Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3924/2024
Tribunale di IA
SEZIONE SECONDA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott.ssa Michela Fenucci Presidente Estensore
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3924/2024 promossa da
( ) rappresentato ed assistito dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonella Cattaneo (C.F. ), del Foro di IA, e Giulia Benedetta Boiocchi C.F._2
(C.F. ), del Foro di IA, entrambe con Studio ivi in Via Palestro n.12, C.F._3
presso il quale si elegge domicilio.
Parte Ricorrente
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._4
residente in [...]
Parte resistente
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._5
residente a [...];
Parti resistente Adottando
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Intervenuto
OGGETTO: ADOZIONE MAGGIORENNE
CONCLUSIONI
: chiede che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di IA Voglia fissare, ai sensi Parte_1 dell'art. 311 codice civile, l'udienza per la comparizione di:
1) (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._6 residente a [...], Ricorrente Adottante;
2) (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._4
residente a [...], Adottanda;
residente a [...], ; CP_2
4) (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._7
residente a [...], padre degli Adottandi;
affinché i primi tre manifestino il consenso e l'ultimo l'assenso alla predetta adozione.
Si insta affinché il cognome dell'Adottante venga postposto al cognome degli Adottandi Pt_1
, e che dunque, ad esito dell'adozione, i Signori e CP_1 CP_1 Controparte_2 acquisiscano il cognome . Parte_3
Procura della Repubblica ha vistato il ricorso per l'adozione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
nato a [...] il [...], residente a [...]
D'Oro n. 16 ha domandato di poter adottare nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]. Controparte_2
e sono figli di nato a [...] il 05 maggio CP_1 Controparte_2 Parte_2
1954, residente a [...] e di nata a IA il [...], in [...] Persona_1
residente a [...], deceduta a DO (SS) il 03.08.2020, nonché nipoti dell'odierno ricorrente, giacché fratello germano di . Persona_1
Il desiderio del ricorrente di adottare e trova la sua radice nel CP_1 Controparte_2 profondo ed autentico legame affettivo che aveva con l'unica sorella e dal Parte_1 Per_1
rapporto che nel tempo ha instaurato con gli unici nipoti ed , considerati come CP_1 CP_2
propri figli, legame che si è rafforzato dopo la morte della sorella.
e sentiti alla udienza del 6 febbraio 2025 hanno manifestato il loro CP_1 Controparte_2
consenso alla adozione ed il padre degli adottandi, ha manifestato il suo assenso Parte_2
evidenziando di avere un profondo legame con . Parte_1
Si ritiene certamente conveniente per e farsi luogo alla adozione CP_1 Controparte_2
richiesta che consacra, da un punto di vista giuridico, il profondo legame esistente con
[...]
, così che sussistendo le condizioni previste dall'art. 291 c.c. la domanda può essere Parte_1
accolta.
Il ricorrente ha infatti più di trentacinque anni e tra adottante e adottandi esiste un divario di età superiore a diciotto anni. ha dichiarato di non avere ascendenti legittimi o Parte_1
legittimati. e hanno dichiarato di non essere stati in precedenza da CP_1 Controparte_2
altri adottati. Quanto al cognome ha chiesto che il suo cognome sia aggiunto a quello degli Parte_1
addottandi ciò che è consentito in forza della Sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 comma 1 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età se entrambi nel manifestare il consenso alla adozione, si sono espressi a favore di tale effetto”.
Nel caso di specie è lo stesso adottante che ha chiesto che il suo cognome sia aggiunto e non anteposto a quello degli adottandi. e a cui è stato notificato il CP_1 Controparte_2
ricorso hanno sostanzialmente manifestato il loro consenso a che il cognome sia aggiunto a Pt_1
nulla avendo opposto sul punto alla udienza in cui sono stati sentiti. CP_1
Nulla deve essere disposto sulle spese del procedimento non sussistendo alcuna soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento promosse da Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] con ricorso depositato il 20.09.2024 C.F._6
DISPONE
l'adozione di (C.F. ), nata a [...] il 04 CP_1 C.F._4
novembre 1990 e di (C.F. ), nato a [...] il 22 Controparte_2 C.F._5
novembre 1993, da parte di accertando e dichiarando che il cognome degli Parte_1
adottati é Parte_3
1) nulla dispone sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IA, così deciso nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Michela Fenucci