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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1569/2019
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ed ivi residente in [...], RONCO IV, N. C.F._1
23, elettivamente domiciliato in Catania, VIA ENNA n. 12, presso lo studio dell'Avv. GAROFALO SALVATORE ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ), con sede in , Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Floridia, VIA F. TURATI N. 37, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti BRANDINO LUCA ( ), e DANIELE C.F._3
FAILLA ( , giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. All'udienza del 28.03.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.03.2019, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità dell' convenuto, al risarcimento dei CP_3
danni subiti dall'attore in seguito al sinistro occorsogli in data 11.03.2014 e quantificati in € 46.617,70 a titolo di danno biologico/non patrimoniale, €
785,00 per spese mediche, € 479.060,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica. In particolare, l'attore esponeva che in data 11.03.2014, alle ore 7:00 circa, si trovava alla guida del proprio ciclomotore Piaggio Vespa 125 tg. CX73198, in transito sulla via Largo Campania di , allorquando, all'altezza CP_1
del civico 5, incappava con la ruota anteriore in una profonda buca non visibile presente sul manto stradale, così perdeva il controllo del mezzo e rovinava sul selciato, provocandosi danni per i quali veniva trasportato in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Umberto I di , ove i sanitari CP_1
gli diagnosticavano “trauma ginocchio destro con escoriazioni sparse- prognosi gg. 10”. Precisava, inoltre, che a causa del persistere della sintomatologia dolorosa, procedeva all'effettuazione di diversi esami strumentali che attestavano la rottura del L.C.A. del ginocchio destro e, conseguentemente, nel novembre del 2014 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di effettuata dal Dott. che quantificava il danno Persona_1
pag. 2/8 biologico residuato all'attore a seguito del sinistro nella misura del 10%, oltre I.T.A. di gg. 30, I.T.P. al 75% di gg. 215, I.T.P. al 50% di gg. 30 e
I.T.P. al 25% di gg. 15. Asseriva, infine, che, la compromissione funzionale dell'arto aveva inficiato la capacità lavorativa generica e specifica di operaio-manovale smontatore, determinando il licenziamento dall'azienda presso cui prestava la propria attività lavorativa, e chiedeva, pertanto, il risarcimento del relativo danno nella misura determinata applicando i coefficienti diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura, come chiarito dalla sentenza n. 20615 del 14.10.2015 della Corte di Cassazione.
Sosteneva che la responsabilità esclusiva di tali danni era addebitabile al quale ente proprietario e custode del tratto stradale in Controparte_1
questione, che non aveva provveduto a riparare e/o segnalare la buca che aveva cagionato la caduta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.07.2019, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree, perché integralmente infondate in fatto e in diritto, in subordine, in caso di accertamento di responsabilità del limitare il risarcimento a quanto provato. CP_1
L'ente convenuto sosteneva che nessuna responsabilità era ascrivibile al convenuto, in quanto non vi era prova del nesso causale tra la CP_1
caduta e la presenza della buca denunciata dall'attore, sostenendo, tra l'altro, che quest'ultimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, avrebbe potuto eliminare o quantomeno attenuare le conseguenze dannose dell'evento, fino ad elidere l'esistenza stessa del nesso eziologico.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti e la prova testimoniale. Indi, sulle conclusioni come innanzi pag. 3/8 precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
In linea di principio, non vi è alcun dubbio che il sia responsabile CP_1
ex art. 2051 c.c. dei danni causati a terzi dalle cose di cui egli è custode e, pertanto, obbligato alla relativa vigilanza.
Come è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Una volta inquadrata la responsabilità dell'ente quale custode della cosa, è suo onere quello di dimostrare che l'evento si sia verificato non soltanto malgrado questi abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa a lui non addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt.
2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre pag. 4/8 all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto, dunque, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
Ciò posto, deve procedersi all'esame della fattispecie concreta, verificando se, in positivo, la cosa pubblica presenti quelle anomalie tali da risultare oggettivamente pericolosa per l'utenza; in negativo, se l'incidente si sia verificato per l'insorgenza di fattori estranei alla res, potenzialmente riconducibili, da una parte, all'utilizzo anomalo da parte dell'utente
(principio dell'autoresponsabilità) e, dall'altra, a mutamenti repentini tali da sfuggire al potere di controllo da parte della P.A.
La norma prevede, quindi, in capo al custode una vera e propria responsabilità oggettiva indipendente dalla sussistenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza e derivante unicamente dalla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato al terzo. La predetta fattispecie deve ritenersi dunque configurabile laddove sussista, in capo al soggetto responsabile, un potere di custodia sulla res, consistente in un vero e proprio governo di quest'ultima e, quindi, nella sua disponibilità giuridica e materiale. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti anche recentemente, chiarito che: “…la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c, ha carattere oggettivo,
pag. 5/8 essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione” (cfr. Cass. civ. sezione VI 24/10/2014 n. 1468). Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito “fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia” (ex multis Cass. civ. 10/03/2005 n. 5326, Cass. civ. 10/08/2004 n. 15429, etc.).
