTERVENUTA
pagina 1 di 19 Oggetto: Risarcimento del danno da illecito endofamiliare e azione di nullità/annullamento di contratto di transazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27/03/2019, in qualità di genitore esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale sull'allora minore , nato ad [...] il [...], ha adito il presente Controparte_1
Tribunale al fine di sentir dichiarare il convenuto, , condannato al risarcimento del danno subito Controparte_2
dal minore a causa del mancato riconoscimento dal medesimo quale padre.
In particolare, l'attrice ha esposto:
- che il figlio era stato riconosciuto alla nascita dalla sola madre, nonostante Controparte_1 Controparte_3
fosse stato concepito nell'ambito di una relazione avuta da quest'ultima con l'odierno convenuto;
- che, nonostante le richieste, l' dichiarò il suo totale disinteresse nei confronti del figlio, non CP_2
provvedendo alla sua cura, né materiale né morale, per tutto il corso della sua vita;
- che, pertanto, nel 2009 l'attrice adiva il Tribunale per i Minorenni di Napoli, al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore della stessa a titolo di rimborso spese sostenute e in favore del minore, nonché la previsione di un assegno di mantenimento da porre in capo al padre;
- che, con sentenza n. 230/2015, l'adito Tribunale dichiarava la paternità dell , condannando quest'ultimo CP_2
alla contribuzione mensile nei confronti della madre per il mantenimento del figlio minore di euro 500,00 mensili
(oltre 50% delle spese straordinarie), al rimborso in favore della medesima della somma di euro 40.000,00, per le spese sostenute negli anni in favore del minore, dichiarandosi invece incompetente con riferimento alle domande risarcitorie formulate;
- che, successivamente a tale pronuncia, fra la e l' veniva sottoscritto atto di Controparte_3 Controparte_2
transazione con il quale le parti si accordavano per la riduzione del mantenimento mensile in euro 350,00, nonché per la riduzione della somma dovuto a titolo di rimborso spese in euro 18.000,00, con vincolo dell di CP_2
pagina 2 di 19 costituire una forma di risparmio vincolata per il figlio di euro 25.000,00 e di ricostruire il rapporto con il figlio stesso;
- nonostante un iniziale avvicinamento fra padre e figlio, presto l' nuovamente si allontanava, CP_2
interrompendo ogni contatto con il figlio.
Nella presente sede la in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sull'allora Controparte_3
minore , ha dunque chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1 CP_2
subito dal minore, da quantificarsi equitativamente in euro 150.000,00.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda Controparte_2
proposta, in quanto con la transazione del 25/03/2016 le parti (la anche in nome e per conto del figlio) CP_3
avrebbero definito ogni questione “economica” fra le stesse con valenza tombale;
nel merito, comunque, ha ritenuto non sussistenti i presupposti del diritto risarcitorio, non essendovi prova della condotta lesiva, del supposto danno e del nesso di causalità fra i due elementi.
Con separato atto di citazione (che ha dato origine al procedimento n. R.G. 1083/2019) , in Controparte_1
persona del curatore speciale ad hoc nominato, ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la Controparte_2
declaratoria di nullità ovvero l'annullamento della transazione stipulata in suo nome dalla madre, CP_3
, sia perché sottoscritta in assenza di autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 320 c.c., sia perché
[...]
disponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento (ossia diritti indisponibili) al di fuori di un procedimento giurisdizionale di revisione delle condizioni, ex art. 710 c.p.c..
Anche in tale giudizio si costituiva , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale Controparte_2
dell'intestato Tribunale, in favore del Tribunale di Napoli o di Nola, e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda proposta.
I due procedimenti, poi, sono stati riuniti con provvedimento del 15/07/2020.
Con Si evidenzia, inoltre, che in entrambi i giudizi si è costituito personalmente , una volta divenuto CP_1
maggiorenne e che nel giudizio riunito, R.G. n. 1083/2019, si era costituita prima della riunione , Controparte_3
con intervento ad adiuvandum.
pagina 3 di 19 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed esperiti senza successo dei tentativi di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti;
all'esito, la stessa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni che, dopo vari rinvii dei precedenti giudici istruttori, si è tenuta a seguito di riassegnazione del procedimento allo scrivente, in data 17/04/2025, ex art. 127ter c.p.c.. All'esito della stessa la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * * * *
1. Preliminarmente, sul piano del rito, unica questione pregiudiziale è quella attinente alla competenza territoriale dell'intestato Tribunale con riferimento alla domanda di nullità o annullabilità della transazione stipulata in data
25/03/2016.
In particolare, il convenuto ha sostenuto la suddetta eccezione, in quanto il forum contractus sarebbe stato il
Tribunale di Napoli, essendo stata lì stipulata la transazione oggetto di impugnazione, mentre il foro delle persone fisiche, ex art. 18 c.p.c., sarebbe stato il Tribunale di Nola, all'interno del cui circondario il convenuto era residente.
Tuttavia, deve rilevarsi come il convenuto non abbia contestato l'applicabilità del forum destinatae solutionis, se non con un laconico “non vertendosi in ipotesi di forum destinate solutionis”; a ben vedere, tali parole non possono costituire contestazione alcuna di tale foro alternativamente applicabile.
Occorre ricordare come l'eccezione di incompetenza debba essere formulata in maniera articolata ed esaustiva con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti e tenendo conto di tutti i vari, possibili criteri di collegamento, con riguardo ad ogni parte in causa, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato e ribadito, fra le altre, da Cass. Civ., ord. n. 2548/2022.
Dunque, già senza entrare nel merito dell'eccezione, si rileva come il convenuto non abbia validamente individuato tutti i fori alternativi ritenuti competenti, non essendo stato contestato il foro in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, in ossequio a quanto disposto dalla seconda parte dell'art. 20 c.p.c.. Sul punto, parte convenuta ha mancato di allegare il luogo in cui l'obbligazione avrebbe dovuto adempiersi e il corrispondente foro competente, formulando in questo modo un'eccezione incompleta e quindi non valutabile dal giudice.
pagina 4 di 19 2. Passando al merito delle due domande proposte nel presente giudizio, si ritiene opportuno iniziare da quella relativa all'impugnazione della transazione del 25/03/2016, con la quale le parti ( e Controparte_3 Parte_1
) si accordavano per la riduzione del mantenimento mensile disposto in sentenza sino ad euro 350,00,
[...]
nonché per la riduzione della somma dovuta a titolo di rimborso spese in euro 18.000,00, con vincolo dell' di costituire una forma di risparmio vincolata per il figlio di euro 25.000,00. CP_2
Preliminarmente, si rileva che entrambe le obbligazioni previste dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni vedevano nel lato attivo la madre e non il figlio;
il diritto alla corresponsione della somma, infatti, è previsto in capo al genitore il quale, in quanto convivente con il figlio e anticipatario delle relative spese, ne chiede il rimborso periodico a colui il quale non è collocatario dello stesso ovvero dispone di un reddito che legittima tale previsione.
Parimenti, e a maggior ragione, il diritto al rimborso delle spese sostenute in passato per il mantenimento del minore è un diritto del genitore in proprio, avendo egli provveduto con proprie sostanze.
Per tale ragione, si ritiene che non sia necessaria in tal senso l'autorizzazione alla conclusione della stessa da parte del giudice tutelare, con conseguente rigetto della domanda di annullamento della medesima.
2.1 Ciò posto, occorre sondare la possibilità per i genitori di definire con scrittura privata, non omologata dal
Tribunale, i rapporti patrimoniali fra gli stessi e, in particolare, gli obblighi e le modalità di contribuzione al mantenimento del minore.
Sul punto, occorre fare alcune considerazioni preliminari sul dibattito esegetico sorto sulla ammissibilità degli accordi “negoziali” in materia familiare.
2.1.1 In particolare, va rilevato che la questione dell'ammissibilità dei cd. accordi a latere, ovvero di quelle intese, precedenti, contestuali o successive alla separazione con cui (o ad altra controversia nell'ambito della quale) i genitori decidano di regolare alcuni aspetti conseguenti al nuovo status senza assoggettarli all'omologazione del
Tribunale, è stata affrontata in senso negativo dall'orientamento più risalente della Suprema Corte.
Tale soluzione si fondava sul presupposto per cui l'omologazione costituisce un elemento di perfezionamento dell'accordo coniugale, sicché le intese non omologate, specie con riferimento alle condizioni riguardanti la prole, non potessero spiegare effetti nei confronti delle parti in mancanza del controllo pubblicistico garantito appunto pagina 5 di 19 dall'omologazione (espressive di tale opinione: Cass. Civ., sent. n. 14/1984, per gli accordi antecedenti;
Cass. Civ., sen. n. 1208/1985 per quelli successivi, per i quali si afferma che “gli accordi con cui i coniugi modifichino, anche se migliorandole, le condizioni relative al mantenimento del nucleo familiare, includente i figli minori, sono inefficaci se non vengono omologati dal tribunale”).
