Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02552/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2020, proposto da
UI GO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
A) dell’ordinanza a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio - Servizio Antiabusivismo del Comune di Giugliano in Campania n.8 del 03.03.2020, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; B) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali precipuamente: Verbale di sequestro del Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania prot.n.3855/P.G./2019 del 2.12.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n.8 del 3.03.2020, adottata dal Comune di Giugliano in Campania con la quale gli è stato ingiunto di demolire le seguenti opere realizzate in assenza di titolo edilizio sull’immobile sito in Via Santa Maria a Cubito, distinto in catasto fabbricati al foglio 5 p.lla 437: “ un locale di circa 400mq diviso a sua volta in due locali di circa 200mq ciascuno, la struttura è composta da pali in ferro e travi in ferro , coperta da pannelli coibentati”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. violazione e falsa applicazione dell’art.7 e segg. della L. 7/8/90 n.241 – violazione del giusto procedimento.
Il provvedimento sarebbe illegittimo essendo stata omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento.
II. violazione e falsa applicazione del D.P.R. 06/06/01 n.380 – violazione e falsa applicazione dell’art.3 della l.7/8/90 n.241 – violazione del giusto procedimento - difetto assoluto di motivazione – carenza di istruttoria – eccesso di potere.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, per carenza di motivazione atteso che, nello stesso, l’amministrazione si limita ad asserire che le opere sono state realizzate “in assenza dei titoli abilitativi .”, mentre avrebbe dovuto dar conto delle ragioni urbanistiche che impongono il ripristino dello stato dei luoghi.
III. ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34 del D.P.R. 06/06/01 n.380 – eccesso di potere – difetto di istruttoria.
Prima di ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la rispondenza al pubblico interesse della demolizione.
Si è costituito il Comune di Giugliano in Campania, contestando nel merito le avverse censure.
All’esito dell’udienza di smaltimento del 17 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, va rammentato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale “L'attività di repressione degli abusi edilizi attraverso l'adozione dell'ordinanza di demolizione, che ha natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso ”. (così Consiglio di Stato sez. VI, 09/04/2024, n.3228).
3. Parimenti costante in giurisprudenza è l’affermazione secondo cui l’ordine di demolizione, costituendo esplicazione di un potere interamente vincolato, è sufficientemente motivata mediante la descrizione delle opere abusive e nella constatazione dell'abusività ( “L'ordine di demolizione ha natura di atto dovuto e vincolato, e come tale non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. In particolare, l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato in quanto la repressione dell'abuso corrisponde, per definizione, all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, essendo già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione dell'abusività” così ex multis T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 13/09/2024, n. 3037). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dà conto delle ragioni per le quali l’immobile è ritenuto abusivo, specificando che esso è stato realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire. Ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, l’ordine di demolizione è irrogato in ogni caso qualora l’opera sia realizzata in assenza di titolo edilizio (abusività formale), indipendentemente dalla sua compatibilità con la disciplina urbanistico-edilizia (abusività sostanziale), il cui riscontro fuoriesce dal fuoco delle valutazioni da operarsi in sede repressiva, rientrando – ove ne sia fatta istanza – in quelle oggetto dei procedimenti di accertamento di conformità. Ne discende l’infondatezza anche del secondo motivo.
4. Infondato è anche il terzo motivo, atteso che, per costante giurisprudenza, non occorre alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive, trattandosi di esercizio di un potere interamente vincolato, rispetto al quale non è configurabile in capo al privato alcun affidamento al mantenimento delle opere abusive che sia meritevole di tutela ( “In materia urbanistico-edilizia, in presenza di abusi edilizi, l'ordinanza di demolizione di manufatti abusivi non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore. Tale principio vige anche nel caso in cui l'ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela, né alcun margine di discrezionalità per l'Amministrazione competente .” Cons. giust. amm. Sicilia, 14/09/2024, n. 701).
5. In conclusione, il ricorso è infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO