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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 100/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella ConSIliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 100/2023 R.G. di appello avverso la sentenza parziale n. 58/2023 del
Tribunale civile di Larino in composizione monocratica, emessa il 24.01.2023 nel procedimento n. 945/2019 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliata in San Severo, C.so G. Parte_1 C.F._1
Di Vittorio n. 40, presso lo studio dell'avv.to Angelo Raffaele Florio che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
e
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio degli Controparte_1 CodiceFiscale_2 avv.ti Paolo Guidone e Luigi Guidone del Foro di Vasto che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado. APPELLATO
e
Controparte_
, c.f. , contumace in primo grado. CodiceFiscale_3
APPELLATO non costituito
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica, in sostituzione dell'udienza del
16.04.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con citazione notificata il 13.09.2019 , premesso di essere erede, in luogo del Parte_1 proprio genitore per rappresentazione, avendo quest'ultimo rinunciato Controparte_2 all'eredità del padre, deceduto in data 12.01.1995, domandava di procedersi Persona_1 alla scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti dal de cuius, attualmente nella comproprietà, oltre che dell'attrice nella misura del 33%, di , figlio del de Controparte_1 cuius, nella misura del 33% nonché della quota del 17% per rappresentazione della madre e coniuge del defunto, , anch'essa rinunciataria dell'eredità del marito, Controparte_3
e di nella misura del 17% per rappresentazione della madre Controparte_2 CP_3
Mentre il convenuto, , rimaneva contumace, in giudizio si costituiva l'altro Controparte_2 convenuto, il quale, per quanto di interesse in questa sede, eccepiva Controparte_1
l'inefficacia della rinuncia all'eredità di in quanto costui, nel possesso dei beni Controparte_2 paterni, avendo vissuto e vivendo nell'abitazione paterna in Petacciato, non avrebbe provveduto alla redazione dell'inventario, né, quindi, alla rinunzia nel termine perentorio previsto dall'art.
Controparte_ 485 c.c., sicchè il medesimo andava considerato erede puro e semplice.
Con sentenza parziale n. 58/2023 l'adito Tribunale di Larino accertava e dichiarava il difetto di legittimazione attiva di , che condannava al pagamento delle spese di lite;
Parte_1 [... disponeva l'integrazione del contraddittorio, a cura del convenuto , di Controparte_1
provvedeva con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio di Controparte_3 divisione ereditaria.
Secondo il Tribunale, la prova del possesso dei beni ereditari da parte del era Controparte_2 stata raggiunta dal convenuto attraverso l'allegazione del certificato di residenza del medesimo
. CP_2
Afferma in dettaglio il primo giudice: “Orbene, reputa il Tribunale che il convenuto abbia assolto
in tal modo, unitamente alla non contestazione in punto di allegazione e comunque all'omessa
prova del fatto contrario da parte dell'attrice – del possesso di un bene ereditario, risultando
ciò sufficiente ai fini dell'art. 485 c.c.”; ed ancora: ”La circostanza che il abbia avuto CP_2 prima e mantenuto poi la propria residenza anagrafica in uno degli immobili oggetto dell'eredità
integra un fatto idoneo a costituire la presunzione iuris tantum della corrispondenza tra luogo di
residenza e luogo di abituale dimora della persona, superabile attraverso la prova contraria”.
In sostanza, la carenza di legittimazione attiva della , secondo il giudice a quo, Parte_1 derivava dal fatto che il padre dell'attrice, , doveva considerarsi erede puro e Controparte_2 semplice del proprio padre, ex art. 485 c.c., in quanto aveva la sua residenza Persona_1 in P.zza della Comunità Europea n. 15 e non aveva rinunciato alla eredità prima che scadessero i tre mesi dall'apertura della successione.
