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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11992/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca Rissone, Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F.: ), in proprio e rappresentato dall'Amministratore di CP_1 C.F._2 sostegno avv. Angela Azzurra Devito, con il patrocinio dell'avv. Carlo Vaudetti e dell'Avv. Camilla Cappato;
resistente
e nei confronti di
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE in persona dell'avv. Roberta CP_2
Costantini; intervenuto con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Contrariis reiectis
pagina 1 di 11 - mantenere la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di NPI, oltre che del
Dipartimento di Salute Mentale, in funzione di supporto e monitoraggio.
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa in capo al marito per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 151, 1° e 2° comma c.c.;
2) disporre l'affido esclusivo c.d. “rafforzato” della figlia minore a favore della madre, CP_2 fissandosi l'abitazione principale della minore presso la stessa, con il diritto del padre di tenere presso di sé la ragazza nei periodi stabiliti dal Tribunale, tenuto conto delle esigenze della minore e del suo espresso volere.
3) assegnare alla ricorrente l'abitazione coniugale sita in Torino, c.so Agnelli 86, che costituisce l'abitazione di riferimento della prole, con ogni arredo ivi presente.
4) porre a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento della figlia minore e della CP_1 figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma complessiva di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), o quel diverso importo che dovesse risultare più opportuno nel corso del giudizio, mediante bonifico o altra forma di pagamento equipollente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie per entrambe le figlie, con espresso riferimento al
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016;
5) dare atto dell'autonomia economica dei coniugi.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 23.10.2024):
“precisa le conclusioni rinunciando alla domanda di addebito e di affidamento condiviso, aderendo alla richiesta di affidamento come da proposta conciliativa del Giudice. In punto mantenimento figlie aderisce alle domande di parte ricorrente.”
Per il Curatore speciale (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.):
“In via principale e nel merito laddove accertata l'inidoneità paterna ad un affidamento condiviso da cui deriverebbe un pregiudizio alla minore
- Disporre l'affidamento esclusivo di alla Signora con collocazione stabile CP_2 Parte_1 presso la madre, nulla disponendo in merito al calendario di cure;
- Inviare la Sig.ra al Servizio di psicologia per gli adulti per un sostegno alle sue Parte_1 capacità genitoriali;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di psicologia/NPI, che CP_2 dovrà individuare espressamente una figura professionale diversa dalla dott.ssa , con la Per_1 quale la minore non è riuscita ad entrare in relazione;
- Ferma la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale per il monitoraggio.
In subordine e nel merito laddove venga esclusa l'inidoneità paterna e, allo stesso tempo, non sia ritenuto contrario all'interesse della minore per un suo corretto sviluppo psico-fisico;
- disporre l'affidamento condiviso di Nulla venga disposto in merito ad un calendario di cure CP_2 che potrà essere valutato solo all'esito di un positivo percorso di recupero della relazione padre/figlia che non sia di pregiudizio alla minore;
con collocazione stabile presso la madre;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di psicologia, che dovrà CP_2 individuare espressamente una figura professionale diversa dalla dott.ssa , con la quale la Per_1 minore non è riuscita ad entrare in relazione;
pagina 2 di 11 - Inviare entrambi i genitori al servizio di psicologia per intraprendere un percorso di sostegno alle capacità genitoriali;
- Ferma la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale per il monitoraggio.
In ogni caso nel merito
- disporre che il Sig. sia tenuto al versamento di un assegno di mantenimento mensile da CP_1 pagarsi alla madre ed in favore di e dell'importo ritenuto opportuno da codesto Tribunale;
CP_2 Per_2
- Disporre che i genitori partecipino alle spese straordinarie in favore di e pro quota del CP_2 Per_2
50% ciascuno con individuazione, concertazione e documentazione delle stesse come da Protocollo d'Intesa Magistrati Avvocati di Torino del 2016”
Per il PM nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
AN NF il 18/06/2000.
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 13.03.2005 e il 22.05.2007. Per_2 CP_2
Con ricorso depositato il 23/06/2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di NPI, oltre che del DSM, l'affido esclusivo “rafforzato” a sé delle figlie e (in allora entrambe minorenni) con collocazione abitativa presso il proprio Per_2 CP_2 domicilio, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la previsione di un contributo per il mantenimento della prole a carico del marito di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 7.10.2022, si è costituito in giudizio chiedendo, CP_1 in via principale, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, di affidare le figlie minori ai Servizi Sociali con collocazione delle stesse presso la madre, di incaricare i Servizi
Sociali di monitorare il nucleo familiare e di valutare la possibilità di una ripresa dei contatti tra padre e figlie, di disporre che lo stesso contribuisca al mantenimento delle figlie minori nella misura di € 300,00 mensile ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, di affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori.
All'udienza del 19.10.2022, avanti al Presidente del Tribunale, sono state sentite le parti e all'esito sono state autorizzate a vivere separate. Il Presidente, con ordinanza dell'11.01.2023, ha disposto il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento delle figlie in via esclusiva rafforzata, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. c.c., alla madre, con la prescrizione di collaborare attivamente con i Servizi, l'assegnazione della casa coniugale alla con gli arredi che la Parte_1 compongono, disponendo una ripresa graduale degli incontri padre-figlie in idoneo ambiente neutro, richiedendo ai Servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione delle minori e dei loro genitori e ponendo, infine, a carico del l'obbligo di corrispondere CP_1 all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie, l'assegno periodico di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 18.1.2023 è intervenuto in giudizio il Curatore Speciale, chiedendo di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre con collocazione stabile presso la stessa, di CP_2 inviare la al Servizio di psicologia per gli adulti per un sostegno alle sue capacità genitoriali, Parte_1 di disporre la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di psicologia/NPI, ferma CP_2
pagina 3 di 11 la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale per il monitoraggio, nonché di prevedere un contributo economico per il mantenimento di a carico del padre. CP_2
Nelle more del giudizio, è stata aperta l'amministratore di sostegno a favore del resistente e l'Amministratore di Sostegno si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 29.6.2023.
Con istanza formulata in data 7.7.2023, il resistente ha chiesto la riduzione ad E. 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie, motivando la richiesta con la cessazione, nel mese di agosto 2022, del rapporto di lavoro con la s.r.l. Alma Ingegnerie. Previamente instaurato il contraddittorio con la controparte, l'istanza ex art. 709 ult. co. cpc è stata rigettata.
Sono stati assegnati i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 4.3.2024 il GI ha parzialmente ammesso le istanze istruttorie, ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis cpc, ha disposto l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico- Sociali e ha fissato udienza per interrogatorio libero delle parti.
All'udienza del 27.3.2024 parte ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa del GI salvo in punto addebito, mentre parte convenuta vi ha aderito salvo in punto mantenimento delle figlie;
le parti, inoltre, hanno concordemente rinunciato all'audizione della minore.
La causa è proseguita per l'assunzione della prova testimoniale.
All'udienza del 23.10.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese delle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi vivono ormai separati da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dagli stessi si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
L'attrice ha domandato l'addebito della separazione al marito, allegando la violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi nascenti dal matrimonio, mentre parte convenuta ha rinunciato, in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale del 23.10.2024), alla propria domanda di addebito della separazione alla moglie.
