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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Altri contratti d'opera proposta da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(GE), Via IV Novembre n.46 ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Chiavari, Vico
E. Gonzales n.5/1 presso lo studio e la persona dell'avv. Edoardo Botto (C.F. C.F._2
– fax 0185/1770110 – pec giusta delega a margine dell'atto di Email_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-Appellante-
-contro-
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Stefano D'Acunti C.F._3 del Foro di Roma (C.F. ) (indirizzo p.e.c.: CodiceFiscale_4
- fax 06.88818794) e dall'Avv. MA Butera del Foro di Email_2
Genova (C.F. - indirizzo p.e.c. ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Genova, Via G. Donizetti n. 12/2, giusta procura in allegato al presente atto.; -Appellati
-per la riforma-
della sentenza n. 754/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.03.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in riforma della sentenza n.754/2024 del Tribunale di Genova emessa il 8/3/2024 e pubblicata il 11/3/2024 nel procedimento n.1990/2022, per i motivi esposti e le difese formulate, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. Controparte_1
della somma di Euro 50.510,00, ovvero dell'importo maggiore o minore emerso Parte_1 dall'espletanda istruttoria e/o che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà equo e di giustizia liquidare, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.p.c. dal dovuto all'introduzione del giudizio di primo grado, ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data di introduzione del giudizio di primo grado al saldo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati. In via istruttoria parte appellante insiste per l'ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova, non ammessi dall'Ill.mo Tribunale adito:
1) Vero che nel corso dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014 il sig. Pt_1
su incarico di controparte, effettuava con la propria manodopera e con l'acquisto dei relativi
[...] materiali a proprie spese esclusive, lavori edili presso l'immobile sito in Uscio, Via Vittorio Veneto
n.88 di proprietà della sig.ra , per un costo ammontante ad Euro 35.000,00 Controparte_1 come da preventivo che si rammostra al teste (doc.4 fascicolo attoreo) 4) Vero che la sig.ra
all'inizio dei lavori di ristrutturazione nei primi giorni del mese di ottobre Controparte_1 dell'anno 2013 affermava presso l'appartamento per cui è causa 1 che una volta terminata la ristrutturazione era indecisa se mettere a reddito l'immobile affittandolo a terzi, oppure se alienarlo, affermando che avrebbe scelto tra le due ipotesi in base al prezzo di mercato dell'immobile una volta ultimata la ristrutturazione, attesi i costi della stessa, tra i quali quelli pari ad Euro 35.000,00 relativi ai lavori commissionati al sig. e di cui al preventivo prodotto in atti che si rammostra Parte_1 al teste (doc.4 fascicolo attoreo). 9) Vero che le parti hanno convissuto per il periodo dal 2012 a fine
2018 in Uscio, Via IV Novembre n.29, avendo riferito nel corso degli anni dal 2012 al 2018, in svariate occasioni, a parenti e amici la volontà di continuare a vivere in detto appartamento, gradito ad entrambe le parti. Si indicano a testi sui capitoli 1), 4) e 9) i SIi: 1) Geom. con CP_2 studio in Recco, Via XXV Aprile n.13; 2) nato a [...] il [...], residente a [...]
Saxon (Svizzera), Route du Simplon n.5; 3) , nato a [...] il Controparte_4 CP_5
24/6/1961; 4) nata a [...] il [...]; 5) residente in [...], CP_6 CP_7 Via IV Novembre n.46; 6) MA residente in [...]; 7) Tes_1 CP_8
socio di con sede in Recco, Via Ponte di Legno n.2; 8) legale
[...] Controparte_9 rappresentante con sede in Recco, Via Ponte di Legno n.2. 12) Vero che il sig. Controparte_9
richiedeva, sia de visu che telefonicamente, alla sig.ra , in più Parte_1 Controparte_1 occasioni nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il pagamento degli importi di cui ai precedenti capitoli 1) e 3), senza ottenere la corresponsione di somma alcuna. 14) Vero che il sig.
, mutuava in favore della SIa il complessivo importo di Parte_1 Controparte_1
Euro 15.510,00, per pagare pregressi debiti di gioco, attraverso la corresponsione n.33 bonifici effettuati sul conto corrente della convenuta, pari ad Euro 470,00 ciascuna, dal mese di febbraio dell'anno 2018 al mese di ottobre dell'anno 2020 (docc.1-2-3 fascicolo attoreo). 15) Vero che i bonifici effettuati dall'attore in favore della IG.ra (docc.
1-3 fascicolo attoreo) CP_1 costituiscono un prestito fatto dal alla controparte per pagare pregressi debiti di Parte_1 gioco, come riferito dalla sig.ra a parenti ed amici nel corso dei mesi di Controparte_1 ottobre, novembre, dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo 2018. 16) Vero che la sig.ra
ha riferito, nel corso del mese di gennaio 2015, in più occasioni a parenti e Controparte_1 amici che il prestito personale richiesto dalla predetta nel mese di gennaio 2015 a Compass S.p.A.
(doc. 5 fascicolo convenuta) si era reso necessario per far fronte a pregressi a debiti di gioco. Si indicano a testi sui capitoli 12), 14), 15) e 16) i SIi: 1) nato a [...] il [...], Controparte_3 residente a [...](Svizzera), Route du Simplon n.5; 2) nata a [...] il [...]; 3) CP_6
residente in [...]; 4) residente in [...]
Uscio (GE), Via Vittorio Veneto n.88. In via istruttoria parte appellante insta altresì per l'ammissione di C.T.U. tecnica volta a quantificare il valore medio di mercato nei mesi da ottobre 2013 a gennaio
2014 delle opere edili eseguite dal sig. in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1 presso l'appartamento per cui è causa dettagliatamente elencate nel capitolo di prova 3) attoreo e nel preventivo prodotto in atti (doc.4 fascicolo attoreo)”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato l'appello proposto dal IG. , rigettando tutte le Parte_1 domande dallo stesso proposte e confermando la impugnata sentenza del Tribunale di Genova n.
754/2024 dell'11.3.2024. In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui le pretese del IG. dovessero essere ritenute fondate, anche solo parzialmente, e dovesse essere Parte_1 accertato l'obbligo in capo alla IG.ra di corrispondere al predetto attore l'importo CP_1 richiesto e/o qualsiasi altro importo, anche maggiore o minore, compensare integralmente o parzialmente detto importo con l'importo di € 10.340,00 di cui la IG.ra è creditrice CP_1 nei confronti del IG. . In via istruttoria, la IG.ra si oppone all'ammissione Pt_1 CP_1 dell'interpello e della prova per testi come richiesta da parte appellante per i motivi tutti illustrati nella presente comparsa. In subordine, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testi articolata, la appellata chiede di essere ammessa a prova contraria sugli stessi capitoli e con i medesimi testimoni, nonché con quelli indicati nelle proprie memorie depositate nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. (IGg.ri e entrambi Testimone_2 Testimone_3 residenti in [...], IG. , residente in [...], IG. , residente in [...]
Megli). La IG.ra si oppone altresì a che venga disposta CTU nei sensi richiesti da CP_1 parte appellante e, sempre in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi la CTU dovesse essere ritenuta dall'Ecc.ma Corte ammissibile e rilevante, chiede che il Consulente a nominarsi verifichi anche se i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Uscio, Via Vittorio Veneto n. 88, di proprietà della IG.ra , eseguiti dal IG. , siano stati ultimati, collaudati Controparte_1 Parte_1 ed eseguiti a regola d'arte in modo da rendere l'immobile stesso abitabile, agibile ed alienabile. Con vittoria di spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre spese generali
(15%) ed accessori di legge”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Genova per sentir condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
50.510,00, ovvero del diverso importo eventualmente emergente dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della propria domanda, parte attrice individuava quali fonti del proprio credito, da un lato, un accordo di finanziamento personale di euro 16.000,00 a favore della convenuta, elargito tramite il pagamento di 33 rate, ciascuna da euro 470,00; dall'altro, l'acquisto di materiali e lo svolgimento di lavori edili presso un immobile di proprietà della medesima, per un valore di euro 35.000,00, come da preventivo che produceva.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto integrale delle Controparte_1 domande di controparte, nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, ex art. 96, comma 1 e/o comma 3, cpc, in ragione della speciosità della domanda.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, domandava la compensazione con l'importo di euro 10.340,00 di cui la convenuta è creditrice.
La convenuta rappresentava che l'importo di euro 16.000,00 versato dall'attore costituiva il rimborso/la costituzione della provvista di una parte del prestito personale che la prima aveva acceso con la Compass S.p.a. per l'acquisto di un terreno, il quale era poi stato trasferito, unitamente ad un altro, al dietro pagamento di una somma inferiore al valore effettivo, in considerazione del Pt_1 contributo da questo fornito alla attraverso il pagamento di alcune rate del CP_1 finanziamento Compass.
La convenuta deduceva altresì che tra i due era intercorso un accordo in base al quale i lavori svolti da nell'immobile sarebbero stati a carico di quest'ultimo, dal momento che la prima avrebbe Pt_1 provveduto ad acquistare detto immobile, nel quale i due sarebbero andati a convivere;
inoltre, eccepiva la mancata ultimazione dei predetti lavori, e negava di aver sottoscritto ed accettato il preventivo prodotto dall'attore.
La causa, dopo essere stata istruita documentalmente e a mezzo testi, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge le domande proposte da . Condanna a rifondere alla controparte le Parte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- non avrebbe fornito prova del presunto accordo con la , in forza Parte_1 CP_1 del quale quest'ultima avrebbe pagato i lavori svolti dal primo;
- non avrebbe fornito la prova dell'entità dei lavori eseguiti e sul punto non Parte_1 sarebbe stato possibile svolgere una CTU a causa della scarsità del materiale fotografico versato in atti nonché del tempo trascorso dall'epoca dei lavori (2013) ad oggi;
- Le stesse fotografie prodotte dal avrebbero dimostrato l'inutilità delle lavorazioni Pt_1 svolte;
- L'originario attore avrebbe provato di aver corrisposto la somma senza provarne la causa giustificativa, ovvero il titolo di mutuo dal quale derivava l'obbligazione restitutoria, titolo che sarebbe stato specificamente contestato dalla;
CP_1
- Le causali presenti sui bonifici effettuati dal non sarebbero state sufficienti a provare Pt_1 la natura di mutuo delle dazioni de quibus, e i capitoli di prova testimoniale dedotti sul punto dall'odierno appellante sarebbero stati inammissibili perché documentali, irrilevanti e/o valutativi;
- Il fatto che i versamenti erano iniziati quando ormai la relazione era cessata e che il loro ammontare non corrispondeva ad una cifra tonda, ma ad una precisa somma, sempre uguale, versata non in unica soluzione ma ratealmente, avrebbe deposto in senso contrario alla tesi sostenuta dall'attore e avrebbe avallato la tesi della convenuta secondo cui tali versamenti avrebbero rappresentato il rimborso di un debito del nei di lei confronti;
Pt_1
- I documenti versati in atti (in particolare, il contratto di finanziamento concluso dall'originaria convenuta con Compass nel 2015) avrebbero corroborato la tesi della e CP_1 avrebbero ancor più inverosimile quanto sostenuto dal . Pt_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 09.10.24, impugnava la predetta Parte_1 decisione, deducendo tre motivi.
Col primo motivo (“ERRONEA INTEPRETAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI E DEI
DOCUMENTI PRODOTTI, PER AVERE IL TRIBUNALE RITENUTO LA MANCANZA DI
PROVA DEI LAVORI SVOLTI PONENDO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE UN
CONTENUTO OGGETTIVAMENTE ED INEQUIVOCABILMENTE DIVERSO DELLE PROVE
DA QUELLO EFFETTIVO, NONCHÈ CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE PER NON AVER
DISPOSTO CTU, NON RITENENDO IDONEE A TAL FINE LE FOTOGRAFIE PRODOTTE.”),
l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva respinto la domanda di condanna di controparte al pagamento dei lavori di ristrutturazione da lui eseguiti.
In particolare, secondo il , i testi escussi avrebbero descritto gli interventi da lui effettuati Pt_1 nell'immobile di controparte e la documentazione fotografica prodotta avrebbe attestato, ove rammostrata ad un tecnico competente, le condizioni dell'appartamento della prima e CP_1 dopo l'esecuzione dei lavori per cui è causa.
Inoltre, l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una CTU per accertare l'entità e il valore delle opere di ristrutturazione da lui svolte.
Col secondo motivo (“VIZIO DI MOTIVAZIONE PER MANCATA AMMISSIONE DI PROVA
TESTIMONIALE SUI CAPITOLI NN.1, 4, 12, 14, 15 E 16 FORMULATI IN MEMORIA EX ART
183 COMMA 6 N. 2 C.P.C. DATATA 14/11/2022. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL' ART. 2721 C.P.C..”) l'appellante si doleva dell'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui essa aveva giudicato inammissibili i capitoli di prova testimoniale nn. 1-4-9-12-14-15-16 da lui articolati nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.
In argomento, l'originario attore puntualizzava che detti capitoli di prova, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, sarebbero stati dettagliati, specifici e non valutativi, e il riferimento operato dalla sentenza impugnata al carattere documentale delle circostanze ivi dedotte non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, le parti avrebbero concluso un contratto di mutuo in forma orale. Col terzo motivo (“ERRONEITÀ DELL'IMPUGNATO CAPO DELLA SENTENZA CHE HA
RESPINTO LA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 15.000,00
MUTUATO DAL SIG. IN FAVORE DELLA SIG.RA Parte_1 CP_1
, PER NON AVER IL TRIBUNALE TENUTO CONTO DELLA GIUSTA
[...]
RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO, NONCHÈ PER AVER IL GIUDICE DI PRIMO
GRADO RITENUTO NON PROVATO IL CONTRATTO DI MUTUO. VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE, ART. 1813 C.C. E 2697 C.P.C..”),
l'appellante lamentava l'erroneità del capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di restituzione dell'importo di euro 15.000,00 da lui mutuato a per Controparte_1 carenza di prova.
Sul punto, l'originario attore osservava che “dalla documentazione prodotta risulta con evidenza che il SI ha effettuato i pagamenti alla SIa a titolo di mutuo come Parte_1 CP_1 riportato sulla causale dei bonifici effettuati in favore della convivente, prodotti in causa. Inoltre con
l'ammissione dei capitoli di prova formulati dall'odierno appellante e non ammessi, i testi potranno confermare che la SIa aveva contratto debiti di gioco per far fronte ai Controparte_1 quali aveva deciso di richiedere un finanziamento a Compass S.p.A. e che per pagare detto finanziamento il SI ha mutuato a favore della predetta le somme di cui sopra.” Parte_1
(pag. 22 dell'appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.03.25, si costituiva in giudizio
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_1
- quanto al primo motivo, che, dall'istruttoria espletata nel procedimento di primo grado, sarebbe emerso che i lavori che controparte avrebbe dovuto eseguire nell'immobile di sua proprietà non erano mai stati ultimati né tanto meno collaudati e quella parte che era stata realizzata lo era stata in modo del tutto imperito, tanto che, ancora oggi, l'immobile risulterebbe completamente inagibile ed inabitabile, come si evincerebbe anche dalla CTU depositata in un diverso giudizio pendente nanti il Tribunale di Genova (v. doc. 4 di parte convenuta in prime cure); che nessuno dei testi escussi avrebbe confermato il preventivo dei lavori predisposto da , preventivo che, peraltro, ella non avrebbe mai ricevuto Parte_1
e tantomeno sottoscritto;
- quanto al secondo motivo, che, come giustamente deciso dal Tribunale di Genova, i capitoli di prova testimoniale richiamati ex adverso sarebbero stati generici, non indicando precisamente le circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbero svolte le azioni, documentali, valutativi e irrilevanti;
- quanto al terzo motivo, che l'originario attore non avrebbe indicato i termini dell'eventuale accordo sotteso al “finanziamento personale” dal medesimo asseritamente erogatole, non essendo stata addirittura indicata la somma asseritamente da restituire né i termini asseritamente concordati per la sua restituzione;
che i bonifici versati in atti da controparte riporterebbero la causale “pagamento mutuo” e/o “pagamento finanziamento” e, quindi, detti pagamenti sarebbero stati effettuati dal al fine di estinguere un debito gravante in capo Pt_1 allo stesso nei di lei confronti, ossia la restituzione delle rate del finanziamento da lei accesso con la Compass nel 2015 per l'acquisto di beni immobili poi ceduti al . Pt_1
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 14.03.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 19.06.25 per la rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 20.06.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Ritiene infatti la Corte che il Giudice di primo grado abbia correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria, orale e documentale, svolta, per poi concludere, che, da un lato, quanto alla somma dovuta per i lavori di ristrutturazione, pari a circa Euro 35.000,00 non sia emersa la prova del fatto che le parti avessero concluso un accordo avente ad oggetto il pagamento di lavorazioni svolte dal né dell'entità e della qualità dei lavori eseguiti, e, dall'altro lato, che invece, quanto alla Pt_1 somma richiesta in restituzione, pari a circa Euro 15.510,00, non solo l'allora attore non ha assolto all'onere probatorio a suo carico incombente in punto sussistenza di un mutuo, ma è risultata del tutto verosimile la diversa causa giustificativa fornita dall'allora convenuta, coerente anche con la documentazione in atti.
