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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5573/2019 R.G.
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Parte_1 C.F._1
Liguori, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al C.F._2
C.so Umberto I, n. 75, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Giancarlo de Angelis, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._4 in Napoli, alla via Chiatamone n. 11, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
c.f. , incorporata in Controparte_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Santi, c.f. , Controparte_3 C.F._5
e dall'avv. Claudio Manfredonia, c.f. , presso lo studio di quest'ultimo C.F._6 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Miguel Cervantes de Saavedra n. 64, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10463/2019 pubblicata il
21.11.2019.
Conclusioni per l'appellante: “- in via principale, accogliere il presente appello, dichiarando
l'inadempimento contrattuale dell'avv. e la risoluzione del relativo contratto;
- per CP_1
l'effetto, dichiarare la perdita del diritto al compenso da parte del professionista, con condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti, derivanti dall'inadempimento contrattuale dedotto, in subordine, della conseguente perdita di chance, oltre ad interessi, maggior danno nella misura di euro ad € 337.848,00. A detta somma va aggiunto il minor TFR conseguito dal
1 sig. in € 16.764.96 e la minor pensione percipienda. Al sig. deve essere Pt_1 Pt_1 riconosciuto, inoltre, anche il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, che si chiede venga liquidato in via equitativa;
o, comunque, in quella maggiore o minor somma che l'On.le
Tribunale riterrà equa e giusta oltre interessi compensativi dal fatto al soddisfo e quelli legali dalla pronuncia dell'emananda sentenza”.
Conclusioni per l'appellato/appellante incidentale: “1) Rigettare l'appello proposto dal con refusione delle spese. 2) Accogliere l'appello incidentale proposto dal e Pt_1 CP_1 condannare la alla refusione delle spese del primo grado di Controparte_2 giudizio, ovvero – sussistendone le ipotesi al momento non note - a quelle del doppio grado di giudizio. In via subordinata, 3) rigettare sempre la domanda di danni da perdita delle retribuzioni come avanzata dal limitando la condanna alla perdita di chance nei limiti Pt_1 di quanto liquidabile all'attore rispetto l'attività lavorativa esercitata ed esercitabile. 4) In caso di qualsiasi condanna del a pagare somme, a qualsiasi titolo, in favore del CP_1 Pt_1 condannare la a tenere indenne esso convenuto da ogni pagamento Controparte_2
e condanna siccome scaturente dal presente giudizio, incluso le spese ed i compensi di personale difesa, condannando la Compagnia a pagare direttamente ogni somma di condanna in favore degli aventi diritto”.
Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello promosso da perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
“accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria svolta dall'Avv. a danno della , per tutte le ragioni meglio CP_1 Controparte_2 esplicate in atti, e, conseguentemente, rigettarla;
- nella denegata, remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice e della domanda di manleva, limitare l'eventuale onere in capo all' alla sola quota di Controparte_2 responsabilità imputabile all'assicurato, nei limiti del massimale di polizza, detratta la franchigia e lo scoperto di polizza, tenuto altresì conto delle limitazioni di polizza, così come meglio esplicate in atti, escluse in ogni caso le spese sostenute per legali e tecnici non designati dalla Compagnia;
- in ogni caso respingere la domanda di condanna per lite temeraria ex art.
96 cod. proc. civ. svolta da parte dell'Avv. a danno della , CP_1 Controparte_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata, nonché comunque per intervenuto giudicato interno sull'implicita statuizione di rigetto contenuta nella sentenza di primo grado in merito alla domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'Avv. nei confronti della CP_1
. CP_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione notificato il 27.11.2015 convenne in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, l'avv.to , lamentando l'inadempimento di Controparte_1 quest'ultimo degli obblighi scaturenti dal contratto di mandato professionale avente ad oggetto
2 l'impugnazione dell'atto di licenziamento comminatogli dalla poi Controparte_4
- dalla quale era stato assunto nella qualità di estimatore di preziosi - Controparte_5 sul presupposto della violazione del rapporto fiduciario, in quanto, in costanza di congedo per malattia, avrebbe lavorato per terzi, contribuendo in tal modo anche a ritardare la guarigione.
