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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Morabito Patrizia Presidente dott.ssa Cusolito Viviana Consigliera dott.ssa La Rosa Stefania Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41-2021 R.G., promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Mario Macrì (C.F.: ) PEC: C.F._2
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Appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentate e difese CP_1 C.F._3 dall' avv. avv. Domenico Calderone PEC:
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Appellato
avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data dell'05.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, l', avv. Francesco
Macrì, difensore dell'appellante, rassegnava così le proprie conclusioni ” Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte voglia annullare la sentenza n. 350/2020, Rep. N.
416/2020, pronunciata dal Tribunale di Locri in data 18.06.2020, e per l'effetto dichiarare il possesso pieno ed esclusivo in capo a della casa Parte_1
di civile abitazione con annesso terreno ubicata in Marina di SA Jonica,
Strada Carri nn. 27 e 49, e conseguentemente negare il diritto al compossesso in capo all'odierno appellato.; Condannare a rifondere alla odierna CP_1
appellante spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ai sensi dell'art. 93 C.p.c. dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”.
L'avv. Domenico Calderone, nell'interesse dell'appellato, formulava le seguenti conclusioni “preliminarmente porta a conoscenza dell'Ill.ma Corte
l'avvenuto decesso dell'appellante sig.ra avvenuto in data 20 Parte_1
agosto 2023”.
“in VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE Verificato che il sig. CP_1
ha consegnato le chiavi in data 19 agosto 2020, ovvero in data
[...]
antecedente rispetto alla notifica dell'appello, dichiarare cessata la materia del contendere. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Confermare la sentenza n.
350/2020, emanata dal Tribunale di Locri e pubblicata in data 18.06.2020 per i motivi di cui in narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
domandava al Tribunale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1168 c.c., di ordinare a la reintegra nel possesso del fabbricato con annesso CP_1
pag. 2/21 terreno ubicato in Marina di SA NI alla Strada Carri, n. 27 identificato in Catasto al foglio 17, p.lla 28 sub 2.
- Premetteva di aver acquistato l'immobile con annesso terreno per intervenuta usucapione dichiarata con sentenza n. 77/1987 emessa il
26.11.1987 dal Pretore di SA NI nell'ambito del procedimento iscritto al n. 85/87 r.g., a fondamento della domanda;
- esponeva di essere sempre stata nel possesso pieno ed esclusivo dell'immobile come, a suo dire, dimostrato dal pagamento delle utenze;
che, tuttavia, in data 24.06.2017 veniva informata da
, vicina di casa, che si era recato presso Testimone_1 CP_1
l'abitazione ed aveva forzato e divelto con un trapano elettrico la serratura della porta di ingresso;
che l'accaduto era stato denunciato e che, almeno sino al momento di deposito del ricorso, non era possibile entrare nell'immobile poiché era stata sostituita la serratura.
Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava CP_1
la avversa pretesa e chiedeva il rigetto della domanda assumendone l'inammissibilità per carenza dei presupposti, evidenziando che: 1) il titolo posto a fondamento del diritto di proprietà della si riferiva Pt_1
esclusivamente all'immobile indicato al catasto al foglio 17, p.lla 28, sub 2, mentre oggetto del presente giudizio era il subalterno 1, cointestato tra
[...]
e ; 2) il predetto titolo Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
era inopponibile nei propri confronti perché non era stato convenuto nel giudizio di usucapione promosso solo contro tale (nato a Persona_5
SA NI il 19.5.1877) e verosimilmente già deceduto al momento della pronuncia;
3) pendeva procedimento di mediazione finalizzato all'accertamento della sopravvenuta usucapione relativa al predetto subalterno;
4) l'immobile era stato sempre nella disponibilità degli e da CP_1
pag. 3/21 questi concesso alla ricorrente per mero spirito di liberalità; 5) non era stata posta in essere una vera e propria condotta spoliativa, atteso che l' era CP_1
stato trovato in possesso delle proprie chiavi di accesso del civico 49 al momento dell'arrivo dei Carabinieri, che egli stava sostituendo la chiave del civico 27 e che, comunque, presentando l'immobile due ingressi (civico 49 e civico 27), non risultava di fatto impedito l'accesso all'immobile in questione.
Durante la fase interdittale, all'udienza del 21.2.2018, erano state assunte sommarie informazioni mediante l'audizione di , Persona_6 Tes_1
e e, all'udienza del 09.5.2018, del
[...] Testimone_2 CP_2
dei Carabinieri , in servizio presso il Comando Compagnia Persona_7
dei Carabinieri di Roccella Jonica, intervenuto sul posto nell'immediatezza dei fatti, e . Persona_8 Persona_9
Il Tribunale di Locri, con ordinanza del 25.06.2018, accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla e, per l'effetto, ordinava ad Pt_1
di reintegrare la ricorrente nel compossesso dell'immobile sito CP_1
in Marina di SA NI, alla Strada Carri, mediante la consegna di copia delle chiavi di accesso dell'ingresso di cui al civico n. 27.
Con ordinanza del 06.11.2018 il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, a seguito di reclamo proposto dalla (procedimento n. Pt_1
1083/2018 r.g.) confermava l'ordinanza emessa all'esito della fase interdittale.
§§§
, con istanza presentata ex art. 703, IV comma, c.p.c., Parte_1
premettendo la fondatezza delle già spiegate difese, chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, insistendo nelle conclusioni rassegnate nella fase interdittale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.05.2019, si costituiva
, il quale nel merito riproponeva tutte le argomentazioni della CP_1
fase interdittale, contestando le avverse deduzioni e ribadendo la propria
pag. 4/21 disponibilità, in ottemperanza alla ordinanza possessoria, alla consegna di copia delle chiavi, rifiutata dalla anche innanzi al Pt_1
Collegio in sede di reclamo. Concludeva, dunque, chiedendo la conferma dell'ordinanza possessoria del 25.06.2018.
Rigettate le istanze istruttorie il Tribunale pronunciava sentenza ex art. 281 sexies.
§§§
Con sentenza n. 350/2020 pubbl. il 18/06/2020, il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando così statuiva: “accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente Parte_1
l'ordinanza del 25.06.2018; - condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese processuali della presente fase nella misura di ½ che CP_1
si liquidano in complessivi € 689,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite per la restante parte di ½”.
Il Tribunale confermava l'ordinanza possessoria.
Preliminarmente ribadiva che l'oggetto del giudizio verteva sulla domanda di reintegra nel possesso da parte della originaria ricorrente, con la conseguenza che apparivano estranee le vicende petitorie richiamate anche in sede di note conclusionali dalla difesa della . Pt_1
Illustrava i principi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 1168 cc, evidenziando che le emergenze istruttorie non erano sufficienti a provare la preesistenza di una situazione di possesso esclusivo in capo alla
, ma, piuttosto, si ravvisava un compossesso leso dalla condotta Pt_1
dell'originario resistente autore del cambio della serratura dell'ingresso laterale dell'immobile (che si compone di due ingressi) corrispondente al civico 27.
pag. 5/21 Affermava che, dalla annotazione di PG, redatta immediatamente dopo l'intervento sui luoghi di causa degli agenti in servizio presso il Comando
Compagnia CC di Roccella Jonica, il cui contenuto era stato integralmente confermato all'udienza del 09.5.2018 dal dei Carabinieri CP_2
, escusso in veste di informatore, non vi erano segni di Persona_7
effrazione e era stato trovato in possesso delle chiavi di accesso CP_1
dell'ingresso di cui al civico 49. Le dette chiavi risultavano essere
“regolarmente inserite e funzionali alla serratura”, oltre che di documentazione attestante l'esistenza di un contenzioso civile finalizzato all'accertamento della proprietà.