Con citazione notificata il 28.02.2023 la soccombente ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rigetto di tutte le eccezioni ed istanze sollevata dall'appellato ; il quale, con comparsa del 20.06.2023 si è costituito in giudizio, Controparte_1 chiedendo di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Il , inoltre, ha riproposto le eccezioni di inefficacia della rinuncia all'eredità di CP_2 [...]
e di decadenza dell'attrice dal diritto all'accettazione Controparte_3 Parte_1 dell'eredità – estinzione del relativo diritto per prescrizione ex art. 480 c.c. , sollevate in primo grado, sulle quali il primo giudice, decidendo in base al principio della ragione più liquida, aveva omesso di pronunciarsi, ritenendole assorbite nell'accolta eccezione preliminare di merito.
L'altro appellato, non si è costituito. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia
Controparte_ dell'appellato non costituitosi in giudizio, nonostante la tempestività e ritualità
della notificazione dell'atto di appello nei suoi confronti.
Sempre in premessa, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 – bis c.p.c., sollevata dall'appellato nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 12.07.2023, si evidenzia che non v'è spazio per l'applicazione delle norme sul filtro in appello, essendo la causa passata in decisione.
Nel merito, propriamente, con l'unico motivo di appello, censura la sentenza Parte_1 gravata, perché, a suo avviso,
possesso dei beni ereditari da parte di . Controparte_2
I. A sostegno di tale censura l'appellante asserisce che, diversamente da quanto affermato con la sentenza, <
della eredità è, infatti, agli atti di causa>>. E, in proposito così argomenta:
I.1
nell'anzidetto periodo di tempo posseduto dalla SI.ra , moglie del Controparte_3
Co defunto e madre del illo , in virtù dell'art. 540 c.c.>>. Persona_1 CP_2
I.2 La Suprema Corte – prosegue l'appellante – ha affermato che “non possono considerarsi come
nel possesso di beni ereditari né il coniuge superstite, né i figli del defunto, poiché la permanenza
nell'abitazione familiare appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei
mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege, e ciò lo si
sottolinea anche in relazione ai figli del de cuius, che debbono ritenersi non possessori di un bene ereditario (sebbene nudi proprietari pro quota dello stesso), bensì conviventi con il genitore
superstite, unico possessore giuridico del bene (Cass., ordinanza n. 23406 del 16.11.2015)”.
I.3 Quindi – conclude l'appellante – “se il possesso dell'intera casa familiare del de cuius nonché Commentato [RC1]:
dei mobili ereditari spetta alla moglie seco convivente, il detto possesso non può essere negato
alla moglie ed attribuito dal Giudice al figlio senza addurre alcuna giustificazione”.
La censura è infondata.
Controparte_ Di vero, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, il coerede , né all'epoca dell'apertura della successione, né successivamente, ha coabitato con la coniuge superstite del de
cuius, SI.ra la quale, come da giurisprudenza richiamata dalla stessa Controparte_3 appellante, era l'unico possessore giuridico della casa di abitazione e dei mobili che l'arredavano.
A tal riguardo è utile ricordare come, secondo i principi che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., a tenore del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l'attrice avrebbe dovuto fornire la prova della convivenza di con la propria madre nell'abitazione coniugale già del de cuius. Controparte_2
L'attrice, però, non ha adempiuto a tale onere. Conseguentemente, già sotto tale rilevante aspetto,
la prospettazione dell'appellante circa la riconducibilità del caso di specie nel principio giuridico richiamato nel motivo d'appello, non è meritevole di favorevole considerazione.
Ad abundantiam, non va sottaciuto il fatto che, dai non contestati certificati di stato di famiglia di e di risulta che quest'ultimi erano componenti di Controparte_2 Controparte_3 due separati nuclei familiari, che abitavano in distinti appartamenti ubicati in un edificio facente
Controparte_ parte dell'asse ereditario del de cuius;
e, precisamente: conviveva con la moglie mentre la madre conviveva con il figlio Controparte_4 Controparte_3
nell'abitazione coniugale. CP_1
Quindi è di tutta evidenza come, stante l'assenza del requisito della convivenza di CP_2
nell'abitazione coniugale già del de cuius e di uso dei mobili che la corredavano, il
[...] possesso di una porzione dell'edificio sito in Petacciato, P.zza della Comunità Europea n. 15, esercitato da rientri nel possesso qualificante l'accettazione presunta Controparte_2 dell'eredità.
Per giunta, va considerato che, come da giurisprudenza consolidata, anche il possesso di un solo bene ereditario rileva ai fini della tempestività della rinuncia (Cass. n. 3175/1979; Cass. n.
7836/2009; Cass. n. 11018/2008).
Dunque, il possesso, da parte del chiamato all'eredità , all'apertura della Controparte_2 successione, della predetta porzione dell'edificio ereditario, non essendo stato accompagnato dalla redazione di apposito inventario – che costituisce una condizione necessaria ad substantiam
ai fini del perfezionamento della rinuncia – ha prodotto l'effetto giuridico di accettazione dell'eredità da parte del medesimo , e la conseguente inefficacia della rinuncia, la quale, CP_2 peraltro, è stata effettuata quando era abbondantemente spirato il termine decadenziale di tre mesi stabilito dall'art. 485 c.c.
Da ultimo, il Collegio reputa che sia fondata e vada accolta anche l'eccezione, sollevata in primo grado dall'odierno appellato e riproposta in fase di gravame, di decadenza dell'attrice Parte_1 dal diritto all'accettazione dell'eredità, estintosi per prescrizione ex art. 480 c.c.
[...]
Per tali motivi l'appello va disatteso.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità
bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 100/2023 R.G. sull'appello proposto da con citazione notificata il 28.02.2023 Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza parziale n. 58/2023 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica, emessa il 24.01.2023 nel procedimento n. 945/2019 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, liquidandole in € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1-
quater D.P.R.115/2002.
Così deciso nella camera di conSIlio della Corte di Appello del 18.07.2025
Il ConSIliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella ConSIliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 100/2023 R.G. di appello avverso la sentenza parziale n. 58/2023 del
Tribunale civile di Larino in composizione monocratica, emessa il 24.01.2023 nel procedimento n. 945/2019 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliata in San Severo, C.so G. Parte_1 C.F._1
Di Vittorio n. 40, presso lo studio dell'avv.to Angelo Raffaele Florio che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
e
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio degli Controparte_1 CodiceFiscale_2 avv.ti Paolo Guidone e Luigi Guidone del Foro di Vasto che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado. APPELLATO
e
Controparte_
, c.f. , contumace in primo grado. CodiceFiscale_3
APPELLATO non costituito
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica, in sostituzione dell'udienza del
16.04.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con citazione notificata il 13.09.2019 , premesso di essere erede, in luogo del Parte_1 proprio genitore per rappresentazione, avendo quest'ultimo rinunciato Controparte_2 all'eredità del padre, deceduto in data 12.01.1995, domandava di procedersi Persona_1 alla scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti dal de cuius, attualmente nella comproprietà, oltre che dell'attrice nella misura del 33%, di , figlio del de Controparte_1 cuius, nella misura del 33% nonché della quota del 17% per rappresentazione della madre e coniuge del defunto, , anch'essa rinunciataria dell'eredità del marito, Controparte_3
e di nella misura del 17% per rappresentazione della madre Controparte_2 CP_3
Mentre il convenuto, , rimaneva contumace, in giudizio si costituiva l'altro Controparte_2 convenuto, il quale, per quanto di interesse in questa sede, eccepiva Controparte_1
l'inefficacia della rinuncia all'eredità di in quanto costui, nel possesso dei beni Controparte_2 paterni, avendo vissuto e vivendo nell'abitazione paterna in Petacciato, non avrebbe provveduto alla redazione dell'inventario, né, quindi, alla rinunzia nel termine perentorio previsto dall'art.