In effetti, procedendo con ordine e prendendo le mosse dal primo motivo, dall'istruttoria svolta non è emerso l'avvenuta conclusione tra le odierne parti in causa di un accordo circa il pagamento dei lavori che avrebbe svolto il , essendo di converso emerso con chiarezza che i lavori non Pt_1 sono stati comunque completati e l'immobile non è affatto agibile ed abitabile, né tantomeno vendibile a terzi. Si vedano al riguardo le deposizioni dei testi escussi sui capitoli di prova articolati dalla stessa difesa del ed ammessi limitatamente ai numeri 3,6,7,8,11, 13 (quest'ultimo relativo all'altra Pt_1 posta di credito azionato) e 10 seppur come riformulato dal GI in sede di ordinanza istruttoria del
23.12.2022:
Sul capitolo 3) “Vero che nel dettaglio, l'attore eseguiva presso l'immobile sito in Uscio, Via Vittorio
Veneto n.88, di proprietà della sig.ra i seguenti lavori, come indicato nel Controparte_1 preventivo che si rammostra al teste (doc.4 fascicolo attoreo):
- abbattimento totale dei muri non portanti, rimozione dei pavimenti per circa mq.90 calpestabili, rimozione porte, sanitari, piastrellatura cucina e bagno;
- rimozione dei detriti per un totale di 25 metri cubi portati in discarica;
- rifacimento solaio con igloo, con posa di magrone sottostante per mq.90;
- gettata superiore di cemento con griglia elettro saldata e monconi di ferro per mq.90;
- allaccio delle tubazioni dell'appartamento alla rete fognaria;
- ricostruzione delle tramezze dell'appartamento preesistenti alla demolizione, con aggiunta di cantina, ripostiglio e un bagno per un totale di mq.70 di tramezze;
- preparazione crene per impianto elettrico per totali 30 metri lineari”.
-Il teste conoscente di entrambe le parti in causa, in quanto abitava in un Controparte_4 immobile adiacente a quella che stavano ristrutturando, ha risposto:
“Dalla mia abitazione si vede l'immobile oggetto dei lavori che stava facendo . Ricordo che Pt_1
stava insieme alla SIa e spesso vedevo anche lei. Era un appartamento Pt_1 CP_1 completamente da rifare. E' capitato alcune volte che mi sono avvicinato a vedere i lavori essendoci un rapporto di conoscenza con le parti. Non posso essere preciso sulla tipologia di lavori fatti. So che ad un certo punto i lavori si erano bloccati ed era sorto anche un contenzioso con il condominio.
Non ho mai visto il preventivo che mi viene rammostrato”.
-Il teste , conoscente di entrambe le parti, geometra libero professionista che ha CP_2
CP_1 presentato la per la per l'esecuzione dei lavori ha risposto: CP_1
CP_1
“Quando ho fatto il lavoro della i SIi e stavano insieme e quindi CP_1 Pt_1 sapevo che i lavori nell'alloggio di Uscio li avrebbe fatti in quanto ha sempre lavorato nel Pt_1 settore edile. Non ho mai visto il preventivo che mi viene rammostrato. Essendomi occupato appunto CP_1 della so che doveva essere fatta la ristrutturazione completa dell'appartamento in quanto in allora, prima dei lavori, l'immobile non era abitabile. Sono andato un paio di volte presso l'alloggio ed ho visto che stava lavorando. Poi non sono più andato in quanto so che lui li faceva Pt_1 prendendosi il tempo necessario essendo un immobile di proprietà della sua compagna. Visto il preventivo che mi è stato rammostrato preciso che sicuramente gli interventi ivi descritti erano necessari per rendere abitabile l'immobile, non posso dire che siano stati tutti realizzati.
A.D.R. Solitamente se il cliente me lo chiede faccio un capitolato dei lavori, nel caso specifico sapendo che i lavori venivano fatti in economia dal SI non ho fatto tale capitolato”. Pt_1
- il teste , marito della cugina di , ha risposto: Testimone_3 Controparte_1
“Non mi sono mai recato nell'alloggio, ho solo visto delle foto. Non mi risultava che esistesse un preventivo. Non sono a conoscenza del fatto che siano stati fatti dei lavori all'interno di tale immobile”.
-il teste , fratello del SI , legale rappresentante della B.M. CP_7 Parte_1
Costruzioni srl, chiusa da tempo, ha risposto:
“ So che mio fratello aveva fatto dei lavori nell'alloggio della SIa in quanto gli CP_1 avevo prestato i mezzi che ho provveduto io stesso a portargli sul posto. Sono entrato nell'alloggio presso il quale mio fratello ha fatto i lavori un paio di volte, in particolare ricordo mentre faceva le solette, le tramezze, ha fatto passare i tubi per la fogna. Ricordo che ero andato a vedere quanto aveva finito gli scavi, poi ha iniziato a mettere l'igloo per fare il solaio, poi ha fatto le solette, le tramezze, i muri. Prima aveva fatto le demolizioni. Non ricordo esattamente il periodo essendo passato del tempo. Sono andato quando vi era stata una causa fra loro ed il condominio, avevo fatto un sopralluogo con mio fratello quando vi pioveva dentro. Era presente anche un CTU.
Non ho mai visto alcun preventivo. Visto il prezzo indicato sul preventivo ritengo che, essendo io del settore, lo stesso sia più che ragionevole. So che quando la casa fosse stata venduta la CP_1 avrebbe dovuto dare a mio fratello la metà del ricavato. Questo mi era stato detto non solo da mio fratello ma anche dalla . Ciò mi era stato detto più volte in quanto io avevo prestato i CP_1 mezzi in famiglia in quanto in allora mio fratello conviveva con la ”. CP_1
-Il teste , che avevo aiutata in amicizia il SI nell'esecuzione dei Controparte_3 Pt_1 lavori, essendo conoscente di entrambe le parti in causa, ha risposto:
“Ero rimasto senza lavoro ed ero andato un giorno da che stava effettuando le demolizioni Pt_1 in questo alloggio. Visto che ero senza lavoro ho quindi iniziato a dargli una mano per non stare a casa a fare niente. Gli ho dato una mano a posare gli igloo e poi a fare la gettata sopra, l'ho aiutato nella ricostruzione delle tramezze, dei muri, delle solette;
abbiamo fatto le crene per preparare per il passaggio degli impianti. Il preventivo non l'avevo mai visto, lo vedo ora per la prima volta.
A.D.R. Ribadisco che ho aiutato a titolo gratuito dalla fine delle demolizioni fino al termine Pt_1 più o meno dei lavori, non posso essere preciso sui tempi”.
- Il teste , conoscente di entrambe le parti in causa, ha risposto: Testimone_4
“E' vero so che il SI ha eseguito nell'alloggio della parte dei lavori indicati Pt_1 CP_1 nel preventivo. In particolare io ho visto la demolizione dei calpestabili, la rimozione dei detriti che li ha collocati fuori dall'immobile. Ci sono andato solo una volta. Preciso che mi aveva Pt_1 chiesto di portare via i detriti con un mio mezzo. Preciso che non li ho portati via e risultano ancora lì fuori. Essendoci andato solo una volta ho visto solo le demolizioni. Non ricordo il periodo”.
Sul capitolo 6): “Vero che per lo smaltimento dei detriti, per un totale di 25 metri cubi, il SI
effettuava diciotto viaggi tra l'abitazione della convenuta e la discarica, utilizzando Parte_1
l'escavatore ed il camion intestato a B.M. Costruzioni Srl, con sede in Recco, Via San Francesco n.13, società partecipata e rappresentata dal fratello, sig. , che concedeva all'attore l'utilizzo CP_7 di detti mezzi a titolo gratuito”.