Riteneva, altresì, che l'istruttoria avesse consentito di acclarare che non soltanto l'odierno appellato, ma anche i germani, e Per_2 Pt_1
, erano in possesso delle chiavi e vi accedevano tutti Persona_1
liberamente salvo concordare, in specie nel periodo estivo, il tempo di permanenza per consentire a tutti un utilizzo turnario del bene.
Era emerso, altresì, che questi ultimi usufruivano dell'immobile anche congiuntamente alla il cui possesso, unitamente agli altri, Pt_1
non era in contestazione alla luce della istruttoria orale espletata e per stessa ammissione della difesa dell'odierno appellato.
Precisava che le dichiarazioni degli informatori e Persona_9
erano attendibili e non si rilevavano profili di incapacità a Persona_6
testimoniare, non essendo emersa la prova di un interesse attuale, diretto e personale alla vicenda.
Rilevava che, pur considerando la limitata efficacia probante che assumono in sede possessoria i titoli di proprietà, rilevava che il titolo prodotto dalla ha ad oggetto il subalterno 2 mentre il presunto Pt_1
spoglio ha interessato il subalterno 1, il quale risulta catastalmente pag. 6/21 cointestato in capo ai germani , tra cui l'odierno appellato, ed è in CP_1
discussione tra le parti l'accertamento del diritto di proprietà.
Osservava, inoltre, che la produzione documentale relativa alle fatture
Enel di fornitura dell'energia elettrica all'immobile non fornivano la prova del possesso esclusivo in capo alla ricorrente del subalterno 1, oggetto del presente procedimento.
Aggiungeva che la difesa della non aveva provato che l'accesso Pt_1
all'immobile da parte dall'appellato fosse soltanto tollerato dalla stessa ai sensi dell'art. 1144 c.c.
Ribadiva che l'istruttoria espletata consentisse con un maggiore grado di verosomiglianza di ritenere che vi fosse, fino ad un recente passato, una situazione di compossesso tra tutti gli eredi dell'originario proprietario dell'immobile, . Persona_4
Pertanto, accoglieva la domanda proposta dalla , ordinando ad Pt_1
di reintegrare la prima nel compossesso dell'immobile CP_1
mettendo a sua disposizione copia delle chiavi di accesso all'ingresso di cui al civico n. 27, rispetto al quale era stato instaurato il presente procedimento di spoglio.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento parziale della domanda, disponeva la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 mentre per la restante parte venivano poste in via definitiva a carico dell'originaria parte ricorrente avuto riguardo alla condotta processuale per aver rifiutato la consegna delle chiavi e per aver insistito in domanda senza addurre nuovi elementi in fatto e in diritto rilevanti ai fini dell'integrale accoglimento.
§§§
Con atto di citazione del 16.01.2021 la Sig.ra Parte_1
proponeva appello avverso l'indicata sentenza.
pag. 7/21 L'appellante censurava la sentenza impugnata articolando le proprie doglianze nei seguenti profili.
1) La valutazione delle risultanze istruttorie. Le dichiarazioni degli informatori di parte resistente, e Persona_6
. Persona_9
Lamentava che il giudice della fase possessoria avesse fondato la decisione anche sulle dichiarazioni di due informatori incapaci a testimoniare, in violazione dell'art. 246 c.p.c. Sosteneva che gli informatori e erano, rispettivamente, figli di Persona_6 Persona_9 [...]
e di entrambi fratelli dell'odierno appellato Per_1 Persona_3 CP_1
, e che tale rapporto di parentela avrebbe dovuto indurre il Tribunale a
[...]
considerare inficiata la loro attendibilità, nonché che essi sarebbero stati incapaci a testimoniare.
2) Le risultanze probatorie a favore della ricorrente.
Assumeva che la sig.ra , dopo avere acquistato l'immobile a Pt_1
seguito del riconoscimento dell'usucapione ultraventennale con sentenza n.
77/87, avesse continuato a possederlo in via esclusiva, sia quando risiedeva a
Torino, sia quando tornava più volte l'anno in Calabria, per le vacanze estive o per occuparsi delle proprie proprietà. Rilevava che, dopo il pensionamento, intorno all'anno 2000, la era tornata a vivere stabilmente a Marina di Pt_1
SA NI.
Riteneva che tali circostanze trovassero conferma nelle dichiarazioni degli informatori indicati dall'attrice, terzi estranei alla famiglia . CP_1
Contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la sussistenza di un'effrazione violenta posta in essere dall'odierno appellato.
Deduceva, inoltre, che non era stata attribuita la dovuta rilevanza alla documentazione attestante che la aveva sempre provveduto da sola al Pt_1
pagamento delle utenze dell'abitazione.
pag. 8/21 Sosteneva di avere sostenuto negli anni anche le spese relative a lavori di manutenzione, provvedendo ai relativi pagamenti.
Evidenziava che il Giudice di prime cure aveva, dapprima, affermato l'irrilevanza del titolo di proprietà vantato dalla sull'immobile oggetto Pt_1
del presente giudizio, trattandosi di controversia possessoria e successivamente si sarebbe contraddetto, valutando le ragioni sollevate dall'appellante per contestare la validità di tale titolo.
Aggiungeva, inoltre, che la sentenza impugnata non aveva attribuito il giusto rilievo ai rapporti di parentela esistenti tra la e l'odierno Pt_1
appellato e i suoi fratelli, dai quali sarebbe derivata la tolleranza, protrattasi per lungo tempo, concessa all' nell'uso dell'immobile. CP_1
3) Nullità della sentenza nella parte in cui ha posto parzialmente le spese del giudizio a carico di . Parte_1
Con l'ultimo motivo, l'appellante contestava la regolamentazione delle spese di lite, sostenendo che la era stata vittima di uno spoglio di Pt_1
fronte al quale non poteva restare inerte e aveva reagito conformemente al dettato normativo, mentre l'odierno appellato avrebbe agito con violenza, omettendo di rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Da ciò faceva discendere che la sentenza avrebbe dovuto porre le spese del giudizio a carico dell'originario resistente, ovvero, in subordine, disporne la compensazione.
§§§
Si costituiva in giudizio , il quale, in via preliminare, CP_1
rilevava che l'odierno appellato aveva spontaneamente consegnato le chiavi in data in data 9 agosto 2020 e queste erano state ricevute dal procuratore dell'appellante , in data 19.8.2020, periodo antecedente Pt_1
rispetto alla notifica dell'appello, e, quindi, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
pag. 9/21 Nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 01.12.2021 la Corte, rilevata la tardività delle note scritte depositate dal procuratore dell'appellante, in data 23 novembre 2021, oltre il termine di cinque giorni prima della udienza, dalla difesa di parte convenuta;
non ricorrendo le condizioni per l'emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entrambe le parti depositavano le rispettive note. In tale occasione, l'appellato , per il tramite del CP_1
proprio difensore avv. Domenico Calderone, comunicava altresì l'avvenuto decesso dell'appellante sig.ra , avvenuto in data 20 Parte_1
agosto 2023, allegando il relativo certificato di morte.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, deve essere preliminarmente esaminata la richiesta dell'appellato di dichiarare la cessazione della materia del contendere, sul presupposto che CP_1
avrebbe spontaneamente consegnato le chiavi dell'immobile in data 9
[...]
agosto 2020, ricevute dal procuratore dell'appellante in data 19 agosto Pt_1
2020, quindi in un periodo antecedente alla notifica dell'atto di appello.