La difesa dell'attore espose: a) il Tribunale di Napoli - con ordinanza depositata il 26.11.2012 pronunciata a seguito di ricorso presentato dall'avv.to nell'interesse di CP_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 98/2012 - aveva dichiarato l'illegittimità
[...] del licenziamento, condannando a reintegrare il nel posto di Controparte_5 Pt_1 lavoro;
b) con sentenza pubblicata il 12.03.2014 il Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione proposta dal e dichiarato la legittimità del licenziamento;
Controparte_5
c) l'avv.to non aveva proposto appello avverso la suddetta sentenza, nonostante vi fosse CP_1 la probabilità di riforma della decisione.
Il sul rilievo della mancanza di diligenza da parte dell'avv.to nell'espletamento Pt_1 CP_1 dell'incarico professionale, concluse chiedendo una pronuncia di risoluzione del contratto di mandato e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, anche per perdita di “chance”, quantificati nella somma di euro 337.848,00, oltre al “risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, di cui all'art. 24 della
Costituzione, da liquidarsi in via equitativa”.
Si costituì l'avv.to e contestò che l'eventuale proposizione dell'appello Controparte_1 avrebbe condotto ad una pronuncia favorevole per il suo assistito. In particolare dedusse che soltanto nel procedimento sommario, a seguito dell'audizione delle parti, il Tribunale era pervenuto al convincimento dell'ingiustizia del licenziamento, mentre, in sede di cognizione piena, il medesimo Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, all'esito di un'istruttoria completa, fondata sull'acquisizione di documentazione e sull'escussione dei testi, con la conseguenza che sarebbe stata improbabile la riforma della sentenza del Tribunale qualora fosse stato proposto gravame.
L'avv.to chiese, quindi, il rigetto della domanda attorea e la chiamata in causa della CP_1 affinchè fosse condannata “a tenere indenne il convenuto Controparte_2
da ogni pagamento e condanna siccome scaturente dal presente giudizio, Controparte_1 incluso le spese e i compensi di personale difesa, ovvero a rimborsarlo e risarcirlo di quanto sarà stato, in eventualità, condannato a pagare all'attore ed obbligato a sopportare”.
Si costituì la ed eccepì l'inoperatività della polizza assicurativa Controparte_2 stipulata con l'avv.to sul rilievo che quest'ultimo non aveva tempestivamente CP_1 comunicato il sinistro e/o la richiesta di indennizzo, nonché l'infondatezza della domanda di manleva relativa alle spese processuali, in quanto l'avv.to aveva gestito autonomamente CP_1 la lite, con un proprio difensore di fiducia.
3 Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò la domanda attorea, dichiarando assorbita la domanda di manleva proposta dall'avv.to nei confronti della CP_1
e condannò al pagamento delle spese di lite Controparte_2 Parte_1 sia a favore dell'avv.to che a favore della compagnia assicuratrice. CP_1
Il giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. Il difetto di prova del nesso eziologico determina, dunque, l'integrale rigetto della domanda, potendo accordarsi il risarcimento equitativo del danno da perdita di chance (ossia della mera possibilità di conseguire il risultato sperato) solo ove risulti, seppur con criteri probabilistici, che il risultato avuto di mira si sarebbe conseguito e che la chance non sia del tutto aleatoria e risponda ai parametri dell'apprezzabilità, serietà e consistenza.
2) Nella specie, non è provato che il gravame sarebbe stato accolto né che vi fossero state serie ed apprezzabili possibilità di accoglimento, in quanto lo stesso sarebbe stato verosimilmente rigettato.
L'astensione dal lavoro da parte del era correlata ad una depressione cronica. Secondo Pt_1 la relazione del medico curante, il paziente mostrava “un calo della motivazione, un rallentamento dell'attività ... un senso di impotenza, disperazione”; “i compiti e le azioni più comuni” gli pesavano più del normale, trovando “difficoltà a concentrarsi” e tendendo “a differire o a stornare da sé ogni attività che comporti responsabilità”. Il in altri termini, Pt_1 non era in grado “di svolgere una normale vita di relazione né di attendere ad ogni necessità quotidiana di vita”.
In sede di libero interrogatorio l'attore confermava che, durante il periodo di congedo per malattia, si era “recato nei locali siti in Via Miroballo”, traversa di Corso Umberto I, in Napoli;
inoltre si era recato, previo appuntamento, dal notaio , nonché al “Centro Orafo Persona_1 il Tarì”, per riscuotere i canoni di locazione relativi ad immobili di sua proprietà.
