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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG 179/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giu attaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Kristancic, e, per l'avv. De CP_1
Nisco, in sostituzione dell'avv. Fuso. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e difese.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
.g. n. 179/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 ha Kristancic, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2 gli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Mattea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26 aprile 2024, erede Parte_1 di , sulla premessa che questi aveva lavorato tra il 20.10.1971 e il Persona_1
31.05.1976 alle dipendenze di società appaltatrice di e alle CP_3 CP_1 dipendenze di quest'ultima nel periodo dal 01.05.1976 al 22.04.1984 tra il 1952 e il 1957, sempre con mansioni di saldatore, ha agito in giudizio nei confronti di quest'ultima per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della malattia neoplastica con metastasi al fegato, al pancreas ed al surrene dx in gastroresecato per neoplasia con asbestosi contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento dell'attività lavorativa relativa all'esperienza professionale testé descritta, e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale. In via subordinata, ha chiesto iure hereditatis il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in considerazione dell'insorgenza delle placche pleuriche, ancora causate dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento delle sue attività lavorative, 1.1 A sostegno della sua pretesa, ha dedotto che nello svolgimento della sua attività sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti.
1.2 Ha quindi sostenuto che il suo stato patologico sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di che pertanto CP_1 dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. CP_1
Ha argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da DO, in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti. * 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale di presso è pacifico e documentale [cfr. doc. 8 ricorrente]. Pt_2 CP_1
L'istruttoria testimoniale ha confermato l'esposizione all'amianto del ricorrente.
dipendente di dal1972 al 1980, ha riferito «io e Tes_1 CP_1 Per_1 svolgevamo lo stesso lavoro e capitava di trovarci nello stesso ambiente...Lavoravamo in vari ambienti all'interno del cantiere, non in specifiche officine. Indossavamo tute verdi antifiamma che penso potessero avere componenti in amianto. Utilizzavamo dei cuscini, che ugualmente usavamo per evitare il fuoco e che penso potessero contenere amianto. Nello svolgimento della nostra attività non avevamo un'esposizione diretta all'amianto, ma ricordo che l'ambiente era contraddistinto da una sorta di pulviscolo che era generato dalle diverse lavorazioni svolte contestualmente a quella dei saldatori. Ricordo che la copertura della struttura in cui lavoravamo era in ethernit e ricordo che era instabile e si sgretolava, generando polveri che si inserivano nell'ambiente sottostante. L'ambiente in cui operavamo era polveroso…ricordo che l'ambiente era sempre sporco. Gli unici impianti di aspirazione erano usati per specifiche lavorazioni;
noi saldatori, per esempio, aspiravamo il fumo in alcune specifiche operazioni. Non esisteva un impianto di aspirazione generale. Qualche volta venivano usate mascherine di cartone. Era tuttavia necessario togliersele perché si appannavano le lenti degli occhiali da saldatore. Usavamo queste mascherine solo nel corso dello svolgimento di determinate attività, altrimenti, per circolare nell'ambiente, non impiegavamo alcuna mascherina o altro d.p.i. ».
5.3 A fronte di questi dati, può ritenersi che DO abbia operato in un ambiente connotato dalla presenza d'amianto, tale da dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 6. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie»
[Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
6.1 Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrente [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
6.2 Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di CP_1 dal 1970 al 1980,: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 7. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui DO ha operato e le patologie contratte, va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale.