In particolare, la ricorrente ha argomentato la domanda, assumendo che la convivenza coniugale sia divenuta intollerabile a causa delle condotte del marito, il quale, affetto da patologia di natura psichiatrica, sarebbe stato incostante nelle cure mediche, interrompendole arbitrariamente senza l'assenso dei medici e all'oscuro dei familiari, e si sarebbe reso autore di episodi di maltrattamento in famiglia, così da costringerla a denunciarlo in sede penale. Secondo la narrazione attorea, l'episodio culmine si sarebbe verificato il 26.12.2021 allorquando il marito avrebbe aggredito fisicamente la figlia e sarebbero intervenute anche le Forze dell'Ordine; episodio che ha determinato il definitivo CP_2 allontanamento del coniuge dall'abitazione familiare.
Alla domanda attorea si è opposto il contestando di aver consapevolmente e in modo CP_1 deliberato interrotto le cure e di aver agito violenza in danno della moglie e delle figlie. A sua volta, ha evidenziato come sia stato lasciato solo dalla moglie ad affrontare la malattia, persino nel lungo periodo di ricovero presso l'Ospedale San Luigi di Orbassano. In relazione all'episodio occorso il 26.12.2021 pagina 4 di 11 che lo ha portato ad allontanarsi dall'abitazione coniugale, il resistente ne ha fornito una diversa ricostruzione rispetto a quella attorea, rilevando come egli abbia agito in reazione a quella della figlia che lo aveva colpito sulla schiena con due spazzole ed escludendo di averla ferita ad un dito. CP_2
La domanda attorea di addebito della separazione è, ad avviso del Collegio, infondata per i motivi di seguito esposti.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, occorre che il comportamento dell'altro coniuge, contrario ai doveri matrimoniali ex art. 143 cc e causa dell'irreversibilità della crisi coniugale, sia stato posto in essere
“consapevolmente e volontariamente” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 40795/2021; conf., più recente, Cass. Civ. n. 10711/2023).
Nel caso di specie, è proprio la prova di tale coscienza e volontarietà a difettare.
Anzitutto, è indimostrato che il si sia sottratto in modo volontario e consapevole alle CP_1 cure mediche.
È documentale che dalla fine del 2017 il ricorrente abbia subito plurimi ricoveri ospedalieri che hanno portato alla diagnosi di “disturbo bipolare di tipo II” (cfr. doc. 5 attrice). Ed è altrettanto documentale che, per la patologia da cui è affetto, egli si sia rivolto per le cure negli anni sia al Servizio
Pubblico (CSM e SCDU San Luigi Gonzaga Orbassano) sia a specialisti privati (cfr. doc. 5 attoreo;
cfr. rel. CSM del 17.6.22 sub doc. 3 parte resistente).
Emerge non solo dalla documentazione medica in atti (cfr. doc. 5 attoreo) ma anche dalle stesse dichiarazioni rese dalla in sede di denuncia/querela sporta il 12.3.22 (cfr. doc. 4 attoreo) che Parte_1 il marito fosse incline ad interrompere le terapie farmacologiche non appena si sentiva meglio.
Non vi è prova che l'interruzione delle cure avvenisse in aperto dissenso con la moglie ed è, per contro, plausibile -come sostenuto dal resistente- che tale condotta, ossia l'autonoma sospensione delle cure al momento del recupero dell'eutimia, sia da ascriversi proprio alla patologia da cui quest'ultimo è affetto.
Il resistente ha, peraltro, rimproverato alla moglie di non avergli prestato la dovuta assistenza, omettendo di aiutarlo nei momenti di crisi acuta (anziché allontanarlo), di accompagnarlo agli appuntamenti medici e di fargli visita in occasione dei ricoveri ospedalieri.
Tali circostanze non sono state, invero, oggetto di una specifica contestazione da parte della e risulta, d'altra parte, provato che il sia stato costantemente seguito dalla propria Parte_1 CP_1 famiglia d'origine, ossia dai genitori e specialmente dalla sorella il cui interessamento e Per_3 coinvolgimento nel tenere monitorata la situazione del fratello è comprovata dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 3, 5 e 7 comparsa di costituzione).
Si evidenzia, ad ulteriore riprova del predetto assunto, che l'iniziativa di nominare un
Amministratore di Sostegno a favore del resistente è stata avanzata proprio dalla sorella del CP_1 che già nel 2021 così scriveva alla “Ascolta Abbiamo parlato e continuiamo a Parte_1 Pt_1 parlare con Per quanto possibile lo seguiamo e cerchiamo di aiutarlo Più di così ci è difficile CP_1 perché tanto non ascolta nemmeno noi […] Se sarà necessario faremo nominare un amministratore di sostegno” e ancora “Ciao , vorrei fare nominare un amministratore di sostegno per , cosa ne Pt_1 CP_1 dici? Credo che tu debba tutelarti e anche lui va tutelato”. Tale iniziativa non aveva, invece, incontrato l'adesione della che così rispondeva alla cognata: “ ha una dignità, eviterei azioni per Parte_1 CP_1 assegnarli un tutore” (cfr. messaggistica intercorsa tra e 14.09.2021- Parte_2 Parte_1
18-09-2021, sub doc. 5 parte convenuta).
pagina 5 di 11 La nomina dell'Amministratore di Sostegno a favore del è poi di fatto avvenuta nel CP_1 mese di novembre 2022 su ricorso promosso dai di lui familiari, genitori e sorella (cfr. doc. 19 parte resistente).
È peraltro documentale che da quando il in seguito all'allontanamento dall'abitazione CP_1 coniugale, è andato a vivere presso i propri genitori, egli è stato costantemente seguito e assistito nei percorsi sanitari dalla famiglia d'origine con provati benefici dal punto di vista della continuità delle cure mediche e della stabilità delle proprie condizioni di salute psico-fisica (cfr. rel. CSM del 17.6.22 ove si dà atto della presenza della madre e della sorella del come care givers molto coinvolti;
CP_1 cfr. rel. CSM del 3.7.24 e del 7.11.24 nelle quali si dà atto della regolarità delle visite psichiatriche e dell'assunzione della terapia da parte del nonché del complessivo mantenimento di un buon CP_1 compenso clinico).
La copiosa documentazione medica in atti, attestante i ripetuti percorsi terapeutici avviati dal consente di escludere che vi sia stata da parte del medesimo una colpevole inerzia nel farsi CP_1 curare, dovendosi piuttosto attribuire i momenti di autosospensione delle terapie proprio alla patologia da cui è affetto. Anzi, si ritiene ragionevolmente che il resistente, in presenza di un maggior e più adeguato sostegno da parte della moglie, avrebbe potuto ottenere prima quei risultati positivi raggiunti all'indomani dell'allontanamento dalla casa coniugale, allorquando la situazione è stata interamente presa in carico dalla di lui famiglia d'origine.
In relazione agli agiti violenti denunciati dalla quest'ultima ha allegato che il marito Parte_1 in più occasioni avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente lei e le figlie, facendo in particolare riferimento ad un episodio risalente al mese di agosto 2020 allorquando le due figlie sarebbero state colpite dal padre sulle natiche e ad un altro risalente al 26 dicembre 2021 allorquando il marito, nel corso di una discussione con la figlia l'avrebbe spintonata, le avrebbe messo la mano sulla bocca CP_2 e l'avrebbe ferita ad un dito.
Tale ricostruzione dei fatti è stata -come già si è detto- recisamente contestata dal resistente.
Orbene, si osserva come le allegazioni di violenza della ricorrente siano, ad eccezione dei due episodi citati, generiche in quanto non circostanziate spazio-temporalmente.
In ogni caso, si tratta di condotte, quelle descritte dalla ricorrente, che si collocano tutte nel periodo successivo all'insorgenza della patologia psichiatrica del e rispetto alle quali difetta la CP_1 prova di una volontà in capo al di ledere l'integrità fisica e morale dei familiari. CP_1
Che prima del 2018 non vi fossero stati episodi di rilievo è la stessa a riferirlo in Parte_1 sede di denuncia/querela sporta il 12.3.22 laddove ha dichiarato che “sino al 2018, nonostante il suo carattere molto forte ed impositivo, le cose in famiglia sono andate come in ogni famiglia media” (cfr. doc. 4 ricorso).
Che le condotte poste in essere dal fossero strettamente dipendenti e correlate CP_1 all'andamento della sua patologia, è la stessa figlia a riconoscerlo laddove, in sede di Per_2 deposizione testimoniale, ha così dichiarato: “Capo 22: Ricordo che, circa negli anni che mi sono stati indicati anche se non ricordo precisamente in quali, mio padre si rivolgeva a noi figlie e a mia madre con le frasi che mi sono state lette;
non so definire la malattia perché non sono un medico ma confermo che in alcuni periodi era spinto ad agire più impulsivamente e più su di giri mentre in altri periodi era più normale”. E ancora: “andava a periodi e quando era nella fase di mania insultava nel modo in cui mi è stato letto nostra madre. ADR: Sicuramente nei periodi di mania gli episodi descritti erano più frequenti, quando usava di più la testa non avvenivano, se non c'erano argomenti particolari avvenivano con meno frequenza” (v. verbale d'udienza del 19.7.24).
pagina 6 di 11 Anche la figlia escussa a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale CP_2 scaturito dalla denuncia/querela sporta dalla madre (procedimento che -come infra si dirà- è stato archiviato), ha confermato che, prima del 2018, il padre si comportava “normale” mentre, in relazione ai comportamenti successivamente posti in essere, il genitore non si rendeva conto della gravità degli stessi perché “è tutto fuori” (cfr. doc. 44 attoreo).
Con riguardo all'episodio di agosto 2020, la deposizione della figlia (unita teste sentita Per_2 sul punto) si appalesa poco attendibile vuoi perché non è stata in grado di circostanziare temporalmente l'accadimento vuoi perché ha ammesso di esserle stato detto dalla madre cosa più o meno le sarebbe stato chiesto in sede testimoniale e di esserle stata letta anche qualche domanda (v. verbale d'udienza del 19.7.24).
Con riguardo invece all'episodio del 26 dicembre 2021, non ne è provata l'esatta dinamica.
Nel presente giudizio, in relazione a detto episodio, è stato sentito un solo teste, Tes_1
che si è limitata a confermare il capo di prova, dichiarando che le circostanze le sono state
[...] riferite dalla figlia delle parti, e circostanziando, in termini del tutto generici, l'episodio sotto il CP_2 profilo temporale (“l'episodio di cui a questo capitolo è avvenuto nel 2021, ce ne sono altri prima e dopo tale data” v. verbale d'udienza del 19.7.24). Non è stata, invece, escussa sul punto la figlia Per_2 perché non presente ai fatti.
La predetta deposizione testimoniale non è, tuttavia, da sola sufficiente a far ritenere provato l'episodio di violenza come descritto dalla ricorrente, atteso che, in relazione ad esso, sono state fornite più versioni differenti, come è dato ricavare dalla disamina delle altre risultanze probatorie acquisite al giudizio.
Dal racconto reso da ciascun coniuge in occasione dei colloqui con il Servizio di Psicologia risulta che il 26 dicembre 2021 arrabbiata con il padre, aveva iniziato a colpirlo con delle CP_2 spazzole e, secondo la versione della il avrebbe reagito, mettendo le mani sulla Parte_1 CP_1 bocca della figlia, senza nulla riferire in merito alla ferita al dito, mentre secondo il la figlia si CP_1 sarebbe, nell'occasione, rotta un'unghia (v. rel. NPI/Psicologia del 16.6.22).
Nella denuncia/querela sporta il 12.3.22 la ha riferito di un diverbio insorto il 26 Parte_1 dicembre tra ed il padre (“[…] era presente che interveniva esasperata poiché si CP_2 CP_2 vergognava di mostrare ai genitori di sue compagne il suo ambiente familiare, compromesso a causa dei comportamenti poco “equilibrati” da parte del padre. Purtroppo glielo diceva in faccia e lui, anziché riflettere sul disagio della figlia, dovuto ai suoi comportamenti, accettava la “sfida” come un adolescente, confrontandosi fisicamente con la ragazza”), a seguito del quale il avrebbe messo CP_1 una mano sulla bocca della figlia e le avrebbe cinto il collo con una presa da dietro, ferendola involontariamente ad un dito, senza fare cenno ai colpi dati da al genitore con le spazzole (cfr. CP_2 doc. 4 attoreo).
In sede di sommarie informazioni assunte nell'ambito del procedimento penale, ha invece CP_2 raccontato di urla e schiaffi ricevuti dal padre in quell'occasione, dei quali non ha fatto menzione alcuna la (cfr. verbali SIT sub docc. 43-44 attorei). Parte_1
All'incertezza sull'esatta ricostruzione dell'episodio del 26 dicembre si aggiunge che, in ogni caso, anche tale accadimento -come quello di agosto 2020- si inscrive in un contesto contrassegnato dalla grave patologia psichiatrica del che lo portava -a dire delle stesse figlie- a momenti di CP_1 agiti impulsivi e scomposti rispetto ai quali difetta la prova dell'intenzionalità della condotta offensiva.
Analoghe considerazioni sono state svolte in sede penale.
pagina 7 di 11 In data 27.11.2023 il GIP, a seguito di richiesta formulata dal P.M., ha con ordinanza archiviato il procedimento penale R.G.N.R 24027/21 originato dalla querela sporta dalla nei confronti Parte_1 del coniuge per il reato di maltrattamenti.
Il PM, in particolare, ha argomentato la richiesta di archiviazione rilevando come dalla lettura complessiva degli atti fosse “emerso un complesso quadro familiare provato dalla situazione sanitaria del in cui ogni scelta, seppur connotata da ossessività derivante dal disturbo di cui è affetto CP_1 come si evince da CT in atti, veniva fatta a fin di bene senza che egli potesse rendersi conto dell'insofferenza della famiglia” (cfr. doc. 28 parte resistente).
A sua volta il GIP, a seguito di opposizione formulata dalle persone offese, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale (v. doc. 41 parte convenuta), motivando tale decisione in ragione “da un lato, della genericità della narrazione delle persone offese nel contestualizzare i singoli episodi violenti (a parte quello del 26.12.2021) e, dall'altro, del generale contesto in cui gli agiti del si collocano (assai verosimilmente legati alle difficoltà di una convivenza familiare assai CP_1 verosimilmente legate al manifestarsi della sintomatologia da cui l'indagato risulta affetto)”, così escludendo la sussistenza della “supposta volontà maltrattante nei confronti dei familiari” (cfr. doc. 41 parte resistente).