Il teste ha confermato che il padre, esercitava l'attività di estimatore Testimone_1 Pt_1 per conto del nei locali di Via Miroballo. Controparte_5
Risultano prodotti dal datore di lavoro, legittimamente nella fase di opposizione, una serie di assegni “negoziati dall'attore proprio nel periodo sospetto”.
4 Pertanto non può dubitarsi del fatto che il nel periodo di malattia, si recò presso i locali Pt_1 in cui in passato svolgeva l'attività professionale di estimatore, per più giorni e più ore al giorno, ed effettuò una serie di adempimenti certamente incompatibili con il “presunto” stato di salute, così come descritto dal medico curante.
3) Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sia di per sè sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta
a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione…”. Non può negarsi che l'attività compiuta dal era incompatibile con uno stato di salute tale da Pt_1 impedire “una normale vita di relazione” e che non consentiva “di attendere ad ogni necessità quotidiana di vita”. L'appuntamento con il notaio, l'attività di riscossione di canoni e di negoziazione degli assegni appaiono incompatibili con lo stato di salute proprio di chi tende “a stornare da sé ogni attività che comporti responsabilità”.
Delle due l'una: o il non soffriva delle patologie di cui alla relazione medica ovvero ebbe Pt_1
a compiere una serie di attività incompatibili, così ritardando la sua guarigione e violando gli obblighi di buona fede e correttezza.
4) La chiamata in causa della è stata fondatamente richiesta in Controparte_2 quanto, alla luce degli atti disponibili, non può dirsi che l'assicurato conoscesse la seria intenzione del di promuovere il giudizio di responsabilità, prima della richiesta formale Pt_1 del 13.02.2015. Ne consegue che le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice anche in favore della terza chiamata.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi e spiegando appello incidentale, l'avv.to . Controparte_1
Si è costituita poi incorporata in Controparte_2 Controparte_3 resistendo sia all'appello principale che a quello incidentale.
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato “Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Illogicità della sentenza di primo grado. Violazione artt. 1176 co 2, 2236, 1460 cc. L'inadempimento contrattuale dell'avvocato, il risarcimento del danno e la perdita di chance.”
5 L'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha omesso di esaminare la colposa condotta omissiva dell'avv.to - soffermandosi unicamente sulla causalità tra l'omissione e CP_1
l'evento di danno - sostenendo che quest'ultimo, “in base alle regole della professione praticata”, avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza di primo grado che dichiarava la legittimità del licenziamento del in mancanza di una revoca del mandato difensivo. Pt_1
Deduce, inoltre, che - diversamente da quanto affermato dal primo giudice - vi sarebbero state serie e apprezzabili possibilità di successo dell'appello, qualora fosse stato proposto, possibilità dimostrate dall'esito della fase sommaria del primo grado di giudizio, che aveva comportato la reintegra del CE nel posto di lavoro, nonché dalla proposta transattiva formulatagli dalla compagnia di assicurazione del professionista.
Invoca, infine, il diritto al risarcimento del danno da perdita di “chance” (ossia della mera possibilità di conseguire il risultato sperato), argomentando che la proposizione dell'impugnazione avrebbe offerto l'occasione per transigere la lite o per procrastinare la soluzione o per giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, risultati questi che, in ogni caso, costituiscono un apprezzabile vantaggio giuridico, sotto il profilo economico, con possibile risarcimento anche equitativo.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato: “Sulla valutazione prognostica del Giudice di prime cure circa l'esito del giudizio non intrapreso. Violazione delle regole in tema di prova.
Erroneità del giudizio di fatto. Violazione art. 2697 cc.”.
L'appellante espone che il giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto la giurisprudenza di legittimità, che, in casi analoghi, ha affermato: <In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata, la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena, senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro. L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia, invero, è idoneo a violare
i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, solo ove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa della inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa>>.
