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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 575/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5 settembre 2004; rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Cozza come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Garibaldi n. 7
- attore - contro
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- convenuto -
OGGETTO: rettificazione del sesso anagrafico.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
1 di 11 Nel merito
a) Disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di Pt_1
(c.f. e nel senso che l'indicazione del
[...] C.F._1 sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia Pt_2 rettificata nel nuovo nome “ , ” e di Pt_3 Per_1 Per_2 all'ufficio anagrafe del Comune di Reggio Emilia, ove fu compilato
l'atto di nascita Atto n. 1054 parte II serie B – anno 2004 - di rettificare lo stesso.
b) Autorizzare (c.f. a sottoporsi Parte_1 C.F._1
a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili;
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 31 d.lgs. 150/2011, depositato in data 19 febbraio 2025, , di stato libero e Parte_1 senza prole, conveniva in giudizio il P.M. per gli affari civili di Reggio
Emilia, chiedendo la rettificazione degli atti di stato civile mediante rettifica del sesso da femminile a maschile e del nome da a Pt_1
, , e di essere autorizzato all'intervento chirurgico di Pt_3 Per_1 riassegnazione del sesso da femminile a maschile.
A tal fine, parte attrice esponeva (a) di aver manifestato fin dalla prima infanzia una psicosessualità maschile, pur essendo persona di sesso femminile, e di avere una consolidata convinzione di appartenenza al genere maschile, (b) di aver intrapreso da diversi anni un percorso di transizione dal genere femminile al genere maschile mediante l'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante, nel corso del quale gli specialisti che la seguivano le avevano rilasciato parere favorevole all'intervento chirurgico.
Evidenziava altresì che le era stata diagnosticata una disforia di genere.
2 di 11 Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata all'immediata rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, che escludevano la necessità di un preventivo trattamento chirurgico (Cass. 15138/2015 e Corte
Cost. n. 221/2015).
2. Il Pubblico Ministero, nei cui confronti il ricorso veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 13 marzo 2025, non si costituiva.
Alla prima udienza del 29 maggio 2025 sentita , Parte_1 comparsa personalmente, la causa veniva rimessa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione di sesso da femminile a maschile è fondata.
Parte attrice ha prodotto due consulenze: la consulenza psicologica a firma della dott.ssa , psicologa e Persona_3 psicoterapeuta presso il Consultorio M.I.T. (Movimento Identità
Transessuale, convenzionato con l'Azienda USL di Bologna) (doc. 2); la consulenza endocrinologica a firma della dott.ssa Persona_4
, medico specialista in Ostetricia e Ginecologia nonché in
[...]
Endocrinologia e Malattie del Ricambio IRCCS presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Clinica Ginecologica e
Fisiopatologia della Riproduzione ed il Consultorio M.I.T. (doc. 1).
Parte attrice, infatti, ha cominciato ad essere seguita dal settembre 2022 dalla psicologa dott.ssa , alla quale si è rivolta Per_3 per intraprendere un percorso clinico di approfondimento finalizzato al sostegno nell'adeguamento del sesso (da femminile a maschile). In questo percorso è stata seguita sia dalla predetta psicologa, sia dall'endocrinologa, dott.ssa , in accordo con la quale ha Per_4
3 di 11 avviato, nell'ottobre 2023, la terapia ormonale per modificare il fenotipo da femminile a maschile.
Tutti i professionisti menzionati hanno ritenuto che la diagnosi in capo a parte attrice fosse da ricondurre nell'ambito della disforia di genere.