Con
-Il teste ed il teste e hanno dichiarato di non essere a conoscenza CP_2 Tes_3
- Il teste ha risposto: “ Io non so quanti viaggi alla discarica abbia effettuato mio fratello con Pt_1
i mezzi che io gli avevo prestato a titolo gratuito. Preciso che io gli avevo prestato lo scavatore, il camion ed anche una betoniera che è tuttora nel cantiere della SIa . La betoniera CP_1 non mi è ancora stata restituita.
A.D.R. In quel periodo avevo 4 camion. Ritengo che quello prestato a mio fratello fosse il Nissan”.
-Il teste ha risposto: “Ricordo che dopo le demolizioni aveva portato via i materiali CP_3 Pt_1 di risulta con il camion, non so quanti viaggi abbia fatto”.
Sul capitolo 7): “ Vero che per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente capitolo 3) il SI Pt_1 chiedeva ed otteneva dalla SIa , residente nell'appartamento sito al
[...] Controparte_10 piano soprastante all'immobile per cui è causa, di poter utilizzare la corrente elettrica dell'appartamento della predetta SIa CP_10
Con
-Il teste ed il teste e hanno dichiarato di non essere a conoscenza CP_2 Tes_3 - Il teste ha risposto: “ Non ho visto alcun cavo elettrico, ma siccome sia io che mio fratello Pt_1 conosciamo la SIa fin da bambini ritengo che possa avergli concesso la derivazione CP_10 della luce”.
-Il teste ha risposto: C'erano dei fili della luce che arrivavano nell'alloggio ma non so CP_3 da dove provenissero, per cui non so se abbia chiesto alla SIa che abitava sopra.
Sul capitolo 8 : “Vero che l'immobile di controparte sito in Uscio, Via Vittorio Veneto n.88 nel mese di ottobre 2013, prima dell'inizio dei lavori sopra descritti effettuati dall'attore, si presentava nelle condizioni di cui alle n.15 fotografie che si rammostrano al teste (doc.5 fascicolo attoreo ) e che a seguito dei lavori svolti dall'attore nel mese di gennaio 2014 l'appartamento di controparte si presentava nelle condizioni di cui alle n.9 fotografie che si rammostrano al teste (doc.6 fascicolo attoreo)”.
Con
- Il teste ha risposto: “Sono entrato in tale alloggio mentre venivano eseguiti i lavori, in particolare ricordo la gettata della base del pavimento. Ricordo che prima dei lavori l'alloggio non era abitabile. Dopo l'esecuzione dei lavori non sono però più entrato. Vedo le foto che mi vengono rammostrate e riconosco quelle relative allo stato dei luoghi prima degli interventi eseguiti, dopo no in quanto come detto non vi sono più entrato”.
- il teste ha risposto: “Confermo le foto che ritraggono l'alloggio prima dell'esecuzione dei CP_2 lavori in quanto come già detto lo stesso non era sicuramente abitabile. Come già detto sono andato solo un paio di volte durante l'esecuzione dei lavori, ma non li ho visti finiti completamente. So che erano state tracciate le nuove tramezze con ma dopo non le ho viste realizzate”. Pt_1
- il teste nulla ha saputo riferire;
Tes_3
- il teste ha risposto: “Esaminate le foto che mi vengono rammostrate relative allo stato dei Pt_1 luoghi prima dei lavori riconosco i cedimenti in tutta la casa e li ricordo in quanto li ho visti la prima volta che vi sono andato. Ho visto le tramezze, in generale ho visto i cassetti per gli impianti elettrici, ho visto il muretto fatto per la divisione della cucina. Nelle foto dopo i lavori riconosco anche i mei attrezzi. Preciso che avevo fatto il sopralluogo quando ci pioveva e quindi al grezzo avevo visto tutto”.
-Il teste ha risposto: Riconosco le foto che mi vengono rammostrate, sia quelle prima dei CP_3 lavori fatti da che quelle successive, ovvero quelle che raffigurano l'alloggio dopo i lavori Pt_1
Sul capitolo 10) così come riformulato dal G.I. “Vero che l'attore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 acquistava presso il rivenditore sito in Recco, Via Ponte di Legno Controparte_9 n.2 il materiale edile utilizzato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente capitolo di prova consistente in: 100 metri cubi di sabbia, ghiaia, 100 metri quadrati di igloo, 50 metri quadrati di gasbeton, 30 barre di ferro, 10 metri quadrati di rete elettrosaldata, colla, intonaco pronto, cassetti per impianto elettrico e guaina elettrica”:
Con
-Il teste ed il teste e hanno dichiarato di non essere a conoscenza CP_2 Tes_3
- Il teste ha risposto: “Il camion lo aveva in uso mio fratello per cui ritengo che lo utilizzasse Pt_1 per rifornirsi dei materiali”.
- Il teste ha risposto: Ricordo di aver accompagnato alcune volte presso il CP_3 Pt_1 rivenditore di Recco ove lo stesso comprava i materiali. In particolare ricordo gasbeton, CP_9 igloo, sabbia, ghiaia, cassetti per impianto elettrico. Preciso che non andavo sempre quando lui andava ad acquistare. Non posso dire le quantità di materiali acquistati
11) Vero che tutto il materiale di cui al precedente capitolo di prova n.10 veniva portato dall'attore dai magazzini del rivenditore sito in Recco, Via Ponte di Legno n.2 presso Controparte_9
l'appartamento di controparte con il camion di proprietà di B.M. Costruzioni S.r.l., con sede in
Recco, Via San Francesco n.13, società partecipata e rappresentata dal fratello del predetto, sig.
. CP_7
-I testi hanno dichiarato di non essere a conoscenza.
A ciò si aggiunga che è stata prodotta in atti fin dal primo grado una CTU svolta in un giudizio contenzioso instaurato tra la ed il , a firma del Geom. , che, CP_1 CP_12 CP_13 ancora al 31.7.2021, ha accertato, tra le altre cose, che l'appartamento in questione “è ancora in fase di ristrutturazione, a seguito di SCIA n. 5811 del 18.9.2013 certamente scaduta, essendo trascorsi i tre anni di validità”.
Da qui la totale infondatezza del primo motivo.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riguardo al secondo motivo posto che i restanti capitoli di prova non ammessi erano del tutto generici, privi di specifiche circostanze di tempo e di luogo oltre che in gran parte valutativi.
Con riguardo infine al terzo motivo, relativo invece all'altra posta di credito azionata, e cioè a quella dell'asserito prestito effettuato in favore dell'appellata pari ad Euro 15.510,00, ritiene la Corte che il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente ricordato i principi pacifici elaborati dalla
Giurisprudenza in punto onere probatorio li ha applicati al caso in esame, giungendo alla corretta conclusione che l'allora attore, e cioè il , che ne era gravato, non ha assolto a tale onere. Pt_1 La giurisprudenza è infatti constante nell'affermare che l'attore che chieda la restituzione d'una somma data a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo dal quale deriva l'obbligo di restituzione, puntualizzando che la contestazione del convenuto, che, pur riconoscendo d'aver ricevuto l'importo, alleghi un diverso titolo giuridico non comporta alcuna inversione dell'onere della prova. (Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16332; Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959.
Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295).
Nella fattispecie in esame, non solo l'attore non si è offerto di offrire tale prova, ma, come già si è accennato, al contrario, la convenuta ha prodotto in atti la documentazione relativa: al finanziamento da lei contratto con Compass nel 2015, che prevedeva la restituzione a mezzo di una rata mensile pari ad Euro 463,00 - a fronte, guarda caso dei versamenti a suo favore del che Pt_1 recavano sempre lo stesso importo pari ad Euro 470,00 mensili – all'acquisto, negli anni 2015 e 2017, da parte della stessa di due immobili e alla successiva e finale vendita, nel 2020, dei medesimi immobili al , a conclusione, per così dire, dell'intera operazione, ad un prezzo peraltro Pt_1 inferiore di circa Euro 15.000,00 rispetto alla somma versata per il loro acquisito, ancora una volta in coerenza con il fatto che è stato decurtato l'importo nel frattempo già versato dal . Pt_1
Non a titolo di mutuo, appunto.
Da qui l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di appello con conseguente integrale suo rigetto e conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello compreso tra euro 26.001,00 e 52.000,00 ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, vista la non particolare complessità della causa.
Si dà infine atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza n. 754/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
11.03.24, - Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.996,00 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 25.6.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Altri contratti d'opera proposta da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(GE), Via IV Novembre n.46 ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Chiavari, Vico
E. Gonzales n.5/1 presso lo studio e la persona dell'avv. Edoardo Botto (C.F. C.F._2
– fax 0185/1770110 – pec giusta delega a margine dell'atto di Email_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-Appellante-
-contro-
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Stefano D'Acunti C.F._3 del Foro di Roma (C.F. ) (indirizzo p.e.c.: CodiceFiscale_4
- fax 06.88818794) e dall'Avv. MA Butera del Foro di Email_2
Genova (C.F. - indirizzo p.e.c. ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Genova, Via G. Donizetti n. 12/2, giusta procura in allegato al presente atto.; -Appellati
-per la riforma-
della sentenza n. 754/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.03.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in riforma della sentenza n.754/2024 del Tribunale di Genova emessa il 8/3/2024 e pubblicata il 11/3/2024 nel procedimento n.1990/2022, per i motivi esposti e le difese formulate, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. Controparte_1
della somma di Euro 50.510,00, ovvero dell'importo maggiore o minore emerso Parte_1 dall'espletanda istruttoria e/o che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà equo e di giustizia liquidare, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.p.c. dal dovuto all'introduzione del giudizio di primo grado, ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data di introduzione del giudizio di primo grado al saldo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati. In via istruttoria parte appellante insiste per l'ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova, non ammessi dall'Ill.mo Tribunale adito:
1) Vero che nel corso dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014 il sig. Pt_1
su incarico di controparte, effettuava con la propria manodopera e con l'acquisto dei relativi
[...] materiali a proprie spese esclusive, lavori edili presso l'immobile sito in Uscio, Via Vittorio Veneto
n.88 di proprietà della sig.ra , per un costo ammontante ad Euro 35.000,00 Controparte_1 come da preventivo che si rammostra al teste (doc.4 fascicolo attoreo) 4) Vero che la sig.ra
all'inizio dei lavori di ristrutturazione nei primi giorni del mese di ottobre Controparte_1 dell'anno 2013 affermava presso l'appartamento per cui è causa 1 che una volta terminata la ristrutturazione era indecisa se mettere a reddito l'immobile affittandolo a terzi, oppure se alienarlo, affermando che avrebbe scelto tra le due ipotesi in base al prezzo di mercato dell'immobile una volta ultimata la ristrutturazione, attesi i costi della stessa, tra i quali quelli pari ad Euro 35.000,00 relativi ai lavori commissionati al sig. e di cui al preventivo prodotto in atti che si rammostra Parte_1 al teste (doc.4 fascicolo attoreo). 9) Vero che le parti hanno convissuto per il periodo dal 2012 a fine
2018 in Uscio, Via IV Novembre n.29, avendo riferito nel corso degli anni dal 2012 al 2018, in svariate occasioni, a parenti e amici la volontà di continuare a vivere in detto appartamento, gradito ad entrambe le parti. Si indicano a testi sui capitoli 1), 4) e 9) i SIi: 1) Geom. con CP_2 studio in Recco, Via XXV Aprile n.13; 2) nato a [...] il [...], residente a [...]
Saxon (Svizzera), Route du Simplon n.5; 3) , nato a [...] il Controparte_4 CP_5
24/6/1961; 4) nata a [...] il [...]; 5) residente in [...], CP_6 CP_7 Via IV Novembre n.46; 6) MA residente in [...]; 7) Tes_1 CP_8
socio di con sede in Recco, Via Ponte di Legno n.2; 8) legale
[...] Controparte_9 rappresentante con sede in Recco, Via Ponte di Legno n.2. 12) Vero che il sig. Controparte_9
richiedeva, sia de visu che telefonicamente, alla sig.ra , in più Parte_1 Controparte_1 occasioni nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il pagamento degli importi di cui ai precedenti capitoli 1) e 3), senza ottenere la corresponsione di somma alcuna. 14) Vero che il sig.
, mutuava in favore della SIa il complessivo importo di Parte_1 Controparte_1
Euro 15.510,00, per pagare pregressi debiti di gioco, attraverso la corresponsione n.33 bonifici effettuati sul conto corrente della convenuta, pari ad Euro 470,00 ciascuna, dal mese di febbraio dell'anno 2018 al mese di ottobre dell'anno 2020 (docc.1-2-3 fascicolo attoreo). 15) Vero che i bonifici effettuati dall'attore in favore della IG.ra (docc.
1-3 fascicolo attoreo) CP_1 costituiscono un prestito fatto dal alla controparte per pagare pregressi debiti di Parte_1 gioco, come riferito dalla sig.ra a parenti ed amici nel corso dei mesi di Controparte_1 ottobre, novembre, dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo 2018. 16) Vero che la sig.ra
ha riferito, nel corso del mese di gennaio 2015, in più occasioni a parenti e Controparte_1 amici che il prestito personale richiesto dalla predetta nel mese di gennaio 2015 a Compass S.p.A.
(doc. 5 fascicolo convenuta) si era reso necessario per far fronte a pregressi a debiti di gioco. Si indicano a testi sui capitoli 12), 14), 15) e 16) i SIi: 1) nato a [...] il [...], Controparte_3 residente a [...](Svizzera), Route du Simplon n.5; 2) nata a [...] il [...]; 3) CP_6
residente in [...]; 4) residente in [...]
Uscio (GE), Via Vittorio Veneto n.88. In via istruttoria parte appellante insta altresì per l'ammissione di C.T.U. tecnica volta a quantificare il valore medio di mercato nei mesi da ottobre 2013 a gennaio
2014 delle opere edili eseguite dal sig. in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1 presso l'appartamento per cui è causa dettagliatamente elencate nel capitolo di prova 3) attoreo e nel preventivo prodotto in atti (doc.4 fascicolo attoreo)”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato l'appello proposto dal IG. , rigettando tutte le Parte_1 domande dallo stesso proposte e confermando la impugnata sentenza del Tribunale di Genova n.
754/2024 dell'11.3.2024. In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui le pretese del IG. dovessero essere ritenute fondate, anche solo parzialmente, e dovesse essere Parte_1 accertato l'obbligo in capo alla IG.ra di corrispondere al predetto attore l'importo CP_1 richiesto e/o qualsiasi altro importo, anche maggiore o minore, compensare integralmente o parzialmente detto importo con l'importo di € 10.340,00 di cui la IG.ra è creditrice CP_1 nei confronti del IG. . In via istruttoria, la IG.ra si oppone all'ammissione Pt_1 CP_1 dell'interpello e della prova per testi come richiesta da parte appellante per i motivi tutti illustrati nella presente comparsa. In subordine, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testi articolata, la appellata chiede di essere ammessa a prova contraria sugli stessi capitoli e con i medesimi testimoni, nonché con quelli indicati nelle proprie memorie depositate nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. (IGg.ri e entrambi Testimone_2 Testimone_3 residenti in [...], IG. , residente in [...], IG. , residente in [...]
Megli). La IG.ra si oppone altresì a che venga disposta CTU nei sensi richiesti da CP_1 parte appellante e, sempre in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi la CTU dovesse essere ritenuta dall'Ecc.ma Corte ammissibile e rilevante, chiede che il Consulente a nominarsi verifichi anche se i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Uscio, Via Vittorio Veneto n. 88, di proprietà della IG.ra , eseguiti dal IG. , siano stati ultimati, collaudati Controparte_1 Parte_1 ed eseguiti a regola d'arte in modo da rendere l'immobile stesso abitabile, agibile ed alienabile. Con vittoria di spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre spese generali
(15%) ed accessori di legge”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Genova per sentir condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
50.510,00, ovvero del diverso importo eventualmente emergente dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della propria domanda, parte attrice individuava quali fonti del proprio credito, da un lato, un accordo di finanziamento personale di euro 16.000,00 a favore della convenuta, elargito tramite il pagamento di 33 rate, ciascuna da euro 470,00; dall'altro, l'acquisto di materiali e lo svolgimento di lavori edili presso un immobile di proprietà della medesima, per un valore di euro 35.000,00, come da preventivo che produceva.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto integrale delle Controparte_1 domande di controparte, nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, ex art. 96, comma 1 e/o comma 3, cpc, in ragione della speciosità della domanda.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, domandava la compensazione con l'importo di euro 10.340,00 di cui la convenuta è creditrice.
La convenuta rappresentava che l'importo di euro 16.000,00 versato dall'attore costituiva il rimborso/la costituzione della provvista di una parte del prestito personale che la prima aveva acceso con la Compass S.p.a. per l'acquisto di un terreno, il quale era poi stato trasferito, unitamente ad un altro, al dietro pagamento di una somma inferiore al valore effettivo, in considerazione del Pt_1 contributo da questo fornito alla attraverso il pagamento di alcune rate del CP_1 finanziamento Compass.
La convenuta deduceva altresì che tra i due era intercorso un accordo in base al quale i lavori svolti da nell'immobile sarebbero stati a carico di quest'ultimo, dal momento che la prima avrebbe Pt_1 provveduto ad acquistare detto immobile, nel quale i due sarebbero andati a convivere;
inoltre, eccepiva la mancata ultimazione dei predetti lavori, e negava di aver sottoscritto ed accettato il preventivo prodotto dall'attore.
La causa, dopo essere stata istruita documentalmente e a mezzo testi, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge le domande proposte da . Condanna a rifondere alla controparte le Parte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- non avrebbe fornito prova del presunto accordo con la , in forza Parte_1 CP_1 del quale quest'ultima avrebbe pagato i lavori svolti dal primo;
- non avrebbe fornito la prova dell'entità dei lavori eseguiti e sul punto non Parte_1 sarebbe stato possibile svolgere una CTU a causa della scarsità del materiale fotografico versato in atti nonché del tempo trascorso dall'epoca dei lavori (2013) ad oggi;
- Le stesse fotografie prodotte dal avrebbero dimostrato l'inutilità delle lavorazioni Pt_1 svolte;
- L'originario attore avrebbe provato di aver corrisposto la somma senza provarne la causa giustificativa, ovvero il titolo di mutuo dal quale derivava l'obbligazione restitutoria, titolo che sarebbe stato specificamente contestato dalla;
CP_1
- Le causali presenti sui bonifici effettuati dal non sarebbero state sufficienti a provare Pt_1 la natura di mutuo delle dazioni de quibus, e i capitoli di prova testimoniale dedotti sul punto dall'odierno appellante sarebbero stati inammissibili perché documentali, irrilevanti e/o valutativi;
- Il fatto che i versamenti erano iniziati quando ormai la relazione era cessata e che il loro ammontare non corrispondeva ad una cifra tonda, ma ad una precisa somma, sempre uguale, versata non in unica soluzione ma ratealmente, avrebbe deposto in senso contrario alla tesi sostenuta dall'attore e avrebbe avallato la tesi della convenuta secondo cui tali versamenti avrebbero rappresentato il rimborso di un debito del nei di lei confronti;
Pt_1
- I documenti versati in atti (in particolare, il contratto di finanziamento concluso dall'originaria convenuta con Compass nel 2015) avrebbero corroborato la tesi della e CP_1 avrebbero ancor più inverosimile quanto sostenuto dal . Pt_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 09.10.24, impugnava la predetta Parte_1 decisione, deducendo tre motivi.
Col primo motivo (“ERRONEA INTEPRETAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI E DEI
DOCUMENTI PRODOTTI, PER AVERE IL TRIBUNALE RITENUTO LA MANCANZA DI
PROVA DEI LAVORI SVOLTI PONENDO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE UN
CONTENUTO OGGETTIVAMENTE ED INEQUIVOCABILMENTE DIVERSO DELLE PROVE
DA QUELLO EFFETTIVO, NONCHÈ CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE PER NON AVER
DISPOSTO CTU, NON RITENENDO IDONEE A TAL FINE LE FOTOGRAFIE PRODOTTE.”),
l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva respinto la domanda di condanna di controparte al pagamento dei lavori di ristrutturazione da lui eseguiti.
In particolare, secondo il , i testi escussi avrebbero descritto gli interventi da lui effettuati Pt_1 nell'immobile di controparte e la documentazione fotografica prodotta avrebbe attestato, ove rammostrata ad un tecnico competente, le condizioni dell'appartamento della prima e CP_1 dopo l'esecuzione dei lavori per cui è causa.
Inoltre, l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una CTU per accertare l'entità e il valore delle opere di ristrutturazione da lui svolte.
Col secondo motivo (“VIZIO DI MOTIVAZIONE PER MANCATA AMMISSIONE DI PROVA
TESTIMONIALE SUI CAPITOLI NN.1, 4, 12, 14, 15 E 16 FORMULATI IN MEMORIA EX ART
183 COMMA 6 N. 2 C.P.C. DATATA 14/11/2022. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL' ART. 2721 C.P.C..”) l'appellante si doleva dell'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui essa aveva giudicato inammissibili i capitoli di prova testimoniale nn. 1-4-9-12-14-15-16 da lui articolati nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.
In argomento, l'originario attore puntualizzava che detti capitoli di prova, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, sarebbero stati dettagliati, specifici e non valutativi, e il riferimento operato dalla sentenza impugnata al carattere documentale delle circostanze ivi dedotte non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, le parti avrebbero concluso un contratto di mutuo in forma orale. Col terzo motivo (“ERRONEITÀ DELL'IMPUGNATO CAPO DELLA SENTENZA CHE HA
RESPINTO LA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 15.000,00
MUTUATO DAL SIG. IN FAVORE DELLA SIG.RA Parte_1 CP_1
, PER NON AVER IL TRIBUNALE TENUTO CONTO DELLA GIUSTA
[...]
RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO, NONCHÈ PER AVER IL GIUDICE DI PRIMO
GRADO RITENUTO NON PROVATO IL CONTRATTO DI MUTUO. VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE, ART. 1813 C.C. E 2697 C.P.C..”),
l'appellante lamentava l'erroneità del capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di restituzione dell'importo di euro 15.000,00 da lui mutuato a per Controparte_1 carenza di prova.
Sul punto, l'originario attore osservava che “dalla documentazione prodotta risulta con evidenza che il SI ha effettuato i pagamenti alla SIa a titolo di mutuo come Parte_1 CP_1 riportato sulla causale dei bonifici effettuati in favore della convivente, prodotti in causa. Inoltre con
l'ammissione dei capitoli di prova formulati dall'odierno appellante e non ammessi, i testi potranno confermare che la SIa aveva contratto debiti di gioco per far fronte ai Controparte_1 quali aveva deciso di richiedere un finanziamento a Compass S.p.A. e che per pagare detto finanziamento il SI ha mutuato a favore della predetta le somme di cui sopra.” Parte_1
(pag. 22 dell'appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.03.25, si costituiva in giudizio
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_1
- quanto al primo motivo, che, dall'istruttoria espletata nel procedimento di primo grado, sarebbe emerso che i lavori che controparte avrebbe dovuto eseguire nell'immobile di sua proprietà non erano mai stati ultimati né tanto meno collaudati e quella parte che era stata realizzata lo era stata in modo del tutto imperito, tanto che, ancora oggi, l'immobile risulterebbe completamente inagibile ed inabitabile, come si evincerebbe anche dalla CTU depositata in un diverso giudizio pendente nanti il Tribunale di Genova (v. doc. 4 di parte convenuta in prime cure); che nessuno dei testi escussi avrebbe confermato il preventivo dei lavori predisposto da , preventivo che, peraltro, ella non avrebbe mai ricevuto Parte_1
e tantomeno sottoscritto;
- quanto al secondo motivo, che, come giustamente deciso dal Tribunale di Genova, i capitoli di prova testimoniale richiamati ex adverso sarebbero stati generici, non indicando precisamente le circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbero svolte le azioni, documentali, valutativi e irrilevanti;
- quanto al terzo motivo, che l'originario attore non avrebbe indicato i termini dell'eventuale accordo sotteso al “finanziamento personale” dal medesimo asseritamente erogatole, non essendo stata addirittura indicata la somma asseritamente da restituire né i termini asseritamente concordati per la sua restituzione;
che i bonifici versati in atti da controparte riporterebbero la causale “pagamento mutuo” e/o “pagamento finanziamento” e, quindi, detti pagamenti sarebbero stati effettuati dal al fine di estinguere un debito gravante in capo Pt_1 allo stesso nei di lei confronti, ossia la restituzione delle rate del finanziamento da lei accesso con la Compass nel 2015 per l'acquisto di beni immobili poi ceduti al . Pt_1
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 14.03.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 19.06.25 per la rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 20.06.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Ritiene infatti la Corte che il Giudice di primo grado abbia correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria, orale e documentale, svolta, per poi concludere, che, da un lato, quanto alla somma dovuta per i lavori di ristrutturazione, pari a circa Euro 35.000,00 non sia emersa la prova del fatto che le parti avessero concluso un accordo avente ad oggetto il pagamento di lavorazioni svolte dal né dell'entità e della qualità dei lavori eseguiti, e, dall'altro lato, che invece, quanto alla Pt_1 somma richiesta in restituzione, pari a circa Euro 15.510,00, non solo l'allora attore non ha assolto all'onere probatorio a suo carico incombente in punto sussistenza di un mutuo, ma è risultata del tutto verosimile la diversa causa giustificativa fornita dall'allora convenuta, coerente anche con la documentazione in atti.