La difesa del argomenta che, alla luce del suddetto principio giurisprudenziale: a) Pt_1
l'eventuale svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia non è vietata, ma deve essere valutata caso per caso a seconda dell'attività e del tipo di patologia e della possibilità che l'attività lavorativa svolta, pregiudichi oppure ostacoli il recupero delle energie psico-fisiche; b) il comportamento del lavoratore, nel caso concreto, a differenza di quanto ritenuto, non poteva
6 assurgere a giusta causa di licenziamento, in quanto le attività in cui si era impegnato il Pt_1
(quali ad esempio la riscossione di canoni locatizi) non potevano determinare un ritardo nella guarigione dalla sindrome depressiva da cui era affetto, né l'avevano, di fatto, prolungata;
c) la controparte non ha assolto l'onere su di essa gravante, relativo alla prova dell'attività lavorativa che assume essere stata svolta dal e alla circostanza che tale attività abbia influito sulla Pt_1 malattia di cui soffriva quest'ultimo, allungando i tempi di guarigione ovvero aggravando il suo stato di salute;
d) le prove poste a sostegno della difesa del lavoratore e, in particolare, i Pt_1 certificati medici del dott. , non sono mai stati impugnati per falso dal Persona_2 datore di lavoro;
e) la documentazione medica dalla quale si evince che il era affetto da Pt_1 una sindrome depressiva, causa della sua assenza dal luogo di lavoro, era stata confermata, tra l'altro, dal medico dell'Inps, in sede di visita domiciliare;
f) pertanto, la sentenza del giudice del lavoro di primo grado poteva essere impugnata anche per violazione di legge, in quanto non erano state valutate le certificazioni mediche e le prescrizioni dello psichiatra, il quale consigliava al proprio perché affetto da una “depressione nevrotica reattiva”, di non Pt_1 trascorrere troppo tempo tra le pareti domestiche ma di svagarsi nel compimento di attività diverse e, comunque, di tenersi impegnato;
g) Il dunque, usciva di casa nel periodo di Pt_1 malattia non per andare a svolgere altro lavoro bensì per svagarsi, dedicandosi ai propri affari e alle amicizie, attività “che non erano assolutamente in contrasto con il rapporto lavorativo intrattenuto con la Banca”.
Il sostiene, quindi, che vi sarebbero stati fondati elementi per un probabile accoglimento Pt_1 dell'appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di primo grado, appello colposamente non proposto dal suo difensore, avv.to CP_1
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame il esamina la questione della quantificazione del Pt_1 danno patrimoniale che deduce di aver patito, parametrandolo alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento, nonchè al minore trattamento pensionistico derivatogli dalla perdita delle retribuzioni, così pervenendo alla somma di euro 337.848,00.
Aggiunge che gli deve essere riconosciuto anche il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della
Costituzione, in considerazione della frustrazione causatagli dal comportamento omissivo dell'avv.to CP_1
§ 3. I primi due motivi di gravame per ragioni di ordine logico-giuridico vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso che il primo giudice non ha trascurato di pronunciarsi sulla condotta omissiva
(mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza del giudice del lavoro che rigettava la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento comminata al da parte Pt_1 dell'avv.to ma, proprio sul presupposto della sussistenza di tale omissione - e, quindi, CP_1 del non corretto adempimento dell'attività professionale - ha proceduto alla necessaria verifica
7 in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra il danno lamentato dal (definitivo Pt_1 licenziamento con le conseguenti perdite patrimoniali) e la mancata proposizione dell'impugnazione della sentenza sfavorevole al suo cliente.
La suddetta verifica ha avuto esito negativo, in quanto il primo giudice ha ritenuto la mancanza di “serie ed apprezzabili possibilità” di riforma della sentenza del giudice del lavoro sfavorevole al Pt_1
Quanto all'invocato danno da perdita di chance, va dato seguito al principio affermato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24670/2024 secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione (e quindi anche mancata proposizione) di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (parentesi aggiunta).
Nella parte motiva dell'ordinanza si legge: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”.
In conformità di quanto statuito dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, deve escludersi che la 'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole al proprio cliente), possa costituire un danno, di per sé risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato 'utile' cui mira il giudizio stesso, atteso che occorre distinguere tra l'interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (art. 1174 c.c.), e l'interesse primario, o presupposto, del creditore.
L'interesse strumentale è quello che caratterizza la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia il rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. L'interesse primario o presupposto non è, invece, dedotto in obbligazione, ma è, però, intimamente connesso a quello strumentale.
Nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato, l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, sicchè l'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato è funzionale alla realizzazione dell'interesse primario.
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, quindi, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza della sola lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione, nel cui perimetro si colloca la condotta
8 imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio.
Ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente e cioè la mancata “vittoria della causa”. Diversamente, in assenza di una prognosi di lesione di tale “bene della vita” non potrà esserci danno risarcibile. L'interesse alla “mera partecipazione” ad un giudizio è sganciato dal bene della vita rappresentato dalla vittoria della causa, cui tende il giudizio stesso.
Nella parte motiva dell'ordinanza sopra menzionata si legge, inoltre: Dunque, la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè (si ripete) l'interesse a “vincere la causa”, a vedersi riconosciute le “proprie ragioni” e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi.”.
Quanto al rilievo sollevato dall'appellante con riguardo al fatto che la partecipazione ad una controversia in sede giudiziaria, indipendentemente dalle maggiori o minori possibilità d'esito favorevole della lite, offre in ogni caso l'occasione di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute - risultati che rappresenterebbero già di per sé stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico - la
Corte osserva quanto segue.
Si impone, anche in tal caso, una valutazione, in base ad un criterio prognostico, delle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, in quanto occorre che il diritto al risarcimento del danno sia ancorato alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista e il risultato che si sarebbe potuto ottenere in termini di vantaggio per la parte e in presenza di “concrete ragionevoli possibilità” di conseguirlo.
Nel caso di specie l'appellante non ha allegato e provato da quali elementi si possa desumere che, in sede di appello, l'avv.to avrebbe potuto formulare o accettare una proposta CP_1 transattiva, fonte di presumibili risultati vantaggiosi. L'appellante neanche ha allegato quali situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, in pendenza di un eventuale fase di impugnazione, gli avrebbero consentito di realizzare effetti a lui favorevoli. Peraltro non sussiste un interesse tutelabile ad una procrastinazione della definizione del giudizio, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Del resto, per garantire il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale è predisposto un complesso apparato organizzativo (il c.d. 'servizio
9 giustizia'), con un costo per la collettività, la cui attivazione, impegnando una risorsa limitata, non può essere rimessa ad iniziative 'meramente esplorative', 'dilatorie' o, a maggior ragione,
'emulative', che non potrebbero, dunque essere sorrette da un interesse meritevole di tutela”
(cfr. parte motiva dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24670/2024).
Posto, quindi, che non è risarcibile, di per sé, l'interesse alla mera instaurazione e partecipazione al giudizio, occorre procedere all'esame della doglianza relativa all'esclusione, da parte del primo giudice, di “serie ed apprezzabili possibilità” di riforma della sentenza sfavorevole al
Pt_1
La circostanza che, all'esito della fase sommaria di primo grado, era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento di è priva di rilievo con riguardo alle Parte_1 possibilità di successo di un eventuale gravame, in quanto le valutazioni effettuate in sede sommaria sono state superate dal giudizio a cognizione piena - che ha tenuto conto delle risultanze delle prove documentali e orali - definito con sentenza che ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa. Analogamente priva di rilievo è la dedotta proposta transattiva formulata dalla compagnia di assicurazione del professionista, circostanza contestata da quest'ultima e, in ogni caso, non documentata.
Correttamente l'appellante richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia, invero, è idoneo violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, solo ove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione.”.
Ciò posto, però, si osserva che le doglianze del non scalfiscono la decisione del primo Pt_1 giudice nella parte in cui - pur volendo escludere l'ipotesi di una simulazione della patologia depressiva cronica - ha ritenuto che le provate attività espletate dal nel periodo di Pt_1 congedo per malattia, erano comunque tali da ritardarne la guarigione e violative degli obblighi di buona fede e correttezza da parte del cui era tenuto in costanza di rapporto di lavoro Pt_1
e, quindi, impedivano una prognosi di accoglimento di un eventuale appello avverso la sentenza del primo giudice, che aveva statuito la legittimità del licenziamento del Pt_1
Il fatto, incontestato, che il si fosse recato per più di un'ora al giorno e per più giorni, Pt_1 durante il periodo di malattia, in via Miroballo, traversa del Corso Umberto I, nel luogo dove svolgeva la sua attività di estimatore di preziosi, unitamente all'essersi recato presso gli immobili di sua proprietà concessi in locazione a riscuotere i relativi canoni e che avesse negoziato assegni per circa 37.000,00 euro, evidenziano senza dubbio attività che implicano un dispendio di energie fisiche e mentali pregiudizievoli per lo stato di malattia depressiva da cui era affetto, che imponeva - come deduce lo stesso appellante - di “ svagarsi”, trattandosi di una
10 patologia che, secondo la relazione del medico curante, gli procurava un senso di “disperazione”
e una tendenza “a differire o a stornare da se ogni attività comportante responsabilità”. Non può certamente ritenersi uno svago la cura dei propri affari quando tali affari si sostanziano nella negoziazione di assegni di considerevoli importi;
né può ritenersi uno svago il fatto che il Pt_1 trascorresse diverse ore al giorno nei luoghi in cui svolgeva la propria attività lavorativa. A fronte di tale ultima circostanza sarebbe stato onere del in sede di giudizio dinanzi al Pt_1 giudice del lavoro in primo grado - e non già della banca, sua datrice di lavoro - provare quale attività di svago, compatibile con il suo stato depressivo, svolgesse, nel periodo di malattia, nei locali destinati alla sua attività lavorativa.
Inoltre il non allega le ragioni per le quali, in costanza di malattia, era stato necessario Pt_1 recarsi da un notaio e come tale impegno non fosse stato foriero di dispendio di energie mentali e quindi pregiudizievole per il suo stato di salute.
Ne consegue che la sentenza del primo giudice resta ferma nella parte in cui esclude la probabilità che sarebbe stato accolto il gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro di primo grado, che ha ritenuto, con motivazione pienamente condivisibile, la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, atteso che l'attività espletata dal in costanza di congedo Pt_1 per malattia, costituisce senza dubbio un indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, pregiudizievole per il rientro in servizio e, quindi, violativa dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà scaturenti dal rapporto di lavoro intercorso con la banca.
Il giudice del lavoro in primo grado ha compiuto una precisa e attenta analisi della vicenda che ha condotto al licenziamento del e per quanto già esposto, il non ha fornito Pt_1 Pt_1 argomentazioni fondate che potrebbero indurre ad ipotizzare che la proposizione di un appello avverso la sentenza di prime cure del giudice del lavoro a lui sfavorevole, avrebbe avuto esito positivo.
Non è superfluo riportare il seguente passo di motivazione della suddetta sentenza:
“Analogamente , altro incaricato dell'agenzia investigativa, per la Persona_3 sorveglianza del lavoratore, in un arco temporale di due-tre settimane, durante il quale gli venne assegnato il compito di verificare se durante la malattia il stesse a casa o meno,
Pt_1 riferiva che il si recava tutte le mattine da casa sua, in via Petrarca, a Napoli, ad un
Pt_1 indirizzo laterale di C.so Umberto I, in un negozio;
che presso questo negozio si esercitava un'attività di prestito su pegno;
che tanto lo avevano verificato chiedendo alle persone che vi si recavano;
che il negozio era blindato, perché all'ingresso vi era una telecamera e vi si accedeva solo con apertura dall'interno; che l'attività di sorveglianza cominciava al mattino presto e terminava o alle ore 15.00 o alle 19.00, quando il rientrava a casa, che insieme
Pt_1 al c'era un ragazzo che usciva con lui e rimaneva in negozio. Rimane confermato,
Pt_1
11 dunque, che nell'arco temporale durante il quale il era in congedo dalla per Pt_1 Pt_2 motivi di malattia, esercitasse altra attività lavorativa, in proprio, e della medesima natura di quella svolta alle dipendenze e per conto della datrice. La continuità di tale attività non può far pensare ad un semplice diversivo, per motivi terapeutici, in quanto la assiduità dell'impegno e la continuità di orari e giornate lavorative appaiono indicativi di una vera e propria attività lavorativa. Per la natura della patologia depressiva che, seppure richiedesse di uscire ed allontanarsi dal contesto domestico, certo non poteva richiedere, data la sua scaturigine proprio da problematiche lavorative (secondo la certificazione medica prodotta), per il suo trattamento, lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa. Del resto, la circostanza che le due attività fossero sostanzialmente identiche, solo che quella subordinata era svolta per conto della banca e quella autonoma per conto proprio dal non fa pensare certo ad un'attività Pt_1 condotta a solo fine terapeutico, come diversivo, a scopo di evasione dall'ordinaria routine”.
L'appellante inoltre non ha rappresentato che le circostanze di fatto esposte nella sentenza del giudice del lavoro (in particolare, la continuità della presenza del nel negozio destinato Pt_1 all'attività lavorativa nel periodo di congedo per malattia) non rispondessero al vero e che, in sede di gravame, sarebbero state smentite con un elevato grado di possibilità.
L'infondatezza dei primi due motivi di gravame rende superfluo l'esame del terzo motivo relativo alla quantificazione del danno che l'appellante assume di aver patito.
Per quanto esposto l'appello di va rigettato. Parte_1
§ 4. Con il gravame incidentale l'avv.to espone di aver esteso il Controparte_1 contraddittorio nei confronti della - che copriva i suoi rischi Controparte_2 professionali - evidenziando di aver fornito alla compagnia assicuratrice tutta la documentazione relativa alla vicenda, in modo da consentirle non solo di valutare la pretesa avanzata dal Pt_1 ma anche di espletare al meglio la gestione del contenzioso.
L'avv.to lamenta che la quando si è costituita, ha resistito alla domanda di CP_1 CP_2 manleva e di garanzia eccependo, infondatamente, la decadenza dalla garanzia per non aver subito comunicato la richiesta risarcitoria del Rappresenta, quindi, di essere stato Pt_1 costretto a difendersi a seguito della suddetta eccezione e che la compagnia assicuratrice aveva gestito malamente l'evento, senza neppure cercare di contattare il per pervenire ad una Pt_1 soluzione transattiva. Sottolinea che il giudice di prime cure ha dovuto esaminare e pronunziarsi anche su questa collaterale domanda, accogliendo appieno le contestazioni sollevate.
L'appellante incidentale chiede, quindi, la condanna della al pagamento delle spese CP_2 di lite del giudizio di primo grado a suo favore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, ove ne ricorrano i presupposti, anche al risarcimento dei danni ex art. 96, 2° e 3° comma, c.p.c.
Il gravame incidentale è inammissibile in quanto tardivamente proposto, come, peraltro, eccepito dalla Controparte_2
12 E invero la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione è stata pubblicata il 21.11.2019 ed il gravame è stato proposto dall'avv.to con la comparsa di costituzione Controparte_1 depositata il 12.11.2020, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
Tanto premesso non sussistono i presupposti per l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c..
Va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “E' inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto
a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado” (cfr. Cass., ordinanza n. 29448/2024).
Nel caso di specie, non solo l'avv.to ha proposto l'appello incidentale tardivo nei CP_1 confronti di un soggetto diverso da quello che ha proposto l'impugnazione principale, ma con il gravame incidentale impugna un capo della sentenza - quello sul regolamento delle spese nei confronti della compagnia di assicurazione - del tutto autonomo rispetto all'oggetto dell'appello principale. L'interesse ad una condanna della al pagamento delle spese Controparte_2 di lite a favore dell'avv.to è sorto immediatamente a seguito della decisione del primo CP_1 giudice e si tratta di una questione che non viene assolutamente investita dal gravame principale proposto da nei confronti dell'avv.to Ne consegue che quest'ultimo, Parte_1 CP_1 per fare valere la dedotta doglianza, avrebbe dovuto tempestivamente proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
Per quanto esposto vanno rigettati sia l'appello principale di sia l'appello Parte_1 incidentale dell'avv.to proposto nei confronti di poi CP_1 Controparte_2 incorporata in Controparte_3
§ 5. Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante principale e l'avv.to le spese CP_1 di lite vanno poste a carico del primo, parte soccombente, e si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/2022 (scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00), compensandole per la metà in considerazione delle dibattute questioni relative al diritto al risarcimento del danno per la perdita di chance, e ponendole per la residua metà a carico di
Parte_1
Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante principale e la compagnia di assicurazione le spese di lite vanno compensate in quanto il primo non ha formulato alcuna domanda nei confronti della seconda.
Infine l'avv.to va condannato al pagamento delle spese di lite a favore della CP_1 [...]
(poi incorporata nella , stante Controparte_2 Controparte_3
13 l'inammissibilità del gravame incidentale proposto dal primo nei confronti della seconda, spese che si liquidano come da dispositivo, in base al DM 147/2022 (scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00) nella misura prossima ai minimi di tariffa, in quanto la decisione si fonda sull'unica questione preliminare dell'inammissibilità dell'impugnazione incidentale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento a carico di e di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 Controparte_1 pari a quello dovuto per l'instaurazione dei procedimenti di appello principale e di appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale di Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale di;
Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese processuali del grado a favore di Parte_1
, spese che, già compensate per la metà, si liquidano in euro 10.060,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
4) condanna al pagamento delle spese del grado a favore della Controparte_1 [...]
incorporata nella spese che si liquidano in Controparte_2 Controparte_3 euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
5) compensa le spese del grado tra e poi Parte_1 Controparte_2 incorporata in;
Controparte_3
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di e di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Controparte_1 per l'instaurazione delle impugnazioni.
Così deciso il 5 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio Forgillo
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