2.1.2 Successivamente, si è cominciato ad operare una distinzione tra un contenuto necessario che riguarda i rapporti tra i genitori e figli, riservato al controllo del giudice, e un contenuto relativo ai coniugi, che, almeno tendenzialmente, rimane nell'ambito della loro determinazione discrezionale ed autonoma, in base alla valutazione delle rispettive convenienze.
In alcune pronunce la Suprema Corte ha anche riconosciuto spazio alla autonomia negoziale dei genitori, anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (Cass. Civ., sent. del 22 gennaio 1994, n. 657; Cass. Civ., sent. del 8 novembre 2006, n. 23801; Cass. Civ., sent. del 24 ottobre
2007, n. 22329; Cass. Civ., sent. del 12 gennaio 2016, n. 298).
Pure in tema di divorzio, la giurisprudenza ha sostenuto che tali accordi, di natura sicuramente negoziale, non sarebbero di per sé contrari all'ordine pubblico, dando vita, a volte, a veri e propri contratti (Cass. Civ., sent. del 20 agosto 2014, n. 18066; Cass. Civ., sent. del 21 agosto 2013, n. 19304) e che, inoltre, anche se essi non si configurano come contratti, a tali accordi sarebbero sicuramente applicabili alcuni principi generali dell'ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell'atto o alla capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici, quali ad esempio quelli relativi ai vizi di volontà (Cass. Civ., sent. del 3 dicembre 2015, 24621, citata).
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha anche affermato che le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall'intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160
c.c. e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato, ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati (cfr Cass. Civ., sent. del 12 gennaio
2016, n. 298).
pagina 6 di 19 I criteri, quindi, che devono essere seguiti dal giudice nell'interpretazione di detti accordi sono due: la non interferenza rispetto all'accordo omologato o assunto in sede di divorzio;
la specificazione del contenuto dell'accordo e la posizione di maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato (cfr. Cass. Civ., sent. del 24 febbraio 2021, n. 5065).
Orbene, non sussistono ostacoli esegetici per estendere tali principi ermeneutici anche all'interpretazione degli accordi modificativi dei provvedimenti giudiziali adottati in tema di affidamento e mantenimento dei c.d. figli non matrimoniali.
Occorre, infatti, rilevare che la riforma della filiazione introdotta con D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 è stata informata ad una precisa scelta di separare la disciplina dello status familiae e dello status filiationis, pur riconoscendo che la personalità di un soggetto si sviluppa comunque nel contesto dei legami anche familiari. L'art. 315 c.c. sancisce ora, infatti, l'uguaglianza tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli nati all'interno del matrimonio.
Orbene, il principio della unicità dello stato di figlio, affermato tramite l'eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli legittimi ed ai figli naturali impone di ritenere che, soprattutto sotto il profilo delle tutele, vada assicurato ai figli nati da unioni non matrimoniali lo stesso statuto normativo riservato ai figli nati da genitori uniti in matrimonio.
2.1.3 Alla luce delle suesposte considerazioni e applicando tali principi al caso di specie deve, pertanto, ritenersi che alle parti era precluso in via negoziale riformulare la misura del contributo al mantenimento del loro figlio – fissata dal Tribunale per i Minorenni - in senso peggiorativo per il minore, e cioè prevedendo la corresponsione di un importo di euro 350,00 mensili, invece dell'importo di euro 500,00 mensili.
La transazione stipulata fra le parti, infatti, con riferimento a tale clausola deve considerarsi nulla poiché volta ad incidere in senso sfavorevole per il minore su un diritto, quale quello all'assegno mensile di mantenimento, per sua natura, destinato funzionalmente ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo psico fisico della prole e quindi sottratto alla disponibilità delle parti contraenti.
pagina 7 di 19 2.2 A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi, con riferimento alla definizione transattiva della controversia sorta sugli importi maturati fino alla data della sentenza che disponeva il rimborso in favore della delle CP_3
spese sostenute nel corso della vita per il minore.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che il genitore può legittimamente rinunciare al credito per il rimborso delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore, trattandosi di credito entrato a far parte del suo patrimonio e, dunque, non qualificabile come indisponibile (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 Ord. n. 16860 del 26.06.2018).
Sul punto occorre osservare che, nel caso in cui il coniuge abbia integralmente adempiuto all'obbligo di mantenimento per la prole, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è ravvisabile un'ipotesi di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ., atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione (cfr Cass. Civ., Sent n. 27653/2011).
Da ciò deriva che il diritto al rimborso delle prestazioni arretrate è da considerarsi credito ordinario, soggetto pertanto, sotto ogni altro profilo, alla comune disciplina del rapporto obbligatorio.