In effetti, procedendo con ordine e prendendo le mosse dal primo motivo, dall'istruttoria svolta non è emerso l'avvenuta conclusione tra le odierne parti in causa di un accordo circa il pagamento dei lavori che avrebbe svolto il , essendo di converso emerso con chiarezza che i lavori non Pt_1 sono stati comunque completati e l'immobile non è affatto agibile ed abitabile, né tantomeno vendibile a terzi. Si vedano al riguardo le deposizioni dei testi escussi sui capitoli di prova articolati dalla stessa difesa del ed ammessi limitatamente ai numeri 3,6,7,8,11, 13 (quest'ultimo relativo all'altra Pt_1 posta di credito azionato) e 10 seppur come riformulato dal GI in sede di ordinanza istruttoria del
23.12.2022:
Sul capitolo 3) “Vero che nel dettaglio, l'attore eseguiva presso l'immobile sito in Uscio, Via Vittorio
Veneto n.88, di proprietà della sig.ra i seguenti lavori, come indicato nel Controparte_1 preventivo che si rammostra al teste (doc.4 fascicolo attoreo):
- abbattimento totale dei muri non portanti, rimozione dei pavimenti per circa mq.90 calpestabili, rimozione porte, sanitari, piastrellatura cucina e bagno;
- rimozione dei detriti per un totale di 25 metri cubi portati in discarica;
- rifacimento solaio con igloo, con posa di magrone sottostante per mq.90;
- gettata superiore di cemento con griglia elettro saldata e monconi di ferro per mq.90;
- allaccio delle tubazioni dell'appartamento alla rete fognaria;
- ricostruzione delle tramezze dell'appartamento preesistenti alla demolizione, con aggiunta di cantina, ripostiglio e un bagno per un totale di mq.70 di tramezze;
- preparazione crene per impianto elettrico per totali 30 metri lineari”.
-Il teste conoscente di entrambe le parti in causa, in quanto abitava in un Controparte_4 immobile adiacente a quella che stavano ristrutturando, ha risposto:
“Dalla mia abitazione si vede l'immobile oggetto dei lavori che stava facendo . Ricordo che Pt_1
stava insieme alla SIa e spesso vedevo anche lei. Era un appartamento Pt_1 CP_1 completamente da rifare. E' capitato alcune volte che mi sono avvicinato a vedere i lavori essendoci un rapporto di conoscenza con le parti. Non posso essere preciso sulla tipologia di lavori fatti. So che ad un certo punto i lavori si erano bloccati ed era sorto anche un contenzioso con il condominio.
Non ho mai visto il preventivo che mi viene rammostrato”.
-Il teste , conoscente di entrambe le parti, geometra libero professionista che ha CP_2
CP_1 presentato la per la per l'esecuzione dei lavori ha risposto: CP_1
CP_1
“Quando ho fatto il lavoro della i SIi e stavano insieme e quindi CP_1 Pt_1 sapevo che i lavori nell'alloggio di Uscio li avrebbe fatti in quanto ha sempre lavorato nel Pt_1 settore edile. Non ho mai visto il preventivo che mi viene rammostrato. Essendomi occupato appunto CP_1 della so che doveva essere fatta la ristrutturazione completa dell'appartamento in quanto in allora, prima dei lavori, l'immobile non era abitabile. Sono andato un paio di volte presso l'alloggio ed ho visto che stava lavorando. Poi non sono più andato in quanto so che lui li faceva Pt_1 prendendosi il tempo necessario essendo un immobile di proprietà della sua compagna. Visto il preventivo che mi è stato rammostrato preciso che sicuramente gli interventi ivi descritti erano necessari per rendere abitabile l'immobile, non posso dire che siano stati tutti realizzati.
A.D.R. Solitamente se il cliente me lo chiede faccio un capitolato dei lavori, nel caso specifico sapendo che i lavori venivano fatti in economia dal SI non ho fatto tale capitolato”. Pt_1
- il teste , marito della cugina di , ha risposto: Testimone_3 Controparte_1
“Non mi sono mai recato nell'alloggio, ho solo visto delle foto. Non mi risultava che esistesse un preventivo. Non sono a conoscenza del fatto che siano stati fatti dei lavori all'interno di tale immobile”.
-il teste , fratello del SI , legale rappresentante della B.M. CP_7 Parte_1
Costruzioni srl, chiusa da tempo, ha risposto:
“ So che mio fratello aveva fatto dei lavori nell'alloggio della SIa in quanto gli CP_1 avevo prestato i mezzi che ho provveduto io stesso a portargli sul posto. Sono entrato nell'alloggio presso il quale mio fratello ha fatto i lavori un paio di volte, in particolare ricordo mentre faceva le solette, le tramezze, ha fatto passare i tubi per la fogna. Ricordo che ero andato a vedere quanto aveva finito gli scavi, poi ha iniziato a mettere l'igloo per fare il solaio, poi ha fatto le solette, le tramezze, i muri. Prima aveva fatto le demolizioni. Non ricordo esattamente il periodo essendo passato del tempo. Sono andato quando vi era stata una causa fra loro ed il condominio, avevo fatto un sopralluogo con mio fratello quando vi pioveva dentro. Era presente anche un CTU.
Non ho mai visto alcun preventivo. Visto il prezzo indicato sul preventivo ritengo che, essendo io del settore, lo stesso sia più che ragionevole. So che quando la casa fosse stata venduta la CP_1 avrebbe dovuto dare a mio fratello la metà del ricavato. Questo mi era stato detto non solo da mio fratello ma anche dalla . Ciò mi era stato detto più volte in quanto io avevo prestato i CP_1 mezzi in famiglia in quanto in allora mio fratello conviveva con la ”. CP_1
-Il teste , che avevo aiutata in amicizia il SI nell'esecuzione dei Controparte_3 Pt_1 lavori, essendo conoscente di entrambe le parti in causa, ha risposto:
“Ero rimasto senza lavoro ed ero andato un giorno da che stava effettuando le demolizioni Pt_1 in questo alloggio. Visto che ero senza lavoro ho quindi iniziato a dargli una mano per non stare a casa a fare niente. Gli ho dato una mano a posare gli igloo e poi a fare la gettata sopra, l'ho aiutato nella ricostruzione delle tramezze, dei muri, delle solette;
abbiamo fatto le crene per preparare per il passaggio degli impianti. Il preventivo non l'avevo mai visto, lo vedo ora per la prima volta.
A.D.R. Ribadisco che ho aiutato a titolo gratuito dalla fine delle demolizioni fino al termine Pt_1 più o meno dei lavori, non posso essere preciso sui tempi”.
- Il teste , conoscente di entrambe le parti in causa, ha risposto: Testimone_4
“E' vero so che il SI ha eseguito nell'alloggio della parte dei lavori indicati Pt_1 CP_1 nel preventivo. In particolare io ho visto la demolizione dei calpestabili, la rimozione dei detriti che li ha collocati fuori dall'immobile. Ci sono andato solo una volta. Preciso che mi aveva Pt_1 chiesto di portare via i detriti con un mio mezzo. Preciso che non li ho portati via e risultano ancora lì fuori. Essendoci andato solo una volta ho visto solo le demolizioni. Non ricordo il periodo”.
Sul capitolo 6): “Vero che per lo smaltimento dei detriti, per un totale di 25 metri cubi, il SI
effettuava diciotto viaggi tra l'abitazione della convenuta e la discarica, utilizzando Parte_1
l'escavatore ed il camion intestato a B.M. Costruzioni Srl, con sede in Recco, Via San Francesco n.13, società partecipata e rappresentata dal fratello, sig. , che concedeva all'attore l'utilizzo CP_7 di detti mezzi a titolo gratuito”.