Controparte_ 485 c.c., sicchè il medesimo andava considerato erede puro e semplice.
Con sentenza parziale n. 58/2023 l'adito Tribunale di Larino accertava e dichiarava il difetto di legittimazione attiva di , che condannava al pagamento delle spese di lite;
Parte_1 [... disponeva l'integrazione del contraddittorio, a cura del convenuto , di Controparte_1
provvedeva con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio di Controparte_3 divisione ereditaria.
Secondo il Tribunale, la prova del possesso dei beni ereditari da parte del era Controparte_2 stata raggiunta dal convenuto attraverso l'allegazione del certificato di residenza del medesimo
. CP_2
Afferma in dettaglio il primo giudice: “Orbene, reputa il Tribunale che il convenuto abbia assolto
in tal modo, unitamente alla non contestazione in punto di allegazione e comunque all'omessa
prova del fatto contrario da parte dell'attrice – del possesso di un bene ereditario, risultando
ciò sufficiente ai fini dell'art. 485 c.c.”; ed ancora: ”La circostanza che il abbia avuto CP_2 prima e mantenuto poi la propria residenza anagrafica in uno degli immobili oggetto dell'eredità
integra un fatto idoneo a costituire la presunzione iuris tantum della corrispondenza tra luogo di
residenza e luogo di abituale dimora della persona, superabile attraverso la prova contraria”.
In sostanza, la carenza di legittimazione attiva della , secondo il giudice a quo, Parte_1 derivava dal fatto che il padre dell'attrice, , doveva considerarsi erede puro e Controparte_2 semplice del proprio padre, ex art. 485 c.c., in quanto aveva la sua residenza Persona_1 in P.zza della Comunità Europea n. 15 e non aveva rinunciato alla eredità prima che scadessero i tre mesi dall'apertura della successione.
Con citazione notificata il 28.02.2023 la soccombente ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rigetto di tutte le eccezioni ed istanze sollevata dall'appellato ; il quale, con comparsa del 20.06.2023 si è costituito in giudizio, Controparte_1 chiedendo di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Il , inoltre, ha riproposto le eccezioni di inefficacia della rinuncia all'eredità di CP_2 [...]
e di decadenza dell'attrice dal diritto all'accettazione Controparte_3 Parte_1 dell'eredità – estinzione del relativo diritto per prescrizione ex art. 480 c.c. , sollevate in primo grado, sulle quali il primo giudice, decidendo in base al principio della ragione più liquida, aveva omesso di pronunciarsi, ritenendole assorbite nell'accolta eccezione preliminare di merito.
L'altro appellato, non si è costituito. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia
Controparte_ dell'appellato non costituitosi in giudizio, nonostante la tempestività e ritualità
della notificazione dell'atto di appello nei suoi confronti.
Sempre in premessa, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 – bis c.p.c., sollevata dall'appellato nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 12.07.2023, si evidenzia che non v'è spazio per l'applicazione delle norme sul filtro in appello, essendo la causa passata in decisione.
Nel merito, propriamente, con l'unico motivo di appello, censura la sentenza Parte_1 gravata, perché, a suo avviso,
possesso dei beni ereditari da parte di . Controparte_2
I. A sostegno di tale censura l'appellante asserisce che, diversamente da quanto affermato con la sentenza, <
della eredità è, infatti, agli atti di causa>>. E, in proposito così argomenta:
I.1
nell'anzidetto periodo di tempo posseduto dalla SI.ra , moglie del Controparte_3
Co defunto e madre del illo , in virtù dell'art. 540 c.c.>>. Persona_1 CP_2
I.2 La Suprema Corte – prosegue l'appellante – ha affermato che “non possono considerarsi come
nel possesso di beni ereditari né il coniuge superstite, né i figli del defunto, poiché la permanenza
nell'abitazione familiare appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei
mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege, e ciò lo si
sottolinea anche in relazione ai figli del de cuius, che debbono ritenersi non possessori di un bene ereditario (sebbene nudi proprietari pro quota dello stesso), bensì conviventi con il genitore
superstite, unico possessore giuridico del bene (Cass., ordinanza n. 23406 del 16.11.2015)”.