La richiesta non merita accoglimento.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere
pag. 10/21 presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. civ., sentenza n. 16150 del 08/07/2010).
Parimenti, è stato affermato che “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion
d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
la pronuncia della quale ultima presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso, restando escluso che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi senza dar luogo a decisione extrapetita” (Cass. civ., sentenza n.
19845/2019).
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando sia venuta meno la contrapposizione delle posizioni delle parti e non vi sia più alcuna questione che richieda una pronuncia giudiziale. Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie, poiché le questioni dedotte con i motivi di impugnazione restano controverse.
pag. 11/21 Dall'esame della comparsa di costituzione risulta che ha CP_1
chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione della consegna delle chiavi, avvenuta prima dell'instaurazione del presente gravame.
In realtà, l'appellato si è limitato a comunicare alla Corte un fatto verificatosi anteriormente all'impugnazione, invitando il Collegio a prenderne atto e a dichiarare cessata la materia del contendere.
Tuttavia, non risulta acquisito agli atti alcun elemento dal quale possa desumersi che il contrasto tra le parti sia venuto meno, né che sia cessata la necessità di una pronuncia sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
È anzi pacifico che l'appellante, nei propri atti, abbia insistito nelle originarie domande e richieste, dimostrando il permanere del proprio interesse alla decisione della controversia.
§§§
Nel merito, con la prima doglianza, parte appellante sostanzialmente ha lamentato che il giudice di prime cure, durante la fase cautelare, ha fondato la sua decisione su due testi informatori incapaci a testimoniare, in violazione dell'art. 246 c.p.c.
Ha affermato che e “sono figli, Persona_6 Persona_9
rispettivamente, di e di fratelli di Persona_1 Persona_3 CP_1
, odierno appellato”, ossia suoi nipoti, e, quindi, sussisterebbe l'intreccio
[...]
di comuni interessi dei e con i rispettivi genitori.
Ha sostenuto che dalle loro dichiarazioni si evince uno specifico profilo di incompatibilità, non più derivato o collegato alle posizioni dei rispettivi genitori, ma originato da un interesse proprio, diretto e concreto rispetto all'affermazione di una tesi piuttosto che dell'altra.
pag. 12/21 Ha asserito che i due informatori non si sono limitati a riferire circostanze di cui siano stati testimoni, ma hanno parlato di situazioni che invece li hanno visti protagonisti attivi nell'esercizio del possesso dell'immobile, oggetto del presente giudizio, e quindi, incompatibili con l'ufficio di testimone.
Le anzidette censure sono infondate.
Posto che “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova” (Cass. Civ. Sez. Unite sentenza n. 9456 del 06/04/2023) e considerato che, qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e, ciò nondimeno, il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità, ne deriva che la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza deve dolersene in modo preciso e puntuale, anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Nella fattispecie in esame, nella fase di merito, definita con la pronuncia che viene oggi impugnata, l'odierno appellante, sia durante il corso del procedimento (v. memoria ex art. 183 cpc), sia con le note conclusive del
11.06.2020, non ha riproposto alcuna eccezione di incapacità a testimoniare.
Riproporla soltanto nella presente sede di gravame la rende inammissibile.
pag. 13/21 Si rileva, inoltre, l'infondatezza delle doglianze relative alla inattendibilità dei due testimoni.
Giova premettere che “nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice» (Cass. Civ. Ord. n. 12089 del 2019) e che “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte" (Cass.Civ. Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021).
Detto ciò, si rileva l'attendibilità dei due testimoni Persona_6
e , atteso che non è emerso un interesse attuale, diretto e Persona_9
concreto al giudizio.
La relazione parentale non è da considerarsi presupposto automatico dell'inattendibilità del testimone, ma è necessaria una valutazione contestualizzata delle dichiarazioni che vengono rese.
Dall'esame delle prove raccolte, risulta che il Giudice di prime cure ha valutato le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività
pag. 14/21 consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., giungendo a considerare attendibili e rilevanti le dichiarazioni di . Tes_3 CP_1
Correttamente il Tribunale ha esaminato il contenuto oggettivo delle affermazioni di e , dalle quali è emerso agevolmente che non Tes_3 CP_1
soltanto l'odierno appellato ma anche i fratelli, e Per_2 Pt_1 Per_1
erano in possesso delle chiavi e vi accedevano tutti liberamente salvo
[...]
concordare, in specie nel periodo estivo, il tempo di permanenza per consentire a tutti un utilizzo turnario del bene.
Dunque, il Giudice ha valutato che, dalle dichiarazioni degli anzidetti testi, è emersa una situazione di compossesso dell'immobile in oggetto, tra il sig. ( e gli altri fratelli) e la sig.ra . CP_1 Pt_1
§§§
Con altro motivo di gravame, l'appellante sostiene che l'istruttoria espletata in primo grado avrebbe dimostrato l'esistenza di un pieno ed esclusivo possesso in capo alla sig.ra . Pt_1
La censura è priva di fondamento.
L'appellante assumeva che ella, dopo avere acquistato l'immobile a seguito del riconoscimento dell'usucapione ultraventennale con sentenza n.
77/87, avesse continuato a possederlo in via esclusiva, sia quando risiedeva a
Torino, sia quando rientrava più volte l'anno in Calabria per le vacanze estive o per occuparsi delle proprie proprietà; e rilevava che, dopo il pensionamento, intorno all'anno 2000, era tornata a vivere stabilmente a Marina di SA
NI. Riteneva che tali circostanze trovassero conferma nelle dichiarazioni degli informatori indicati, soggetti ritenuti terzi estranei alla famiglia . CP_1
Tali deduzioni non colgono nel segno.
Giova premettere che il presente giudizio possessorio ha ad oggetto l'immobile identificato al subalterno 1, catastalmente intestato ai germani pag. 15/21 , mentre la sentenza n. 77/87, invocata dall'appellante, ha accertato CP_1
l'usucapione in favore della sig.ra con riferimento al diverso Pt_1
subalterno 2. Pertanto, le circostanze allegate dall'appellante in relazione al subalterno 2, non risultano rilevanti ai fini dell'accertamento della situazione possessoria sul subalterno 1, che è oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, le circostanze allegate dall'appellante, in merito al possesso esclusivo dell'immobile, non risultano idonee a dimostrare un possesso esclusivo, essendo pienamente compatibili con una situazione di mera disponibilità dell'immobile nell'ambito del più ampio contesto familiare e non recando elementi univoci di esclusione dell'altrui godimento.