Accertata dunque la sussistenza, in capo all' convenuto del potere di CP_3
custodia sulla predetta res, è altresì necessario verificare l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultima ed il verificarsi dell'evento dannoso in capo all'attore, tale che la prima si configuri quale antecedente necessario del secondo.
Ciò detto, nella fattispecie in esame può dirsi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, non avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti.
Orbene, le emergenze istruttorie non consentono di risalire con certezza alla causa della caduta, in quanto l'unica teste, escussa all'udienza del
12.11.2022, ai quesiti contenuti nella memoria istruttoria di parte attrice ha pag. 6/8 risposto di non ricordare l'episodio, affermando soltanto di essere intervenuta, in qualità di ispettore in forza al Comando Centrale di Polizia
Municipale di , per regolare la circolazione stradale, ma nulla ha CP_1
chiarito in ordine alle modalità della caduta dell'attore dal ciclomotore o se questa fosse dipesa dalla presenza della buca sul manto stradale.
A supplire alle carenze probatorie in ordine all'an debeatur non può certo valere il rapporto d'incidente stradale redatto dagli agenti del Corpo di
Polizia Municipale della Città di , intervenuti successivamente al CP_1
sinistro, i quali, seppur abbiano prospettato un'ipotesi della dinamica dello stesso, non hanno assistito al momento della caduta, né hanno raccolto testimonianze che possano confermare o meno la versione dei fatti fornita dall'attore.
Sul tema del valore probatorio del suddetto rapporto di incidente stradale, appare particolarmente significativa la sentenza della Corte di Cassazione
n. 38/2014 del 3 gennaio 2014, secondo cui “è principio consolidato quello per cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Dall'insieme dei predetti elementi istruttori emerge un quadro probatorio tale da non potersi ritenere raggiunta la prova sull'esistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia della P.A. e la caduta, con la conseguenza pag. 7/8 che non scatta neppure l'onere id prova contraria in capo al convenuto in ordine alla prova dell'evento eccezionale interruttivo del predetto nesso causale.
La domanda, infondata nell'an, va conseguentemente rigettata, superfluo appalesandosi lo scrutinio dell'ulteriore materiale probatorio relativo al quantum debeatur.
In ossequio al principio della soccombenza l'attore dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del Giudice onorario
Dott.ssa Maria Concetta Consoli definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda risarcitoria spiegata da , per le Parte_1
ragioni di cui in pars motiva;
2. Condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1
convenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
€. 7.052,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
25/02/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1569/2019
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ed ivi residente in [...], RONCO IV, N. C.F._1
23, elettivamente domiciliato in Catania, VIA ENNA n. 12, presso lo studio dell'Avv. GAROFALO SALVATORE ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ), con sede in , Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Floridia, VIA F. TURATI N. 37, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti BRANDINO LUCA ( ), e DANIELE C.F._3
FAILLA ( , giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. All'udienza del 28.03.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.03.2019, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità dell' convenuto, al risarcimento dei CP_3
danni subiti dall'attore in seguito al sinistro occorsogli in data 11.03.2014 e quantificati in € 46.617,70 a titolo di danno biologico/non patrimoniale, €
785,00 per spese mediche, € 479.060,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica. In particolare, l'attore esponeva che in data 11.03.2014, alle ore 7:00 circa, si trovava alla guida del proprio ciclomotore Piaggio Vespa 125 tg. CX73198, in transito sulla via Largo Campania di , allorquando, all'altezza CP_1
del civico 5, incappava con la ruota anteriore in una profonda buca non visibile presente sul manto stradale, così perdeva il controllo del mezzo e rovinava sul selciato, provocandosi danni per i quali veniva trasportato in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Umberto I di , ove i sanitari CP_1
gli diagnosticavano “trauma ginocchio destro con escoriazioni sparse- prognosi gg. 10”. Precisava, inoltre, che a causa del persistere della sintomatologia dolorosa, procedeva all'effettuazione di diversi esami strumentali che attestavano la rottura del L.C.A. del ginocchio destro e, conseguentemente, nel novembre del 2014 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di effettuata dal Dott. che quantificava il danno Persona_1
pag. 2/8 biologico residuato all'attore a seguito del sinistro nella misura del 10%, oltre I.T.A. di gg. 30, I.T.P. al 75% di gg. 215, I.T.P. al 50% di gg. 30 e
I.T.P. al 25% di gg. 15. Asseriva, infine, che, la compromissione funzionale dell'arto aveva inficiato la capacità lavorativa generica e specifica di operaio-manovale smontatore, determinando il licenziamento dall'azienda presso cui prestava la propria attività lavorativa, e chiedeva, pertanto, il risarcimento del relativo danno nella misura determinata applicando i coefficienti diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura, come chiarito dalla sentenza n. 20615 del 14.10.2015 della Corte di Cassazione.
