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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2900/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2900/2025 promossa con ricorso depositato in data 9.6.2025 da
nata a [...] il [...] Parte_1 con l'avv. Alessandro Zanotto ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: Rettificazione della attribuzione di sesso.
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“- accertare che parte attrice è di sesso psichico maschile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a nata il [...] in [...]_1
(VI) il sesso maschile ed il nome di con conseguente possibilità di sottoporsi agli Pt_2
pagina 1 di 9 interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti
i motivi esposti nel presente atto;
- disporre e conseguentemente attribuire a nata il [...] in [...]_1
DEL AP (VI) il sesso maschile ed il nome di;
Parte_3
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bassano del GR (VI) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al N. 1296 parte I serie A – anno 1995 – Comune di BASSANO DEL AP (VI), nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di Pt_1
“LIAM” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in;
Parte_3
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome “LIAM” ed il nome completo sia pertanto LIAM AMABILIA;
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di Padova, prendano atto della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Parte_3 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.
Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.6.2025 la ricorrente , premesso di essere nata Parte_1 il 5.11.1995 in Bassano del GR (VI), chiedeva la rettifica dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile con assunzione del prenome in luogo di , con conseguente Pt_3 Pt_1 possibilità di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
riferiva che la decisione di rettificare i propri dati anagrafici e di adeguare i Parte_1 propri caratteri da maschile a femminile era il frutto di un lungo percorso personale e psicodiagnostico. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dai vent'anni, con evidenza di consapevolezza verso i 22/23 anni, manifestando forte disagio sociale e psicologico, che influiva negativamente sui rapporti sociali.
pagina 2 di 9 Iniziava quindi un percorso terapeutico con la dott.ssa psicologa e Persona_1 psicoterapeuta del centro specialistico S.A.T. (Servizio Accoglienza Trans) con sede a Verona
e a Padova, in Corso Garibaldi n. 41 e, in quella fase, veniva diagnosticata una disforia di genere, con conseguente necessità terapeutica di una sottoposizione a terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari e tesa a realizzare una mascolinizzazione dell'aspetto con inibizione delle manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico di appartenenza (doc. 2).
In riferimento alla sfera affettiva e sessuale, precisava di aver comunicato la propria condizione transgender alla famiglia, che, però, si dimostrava culturalmente chiusa sul tema e, di fatto, non ha accettato la decisione della ricorrente, a differenza della compagna e della rete amicale.
Nel gennaio 2024 la ricorrente iniziava il TOS – Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere con l'assistenza del Prof. Professore Associato di Persona_2
Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Padova, il quale con referto del 18.2.2025 certificava che “Il paziente è in trattamento con testosterone dal gennaio 2024. Presenta caratteristiche fisiche compatibili con il sesso maschile e gli esami ormonali sono sostanzialmente nel range maschile. Pertanto non troviamo nessuna controindicazione al proseguimento della rettifica del nome e dei dati anagrafici e delle eventuali chirurgie che rientrano nelle aspettative del paziente” (doc. 3).
Nella relazione psicologica (doc. 4) la dott.ssa concludeva confermando la Persona_1 condizione transgender e che vive il suo presente e prefigura il suo futuro nel Parte_3 genere percepito, quale acquisizione definitiva di stabilità ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e relazionali. Si certifica, quindi, che è deciso Parte_3
e motivato a proseguire e compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla. In tal senso va sostenuta la condizione dell'identità di genere d'elezione di , quale espressione Parte_3 dell'identità personale, in virtù della realizzazione del proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e quindi di espressione di una piena definizione di salute generale (…)”; certificava, inoltre, l'assenza di controindicazioni e di problematiche di tipo psicopatologico che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale ed anagrafica.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ( ) chiedeva che il Tribunale disponesse Parte_1 Pt_3 la rettifica del sesso anagrafico da a attribuendo il prenome di , CP_2 Per_3 Pt_3
pagina 3 di 9 nonché dichiarasse l'insussistenza dell'obbligo di preventiva autorizzazione del Tribunale per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici.
All'udienza del 23.10.2025 compariva personalmente la ricorrente;
non Parte_1 compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
Parte ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo;
il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente maschili e confermava le domande svolte con il ricorso.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in va Pt_3 accolta.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, con referto del 13.2.2023 la dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, Per_1 diagnosticava una incongruenza/disforia di genere, secondo i criteri del ICD-11 e DSM-5; successivamente, veniva sottoposto alle indagini cliniche preliminari Parte_4 all'inizio della terapia ormonale e dal mese di gennaio 2024 iniziava la terapia ormonale seguito dal Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova. Persona_4
Nella relazione del 18.2.2025 (doc. 3), il Prof. evidenziava che “ presenta Per_2 Pt_3 caratteristiche fisiche compatibili con il sesso maschile e gli esami ormonali sono sostanzialmente nel range maschile. Pertanto non troviamo nessuna controindicazione al proseguimento della rettifica del nome e dei dati anagrafici e delle eventuali chirurgie che rientrano nelle aspettative del paziente”.
