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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1438/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1438/2020 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in via Atzori, 215 84014 Nocera Inferiore ITALIA, presso lo studio dell'Avv. AVELLA
CA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in P.ZZA TRIESTE 4 CP_1 P.IVA_1
80056 ERCOLANO, presso lo studio dell'Avv. BUONAJUTO RENATO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Gdp di Nocera Inferiore n. 4098/2019 depositata il
28.8.2019.
Conclusioni: come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 24/01/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 La sig.ra , con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma Parte_1 della sentenza in epigrafe indicata, con la quale era stata rigettata la domanda di primo grado volta ad ottenere la restituzione delle somme richieste dalla per il totale di euro CP_1
70,30 a titolo di corrispettivo della fornitura servizi idrici ad uso domestico, di cui euro 18,13 per il servizio di fognatura ed euro 52,17 per quello di depurazione.
In primo grado, l'attore, lamentando l'omessa controprestazione (servizio di depurazione) chiedeva il rimborso di quanto pagato ex art. 2033 o 2041 c.c. e, pertanto, della complessiva somma di euro 70,30, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace, ritenendo non provato il disservizio lamentato (o meglio, la funzionalità del servizio stesso), rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia CP_1 di prime cure;
con vittoria di spese.
La causa, all'udienza telematica del 15.05.2025, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui di seguito, con conseguente riforma della sentenza di I grado.
Preliminarmente, si osserva che ha chiesto la restituzione delle somme Parte_1 pagate a titolo di canone di depurazione, sul presupposto che detto servizio non sia mai stato fornito, in quanto non funzionante.
Si precisa sin d'ora, peraltro, come oggetto della presente pronuncia sia il canone di depurazione e l'importo relativo, ovvero euro 52,17, giacché i residui euro 18,13 pertengono
Pagina 2 di 6 ad altra voce (la fognatura) di cui, in disparte dell'importo complessivamente richiesto
(definito “canone di depurazione”), parte attrice non allega le ragioni a sostegno, né chiede che venga restituita la quota di spettanza.
D'altronde, come correttamente osservato dalla l'oggetto delle pronunce di CP_1 seguito indicate (ivi compresa quella della Corte costituzionale) ha riguardato, esclusivamente, il canone di depurazione.
Pertanto, limitatamente a tale somma richiesta in restituzione, la relativa domanda è senz'altro fondata.
Sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione proprio nell'ambito di un ricorso proposto dalla (v. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14/12/2015, n. 25114), ove è Controparte_1 stato affermato che, in ossequio alla lettura costituzionale della disciplina relativa alla debenza del canone di depurazione delle acque, il pagamento del canone di depurazione non è dovuto se il è sfornito di impianto di depurazione (Cass. 12 aprile 2011, n. 8318). CP_2
La Corte costituzionale, nel 2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost.,
10 ottobre 2008, n. 335).
La Corte di Cassazione ha, a tal fine, anche stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza (nel caso di specie mai messo in discussione), con la conseguenza che è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (v. anche Cons. Stato, 30 giugno 2011, n.
3920).
La Cassazione, nella richiamata pronuncia, ha affermato che gli oneri riferiti al servizio di depurazione non sono dovuti in assenza di prova dell'esistenza di un impianto funzionante nel periodo in considerazione e della effettiva fruizione del servizio di depurazione (v. anche
Cass. 4-6- 2013 n. 14042).
Pagina 3 di 6 Nell'approfondire i medesimi profili controversi nel presente giudizio, ha precisato che, secondo la L. n. 13 del 2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri connessi alle depurazione e che l'importo doveva essere individuato dalle rispettive autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 208 del 2008.
La mancanza della determinazione degli importi da restituire da parte dell'Autorità
d'Ambito non può, tuttavia, impedire l'accoglimento dell'azione di ripetizione, visto che l'utente non è tenuto al pagamento per una prestazione non ricevuta e che il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non costituisce motivo per non accogliere la domanda di restituzione delle somme ingiustamente pagate dell'utente.
Il con D.M. 30/09/2009, Controparte_3 avente ad oggetto l'individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, all'art. 1 ha stabilito che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione e che, qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito, specificando che, per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività diprogettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. Nel caso di specie, la in primo grado, non ha Controparte_1 documentalmente dimostrato che l'impianto di depurazione, pur esistente, fosse all'epoca dei fatti effettivamente funzionante, all'uopo limitandosi a chiedere una prova testi – dal contenuto chiaramente valutativo – ed una c.t.u., invece, di natura chiaramente esplorativa.
La documentazione prodotta ha ad oggetto l'effettiva sussistenza dell'impianto di depurazione cui fa capo anche la zona di residenza dell'odierno appellato, ma non è affatto dimostrata la circostanza dell'effettivo funzionamento dello stesso che, come visto, è condizione essenziale per la legittima percezione delle relative somme da parte degli utenti.
A tal fine, la Corte di Cassazione (sent n. 7947/2020) ha stabilito come “…la sentenza impugnata ha deciso la questione dell'onere della prova dell'esistenza di un impianto funzionante ponendolo a carico del soggetto erogatore del servizio in modo conforme alla
Pagina 4 di 6 giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 14042 del 4/6/2013: “Configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale pretende la riscossione”; cfr. anche Cass., 5,
n. 24312 del 14/11/2014)”, ponendo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova del corretto funzionamento dell'impianto a carico del Gestore del servizio idrico.
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita dal gestore del servizio.
Invero, erroneamente il Gdp ha ritenuto provati i fatti allegati e documentati dalla CP_1 in quanto non contestati dalla parte attrice.
Orbene, la S.C. è pacifica nel ritenere che “Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (cfr Cass. 17261/2025).
La domanda di primo grado, pertanto, risulta fondata, tuttavia, da limitarsi alla sola somma di euro 52,17, giacché questa e solo questa è la quota – come si evince in fattura – pagata per il canone di depurazione, residuando l'altra quale quota per la fognatura.
Quanto alle spese di lite, si osserva quanto segue.
Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Pertanto, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di CP_1 in base al principio della soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 5 di 6 1) In riforma della sentenza di I grado, accoglie la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto condanna a restituire a la somma
[...] CP_1 Parte_1 di euro 52,17, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in CP_1 favore dell'avv. Veronica Avella, difensore di dichiaratasi Parte_1 antistatario, che liquida, per il primo grado, in euro 43,00 per spese vive ed euro
180,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; per il grado di appello in euro 91,50 per spese vive ed euro 332,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1438/2020 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in via Atzori, 215 84014 Nocera Inferiore ITALIA, presso lo studio dell'Avv. AVELLA
CA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in P.ZZA TRIESTE 4 CP_1 P.IVA_1
80056 ERCOLANO, presso lo studio dell'Avv. BUONAJUTO RENATO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Gdp di Nocera Inferiore n. 4098/2019 depositata il
28.8.2019.
Conclusioni: come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 24/01/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 La sig.ra , con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma Parte_1 della sentenza in epigrafe indicata, con la quale era stata rigettata la domanda di primo grado volta ad ottenere la restituzione delle somme richieste dalla per il totale di euro CP_1
70,30 a titolo di corrispettivo della fornitura servizi idrici ad uso domestico, di cui euro 18,13 per il servizio di fognatura ed euro 52,17 per quello di depurazione.
In primo grado, l'attore, lamentando l'omessa controprestazione (servizio di depurazione) chiedeva il rimborso di quanto pagato ex art. 2033 o 2041 c.c. e, pertanto, della complessiva somma di euro 70,30, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace, ritenendo non provato il disservizio lamentato (o meglio, la funzionalità del servizio stesso), rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia CP_1 di prime cure;
con vittoria di spese.
La causa, all'udienza telematica del 15.05.2025, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui di seguito, con conseguente riforma della sentenza di I grado.
Preliminarmente, si osserva che ha chiesto la restituzione delle somme Parte_1 pagate a titolo di canone di depurazione, sul presupposto che detto servizio non sia mai stato fornito, in quanto non funzionante.
Si precisa sin d'ora, peraltro, come oggetto della presente pronuncia sia il canone di depurazione e l'importo relativo, ovvero euro 52,17, giacché i residui euro 18,13 pertengono
Pagina 2 di 6 ad altra voce (la fognatura) di cui, in disparte dell'importo complessivamente richiesto
(definito “canone di depurazione”), parte attrice non allega le ragioni a sostegno, né chiede che venga restituita la quota di spettanza.
D'altronde, come correttamente osservato dalla l'oggetto delle pronunce di CP_1 seguito indicate (ivi compresa quella della Corte costituzionale) ha riguardato, esclusivamente, il canone di depurazione.
Pertanto, limitatamente a tale somma richiesta in restituzione, la relativa domanda è senz'altro fondata.
Sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione proprio nell'ambito di un ricorso proposto dalla (v. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14/12/2015, n. 25114), ove è Controparte_1 stato affermato che, in ossequio alla lettura costituzionale della disciplina relativa alla debenza del canone di depurazione delle acque, il pagamento del canone di depurazione non è dovuto se il è sfornito di impianto di depurazione (Cass. 12 aprile 2011, n. 8318). CP_2
La Corte costituzionale, nel 2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost.,
10 ottobre 2008, n. 335).
La Corte di Cassazione ha, a tal fine, anche stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza (nel caso di specie mai messo in discussione), con la conseguenza che è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (v. anche Cons. Stato, 30 giugno 2011, n.
3920).
La Cassazione, nella richiamata pronuncia, ha affermato che gli oneri riferiti al servizio di depurazione non sono dovuti in assenza di prova dell'esistenza di un impianto funzionante nel periodo in considerazione e della effettiva fruizione del servizio di depurazione (v. anche
Cass. 4-6- 2013 n. 14042).
Pagina 3 di 6 Nell'approfondire i medesimi profili controversi nel presente giudizio, ha precisato che, secondo la L. n. 13 del 2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri connessi alle depurazione e che l'importo doveva essere individuato dalle rispettive autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 208 del 2008.
La mancanza della determinazione degli importi da restituire da parte dell'Autorità
d'Ambito non può, tuttavia, impedire l'accoglimento dell'azione di ripetizione, visto che l'utente non è tenuto al pagamento per una prestazione non ricevuta e che il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non costituisce motivo per non accogliere la domanda di restituzione delle somme ingiustamente pagate dell'utente.
Il con D.M. 30/09/2009, Controparte_3 avente ad oggetto l'individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, all'art. 1 ha stabilito che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione e che, qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito, specificando che, per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività diprogettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. Nel caso di specie, la in primo grado, non ha Controparte_1 documentalmente dimostrato che l'impianto di depurazione, pur esistente, fosse all'epoca dei fatti effettivamente funzionante, all'uopo limitandosi a chiedere una prova testi – dal contenuto chiaramente valutativo – ed una c.t.u., invece, di natura chiaramente esplorativa.
La documentazione prodotta ha ad oggetto l'effettiva sussistenza dell'impianto di depurazione cui fa capo anche la zona di residenza dell'odierno appellato, ma non è affatto dimostrata la circostanza dell'effettivo funzionamento dello stesso che, come visto, è condizione essenziale per la legittima percezione delle relative somme da parte degli utenti.
A tal fine, la Corte di Cassazione (sent n. 7947/2020) ha stabilito come “…la sentenza impugnata ha deciso la questione dell'onere della prova dell'esistenza di un impianto funzionante ponendolo a carico del soggetto erogatore del servizio in modo conforme alla
Pagina 4 di 6 giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 14042 del 4/6/2013: “Configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale pretende la riscossione”; cfr. anche Cass., 5,
n. 24312 del 14/11/2014)”, ponendo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova del corretto funzionamento dell'impianto a carico del Gestore del servizio idrico.
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita dal gestore del servizio.
Invero, erroneamente il Gdp ha ritenuto provati i fatti allegati e documentati dalla CP_1 in quanto non contestati dalla parte attrice.
Orbene, la S.C. è pacifica nel ritenere che “Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (cfr Cass. 17261/2025).
La domanda di primo grado, pertanto, risulta fondata, tuttavia, da limitarsi alla sola somma di euro 52,17, giacché questa e solo questa è la quota – come si evince in fattura – pagata per il canone di depurazione, residuando l'altra quale quota per la fognatura.
Quanto alle spese di lite, si osserva quanto segue.
Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Pertanto, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di CP_1 in base al principio della soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 5 di 6 1) In riforma della sentenza di I grado, accoglie la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto condanna a restituire a la somma
[...] CP_1 Parte_1 di euro 52,17, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in CP_1 favore dell'avv. Veronica Avella, difensore di dichiaratasi Parte_1 antistatario, che liquida, per il primo grado, in euro 43,00 per spese vive ed euro
180,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; per il grado di appello in euro 91,50 per spese vive ed euro 332,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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