Alla luce di tale considerazione, pertanto, non può ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art. 1966, comma 2, c.c. la transazione avente ad oggetto il credito per il rimborso delle spese per le prestazioni arretrate relative mantenimento del figlio minore che, nel contratto stipulato dalle parti, è stato ridotto da 40.000,00 euro a
18.000,00 euro.
Peraltro, a ben vedere, la domanda di parte attrice, , era tesa ad accertare la nullità solamente della Controparte_1
porzione dell'accordo transattivo relativa alla riduzione dell'assegno di mantenimento, pertanto la sua domanda merita integrale accoglimento.
2.3 Viceversa, non si ritiene meritevole di accoglimento nella presente sede la domanda di condanna dell' CP_2
al pagamento in favore del delle somme non corrisposte alla di lui madre in virtù di tale Controparte_1
transazione dichiarata nulla, ossia la differenza fra le somme versate, 350,00 euro mensili, e quelle dovute, 500,00 euro mensili.
Invero, come sopra si è riferito, titolare del diritto a ricevere tale pagamento è la madre del minore (o del maggiorenne non economicamente autosufficiente), che anticipa in prima persona il pagamento di tutte le somme pagina 8 di 19 necessarie al mantenimento della prole. Si è chiaramente consapevoli della sussistenza di una legittimazione concorrente del figlio maggiorenne non economicamente sufficiente a chiedere il versamento, in proprio favore, di tali somme;
tuttavia, non può sottacersi come nella presente sede (non di modifica della regolamentazione del mantenimento del minore, ormai maggiorenne) il Tribunale può limitarsi a prendere atto dell'attuale e non modificata disciplina di cui alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli, la quale ha previsto la corresponsione di tali somme in favore della madre . Controparte_3
Pertanto, allo stato sussiste un difetto di legittimazione attiva alla richiesta di tali somme arretrate, dovendo al più il figlio chiedere la modifica delle condizioni sul punto vigenti, con previsione del versamento della somma in suo favore.
Né la , intervenuta solo ad adiuvandum, ha formulato una domanda di condanna in proprio. Controparte_3
3. Passando, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore alla luce della condotta del padre, vale rilevare quanto segue.
3.1 Preliminarmente non si ritiene la domanda inammissibile in virtù di una potenziale estinzione di tale diritto alla luce della nota transazione stipulata dai genitori.
Innanzitutto, in questo caso trattasi di diritto del minore medesimo, che non avrebbe potuto essere transatto dalla madre, anche qualora avesse agito in nome e per conto del minore, senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Inoltre, e in via assorbente, occorre evidenziare come dal testo della suddetta transazione non emerga la volontà di transigere anche la potenziale controversia attinente a tale diritto.
Ebbene, in primo luogo, le parti richiamano nella premessa il dispositivo della sentenza del Tribunale per i
Minorenni, il quale, come è noto, nulla dispone in relazione alla domanda risarcitoria essendo incompetente, e successivamente all'art. 1 della transazione descrivono la finalità della medesima come tesa a sostituire “la sola parte degli aspetti economici tra le parti” di cui alla detta sentenza con quanto disciplinato “negli articoli che seguono”. Appare chiaro, dunque, come oggetto della stessa siano gli aspetti economici disposti dalla sentenza, che non entrando nel merito della pretesa risarcitoria del minore non si è pronunciata sul punto.
pagina 9 di 19 In secondo luogo, la dizione richiamata dal convenuto secondo la quale “la sig.ra espressamente Controparte_3
dichiara di non avere nulla altro a pretendere, oltre quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della presente scrittura transattiva, dal sig. per il mantenimento del minore dalla nascita fino alla stipula della presente scrittura transattiva, nonché per Controparte_2
qualsivoglia azione o ragione connessa o dipendente dall'azione di riconoscimento giudiziale di paternità naturale” non può interpretarsi nel senso che nella medesima siano ricompresi anche i diritti risarcitori del minore. Invero, nella clausola in questione (contenuta peraltro nell'art. 3, il quale disciplinava unicamente la riduzione del quantum dovuto dalla a titolo di rimborso delle spese alla , come detto diritto personale di quest'ultima, CP_2 CP_3
assolutamente disponibile) è la personalmente, in proprio, che rinuncia ad ogni pretesa astrattamente CP_3
derivante dal riconoscimento del figlio (al netto delle eventuali nullità sopra riconosciute), non essendo in alcun modo desumibile che con tale generica espressione anche il minore rinunciasse ai propri potenziali e separati diritti nei confronti del padre.
3.2 Passando, dunque, al merito della pretesa in esame, è pacifico in giurisprudenza che l'art. 2043 c.c., correlato agli art. 2 ss. Cost., sia necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana;
dunque, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione - danno evento - indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare - danno conseguenza (Cass. civ. Sez. I, 07/06/2000, n. 7713).
Inoltre, è altresì pacifico che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (cfr Cass. civ. Sez. I Sent.,
10/04/2012, n. 5652).
Tuttavia, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, è pur sempre necessario l'accertamento di una componente quantomeno colposa del convenuto affinché possa essere riconosciuta la risarcibilità del danno subito dal minore,
pagina 10 di 19 presuntivamente consistente nella mancanza, morale e materiale, del sostegno da parte di uno dei due genitori. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito, dunque, dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, ad esempio, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (cfr Cass. civ.
Sez. I Sent., 22/11/2013, n. 26205).
3.3 Ciò premesso in via generale, occorre dapprima sgomberare il campo dall'eccezione di prescrizione, invero genericamente formulata dal convenuto in sede di costituzione in giudizio e sulla quale non ha più argomentato nei successivi scritti.
Ebbene, l'azione di risarcimento del danno endofamiliare è soggetta a un termine di prescrizione pari a 5 anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto si tratta di un illecito extracontrattuale. Nel caso di illecito familiare permanente, quale quello del caso di specie del mancato riconoscimento del minore, la prescrizione del diritto a richiedere un risarcimento del danno endofamiliare decorre da quando il figlio diviene consapevole del fatto che il genitore si è comportato in modo lesivo. Tanto premesso, è evidente come la peculiare natura di tale illecito incida sul dies a quo del termine prescrizionale, il cui accertamento non deve essere limitato ad una mera disanima dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo del fatto illecito e delle sue conseguenze lesive, essendo invece necessario vagliare anche la sussistenza o meno di una loro piena percepibilità da parte del danneggiato (cfr Cass. Civ. Sez. Unite, 11 gennaio
2008, n. 576).
Per l'effetto, appare conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali (tra le altre Cass. Civile sez. VI, 16 dicembre
2021, n.40335, Cass. 13 aprile 2023 n. 9930) ritenere che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, rilevi il principio elaborato nella sentenza n.576/2008 delle Sezioni Unite Civili, incentrato sul concetto di “concreta percepibilità del danno”, secondo cui il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui la vittima della condotta abbandonica sia pervenuta nella concreta condizione di esercitare il diritto risarcitorio, vale a dire dal momento della conoscibilità o percepibilità del danno da parte del danneggiato secondo pagina 11 di 19 un criterio di ordinaria diligenza, in modo da poter essere in condizioni effettive di agire per la richiesta del relativo risarcimento a riparazione dei pregiudizi subiti.
Ne consegue che, in caso di danno non patrimoniale subito in conseguenza della privazione genitoriale, il termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento dovrà decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. da quando il figlio, vittima dell'abbandono, riesca ad affrancarsi dal desiderio di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale che gli permetta di percepire “la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata. Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato dal genitore che l'ha posta in essere” (cfr Cass. Civ., sent. n.
11097/2020; Cass. Civ., sent. n. 9930/2023).
Ebbene, nel caso di specie occorre tenere conto del fatto che il risarcimento del suddetto danno sia stato richiesto sin dal 2009 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli;
pur essendosi questo dichiarato incompetente nel
2015, non vi sono dubbi che tale domanda abbia avuto effetto interruttivo e il giudizio effetto sospensivo. Occorre altresì evidenziare come il presente giudizio sia stato introdotto nel 2019, pertanto entro il quinquennio dalla cessazione della sospensione del termine derivante dal precedente giudizio.
Dunque, unica possibilità per ritenere fondata l'eccezione di prescrizione è che nel 2009 tale pretesa creditoria fosse già prescritta e che, dunque, dal 2004 il figlio fosse avesse già percepito la lesività della condotta del padre e i conseguenti danni non patrimoniali dallo stesso subiti;
pare chiaro che ciò non sia possibile, dato che in quel momento il minore aveva appena due anni.
L'eccezione in questione, pertanto, è palesemente infondata.
3.4 Passando, dunque, al merito dei presupposti per riconoscere la sussistenza del diritto risarcitorio, posta la sussistenza della condotta abbandonica in sé del padre, quantomeno sino al 2015, è altresì emerso, da un punto di vista di elemento soggettivo, che l' fosse ben a conoscenza della nascita del figlio. CP_2
Invero, parte attrice ha specificamente allegato determinate circostanze, che vale la pena richiamare:
- fra le parti sussisteva una relazione sentimentale (che il convenuto definisce quali meri rapporti sessuali occasionali) fino al 2001 allorché la rimaneva incinta del medesimo e l' (che all'epoca si era CP_3 CP_2
pagina 12 di 19 presentato con altro nome fittizio) invitava la medesima a interrompere la gravidanza;
- la decideva di CP_3
tenere il bambino e i rapporti con l' , dapprima solo telefonici, si interrompevano rendendo impossibile il CP_2
contatto; anche negli anni seguenti l opponeva un netto rifiuto ad avere ogni contatto con il minore e con CP_2
la madre, costretta all'istaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni;
- solamente dopo la sentenza emessa dal suddetto Tribunale nel 2015 e la transazione raggiunta nel 2016 l CP_2
prendeva i primi contatti con il proprio figlio, nel frattempo quattordicenne.
Ebbene, tutte le suesposte circostanze non sono state specificamente contestate dal convenuto ex art 115 c.p.c. e devono ritenersi, di conseguenza, provate.
Non vi sono dubbi, pertanto, che l' sin da subito fosse a conoscenza del fatto che la era incinta CP_2 CP_3
di suo figlio, pur rifiutando (dopo una prima fase in cui ha tentato di convincere la stessa ad interrompere la gravidanza) contatti con tale nucleo familiare, anche in epoca successiva alla nascita e anche nelle more del procedimento giudiziale, durato ben 6 anni.
Tali elementi sono sufficienti per ritenere sussistente il presupposto della “consapevolezza del concepimento”, in quanto la sussistenza di una relazione anche sessuale con la unitamente alla conoscenza del suo stato di CP_3
gravidanza, coerente temporalmente con la relazione, costituiscono elementi univoci e inequivoci che evidenziano la sua conoscenza del rapporto di filiazione nei confronti di . Controparte_1
Infine, non va sottaciuto il comportamento processuale tenuto dall' nell'ambito del procedimento dinanzi CP_2
al Tribunale per i Minorenni;
da quanto si legge nella sentenza, “ non è mai comparso, non ha mai reso Controparte_2
dichiarazioni e, come ampiamente risulta da tutto l'iter procedurale, non solo ha rifiutato di sottoporsi all'esame del DNA, ma, come sottolineato anche dalla locale corte d'appello, ha posto in essere una serie di condotte processuali palesemente dilatorie e defatigatorie della controparte in violazione del principio della ragionevole durata del processo”, dando poi atto delle medesime. Tali condotte, adottate in un momento nel quale lo stesso ben era coscio dei suoi doveri di genitore e finalizzate solamente a non giungere a una definizione della controversia ben possono essere valorizzate al fine di delineare l'animus con il quale l' ha affrontato gli obblighi genitoriali. CP_2
pagina 13 di 19 3.5 Ciò posto con riferimento ai presupposti della responsabilità del convenuto, occorre evidenziare come il figlio, dapprima in persona della madre e poi in proprio avendo raggiunto la maggiore età, abbia richiesto solamente il risarcimento del danno non patrimoniale subito;
difatti, non è in alcun modo allegato il pregiudizio patrimoniale che sarebbe stato arrecato personalmente al minore dalla condotta del padre, ma si fa riferimento solo a quello di carattere morale/personale derivante dalla mancanza della figura paterna nella vita dello stesso. Dunque, è solo quest'ultima voce che merita di essere analizzata, necessitando l'eventuale richiesta di risarcimento di un danno patrimoniale dell'indicazione specifica del pregiudizio economico subito.
Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso dall'intestato Tribunale, nell'enucleare la nozione di illecito endofamiliare, ha chiarito che la violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell' art. 2059
c.c. , come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte in tema di danni alla persona (v. ex plurimis Cass. 28551/2023 che richiama 26301/2021, Cass. 28989/2019, Cass.
7513/2018, Cass. 2788/2019 , Cass. 901/2018).
L'azione risarcitoria esperita è connessa alla lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile extra contrattuale, sulla scorta del disinteresse mostrato dal convenuto nei confronti del figlio naturale.
Difatti, il convenuto non ha supportato l'attore in modo continuo nel suo percorso di crescita, non ha provveduto ad istruire mantenere ed educare il (almeno sino al 2016 e, anche dopo, in misura congrua come ritenuta CP_3
dal Tribunale per i Minorenni di Napoli), come prescritto dagli artt. 147-148 c.c. ed ha frustrato il diritto del figlio ad una bigenitorialità reale e continua in tutte le fasi di crescita.
pagina 14 di 19 Nel caso di specie, per contro, l'unico dato certo è che solo dopo il termine del lungo procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni che ha accolto la domanda attorea e dopo la stipula di una transazione, per un periodo di vita, l' ha provato a riallacciare, con tutte le difficoltà derivanti dall'età ormai avanzata del figlio, un CP_2
rapporto con il medesimo. Peraltro, tale “sforzo” dell' non pare essere stato portato avanti con successo o CP_2
con sufficiente volontà, considerato che gli incontri si sono presto interrotti (circostanza questa non contestata) ed
è rimasta inizialmente una mera corrispondenza tramite chat whatsapp, invero assolutamente saltuaria, poi terminata anch'essa; dal doc. 5 di parte convenuta si vede chiaramente come gli unici messaggi inviati dal padre al figlio risalgono al 2019 (quando il presente giudizio era già stato preannunciato tramite missiva del gennaio del medesimo anno).
L'unico precedente contatto provato, del giugno 2017, è iniziato per iniziativa del figlio che comunicava al padre di essere stato promosso e quest'ultimo che rispondeva semplicemente “complimenti”. Poi più nulla tranne alcuni tentativi solo di due anni successivi e quando il rapporto, in verità mai iniziato, era definitivamente non recuperabile;
attualmente, infatti, il figlio non ha intenzione di vedere il padre e non ha alcun rapporto con il medesimo. Né contrarie prove sono state fornite in giudizio dal convenuto.
Tale situazione legittima a richiedere il risarcimento del danno “da privazione paterna” ai sensi dell'art. 2059 c.c., così come da richiesta avanzata dall'attore.
3.6 Ritenuto quindi sussistente l'an della pretesa risarcitoria, si deve ora valutare il quantum di essa, in relazione al quale, stante la particolare tipologia di pregiudizio sofferto, non può che riconoscersi l'applicabilità del giudizio in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
Ciò posto, il Tribunale ritiene di aderire all'indirizzo ermeneutico, avallato anche dalla Corte di Cassazione, in forza del quale, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, si pone a base del calcolo liquidatorio la voce appositamente prevista dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto che “quelle tabelle rimangono utilizzabili come parametro di valutazione, con gli opportuni adattamenti” (Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657), nonché che “il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica” (Cass. Civ., 22 novembre 2013, n. 26205).
pagina 15 di 19 Il Tribunale non ignora che parte della giurisprudenza di merito ha utilizzato un criterio di liquidazione equitativa cd. puro, ossia svincolato da qualunque parametro tabellare di riferimento, tuttavia, in conformità agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, si ritiene di escludere un criterio liquidatorio pur o, essendo necessario ancorare il pregiudizio a dei parametri uniformi e oggettivi, quali quelli contenuti nelle tabelle elaborate dall'osservatorio della
Giustizia Civile di Milano.
Tanto premesso, le tabelle milanesi 2024, a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, prevedono quale valore del punto base l'importo di euro 3.911,00 ed asseggano 28 punti in base all'età del congiunto e 20 punti in base all'età della vittima, per un totale di punti riconosciuti pari a 48 corrispondenti ad euro 187.728,00, dovendosi per contro escludere gli aumenti previsti nelle tabelle milanesi per convivenza-numero componenti del nucleo, in ragione della diversità ontologica del danno in esame.
Tuttavia, pur ritenendosi corretto quale punto di partenza liquidatorio quello individuabile nei parametri tabellari previsti per la voce “perdita del genitore”, deve procedersi ad un ulteriore adeguamento in diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto delle tabelle.
Difatti la liquidazione ivi contemplata per il danno da perdita del rapporto parentale postula la irreversibile perdita del rapporto per la morte del congiunto e va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti, tutte sofferenze non ravvisabili nella specie.
In questa sede, le tabelle devono quindi utilizzarsi solo come parametro di riferimento da applicare in via analogica, postulando il ragionamento analogico la sola similitudine tra due fattispecie e non già la piena identità, risultando in caso contrario direttamente applicabile il parametro in discussione.
La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto come, pur se utilizzabili, come sopra descritto, le tabelle hanno ad oggetto i criteri di quantificazione del cd. danno da lesione del rapporto parentale nelle ipotesi in cui una persona pagina 16 di 19 sia vittima (o subisca gravi lesioni a causa) della condotta illecita di un terzo che per questo sia chiamato a rispondere delle conseguenze dannose nei confronti di coloro che erano legati alla vittima da relazioni parentali di varia natura e intensità.
Diverso è il caso del genitore che, non riconoscendo il figlio e facendogli mancare i mezzi di sussistenza, si sottragga al ruolo genitoriale e colpevolmente impedisca il sorgere in concreto del rapporto parentale che deriva dalla procreazione (così Cass. Civ., sent. n. 16657/2014, secondo la quale “La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. In particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. In merito alla quantificazione in concreto, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano”).
In ragione di ciò, ritiene il Tribunale che l'importo risultante dalle tabelle di Milano debba essere riparametrato in diminuzione, in ragione della diversa valenza della perdita nel danno endofamiliare da mancato riconoscimento.
Ritiene congruo il Tribunale che l'importo di euro 187.728,00, quale base di calcolo tabellare come sopra indicata,
debba essere ridotto del 75% in ragione dell'ontologica diversità del danno in esame e la non emersione, dall'istruttoria effettuata, di patologie riguardanti il minore causalmente ricollegabili alla condotta del padre o alla sua assenza o comportamenti anomali riconducibili alla mancanza della figura paterna.
In particolare, i testi escussi e , allenatori di dai 7 agli 11 Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
anni hanno riferito che il medesimo a volte piangeva, pur non sapendo riferire nulla in merito alle cause di tale comportamento. Le circostanze confermate dai testi e invece, sono state apprese Testimone_3 Testimone_4
dagli stessi dalla stessa o dal figlio (trattasi, dunque, di circostanze de relato actoris, non Controparte_3 CP_1
pagina 17 di 19 aventi rilevanza probatoria), ad eccezione di un paio di volte in cui il ha dichiarato aver sentito il Tes_4 [...]
chiedere informazioni in merito al padre. Ancora, le dichiarazioni del teste sono in parte CP_3 Testimone_5
de relato actoris e in parte irrilevanti e generiche;
le dichiarazioni della teste sono totalmente de relato Testimone_6
actoris; le dichiarazioni delle testi e maestre di alle scuole Testimone_7 Testimone_8 Controparte_1
elementari, sono assolutamente generiche e nulla dicono in merito all'asserito collegamento dei pianti del minore con l'assenza del padre.
Non emerge, dunque, un quadro chiaro delle conseguenze pregiudizievoli, ad eccezione di quelle presuntivamente e ordinariamente legate alla mancanza della figura paterna, in capo al figlio;
in mancanza di Controparte_1
sufficienti elementi ma tenuto anche conto del fatto che il ha ormai 23 anni, non si è ritenuto possibile CP_3
disporre una c.t.u. che sarebbe stata esplorativa e non decisiva.
Pertanto, l'importo conclusivo, che risulta pari ad euro 46.932,00, appare idoneo a ristorare (per quanto possibile, trattandosi di corresponsione di una somma di denaro) la mancanza della figura genitoriale nelle fasi della crescita e adolescenza in modo continuo e il vuoto relazionale e sociale a ciò collegato.
4. Le spese di lite, anche in virtù del principio di soccombenza, sono da porre a carico del convenuto, e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/22, tenuto conto della durata del giudizio, della complessità dell'istruttoria svolta e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, le quali legittimano l'utilizzo dei parametri medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità media, tenuto conto che alla domanda risarcitoria si assomma la domanda di nullità/annullamento della transazione).
Anche le spese di lite della terza interventrice ad adiuvandum dovranno essere poste in capo al convenuto, alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte per il quale “Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento” (Cass. n. 16433 del 19.6.2019, nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11670 del 14/05/2018). Le medesime, tuttavia, dovranno essere liquidate ai minimi, tenuto conto del tenore delle difese e del fatto che l'intervento pagina 18 di 19 riguardava solo una parte delle domande formulate, correlativamente al valore di quest'ultima (valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa:
- dichiara la nullità della transazione stipulata fra e nella parte in cui dispone Controparte_3 Controparte_2
la riduzione dell'assegno da versarsi in favore di quale contributo mensile al mantenimento di Controparte_3
, da 500,00 euro a 350,00 euro;
Controparte_1
- condanna al pagamento della somma di euro 46.932,00 in favore di , a titolo Controparte_2 Controparte_1
di risarcimento dei danni, oltre ad interessi legali con decorrenza dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida Controparte_1
in complessivi euro 1.050,00 per spese vive, euro 10.860,00 (euro 2.127,00 per fase di studio, euro 1.416,00 per fase introduttiva, euro 3.738,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 3.579,00 per fase decisionale), oltre rimborso generale al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida Controparte_3
in complessivi euro 3.809,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso generale al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Spoleto, in data 23/07/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
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