Si evidenzia, per completezza, che anche il procedimento (Rg Vg 531/22) instaurato su iniziativa del PM minorile avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino per valutare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del si è concluso con il rigetto della CP_1 domanda di decadenza, non essendone stati ritenuti sussistenti i presupposti (cfr. decreto TM del
3.11.22 sub doc. 34).
In conclusione, il Collegio ritiene che, nella vicenda in esame, a causa della patologia da cui il è affetto, difetti la prova di una violazione, consapevole e volontaria, dei doveri coniugali con CP_1 la conseguenza che la separazione non gli può essere addebitata e la domanda della ricorrente vada rigettata.
Non si fa luogo, invece, ad alcuna pronuncia in merito all'originaria domanda di addebito della separazione formulata dal resistente, avendovi quest'ultimo espressamente rinunciato all'ultima udienza.
Sulla domanda di affidamento e sulla collocazione abitativa della figlia minore. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Occorre premettere che la primogenita è divenuta, nelle more del giudizio, maggiorenne Per_2
e pertanto nulla deve più disporsi in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di frequentazione con l'altro genitore, essendo venuto meno il presupposto della minore età.
Quanto alla secondogenita la ricorrente ha instato per il suo affidamento esclusivo CP_2
“rafforzato”, mentre il resistente ed il Curatore Speciale ne hanno domandato il mero affido esclusivo alla madre.
Deve evidenziarsi che a breve, conseguirà la maggiore età e, pertanto, tale pronuncia avrà CP_2 vigore per un periodo assai breve. Anche in considerazione di ciò, l'audizione della minore (incombente cui peraltro le stesse parti avevano rinunciato) è stata ritenuta dal Collegio del tutto superflua.
Nondimeno, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente, laddove intesa ad ottenere l'attribuzione della facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni, anche di maggior interesse, per la figlia non possa trovare oggi accoglimento.
pagina 8 di 11 Ciò in quanto, se è vero che i rapporti padre-figlia sono attualmente assenti a causa del fermo rifiuto di di riallacciare la relazione con il genitore, il ha, d'altro canto, dato prova di un CP_2 CP_1 serio interesse nei riguardi della prole. Dal mese di dicembre 2021 egli si è sottoposto regolarmente alle Part visite presso il e ha proseguito il percorso terapeutico senza interruzioni (v. rel. CSM del
7.11.24). Come già evidenziato dal Tribunale per i Minorenni, ha collaborato costantemente coi Servizi territoriali, ancorchè i tentativi di dare avvio ad un percorso di riavvicinamento padre-figlie non hanno avuto buon esito a causa dell'avversione delle ragazze. Inoltre, ha provveduto costantemente al mantenimento delle figlie e ha anche aderito alla richiesta economica avversaria.
Alla luce di quanto sopra, si conferma l'affidamento monogenitoriale della figlia alla CP_2 madre (domanda cui ha aderito il resistente all'ultima udienza), salvo il dovere dei genitori di assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la stessa relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale.
Per quanto concerne la collocazione abitativa della minore, si conferma la residenza anagrafica e la dimora abituale della stessa presso il domicilio materno, non essendovi sul punto alcun contrasto fra le parti.
Le visite padre-figlia potranno avvenire secondo il libero gradimento della ragazza, attesane l'età.
Si dispone la prosecuzione del monitoraggio della situazione della minore da parte del CP_2
Servizio Sociale e di NPI/Psicologia con incarico -almeno fino al raggiungimento della maggiore età- di porre in essere ogni più opportuno intervento di supporto psicologico stimato utile nell'interesse della stessa e finalizzato, precipuamente, a favorire la rielaborazione del proprio vissuto anche emotivo.
Sul mantenimento della prole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 parte convenuta, alla luce del reperimento di una nuova e stabile occupazione lavorativa (cfr. doc. 46), ha rinunciato alla richiesta di riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie, così confermando l'originaria adesione alla domanda economica avversaria.
Si dispone, pertanto, in conformità all'accordo economico delle parti, non essendovi motivo per discostarsene.
Parimenti, non vi è contrasto fra le parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, c.so Agnelli 86, con gli arredi che la compongono, a favore della che andrà pertanto Parte_1 confermata, in ragione della convivenza di quest'ultima con le figlie.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle conformi domande in punto separazione, collocazione abitativa, assegnazione casa coniugale e mantenimento della prole nonchè della reciproca soccombenza (rigetto della domanda attorea di affido esclusivo “rafforzato” e rigetto della domanda ex art. 709 ult. co. cpc del resistente proposta in corso di causa) e considerato che, per il resto, il Collegio si è uniformato alla proposta conciliativa formulata dal GI ex art. 185bis cpc (v. ordinanza del 4.3.24), rifiutata da parte ricorrente ed a cui ha, invece, aderito in toto parte resistente all'ultima udienza, le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente ed il resistente si dichiarano compensate, Parte_1 CP_1 salvo quelle maturate successivamente all'adesione del resistente alla proposta conciliativa (relative cioè alla fase decisionale) che sono poste a carico della ai sensi dell'art. 91 co. 1 ult. parte Parte_1 cpc.
Il rifiuto della proposta conciliativa da parte della ricorrente si appalesa ingiustificato, essendo stato motivato in ragione del (solo) interesse ad avere una pronuncia sulla domanda di addebito della pagina 9 di 11 separazione, domanda che è stata, tuttavia, ritenuta infondata e respinta per le motivazioni in precedenza illustrate (si precisa, quanto al resistente, che il rifiuto all'udienza del 27.3.24 della proposta conciliativa, per il solo profilo relativo al mantenimento della prole, era stato motivato in ragione dell'assenza di una stabilità lavorativa, circostanza che è stata poi superata con l'assunzione lavorativa a tempo indeterminato a far data dal mese di settembre 2024 come da doc. 46, che ha determinato il ad aderire in toto alla proposta conciliativa del GI all'ultima udienza). CP_1
Le predette spese sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia) allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicato il valore medio della fase decisionale, tenuto conto della complessità della causa e delle memorie conclusive depositate.
Le spese di lite sostenute dal Curatore Speciale sono, invece, poste a carico della parte ricorrente e della parte resistente, nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa necessaria nell'interesse della prole minore.
Dette spese sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia) allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della data di costituzione in giudizio del Curatore Speciale (successiva alla fase presidenziale), della ridotta attività istruttoria e del deposito di un'unica memoria conclusiva.
Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dev'essere disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dall'attrice;
dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, salvo il dovere dei genitori di assumere, di CP_2 comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la stessa relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale;
dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che le visite padre-figlia avvengano secondo il gradimento della ragazza;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, c.so Agnelli n. 86, con gli arredi che la compongono, a favore della Parte_1
dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale e di CP_2
NPI/Psicologia per le finalità indicate in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie, corrispondendo all'altro CP_1 genitore, entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate o necessarie e in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato;
pagina 10 di 11 dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di le Parte_1 CP_1 spese di lite relative alla sola fase decisionale, che si liquidano in complessivi € 2.905 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara le restanti spese di lite, nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente, interamente compensate;
dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra CP_1 Parte_1 loro, le spese di lite sostenute dal Curatore Speciale intervenuto che si liquidano in complessivi E.
3.808 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02; manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del Mot dott. Tommaso Pirfo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11992/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca Rissone, Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F.: ), in proprio e rappresentato dall'Amministratore di CP_1 C.F._2 sostegno avv. Angela Azzurra Devito, con il patrocinio dell'avv. Carlo Vaudetti e dell'Avv. Camilla Cappato;
resistente
e nei confronti di
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE in persona dell'avv. Roberta CP_2
Costantini; intervenuto con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Contrariis reiectis
pagina 1 di 11 - mantenere la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di NPI, oltre che del
Dipartimento di Salute Mentale, in funzione di supporto e monitoraggio.
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa in capo al marito per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 151, 1° e 2° comma c.c.;
2) disporre l'affido esclusivo c.d. “rafforzato” della figlia minore a favore della madre, CP_2 fissandosi l'abitazione principale della minore presso la stessa, con il diritto del padre di tenere presso di sé la ragazza nei periodi stabiliti dal Tribunale, tenuto conto delle esigenze della minore e del suo espresso volere.
3) assegnare alla ricorrente l'abitazione coniugale sita in Torino, c.so Agnelli 86, che costituisce l'abitazione di riferimento della prole, con ogni arredo ivi presente.
4) porre a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento della figlia minore e della CP_1 figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma complessiva di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), o quel diverso importo che dovesse risultare più opportuno nel corso del giudizio, mediante bonifico o altra forma di pagamento equipollente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie per entrambe le figlie, con espresso riferimento al
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016;
5) dare atto dell'autonomia economica dei coniugi.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 23.10.2024):
“precisa le conclusioni rinunciando alla domanda di addebito e di affidamento condiviso, aderendo alla richiesta di affidamento come da proposta conciliativa del Giudice. In punto mantenimento figlie aderisce alle domande di parte ricorrente.”
Per il Curatore speciale (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.):
“In via principale e nel merito laddove accertata l'inidoneità paterna ad un affidamento condiviso da cui deriverebbe un pregiudizio alla minore
- Disporre l'affidamento esclusivo di alla Signora con collocazione stabile CP_2 Parte_1 presso la madre, nulla disponendo in merito al calendario di cure;
- Inviare la Sig.ra al Servizio di psicologia per gli adulti per un sostegno alle sue Parte_1 capacità genitoriali;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di psicologia/NPI, che CP_2 dovrà individuare espressamente una figura professionale diversa dalla dott.ssa , con la Per_1 quale la minore non è riuscita ad entrare in relazione;
- Ferma la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale per il monitoraggio.
In subordine e nel merito laddove venga esclusa l'inidoneità paterna e, allo stesso tempo, non sia ritenuto contrario all'interesse della minore per un suo corretto sviluppo psico-fisico;
- disporre l'affidamento condiviso di Nulla venga disposto in merito ad un calendario di cure CP_2 che potrà essere valutato solo all'esito di un positivo percorso di recupero della relazione padre/figlia che non sia di pregiudizio alla minore;
con collocazione stabile presso la madre;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di psicologia, che dovrà CP_2 individuare espressamente una figura professionale diversa dalla dott.ssa , con la quale la Per_1 minore non è riuscita ad entrare in relazione;
pagina 2 di 11 - Inviare entrambi i genitori al servizio di psicologia per intraprendere un percorso di sostegno alle capacità genitoriali;
- Ferma la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale per il monitoraggio.
In ogni caso nel merito
- disporre che il Sig. sia tenuto al versamento di un assegno di mantenimento mensile da CP_1 pagarsi alla madre ed in favore di e dell'importo ritenuto opportuno da codesto Tribunale;
CP_2 Per_2
- Disporre che i genitori partecipino alle spese straordinarie in favore di e pro quota del CP_2 Per_2
50% ciascuno con individuazione, concertazione e documentazione delle stesse come da Protocollo d'Intesa Magistrati Avvocati di Torino del 2016”
Per il PM nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
AN NF il 18/06/2000.
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 13.03.2005 e il 22.05.2007. Per_2 CP_2
Con ricorso depositato il 23/06/2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di NPI, oltre che del DSM, l'affido esclusivo “rafforzato” a sé delle figlie e (in allora entrambe minorenni) con collocazione abitativa presso il proprio Per_2 CP_2 domicilio, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la previsione di un contributo per il mantenimento della prole a carico del marito di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 7.10.2022, si è costituito in giudizio chiedendo, CP_1 in via principale, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, di affidare le figlie minori ai Servizi Sociali con collocazione delle stesse presso la madre, di incaricare i Servizi
Sociali di monitorare il nucleo familiare e di valutare la possibilità di una ripresa dei contatti tra padre e figlie, di disporre che lo stesso contribuisca al mantenimento delle figlie minori nella misura di € 300,00 mensile ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, di affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori.
All'udienza del 19.10.2022, avanti al Presidente del Tribunale, sono state sentite le parti e all'esito sono state autorizzate a vivere separate. Il Presidente, con ordinanza dell'11.01.2023, ha disposto il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento delle figlie in via esclusiva rafforzata, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. c.c., alla madre, con la prescrizione di collaborare attivamente con i Servizi, l'assegnazione della casa coniugale alla con gli arredi che la Parte_1 compongono, disponendo una ripresa graduale degli incontri padre-figlie in idoneo ambiente neutro, richiedendo ai Servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione delle minori e dei loro genitori e ponendo, infine, a carico del l'obbligo di corrispondere CP_1 all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie, l'assegno periodico di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 18.1.2023 è intervenuto in giudizio il Curatore Speciale, chiedendo di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre con collocazione stabile presso la stessa, di CP_2 inviare la al Servizio di psicologia per gli adulti per un sostegno alle sue capacità genitoriali, Parte_1 di disporre la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di psicologia/NPI, ferma CP_2
pagina 3 di 11 la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale per il monitoraggio, nonché di prevedere un contributo economico per il mantenimento di a carico del padre. CP_2
Nelle more del giudizio, è stata aperta l'amministratore di sostegno a favore del resistente e l'Amministratore di Sostegno si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 29.6.2023.
Con istanza formulata in data 7.7.2023, il resistente ha chiesto la riduzione ad E. 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie, motivando la richiesta con la cessazione, nel mese di agosto 2022, del rapporto di lavoro con la s.r.l. Alma Ingegnerie. Previamente instaurato il contraddittorio con la controparte, l'istanza ex art. 709 ult. co. cpc è stata rigettata.
Sono stati assegnati i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 4.3.2024 il GI ha parzialmente ammesso le istanze istruttorie, ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis cpc, ha disposto l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico- Sociali e ha fissato udienza per interrogatorio libero delle parti.
All'udienza del 27.3.2024 parte ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa del GI salvo in punto addebito, mentre parte convenuta vi ha aderito salvo in punto mantenimento delle figlie;
le parti, inoltre, hanno concordemente rinunciato all'audizione della minore.
La causa è proseguita per l'assunzione della prova testimoniale.
All'udienza del 23.10.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese delle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi vivono ormai separati da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dagli stessi si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
L'attrice ha domandato l'addebito della separazione al marito, allegando la violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi nascenti dal matrimonio, mentre parte convenuta ha rinunciato, in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale del 23.10.2024), alla propria domanda di addebito della separazione alla moglie.
In particolare, la ricorrente ha argomentato la domanda, assumendo che la convivenza coniugale sia divenuta intollerabile a causa delle condotte del marito, il quale, affetto da patologia di natura psichiatrica, sarebbe stato incostante nelle cure mediche, interrompendole arbitrariamente senza l'assenso dei medici e all'oscuro dei familiari, e si sarebbe reso autore di episodi di maltrattamento in famiglia, così da costringerla a denunciarlo in sede penale. Secondo la narrazione attorea, l'episodio culmine si sarebbe verificato il 26.12.2021 allorquando il marito avrebbe aggredito fisicamente la figlia e sarebbero intervenute anche le Forze dell'Ordine; episodio che ha determinato il definitivo CP_2 allontanamento del coniuge dall'abitazione familiare.
Alla domanda attorea si è opposto il contestando di aver consapevolmente e in modo CP_1 deliberato interrotto le cure e di aver agito violenza in danno della moglie e delle figlie. A sua volta, ha evidenziato come sia stato lasciato solo dalla moglie ad affrontare la malattia, persino nel lungo periodo di ricovero presso l'Ospedale San Luigi di Orbassano. In relazione all'episodio occorso il 26.12.2021 pagina 4 di 11 che lo ha portato ad allontanarsi dall'abitazione coniugale, il resistente ne ha fornito una diversa ricostruzione rispetto a quella attorea, rilevando come egli abbia agito in reazione a quella della figlia che lo aveva colpito sulla schiena con due spazzole ed escludendo di averla ferita ad un dito. CP_2
La domanda attorea di addebito della separazione è, ad avviso del Collegio, infondata per i motivi di seguito esposti.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, occorre che il comportamento dell'altro coniuge, contrario ai doveri matrimoniali ex art. 143 cc e causa dell'irreversibilità della crisi coniugale, sia stato posto in essere
“consapevolmente e volontariamente” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 40795/2021; conf., più recente, Cass. Civ. n. 10711/2023).
Nel caso di specie, è proprio la prova di tale coscienza e volontarietà a difettare.
Anzitutto, è indimostrato che il si sia sottratto in modo volontario e consapevole alle CP_1 cure mediche.
È documentale che dalla fine del 2017 il ricorrente abbia subito plurimi ricoveri ospedalieri che hanno portato alla diagnosi di “disturbo bipolare di tipo II” (cfr. doc. 5 attrice). Ed è altrettanto documentale che, per la patologia da cui è affetto, egli si sia rivolto per le cure negli anni sia al Servizio
Pubblico (CSM e SCDU San Luigi Gonzaga Orbassano) sia a specialisti privati (cfr. doc. 5 attoreo;
cfr. rel. CSM del 17.6.22 sub doc. 3 parte resistente).
Emerge non solo dalla documentazione medica in atti (cfr. doc. 5 attoreo) ma anche dalle stesse dichiarazioni rese dalla in sede di denuncia/querela sporta il 12.3.22 (cfr. doc. 4 attoreo) che Parte_1 il marito fosse incline ad interrompere le terapie farmacologiche non appena si sentiva meglio.
Non vi è prova che l'interruzione delle cure avvenisse in aperto dissenso con la moglie ed è, per contro, plausibile -come sostenuto dal resistente- che tale condotta, ossia l'autonoma sospensione delle cure al momento del recupero dell'eutimia, sia da ascriversi proprio alla patologia da cui quest'ultimo è affetto.
Il resistente ha, peraltro, rimproverato alla moglie di non avergli prestato la dovuta assistenza, omettendo di aiutarlo nei momenti di crisi acuta (anziché allontanarlo), di accompagnarlo agli appuntamenti medici e di fargli visita in occasione dei ricoveri ospedalieri.
Tali circostanze non sono state, invero, oggetto di una specifica contestazione da parte della e risulta, d'altra parte, provato che il sia stato costantemente seguito dalla propria Parte_1 CP_1 famiglia d'origine, ossia dai genitori e specialmente dalla sorella il cui interessamento e Per_3 coinvolgimento nel tenere monitorata la situazione del fratello è comprovata dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 3, 5 e 7 comparsa di costituzione).
Si evidenzia, ad ulteriore riprova del predetto assunto, che l'iniziativa di nominare un
Amministratore di Sostegno a favore del resistente è stata avanzata proprio dalla sorella del CP_1 che già nel 2021 così scriveva alla “Ascolta Abbiamo parlato e continuiamo a Parte_1 Pt_1 parlare con Per quanto possibile lo seguiamo e cerchiamo di aiutarlo Più di così ci è difficile CP_1 perché tanto non ascolta nemmeno noi […] Se sarà necessario faremo nominare un amministratore di sostegno” e ancora “Ciao , vorrei fare nominare un amministratore di sostegno per , cosa ne Pt_1 CP_1 dici? Credo che tu debba tutelarti e anche lui va tutelato”. Tale iniziativa non aveva, invece, incontrato l'adesione della che così rispondeva alla cognata: “ ha una dignità, eviterei azioni per Parte_1 CP_1 assegnarli un tutore” (cfr. messaggistica intercorsa tra e 14.09.2021- Parte_2 Parte_1
18-09-2021, sub doc. 5 parte convenuta).
pagina 5 di 11 La nomina dell'Amministratore di Sostegno a favore del è poi di fatto avvenuta nel CP_1 mese di novembre 2022 su ricorso promosso dai di lui familiari, genitori e sorella (cfr. doc. 19 parte resistente).
È peraltro documentale che da quando il in seguito all'allontanamento dall'abitazione CP_1 coniugale, è andato a vivere presso i propri genitori, egli è stato costantemente seguito e assistito nei percorsi sanitari dalla famiglia d'origine con provati benefici dal punto di vista della continuità delle cure mediche e della stabilità delle proprie condizioni di salute psico-fisica (cfr. rel. CSM del 17.6.22 ove si dà atto della presenza della madre e della sorella del come care givers molto coinvolti;
CP_1 cfr. rel. CSM del 3.7.24 e del 7.11.24 nelle quali si dà atto della regolarità delle visite psichiatriche e dell'assunzione della terapia da parte del nonché del complessivo mantenimento di un buon CP_1 compenso clinico).
La copiosa documentazione medica in atti, attestante i ripetuti percorsi terapeutici avviati dal consente di escludere che vi sia stata da parte del medesimo una colpevole inerzia nel farsi CP_1 curare, dovendosi piuttosto attribuire i momenti di autosospensione delle terapie proprio alla patologia da cui è affetto. Anzi, si ritiene ragionevolmente che il resistente, in presenza di un maggior e più adeguato sostegno da parte della moglie, avrebbe potuto ottenere prima quei risultati positivi raggiunti all'indomani dell'allontanamento dalla casa coniugale, allorquando la situazione è stata interamente presa in carico dalla di lui famiglia d'origine.
In relazione agli agiti violenti denunciati dalla quest'ultima ha allegato che il marito Parte_1 in più occasioni avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente lei e le figlie, facendo in particolare riferimento ad un episodio risalente al mese di agosto 2020 allorquando le due figlie sarebbero state colpite dal padre sulle natiche e ad un altro risalente al 26 dicembre 2021 allorquando il marito, nel corso di una discussione con la figlia l'avrebbe spintonata, le avrebbe messo la mano sulla bocca CP_2 e l'avrebbe ferita ad un dito.
Tale ricostruzione dei fatti è stata -come già si è detto- recisamente contestata dal resistente.