Sosteneva che la responsabilità esclusiva di tali danni era addebitabile al quale ente proprietario e custode del tratto stradale in Controparte_1
questione, che non aveva provveduto a riparare e/o segnalare la buca che aveva cagionato la caduta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.07.2019, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree, perché integralmente infondate in fatto e in diritto, in subordine, in caso di accertamento di responsabilità del limitare il risarcimento a quanto provato. CP_1
L'ente convenuto sosteneva che nessuna responsabilità era ascrivibile al convenuto, in quanto non vi era prova del nesso causale tra la CP_1
caduta e la presenza della buca denunciata dall'attore, sostenendo, tra l'altro, che quest'ultimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, avrebbe potuto eliminare o quantomeno attenuare le conseguenze dannose dell'evento, fino ad elidere l'esistenza stessa del nesso eziologico.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti e la prova testimoniale. Indi, sulle conclusioni come innanzi pag. 3/8 precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
In linea di principio, non vi è alcun dubbio che il sia responsabile CP_1
ex art. 2051 c.c. dei danni causati a terzi dalle cose di cui egli è custode e, pertanto, obbligato alla relativa vigilanza.
Come è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Una volta inquadrata la responsabilità dell'ente quale custode della cosa, è suo onere quello di dimostrare che l'evento si sia verificato non soltanto malgrado questi abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa a lui non addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt.
2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre pag. 4/8 all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto, dunque, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
Ciò posto, deve procedersi all'esame della fattispecie concreta, verificando se, in positivo, la cosa pubblica presenti quelle anomalie tali da risultare oggettivamente pericolosa per l'utenza; in negativo, se l'incidente si sia verificato per l'insorgenza di fattori estranei alla res, potenzialmente riconducibili, da una parte, all'utilizzo anomalo da parte dell'utente
(principio dell'autoresponsabilità) e, dall'altra, a mutamenti repentini tali da sfuggire al potere di controllo da parte della P.A.
La norma prevede, quindi, in capo al custode una vera e propria responsabilità oggettiva indipendente dalla sussistenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza e derivante unicamente dalla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato al terzo. La predetta fattispecie deve ritenersi dunque configurabile laddove sussista, in capo al soggetto responsabile, un potere di custodia sulla res, consistente in un vero e proprio governo di quest'ultima e, quindi, nella sua disponibilità giuridica e materiale. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti anche recentemente, chiarito che: “…la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c, ha carattere oggettivo,
pag. 5/8 essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione” (cfr. Cass. civ. sezione VI 24/10/2014 n. 1468). Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito “fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia” (ex multis Cass. civ. 10/03/2005 n. 5326, Cass. civ. 10/08/2004 n. 15429, etc.).
Accertata dunque la sussistenza, in capo all' convenuto del potere di CP_3
custodia sulla predetta res, è altresì necessario verificare l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultima ed il verificarsi dell'evento dannoso in capo all'attore, tale che la prima si configuri quale antecedente necessario del secondo.
Ciò detto, nella fattispecie in esame può dirsi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, non avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti.
Orbene, le emergenze istruttorie non consentono di risalire con certezza alla causa della caduta, in quanto l'unica teste, escussa all'udienza del
12.11.2022, ai quesiti contenuti nella memoria istruttoria di parte attrice ha pag. 6/8 risposto di non ricordare l'episodio, affermando soltanto di essere intervenuta, in qualità di ispettore in forza al Comando Centrale di Polizia
Municipale di , per regolare la circolazione stradale, ma nulla ha CP_1
chiarito in ordine alle modalità della caduta dell'attore dal ciclomotore o se questa fosse dipesa dalla presenza della buca sul manto stradale.
A supplire alle carenze probatorie in ordine all'an debeatur non può certo valere il rapporto d'incidente stradale redatto dagli agenti del Corpo di
Polizia Municipale della Città di , intervenuti successivamente al CP_1
sinistro, i quali, seppur abbiano prospettato un'ipotesi della dinamica dello stesso, non hanno assistito al momento della caduta, né hanno raccolto testimonianze che possano confermare o meno la versione dei fatti fornita dall'attore.
Sul tema del valore probatorio del suddetto rapporto di incidente stradale, appare particolarmente significativa la sentenza della Corte di Cassazione
n. 38/2014 del 3 gennaio 2014, secondo cui “è principio consolidato quello per cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Dall'insieme dei predetti elementi istruttori emerge un quadro probatorio tale da non potersi ritenere raggiunta la prova sull'esistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia della P.A. e la caduta, con la conseguenza pag. 7/8 che non scatta neppure l'onere id prova contraria in capo al convenuto in ordine alla prova dell'evento eccezionale interruttivo del predetto nesso causale.
La domanda, infondata nell'an, va conseguentemente rigettata, superfluo appalesandosi lo scrutinio dell'ulteriore materiale probatorio relativo al quantum debeatur.
In ossequio al principio della soccombenza l'attore dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del Giudice onorario
Dott.ssa Maria Concetta Consoli definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda risarcitoria spiegata da , per le Parte_1
ragioni di cui in pars motiva;
2. Condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1
convenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
€. 7.052,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
25/02/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 8/8