Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3431/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3431/2024 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Terzigno (NA), alla via Parte_1
Panoramica, n. 84 presso lo studio dell'avvocato Patrizia Gentile, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 22-1-2025, indirizzo p.e.c.: Email_1
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1
, alla Via T.A. Cirillo n. 37, presso lo studio dell'avvocato Maria Ambrosio, che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, autorizzata con delibera della giunta comunale n. 151 del 6-9-2024, con indirizzo p.e.c.: fax 0812781946. Email_2
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 5-6-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, in data
11-7-2024, (rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lauretta) Parte_1 evocava in giudizio innanzi a questo tribunale, il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al fine di: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1 convenuto nella causazione del sinistro;
per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, quantificati nel limite di euro 26.000,00, ovvero da meglio quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo c.t.u., comunque nel limite della competenza di euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione dall'evento e fino all'effettivo soddisfo, per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi in data 9-11-2023, alle ore
17:30 circa, in , alla via S. Tenente Ernesto Cirillo, con vittoria di spese, diritti e CP_1 onorari del giudizio, oltre IVA e CPA e spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014, come per legge.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, mentre percorreva a piedi lungo il marciapiedi destro della strada, con direzione Via Croce, per raggiungere la propria abitazione, giunto davanti alla caffetteria “Mai Tai”, inciampava in una buca, ricoperta da acqua piovana e sporcizia, che si era creata sul marciapiedi, e cadeva al suolo;
la buca era priva di segnalazione che indicasse il pericolo, non era visibile perché ricoperta d'acqua piovana a causa della pioggia e di sporcizia, né era evitabile con l'impiego della ordinaria diligenza;
a causa della caduta, riportava lesioni personali, alla spalla destra, per le quali veniva soccorso da persone presenti sul posto e accompagnato presso la propria abitazione;
per l'acutizzarsi dei dolori veniva subito dopo trasportato con autombulanza presso il P.S. dell'Ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, dove veniva ricoverato, per poi essere dimesso con diagnosi di “frattura omerale”, con prognosi di giorni 30 s.c.; successivamente, era costretto a sottoporsi a cure mediche e specialistiche;
erano residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati nel
12%, oltre ITT e ITP e spese mediche sostenute, da meglio quantificare in corso di causa anche a mezzo c.t.u., e comunque nei limiti di euro 26.000,00; aveva invitato il convenuto alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ma il non aveva aderito a tale CP_1 invito;
sussistevano i presupposti di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. trattandosi di “insidia a trabocchetto”.
Instauratosi il contraddittorio, il contestava la domanda, in rito e nel merito, CP_1 chiedendone il rigetto;
in via gradata, chiedeva dichiarare il concorso di colpa dell'attore pag. 2 nel verificarsi dell'evento; in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, nella misura accertata in corso di causa, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
2. Deve essere respinta, in primo luogo, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma
3, n. 4 c.p.c., proposta dal convenuto.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
3. La domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa pag. 3 stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel pag. 4 contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e
15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass.
2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
La responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè
pag. 5 del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011).
Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione del marciapiedi, in cui vi era presente un dissesto) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazione, presenza di acqua piovana all'interno della buca, sporcizia).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che pag. 6 detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. N.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma pag. 7 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione pag. 8 dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
4. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale di pronto soccorso
2023049659 del 9-11-2023 del P.O di Castellammare - Gragnano, ore 19:22, costituzione in mora del 2-2-2024, inviata a mezzo p.e.c. il 22-2-2024, documentazione fotografica e ulteriore medica) può ritenersi provato che l'evento descritto in citazione si sia verificato.
Ed infatti, il testimone escusso ( ), che seguiva a piedi l'attore a circa un Testimone_1 metro di distanza, ha riferito di aver visto il inciampare in una piccola buca Parte_1 esistente sulla strada, nei pressi del marciapiede, ricolma d'acqua e che l'acqua era visibile.
Riferiva che, nel cadere, il aveva sbattuto la spalla destra e che poi urlava di Parte_1 dolore;
il teste, poi, aveva chiamato un paio di persone per aiutarlo ad alzarsi.
Il teste, inoltre, ha dichiarato di riconoscere lo stato dei luoghi nella foto prodotte dall'attore il 22-7-2024 e in data 12-2-2025, precisando che la buca si trovava quasi di fronte al bar che si vedeva in foto e che in quel punto era avvenuta la caduta;
aggiungeva che, all'epoca dei fatti, la strada in cui era avvenuto il fatto era priva dei paletti (che si vedevano in foto) poiché erano stati istallati da meno di un anno.
Infine, precisava che il fatto era avvenuto a circa trecento metri di distanza dall'abitazione dell'attore.
Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il Tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del
24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Invero, occorre considerare che l'evento, seppur avvenuto in data 9-11-2023 alle ore
17:30, e dunque in verosimile assenza di luce naturale, si è verificato in pieno centro urbano, in una zona in cui è presente l'illuminazione pubblica (come risulta evidente dai pag. 9 rilievi fotografici prodotti dall'attore in data 12-2-2025), a poca distanza dall'abitazione dell'attore (per come confermato anche dal teste escusso) e in assenza di barriere ed ostacoli.
Per tali ragioni, quindi, si deve senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte dell'attore o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità, risultando, invece, il lamentato dissesto ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti.
La stessa presenza di sporcizia e acqua piovana, chiaramente visibile da parte del pedone (come confermato dal teste, dichiarando che l'acqua era visibile), evidenziava la presenza di una buca o comunque di un dislivello nel manto stradale che aveva determinato la raccolta di acqua e altro e che costituiva ragione sufficiente per indurre il pedone a percorrere il tratto di marciapiede in questione con prudenza ed evitare il pericolo.
Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte del danneggiato o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità.
Ne consegue che l'attore non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal pedone danneggiato nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando ed evitando la buca, camminando lentamente o poggiando il piede sul selciato con la necessaria attenzione in modo da evitare di perdere l'equilibrio), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente del pedone danneggiato.
5. La domanda è infondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
pag. 10 Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
Invero, la verificazione dell'evento nel centro urbano della città, in una zona fornita di pubblica illuminazione e a poca distanza dall'abitazione dell'attore, e la presenza di sporcizia e acqua piovana, inducono ad escludere che il danneggiato non abbia avuto la percezione del pericolo.
Infatti, le peculiarità di quanto accaduto, per come emerso dall'istruzione probatoria e descritto dal testimone, evidenzia che la insidia dedotta era visibile dato che il sinistro è avvenuto in assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire il pericolo.
Inoltre, la circostanza che al momento del sinistro la buca era ricolma di acqua piovana e sporcizia, costituiva oggettiva condizione di fatto che imponeva all'utente della strada non distratto di impegnare il tratto stradale con maggiore diligenza e in modo da evitare eventuali disconnessioni visibili, tenuto anche conto che la raccolta di acqua rendeva prevedile la presenza di un dislivello e che la buca in questione era di ridotte dimensioni e quindi facilmente evitabile, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta e dalle dichiarazioni rese dal teste.
Sulla scorta di tali affermazioni e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi, in ogni caso, che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., come detto, richiede che sussistano gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto che è costituita da una situazione di pericolo obbiettivo caratterizzato da un duplice requisito, ovvero il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Per quanto riguarda, ancor più specificamente, la caduta di pedoni, si ribadisce la necessità del duplice presupposto dell'oggettiva invisibilità e soggettiva imprevedibilità del pericolo (cfr. Trib. Spoleto 11-4-1994, in Rass. giur. Umbra 1994. 692), con conseguente affermazione che non ogni irregolarità del manto stradale, ancorché pericolosa, può considerarsi insidia (cfr. Trib. Roma, 10-2-2004, in Giur. merito 2004, 1387, in tema di avvallamenti sul marciapiede), ma solo quella dotata delle predette caratteristiche (Trib.
Modena, 24-1-2012, in dejure.giuffre.it).
pag. 11 Alla stregua di tali principi è da ritenere che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
6. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 460,00; fase introduttiva, euro 389,00; fase istruttoria: euro 840,00; fase decisoria, euro 851,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 convenuto , in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro Controparte_1
2.540,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Maria Ambrosio, ai sensi dell'art. 93
c.p.c..
Torre Annunziata, 9 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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