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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 17 del mese di febbraio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 6119/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliato in Gravina di CodiceFiscale_1
Catania Via Carrubella n. 151 presso lo studio dell'Avv. Concetta Costa, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliata in Aci Castello Via CodiceFiscale_2
Re Martino n. 203 presso lo studio dell'Avv. Lucia Lauretti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO.
E' presente il procuratore del ricorrente il quale discute la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano pagina 1 di 4 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 24.4.2024 premettendo di avere concesso in Parte_1
locazione per uso abitativo a l'immobile sito in Valverde Via Nizzeti n. 22 per il Persona_1
canone mensile di € 314.00 chiedeva che questo fosse dichiarato risolto atteso che il conduttore non aveva effettuato il pagamento dell'aumento istat, delle quote condominiali e della quota parte della registrazione del contratto.
Chiedevano pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con la condanna del resistente al pagamento delle somme dovute.
Si costituiva l'intimata opponendosi, rilevando a) di avere sempre corrisposto le quote condominiali e di non avere ricevuto alcuna richiesta prima della citazione;
b) che la differenza per aumento istat alla data dello sfratto era di soli € 226.85, come da stessa comunicazione dell'intimante; c) di avere già
corrisposto la quota parte dell'imposta di registro. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'intimante alla restituzione di tutte le maggiori somme versate in assenza di formale comunicazione scritta di aumento, somme peraltro aumentate in violazione degli indici Istat di riferimento.
Disposto il mutamento di rito, all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico e noto che ““L'aggiornamento ISTAT non opera in maniera automatica ma presuppone
una necessaria specifica richiesta del locatore […] La richiesta di aggiornamento si pone come
condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il
canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta“ (cfr. ancora di recente Cassazione civile, Sez. 3,
sentenza n. 27287 del 07.10.2021).
pagina 2 di 4 Nella specie l'unica richiesta in atti è del 21.4.2023 e solo da tale data quindi è possibile per il locatore richiedere l'aumento Istat.
Dal mese di maggio 2023 quindi l'originario canone di € 206.60 era dovuto nella misura di € 208.30
(data ultima variazione dicembre 2024).
E' documentato in atti che il conduttore ha versato dal 2020/2021 € 300.00 mensili e dal 2022 €
314.40 e così complessivamente € 18518.40 a fronte di una somma dovuta di € 12498.00 (anche a volere considerare l'importo già aumentato dal 2020), con una differenza quindi di € 6020.00.
Va precisato che l'indebito deve essere calcolato con riferimento agli ultimi 5 anni attesa l'eccepita prescrizione, tempestivamente sollevata da parte intimante nella memoria integrativa.
Ne segue che l'intimante deve essere condannato al pagamento in favore dell'intimata della complessiva somma di € 6020.00 a titolo di indebito dal gennaio 2020 al dicembre 2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'Erario, posto che l'intimata è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 dpr n. 115 del 2002). La
liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28
novembre 2012 n. 270, che riprende l'orientamento già espresso dalla VI Sezione Penale della Corte di
Cassazione con le sentenze n. 46537/11 e 3885/12 (atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133 TU
spese di giustizia, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
udito i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da
[...]
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) rigetta la domanda di parte intimante;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna l'intimante al pagamento in favore pagina 3 di 4 dell'intimata della complessiva somma di € 6020.00 a titolo di indebito dal gennaio 2020 al dicembre 2024, oltre interessi legali dalla data della domanda;
3) condanna l'intimante al rimborso delle spese processuali in favore di parte intimata -distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia in complessivi € 900,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 17 del mese di febbraio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 6119/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliato in Gravina di CodiceFiscale_1
Catania Via Carrubella n. 151 presso lo studio dell'Avv. Concetta Costa, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliata in Aci Castello Via CodiceFiscale_2
Re Martino n. 203 presso lo studio dell'Avv. Lucia Lauretti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO.
E' presente il procuratore del ricorrente il quale discute la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano pagina 1 di 4 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 24.4.2024 premettendo di avere concesso in Parte_1
locazione per uso abitativo a l'immobile sito in Valverde Via Nizzeti n. 22 per il Persona_1
canone mensile di € 314.00 chiedeva che questo fosse dichiarato risolto atteso che il conduttore non aveva effettuato il pagamento dell'aumento istat, delle quote condominiali e della quota parte della registrazione del contratto.
Chiedevano pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con la condanna del resistente al pagamento delle somme dovute.
Si costituiva l'intimata opponendosi, rilevando a) di avere sempre corrisposto le quote condominiali e di non avere ricevuto alcuna richiesta prima della citazione;
b) che la differenza per aumento istat alla data dello sfratto era di soli € 226.85, come da stessa comunicazione dell'intimante; c) di avere già
corrisposto la quota parte dell'imposta di registro. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'intimante alla restituzione di tutte le maggiori somme versate in assenza di formale comunicazione scritta di aumento, somme peraltro aumentate in violazione degli indici Istat di riferimento.
Disposto il mutamento di rito, all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico e noto che ““L'aggiornamento ISTAT non opera in maniera automatica ma presuppone
una necessaria specifica richiesta del locatore […] La richiesta di aggiornamento si pone come
condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il
canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta“ (cfr. ancora di recente Cassazione civile, Sez. 3,
sentenza n. 27287 del 07.10.2021).
pagina 2 di 4 Nella specie l'unica richiesta in atti è del 21.4.2023 e solo da tale data quindi è possibile per il locatore richiedere l'aumento Istat.
Dal mese di maggio 2023 quindi l'originario canone di € 206.60 era dovuto nella misura di € 208.30
(data ultima variazione dicembre 2024).
E' documentato in atti che il conduttore ha versato dal 2020/2021 € 300.00 mensili e dal 2022 €
314.40 e così complessivamente € 18518.40 a fronte di una somma dovuta di € 12498.00 (anche a volere considerare l'importo già aumentato dal 2020), con una differenza quindi di € 6020.00.
Va precisato che l'indebito deve essere calcolato con riferimento agli ultimi 5 anni attesa l'eccepita prescrizione, tempestivamente sollevata da parte intimante nella memoria integrativa.
Ne segue che l'intimante deve essere condannato al pagamento in favore dell'intimata della complessiva somma di € 6020.00 a titolo di indebito dal gennaio 2020 al dicembre 2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'Erario, posto che l'intimata è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 dpr n. 115 del 2002). La
liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28
novembre 2012 n. 270, che riprende l'orientamento già espresso dalla VI Sezione Penale della Corte di
Cassazione con le sentenze n. 46537/11 e 3885/12 (atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133 TU
spese di giustizia, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
udito i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da
[...]
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) rigetta la domanda di parte intimante;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna l'intimante al pagamento in favore pagina 3 di 4 dell'intimata della complessiva somma di € 6020.00 a titolo di indebito dal gennaio 2020 al dicembre 2024, oltre interessi legali dalla data della domanda;
3) condanna l'intimante al rimborso delle spese processuali in favore di parte intimata -distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia in complessivi € 900,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4