7.1. L'esperto ha evidenziato che «dall'analisi della documentazione sanitaria in atti emerge che il sig. era affetto da un adenocarcinoma gastrico metastatico, Per_1 diagnosticato nel 2020 in seguito a un'esofagogastroduodenoscopia (EGDS) che aveva evidenziato nella mucosa dello stomaco una lesione ulcerata, confermata agli esami istologici come neoplastica, inoltre, a una TC torace-addome con mezzo di contrasto, effettuata il 15.04.2020, erano state evidenziate delle placche pleuriche sospette…All'autopsia giudiziaria effettuata in data 04.07.2022 dal Prof. , venivano riscontrate Persona_2 delle placche ialine in corrispondenza del diaframma e delle pleure polmonari, senza descrizione macroscopica di lesioni neoplastiche ai polmoni, con riscontro di un trombo nel ramo lobare inferiore destro dell'arteria polmonare. Nell'addome, nonostante l'assenza di segni di malattia primitiva residua dopo la gastrectomia totale, si osservava infiltrazione neoplastica metastatica in corrispondenza di pancreas, surrene sinistro e fegato, quest'ultimo peraltro con architettura completamente sovvertita». Di seguito, il c.t.u. ha rilevato che «analizzando il quadro clinico e la causa del decesso del sig. , emergono alcune considerazioni importanti. L'adenocarcinoma Per_1 gastrico rappresenta la forma più comune di neoplasia dello stomaco, costituendo oltre il 90% dei tumori dello stomaco…Esistono numerosi fattori di rischio per l'adenocarcinoma gastrico. Tra i principali fattori esogeni si riconoscono l'infezione da Helicobacter pylori, l'anemia perniciosa, la gastrite atrofica, il consumo di alimenti contenenti MI (come salumi e insaccati, prodotti ittici lavorati, latticini, bevande alcoliche), l'abuso di alcol, il consumo di tabacco, l'infezione da virus di Epstein-Barr (EBV) e alcuni tipi di interventi di gastrectomia parziale (come la gastrodigiunostomia secondo Billroth II). Altri fattori di rischio includono l'obesità, la predisposizione familiare e sindromi ereditarie come la sindrome del carcinoma gastrico diffuso e del carcinoma lobulare della mammella (DGLBCS), la sindrome di Lynch, la poliposi adenomatosa familiare (FAP), la sindrome di Li-Fraumeni e l'atassia-teleangectasia. Sebbene l'amianto sia riconosciuto come un agente cancerogeno per l'uomo, associato a patologie come il mesotelioma pleurico, il carcinoma polmonare, della laringe e dell'ovaio, la presunta correlazione tra il cancro gastrico e l'esposizione all'amianto resta tuttora oggetto di dibattito, con dati in letteratura che non risultano uniformi. Secondo la IARC (International Agency for Research on Cancer) esiste una “… evidenza limitata, negli studi epidemiologici, sulla presenza di una associazione nell'uomo tra esposizione ad amianto e tumore dello stomaco…”. Del resto, gli stessi Criteri di Helsinki sull'amianto (un insieme di raccomandazioni formulate da esperti internazionali per la diagnosi e l'attribuzione delle malattie correlate all'amianto), aggiornati al 2014, riportano che, sebbene nella maggior parte degli studi di coorte e diverse meta-analisi presenti in letteratura vi sia evidenza che un incremento dell'esposizione all'asbesto comporti un aumento del rischio di tumore gastrico, in mancanza di un numero sufficiente di studi caso- controllo che forniscano risultati coerenti, al momento il tumore dello stomaco non può essere riconosciuto con certezza una patologia causata dall'amianto. Tale posizione è confermata dal Position Paper sull'amianto, redatto dalla ML (Società Italiana di Medicina del Lavoro) nel 2019 e documento di orientamento per i medici competenti sui criteri diagnostici attuali, i risultati della ricerca epidemiologica, e la valutazione previdenziale e assicurativa sull'esposizione all'asbesto, che, facendo riferimento alla classificazione IARC e ai Criteri di Helsinki, ribadisce che allo stato attuale non è possibile riconoscere con certezza il tumore gastrico come patologia correlata all'esposizione all'amianto». Calando tali indicazioni nel caso di specie, l'esperto ha osservato che, «sebbene l'esposizione all'asbesto del sig. sia ipotizzabile per il tipo di mansione che svolgeva Per_1 presso la ditta e la ditta “ , nello specifico quella di saldatore elettrica e sia CP_3 CP_1 stata di fatto accertata dalla ricerca positiva dei corpuscoli dell'asbesto sui campioni di tessuto polmonare prelevati durante l'esame autoptico, con un valore di 1530 corpuscoli per grammo di tessuto polmonare, laddove il limite superiore dell'esposizione ambientale all'amianto si attesta a 1000 corpuscoli per grammo di tessuto, sulla base della Letteratura di riferimento sopra menzionata, si ritiene che non sussistano elementi di giudizio medico legale sufficienti per concludere che l'esposizione professionale ad asbesto abbia avuto un ruolo causale o comunque concausale nell'insorgenza della neoplasia che ha portato il sig. al decesso;
in relazione a ciò non è possibile riconoscere conseguenze di natura Per_1 temporanea o postumi permanenti». Rispondendo alle osservazioni del c.t. di parte ricorrente, che ha posto in luce come la patologia in questione rientri tra quelle inserita nella Lista II dell'Inail quale patologia asbesto-correlata, il c.t.u. ha osservato che, «sebbene la letteratura scientifica riporti evidenze di un aumentato rischio di tumore gastrico nei soggetti esposti all'asbesto, i dati disponibili risultano discordanti e tutt'ora oggetto di dibattito. Inoltre, le principali linee guida e i consensus paper sul tema sottolineano che, in assenza di evidenze certe, non è possibile stabilire una correlazione diretta tra l'esposizione professionale all'asbesto e l'insorgenza di adenocarcinoma gastrico. Va altresì considerato che il tumore gastrico è una patologia multifattoriale, il cui principale fattore di rischio è rappresentato dall'infezione da Helicobacter pylori, insieme ad altre condizioni predisponenti, quali l'anemia perniciosa, la gastrite atrofica, l'abuso di alcol e tabacco, nonché alcune sindromi ereditarie. Infine, sebbene, come riportato dalla dott.ssa all'interno della lista delle Per_3 malattie professionali soggette a denuncia ai sensi dell'Art. 139 del D.P.R. 1124/1965, aggiornata di cui al Decreto del 15 novembre 2023, le neoplasie gastriche siano inserite tra le patologie asbesto-correlate, è opportuno fare alcune precisazioni. Il suddetto Decreto suddivide infatti le patologie in tre categorie, classificandole in base alla probabilità che la loro origine sia correlata all'esposizione a un determinato agente nell'ambiente lavorativo: nella lista I sono presenti le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, la lista II in cui sono presenti le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità e la lista III in cui sono presenti le malattie la cui origine lavorativa è possibile. Le neoplasie gastriche, in relazione all'esposizione all'asbesto, sono incluse nella Lista II e, di conseguenza, sono ritenute a limitata probabilità di origine lavorativa. Difatti per le patologie inserite nella lista II il nesso tra l'esposizione professionale e l'insorgenza della patologia non risulta immediatamente evidente né supportato da evidenze scientifiche consolidate. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, non si rilevano elementi di giudizio sufficienti a determinare con buona probabilità un ruolo causale o concausale dell'esposizione professionale all'asbesto nell'insorgenza della neoplasia».
7.2. Con riferimento invece alla presenza di placche pleuriche, il c.t.u. ha osservato che esse «erano note da una TC torace-addome con mezzo di contrasto, eseguita in data 15.04.2020, menzionata nella documentazione sanitaria allegata in atti, sebbene non sia presente il referto specifico, e sono state descritte in sede di esame autoptico in corrispondenza del diaframma e dei cavi pleurici bilateralmente. Si tratta di una patologia benigna, caratterizzata da aree circoscritte di ispessimento fibroso delle pleure, indicativa, secondo i criteri sopra menzionati, di esposizione lavorativa pregressa all'amianto. Nel caso in esame, le placche pleuriche sono quindi correlabili all'esposizione professionale all'asbesto, ma in assenza di elementi nella documentazione sanitaria allegata che dimostrino una compromissione della funzionalità respiratoria in conseguenza di esse, è ragionevole considerarle esclusivamente come danno anatomico, quantificabile come danno biologico nella misura del 3%. Non individuabile un periodo di inabilità temporanea legata alle placche pleuriche».
7.3. Da tali valutazioni deriva dunque la mancanza d'un nesso eziologico tra l'adenocarcinoma gastrico metastatico e l'esposizione all'amianto sperimentata presso Essa, all'opposto, è stata ritenuta rilevante rispetto all'insorgenza CP_1 delle placche pleuriche. Le valutazioni espresse sono condivisibili, in quanto fondate su un'argomentata disamina basata su aggiornati criteri scientifici e perfettamente aderente al criterio del “più probabile che non” e agli insegnamenti in materia provenienti dalla Corte di cassazione. In particolare, rispetto all'adenocarcinoma gastrico, va ricordato che l'inserimento della patologia nell'elenco delle malattie di origine lavorativa per le quali è prevista la denuncia ai sensi del D.M. 10.6.2014 in Lista 2, tale da includerla fra le patologie sottoposte a studio sugli effetti degli agenti cancerogeni come l'amianto, «non ha rilevanza di automatica affermazione della derivazione causale dell'eziopatogenesi, vuoi perché non inserita nelle Tabelle INAIL (donde il mancato riconoscimento di malattia tabellare) vuoi perché la classificazione in Lista 2 ne ha conclamato il grado di “limitata probabilità” superando l'iniziale inserimento in Lista 3 come mera “possibilità” (diversamente sarebbe stato se la patologia fosse transitata in Lista 1)»; del resto, «l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria non amplia il catalogo delle patologie tabellate, come dimostra la puntualizzazione, contenuta nel D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4 che l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico. Gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139 assumono valore probatorio vario -in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica- ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato. Peraltro, anche sotto il profilo del criterio di accertamento del nesso causale, la lista seconda prevede una efficienza causale con probabilità limitata e non con probabilità elevata, riservata alle malattie incluse nella lista I» [Cass., n. 33962/2024]. Parte ricorrente non ha fornito la prova della probabilità qualificata del nesso eziologico, il quale, predicabile in termini di mera possibilità, va ritenuto insussistente ai fini del decidere.
* 8. L'accertamento che precede conduce a ritenere infondate le pretese azionate iure proprio e iure hereditatis sull'assunto che l'adenocarcinoma gastrico sia riconducibile all'esposizione all'amianto.
8.1. La responsabilità di va invece affermata rispetto alle placche CP_1 pleuriche. In merito alla quantificazione del danno, va senz'altro fatto riferimento alla percentuale segnalata dal c.t.u., pari al 3%, da rapportare ad un soggetto che, al momento dell'accertamento della patologia, da identificare, sulla base della documentazione disponibile, in coincidenza con la prima diagnosi del 15.04.2020 aveva 69 anni ( era nato il [...]). Per_1
8.2. Ciò posto, in chiave astratta, a fini risarcitori il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana [così Corte cost., n. 356/1991; Corte Cost., n. 184/1986]. Secondo le più recenti indicazioni della Cassazione, il danno biologico consiste in un'ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale [cfr. Cass., ord. n. 7513/2018]. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, solo qualora si sia concretizzato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
devono essersi verificate, in altri termini, conseguenze straordinarie, prive di base organica e quindi estranee alla determinazione medico legale. La Corte di cassazione sopra menzionata, nel forgiare un vero e proprio decalogo, ha espressamente chiarito che «in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale). Viceversa, «non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)». Ha quindi specificato che, «ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione». Proprio per considerare i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni, l'Osservatorio di Milano è intervenuto sulle note tabelle e, nell'edizione 2021, perpetuata in quella dello scorso 05.06.2024, ha proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
infine, è stata aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico- relazionale”, valutando se l'importo ivi indicato, astrattamente compensativo del
“danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Ciò nondimeno, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della c.t.u.. 8.3. Chiarito quanto precede, per il danno biologico permanente, la tabella milanese indica, a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 69 anni alla data della diagnosi e con la percentuale di invalidità del 3%, i seguenti importi standard: euro 3.104,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 775,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile, per un totale di euro 3.879,00. Nella fattispecie per cui è causa, non ricorrono ragioni per procedere ad una personalizzazione della sofferenza interiore. L'attività istruttoria ha confermato la prostrazione del de cuius, ma non anche che essa fosse legata all'insorgenza delle placche pleuriche. È piuttosto da ritenere che quella sofferenza interiore sia stata indotta dal tumore allo stomaco, patologia del tutto più grave ma, come detto, non imputabile all'esposizione all'amianto. Il risarcimento è dunque pari ad euro 3.879,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della diagnosi, avvenuta il 15.04.2020, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione ad aprile 2020. 8.4. È infine il caso di precisare che nulla osta all'applicazione di criteri tabellari sopravvenuto all'introduzione del giudizio, rilevanti in ragione del costante insegnamento di legittimità che ammette l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione [cfr., tra le altre, Cass., n. 7272/2012; Cass., n. 13269/2020].
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore liquidati, tenuto conto dei valori.
9.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 500,00, importo congruo e di cui va disposta la rifusione. 10.3 Le spese di c.t.u., vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Controparte_2 euro 3.879,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 15.04.2020 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 3.879,00 ad aprile 2020; respinge per il resto il ricorso;
condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 2.626,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rispetto al compenso del difensore;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 25.09.2024.