Orbene, si osserva come le allegazioni di violenza della ricorrente siano, ad eccezione dei due episodi citati, generiche in quanto non circostanziate spazio-temporalmente.
In ogni caso, si tratta di condotte, quelle descritte dalla ricorrente, che si collocano tutte nel periodo successivo all'insorgenza della patologia psichiatrica del e rispetto alle quali difetta la CP_1 prova di una volontà in capo al di ledere l'integrità fisica e morale dei familiari. CP_1
Che prima del 2018 non vi fossero stati episodi di rilievo è la stessa a riferirlo in Parte_1 sede di denuncia/querela sporta il 12.3.22 laddove ha dichiarato che “sino al 2018, nonostante il suo carattere molto forte ed impositivo, le cose in famiglia sono andate come in ogni famiglia media” (cfr. doc. 4 ricorso).
Che le condotte poste in essere dal fossero strettamente dipendenti e correlate CP_1 all'andamento della sua patologia, è la stessa figlia a riconoscerlo laddove, in sede di Per_2 deposizione testimoniale, ha così dichiarato: “Capo 22: Ricordo che, circa negli anni che mi sono stati indicati anche se non ricordo precisamente in quali, mio padre si rivolgeva a noi figlie e a mia madre con le frasi che mi sono state lette;
non so definire la malattia perché non sono un medico ma confermo che in alcuni periodi era spinto ad agire più impulsivamente e più su di giri mentre in altri periodi era più normale”. E ancora: “andava a periodi e quando era nella fase di mania insultava nel modo in cui mi è stato letto nostra madre. ADR: Sicuramente nei periodi di mania gli episodi descritti erano più frequenti, quando usava di più la testa non avvenivano, se non c'erano argomenti particolari avvenivano con meno frequenza” (v. verbale d'udienza del 19.7.24).
pagina 6 di 11 Anche la figlia escussa a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale CP_2 scaturito dalla denuncia/querela sporta dalla madre (procedimento che -come infra si dirà- è stato archiviato), ha confermato che, prima del 2018, il padre si comportava “normale” mentre, in relazione ai comportamenti successivamente posti in essere, il genitore non si rendeva conto della gravità degli stessi perché “è tutto fuori” (cfr. doc. 44 attoreo).
Con riguardo all'episodio di agosto 2020, la deposizione della figlia (unita teste sentita Per_2 sul punto) si appalesa poco attendibile vuoi perché non è stata in grado di circostanziare temporalmente l'accadimento vuoi perché ha ammesso di esserle stato detto dalla madre cosa più o meno le sarebbe stato chiesto in sede testimoniale e di esserle stata letta anche qualche domanda (v. verbale d'udienza del 19.7.24).
Con riguardo invece all'episodio del 26 dicembre 2021, non ne è provata l'esatta dinamica.
Nel presente giudizio, in relazione a detto episodio, è stato sentito un solo teste, Tes_1
che si è limitata a confermare il capo di prova, dichiarando che le circostanze le sono state
[...] riferite dalla figlia delle parti, e circostanziando, in termini del tutto generici, l'episodio sotto il CP_2 profilo temporale (“l'episodio di cui a questo capitolo è avvenuto nel 2021, ce ne sono altri prima e dopo tale data” v. verbale d'udienza del 19.7.24). Non è stata, invece, escussa sul punto la figlia Per_2 perché non presente ai fatti.
La predetta deposizione testimoniale non è, tuttavia, da sola sufficiente a far ritenere provato l'episodio di violenza come descritto dalla ricorrente, atteso che, in relazione ad esso, sono state fornite più versioni differenti, come è dato ricavare dalla disamina delle altre risultanze probatorie acquisite al giudizio.
Dal racconto reso da ciascun coniuge in occasione dei colloqui con il Servizio di Psicologia risulta che il 26 dicembre 2021 arrabbiata con il padre, aveva iniziato a colpirlo con delle CP_2 spazzole e, secondo la versione della il avrebbe reagito, mettendo le mani sulla Parte_1 CP_1 bocca della figlia, senza nulla riferire in merito alla ferita al dito, mentre secondo il la figlia si CP_1 sarebbe, nell'occasione, rotta un'unghia (v. rel. NPI/Psicologia del 16.6.22).
Nella denuncia/querela sporta il 12.3.22 la ha riferito di un diverbio insorto il 26 Parte_1 dicembre tra ed il padre (“[…] era presente che interveniva esasperata poiché si CP_2 CP_2 vergognava di mostrare ai genitori di sue compagne il suo ambiente familiare, compromesso a causa dei comportamenti poco “equilibrati” da parte del padre. Purtroppo glielo diceva in faccia e lui, anziché riflettere sul disagio della figlia, dovuto ai suoi comportamenti, accettava la “sfida” come un adolescente, confrontandosi fisicamente con la ragazza”), a seguito del quale il avrebbe messo CP_1 una mano sulla bocca della figlia e le avrebbe cinto il collo con una presa da dietro, ferendola involontariamente ad un dito, senza fare cenno ai colpi dati da al genitore con le spazzole (cfr. CP_2 doc. 4 attoreo).
In sede di sommarie informazioni assunte nell'ambito del procedimento penale, ha invece CP_2 raccontato di urla e schiaffi ricevuti dal padre in quell'occasione, dei quali non ha fatto menzione alcuna la (cfr. verbali SIT sub docc. 43-44 attorei). Parte_1
All'incertezza sull'esatta ricostruzione dell'episodio del 26 dicembre si aggiunge che, in ogni caso, anche tale accadimento -come quello di agosto 2020- si inscrive in un contesto contrassegnato dalla grave patologia psichiatrica del che lo portava -a dire delle stesse figlie- a momenti di CP_1 agiti impulsivi e scomposti rispetto ai quali difetta la prova dell'intenzionalità della condotta offensiva.
Analoghe considerazioni sono state svolte in sede penale.
pagina 7 di 11 In data 27.11.2023 il GIP, a seguito di richiesta formulata dal P.M., ha con ordinanza archiviato il procedimento penale R.G.N.R 24027/21 originato dalla querela sporta dalla nei confronti Parte_1 del coniuge per il reato di maltrattamenti.
Il PM, in particolare, ha argomentato la richiesta di archiviazione rilevando come dalla lettura complessiva degli atti fosse “emerso un complesso quadro familiare provato dalla situazione sanitaria del in cui ogni scelta, seppur connotata da ossessività derivante dal disturbo di cui è affetto CP_1 come si evince da CT in atti, veniva fatta a fin di bene senza che egli potesse rendersi conto dell'insofferenza della famiglia” (cfr. doc. 28 parte resistente).
A sua volta il GIP, a seguito di opposizione formulata dalle persone offese, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale (v. doc. 41 parte convenuta), motivando tale decisione in ragione “da un lato, della genericità della narrazione delle persone offese nel contestualizzare i singoli episodi violenti (a parte quello del 26.12.2021) e, dall'altro, del generale contesto in cui gli agiti del si collocano (assai verosimilmente legati alle difficoltà di una convivenza familiare assai CP_1 verosimilmente legate al manifestarsi della sintomatologia da cui l'indagato risulta affetto)”, così escludendo la sussistenza della “supposta volontà maltrattante nei confronti dei familiari” (cfr. doc. 41 parte resistente).