È pacifico che il Giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di un possesso esclusivo in capo alla sig.ra , avendo accertato, sulla base Pt_1
delle risultanze istruttorie, l'esistenza di una situazione di compossesso dell'immobile tra l'odierno appellato e la stessa appellante. CP_1
Dalle dichiarazioni degli informatori escussi nella fase interdittale, richiamate diffusamente nella sentenza impugnata, è emerso che l'immobile veniva utilizzato liberamente da tutti i fratelli , ivi compreso l'appellato, CP_1
e che l'accesso avveniva in modo concordato, con reciproche comunicazioni tra i germani e anche verso la sig.ra , al fine di permettere a ciascuno Pt_1
di servirsi del bene.
Tale circostanza evidenzia che la non era nella posizione di Pt_1
autorizzare o meno l'accesso, poiché non godeva dell'immobile in via esclusiva, ma nell'ambito di una più ampia situazione di compossesso familiare.
A ciò si aggiunge, ad adiuvandum, che l'appellato risulta catastalmente cointestatario dell'immobile insieme agli altri germani . Tale elemento, CP_1
unitamente alla comprovata disponibilità delle chiavi di accesso, quantomeno del civico 49, ha correttamente condotto il Tribunale a ritenere che l CP_1
pag. 16/21 fosse pienamente legittimato a utilizzare il bene come proprio, esercitando un possesso qualificato e non meramente tollerato.
Non è poi dirimente, né idonea a sovvertire tale ricostruzione, la circostanza addotta dall'appellante secondo cui ella avrebbe sostenuto le spese relative alle utenze o avrebbe eseguito interventi di manutenzione sull'immobile, assumendo che tali oneri dimostrerebbero il suo possesso esclusivo.
Il possesso esclusivo, infatti, è incompatibile con la possibilità che altri soggetti godano del bene;
nel caso di specie, come già rilevato, l'uso dell'immobile da parte dei fratelli è risultato pieno, libero e costante. CP_1
Pertanto, i pagamenti delle utenze o gli atti di gestione del bene non valgono a escludere il compossesso degli altri, né possono assumere valore decisivo in assenza di una univoca dimostrazione di una condotta di esclusione altrui, che non è stata fornita.
Alla luce di tali considerazioni, la decisione del Tribunale deve essere confermata anche su questo punto.
§§§
L'appellante lamenta anche che il Tribunale avrebbe reso una motivazione contraddittoria, avendo dapprima ritenuto irrilevante, nel giudizio possessorio, il titolo di proprietà vantato dalla sig.ra e Pt_1
avendo, poi, esaminato le contestazioni proposte dall'odierno appellante sulla validità di tale titolo.
La censura è infondata.
Nel giudizio possessorio, la verifica del giudice è limitata alla situazione di fatto, e il titolo di proprietà può essere considerato solo nei limiti in cui costituisca elemento probatorio del possesso, non già come fonte del diritto reale.
pag. 17/21 Il Tribunale ha richiamato tale principio esclusivamente per ribadire che la tutela possessoria opera indipendentemente dall'accertamento della proprietà, il quale attiene invece al diverso ambito del giudizio petitorio.
L'esame svolto dal primo giudice non è stato diretto ad accertare la validità del titolo invocato dalla sig.ra , bensì a escluderne la rilevanza Pt_1
ai fini della decisione, con corretta concentrazione sull'unico profilo giuridico rilevante:
l'esistenza di una situazione di possesso e la dedotta condotta spoliativa ai sensi dell'art. 1168 c.c.
§§§
L'appellante contesta anche l'affermazione del Tribunale secondo cui il rapporto tra le parti sarebbe connotato da meri atti di tolleranza, tali da escludere la configurabilità di un possesso utile in capo all'appellato.
La censura non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1144 c.c., la tolleranza ricorre quando il godimento del bene da parte di un soggetto si fonda su comportamenti che, per la loro natura e per il contesto relazionale in cui si collocano, non sono idonei a manifestare un animus possidendi, ma esprimono soltanto una permissio del dominus.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che tale permissio può emergere con particolare evidenza nei rapporti familiari, in cui la durata dell'utilizzo non assume di per sé valore presuntivo idoneo a dimostrare un possesso esclusivo, trovando invece giustificazione proprio nel legame tra i soggetti interessati (Cass. civ., 30 luglio 2019, n. 20508; Cass. civ., 3 luglio 2019, n. 17880).
Nel caso in esame, la conclusione raggiunta dal primo giudice risulta pienamente supportata dagli elementi probatori acquisiti. È emerso, in pag. 18/21 particolare, che l' disponeva delle chiavi di accesso almeno CP_1
dell'ingresso corrispondente al civico n. 49 e che l'utilizzo dell'immobile avveniva liberamente, con reciproche comunicazioni tra gli stessi membri della famiglia, al fine di consentirne la fruizione a tutti gli interessati.
Tali circostanze sono incompatibili con un possesso esclusivo della sig.ra e rivelano, al contrario, una situazione di mera tolleranza nell'uso Pt_1
del bene.
L'appellante non ha fornito elementi certi e univoci idonei a sovvertire tale ricostruzione, né ha indicato fatti specifici che consentano di escludere l'esistenza di atti di tolleranza nei confronti dell' . CP_1
Le censure proposte appaiono, dunque, generiche e prive di riscontri probatori idonei a mettere in discussione la valutazione compiuta dal
Tribunale.
§§§
Infine, con l'ultimo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite, contestando la decisione adottata dal
Tribunale che, nella sentenza impugnata, aveva posto a carico della sig.ra la metà delle spese della fase di merito, compensando la restante Pt_1
metà.
La doglianza non merita accoglimento.
Il Giudice di primo grado ha proceduto alla liquidazione delle spese valutando la condotta processuale di entrambe le parti, secondo un criterio che, in assenza di una piena soccombenza dell'una o dell'altra, rientra nei suoi poteri discrezionali.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento della sig.ra , consistito nel rifiuto della consegna delle chiavi, fosse idoneo a Pt_1
giustificare la condanna della stessa al pagamento, in favore dell , delle CP_1
pag. 19/21 spese di lite nella misura del 50%. Si tratta di una valutazione ragionevole e adeguatamente motivata, che non appare affetta da vizi logici o giuridici.
Il rigetto integrale dell'appello e la conseguente conferma della decisione di primo grado rendono, peraltro, infondate le censure sollevate dall'appellante in ordine alla pretesa erroneità della regolazione delle spese, poiché tale critica muove dal presupposto, rivelatosi insussistente, dell'erroneità della decisione impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo i motivi di gravame complessivamente infondati, deve essere dichiarato, come precisato nel dispositivo, il rigetto dell'appello principale, con integrale conferma della sentenza impugnata anche in punto di spese.
§§§
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91
c.p.c., la condanna di alla rifusione delle spese di Parte_1
questo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita.
Posto che, il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (Cass., Sez. I, 22 novembre 2011 n. 24644), che la rendita indicata è pari a euro 61,97, il valore della lite deve essere determinato moltiplicando tale rendita per 200, si perviene al valore causa determinato in € 12.394,00
(scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), le spese di questo grado di giudizio, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il
D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri medi, vanno liquidate in complessivi € € 5.809,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
€ 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ € 1.843,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 1.911,00 per la fase decisionale;
oltre alle pag. 20/21 spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. n. 350/2020 pubbl. il 18/06/2020 del CP_1
Tribunale di Locri, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da parte appellata
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
3. Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €
5.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Morabito Patrizia Presidente dott.ssa Cusolito Viviana Consigliera dott.ssa La Rosa Stefania Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41-2021 R.G., promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Mario Macrì (C.F.: ) PEC: C.F._2
Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentate e difese CP_1 C.F._3 dall' avv. avv. Domenico Calderone PEC:
Email_2
Appellato
avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data dell'05.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, l', avv. Francesco
Macrì, difensore dell'appellante, rassegnava così le proprie conclusioni ” Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte voglia annullare la sentenza n. 350/2020, Rep. N.