I.3 Quindi – conclude l'appellante – “se il possesso dell'intera casa familiare del de cuius nonché Commentato [RC1]:
dei mobili ereditari spetta alla moglie seco convivente, il detto possesso non può essere negato
alla moglie ed attribuito dal Giudice al figlio senza addurre alcuna giustificazione”.
La censura è infondata.
Controparte_ Di vero, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, il coerede , né all'epoca dell'apertura della successione, né successivamente, ha coabitato con la coniuge superstite del de
cuius, SI.ra la quale, come da giurisprudenza richiamata dalla stessa Controparte_3 appellante, era l'unico possessore giuridico della casa di abitazione e dei mobili che l'arredavano.
A tal riguardo è utile ricordare come, secondo i principi che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., a tenore del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l'attrice avrebbe dovuto fornire la prova della convivenza di con la propria madre nell'abitazione coniugale già del de cuius. Controparte_2
L'attrice, però, non ha adempiuto a tale onere. Conseguentemente, già sotto tale rilevante aspetto,
la prospettazione dell'appellante circa la riconducibilità del caso di specie nel principio giuridico richiamato nel motivo d'appello, non è meritevole di favorevole considerazione.
Ad abundantiam, non va sottaciuto il fatto che, dai non contestati certificati di stato di famiglia di e di risulta che quest'ultimi erano componenti di Controparte_2 Controparte_3 due separati nuclei familiari, che abitavano in distinti appartamenti ubicati in un edificio facente
Controparte_ parte dell'asse ereditario del de cuius;
e, precisamente: conviveva con la moglie mentre la madre conviveva con il figlio Controparte_4 Controparte_3
nell'abitazione coniugale. CP_1
Quindi è di tutta evidenza come, stante l'assenza del requisito della convivenza di CP_2
nell'abitazione coniugale già del de cuius e di uso dei mobili che la corredavano, il
[...] possesso di una porzione dell'edificio sito in Petacciato, P.zza della Comunità Europea n. 15, esercitato da rientri nel possesso qualificante l'accettazione presunta Controparte_2 dell'eredità.
Per giunta, va considerato che, come da giurisprudenza consolidata, anche il possesso di un solo bene ereditario rileva ai fini della tempestività della rinuncia (Cass. n. 3175/1979; Cass. n.
7836/2009; Cass. n. 11018/2008).
Dunque, il possesso, da parte del chiamato all'eredità , all'apertura della Controparte_2 successione, della predetta porzione dell'edificio ereditario, non essendo stato accompagnato dalla redazione di apposito inventario – che costituisce una condizione necessaria ad substantiam
ai fini del perfezionamento della rinuncia – ha prodotto l'effetto giuridico di accettazione dell'eredità da parte del medesimo , e la conseguente inefficacia della rinuncia, la quale, CP_2 peraltro, è stata effettuata quando era abbondantemente spirato il termine decadenziale di tre mesi stabilito dall'art. 485 c.c.
Da ultimo, il Collegio reputa che sia fondata e vada accolta anche l'eccezione, sollevata in primo grado dall'odierno appellato e riproposta in fase di gravame, di decadenza dell'attrice Parte_1 dal diritto all'accettazione dell'eredità, estintosi per prescrizione ex art. 480 c.c.
[...]
Per tali motivi l'appello va disatteso.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità
bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 100/2023 R.G. sull'appello proposto da con citazione notificata il 28.02.2023 Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza parziale n. 58/2023 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica, emessa il 24.01.2023 nel procedimento n. 945/2019 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, liquidandole in € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1-
quater D.P.R.115/2002.
Così deciso nella camera di conSIlio della Corte di Appello del 18.07.2025
Il ConSIliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico