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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1400/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. FILIPPUCCI LEONARDO, oggi sostituito dall'avv. Cinzia Cioverchia che Parte_1 precisa e da atto di opposizione a decreto ingiuntivo e memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie articolate Per l'avv. BUONGARZONE CARLO e che precisa le Controparte_1 conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie articolate Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1400/2022 promossa da: in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Parte_1 P.IVA_1 'avv. FILIPPUCCI LEONARDO OPPONENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (P.I. Controparte_1 P.IVA_2 ONE CARLO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.01.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 394/2022 pronunciato dal erata in data 20.04.2022 su istanza della onde conseguire il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 687.500,4 corrispettivo e la restante somma a titolo di interessi moratori computati applicando il dlgs 231/2002). Con il primo motivo di opposizione la ha contestato la richiesta della opposta di pagamento degli interessi al tasso e con la Parte_1 decorrenza previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 anziché al tasso legale, allegando a fondamento della dedotta inapplicabilità del dlgs 231/2002 la circostanza per cui nel periodo che va dal 23.10.2006 al 15.10.2007 il conferimento e smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in C.da Colli Asola sarebbero CP_1 avvenuti in forza della Ordinanza contingibile e urgente n. 26 del adottata dal Presidente della Provincia di Macerata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e non in forza di un contratto. Con il secondo motivo di opposizione la ha contestato la richiesta di pagamento degli interessi Parte_1 sul credito portato dalla fattura n. 428 del 31.10.2007 con scadenza 31.12.2007 allegando che la predetta fattura sarebbe stata pagata in data 19.06.2008, di talchè gli interessi, da computare in ogni caso al tasso legale, avrebbero potuto essere richiesti solo per il periodo 01.01.2008 – 19.06.2008. ha, dunque, concluso, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, - accertato che la vanta nei confronti della Controparte_1 un credito pari ad € 238.353,87, di cui € 112.431,74 22,13 a titolo di interessi Parte_1 legali;
- accertato che la nelle more dell'udienza di comparizione, ha provveduto a pagare, in favore della Parte_1 porto di € 238.353,87; - per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare, e comunque Controparte_1
pagina 2 di 6 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2022 emesso dal Tribunale di Macerata, nella persona della dott.ssa Alessandra Canullo, in data 20.04.2022, notificato in data 27.04.2022. Con vittoria di spese e compensi di lite”. Costituitasi in giudizio la ha contestato l'avversa opposizione Controparte_1 chiedendone il rigetto. In particolare: a) ha eccepito la irrilevanza ai fini della applicabilità della disciplina di cui al dlgs 232/2002 della ordinanza del Presidente della Provincia di macerata b) ha contestato l'intervenuto pagamento della fattura n. 428 del 31.10.2007. quindi, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa, e tenuto conto dell'importo versato dalla in corso di causa, condannare quest'ultima al pagamento della residua somma di Parte_1 Euro 449.146,57 oltre ulteriori interessi come da domanda monitoria. Con vittoria di spese e compensi professionali. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.01.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). Tanto premesso, va rilevato che è pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta che la opponente ha eseguito nelle more del presente giudizio il pagamento della somma di € 238.353,87 con imputazione di € 112.431,74 al capitale ed € 125.922,13 agli interessi computati al tasso legale. In ragione di ciò, il decreto ingiuntivo opposto deve necessariamente essere revocato in toto. Ed invero, se il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora senza alcun dubbio fatto giuridicamente rilevante - quale fatto estintivo e/o modificativo - è il pagamento, parziale o più raramente totale, della somma ingiunta (cfr., nei termini, Cass. 15 luglio 2002 n. 10229 e, ex plurimis, Cass. S.U. 7 luglio 1993 n. 7448, Cass. 25 maggio 1999 n. 5074, Cass. 10 aprile 2000 n. 4531, Cass. 18 marzo 2003 n. 3984, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15186, Cass. 12 agosto 2005 n. 16911). Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il diritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato soddisfatto e che l'obbligazione è stata in tutto o in parte adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata. Di tali principi potrà farsi piana applicazione anche nella fattispecie per cui è causa, risultando provato e, in ogni caso, non contestato tra le parti l'intervenuto pagamento da parte dell'opponente in data 06.06.2022 della somma di € 238.353,87.
pagina 3 di 6 Ciò posto, come detto, il giudice investito dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato. Tanto esposto va rilevato che la opponente non ha contestato l'avvenuto smaltimento dei rifiuti che la dall'ottobre dell'anno 2006 e sino all'ottobre dell'anno 2007 ha eseguito presso la discarica sita in Pt_1
C.da Colli Asola né il corrispettivo di € 112.431,74 richiesto dalla opposta nelle fatture azionate CP_1 itoria, corrispettivo portato dalle fatture n. 429 del 31.10.2007 di € 8.600,37, n. 430 del 31.10.2007 di €.13.554,39 e n. 431 del 31.10.2007 di € 90.276,98, di talchè il credito per capitale deve ritenersi provato. La opposizione si è incentrata su due questioni: a) il tasso applicato per la determinazione degli interessi sul credito di € 112.431,74; b) il computo degli interessi sul credito di cui alla fattura n. 428 del 31.10.2007 con scadenza 31.12.2007. Con il primo motivo di opposizione la ha contestato la richiesta della opposta di Parte_1 pagamento degli interessi al tasso e con la decorrenza previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 anziché al tasso legale allegando a fondamento della inapplicabilità del dlgs 231/2002 la circostanza per cui nel periodo che va dal 23.10.2006 al 15.10.2007 il conferimento e smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in
C.da Colli Asola sarebbero avvenuti in forza della Ordinanza contingibile e urgente n. 26 del CP_1 23.10.2006 adottata dal Presidente della Provincia di Macerata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e non in forza di un contratto. Il motivo di opposizione è infondato, dovendosi al riguardo richiamare quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione sez. I, con la sentenza 29/10/2024, (ud. 24/09/2024, dep. 29/10/2024), n.27865 in ordine alla irrilevanza, ai fini della applicabilità del dlgs 232/2001, della circostanza, fatta valere dall'opponente, per cui che il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti sia stato svolto in virtù della ordinanza emessa dalla Provincia di Macerata anziché di un contratto di appalto stipulato con società opposta. Come statuito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia “in tema di gestione dei rifiuti, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare recentemente che le ordinanze prefettizie contingibili ed urgenti con cui sia stato disposto il conferimento in discarica rappresentano uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto, scaturito dalle situazioni di criticità verificatesi nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani, sicché, laddove siano adottate, non assume alcuna rilevanza, ai fini del pagamento del corrispettivo da parte del l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta CP_2 (cfr. Cass., Sez. I, 20/07/ 2023, n. 21491). Il riconoscimento della funzione alternativa e sostitutiva svolta dalle predette ordinanze rispetto al contratto, consentendo di ricondurre il rapporto allo schema privatistico dell'appalto, indipendentemente dalla natura pubblicistica dell'atto costitutivo, rende applicabile anche al rapporto in esame il principio, anch'esso recentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto aventi funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, gl'interessi moratori introdotti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/UE trovano applicazione a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (cfr. Cass., Sez. III, 25/07/2023, n. 22260). La necessità di attribuire rilievo alla natura sostanziale della fattispecie, piuttosto che a quella formale dell'atto costitutivo, trova d'altronde conferma nella ritenuta applicabilità della disciplina in questione anche alle prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale da strutture private operanti in regime di accreditamento o preaccreditamento: in proposito, è stato infatti affermato che la connotazione pubblicistica del rapporto intercorrente con l'ente pubblico competente non esclude, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, la natura negoziale dell'atto fondante la pretesa al pagamento degl'interessi moratori, la cui causa resta sempre e comunque riconducibile allo schema