416/2020, pronunciata dal Tribunale di Locri in data 18.06.2020, e per l'effetto dichiarare il possesso pieno ed esclusivo in capo a della casa Parte_1
di civile abitazione con annesso terreno ubicata in Marina di SA Jonica,
Strada Carri nn. 27 e 49, e conseguentemente negare il diritto al compossesso in capo all'odierno appellato.; Condannare a rifondere alla odierna CP_1
appellante spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ai sensi dell'art. 93 C.p.c. dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”.
L'avv. Domenico Calderone, nell'interesse dell'appellato, formulava le seguenti conclusioni “preliminarmente porta a conoscenza dell'Ill.ma Corte
l'avvenuto decesso dell'appellante sig.ra avvenuto in data 20 Parte_1
agosto 2023”.
“in VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE Verificato che il sig. CP_1
ha consegnato le chiavi in data 19 agosto 2020, ovvero in data
[...]
antecedente rispetto alla notifica dell'appello, dichiarare cessata la materia del contendere. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Confermare la sentenza n.
350/2020, emanata dal Tribunale di Locri e pubblicata in data 18.06.2020 per i motivi di cui in narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
domandava al Tribunale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1168 c.c., di ordinare a la reintegra nel possesso del fabbricato con annesso CP_1
pag. 2/21 terreno ubicato in Marina di SA NI alla Strada Carri, n. 27 identificato in Catasto al foglio 17, p.lla 28 sub 2.
- Premetteva di aver acquistato l'immobile con annesso terreno per intervenuta usucapione dichiarata con sentenza n. 77/1987 emessa il
26.11.1987 dal Pretore di SA NI nell'ambito del procedimento iscritto al n. 85/87 r.g., a fondamento della domanda;
- esponeva di essere sempre stata nel possesso pieno ed esclusivo dell'immobile come, a suo dire, dimostrato dal pagamento delle utenze;
che, tuttavia, in data 24.06.2017 veniva informata da
, vicina di casa, che si era recato presso Testimone_1 CP_1
l'abitazione ed aveva forzato e divelto con un trapano elettrico la serratura della porta di ingresso;
che l'accaduto era stato denunciato e che, almeno sino al momento di deposito del ricorso, non era possibile entrare nell'immobile poiché era stata sostituita la serratura.
Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava CP_1
la avversa pretesa e chiedeva il rigetto della domanda assumendone l'inammissibilità per carenza dei presupposti, evidenziando che: 1) il titolo posto a fondamento del diritto di proprietà della si riferiva Pt_1
esclusivamente all'immobile indicato al catasto al foglio 17, p.lla 28, sub 2, mentre oggetto del presente giudizio era il subalterno 1, cointestato tra
[...]
e ; 2) il predetto titolo Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
era inopponibile nei propri confronti perché non era stato convenuto nel giudizio di usucapione promosso solo contro tale (nato a Persona_5
SA NI il 19.5.1877) e verosimilmente già deceduto al momento della pronuncia;
3) pendeva procedimento di mediazione finalizzato all'accertamento della sopravvenuta usucapione relativa al predetto subalterno;
4) l'immobile era stato sempre nella disponibilità degli e da CP_1
pag. 3/21 questi concesso alla ricorrente per mero spirito di liberalità; 5) non era stata posta in essere una vera e propria condotta spoliativa, atteso che l' era CP_1
stato trovato in possesso delle proprie chiavi di accesso del civico 49 al momento dell'arrivo dei Carabinieri, che egli stava sostituendo la chiave del civico 27 e che, comunque, presentando l'immobile due ingressi (civico 49 e civico 27), non risultava di fatto impedito l'accesso all'immobile in questione.
Durante la fase interdittale, all'udienza del 21.2.2018, erano state assunte sommarie informazioni mediante l'audizione di , Persona_6 Tes_1
e e, all'udienza del 09.5.2018, del
[...] Testimone_2 CP_2
dei Carabinieri , in servizio presso il Comando Compagnia Persona_7
dei Carabinieri di Roccella Jonica, intervenuto sul posto nell'immediatezza dei fatti, e . Persona_8 Persona_9
Il Tribunale di Locri, con ordinanza del 25.06.2018, accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla e, per l'effetto, ordinava ad Pt_1
di reintegrare la ricorrente nel compossesso dell'immobile sito CP_1
in Marina di SA NI, alla Strada Carri, mediante la consegna di copia delle chiavi di accesso dell'ingresso di cui al civico n. 27.
Con ordinanza del 06.11.2018 il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, a seguito di reclamo proposto dalla (procedimento n. Pt_1
1083/2018 r.g.) confermava l'ordinanza emessa all'esito della fase interdittale.
§§§
, con istanza presentata ex art. 703, IV comma, c.p.c., Parte_1
premettendo la fondatezza delle già spiegate difese, chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, insistendo nelle conclusioni rassegnate nella fase interdittale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.05.2019, si costituiva
, il quale nel merito riproponeva tutte le argomentazioni della CP_1
fase interdittale, contestando le avverse deduzioni e ribadendo la propria
pag. 4/21 disponibilità, in ottemperanza alla ordinanza possessoria, alla consegna di copia delle chiavi, rifiutata dalla anche innanzi al Pt_1
Collegio in sede di reclamo. Concludeva, dunque, chiedendo la conferma dell'ordinanza possessoria del 25.06.2018.
Rigettate le istanze istruttorie il Tribunale pronunciava sentenza ex art. 281 sexies.
§§§
Con sentenza n. 350/2020 pubbl. il 18/06/2020, il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando così statuiva: “accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente Parte_1
l'ordinanza del 25.06.2018; - condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese processuali della presente fase nella misura di ½ che CP_1
si liquidano in complessivi € 689,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite per la restante parte di ½”.
Il Tribunale confermava l'ordinanza possessoria.
Preliminarmente ribadiva che l'oggetto del giudizio verteva sulla domanda di reintegra nel possesso da parte della originaria ricorrente, con la conseguenza che apparivano estranee le vicende petitorie richiamate anche in sede di note conclusionali dalla difesa della . Pt_1
Illustrava i principi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 1168 cc, evidenziando che le emergenze istruttorie non erano sufficienti a provare la preesistenza di una situazione di possesso esclusivo in capo alla
, ma, piuttosto, si ravvisava un compossesso leso dalla condotta Pt_1
dell'originario resistente autore del cambio della serratura dell'ingresso laterale dell'immobile (che si compone di due ingressi) corrispondente al civico 27.
pag. 5/21 Affermava che, dalla annotazione di PG, redatta immediatamente dopo l'intervento sui luoghi di causa degli agenti in servizio presso il Comando
Compagnia CC di Roccella Jonica, il cui contenuto era stato integralmente confermato all'udienza del 09.5.2018 dal dei Carabinieri CP_2
, escusso in veste di informatore, non vi erano segni di Persona_7
effrazione e era stato trovato in possesso delle chiavi di accesso CP_1
dell'ingresso di cui al civico 49. Le dette chiavi risultavano essere
“regolarmente inserite e funzionali alla serratura”, oltre che di documentazione attestante l'esistenza di un contenzioso civile finalizzato all'accertamento della proprietà.
Riteneva, altresì, che l'istruttoria avesse consentito di acclarare che non soltanto l'odierno appellato, ma anche i germani, e Per_2 Pt_1
, erano in possesso delle chiavi e vi accedevano tutti Persona_1
liberamente salvo concordare, in specie nel periodo estivo, il tempo di permanenza per consentire a tutti un utilizzo turnario del bene.
Era emerso, altresì, che questi ultimi usufruivano dell'immobile anche congiuntamente alla il cui possesso, unitamente agli altri, Pt_1
non era in contestazione alla luce della istruttoria orale espletata e per stessa ammissione della difesa dell'odierno appellato.
Precisava che le dichiarazioni degli informatori e Persona_9
erano attendibili e non si rilevavano profili di incapacità a Persona_6
testimoniare, non essendo emersa la prova di un interesse attuale, diretto e personale alla vicenda.
Rilevava che, pur considerando la limitata efficacia probante che assumono in sede possessoria i titoli di proprietà, rilevava che il titolo prodotto dalla ha ad oggetto il subalterno 2 mentre il presunto Pt_1
spoglio ha interessato il subalterno 1, il quale risulta catastalmente pag. 6/21 cointestato in capo ai germani , tra cui l'odierno appellato, ed è in CP_1
discussione tra le parti l'accertamento del diritto di proprietà.
Osservava, inoltre, che la produzione documentale relativa alle fatture
Enel di fornitura dell'energia elettrica all'immobile non fornivano la prova del possesso esclusivo in capo alla ricorrente del subalterno 1, oggetto del presente procedimento.
Aggiungeva che la difesa della non aveva provato che l'accesso Pt_1
all'immobile da parte dall'appellato fosse soltanto tollerato dalla stessa ai sensi dell'art. 1144 c.c.
Ribadiva che l'istruttoria espletata consentisse con un maggiore grado di verosomiglianza di ritenere che vi fosse, fino ad un recente passato, una situazione di compossesso tra tutti gli eredi dell'originario proprietario dell'immobile, . Persona_4
Pertanto, accoglieva la domanda proposta dalla , ordinando ad Pt_1
di reintegrare la prima nel compossesso dell'immobile CP_1
mettendo a sua disposizione copia delle chiavi di accesso all'ingresso di cui al civico n. 27, rispetto al quale era stato instaurato il presente procedimento di spoglio.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento parziale della domanda, disponeva la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 mentre per la restante parte venivano poste in via definitiva a carico dell'originaria parte ricorrente avuto riguardo alla condotta processuale per aver rifiutato la consegna delle chiavi e per aver insistito in domanda senza addurre nuovi elementi in fatto e in diritto rilevanti ai fini dell'integrale accoglimento.
§§§
Con atto di citazione del 16.01.2021 la Sig.ra Parte_1
proponeva appello avverso l'indicata sentenza.
pag. 7/21 L'appellante censurava la sentenza impugnata articolando le proprie doglianze nei seguenti profili.
1) La valutazione delle risultanze istruttorie. Le dichiarazioni degli informatori di parte resistente, e Persona_6
. Persona_9
Lamentava che il giudice della fase possessoria avesse fondato la decisione anche sulle dichiarazioni di due informatori incapaci a testimoniare, in violazione dell'art. 246 c.p.c. Sosteneva che gli informatori e erano, rispettivamente, figli di Persona_6 Persona_9 [...]
e di entrambi fratelli dell'odierno appellato Per_1 Persona_3 CP_1
, e che tale rapporto di parentela avrebbe dovuto indurre il Tribunale a
[...]
considerare inficiata la loro attendibilità, nonché che essi sarebbero stati incapaci a testimoniare.
2) Le risultanze probatorie a favore della ricorrente.
Assumeva che la sig.ra , dopo avere acquistato l'immobile a Pt_1
seguito del riconoscimento dell'usucapione ultraventennale con sentenza n.
77/87, avesse continuato a possederlo in via esclusiva, sia quando risiedeva a
Torino, sia quando tornava più volte l'anno in Calabria, per le vacanze estive o per occuparsi delle proprie proprietà. Rilevava che, dopo il pensionamento, intorno all'anno 2000, la era tornata a vivere stabilmente a Marina di Pt_1
SA NI.
Riteneva che tali circostanze trovassero conferma nelle dichiarazioni degli informatori indicati dall'attrice, terzi estranei alla famiglia . CP_1
Contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la sussistenza di un'effrazione violenta posta in essere dall'odierno appellato.
Deduceva, inoltre, che non era stata attribuita la dovuta rilevanza alla documentazione attestante che la aveva sempre provveduto da sola al Pt_1
pagamento delle utenze dell'abitazione.
pag. 8/21 Sosteneva di avere sostenuto negli anni anche le spese relative a lavori di manutenzione, provvedendo ai relativi pagamenti.
Evidenziava che il Giudice di prime cure aveva, dapprima, affermato l'irrilevanza del titolo di proprietà vantato dalla sull'immobile oggetto Pt_1
del presente giudizio, trattandosi di controversia possessoria e successivamente si sarebbe contraddetto, valutando le ragioni sollevate dall'appellante per contestare la validità di tale titolo.
Aggiungeva, inoltre, che la sentenza impugnata non aveva attribuito il giusto rilievo ai rapporti di parentela esistenti tra la e l'odierno Pt_1
appellato e i suoi fratelli, dai quali sarebbe derivata la tolleranza, protrattasi per lungo tempo, concessa all' nell'uso dell'immobile. CP_1
3) Nullità della sentenza nella parte in cui ha posto parzialmente le spese del giudizio a carico di . Parte_1
Con l'ultimo motivo, l'appellante contestava la regolamentazione delle spese di lite, sostenendo che la era stata vittima di uno spoglio di Pt_1
fronte al quale non poteva restare inerte e aveva reagito conformemente al dettato normativo, mentre l'odierno appellato avrebbe agito con violenza, omettendo di rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Da ciò faceva discendere che la sentenza avrebbe dovuto porre le spese del giudizio a carico dell'originario resistente, ovvero, in subordine, disporne la compensazione.
§§§
Si costituiva in giudizio , il quale, in via preliminare, CP_1
rilevava che l'odierno appellato aveva spontaneamente consegnato le chiavi in data in data 9 agosto 2020 e queste erano state ricevute dal procuratore dell'appellante , in data 19.8.2020, periodo antecedente Pt_1
rispetto alla notifica dell'appello, e, quindi, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
pag. 9/21 Nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 01.12.2021 la Corte, rilevata la tardività delle note scritte depositate dal procuratore dell'appellante, in data 23 novembre 2021, oltre il termine di cinque giorni prima della udienza, dalla difesa di parte convenuta;
non ricorrendo le condizioni per l'emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entrambe le parti depositavano le rispettive note. In tale occasione, l'appellato , per il tramite del CP_1
proprio difensore avv. Domenico Calderone, comunicava altresì l'avvenuto decesso dell'appellante sig.ra , avvenuto in data 20 Parte_1
agosto 2023, allegando il relativo certificato di morte.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, deve essere preliminarmente esaminata la richiesta dell'appellato di dichiarare la cessazione della materia del contendere, sul presupposto che CP_1
avrebbe spontaneamente consegnato le chiavi dell'immobile in data 9
[...]
agosto 2020, ricevute dal procuratore dell'appellante in data 19 agosto Pt_1
2020, quindi in un periodo antecedente alla notifica dell'atto di appello.