pagina 4 di 9 Infine, otteneva una “relazione psicologica” ove la dott.ssa Parte_4 Per_1 attestava che “ , persona afab (Assigned Female At Birth) presenta percezione Parte_3 di sé al maschile. Dai 18 anni frequentando il mondo delle fiere del fumetto e del cosplaying, ha iniziato a conoscere e frequentare persone della comunità lgbtqia+ che lo hanno portato
a informarsi sull'identità di genere e a vestirsi in modo più vicino al suo sentire, finalmente riconoscendo la sua disforia. Durante il lockdown ha avuto un periodo di sofferenza dovendo rimanere a stretto contatto con la famiglia che non lo riconosceva e apprezzava, giungendo infine ad affrontare il percorso di affermazione di genere” e certificava che “ Parte_3
è deciso e motivato a proseguire e compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolere ciò che necessita per realizzarla” (doc.
4), in assenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/81, e che tale proceduta possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. La stessa non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere maschile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello pagina 5 di 9 di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico ) in soggetto maschile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già
pagina 6 di 9 ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1 anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato di con le conseguenti variazioni. Pt_3
Per contro va dichiarata inammissibile la domanda volta all'imposizione di un ordine, da parte del Giudice, ai vari organi amministrativi, quali Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile,
Agenzia del Territorio, Ministero dell'Istruzione, non solo perché generica, ma anche perché non è consentito al Giudice ordinare un facere alla PA al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Sarà quindi onere dell'interessato rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali abbia un rapporto facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere l'emanazione di nuovi atti amministrativi alla luce del principio esplicitato dall'art. 31 comma
6 decreto legislativo 150/2011 che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non è retroattiva.
3. Sulla domanda relativa ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Sul punto occorre rilevare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”
(sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità pagina 7 di 9 legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
pagina 8 di 9 Si specifica per chiarezza che tanto comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nata a [...] Parte_1
GR (VI) il 5.11.1995, da femminile a maschile, con variazione del nome da a;
Pt_1 Pt_3
2. attribuisce a nata a [...] il [...] sesso maschile, Parte_1 nonché il prenome di “ ” e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune Pt_3 di Bassano del GR (VI) di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e inteso “ ”; Pt_1 Pt_3
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
“Liam”;
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al passaggio in giudicato della sentenza;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Alina Rossato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2900/2025 promossa con ricorso depositato in data 9.6.2025 da
nata a [...] il [...] Parte_1 con l'avv. Alessandro Zanotto ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: Rettificazione della attribuzione di sesso.
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“- accertare che parte attrice è di sesso psichico maschile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a nata il [...] in [...]_1
(VI) il sesso maschile ed il nome di con conseguente possibilità di sottoporsi agli Pt_2
pagina 1 di 9 interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti
i motivi esposti nel presente atto;
- disporre e conseguentemente attribuire a nata il [...] in [...]_1
DEL AP (VI) il sesso maschile ed il nome di;
Parte_3
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bassano del GR (VI) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al N. 1296 parte I serie A – anno 1995 – Comune di BASSANO DEL AP (VI), nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di Pt_1
“LIAM” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in;
Parte_3
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome “LIAM” ed il nome completo sia pertanto LIAM AMABILIA;
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di Padova, prendano atto della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Parte_3 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.
Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.6.2025 la ricorrente , premesso di essere nata Parte_1 il 5.11.1995 in Bassano del GR (VI), chiedeva la rettifica dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile con assunzione del prenome in luogo di , con conseguente Pt_3 Pt_1 possibilità di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
riferiva che la decisione di rettificare i propri dati anagrafici e di adeguare i Parte_1 propri caratteri da maschile a femminile era il frutto di un lungo percorso personale e psicodiagnostico. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dai vent'anni, con evidenza di consapevolezza verso i 22/23 anni, manifestando forte disagio sociale e psicologico, che influiva negativamente sui rapporti sociali.
pagina 2 di 9 Iniziava quindi un percorso terapeutico con la dott.ssa psicologa e Persona_1 psicoterapeuta del centro specialistico S.A.T. (Servizio Accoglienza Trans) con sede a Verona
e a Padova, in Corso Garibaldi n. 41 e, in quella fase, veniva diagnosticata una disforia di genere, con conseguente necessità terapeutica di una sottoposizione a terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari e tesa a realizzare una mascolinizzazione dell'aspetto con inibizione delle manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico di appartenenza (doc. 2).
In riferimento alla sfera affettiva e sessuale, precisava di aver comunicato la propria condizione transgender alla famiglia, che, però, si dimostrava culturalmente chiusa sul tema e, di fatto, non ha accettato la decisione della ricorrente, a differenza della compagna e della rete amicale.
