Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 08.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7574 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE ad ATP
TRA
CF: e CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi nella qualità di genitori del minore C.F._2 Persona_1
CF: rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Michele Alterio, con il C.F._3 quale elettivamente domiciliano, come da procura in atti
Opponenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla via A. De CP_1
Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall' Avv. Roberto Maisto, in virtù di procura generale alle liti
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le parti ricorrenti in epigrafe indicate proponevano istanza di accertamento tecnico per la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di frequenza e la condizione di portatrice di handicap con connotazione di gravità ovvero lo stato di minore ipoacusico a vantaggio del figlio benefici per i quali avevano avanzato domanda in via Persona_1 amministrativa il 30.11.2020, con esito negativo.
Il c.t.u. nominato dallo scrivente magistrato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario per i benefici invocati.
Le parti ricorrenti, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 27.03.2024, proponevano rituale opposizione, chiedendo l'accertamento del diritto del minore alle prestazioni richieste con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei CP_2 ratei di indennità di accompagnamento maturati, oltre accessori;
vinte le spese legali, con attribuzione.
L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludeva per il rigetto CP_1 della domanda con vittoria delle spese.
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Il ricorso è infondato e non può essere accolto per quanto di seguito illustrato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, i ricorrenti hanno contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, argomentando sostanzialmente in ordine alla superficiale valutazione da parte del CTU del quadro patologico a carico del minore, affetto da lunga data da Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Dislessia e Disortografia) che, nonostante la sottoposizione a piano terapeutico individuale, continuano a limitarlo nei compiti e nelle funzioni proprie dell'età, oltre che nella vita di relazione, come evidenziato dalla relazione del consulente di parte versata in atti.
Tuttavia è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott. , esaminata la documentazione sanitaria agli atti ed Per_2 all'esito dell'esame obiettivo del minore, ha posto la seguente diagnosi < L'esame medico generale non ha individuato difettività in un adolescente con parametri di accrescimento nei limiti per altezza e ai livelli inferiori per il peso. Alla luce delle risultanze dell'esame clinico effettuato da questo CTU, appare del tutto congruente la stima espressa dalla
Commissione medica che in data 13.10.22 (data visita 13.10.22) indicava il minore non invalido. Allo stato il minorenne esaminato presenta deficit funzionali in forma di
Modesto/lieve quadro dislessico associato a disortografia in fase di programma riabilitativo>.
In sede di “CONCLUSIONI” il CTU ha quindi affermato che < presenta allo Persona_1 stato una condizione di modesta entità a carattere psico-evolutivo ovvero: Modesto/lieve quadro dislessico associato a disortografia in fase di programma riabilitativo.
Nel caso di specie, sulla base di quanto di documentale disponibile e dell'esame clinico- funzionale effettuato, non ricorrono i requisiti di legge per la concessione dell'indennità di frequenza;
ovvero viene confermata la valutazione effettuata in data 13 ottobre 2022 dalla
Commissione Medica territorialmente competente.
2 Si ricorda, poi, che l'indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge 11 ottobre
1990, n. 289; i requisiti per la concessione sono costituiti dalla minore età connessa al requisito sanitario costituito dalla presenza di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
Pur non potendo esaminare nel dettaglio la problematica e la dottrina medico-legale relativa al riconoscimento del “minore invalido” ritengo utile ricordare che per un minore come quella esaminata, con età compresa nella fascia tra 2 e 15 anni, è agevole intravedere le “difficoltà” nel gioco, nell'apprendimento scolastico, nelle attività sportive e ricreative, nella comunicazione e nelle relazioni con i coetanei;
attività tutte che consentono un regolare e armonico sviluppo psico-fisico.
In altre parole il quadro nosologico su riportato è ascrivibile al primo livello di Melennec che propose delle tabelle di valutazione dell'entità della compromissione funzionale tramite 4 livelli di gravità. In dette tabelle il 1° livello è costituito da : “l'esame clinico è spesso normale in relazione all'età e al sesso;
se ci sono delle anomalie esse sono minori e non significative per un deficit funzionale” A detto livello (primo) è ascrivibile il caso di dell'età attuale di circa 12 Persona_1 anni.
È peraltro chiaro, in riferimento alla norma di legge, che il quadro clinico attuale deve essere di grado tale da determinare “difficoltà persistenti” ed essere dotato di un'“efficienza causale” nel determinismo della difficoltà. La possibilità di determinare la “entità” del disturbo deve discendere da un'attenta valutazione e critica integrazione di dati anamnestici e sanitari.
Orbene, l'esame medico effettuato da chi scrive e la documentazione sanitaria esaminata, allo stato, sono palesemente indicativi della mancanza di significative “difficoltà” nel caso del minorenne , ovvero sono individuabili parametri clinici significativi di Persona_1 deficit funzionale lieve (1° grado sec. Mellenec).
In sintesi è possibile indicare che , è un minore inquadrabile nell'età Persona_1 adolescenziale-evolutiva (11-18 anni) periodo in cui vanno analizzate anche la sfera delle relazioni sociali che il minore è in grado di instaurare nel contesto intra ed extrafamiliare.
Il quadro psichico non assurge per entità e tipologia a condizione menomativa invalidante per cui si conferma la stima della Commissione medica territorialmente competente non sostanziandosi il requisito medico-legale delle “difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età”.
In ordine allo svantaggio sociale si può - con la certa larghezza di vedute - indicare che, per la persistenza del quadro dislessico-disortografico (ripetesi di modesta entità), si sostanzia il requisito di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992 con possibilità di revisione ad un anno ovvero a gennaio 2025 >
A fronte di tali rilievi il ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, risultate invero analitiche, logiche e adeguatamente motivate sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO e all'esito dell'esame obiettivo del piccolo paziente.
Invero, dalla relazione di consulenza del CTU di parte, dott. fondata sul Persona_3 medesimo quadro clinico esaminato nella fase sommaria, traspaiono mere prospettazioni
3 di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte, tali da non giustificare il rinnovo della CTU.
Può pertanto richiamarsi il consolidato e costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui "….. nel giudizio in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza ... deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa 'l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice"(cfr. tra le tante Cass. n. 16392 del 2004, Cass. n. 8653 del
2004, Cass. n. 9869 del 2004, Cass. n. 11054 del 2003, Cass. n. 3519 del 2001).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
-dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 8.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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