La richiesta non merita accoglimento.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere
pag. 10/21 presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. civ., sentenza n. 16150 del 08/07/2010).
Parimenti, è stato affermato che “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion
d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
la pronuncia della quale ultima presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso, restando escluso che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi senza dar luogo a decisione extrapetita” (Cass. civ., sentenza n.
19845/2019).
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando sia venuta meno la contrapposizione delle posizioni delle parti e non vi sia più alcuna questione che richieda una pronuncia giudiziale. Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie, poiché le questioni dedotte con i motivi di impugnazione restano controverse.
pag. 11/21 Dall'esame della comparsa di costituzione risulta che ha CP_1
chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione della consegna delle chiavi, avvenuta prima dell'instaurazione del presente gravame.
In realtà, l'appellato si è limitato a comunicare alla Corte un fatto verificatosi anteriormente all'impugnazione, invitando il Collegio a prenderne atto e a dichiarare cessata la materia del contendere.
Tuttavia, non risulta acquisito agli atti alcun elemento dal quale possa desumersi che il contrasto tra le parti sia venuto meno, né che sia cessata la necessità di una pronuncia sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
È anzi pacifico che l'appellante, nei propri atti, abbia insistito nelle originarie domande e richieste, dimostrando il permanere del proprio interesse alla decisione della controversia.
§§§
Nel merito, con la prima doglianza, parte appellante sostanzialmente ha lamentato che il giudice di prime cure, durante la fase cautelare, ha fondato la sua decisione su due testi informatori incapaci a testimoniare, in violazione dell'art. 246 c.p.c.
Ha affermato che e “sono figli, Persona_6 Persona_9
rispettivamente, di e di fratelli di Persona_1 Persona_3 CP_1
, odierno appellato”, ossia suoi nipoti, e, quindi, sussisterebbe l'intreccio
[...]
di comuni interessi dei e con i rispettivi genitori.
Ha sostenuto che dalle loro dichiarazioni si evince uno specifico profilo di incompatibilità, non più derivato o collegato alle posizioni dei rispettivi genitori, ma originato da un interesse proprio, diretto e concreto rispetto all'affermazione di una tesi piuttosto che dell'altra.
pag. 12/21 Ha asserito che i due informatori non si sono limitati a riferire circostanze di cui siano stati testimoni, ma hanno parlato di situazioni che invece li hanno visti protagonisti attivi nell'esercizio del possesso dell'immobile, oggetto del presente giudizio, e quindi, incompatibili con l'ufficio di testimone.
Le anzidette censure sono infondate.
Posto che “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova” (Cass. Civ. Sez. Unite sentenza n. 9456 del 06/04/2023) e considerato che, qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e, ciò nondimeno, il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità, ne deriva che la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza deve dolersene in modo preciso e puntuale, anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Nella fattispecie in esame, nella fase di merito, definita con la pronuncia che viene oggi impugnata, l'odierno appellante, sia durante il corso del procedimento (v. memoria ex art. 183 cpc), sia con le note conclusive del
11.06.2020, non ha riproposto alcuna eccezione di incapacità a testimoniare.
Riproporla soltanto nella presente sede di gravame la rende inammissibile.
pag. 13/21 Si rileva, inoltre, l'infondatezza delle doglianze relative alla inattendibilità dei due testimoni.
Giova premettere che “nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice» (Cass. Civ. Ord. n. 12089 del 2019) e che “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte" (Cass.Civ. Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021).
Detto ciò, si rileva l'attendibilità dei due testimoni Persona_6
e , atteso che non è emerso un interesse attuale, diretto e Persona_9
concreto al giudizio.
La relazione parentale non è da considerarsi presupposto automatico dell'inattendibilità del testimone, ma è necessaria una valutazione contestualizzata delle dichiarazioni che vengono rese.
Dall'esame delle prove raccolte, risulta che il Giudice di prime cure ha valutato le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività
pag. 14/21 consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., giungendo a considerare attendibili e rilevanti le dichiarazioni di . Tes_3 CP_1
Correttamente il Tribunale ha esaminato il contenuto oggettivo delle affermazioni di e , dalle quali è emerso agevolmente che non Tes_3 CP_1
soltanto l'odierno appellato ma anche i fratelli, e Per_2 Pt_1 Per_1
erano in possesso delle chiavi e vi accedevano tutti liberamente salvo
[...]
concordare, in specie nel periodo estivo, il tempo di permanenza per consentire a tutti un utilizzo turnario del bene.
Dunque, il Giudice ha valutato che, dalle dichiarazioni degli anzidetti testi, è emersa una situazione di compossesso dell'immobile in oggetto, tra il sig. ( e gli altri fratelli) e la sig.ra . CP_1 Pt_1
§§§
Con altro motivo di gravame, l'appellante sostiene che l'istruttoria espletata in primo grado avrebbe dimostrato l'esistenza di un pieno ed esclusivo possesso in capo alla sig.ra . Pt_1
La censura è priva di fondamento.
L'appellante assumeva che ella, dopo avere acquistato l'immobile a seguito del riconoscimento dell'usucapione ultraventennale con sentenza n.
77/87, avesse continuato a possederlo in via esclusiva, sia quando risiedeva a
Torino, sia quando rientrava più volte l'anno in Calabria per le vacanze estive o per occuparsi delle proprie proprietà; e rilevava che, dopo il pensionamento, intorno all'anno 2000, era tornata a vivere stabilmente a Marina di SA
NI. Riteneva che tali circostanze trovassero conferma nelle dichiarazioni degli informatori indicati, soggetti ritenuti terzi estranei alla famiglia . CP_1
Tali deduzioni non colgono nel segno.
Giova premettere che il presente giudizio possessorio ha ad oggetto l'immobile identificato al subalterno 1, catastalmente intestato ai germani pag. 15/21 , mentre la sentenza n. 77/87, invocata dall'appellante, ha accertato CP_1
l'usucapione in favore della sig.ra con riferimento al diverso Pt_1
subalterno 2. Pertanto, le circostanze allegate dall'appellante in relazione al subalterno 2, non risultano rilevanti ai fini dell'accertamento della situazione possessoria sul subalterno 1, che è oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, le circostanze allegate dall'appellante, in merito al possesso esclusivo dell'immobile, non risultano idonee a dimostrare un possesso esclusivo, essendo pienamente compatibili con una situazione di mera disponibilità dell'immobile nell'ambito del più ampio contesto familiare e non recando elementi univoci di esclusione dell'altrui godimento.