Nel gennaio 2024 la ricorrente iniziava il TOS – Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere con l'assistenza del Prof. Professore Associato di Persona_2
Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Padova, il quale con referto del 18.2.2025 certificava che “Il paziente è in trattamento con testosterone dal gennaio 2024. Presenta caratteristiche fisiche compatibili con il sesso maschile e gli esami ormonali sono sostanzialmente nel range maschile. Pertanto non troviamo nessuna controindicazione al proseguimento della rettifica del nome e dei dati anagrafici e delle eventuali chirurgie che rientrano nelle aspettative del paziente” (doc. 3).
Nella relazione psicologica (doc. 4) la dott.ssa concludeva confermando la Persona_1 condizione transgender e che vive il suo presente e prefigura il suo futuro nel Parte_3 genere percepito, quale acquisizione definitiva di stabilità ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e relazionali. Si certifica, quindi, che è deciso Parte_3
e motivato a proseguire e compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla. In tal senso va sostenuta la condizione dell'identità di genere d'elezione di , quale espressione Parte_3 dell'identità personale, in virtù della realizzazione del proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e quindi di espressione di una piena definizione di salute generale (…)”; certificava, inoltre, l'assenza di controindicazioni e di problematiche di tipo psicopatologico che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale ed anagrafica.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ( ) chiedeva che il Tribunale disponesse Parte_1 Pt_3 la rettifica del sesso anagrafico da a attribuendo il prenome di , CP_2 Per_3 Pt_3
pagina 3 di 9 nonché dichiarasse l'insussistenza dell'obbligo di preventiva autorizzazione del Tribunale per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici.
All'udienza del 23.10.2025 compariva personalmente la ricorrente;
non Parte_1 compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
Parte ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo;
il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente maschili e confermava le domande svolte con il ricorso.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
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1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in va Pt_3 accolta.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, con referto del 13.2.2023 la dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, Per_1 diagnosticava una incongruenza/disforia di genere, secondo i criteri del ICD-11 e DSM-5; successivamente, veniva sottoposto alle indagini cliniche preliminari Parte_4 all'inizio della terapia ormonale e dal mese di gennaio 2024 iniziava la terapia ormonale seguito dal Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova. Persona_4
Nella relazione del 18.2.2025 (doc. 3), il Prof. evidenziava che “ presenta Per_2 Pt_3 caratteristiche fisiche compatibili con il sesso maschile e gli esami ormonali sono sostanzialmente nel range maschile. Pertanto non troviamo nessuna controindicazione al proseguimento della rettifica del nome e dei dati anagrafici e delle eventuali chirurgie che rientrano nelle aspettative del paziente”.
pagina 4 di 9 Infine, otteneva una “relazione psicologica” ove la dott.ssa Parte_4 Per_1 attestava che “ , persona afab (Assigned Female At Birth) presenta percezione Parte_3 di sé al maschile. Dai 18 anni frequentando il mondo delle fiere del fumetto e del cosplaying, ha iniziato a conoscere e frequentare persone della comunità lgbtqia+ che lo hanno portato
a informarsi sull'identità di genere e a vestirsi in modo più vicino al suo sentire, finalmente riconoscendo la sua disforia. Durante il lockdown ha avuto un periodo di sofferenza dovendo rimanere a stretto contatto con la famiglia che non lo riconosceva e apprezzava, giungendo infine ad affrontare il percorso di affermazione di genere” e certificava che “ Parte_3
è deciso e motivato a proseguire e compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolere ciò che necessita per realizzarla” (doc.
4), in assenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/81, e che tale proceduta possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. La stessa non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere maschile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello pagina 5 di 9 di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico ) in soggetto maschile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già
pagina 6 di 9 ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1 anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato di con le conseguenti variazioni. Pt_3
Per contro va dichiarata inammissibile la domanda volta all'imposizione di un ordine, da parte del Giudice, ai vari organi amministrativi, quali Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile,
Agenzia del Territorio, Ministero dell'Istruzione, non solo perché generica, ma anche perché non è consentito al Giudice ordinare un facere alla PA al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Sarà quindi onere dell'interessato rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali abbia un rapporto facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere l'emanazione di nuovi atti amministrativi alla luce del principio esplicitato dall'art. 31 comma
6 decreto legislativo 150/2011 che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non è retroattiva.
3. Sulla domanda relativa ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Sul punto occorre rilevare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”
(sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità pagina 7 di 9 legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
pagina 8 di 9 Si specifica per chiarezza che tanto comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nata a [...] Parte_1
GR (VI) il 5.11.1995, da femminile a maschile, con variazione del nome da a;
Pt_1 Pt_3
2. attribuisce a nata a [...] il [...] sesso maschile, Parte_1 nonché il prenome di “ ” e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune Pt_3 di Bassano del GR (VI) di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e inteso “ ”; Pt_1 Pt_3
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
“Liam”;
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al passaggio in giudicato della sentenza;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Alina Rossato
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