Si evidenzia, per completezza, che anche il procedimento (Rg Vg 531/22) instaurato su iniziativa del PM minorile avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino per valutare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del si è concluso con il rigetto della CP_1 domanda di decadenza, non essendone stati ritenuti sussistenti i presupposti (cfr. decreto TM del
3.11.22 sub doc. 34).
In conclusione, il Collegio ritiene che, nella vicenda in esame, a causa della patologia da cui il è affetto, difetti la prova di una violazione, consapevole e volontaria, dei doveri coniugali con CP_1 la conseguenza che la separazione non gli può essere addebitata e la domanda della ricorrente vada rigettata.
Non si fa luogo, invece, ad alcuna pronuncia in merito all'originaria domanda di addebito della separazione formulata dal resistente, avendovi quest'ultimo espressamente rinunciato all'ultima udienza.
Sulla domanda di affidamento e sulla collocazione abitativa della figlia minore. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Occorre premettere che la primogenita è divenuta, nelle more del giudizio, maggiorenne Per_2
e pertanto nulla deve più disporsi in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di frequentazione con l'altro genitore, essendo venuto meno il presupposto della minore età.
Quanto alla secondogenita la ricorrente ha instato per il suo affidamento esclusivo CP_2
“rafforzato”, mentre il resistente ed il Curatore Speciale ne hanno domandato il mero affido esclusivo alla madre.
Deve evidenziarsi che a breve, conseguirà la maggiore età e, pertanto, tale pronuncia avrà CP_2 vigore per un periodo assai breve. Anche in considerazione di ciò, l'audizione della minore (incombente cui peraltro le stesse parti avevano rinunciato) è stata ritenuta dal Collegio del tutto superflua.
Nondimeno, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente, laddove intesa ad ottenere l'attribuzione della facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni, anche di maggior interesse, per la figlia non possa trovare oggi accoglimento.
pagina 8 di 11 Ciò in quanto, se è vero che i rapporti padre-figlia sono attualmente assenti a causa del fermo rifiuto di di riallacciare la relazione con il genitore, il ha, d'altro canto, dato prova di un CP_2 CP_1 serio interesse nei riguardi della prole. Dal mese di dicembre 2021 egli si è sottoposto regolarmente alle Part visite presso il e ha proseguito il percorso terapeutico senza interruzioni (v. rel. CSM del
7.11.24). Come già evidenziato dal Tribunale per i Minorenni, ha collaborato costantemente coi Servizi territoriali, ancorchè i tentativi di dare avvio ad un percorso di riavvicinamento padre-figlie non hanno avuto buon esito a causa dell'avversione delle ragazze. Inoltre, ha provveduto costantemente al mantenimento delle figlie e ha anche aderito alla richiesta economica avversaria.
Alla luce di quanto sopra, si conferma l'affidamento monogenitoriale della figlia alla CP_2 madre (domanda cui ha aderito il resistente all'ultima udienza), salvo il dovere dei genitori di assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la stessa relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale.
Per quanto concerne la collocazione abitativa della minore, si conferma la residenza anagrafica e la dimora abituale della stessa presso il domicilio materno, non essendovi sul punto alcun contrasto fra le parti.
Le visite padre-figlia potranno avvenire secondo il libero gradimento della ragazza, attesane l'età.
Si dispone la prosecuzione del monitoraggio della situazione della minore da parte del CP_2
Servizio Sociale e di NPI/Psicologia con incarico -almeno fino al raggiungimento della maggiore età- di porre in essere ogni più opportuno intervento di supporto psicologico stimato utile nell'interesse della stessa e finalizzato, precipuamente, a favorire la rielaborazione del proprio vissuto anche emotivo.
Sul mantenimento della prole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 parte convenuta, alla luce del reperimento di una nuova e stabile occupazione lavorativa (cfr. doc. 46), ha rinunciato alla richiesta di riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie, così confermando l'originaria adesione alla domanda economica avversaria.
Si dispone, pertanto, in conformità all'accordo economico delle parti, non essendovi motivo per discostarsene.
Parimenti, non vi è contrasto fra le parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, c.so Agnelli 86, con gli arredi che la compongono, a favore della che andrà pertanto Parte_1 confermata, in ragione della convivenza di quest'ultima con le figlie.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle conformi domande in punto separazione, collocazione abitativa, assegnazione casa coniugale e mantenimento della prole nonchè della reciproca soccombenza (rigetto della domanda attorea di affido esclusivo “rafforzato” e rigetto della domanda ex art. 709 ult. co. cpc del resistente proposta in corso di causa) e considerato che, per il resto, il Collegio si è uniformato alla proposta conciliativa formulata dal GI ex art. 185bis cpc (v. ordinanza del 4.3.24), rifiutata da parte ricorrente ed a cui ha, invece, aderito in toto parte resistente all'ultima udienza, le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente ed il resistente si dichiarano compensate, Parte_1 CP_1 salvo quelle maturate successivamente all'adesione del resistente alla proposta conciliativa (relative cioè alla fase decisionale) che sono poste a carico della ai sensi dell'art. 91 co. 1 ult. parte Parte_1 cpc.
Il rifiuto della proposta conciliativa da parte della ricorrente si appalesa ingiustificato, essendo stato motivato in ragione del (solo) interesse ad avere una pronuncia sulla domanda di addebito della pagina 9 di 11 separazione, domanda che è stata, tuttavia, ritenuta infondata e respinta per le motivazioni in precedenza illustrate (si precisa, quanto al resistente, che il rifiuto all'udienza del 27.3.24 della proposta conciliativa, per il solo profilo relativo al mantenimento della prole, era stato motivato in ragione dell'assenza di una stabilità lavorativa, circostanza che è stata poi superata con l'assunzione lavorativa a tempo indeterminato a far data dal mese di settembre 2024 come da doc. 46, che ha determinato il ad aderire in toto alla proposta conciliativa del GI all'ultima udienza). CP_1
Le predette spese sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia) allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicato il valore medio della fase decisionale, tenuto conto della complessità della causa e delle memorie conclusive depositate.
Le spese di lite sostenute dal Curatore Speciale sono, invece, poste a carico della parte ricorrente e della parte resistente, nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa necessaria nell'interesse della prole minore.
Dette spese sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia) allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della data di costituzione in giudizio del Curatore Speciale (successiva alla fase presidenziale), della ridotta attività istruttoria e del deposito di un'unica memoria conclusiva.
Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dev'essere disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dall'attrice;
dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, salvo il dovere dei genitori di assumere, di CP_2 comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la stessa relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale;
dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che le visite padre-figlia avvengano secondo il gradimento della ragazza;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, c.so Agnelli n. 86, con gli arredi che la compongono, a favore della Parte_1
dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale e di CP_2
NPI/Psicologia per le finalità indicate in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie, corrispondendo all'altro CP_1 genitore, entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate o necessarie e in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato;
pagina 10 di 11 dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di le Parte_1 CP_1 spese di lite relative alla sola fase decisionale, che si liquidano in complessivi € 2.905 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara le restanti spese di lite, nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente, interamente compensate;
dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra CP_1 Parte_1 loro, le spese di lite sostenute dal Curatore Speciale intervenuto che si liquidano in complessivi E.
3.808 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02; manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del Mot dott. Tommaso Pirfo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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