civilistico del contratto a prestazioni corrispettive, ancorché inquadrato nell'ambito dell'intervento pubblico, in quanto scaturente da un contratto con cui l'ente assume l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura erogate dalla struttura privata (cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/ 2023, n. 35092; Cass., Sez. III, 2/07/2019, n. 17665; 13/07/2017, n. 17341; 11/10/2016, n. 20391; 14/07/2016, n. 14349). Può quindi ritenersi che, anche in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti, il sia CP_2 tenuto al pagamento degl'interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002, confi la predetta prestazione come la contropartita dovuta per un servizio reso in esecuzione di un rapporto di appalto instauratosi con
pagina 4 di 6 l'ente territoriale per effetto delle ordinanze prefettizie che hanno affidato all'impresa l'incarico della gestione dei rifiuti.Tale conclusione trova conforto anche nella giurisprudenza unionale, la quale, nel fornire l'interpretazione della direttiva 2011/7/UE, che ha modificato la direttiva 2000/35/UE, con effetto vincolante per il giudice nazionale, ha osservato che l'art. 2, punto 1, della direttiva non contiene un rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di transazione commerciale, la quale richiede dunque un'interpretazione autonoma ed uniforme, che tenga conto nello stesso tempo del tenore letterale e del contesto della disposizione in cui figura tale nozione, nonché delle finalità di detta disposizione e dell'atto del diritto dell'Unione di cui essa fa parte: in virtù di tale rilievo, ha ritenuto che la nozione in esame debba essere intesa in senso ampio, e quindi non coincida necessariamente con quella di contratto, concludendo che, affinché una transazione possa essere qualificata come transazione commerciale, ai fini della applicazione della direttiva, sono necessarie due condizioni, e cioè che essa sia stata effettuata tra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, e che abbia condotto alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 20/10/2022, in causa C-585/20, BFF Finance Iberia;
1/12/2022, in causa C-419/21, m.st. . Sulla base di analoghe considerazioni, era stato precedentemente Controparte_3 CP_4 affermato che nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva rientra anche il contratto di appalto pubblico, il quale implica la consegna di "merci" o la prestazione di "servizi", ai sensi degli artt. 28 e 57 del TFUE, aggiungendosi che l'esclusione delle transazioni commerciali relative agli appalti pubblici dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35/UE contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva e avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri, e precisandosi inoltre che nel settore degli appalti pubblici i ritardi di pagamento possono porre problemi molto più rilevanti che in altri settori (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 18/11/2020, in causa C-299/19, Techbau Spa;
v. anche, in materia sanitaria, sent. 28/01/2020, in causa C-122/18, Commissione c. Italia). Con il secondo motivo di opposizione la opponente ha contestato la richiesta di pagamento degli interessi sul credito portato dalla fattura n. 428 del 31.10.2007 con scadenza 31.12.2007 allegando che la predetta fattura sarebbe stata pagata in data 19.06.2008, di talchè gli interessi, da computare in ogni caso al tasso legale, avrebbero potuto essere richiesti solo per il periodo 01.01.2008 – 19.06.2008. Il motivo di opposizione è infondato non risultando in alcun modo provato l'avvenuto pagamento della fattura 428 del 31.10.2007. Ed invero, il doc. 9 costituisce un mero mandato di pagamento emesso dal Direttore e ragioniere della peraltro privo di sottoscrizione. Trattandosi atto unilaterale, il predetto documento, stante la Parte_1 contestazione specifica operata dall'opposta, non costituisce in alcun modo prova del pagamento. Parimenti è a dirsi per il doc. 10 atteso che si tratta di una mera comunicazione di avvenuto pagamento, peraltro di somma inferiore rispetto all'importo della fattura n. 428 del 31.10.20217, di cui non risulta in alcun provata la ricezione da parte della opposta.
Come noto, nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale e tale criterio legale di imputazione posto dall'art. 1194 cod. civ. non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento (Cass. Sez. 3 9-10-2003 n. 15053 Rv. 567351, Cass. Sez. 1 20-5-2005 n. 10692 Rv. 580901-01). Ne consegue che il pagamento parziale della somma di € 238.353,87 in data 06.06.2022 deve essere imputata agli interessi. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni vanno disattese in quanto le circostanze di fatto dedotte nei singoli capitoli di prova sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Alla revoca del decreto ingiuntivo conseguente al pagamento parziale eseguito dalla opponente nelle more del giudizio va disposta la condanna della al pagamento in favore della Parte_1 ella somma di € 449.146,57, oltre agli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs 231/02 CP_1 ul credito in linea capitale di € 112.431,74 dal 01.10.2020 e sino al saldo effettivo Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla pagina 5 di 6 sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero. Il principio va applicato anche per la fase monitoria poiché, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo per il pagamento parziale nel corso del giudizio, è venuta meno anche la statuizione ivi contenuta relativa alle spese processuali, ma resta l'accertamento della soccombenza virtuale per tale fase, sicché la legittimità delle ragioni della emissione del decreto implica la condanna della parte opponente al rimborso anche delle spese di fase monitoria (Cass., 10.4.2014 n. 8428). Di qui la condanna della parte opponente al rimborso delle spese sostenute dall'opponente nella fase monitoria e degli onorari di difesa di entrambe le fasi, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 così come aggiornati dal DM 147/2022 per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000 con applicazione della riduzione massima consentita per la fase istruttoria avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 449.146,57, oltre agli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs 231/02 maturati e maturandi sul credito in linea capitale di € 112.431,74 dal 01.10.2020 e sino al saldo effettivo 3. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 931,00 per spese vive della fase monitoria e in € 29.000 per compenso (di cui € 9.000,00 per compenso della fase monitoria), oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 22 gennaio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1400/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. FILIPPUCCI LEONARDO, oggi sostituito dall'avv. Cinzia Cioverchia che Parte_1 precisa e da atto di opposizione a decreto ingiuntivo e memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie articolate Per l'avv. BUONGARZONE CARLO e che precisa le Controparte_1 conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie articolate Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1400/2022 promossa da: in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Parte_1 P.IVA_1 'avv. FILIPPUCCI LEONARDO OPPONENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (P.I. Controparte_1 P.IVA_2 ONE CARLO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.01.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 394/2022 pronunciato dal erata in data 20.04.2022 su istanza della onde conseguire il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 687.500,4 corrispettivo e la restante somma a titolo di interessi moratori computati applicando il dlgs 231/2002). Con il primo motivo di opposizione la ha contestato la richiesta della opposta di pagamento degli interessi al tasso e con la Parte_1 decorrenza previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 anziché al tasso legale, allegando a fondamento della dedotta inapplicabilità del dlgs 231/2002 la circostanza per cui nel periodo che va dal 23.10.2006 al 15.10.2007 il conferimento e smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in C.da Colli Asola sarebbero CP_1 avvenuti in forza della Ordinanza contingibile e urgente n. 26 del adottata dal Presidente della Provincia di Macerata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e non in forza di un contratto. Con il secondo motivo di opposizione la ha contestato la richiesta di pagamento degli interessi Parte_1 sul credito portato dalla fattura n. 428 del 31.10.2007 con scadenza 31.12.2007 allegando che la predetta fattura sarebbe stata pagata in data 19.06.2008, di talchè gli interessi, da computare in ogni caso al tasso legale, avrebbero potuto essere richiesti solo per il periodo 01.01.2008 – 19.06.2008. ha, dunque, concluso, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, - accertato che la vanta nei confronti della Controparte_1 un credito pari ad € 238.353,87, di cui € 112.431,74 22,13 a titolo di interessi Parte_1 legali;
- accertato che la nelle more dell'udienza di comparizione, ha provveduto a pagare, in favore della Parte_1 porto di € 238.353,87; - per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare, e comunque Controparte_1
pagina 2 di 6 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2022 emesso dal Tribunale di Macerata, nella persona della dott.ssa Alessandra Canullo, in data 20.04.2022, notificato in data 27.04.2022. Con vittoria di spese e compensi di lite”. Costituitasi in giudizio la ha contestato l'avversa opposizione Controparte_1 chiedendone il rigetto. In particolare: a) ha eccepito la irrilevanza ai fini della applicabilità della disciplina di cui al dlgs 232/2002 della ordinanza del Presidente della Provincia di macerata b) ha contestato l'intervenuto pagamento della fattura n. 428 del 31.10.2007. quindi, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa, e tenuto conto dell'importo versato dalla in corso di causa, condannare quest'ultima al pagamento della residua somma di Parte_1 Euro 449.146,57 oltre ulteriori interessi come da domanda monitoria. Con vittoria di spese e compensi professionali. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.01.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). Tanto premesso, va rilevato che è pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta che la opponente ha eseguito nelle more del presente giudizio il pagamento della somma di € 238.353,87 con imputazione di € 112.431,74 al capitale ed € 125.922,13 agli interessi computati al tasso legale. In ragione di ciò, il decreto ingiuntivo opposto deve necessariamente essere revocato in toto. Ed invero, se il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora senza alcun dubbio fatto giuridicamente rilevante - quale fatto estintivo e/o modificativo - è il pagamento, parziale o più raramente totale, della somma ingiunta (cfr., nei termini, Cass. 15 luglio 2002 n. 10229 e, ex plurimis, Cass. S.U. 7 luglio 1993 n. 7448, Cass. 25 maggio 1999 n. 5074, Cass. 10 aprile 2000 n. 4531, Cass. 18 marzo 2003 n. 3984, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15186, Cass. 12 agosto 2005 n. 16911). Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il diritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato soddisfatto e che l'obbligazione è stata in tutto o in parte adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata. Di tali principi potrà farsi piana applicazione anche nella fattispecie per cui è causa, risultando provato e, in ogni caso, non contestato tra le parti l'intervenuto pagamento da parte dell'opponente in data 06.06.2022 della somma di € 238.353,87.
pagina 3 di 6 Ciò posto, come detto, il giudice investito dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato. Tanto esposto va rilevato che la opponente non ha contestato l'avvenuto smaltimento dei rifiuti che la dall'ottobre dell'anno 2006 e sino all'ottobre dell'anno 2007 ha eseguito presso la discarica sita in Pt_1
C.da Colli Asola né il corrispettivo di € 112.431,74 richiesto dalla opposta nelle fatture azionate CP_1 itoria, corrispettivo portato dalle fatture n. 429 del 31.10.2007 di € 8.600,37, n. 430 del 31.10.2007 di €.13.554,39 e n. 431 del 31.10.2007 di € 90.276,98, di talchè il credito per capitale deve ritenersi provato. La opposizione si è incentrata su due questioni: a) il tasso applicato per la determinazione degli interessi sul credito di € 112.431,74; b) il computo degli interessi sul credito di cui alla fattura n. 428 del 31.10.2007 con scadenza 31.12.2007. Con il primo motivo di opposizione la ha contestato la richiesta della opposta di Parte_1 pagamento degli interessi al tasso e con la decorrenza previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 anziché al tasso legale allegando a fondamento della inapplicabilità del dlgs 231/2002 la circostanza per cui nel periodo che va dal 23.10.2006 al 15.10.2007 il conferimento e smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in
C.da Colli Asola sarebbero avvenuti in forza della Ordinanza contingibile e urgente n. 26 del CP_1 23.10.2006 adottata dal Presidente della Provincia di Macerata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e non in forza di un contratto. Il motivo di opposizione è infondato, dovendosi al riguardo richiamare quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione sez. I, con la sentenza 29/10/2024, (ud. 24/09/2024, dep. 29/10/2024), n.27865 in ordine alla irrilevanza, ai fini della applicabilità del dlgs 232/2001, della circostanza, fatta valere dall'opponente, per cui che il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti sia stato svolto in virtù della ordinanza emessa dalla Provincia di Macerata anziché di un contratto di appalto stipulato con società opposta. Come statuito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia “in tema di gestione dei rifiuti, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare recentemente che le ordinanze prefettizie contingibili ed urgenti con cui sia stato disposto il conferimento in discarica rappresentano uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto, scaturito dalle situazioni di criticità verificatesi nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani, sicché, laddove siano adottate, non assume alcuna rilevanza, ai fini del pagamento del corrispettivo da parte del l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta CP_2 (cfr. Cass., Sez. I, 20/07/ 2023, n. 21491). Il riconoscimento della funzione alternativa e sostitutiva svolta dalle predette ordinanze rispetto al contratto, consentendo di ricondurre il rapporto allo schema privatistico dell'appalto, indipendentemente dalla natura pubblicistica dell'atto costitutivo, rende applicabile anche al rapporto in esame il principio, anch'esso recentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto aventi funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, gl'interessi moratori introdotti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/UE trovano applicazione a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (cfr. Cass., Sez. III, 25/07/2023, n. 22260). La necessità di attribuire rilievo alla natura sostanziale della fattispecie, piuttosto che a quella formale dell'atto costitutivo, trova d'altronde conferma nella ritenuta applicabilità della disciplina in questione anche alle prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale da strutture private operanti in regime di accreditamento o preaccreditamento: in proposito, è stato infatti affermato che la connotazione pubblicistica del rapporto intercorrente con l'ente pubblico competente non esclude, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, la natura negoziale dell'atto fondante la pretesa al pagamento degl'interessi moratori, la cui causa resta sempre e comunque riconducibile allo schema civilistico del contratto a prestazioni corrispettive, ancorché inquadrato nell'ambito dell'intervento pubblico, in quanto scaturente da un contratto con cui l'ente assume l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura erogate dalla struttura privata (cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/ 2023, n. 35092; Cass., Sez. III, 2/07/2019, n. 17665; 13/07/2017, n. 17341; 11/10/2016, n. 20391; 14/07/2016, n. 14349). Può quindi ritenersi che, anche in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti, il sia CP_2 tenuto al pagamento degl'interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002, confi la predetta prestazione come la contropartita dovuta per un servizio reso in esecuzione di un rapporto di appalto instauratosi con
pagina 4 di 6 l'ente territoriale per effetto delle ordinanze prefettizie che hanno affidato all'impresa l'incarico della gestione dei rifiuti.Tale conclusione trova conforto anche nella giurisprudenza unionale, la quale, nel fornire l'interpretazione della direttiva 2011/7/UE, che ha modificato la direttiva 2000/35/UE, con effetto vincolante per il giudice nazionale, ha osservato che l'art. 2, punto 1, della direttiva non contiene un rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di transazione commerciale, la quale richiede dunque un'interpretazione autonoma ed uniforme, che tenga conto nello stesso tempo del tenore letterale e del contesto della disposizione in cui figura tale nozione, nonché delle finalità di detta disposizione e dell'atto del diritto dell'Unione di cui essa fa parte: in virtù di tale rilievo, ha ritenuto che la nozione in esame debba essere intesa in senso ampio, e quindi non coincida necessariamente con quella di contratto, concludendo che, affinché una transazione possa essere qualificata come transazione commerciale, ai fini della applicazione della direttiva, sono necessarie due condizioni, e cioè che essa sia stata effettuata tra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, e che abbia condotto alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 20/10/2022, in causa C-585/20, BFF Finance Iberia;
1/12/2022, in causa C-419/21, m.st. . Sulla base di analoghe considerazioni, era stato precedentemente Controparte_3 CP_4 affermato che nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva rientra anche il contratto di appalto pubblico, il quale implica la consegna di "merci" o la prestazione di "servizi", ai sensi degli artt. 28 e 57 del TFUE, aggiungendosi che l'esclusione delle transazioni commerciali relative agli appalti pubblici dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35/UE contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva e avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri, e precisandosi inoltre che nel settore degli appalti pubblici i ritardi di pagamento possono porre problemi molto più rilevanti che in altri settori (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 18/11/2020, in causa C-299/19, Techbau Spa;
v. anche, in materia sanitaria, sent. 28/01/2020, in causa C-122/18, Commissione c. Italia). Con il secondo motivo di opposizione la opponente ha contestato la richiesta di pagamento degli interessi sul credito portato dalla fattura n. 428 del 31.10.2007 con scadenza 31.12.2007 allegando che la predetta fattura sarebbe stata pagata in data 19.06.2008, di talchè gli interessi, da computare in ogni caso al tasso legale, avrebbero potuto essere richiesti solo per il periodo 01.01.2008 – 19.06.2008. Il motivo di opposizione è infondato non risultando in alcun modo provato l'avvenuto pagamento della fattura 428 del 31.10.2007. Ed invero, il doc. 9 costituisce un mero mandato di pagamento emesso dal Direttore e ragioniere della peraltro privo di sottoscrizione. Trattandosi atto unilaterale, il predetto documento, stante la Parte_1 contestazione specifica operata dall'opposta, non costituisce in alcun modo prova del pagamento. Parimenti è a dirsi per il doc. 10 atteso che si tratta di una mera comunicazione di avvenuto pagamento, peraltro di somma inferiore rispetto all'importo della fattura n. 428 del 31.10.20217, di cui non risulta in alcun provata la ricezione da parte della opposta.
Come noto, nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale e tale criterio legale di imputazione posto dall'art. 1194 cod. civ. non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento (Cass. Sez. 3 9-10-2003 n. 15053 Rv. 567351, Cass. Sez. 1 20-5-2005 n. 10692 Rv. 580901-01). Ne consegue che il pagamento parziale della somma di € 238.353,87 in data 06.06.2022 deve essere imputata agli interessi. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni vanno disattese in quanto le circostanze di fatto dedotte nei singoli capitoli di prova sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Alla revoca del decreto ingiuntivo conseguente al pagamento parziale eseguito dalla opponente nelle more del giudizio va disposta la condanna della al pagamento in favore della Parte_1 ella somma di € 449.146,57, oltre agli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs 231/02 CP_1 ul credito in linea capitale di € 112.431,74 dal 01.10.2020 e sino al saldo effettivo Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla pagina 5 di 6 sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero. Il principio va applicato anche per la fase monitoria poiché, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo per il pagamento parziale nel corso del giudizio, è venuta meno anche la statuizione ivi contenuta relativa alle spese processuali, ma resta l'accertamento della soccombenza virtuale per tale fase, sicché la legittimità delle ragioni della emissione del decreto implica la condanna della parte opponente al rimborso anche delle spese di fase monitoria (Cass., 10.4.2014 n. 8428). Di qui la condanna della parte opponente al rimborso delle spese sostenute dall'opponente nella fase monitoria e degli onorari di difesa di entrambe le fasi, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 così come aggiornati dal DM 147/2022 per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000 con applicazione della riduzione massima consentita per la fase istruttoria avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 449.146,57, oltre agli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs 231/02 maturati e maturandi sul credito in linea capitale di € 112.431,74 dal 01.10.2020 e sino al saldo effettivo 3. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 931,00 per spese vive della fase monitoria e in € 29.000 per compenso (di cui € 9.000,00 per compenso della fase monitoria), oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 22 gennaio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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