Con
-Il teste ed il teste e hanno dichiarato di non essere a conoscenza CP_2 Tes_3
- Il teste ha risposto: “ Io non so quanti viaggi alla discarica abbia effettuato mio fratello con Pt_1
i mezzi che io gli avevo prestato a titolo gratuito. Preciso che io gli avevo prestato lo scavatore, il camion ed anche una betoniera che è tuttora nel cantiere della SIa . La betoniera CP_1 non mi è ancora stata restituita.
A.D.R. In quel periodo avevo 4 camion. Ritengo che quello prestato a mio fratello fosse il Nissan”.
-Il teste ha risposto: “Ricordo che dopo le demolizioni aveva portato via i materiali CP_3 Pt_1 di risulta con il camion, non so quanti viaggi abbia fatto”.
Sul capitolo 7): “ Vero che per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente capitolo 3) il SI Pt_1 chiedeva ed otteneva dalla SIa , residente nell'appartamento sito al
[...] Controparte_10 piano soprastante all'immobile per cui è causa, di poter utilizzare la corrente elettrica dell'appartamento della predetta SIa CP_10
Con
-Il teste ed il teste e hanno dichiarato di non essere a conoscenza CP_2 Tes_3 - Il teste ha risposto: “ Non ho visto alcun cavo elettrico, ma siccome sia io che mio fratello Pt_1 conosciamo la SIa fin da bambini ritengo che possa avergli concesso la derivazione CP_10 della luce”.
-Il teste ha risposto: C'erano dei fili della luce che arrivavano nell'alloggio ma non so CP_3 da dove provenissero, per cui non so se abbia chiesto alla SIa che abitava sopra.
Sul capitolo 8 : “Vero che l'immobile di controparte sito in Uscio, Via Vittorio Veneto n.88 nel mese di ottobre 2013, prima dell'inizio dei lavori sopra descritti effettuati dall'attore, si presentava nelle condizioni di cui alle n.15 fotografie che si rammostrano al teste (doc.5 fascicolo attoreo ) e che a seguito dei lavori svolti dall'attore nel mese di gennaio 2014 l'appartamento di controparte si presentava nelle condizioni di cui alle n.9 fotografie che si rammostrano al teste (doc.6 fascicolo attoreo)”.
Con
- Il teste ha risposto: “Sono entrato in tale alloggio mentre venivano eseguiti i lavori, in particolare ricordo la gettata della base del pavimento. Ricordo che prima dei lavori l'alloggio non era abitabile. Dopo l'esecuzione dei lavori non sono però più entrato. Vedo le foto che mi vengono rammostrate e riconosco quelle relative allo stato dei luoghi prima degli interventi eseguiti, dopo no in quanto come detto non vi sono più entrato”.
- il teste ha risposto: “Confermo le foto che ritraggono l'alloggio prima dell'esecuzione dei CP_2 lavori in quanto come già detto lo stesso non era sicuramente abitabile. Come già detto sono andato solo un paio di volte durante l'esecuzione dei lavori, ma non li ho visti finiti completamente. So che erano state tracciate le nuove tramezze con ma dopo non le ho viste realizzate”. Pt_1
- il teste nulla ha saputo riferire;
Tes_3
- il teste ha risposto: “Esaminate le foto che mi vengono rammostrate relative allo stato dei Pt_1 luoghi prima dei lavori riconosco i cedimenti in tutta la casa e li ricordo in quanto li ho visti la prima volta che vi sono andato. Ho visto le tramezze, in generale ho visto i cassetti per gli impianti elettrici, ho visto il muretto fatto per la divisione della cucina. Nelle foto dopo i lavori riconosco anche i mei attrezzi. Preciso che avevo fatto il sopralluogo quando ci pioveva e quindi al grezzo avevo visto tutto”.
-Il teste ha risposto: Riconosco le foto che mi vengono rammostrate, sia quelle prima dei CP_3 lavori fatti da che quelle successive, ovvero quelle che raffigurano l'alloggio dopo i lavori Pt_1
Sul capitolo 10) così come riformulato dal G.I. “Vero che l'attore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 acquistava presso il rivenditore sito in Recco, Via Ponte di Legno Controparte_9 n.2 il materiale edile utilizzato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente capitolo di prova consistente in: 100 metri cubi di sabbia, ghiaia, 100 metri quadrati di igloo, 50 metri quadrati di gasbeton, 30 barre di ferro, 10 metri quadrati di rete elettrosaldata, colla, intonaco pronto, cassetti per impianto elettrico e guaina elettrica”:
Con
-Il teste ed il teste e hanno dichiarato di non essere a conoscenza CP_2 Tes_3
- Il teste ha risposto: “Il camion lo aveva in uso mio fratello per cui ritengo che lo utilizzasse Pt_1 per rifornirsi dei materiali”.
- Il teste ha risposto: Ricordo di aver accompagnato alcune volte presso il CP_3 Pt_1 rivenditore di Recco ove lo stesso comprava i materiali. In particolare ricordo gasbeton, CP_9 igloo, sabbia, ghiaia, cassetti per impianto elettrico. Preciso che non andavo sempre quando lui andava ad acquistare. Non posso dire le quantità di materiali acquistati
11) Vero che tutto il materiale di cui al precedente capitolo di prova n.10 veniva portato dall'attore dai magazzini del rivenditore sito in Recco, Via Ponte di Legno n.2 presso Controparte_9
l'appartamento di controparte con il camion di proprietà di B.M. Costruzioni S.r.l., con sede in
Recco, Via San Francesco n.13, società partecipata e rappresentata dal fratello del predetto, sig.
. CP_7
-I testi hanno dichiarato di non essere a conoscenza.
A ciò si aggiunga che è stata prodotta in atti fin dal primo grado una CTU svolta in un giudizio contenzioso instaurato tra la ed il , a firma del Geom. , che, CP_1 CP_12 CP_13 ancora al 31.7.2021, ha accertato, tra le altre cose, che l'appartamento in questione “è ancora in fase di ristrutturazione, a seguito di SCIA n. 5811 del 18.9.2013 certamente scaduta, essendo trascorsi i tre anni di validità”.
Da qui la totale infondatezza del primo motivo.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riguardo al secondo motivo posto che i restanti capitoli di prova non ammessi erano del tutto generici, privi di specifiche circostanze di tempo e di luogo oltre che in gran parte valutativi.
Con riguardo infine al terzo motivo, relativo invece all'altra posta di credito azionata, e cioè a quella dell'asserito prestito effettuato in favore dell'appellata pari ad Euro 15.510,00, ritiene la Corte che il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente ricordato i principi pacifici elaborati dalla
Giurisprudenza in punto onere probatorio li ha applicati al caso in esame, giungendo alla corretta conclusione che l'allora attore, e cioè il , che ne era gravato, non ha assolto a tale onere. Pt_1 La giurisprudenza è infatti constante nell'affermare che l'attore che chieda la restituzione d'una somma data a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo dal quale deriva l'obbligo di restituzione, puntualizzando che la contestazione del convenuto, che, pur riconoscendo d'aver ricevuto l'importo, alleghi un diverso titolo giuridico non comporta alcuna inversione dell'onere della prova. (Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16332; Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959.
Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295).
Nella fattispecie in esame, non solo l'attore non si è offerto di offrire tale prova, ma, come già si è accennato, al contrario, la convenuta ha prodotto in atti la documentazione relativa: al finanziamento da lei contratto con Compass nel 2015, che prevedeva la restituzione a mezzo di una rata mensile pari ad Euro 463,00 - a fronte, guarda caso dei versamenti a suo favore del che Pt_1 recavano sempre lo stesso importo pari ad Euro 470,00 mensili – all'acquisto, negli anni 2015 e 2017, da parte della stessa di due immobili e alla successiva e finale vendita, nel 2020, dei medesimi immobili al , a conclusione, per così dire, dell'intera operazione, ad un prezzo peraltro Pt_1 inferiore di circa Euro 15.000,00 rispetto alla somma versata per il loro acquisito, ancora una volta in coerenza con il fatto che è stato decurtato l'importo nel frattempo già versato dal . Pt_1
Non a titolo di mutuo, appunto.
Da qui l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di appello con conseguente integrale suo rigetto e conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello compreso tra euro 26.001,00 e 52.000,00 ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, vista la non particolare complessità della causa.
Si dà infine atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza n. 754/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
11.03.24, - Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.996,00 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 25.6.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione