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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2626/2024 R.G.;
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Parte_1
AT - attore;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
FI OR –convenuta;
nonché
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Favatà – convenuta;
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Favatà - convenuta;
CP_3
avente ad oggetto: “accertamento credito –ripetizione indebito-simulazione-
revocatoria ordinaria”.
Conclusioni: come in atti.
1 All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte in sostituzione di udienza del
12 novembre 2025) è stata riservata la decisione dopo il segmento delle memorie conclusive ex art.189 primo comma cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il ha proposto la domanda al fine di ottenere: Parte_1
[...
-l'accertamento del credito di €219.800,00 nei confronti della società cooperativa e la condanna della debitrice al pagamento dello stesso Controparte_1
importo oltre interessi legali;
-l'accertamento di nullità per simulazione o, in subordine, l'accertamento di inefficacia ex art.2901 c.c. della dichiarazione di riconoscimento di debito contenuta nell'atto di concessione di ipoteca volontaria rilasciata da SI in favore di CP_2
in data 11 giugno 2019, con l'effetto di nullità o di inefficacia della iscrizione
[...]
di ipoteca;
-l'accertamento di inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto di compravendita intercorso tra e SI;
CP_3
-la condanna al pagamento delle spese processuali.
Ha dedotto che:
-in base alle verifiche eseguite, il ha eseguito diversi bonifici Parte_1
bancari in favore di SI per l'importo di €216.512,94 senza alcuna causa giustificativa (contratti e/o fatture passive) nelle scritture contabili e amministrative;
-i bonifici sono stati eseguiti nell'arco temporale di 5 mesi, ovvero, da agosto a dicembre 2015;
2 -SI si occupava della contabilità e della elaborazione di buste paga per il Parte_1
e, per tale attività, negli stessi 5 mesi, ha fatturato e percepito la somma di €3.672,20,
come documentato dalle fatture prodotte in atti;
“in bonis”, con pec del 5 luglio 2019, aveva chiesto a SI la CP_4
restituzione della somma di €217.860,00, qualificata come “anticipazione di denaro”;
-il Fallimento, con pec del 3 maggio 2024, ha chiesto a SI la restituzione della somma di €219.800,00, quantificata in base ad ulteriori verifiche documentali;
-la richiesta è rimasta priva di riscontro;
-la cooperativa SI era proprietaria di un unico bene immobile in comunione con altra società, dichiarata fallita;
-su detto bene, con atto dell'11 giugno 2019, iscritto il 12 giugno 2019, SI ha rilasciato ipoteca volontaria in favore del proprio legale rappresentante CP_2
per la somma di €171.877,05 sino alla concorrenza di €200.000,00;
[...]
-in data 26 giugno 2023, per effetto di scioglimento della comunione, a SI è stato attribuito l'immobile censito al foglio 309 p.lla 2432 sub 1;
-in data 21 dicembre 2023, SI ha venduto l'immobile alla società per il CP_3
prezzo di €600.000,00, da pagare con bonifici bancari e ratealmente nel periodo dicembre 2023-febbraio 2024;
-l'alienante ha rinunciato all'iscrizione ipotecaria a garanzia della parte di prezzo residua;
-la società acquirente è “cliente storica” dello studio di consulenza della ed CP_2
ha la propria sede legale presso lo stesso studio;
3 era socia e creditrice del e, in tale veste, ha CP_3 Parte_2
partecipato alla procedura di concordato preventivo che il aveva avviato Parte_1
prima del Fallimento;
-dalla relazione del Commissario Giudiziale, conosciuta da emergeva il CP_3
credito del nei confronti di SI;
Parte_1
-l'ultimo bilancio di SI depositato presso il Registro delle Imprese, per l'esercizio
2022, riporta una perdita di €35.959,00 e un patrimonio netto negativo (-24.140);
-dalla visura storica SI estratta dal Registro delle Imprese emerge che il Consiglio di
Amministrazione, con le diverse cariche di presidente, di vice-presidente, di consigliere, fa capo a , al padre e al coniuge della stessa ( Controparte_2 Per_1
, );
[...] Persona_2
, in data 25 settembre 2019, è divenuta liquidatore;
CP_5
-SI ha concesso ipoteca volontaria alla presidente del CdA, per i compensi CP_2
riguardanti un incarico conferito dalla cooperativa il 14 settembre 2015 per la consulenza riguardante i servizi di finanza agevolata;
-in tale data, era presidente del CdA;
Persona_1
-l'atto di iscrizione ipotecaria, contenente dichiarazione di riconoscimento di debito in favore della è nullo per simulazione assoluta o, in subordine, è revocabile CP_2
ex art.2901 cc perché compiuto in pregiudizio del creditore;
Parte_1
-l'atto di compravendita immobiliare SI-Eco Mipa srl è revocabile ex art.2901 cc perché compiuto in pregiudizio del creditore. Parte_1
4 Le parti convenute hanno svolto diffuse difese tese a contestare la fondatezza delle istanze attoree, sostenendo la mancanza del preteso credito in capo al Parte_1
il compimento di attività da parte di SI remunerate mediante i bonifici
[...]
eseguiti dal per servizi resi, la validità delle operazioni negoziali compiute Parte_1
da SI, la non configurabilità di presunti pregiudizi per il in Parte_1
Fallimento.
ha sollevato eccezioni preliminari di rito e Parte_3
di merito in punto di necessaria nomina di un Curatore speciale ex art.78 cpc stante il conflitto di interessi tra “rappresentata” (SI) e “rappresentante” ( , nonché CP_2
in punto di prescrizione della domanda revocatoria proposta ex art.2901 cc avverso l'atto di iscrizione ipotecaria del 12 giugno 2019 (n.15209 RG-n.1754 RP) per decorso del termine quinquennale tra tale iscrizione e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, avvenuta il
17 ottobre 2024.
In ordine alla prima eccezione, ritiene il Tribunale che non sia ravvisabile un
“concreto” conflitto di interessi tra SI e legale rappresentante poiché la società
cooperativa, difendendo l'operato della (legale rappresentante) e rimarcando CP_2
il pregio della profusa attività professionale in esecuzione del contratto di consulenza del 14.09.2015 (cfr. comparsa di risposta pagg.16-17-18), non ha dedotto alcun
vulnus per la propria sfera giuridica quale presupposto della tutela da garantire mediante la nomina del Curatore speciale.
5 Infatti, la condizione che va verificata per tale nomina riguarda il perseguimento da parte dell'amministratore e/o del legale rappresentante di una società di scopi
contrapposti e inconciliabili con quelli della società rappresentata, nel senso che
all'utilità conseguita o conseguibile dal primo, per sé o per un terzo, segua o possa
seguire il danno della società rappresentata;
l'esistenza di un conflitto di interessi
tra la società ed il suo amministratore dev'essere accertata in concreto sulla base di
una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono
portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine
sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona di ruoli per
contrapposte parti contrattuali.
Nel caso in esame, va esclusa la polarizzazione antitetica di interessi perseguiti dalla società e dal suo legale rappresentante, sia sul piano processuale, sia sul piano sostanziale (per come sarà evidenziato infra).
Per la seconda eccezione, ferma la conoscenza da parte del Tribunale dei diversi arresti di legittimità (cfr. ad es. Cass. sez.III 15 settembre 2021 n.24891; Cass. sez.III
17 giugno 2025 n.16300) riguardanti il computo dei termini di prescrizione quinquennale (art.2903 c.c.) in materia di revocatoria nel caso di introduzione della domanda giudiziale ex art.2901 c.c. con ricorso (vocatio ad iudicem) e non con citazione (vocatio in ius), deve pretermettersi la valutazione posto che parte attrice,
relativamente alla ricognizione di debito contenuta nell'atto notarile dell'11 giugno
6 2309, ha concesso ipoteca volontaria sullo stesso immobile in favore della a CP_2
garanzia del credito derivante dal contratto di consulenza del 14 settembre 2015 – ha chiesto in via principale la declaratoria di nullità per simulazione ed in via subordinata la declaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c..
*** ** ***
La domanda di accertamento del credito e di ripetizione d'indebito.
Il Fallimento istante ha prodotto documentazione da cui emergono:
1) i bonifici eseguiti dal in favore di nel Parte_1 Parte_4
lasso temporale agosto-dicembre 2015, per l'importo complessivo di
€219.800,00 (cfr. allegati del fascicolo telematico);
2) le fatture emesse da SI per “i servizi resi al ” nel periodo da giugno Parte_1
2015 a dicembre 2015, dell'importo totale di €4.032,20;
3) le peculiarità di tali servizi in termini di assistenza ad elaborazione progetti,
redazione cedolini stipendiali, adempimenti fiscali;
4) la richiesta di restituzione delle “anticipazioni” di €217.860,00 inviata con pec del 5 luglio 2019 dal “in bonis” a SI;
Parte_1
5) il credito del verso la consorziata SI per l'importo di Parte_1
€216.512,94 risultante dalla relazione del Commissario Giudiziale (art.172 LF)
nominato dal Tribunale di Taranto nella procedura di Concordato Preventivo
avviata dal (n.5/2021); Parte_1
7 6) le “anticipazioni somme” da parte del in favore di alcuni consorziati Parte_1
(tra cui SI) determinate dalla esigenza di non perdere i fondi pubblici
(sovvenzionamento per la costruzione del polo industriale). CP_6
A fronte di tali riscontri, il ha chiesto la condanna di al Parte_1 Parte_4
pagamento dell'importo di €219.800,00 (risultante dai bonifici bancari) oltre interessi legali.
La convenuta SI ha contestato la domanda, ma, nella posizione di accipiens, onerata della prova ex art.2697 cc in ordine agli obblighi di pagamento nei suoi confronti sul piano dell'an (causa debendi) e del quantum debeatur, non ha dimostrato che le somme versate dal (solvens) mediante bonifici bancari (eseguiti Parte_1
nel periodo agosto-dicembre 2015) avessero una funzione solutoria per corrispettivi dovuti e per prestazioni rese, diverse ed ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle fatture n.285 del 31.08.2015 e n.365 del 30.12.2015 ovvero di quelle che SI ha fatturato per le prestazioni eseguite da giugno a dicembre 2015.
E la prova, in considerazione della consistente differenza tra “pagato e fatturato per servizi resi” e “versato con bonifici di cospicue somme in un ristretto lasso temporale”, sarebbe dovuta essere particolarmente rigorosa da parte della destinataria dei bonifici, in modo da opporre al , portatore di interessi pubblici a Parte_1
garanzia della concorsualità, i fatti costitutivi dei pagamenti, oltre le generiche causali bancarie.
8 Da qui, la fondatezza della domanda di ripetizione d'indebito oggettivo ex art.2033
cpc mancando evidenze probatorie a sostegno della causa giustificativa di tale spostamento patrimoniale per somme ingenti.
La domanda di simulazione.
L'art.1415 secondo comma c.c. dispone che “i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.
La norma, non consentendo di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, trova applicazione allorquando l'intesa simulata implichi pregiudizio per i diritti di un terzo ovvero quando la posizione giuridica del terzo risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto.
*** ** ***
Per l'onere della prova in tema di simulazione, la Suprema Corte (cfr. tra le più
recenti Cass. Sez.II 4 luglio 2024 n.18347) ha affermato che "la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417
c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive,
perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti.
La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi,
9 essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni";
"In tema di prova della simulazione, essendo la presunzione semplice affidata alla
"prudente" valutazione del decidente ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015; Sez. 3,
Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; Sez. L,
Sentenza n. 11906 del 06/08/2003).
I dati fattuali consentono anche un ragionamento presuntivo ex artt.2727-2729 c.c..
Ed invero, al fine della valutazione inferenziale, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. 18/7/2007 n. 16993; Cass. 23/2/2010 n. 4306; Cass. 31/10/2011
10 n. 22656; Cass. 8/10/2013 n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 13/3/2014 n. 5787).
I Giudici di legittimità (cfr. Cass.civ. Sez.III 21 settembre 2021 n.25503) hanno affermato che “la prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica
fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se
coerentemente motivato (…) non è censurabile in sede di legittimità (Cass., ord.,
26/02/2019, n. 5484; Cass. 6/07/2002, n. 9834) e che in tema di prova presuntiva, è
incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la
valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza
richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione,
rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta
della relativa motivazione, nei ristretti limiti segnati dal novellato art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5 (Cass., ord., 17/01/2019, n. 1234; Cass. 23/01/2006, n. 1216).
*** *** ***
Nella fattispecie, il ha chiesto, in via principale, Parte_1
l'accertamento della simulazione della dichiarazione ricognitiva del debito contenuta nell'atto notarile dell'11 giugno 2019, con cui SI ha concesso alla ipoteca CP_2
volontaria sul predetto immobile a garanzia del credito della derivante dal CP_2
contratto del 14.09.2015, con effetto caducatorio della garanzia reale.
Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti, deve osservare che:
11 1) il contratto recante la data del 14.09.2015, qualificato come “conferimento di incarico per lo svolgimento dell'attività di consulenza nel campo dei servizi relativi alla finanza agevolata”, è stato stipulato dalla come CP_2
commercialista destinataria dell'incarico e come legale rappresentante di SI;
2) la data apposta sul documento non è certa secondo il disposto dell'art.2704
c.c.;
3) non risulta che la società rappresentata abbia lamentato il conflitto di interessi o abbia invocato l'annullamento ex art.1395 c.c.;
4) la in questo giudizio, non ha provato le attività svolte per i servizi di CP_2
finanza agevolata;
5) la ha prodotto un solo documento denominato Masterplan, privo di CP_2
data certa, sottoscritto da lei, nella duplice qualità di consulente e di legale rappresentante SI, recante un timbro Consorzio Impre.Tal.2000 con firma illeggibile (cfr. allegato alla memoria n.2) art.171.ter cpc);
6) tale documento, ove avesse data certa, non sorreggerebbe quanto dedotto dalla convenuta circa “l'apporto consulenziale in favore di SI” emergendo un contenuto descrittivo di imprese e di sistemi operativi aziendali e, soprattutto,
un elenco di prestazioni di consulenza della in favore di altre società CP_2
(cfr.indicazione dei destinatari degli interventi-risorse umane impiegate per ciascuna fase del progetto;
previsione per la consulente senior del CP_2
compenso giornaliero di €500);
12 7) i rapporti di cointeressenza societaria si sono svolti tra , il Controparte_2
padre della stessa, il coniuge della stessa, Persona_1 Persona_2
(cfr. visure camerali e certificazione anagrafica);
8) l'atto di costituzione di ipoteca volontaria, redatto dal Notaio l'11 Per_3
giugno 2019, ha visto la presenza della nella duplice qualità di CP_2
commercialista e di legale rappresentante SI;
9) la commercialista sempre investita di cariche societarie, anziché CP_2
apportare la sua competenza alla compagine, ha ritenuto che “formalmente” il mezzo per partecipare all'attività societaria dovesse essere il contratto di consulenza con se stessa, senza alcun appunto di conflitto d'interessi da parte di SI;
10) l'appiattimento delle posizioni societarie su quelle personali, confermato dalla linea difensiva di SI in questo giudizio, ha escluso la configurabilità di un conflitto d'interessi, dedotto dall'Avv. FI OR per la nomina di un curatore speciale nel processo, in contrasto con le difese dalla medesima procuratrice svolte a tutela della posizione creditoria della CP_2
Gli elementi acquisiti al processo, valutati anche in modo inferenziale per la sussistenza di indizi, gravi, precisi, concordanti, consentono di ritenere che il gruppo familiare-societario, consapevole degli obblighi verso il e, Parte_1
probabilmente, anche verso altri soggetti, abbia creato un'apparenza di credito agganciando ad essa una “solida” garanzia ipotecaria sull'unico immobile di proprietà di SI.
13 Per questo, la dichiarazione ricognitiva di debito contenuta nell'atto redatto dal
Notaio in data 11 giugno 2019, in quanto simulata, è inefficace ex art.1414 Per_3
commi 1-3 c.c..
Le conseguenze della simulazione del credito si riflettono sulla garanzia ipotecaria.
Infatti, l'accessorietà, la mancanza di autonomia della ipoteca rispetto all'obbligazione garantita, nonché la specialità indicata dall'art.2809 c.c. e la determinatezza, con l'operatività di un rigoroso regime di pubblicità legale,
implicano l'invalidità/estinzione della garanzia reale nel caso in cui si accerti la simulazione del credito garantito (cfr. Cass.n.23669-2006).
La domanda revocatoria.
L'art.2901 del codice civile, statuendo che il creditore, anche se il credito è soggetto
a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi
confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio
alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore
conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi
di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine
di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo
oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al
sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (…), attribuisce al titolare di una pretesa creditoria (attuale o potenziale) il potere di impugnare l'atto dispositivo compiuto dal debitore, ovvero, di contestare l'atto implicante una
deminutio patrimonii e, quindi, capace di pregiudicare le proprie ragioni;
l'azione de
14 qua non ha effetto restitutorio, ma rende l'atto pregiudizievole inefficace nei riguardi del creditore istante.
Al pari del sequestro conservativo e dell'azione surrogatoria, svolge una funzione cautelare-conservativa diretta a conservare l'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art.2740 c.c.; i presupposti dell'azione sono l'esistenza di un credito,
l'atto di disposizione, il pericolo di danno, il consilium e la partecipatio fraudis.
Il credito può anche essere illiquido, a termine o sottoposto a condizione ed anche eventuale;
in giurisprudenza si è affermata una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
La nozione di atto dispositivo va intesa in senso ampio in modo da ricomprendere ogni atto in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore, diminuendo l'attivo o aumentando il passivo;
e, quindi (in maniera esemplificativa) l'atto con cui si dismette la proprietà di un bene (come accaduto nella fattispecie), l'atto con cui si concede una garanzia reale o si attribuisce un diritto reale di godimento, ovvero,
quello con cui si assume un'obbligazione nei confronti di un terzo.
L'eventus damni o il periculum damni si sostanzia nel pregiudizio o nel pericolo di pregiudizio derivante per il creditore dall'atto dispositivo e sussiste non solo quando l'atto determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando
15 tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito;
è, quindi, revocabile un atto di disposizione che renda più difficile o più
onerosa la realizzazione del diritto, come nel caso in cui l'unico immobile in proprietà venga alienato dal debitore pur se al doppio del suo valore di mercato, posto che il denaro può essere occultato e quindi sottratto all'azione esecutiva, a differenza del bene immobile, a nulla valendo, in senso contrario, l'obiettivo incremento del patrimonio del debitore derivante dalla vendita.
Consilium fraudis, scientia damni, partecipatio fraudis.
Sul piano soggettivo, è necessario che il debitore sia stato consapevole di ledere, per effetto dell'atto dispositivo, la garanzia del creditore;
l'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo (destinatario degli effetti dell'atto di disposizione) acquistano rilievo differente a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto; per gli atti a titolo oneroso, deve operarsi un distinguo tra atto anteriore o posteriore alla nascita del credito, sicché, nel primo caso, è necessaria sia la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) sia la partecipazione del terzo nel compimento dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie (partecipatio fraudis), mentre, nel secondo caso, è necessaria la consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi creditori
(scientia damni) da parte del debitore e da parte del terzo. In quest'ultimo caso, ad integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo in ordine al pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori e, quindi,
si prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
16 l'azione revocatoria;
la scientia damni coincide, quindi, con la consapevolezza del pregiudizio – cui viene equiparato un buon grado di conoscibilità – senza che assuma rilevanza l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, la collusione tra il debitore e il terzo, lo stato di insolvenza del debitore o la conoscenza di tale stato da parte del terzo.
Nel caso di specie, il , nell'impugnare ex art.2901 c.c. l'atto di Parte_1
compravendita tra SI ed ha evidenziato l'incisione della garanzia CP_3
patrimoniale generica di cui all'art.2740 c.c., derivante dal trasferimento degli unici diritti immobiliari in titolarità della società SI.
Gli elementi che depongono per la fondatezza della domanda revocatoria sono i seguenti:
1) la società alienante SI ha compiuto l'atto dispositivo (in data 21.12.2023) in presenza di una situazione economica molto critica, con perdite e patrimonio netto negativo secondo il bilancio 2022 registrato;
2) l'acquirente era inclusa nell'ambito dei rapporti economico- CP_3 CP_3
patrimoniali del come evidenziato dal Commissario Parte_1
Giudiziale nella relazione ex art.172 LF e, in ragione di ciò, è presumibile la conoscenza dell'attivo e del passivo del sin dalla fase concordataria Parte_1
che ha preceduto la declaratoria di fallimento;
3) la società acquirente non ha specificamente contestato le deduzioni del
Fallimento istante in ordine ai risalenti rapporti negoziali con la ed in CP_2
17 ordine alla coincidenza tra la sua sede legale (Taranto-via Berardi 89) e lo studio della sua consulente (Taranto-via Berardi 89);
4) peraltro, quest'ultimo profilo è attestato dalla documentazione prodotta proprio dalla difesa CP_3
5) in sede di rogito notarile, l'alienante ha rinunciato all'iscrizione di ipoteca pur a fronte del dovuto pagamento di gran parte del corrispettivo di vendita
(€410.000,00 rispetto al prezzo di €600.000,00);
6) in questo giudizio, l'acquirente, al fine di escludere i suoi obblighi di pagamento nei confronti dell'alienante SI, ha dedotto di essere titolare di
contro
-crediti opposti in compensazione ed ha dedotto che l'immobile aveva subito danni a causa di atti vandalici;
7) nell'atto pubblico di compravendita, rogato dal Notaio il 21 Persona_4
dicembre 2023, le parti hanno dato atto che “l'immobile risulta nuovo e mai utilizzato anche in considerazione dell'agibilità del 19 dicembre 2023”;
8) le pec reciprocamente inviate dalle società contraenti nella vendita, riguardanti le rispettive istanze di pagamento, si sono collocate in un momento temporale coevo al procedimento di sequestro conservativo n.2546-2024 avviato dalla nei confronti delle parti qui Controparte_7
convenute, definito con ordinanza del 24 settembre 2024;
18 9) le fatture prodotte da a sostegno di presunti crediti verso SI non CP_3
possono avere rilevanza a fronte degli obblighi sanciti nell'atto notarile del 21
dicembre 2023;
10) del pari, non può avere rilevanza la perizia asseverata del luglio 2023,
relativa alla stima dei danni all'immobile, posto che le parti, lungi dall'evidenziare la presenza di danni, hanno dato atto che l'immobile oggetto della compravendita era nuovo, mai utilizzato;
11) l'intreccio di rapporti sostenuti non da interessi contrapposti tra
SI, è (quasi) reso evidente dalle difese in questo CP_2 CP_3
giudizio, a tratti sovrapponibili;
12) al riguardo, va rimarcato che la convenuta in revocatoria CP_3
ha finanche svolto difese per avversare la domanda della Curatela sulla simulazione nei confronti della così dimostrando implicitamente di CP_2
non avere interesse alla caducazione della iscrizione ipotecaria in favore della
CP_2
13) infatti, nell'atto notarile del 21 dicembre 2023, rispetto alla garanzia reale gravante sul bene, vi è stato l'impegno della alla cancellazione CP_2
dopo il saldo del prezzo da parte dell'acquirente;
14) rispetto alla tesi dell'acquirente, secondo cui non sarebbe tenuta al pagamento dell'importo di €410.000,00, appare alquanto anomala una
19 posizione difensiva proiettata alla conservazione della iscrizione ipotecaria in favore della CP_2
15) la nebulosità dei rapporti tra tutte le parti convenute, non smentita dalle posizioni difensive in questo giudizio, cui sembrano sottesi interessi comuni,
anziché fisiologicamente divergenti, consente di inferire che CP_3
abbia manifestato il consenso negoziale nella compravendita del 21 dicembre
2023 conoscendo o potendo conoscere il pregiudizio dell'atto dispositivo compiuto da SI per il ceto creditorio.
Per quanto esposto, vanno accolte le domande del con: Parte_1
-declaratoria di titolarità del credito di €219.800,00 e condanna della convenuta
[...]
al pagamento della stessa somma oltre interessi legali dalla domanda Parte_4
al saldo a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art.2033 c.c.;
-declaratoria di simulazione e nullità della ricognizione del debito e della iscrizione ipotecaria in favore di , formalizzate con atto del Notaio Controparte_2 Per_5
in data 11 giugno 2019, rep.136.130, racc.27.891 (
[...] [...]
Controparte_8
nota di presentazione del 12 giugno 2019 n.15209 RG-n.1754 RP);
-revocatoria ex art.2901 c.c. della compravendita stipulata con atto pubblico del 21
dicembre 2023, rogato dal Notaio , rep.15.319, racc.12.149, trascritto Persona_4
nei registri immobiliari Taranto-Ufficio Controparte_8 [...]
Pubblicità Immobiliare-nota di presentazione del 28 dicembre Controparte_8 L'epilogo processuale postula, per effetto della soccombenza (art.91 cpc), la condanna delle parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali,
liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia, dello scaglione tariffario, delle attività difensive concretamente svolte;
deve Parte_4
anche rifondere le spese del procedimento cautelare ante causam.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel giudizio n.2626-2024, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta dal Parte_1
, accertata la titolarità del credito di €219.800,00, condanna la convenuta
[...]
al pagamento della stessa somma oltre interessi legali dalla Parte_4
domanda al saldo, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art.2033 c.c.;
2) in accoglimento della domanda principale proposta dal Parte_1
, dichiara la simulazione e la nullità della ricognizione del debito e della
[...]
iscrizione ipotecaria in favore di , formalizzate con atto del Notaio Controparte_2
in data 11 giugno 2019, rep.136.130, racc.27.891 ( Persona_5 CP_8
Direzione Provinciale Taranto-Ufficio Provinciale Territorio –Servizio Pubblicità
Immobiliare-nota di presentazione del 12 giugno 2019 n.15209 RG-n.1754 RP);
3) in accoglimento della domanda revocatoria ex art.2901 c.c. proposta dal
[...]
, dichiara l'inefficacia della compravendita stipulata tra Parte_1 [...]
ed con atto pubblico del 21 dicembre 2023, rogato dal Parte_4 CP_3
21 Notaio , rep.15.319, racc.12.149, trascritto nei registri immobiliari Persona_4
(AdER Direzione Provinciale Taranto-Ufficio Provinciale Territorio –Servizio
Pubblicità Immobiliare-nota di presentazione del 28 dicembre 2023 n.33947 RG-
n.26006 RP), relativamente all'immobile come descritto ed identificato nell'atto notarile;
4) dispone che il Responsabile presso Direzione Provinciale Taranto-Ufficio CP_8
Provinciale Territorio –Servizio Pubblicità Immobiliare provveda agli adempimenti di competenza riguardanti tutti gli atti iscritti e trascritti;
5) condanna , al pagamento, in Parte_4 Controparte_2 CP_3
solido, delle spese processuali, liquidate nell'importo versato dal Parte_1
per l'iscrizione a ruolo del giudizio di merito n.2626-2024 e
[...]
nell'importo di €30.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva;
6) condanna al pagamento delle spese del procedimento di Parte_4
sequestro conservativo n.2546-2024 liquidate nell'importo versato dal
[...]
per l'iscrizione a ruolo del giudizio e nell'importo di €8.000,00 Parte_1
per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva.
Così deciso il 24 novembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
22 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 - con cui SI, titolare della proprietà per ½ sull'immobile posto in agro di
Taranto-frazione Talsano, località Pizzariello, censito in catasto al foglio 309 p.lla
2023 n.33947 RG-n.26006 RP).
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