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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1902/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione del 5-11-2025 e vertente
TRA
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
- (C.F. ) – con sede in Milano, via Domenichino
[...] P.IVA_1
5, in persona del Dirigente – Procuratore dott. in Parte_3 virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in data 20 febbraio 2024, Rep. Persona_1
29336, Raccolta 13060 (ALL. B), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al
Tribunale di Napoli RG 10619/20 nel quale è stata emessa la sentenza appellata n. 2799/24 pubblicata il 12 marzo 2024 e notificata in data 12 marzo 2024, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.:
- – fax: C.F._1 Email_1
02-57760400), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1
- appellante - E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (NA), Viale Dei
Pianeti, 1/A – CAP 80144 - ex lege rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Napoli RG 18948/20 nel quale è stata emessa la sentenza appellata n. 9275/23 pubblicata il
12 ottobre 2023 e non notificata, dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli (C.F. - P.IVA_3
, con uffici in via Email_2 CP_1
Armando Diaz n. 11, che ha chiesto di ricevere le notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 9275/23 il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dalla nei confronti dell'ISTITUTO parte Parte_1 appellante, dirette ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti: “€
10,795.51 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, dei crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito, (emesse dalla cedente il credito in proprio favore); II. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III. € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di €
40 moltiplicato per ciascuna delle n. 4 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito”.
Inoltre, chiedeva: “IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte Parte_2 del e, per CP_1 Parte_4
l'effetto, condannare Controparte_1 Parte_4 al pagamento in favore di di
[...] Parte_2 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] per: − importo dovuto a titolo di interessi di Parte_2 mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle
Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note
Debito; • IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2 ad ottenere il pagamento da parte del
[...] [...]
e, per l'effetto, condannare Parte_5 al pagamento Parte_5 in favore di di ogni diversa somma che Parte_2 fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN
OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Affermava il Tribunale che il rapporto era nullo a monte, non essendo stati prodotti i contratti scritti regolanti il rapporto tra le parti;
che nemmeno poteva valere a tal fine il principio di non contestazione, essendo la nullità del contratto rilevabile d'ufficio; che l'azione di ingiustificato arricchimento era priva dei requisiti ex lege, mancando della residualità (potendo la cessionaria agire nei confronti della cedente ex art. 1266 c.c.) e mancando la correlatività tra arricchimento ed impoverimento.
Con atto notificato, detta sentenza veniva impugnata dalla
[...]
Parte_1
Premessa la sua qualità di cessionaria del credito da Manital, deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza, con un primo motivo perché aveva, in “violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c., omesso di considerare il pagamento spontaneo effettuato (nella more del giudizio) dall'Istituto in relazione all'importo di € 10.795,51
e omesso di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tale importo”.
Con un secondo motivo, per aver rigettato la domanda anche in relazione agli interessi anatocistici e alle somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ d. lgs. n. 231/02 correlate all'importo di € 10.795,51, avendo ritenuto non provata l'esistenza di un valido contratto, non considerando il comportamento processuale dell'istituto, in quanto “il pagamento delle Note Debito costituisce un pacifico riconoscimento in ordine alla relativa esistenza” dello stesso e non avendo valorizzato “le produzioni documentali, ovvero le fatture con indicazione di numero di C.I.G.-Codice Identificativo Gara e la mancata contestazione in ordine alla quantificazione degli interessi e ai conteggi effettuati”; con un ultimo motivo la conseguente erronea condanna alla rifusione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, come segue: “annullare / riformare la sentenza per non avere il Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'importo di € 10.795,51 e aver rigettato la Part domanda di;
previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei Parte_1 confronti di − Parte_5 gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto dei 2 documenti denominati Note Debito per complessivi € 10.795,51, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione € 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito condannare
[...]
Part al relativo pagamento in favore di Parte_5 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna Part del a restituire a le somme da essa eventualmente Pt_5 pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è Parte_1 creditrice nei confronti di
[...] della diversa somma ritenuta dovuta Parte_5 interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs.
n. 231/02”.
Si costituiva in giudizio l' appellato, instando per il rigetto Pt_5 dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di trattazione del 5-3-25, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., G.I. fissava per la discussione della causa davanti al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
5-11-2025. con termine per note conclusionali;
alla detta udienza, dopo il deposito delle note di udienza, la Corte si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
In particolare, è infondato il primo motivo, in quanto si rileva che, nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere, che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice, allorché
l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito.” (Cass. Ordinanza 20 aprile 2022, n.
12632; Cass. n. 4855 del 2021).
Inoltre, la volontà di obbligarsi della P.A., anche tramite una transazione, deve risultare da un atto scritto ad substantiam (cioè, a pena di nullità). Non è ammissibile un'adesione tacita o per fatti concludenti
(Cassazione Civile n. 23484/2025).
Nel caso di specie, si rileva che l' appellato ha sia in primo Pt_5 grado che nel presente grado di giudizio sempre espressamente contestato la debenza di quanto chiesto dalla parte appellante con la citazione di primo grado, anzi riservandosi “di avanzare domanda di restituzione delle somme ingiustamente corrisposte”.
Pertanto, deve ritenersi non verificatasi la cessazione della materia del contendere in ordine alla somma di € 10,795.51, pagata dalla parte appellata nelle more del giudizio di primo grado e già chiesta dall'appellante “a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, dei crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito”
Anche il secondo motivo è infondato.
I contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono infatti essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di cassazione è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e
26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU.
n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta
"ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta
"ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006);
5) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e
Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il c. 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …..”).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e correttamente ha statuito per il rigetto della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con l'istituzione scolastica fondante le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell' convenuto, non potendo da Pt_5 tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è poi la indicazione sulla fattura del CIG –
Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Così come si presenta non rilevante il richiamo alle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunché in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione e alla prova dell'esistenza dei contratti stessi, bensì solo statuendosi sulle conseguenze dell'inadempimento (di tal che appare infondata la richiesta dell'appellante, formulata in note conclusionali, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le direttive richiamate in ordine ai presupposti di validità del contratto).
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste dall'appellante a titolo di capitale e interessi di mora e anatocistici, e dunque il rigetto dei primi due motivi di appello. Il profilo inerente il riconoscimento del debito asseritamente derivante dal pagamento delle fatture sottese alle note di debito emesse per maturazione di interessi di mora, è infondato, in quanto il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere di per sé come riconoscimento del debito, in mancanza (come nel caso di specie) di inequivocabili elementi di valutazione significativi di una volontà ricognitiva (Cassazione Civile ordinanza n. 18 del 3-01-2018).
Il rigetto dei motivi di cui sopra rende ultroneo l'esame del motivo di appello inerente alla condanna alla rifusione delle spese di lite, che seguono la soccombenza.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello, confermandosi la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 9275/23 in contraddittorio con
[...]
Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza,
[...] così provvede:
• rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, cpa e iva.
• dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5-11-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Angelo Del Franco Il Presidente
dr. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 1902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1902/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione del 5-11-2025 e vertente
TRA
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
- (C.F. ) – con sede in Milano, via Domenichino
[...] P.IVA_1
5, in persona del Dirigente – Procuratore dott. in Parte_3 virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in data 20 febbraio 2024, Rep. Persona_1
29336, Raccolta 13060 (ALL. B), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al
Tribunale di Napoli RG 10619/20 nel quale è stata emessa la sentenza appellata n. 2799/24 pubblicata il 12 marzo 2024 e notificata in data 12 marzo 2024, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.:
- – fax: C.F._1 Email_1
02-57760400), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1
- appellante - E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (NA), Viale Dei
Pianeti, 1/A – CAP 80144 - ex lege rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Napoli RG 18948/20 nel quale è stata emessa la sentenza appellata n. 9275/23 pubblicata il
12 ottobre 2023 e non notificata, dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli (C.F. - P.IVA_3
, con uffici in via Email_2 CP_1
Armando Diaz n. 11, che ha chiesto di ricevere le notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 9275/23 il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dalla nei confronti dell'ISTITUTO parte Parte_1 appellante, dirette ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti: “€
10,795.51 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, dei crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito, (emesse dalla cedente il credito in proprio favore); II. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III. € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di €
40 moltiplicato per ciascuna delle n. 4 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito”.
Inoltre, chiedeva: “IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte Parte_2 del e, per CP_1 Parte_4
l'effetto, condannare Controparte_1 Parte_4 al pagamento in favore di di
[...] Parte_2 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] per: − importo dovuto a titolo di interessi di Parte_2 mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle
Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note
Debito; • IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2 ad ottenere il pagamento da parte del
[...] [...]
e, per l'effetto, condannare Parte_5 al pagamento Parte_5 in favore di di ogni diversa somma che Parte_2 fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN
OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Affermava il Tribunale che il rapporto era nullo a monte, non essendo stati prodotti i contratti scritti regolanti il rapporto tra le parti;
che nemmeno poteva valere a tal fine il principio di non contestazione, essendo la nullità del contratto rilevabile d'ufficio; che l'azione di ingiustificato arricchimento era priva dei requisiti ex lege, mancando della residualità (potendo la cessionaria agire nei confronti della cedente ex art. 1266 c.c.) e mancando la correlatività tra arricchimento ed impoverimento.
Con atto notificato, detta sentenza veniva impugnata dalla
[...]
Parte_1
Premessa la sua qualità di cessionaria del credito da Manital, deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza, con un primo motivo perché aveva, in “violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c., omesso di considerare il pagamento spontaneo effettuato (nella more del giudizio) dall'Istituto in relazione all'importo di € 10.795,51
e omesso di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tale importo”.
Con un secondo motivo, per aver rigettato la domanda anche in relazione agli interessi anatocistici e alle somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ d. lgs. n. 231/02 correlate all'importo di € 10.795,51, avendo ritenuto non provata l'esistenza di un valido contratto, non considerando il comportamento processuale dell'istituto, in quanto “il pagamento delle Note Debito costituisce un pacifico riconoscimento in ordine alla relativa esistenza” dello stesso e non avendo valorizzato “le produzioni documentali, ovvero le fatture con indicazione di numero di C.I.G.-Codice Identificativo Gara e la mancata contestazione in ordine alla quantificazione degli interessi e ai conteggi effettuati”; con un ultimo motivo la conseguente erronea condanna alla rifusione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, come segue: “annullare / riformare la sentenza per non avere il Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'importo di € 10.795,51 e aver rigettato la Part domanda di;
previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei Parte_1 confronti di − Parte_5 gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto dei 2 documenti denominati Note Debito per complessivi € 10.795,51, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione € 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito condannare
[...]
Part al relativo pagamento in favore di Parte_5 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna Part del a restituire a le somme da essa eventualmente Pt_5 pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è Parte_1 creditrice nei confronti di
[...] della diversa somma ritenuta dovuta Parte_5 interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs.
n. 231/02”.
Si costituiva in giudizio l' appellato, instando per il rigetto Pt_5 dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di trattazione del 5-3-25, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., G.I. fissava per la discussione della causa davanti al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
5-11-2025. con termine per note conclusionali;
alla detta udienza, dopo il deposito delle note di udienza, la Corte si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
In particolare, è infondato il primo motivo, in quanto si rileva che, nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere, che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice, allorché
l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito.” (Cass. Ordinanza 20 aprile 2022, n.
12632; Cass. n. 4855 del 2021).
Inoltre, la volontà di obbligarsi della P.A., anche tramite una transazione, deve risultare da un atto scritto ad substantiam (cioè, a pena di nullità). Non è ammissibile un'adesione tacita o per fatti concludenti
(Cassazione Civile n. 23484/2025).
Nel caso di specie, si rileva che l' appellato ha sia in primo Pt_5 grado che nel presente grado di giudizio sempre espressamente contestato la debenza di quanto chiesto dalla parte appellante con la citazione di primo grado, anzi riservandosi “di avanzare domanda di restituzione delle somme ingiustamente corrisposte”.
Pertanto, deve ritenersi non verificatasi la cessazione della materia del contendere in ordine alla somma di € 10,795.51, pagata dalla parte appellata nelle more del giudizio di primo grado e già chiesta dall'appellante “a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, dei crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito”
Anche il secondo motivo è infondato.
I contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono infatti essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di cassazione è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e
26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU.
n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta
"ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta
"ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006);
5) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e
Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il c. 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …..”).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e correttamente ha statuito per il rigetto della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con l'istituzione scolastica fondante le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell' convenuto, non potendo da Pt_5 tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è poi la indicazione sulla fattura del CIG –
Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Così come si presenta non rilevante il richiamo alle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunché in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione e alla prova dell'esistenza dei contratti stessi, bensì solo statuendosi sulle conseguenze dell'inadempimento (di tal che appare infondata la richiesta dell'appellante, formulata in note conclusionali, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le direttive richiamate in ordine ai presupposti di validità del contratto).
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste dall'appellante a titolo di capitale e interessi di mora e anatocistici, e dunque il rigetto dei primi due motivi di appello. Il profilo inerente il riconoscimento del debito asseritamente derivante dal pagamento delle fatture sottese alle note di debito emesse per maturazione di interessi di mora, è infondato, in quanto il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere di per sé come riconoscimento del debito, in mancanza (come nel caso di specie) di inequivocabili elementi di valutazione significativi di una volontà ricognitiva (Cassazione Civile ordinanza n. 18 del 3-01-2018).
Il rigetto dei motivi di cui sopra rende ultroneo l'esame del motivo di appello inerente alla condanna alla rifusione delle spese di lite, che seguono la soccombenza.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello, confermandosi la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 9275/23 in contraddittorio con
[...]
Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza,
[...] così provvede:
• rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, cpa e iva.
• dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5-11-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Angelo Del Franco Il Presidente
dr. Fulvio Dacomo