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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 317/2017 R.G., avente ad oggetto: usucapione
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Crusco Luigi ed elettivamente domiciliato lo studio di quest'ultimo, sito in Scalea (CS), al Corso
Mediterraneo n. 92, in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
, (P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bellomusto Maria ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Cetraro (CS), alla Via Libertà n. 5, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di provvedimenti del Giudice delegato, datati rispettivamente 20.03.17 e 13.06.17
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza del 15.11.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 24.02.2017, notificato a mezzo racc. A/R in data 16.2.17, come da avviso di ricevimento prodotto in atti, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Paola, deducendo che la sig.ra Controparte_2 [...]
ha posseduto uti dominus sin dall'anno 1987 i seguenti beni immobili: un appartamento Parte_2
1 originariamente composto da vani 3, di circa 40 mq, sito a Scalea (CS) in c.da Monticello, confinante con la proprietà della società Airone S.a.s., di , ed identificato al Catasto Controparte_3
Fabbricati del Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646, sub 7; un appartamento originariamente composto da vani 3, di circa 40 mq, sito a Scalea (CS) in c.da Monticello, confinante con la proprietà della società Airone S.a.s., di , corte ed identificato al Catasto Fabbricati del Controparte_3
Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646, sub 8; corti dei due immobili posti nei due lati, anteriori e posteriori, di ciascun immobile, di 25 mq ciascuno, identificati catastalmente al Fg. 7, particella 646 sub. 26, 27, 33 e 34.
L'attore deduceva altresì che: la sig.ra aveva acquistato nell'anno 1987 i predetti beni Pt_2
immobili dalla società Immobiliare sud S.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede legale in Scalea;
sin dall'anno 1987 la sig.ra possedeva pacificamente e pubblicamente gli immobili che, nel Pt_2
corso degli anni, aveva reso comunicanti e costituenti un unico appartamento che si compone oggi di tre camere da letto, cucina-soggiorno e bagno;
la sig.ra sin da tale data, Parte_2 utilizzava gli immobili eseguendo i lavori di completamento degli stessi, atteso che l'immobile era stato acquistato al rustico e installava gli infissi esterni ed interni, le porte, i rivestimenti interni ed esterni, compresi delle corti, realizzando gli impianti elettrici ed idraulici, nonché effettuando l'ordinaria e la straordinaria manutenzione;
la sig.ra decedeva in Scalea, in Parte_2
data 27.10.13 e il possesso uti dominus degli immobili anzidetti veniva continuato ininterrottamente dal figlio, sig. , il quale eseguiva ulteriori lavori di ammodernamento degli stessi;
Parte_1
il sig. viveva presso gli immobili sopra descritti, unitamente al proprio nucleo Parte_1
familiare, costituito da due bambini e dalla moglie, ; la Immobiliare Sud S.r.l. veniva Persona_1
sottoposta a procedura fallimentare, giusta Sentenza di Fallimento n. 2/2008 del 21.2.2008.
L'attore, pertanto, conveniva in giudizio la Curatela fallimentare della in Controparte_4
persona del curatore p.t., domandando: dichiararsi egli stesso aver acquistato la proprietà dell'immobile sito in Scalea (CS) c. da Monticello, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Scalea al Foglio 7, particella 646 sub 7 e sub 8, nonché delle corti dei due immobili posti nei due lati, anteriori e posteriori, di ciascun immobile, identificati catastalmente al Fg. 7, particella 646 sub 26,
27, 33 e 34, per compiuta usucapione ex artt. 1140, 1146 e 1158 c.c.; ordinarsi al conservatore dei registri immobiliari di Cosenza di disporre la trascrizione della sentenza;
ordinarsi al Direttore dell'ufficio tecnico erariale di Cosenza di curarne la voltura.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in data 14.6.17, si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento della società la quale domandava, Controparte_2
preliminarmente, accertarsi e dichiararsi la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, essendo stata proposta in via ordinaria, successivamente alla dichiarazione di fallimento della
2 e quindi in dispregio di quanto stabilito dall'art. 52 L.F.; gradatamente e nel merito, CP_1
rigettarsi la domanda proposta da , perché infondata in fatto e in diritto;
con Parte_1
vittoria di spese e competenze del giudizio.
Istaurato il contraddittorio, in data 24.4.18 il Giudice, ritenuta preliminare ed assorbente l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata dalla Curatela Fallimentare convenuta, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.2.2020.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma, in data 17.7.24, veniva depositata istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo, al fine di espletare gli adempimenti per la formalizzazione della rinuncia all'azione e per l'eventuale autorizzazione da parte del G.D. alla relativa accettazione della rinuncia all'azione, non avendo parte attrice più interesse a coltivare la domanda, essendo venuto meno l'interesse al giudizio, intendendo rinunciare all'azione con la compensazione delle spese di lite.
Il giudice, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, disponeva la rimessione della causa sul ruolo.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.11.24, parte convenuta depositava provvedimento del G.D. del 12.11.24, con il quale si autorizzava la curatela ad accettare la rinuncia all'azione, ma non si autorizzava ad accettare la compensazione delle spese. Pertanto, parte convenuta, nell'ipotesi che il signor formulasse in udienza rinuncia all'azione, con rimborso delle spese Parte_1
in favore della convenuta Curatela fallimentare, dichiarava sin da subito di accettare la rinuncia, giusta autorizzazione del GD. Per la diversa ipotesi che parte attrice formulasse rinuncia all'azione con la compensazione delle spese, dichiarava di non accettare la rinuncia e, conseguentemente, riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni già̀ formulate all'udienza del 22.05.2024, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. Con il medesimo provvedimento richiamato, il GD revocava il decreto del 13.9.17 di ammissione al gratuito patrocinio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.11.24, parte attrice, in difetto di accettazione della rinuncia agli atti con compensazione delle spese processuali, chiedeva, previa revoca dell'ordinanza emessa il 24.4.2018 dal G.I. d.ssa Vetere, la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. In subordine, chiedeva di voler rigettare le avverse eccezioni, insistendo per l'accoglimento della domanda e, nella ipotesi in cui il Giudice trattenesse la causa in decisione, chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 15.11.24 il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta prodotta ispezione ipotecaria, datata 2.3.10,
n. T 518308, rilasciata dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Cosenza, Servizio di
Pubblicità Immobiliare dalla quale si evince nota di trascrizione a favore della massa dei creditori del fallimento della , contenente, tra gli altri, gli immobili oggetto di causa, in particolare: CP_1
immobile n. 1, sito in Scalea (CS) c.da Monticello, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646 sub 7; immobile n.2, sito in Scalea (CS), c.da Monticello, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al foglio 7, particella 646 sub 8; immobile n. 3, sito in Scalea (CS), c.da Monticello, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Scalea al Foglio 7, particella 646 sub. 26; immobile n. 4, sito in Scalea (CS), c. da Monticello, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646, sub. 27; immobile n. 5, sito in Scalea (CS), c. da Monticello, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al
Foglio 7, particella 646 sub.33; immobile n. 6, sito in Scalea (CS), c. da Monticello, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646 sub.34.
Sono altresì prodotti: certificato di matrimonio contratto da e Parte_3 [...]
in data 8.12.1982; copia di estratto per riassunto dai registri degli atti di morte Parte_2 dell'ufficio dello stato civile del Comune di Scalea, anno 2013, parte I, n. 45, attestante il decesso di
, avvenuto in data 27.10.2013; certificato di stato di famiglia del Comune di Parte_2
Scalea (CS), rilasciato il 12.4.2016, certificante lo stato di famiglia composto da , Parte_1
, e residenti in [...]. Persona_1 Persona_2 Persona_3
In data 11.5.2017 veniva esperito incontro di mediazione, promosso ad istanza di
[...]
, conclusosi, alla presenza di entrambe le parti, con esito negativo, come risulta da verbale Parte_1 dell'incontro di programmazione prodotto in atti.
È allegata copia del ricorso per domanda di rivendica e restituzione, promosso in sede fallimentare, in data 14.5.2015, sempre relativamente al fallimento n. 2/2008, da , il quale Parte_1
domandava la rivendica e la restituzione ex artt. 93 e 103 L.F. dei beni immobili oggetto di causa e, in via subordinata, di essere ammesso al passivo del fallimento per il controvalore dei beni di cui si chiedeva la restituzione e la rivendicazione, ossia per l'importo di € 78.400,00.
In data 9.2.17, a seguito di ripresentazione della domanda di rivendica e restituzione dell'11.5.2016, il G.D. rigettava la stessa, in quanto non vi era prova della non imputabilità della mancata conoscenza della dichiarazione di fallimento in capo al sig. . Parte_1
Va dichiarata l'improponibilità della domanda attorea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 comma
2 L.F., il quale prevede che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
4 La Suprema Corte (Cass. civ. n. 1115/2014) ha chiarito “l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio”.
L'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni acquisiti all'attivo “non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. — il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito —, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza — influenzata dalla vis attractiva del tribunale fallimentare — ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.” (Cass. civ.
n. 2439/2006).
Pure la domanda spiegata si colloca nell'ambito del sistema di verifica del passivo fallimentare, “non essendovi dubbi sull'attrazione nell'ambito degli accertamenti che devono essere compiuti in sede endofallimentare, ai sensi dell'art. 52, co. 2, L. fall., anche dell'accertamento dell'usucapione su beni immobili acquisiti all'attivo della procedura fallimentare” (Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 1271/2023 depositata il 25.7.23).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara l'improponibilità della domanda attorea.
Va rilevato che il Giudice delegato ha revocato il decreto del 13.9.17 di ammissione della procedura fallimentare al gratuito patrocinio e che “la norma ex art 136 TUSG non è applicabile alla fattispecie regolata dall'art 144 cit. TU” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27310 del 30/11/2020).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), seguono la soccombenza di parte attrice, con esclusione della fase istruttoria, in concreto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 317/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improponibilità della domanda attorea;
5 2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, in persona del curatore p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 10.2.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 317/2017 R.G., avente ad oggetto: usucapione
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Crusco Luigi ed elettivamente domiciliato lo studio di quest'ultimo, sito in Scalea (CS), al Corso
Mediterraneo n. 92, in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
, (P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bellomusto Maria ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Cetraro (CS), alla Via Libertà n. 5, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di provvedimenti del Giudice delegato, datati rispettivamente 20.03.17 e 13.06.17
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza del 15.11.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 24.02.2017, notificato a mezzo racc. A/R in data 16.2.17, come da avviso di ricevimento prodotto in atti, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Paola, deducendo che la sig.ra Controparte_2 [...]
ha posseduto uti dominus sin dall'anno 1987 i seguenti beni immobili: un appartamento Parte_2
1 originariamente composto da vani 3, di circa 40 mq, sito a Scalea (CS) in c.da Monticello, confinante con la proprietà della società Airone S.a.s., di , ed identificato al Catasto Controparte_3
Fabbricati del Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646, sub 7; un appartamento originariamente composto da vani 3, di circa 40 mq, sito a Scalea (CS) in c.da Monticello, confinante con la proprietà della società Airone S.a.s., di , corte ed identificato al Catasto Fabbricati del Controparte_3
Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646, sub 8; corti dei due immobili posti nei due lati, anteriori e posteriori, di ciascun immobile, di 25 mq ciascuno, identificati catastalmente al Fg. 7, particella 646 sub. 26, 27, 33 e 34.
L'attore deduceva altresì che: la sig.ra aveva acquistato nell'anno 1987 i predetti beni Pt_2
immobili dalla società Immobiliare sud S.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede legale in Scalea;
sin dall'anno 1987 la sig.ra possedeva pacificamente e pubblicamente gli immobili che, nel Pt_2
corso degli anni, aveva reso comunicanti e costituenti un unico appartamento che si compone oggi di tre camere da letto, cucina-soggiorno e bagno;
la sig.ra sin da tale data, Parte_2 utilizzava gli immobili eseguendo i lavori di completamento degli stessi, atteso che l'immobile era stato acquistato al rustico e installava gli infissi esterni ed interni, le porte, i rivestimenti interni ed esterni, compresi delle corti, realizzando gli impianti elettrici ed idraulici, nonché effettuando l'ordinaria e la straordinaria manutenzione;
la sig.ra decedeva in Scalea, in Parte_2
data 27.10.13 e il possesso uti dominus degli immobili anzidetti veniva continuato ininterrottamente dal figlio, sig. , il quale eseguiva ulteriori lavori di ammodernamento degli stessi;
Parte_1
il sig. viveva presso gli immobili sopra descritti, unitamente al proprio nucleo Parte_1
familiare, costituito da due bambini e dalla moglie, ; la Immobiliare Sud S.r.l. veniva Persona_1
sottoposta a procedura fallimentare, giusta Sentenza di Fallimento n. 2/2008 del 21.2.2008.
L'attore, pertanto, conveniva in giudizio la Curatela fallimentare della in Controparte_4
persona del curatore p.t., domandando: dichiararsi egli stesso aver acquistato la proprietà dell'immobile sito in Scalea (CS) c. da Monticello, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Scalea al Foglio 7, particella 646 sub 7 e sub 8, nonché delle corti dei due immobili posti nei due lati, anteriori e posteriori, di ciascun immobile, identificati catastalmente al Fg. 7, particella 646 sub 26,
27, 33 e 34, per compiuta usucapione ex artt. 1140, 1146 e 1158 c.c.; ordinarsi al conservatore dei registri immobiliari di Cosenza di disporre la trascrizione della sentenza;
ordinarsi al Direttore dell'ufficio tecnico erariale di Cosenza di curarne la voltura.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in data 14.6.17, si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento della società la quale domandava, Controparte_2
preliminarmente, accertarsi e dichiararsi la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, essendo stata proposta in via ordinaria, successivamente alla dichiarazione di fallimento della
2 e quindi in dispregio di quanto stabilito dall'art. 52 L.F.; gradatamente e nel merito, CP_1
rigettarsi la domanda proposta da , perché infondata in fatto e in diritto;
con Parte_1
vittoria di spese e competenze del giudizio.
Istaurato il contraddittorio, in data 24.4.18 il Giudice, ritenuta preliminare ed assorbente l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata dalla Curatela Fallimentare convenuta, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.2.2020.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma, in data 17.7.24, veniva depositata istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo, al fine di espletare gli adempimenti per la formalizzazione della rinuncia all'azione e per l'eventuale autorizzazione da parte del G.D. alla relativa accettazione della rinuncia all'azione, non avendo parte attrice più interesse a coltivare la domanda, essendo venuto meno l'interesse al giudizio, intendendo rinunciare all'azione con la compensazione delle spese di lite.
Il giudice, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, disponeva la rimessione della causa sul ruolo.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.11.24, parte convenuta depositava provvedimento del G.D. del 12.11.24, con il quale si autorizzava la curatela ad accettare la rinuncia all'azione, ma non si autorizzava ad accettare la compensazione delle spese. Pertanto, parte convenuta, nell'ipotesi che il signor formulasse in udienza rinuncia all'azione, con rimborso delle spese Parte_1
in favore della convenuta Curatela fallimentare, dichiarava sin da subito di accettare la rinuncia, giusta autorizzazione del GD. Per la diversa ipotesi che parte attrice formulasse rinuncia all'azione con la compensazione delle spese, dichiarava di non accettare la rinuncia e, conseguentemente, riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni già̀ formulate all'udienza del 22.05.2024, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. Con il medesimo provvedimento richiamato, il GD revocava il decreto del 13.9.17 di ammissione al gratuito patrocinio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.11.24, parte attrice, in difetto di accettazione della rinuncia agli atti con compensazione delle spese processuali, chiedeva, previa revoca dell'ordinanza emessa il 24.4.2018 dal G.I. d.ssa Vetere, la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. In subordine, chiedeva di voler rigettare le avverse eccezioni, insistendo per l'accoglimento della domanda e, nella ipotesi in cui il Giudice trattenesse la causa in decisione, chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 15.11.24 il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta prodotta ispezione ipotecaria, datata 2.3.10,
n. T 518308, rilasciata dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Cosenza, Servizio di
Pubblicità Immobiliare dalla quale si evince nota di trascrizione a favore della massa dei creditori del fallimento della , contenente, tra gli altri, gli immobili oggetto di causa, in particolare: CP_1
immobile n. 1, sito in Scalea (CS) c.da Monticello, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646 sub 7; immobile n.2, sito in Scalea (CS), c.da Monticello, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al foglio 7, particella 646 sub 8; immobile n. 3, sito in Scalea (CS), c.da Monticello, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Scalea al Foglio 7, particella 646 sub. 26; immobile n. 4, sito in Scalea (CS), c. da Monticello, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646, sub. 27; immobile n. 5, sito in Scalea (CS), c. da Monticello, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al
Foglio 7, particella 646 sub.33; immobile n. 6, sito in Scalea (CS), c. da Monticello, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al Foglio 7, particella 646 sub.34.
Sono altresì prodotti: certificato di matrimonio contratto da e Parte_3 [...]
in data 8.12.1982; copia di estratto per riassunto dai registri degli atti di morte Parte_2 dell'ufficio dello stato civile del Comune di Scalea, anno 2013, parte I, n. 45, attestante il decesso di
, avvenuto in data 27.10.2013; certificato di stato di famiglia del Comune di Parte_2
Scalea (CS), rilasciato il 12.4.2016, certificante lo stato di famiglia composto da , Parte_1
, e residenti in [...]. Persona_1 Persona_2 Persona_3
In data 11.5.2017 veniva esperito incontro di mediazione, promosso ad istanza di
[...]
, conclusosi, alla presenza di entrambe le parti, con esito negativo, come risulta da verbale Parte_1 dell'incontro di programmazione prodotto in atti.
È allegata copia del ricorso per domanda di rivendica e restituzione, promosso in sede fallimentare, in data 14.5.2015, sempre relativamente al fallimento n. 2/2008, da , il quale Parte_1
domandava la rivendica e la restituzione ex artt. 93 e 103 L.F. dei beni immobili oggetto di causa e, in via subordinata, di essere ammesso al passivo del fallimento per il controvalore dei beni di cui si chiedeva la restituzione e la rivendicazione, ossia per l'importo di € 78.400,00.
In data 9.2.17, a seguito di ripresentazione della domanda di rivendica e restituzione dell'11.5.2016, il G.D. rigettava la stessa, in quanto non vi era prova della non imputabilità della mancata conoscenza della dichiarazione di fallimento in capo al sig. . Parte_1
Va dichiarata l'improponibilità della domanda attorea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 comma
2 L.F., il quale prevede che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
4 La Suprema Corte (Cass. civ. n. 1115/2014) ha chiarito “l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio”.
L'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni acquisiti all'attivo “non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. — il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito —, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza — influenzata dalla vis attractiva del tribunale fallimentare — ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.” (Cass. civ.
n. 2439/2006).
Pure la domanda spiegata si colloca nell'ambito del sistema di verifica del passivo fallimentare, “non essendovi dubbi sull'attrazione nell'ambito degli accertamenti che devono essere compiuti in sede endofallimentare, ai sensi dell'art. 52, co. 2, L. fall., anche dell'accertamento dell'usucapione su beni immobili acquisiti all'attivo della procedura fallimentare” (Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 1271/2023 depositata il 25.7.23).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara l'improponibilità della domanda attorea.
Va rilevato che il Giudice delegato ha revocato il decreto del 13.9.17 di ammissione della procedura fallimentare al gratuito patrocinio e che “la norma ex art 136 TUSG non è applicabile alla fattispecie regolata dall'art 144 cit. TU” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27310 del 30/11/2020).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), seguono la soccombenza di parte attrice, con esclusione della fase istruttoria, in concreto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 317/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improponibilità della domanda attorea;
5 2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, in persona del curatore p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 10.2.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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