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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12958/2023,
pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Marco ONORATO, anche in sostituzione dell'Avv. Silvia FARACI,
per il ricorrente e l'Avv. in sostituzione degli Avv. Salvatore AC per Pt_1
l' . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.17 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella
Addì ______________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. Rilasciata spedizione in 12958 R.G. L. 2023, promossa forma esecutiva all'Avv.
D A ______________________
______________________
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
per ___________________ Marco ONORATO e Silvia FARACI, giusta procura in atti, ed
______________________ elettivamente domiciliato presso lo studio Onorato, in Palermo, ______________________ Via Vaccaro 19; Il Cancelliere
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, rappresentato e
[...]
difeso dall'Avv. AC VA, giusta procura
generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente-
-
2 OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2023, , premesso di aver Parte_1
lavorato presso la Sede di Palermo, dal 1966 al 1994, in qualità di Controparte_3
saldatore elettrico e, premesso, altresì, che il medesimo aveva chiesto all' il CP_1
riconoscimento della malattia professionale asbesto-correlata, atteso che era affetto da
interstiziopatia polmonare, pachipleurite da amianto, placche pleuriche, noduli calcifici, sindrome
restrittiva moderata/grave e strie fibrotiche, lamentò che tale domanda fosse stata respinta,
anche in sede di opposizione, e convenne, quindi, in giudizio l' per ottenerne la CP_2
condanna alla corresponsione di un indennizzo per un danno biologico nella misura del
30% ovvero in quella maggiore o minore accertata a seguito di c.t.u., con vittoria di spese.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in capitale in tale CP_1
misura.
L' ritualmente costituitosi, pur rilevando che, nel caso di specie, non era in CP_1
contestazione il requisito dell'esposizione a rischio amianto, deduceva l'infondatezza della
3 domanda avversaria, invocandone il rigetto, per l'insussistenza di qualsivoglia patologia asbesto correlata.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento
Il c.t.u. nominato Dott. Specialista in Malattie dell'Apparato Persona_1
Respiratorio, sulla base di accurate indagini medico legali, dopo aver precisato che “l'odierno
ricorrente, ex saldatore presso i cantieri navali di Palermo è stato già riconosciuto dall' nel 1977, CP_1
affetto da broncopatia da gas ritrosi. Successivamente, il sig. nel 2015, ha presentato Pt_1
all'Istituto richiesta di riconoscimento di asbestosi” e ha accertato, che , Parte_1
“è affetto da adenocarcinoma della prostata è stato sottoposto a prostatectomia radicale e
successivamente a radioterapia e terapia ormonale;
a causa di una stenosi da sclerosi del collo vescicale
(post-chirurgica e post attinica) ad intervento di resezione del collo vescicale, residua incontinenza
urinaria da sforzo, inoltre, broncopneumopatia cronica ostruttiva, riconosciuta dipendente da cause
professionali (inalazione di fumi di saldatura) già dal 1977, e classificata come GOLD I gruppo D. -
Soggetto esposto al rischio amianto (certificazione )” e ha affermato che da tale quadro CP_1
patologico “non sono rilevabili segni e sintomi che possano fare affermare la sussistenza di
una malattia professionale asbesto correlata”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
4 Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12958/2023,
pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Marco ONORATO, anche in sostituzione dell'Avv. Silvia FARACI,
per il ricorrente e l'Avv. in sostituzione degli Avv. Salvatore AC per Pt_1
l' . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.17 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella
Addì ______________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. Rilasciata spedizione in 12958 R.G. L. 2023, promossa forma esecutiva all'Avv.
D A ______________________
______________________
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
per ___________________ Marco ONORATO e Silvia FARACI, giusta procura in atti, ed
______________________ elettivamente domiciliato presso lo studio Onorato, in Palermo, ______________________ Via Vaccaro 19; Il Cancelliere
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, rappresentato e
[...]
difeso dall'Avv. AC VA, giusta procura
generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente-
-
2 OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2023, , premesso di aver Parte_1
lavorato presso la Sede di Palermo, dal 1966 al 1994, in qualità di Controparte_3
saldatore elettrico e, premesso, altresì, che il medesimo aveva chiesto all' il CP_1
riconoscimento della malattia professionale asbesto-correlata, atteso che era affetto da
interstiziopatia polmonare, pachipleurite da amianto, placche pleuriche, noduli calcifici, sindrome
restrittiva moderata/grave e strie fibrotiche, lamentò che tale domanda fosse stata respinta,
anche in sede di opposizione, e convenne, quindi, in giudizio l' per ottenerne la CP_2
condanna alla corresponsione di un indennizzo per un danno biologico nella misura del
30% ovvero in quella maggiore o minore accertata a seguito di c.t.u., con vittoria di spese.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in capitale in tale CP_1
misura.
L' ritualmente costituitosi, pur rilevando che, nel caso di specie, non era in CP_1
contestazione il requisito dell'esposizione a rischio amianto, deduceva l'infondatezza della
3 domanda avversaria, invocandone il rigetto, per l'insussistenza di qualsivoglia patologia asbesto correlata.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento
Il c.t.u. nominato Dott. Specialista in Malattie dell'Apparato Persona_1
Respiratorio, sulla base di accurate indagini medico legali, dopo aver precisato che “l'odierno
ricorrente, ex saldatore presso i cantieri navali di Palermo è stato già riconosciuto dall' nel 1977, CP_1
affetto da broncopatia da gas ritrosi. Successivamente, il sig. nel 2015, ha presentato Pt_1
all'Istituto richiesta di riconoscimento di asbestosi” e ha accertato, che , Parte_1
“è affetto da adenocarcinoma della prostata è stato sottoposto a prostatectomia radicale e
successivamente a radioterapia e terapia ormonale;
a causa di una stenosi da sclerosi del collo vescicale
(post-chirurgica e post attinica) ad intervento di resezione del collo vescicale, residua incontinenza
urinaria da sforzo, inoltre, broncopneumopatia cronica ostruttiva, riconosciuta dipendente da cause
professionali (inalazione di fumi di saldatura) già dal 1977, e classificata come GOLD I gruppo D. -
Soggetto esposto al rischio amianto (certificazione )” e ha affermato che da tale quadro CP_1
patologico “non sono rilevabili segni e sintomi che possano fare affermare la sussistenza di
una malattia professionale asbesto correlata”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
4 Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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