È pacifico che il Giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di un possesso esclusivo in capo alla sig.ra , avendo accertato, sulla base Pt_1
delle risultanze istruttorie, l'esistenza di una situazione di compossesso dell'immobile tra l'odierno appellato e la stessa appellante. CP_1
Dalle dichiarazioni degli informatori escussi nella fase interdittale, richiamate diffusamente nella sentenza impugnata, è emerso che l'immobile veniva utilizzato liberamente da tutti i fratelli , ivi compreso l'appellato, CP_1
e che l'accesso avveniva in modo concordato, con reciproche comunicazioni tra i germani e anche verso la sig.ra , al fine di permettere a ciascuno Pt_1
di servirsi del bene.
Tale circostanza evidenzia che la non era nella posizione di Pt_1
autorizzare o meno l'accesso, poiché non godeva dell'immobile in via esclusiva, ma nell'ambito di una più ampia situazione di compossesso familiare.
A ciò si aggiunge, ad adiuvandum, che l'appellato risulta catastalmente cointestatario dell'immobile insieme agli altri germani . Tale elemento, CP_1
unitamente alla comprovata disponibilità delle chiavi di accesso, quantomeno del civico 49, ha correttamente condotto il Tribunale a ritenere che l CP_1
pag. 16/21 fosse pienamente legittimato a utilizzare il bene come proprio, esercitando un possesso qualificato e non meramente tollerato.
Non è poi dirimente, né idonea a sovvertire tale ricostruzione, la circostanza addotta dall'appellante secondo cui ella avrebbe sostenuto le spese relative alle utenze o avrebbe eseguito interventi di manutenzione sull'immobile, assumendo che tali oneri dimostrerebbero il suo possesso esclusivo.
Il possesso esclusivo, infatti, è incompatibile con la possibilità che altri soggetti godano del bene;
nel caso di specie, come già rilevato, l'uso dell'immobile da parte dei fratelli è risultato pieno, libero e costante. CP_1
Pertanto, i pagamenti delle utenze o gli atti di gestione del bene non valgono a escludere il compossesso degli altri, né possono assumere valore decisivo in assenza di una univoca dimostrazione di una condotta di esclusione altrui, che non è stata fornita.
Alla luce di tali considerazioni, la decisione del Tribunale deve essere confermata anche su questo punto.
§§§
L'appellante lamenta anche che il Tribunale avrebbe reso una motivazione contraddittoria, avendo dapprima ritenuto irrilevante, nel giudizio possessorio, il titolo di proprietà vantato dalla sig.ra e Pt_1
avendo, poi, esaminato le contestazioni proposte dall'odierno appellante sulla validità di tale titolo.
La censura è infondata.
Nel giudizio possessorio, la verifica del giudice è limitata alla situazione di fatto, e il titolo di proprietà può essere considerato solo nei limiti in cui costituisca elemento probatorio del possesso, non già come fonte del diritto reale.
pag. 17/21 Il Tribunale ha richiamato tale principio esclusivamente per ribadire che la tutela possessoria opera indipendentemente dall'accertamento della proprietà, il quale attiene invece al diverso ambito del giudizio petitorio.
L'esame svolto dal primo giudice non è stato diretto ad accertare la validità del titolo invocato dalla sig.ra , bensì a escluderne la rilevanza Pt_1
ai fini della decisione, con corretta concentrazione sull'unico profilo giuridico rilevante:
l'esistenza di una situazione di possesso e la dedotta condotta spoliativa ai sensi dell'art. 1168 c.c.
§§§
L'appellante contesta anche l'affermazione del Tribunale secondo cui il rapporto tra le parti sarebbe connotato da meri atti di tolleranza, tali da escludere la configurabilità di un possesso utile in capo all'appellato.
La censura non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1144 c.c., la tolleranza ricorre quando il godimento del bene da parte di un soggetto si fonda su comportamenti che, per la loro natura e per il contesto relazionale in cui si collocano, non sono idonei a manifestare un animus possidendi, ma esprimono soltanto una permissio del dominus.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che tale permissio può emergere con particolare evidenza nei rapporti familiari, in cui la durata dell'utilizzo non assume di per sé valore presuntivo idoneo a dimostrare un possesso esclusivo, trovando invece giustificazione proprio nel legame tra i soggetti interessati (Cass. civ., 30 luglio 2019, n. 20508; Cass. civ., 3 luglio 2019, n. 17880).
Nel caso in esame, la conclusione raggiunta dal primo giudice risulta pienamente supportata dagli elementi probatori acquisiti. È emerso, in pag. 18/21 particolare, che l' disponeva delle chiavi di accesso almeno CP_1
dell'ingresso corrispondente al civico n. 49 e che l'utilizzo dell'immobile avveniva liberamente, con reciproche comunicazioni tra gli stessi membri della famiglia, al fine di consentirne la fruizione a tutti gli interessati.
Tali circostanze sono incompatibili con un possesso esclusivo della sig.ra e rivelano, al contrario, una situazione di mera tolleranza nell'uso Pt_1
del bene.
L'appellante non ha fornito elementi certi e univoci idonei a sovvertire tale ricostruzione, né ha indicato fatti specifici che consentano di escludere l'esistenza di atti di tolleranza nei confronti dell' . CP_1
Le censure proposte appaiono, dunque, generiche e prive di riscontri probatori idonei a mettere in discussione la valutazione compiuta dal
Tribunale.
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Infine, con l'ultimo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite, contestando la decisione adottata dal
Tribunale che, nella sentenza impugnata, aveva posto a carico della sig.ra la metà delle spese della fase di merito, compensando la restante Pt_1
metà.
La doglianza non merita accoglimento.
Il Giudice di primo grado ha proceduto alla liquidazione delle spese valutando la condotta processuale di entrambe le parti, secondo un criterio che, in assenza di una piena soccombenza dell'una o dell'altra, rientra nei suoi poteri discrezionali.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento della sig.ra , consistito nel rifiuto della consegna delle chiavi, fosse idoneo a Pt_1
giustificare la condanna della stessa al pagamento, in favore dell , delle CP_1
pag. 19/21 spese di lite nella misura del 50%. Si tratta di una valutazione ragionevole e adeguatamente motivata, che non appare affetta da vizi logici o giuridici.
Il rigetto integrale dell'appello e la conseguente conferma della decisione di primo grado rendono, peraltro, infondate le censure sollevate dall'appellante in ordine alla pretesa erroneità della regolazione delle spese, poiché tale critica muove dal presupposto, rivelatosi insussistente, dell'erroneità della decisione impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo i motivi di gravame complessivamente infondati, deve essere dichiarato, come precisato nel dispositivo, il rigetto dell'appello principale, con integrale conferma della sentenza impugnata anche in punto di spese.
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Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91
c.p.c., la condanna di alla rifusione delle spese di Parte_1
questo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita.
Posto che, il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (Cass., Sez. I, 22 novembre 2011 n. 24644), che la rendita indicata è pari a euro 61,97, il valore della lite deve essere determinato moltiplicando tale rendita per 200, si perviene al valore causa determinato in € 12.394,00
(scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), le spese di questo grado di giudizio, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il
D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri medi, vanno liquidate in complessivi € € 5.809,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
€ 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ € 1.843,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 1.911,00 per la fase decisionale;
oltre alle pag. 20/21 spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. n. 350/2020 pubbl. il 18/06/2020 del CP_1
Tribunale di Locri, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da parte appellata
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
3. Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €
5.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
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