Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 357 /2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore e in proprio, rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Marco Marmottini ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore, in Perugia, Piazza della
Repubblica, 77. Con domicilio telematico al seguente indirizzo:
Email_1
RECLAMANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Bracciale ed elett.te dom.ta nel suo studio in Fondi,Via Vitruvio
Vacca n.12, come da procura in atticon domicilio telematico all' indirizzo di posta elettronica:
Email_2
RECLAMATO
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PROCURATORE GENERALE, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica dott.ssa
Tiziana Cugini
-INTERVENIENTE -
avente ad
OGGETTO
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) - Impugnazione sentenza Tribunale di
Perugia N. 28/2024 del 08/05/2024 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE impugna la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale indicata in oggetto, fondata su CP_1
ricorso di a seguito di notifica di precetto per la somma di € 12.455,29 (di cui al Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 1765/2021 emesso dal Tribunale di Latina il 28.9.2021 per la somma di € 9.920,03 oltre interessi e spese di lite) e pignoramento negativo, eccependo la violazione di legge -art. 2, co. 2, lett. d)- in quanto è impresa minore;
deduce che il Tribunale ha preso Controparte_1
erroneamente a riferimento, per il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co.2 lett.d) il dato dei ricavi pari ad € 283.440,00 per l'anno 2020, corrispondenti ai ricavi del 4° anno e eccepisce l'assenza dello stato di insolvenza in quanto:
- la società dal 21.6.21 era stata messa in liquidazione e, conseguentemente, la valutazione sulla
“capacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni” doveva tenere conto della cessazione dell'attività corrente della società e del tempo necessario per liquidare le attività e pagare i creditori;
- il decreto fondante l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale era stato emesso nei confronti società con altra denominazione sociale, dunque non era opponibile nei confronti di CP_1
di ;
[...] Controparte_1
- il pignoramento presso terzi non era stato ritualmente notificato alla debitrice.
pagina 2 di 5 Lamenta inoltre che il Tribunale, nel dichiarare l'incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni contratte, ha omesso di considerare che nel giugno del 2021 era stata presentata un'offerta di pagamento al creditore Controparte_3
In ultimo eccepisce l'inopportunità e non convenienza della liquidazione controllata chiesta dal ricorrente in subordine, stante la lievitazione dei costi della procedura, sia per i professionisti che dovranno intervenire per legge, che per le modalità di liquidazione dei beni tramite asta, rilevando l'assenza di vantaggi per i creditori sociali.
Chiede pertanto la revoca della liquidazione giudiziale e la condanna del creditore istante alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il creditore reclamato si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo ed in subordine insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La Curatela è rimasta contumace.
Il PG ha concluso per il rigetto del reclamo.
La Corte, decidendo il reclamo sulla base della ragione più liquida, osserva che il Tribunale ha rigettato l'eccezione di sussistenza dei requisiti di impresa minore “considerato che la società debitrice, con la costituzione in giudizio, ha esibito, depositandone copia nel fascicolo telematico della procedura, relazione a firma del Rag. in data 12.4.2024 dalla quale emerge, contrariamente a quanto Pt_1
prospettato, il superamento delle soglie dimensionali previste dall'art.2, comma 1, lett. d) del
Codice…..rilevato che dalla citata relazione si trae che il volume dei ricavi per l'anno 2020 era stato pari ad euro 283.440,00”.
Gli anni da prendere in considerazione sono i tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di liquidazione.
Nel caso di specie il ricorso per la liquidazione è stato depositato il 16.1.2024 e quindi gli esercizi da prendere in considerazione erano 2023, 2022 e 2021.
Dunque i dati dei ricavi relativi all'anno 2020 erano ininfluenti a tali fini.
La Corte ex art. 51 co 10 CCII ha richiesto in via istruttoria al reclamante l'integrazione della documentazione con riferimento all'anno 2023.
E' stata altresì acquisita, in data 25.2.2025, la Relazione particolareggiata ex art. 130 co 4 CCII a firma del Curatore.
pagina 3 di 5 Il Curatore non ha evidenziato difficoltà nella ricostruzione dell'andamento della gestione o discrasie nei dati riportati nei bilanci prodotti dalla . CP_1
Il Curatore, evidenziato come manchi la produzione del bilancio al 2023, rileva che nel 2020 l'attivo e i ricavi superavano la soglia di fallibilità, che nell'anno 2021 vengono segnalate voci di attivo patrimoniale che in realtà includono le perdite di esercizio degli anni precedenti, e solo in virtù di ciò superano la soglia dei 300.000 €; precisa, quindi, che solo per l'anno 2020 viene superata detta soglia al netto delle perdite di esercizio.
Il Collegio osserva che lo stesso rilievo può farsi con riferimento allo stato patrimoniale al 2023 prodotto dalla reclamante ai fini della chiesta integrazione istruttoria, dove l'attivo patrimoniale, unico dato sopra soglia, include le perdite di esercizio;
senza tale valore, anche per l'anno 2023 l'attivo patrimoniale è sotto soglia.
Il documento prodotto dal debitore in sede di reclamo, in difetto di elementi che inducano a ritenerne la inattendibilità, comprova che in nessuno dei tre anni di riferimento sono state superate le soglie soggettive di fallibilità.
I ricavi, invece, per il triennio di riferimento risultano per gli anni di riferimento utili sempre sotto soglia.
Si evidenzia, infine, che il Curatore evidenzia che le dimensioni del dissesto di sono alquanto CP_4
modeste.
L'apertura della liquidazione giudiziale deve, pertanto, essere revocata.
Con riguardo alla richiesta subordinata di apertura della liquidazione controllata si osserva che tale procedura, che in realtà è di esdebitazione, richiede diversi presupposti e può innescare una diversa istruttoria;
la domanda va quindi rivolta al Tribunale, pena la violazione del doppio grado di giudizio di merito. Non esiste, del resto, un meccanismo per convertire la liquidazione giudiziale in liquidazione controllata in sede di reclamo ed il CCII prevede esclusivamente il potere in capo alla Corte di dichiarare -in ipotesi opposta alla presente – l'apertura della liquidazione giudiziale a seguito di accoglimento del reclamo del creditore istante.
Pertanto, la istanza è inammissibile.
Deve disporsi, in base all'art. 53 co 4 CCII, che il debitore depositi trimestralmente una relazione sulla gestione e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa (nei limiti dell'attività di liquidazione) fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
pagina 4 di 5 Poiché il debitore, producendo documentazione e relazione contabile relativa a periodo non conforme a quello rilevante, non ha consentito la corretta valutazione delle dimensioni soggettive dell'impresa, le spese dei due gradi di giudizio debbono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-in accoglimento del reclamo, revoca l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili;
Controparte_1
- spese del doppio grado compensate.
Visto l'art. 53 co 4 CCII dispone che il debitore depositi trimestralmente una relazione sulla gestione e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa (nei limiti dell'attività di liquidazione) fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Si comunichi alle parti.
Perugia, 28/05/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
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