Più in particolare, nella consulenza psicodiagnostica del 5 novembre 2024, la dott.ssa afferma che: Per_3
«Sulla base della propria attestazione di incongruenza di genere
e della richiesta espressa di redazione di un piano di assistenza individualizzato, nel mese di settembre 2022 la persona Parte_1 alias , nata a [...] il [...], ha intrapreso Pt_3 presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio MIT convenzionato con l' una serie di colloqui clinici finalizzati alla Parte_4 valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alal sua richiesta di affermazione di genere. Il percorso di affermazione di genere presso la struttura MIT – in linea con gli standard di cura internazionali previsti dalla World Professional Association for
Transgender Health (WPATH) – ha comportato una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia/incongruenza, storia e sviluppo di sensazioni di disforia/incongruenza di genere e presenza di possibili disturbi della personalità. La persona alias Parte_1
è attualmente seguita dal Pt_3 Controparte_2
proveniente dalla NPIA. La sottoscritta si è interfacciata con i
[...] citati Servizi dove si evince che fin dall'età evolutiva la persona
alias manifestava disforia di genere e chiedeva Parte_1 Pt_3 di essere chiamato al maschile con il nome di ER, tanto da indurre il Servizio dell'età evolutiva ad indicare il Centro MIT ai genitori per la presa in carico di tale tematica. Con il raggiungimento della maggiore età il supporto è proseguito con il Servizio per l'età Parte adulta e attualmente non emergono, a detta del Centro di Salute
4 di 11 Mentale, segni o sintomi psicopatologici acuti in atti tali da compromettere la prosecuzione del percorso presso il MIT e
l'assunzione della terapia ormonale. La storia clinica di Parte_1 alias ha permesso di formulare la diagnosi di disforia di Pt_3 genere (DSM-5-TER) in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta, e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico.
Sulla base delle informazioni in mio possesso e sulla base della valutazione del CSM, non solo rilevabili quadri psicopatologici che possano compromettere l'esame di realtà e la capacità di comprendere la natura di irreversibilità del percorso medico e chirurgico di affermazione di genere.
alias da diversi anni vive stabilmente nel Parte_1 Pt_3 genere di elezione, è conosciuto come tale e mostra, in questo ruolo, un ottimo adattamento psicologico e sociale. Nel mese di gennaio
2024 la persona alias ha iniziato l'assunzione Parte_1 Pt_3 di terapia ormonale sostitutiva presso il Centro MIT di Bologna. In generale, tutto il percorso di affermazione di genere medico seguito dalla persona alias ha significativamente Parte_1 Pt_3 migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità di fisica con quella psichica. La terapia ormonale viene attualmente assunta sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare, e la persona ha stabilmente consolidato l'assunzione ormonale, considerata essenziale al suo benessere psico-fisico. Si ribadisce altresì la necessità di poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere, così da ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter in tal modo consolidare il benessere psico- fisico iniziato con l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante, che ha raggiunto gli effetti fenotipici attendibili. Tale intervento è
5 di 11 consigliato quale ausilio per il benessere della persona, ben potendo porre fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica
e condizione psichica e risulta pertanto funzionale al miglioramento delle condizioni psico-fisiche della persona interessata».
Sulla base di tali premesse la dott.ssa ha quindi così Per_3 concluso:
«la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso appare legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto Parte_1 Pt_3 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto quotidianamente».
Nella relazione endocrinologica, redatta dalla dott.ssa Per_4 in data 6 settembre 2024, quest'ultima ha dato atto che «A ottobre
2023 ho iniziato a seguire la persona alias Parte_1 Pt_3 nato il [...] a [...], pei iniziare un percorso medico-chirurgico di affermazione di genere. Tale percorso inizia in seguito alla richiesta di di un piano di assistenza Pt_3 individualizzata per poter accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data
09/01/2004 CH firma il consenso informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo testosterone. La prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente.
è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un Pt_1 eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere».
6 di 11 Alla luce delle valutazioni psicologica ed endocrinologica, ampiamente ed esaustivamente motivate nelle rispettive relazioni, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto intesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, quale mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del diritto alla salute dell'individuo.
Gli accertamenti effettuati ad impulso di parte presentano caratteristiche di serietà ed imparzialità provenendo da professionisti appartenenti o comunque affiliati a strutture sanitarie pubbliche, non apparendo pertanto necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
In definitiva, la domanda è fondata e quindi deve essere accolta, con conseguente autorizzazione in favore di parte attrice al compimento degli interventi chirurgici necessari per la riassegnazione del sesso.
2. Dev'essere accolta anche la domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da femminile a maschile.
Parte attrice ha infatti chiesto che, già in questa sede, quindi prima del trattamento chirurgico innanzi autorizzato, il Collegio disponga la rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di procedere in conformità.
È necessario a tal fine stabilire se la normativa in tema di rettifica di sesso di cui alla legge 164/1982, come modificata dall'art. 31 d.lgs. 150/2011, consenta l'accoglimento della domanda di rettifica anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
L'art. 31, comma 4, cit., prevede che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
7 di 11 trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La norma è oggi interpretata nel senso che la rettifica può essere disposta dal tribunale anche laddove, come nel caso per cui si procede, l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali.
L'art. 1 della legge 164/1982 subordina espressamente l'accoglimento della domanda di rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, senza specificare tuttavia se possa ritenersi sufficiente una modifica dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione dei peli e dell'adipe; il diverso sviluppo muscolare;
il timbro di voce;
la diversa crescita del seno), per il cui adeguamento sarebbe in ipotesi sufficiente una cura ormonale, ovvero sia richiesta comunque una modifica dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) per i quali è invece necessario il ricorso alla chirurgia.
Secondo l'interpretazione tradizionalmente seguita in giurisprudenza, l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto sempre essere subordinato alla preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri anatomici primari.
Tale orientamento si fondava, in primo luogo, sulla considerazione che solo i caratteri anatomici primari e non anche quelli secondari caratterizzavano in maniera inconfutabile il genere, di talché avrebbe dovuto essere sempre richiesta una loro inversione.
Soccorreva poi il dato normativo dell'art. 31, comma 4, cit.:
l'utilizzo dell'espressione «quando risulta necessario», riferita al trattamento chirurgico demolitorio o ricostruttivo, veniva intesa nel senso che l'intervento fosse pregiudiziale rispetto alla rettifica del sesso, salvo che nelle ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge, l'interessato lo avesse già effettuato.
8 di 11 In senso contrario, il riconoscimento del valore costituzionale del diritto all'identità sessuale, ricompreso nel novero dei diritti della personalità di cui all'art. 2 Cost. (Cort. cost. 161/1985), porta a ritenere che la sua piena esplicazione sia ingiustificatamente limitata dalla pretesa di subordinarne il riconoscimento sociale ad un trattamento chirurgico al punto invasivo da pregiudicare, in ipotesi, un altro diritto di pari rango costituzionale, qual è quello alla salute
(art. 32 Cost.).
Sul punto sono recentemente intervenute, in senso opposto al tradizionale orientamento sopra riferito, sia la Suprema Corte sia la
Consulta, rispettivamente con le pronunce n. 15138/2015 e n.
221/2015.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito, con sentenza ampiamente motivata, che «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art.
3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere le rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale».
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale:
«Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
9 di 11 sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Il mutato indirizzo giurisprudenziale pare quindi fornire un'interpretazione differente dell'art. 31, comma 4, cit., nel senso che la necessità dell'intervento chirurgico debba essere intesa esclusivamente in funzione del benessere psicofisico dell'interessato, il quale può ottenere dal Tribunale l'autorizzazione all'intervento allorché sia accertato – come nel caso di specie, in base alle conclusioni delle mentovate relazioni – che l'intervento possa effettivamente produrre una riduzione del disagio psicologico ed un miglioramento generale della qualità di vita della persona interessata.
Quest'ultima domanda può trovare accoglimento, quindi, anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, laddove, come nella specie, sia accertato un disturbo di identità di genere, accompagnato da già intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario, per effetto di (pur invasivi) cicli di terapie ormonali.
Come si è detto, tali conclusioni sono già state condivise anche dalla recente giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. Trib. Reggio Emilia, 3 dicembre 2021, n. 1383; Trib. Reggio Emilia, 17 febbraio 2020, n.
212; Trib. Reggio Emilia, 18 novembre 2016, n. 1503; Trib. Bologna,
9 gennaio 2017, n. 483).
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta anche la seconda domanda attorea, ossia quella di rettificazione del sesso
10 di 11 anagrafico da femminile a maschile, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da » a « , ». Pt_1 Pt_3 Per_1
3. Il peculiare oggetto del procedimento e la mancata opposizione del convenuto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte attrice da femminili a maschili mediante trattamento medico- chirurgico;
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da
» a , »; Pt_1 Pt_3 Per_1
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 29 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 575/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5 settembre 2004; rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Cozza come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Garibaldi n. 7
- attore - contro
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- convenuto -
OGGETTO: rettificazione del sesso anagrafico.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
1 di 11 Nel merito
a) Disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di Pt_1
(c.f. e nel senso che l'indicazione del
[...] C.F._1 sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia Pt_2 rettificata nel nuovo nome “ , ” e di Pt_3 Per_1 Per_2 all'ufficio anagrafe del Comune di Reggio Emilia, ove fu compilato
l'atto di nascita Atto n. 1054 parte II serie B – anno 2004 - di rettificare lo stesso.
b) Autorizzare (c.f. a sottoporsi Parte_1 C.F._1
a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili;
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 31 d.lgs. 150/2011, depositato in data 19 febbraio 2025, , di stato libero e Parte_1 senza prole, conveniva in giudizio il P.M. per gli affari civili di Reggio
Emilia, chiedendo la rettificazione degli atti di stato civile mediante rettifica del sesso da femminile a maschile e del nome da a Pt_1
, , e di essere autorizzato all'intervento chirurgico di Pt_3 Per_1 riassegnazione del sesso da femminile a maschile.
A tal fine, parte attrice esponeva (a) di aver manifestato fin dalla prima infanzia una psicosessualità maschile, pur essendo persona di sesso femminile, e di avere una consolidata convinzione di appartenenza al genere maschile, (b) di aver intrapreso da diversi anni un percorso di transizione dal genere femminile al genere maschile mediante l'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante, nel corso del quale gli specialisti che la seguivano le avevano rilasciato parere favorevole all'intervento chirurgico.
Evidenziava altresì che le era stata diagnosticata una disforia di genere.
2 di 11 Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata all'immediata rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, che escludevano la necessità di un preventivo trattamento chirurgico (Cass. 15138/2015 e Corte
Cost. n. 221/2015).
2. Il Pubblico Ministero, nei cui confronti il ricorso veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 13 marzo 2025, non si costituiva.
Alla prima udienza del 29 maggio 2025 sentita , Parte_1 comparsa personalmente, la causa veniva rimessa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione di sesso da femminile a maschile è fondata.
Parte attrice ha prodotto due consulenze: la consulenza psicologica a firma della dott.ssa , psicologa e Persona_3 psicoterapeuta presso il Consultorio M.I.T. (Movimento Identità
Transessuale, convenzionato con l'Azienda USL di Bologna) (doc. 2); la consulenza endocrinologica a firma della dott.ssa Persona_4
, medico specialista in Ostetricia e Ginecologia nonché in
[...]
Endocrinologia e Malattie del Ricambio IRCCS presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Clinica Ginecologica e
Fisiopatologia della Riproduzione ed il Consultorio M.I.T. (doc. 1).
Parte attrice, infatti, ha cominciato ad essere seguita dal settembre 2022 dalla psicologa dott.ssa , alla quale si è rivolta Per_3 per intraprendere un percorso clinico di approfondimento finalizzato al sostegno nell'adeguamento del sesso (da femminile a maschile). In questo percorso è stata seguita sia dalla predetta psicologa, sia dall'endocrinologa, dott.ssa , in accordo con la quale ha Per_4
3 di 11 avviato, nell'ottobre 2023, la terapia ormonale per modificare il fenotipo da femminile a maschile.
Tutti i professionisti menzionati hanno ritenuto che la diagnosi in capo a parte attrice fosse da ricondurre nell'ambito della disforia di genere.
Più in particolare, nella consulenza psicodiagnostica del 5 novembre 2024, la dott.ssa afferma che: Per_3
«Sulla base della propria attestazione di incongruenza di genere
e della richiesta espressa di redazione di un piano di assistenza individualizzato, nel mese di settembre 2022 la persona Parte_1 alias , nata a [...] il [...], ha intrapreso Pt_3 presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio MIT convenzionato con l' una serie di colloqui clinici finalizzati alla Parte_4 valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alal sua richiesta di affermazione di genere. Il percorso di affermazione di genere presso la struttura MIT – in linea con gli standard di cura internazionali previsti dalla World Professional Association for
Transgender Health (WPATH) – ha comportato una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia/incongruenza, storia e sviluppo di sensazioni di disforia/incongruenza di genere e presenza di possibili disturbi della personalità. La persona alias Parte_1
è attualmente seguita dal Pt_3 Controparte_2
proveniente dalla NPIA. La sottoscritta si è interfacciata con i
[...] citati Servizi dove si evince che fin dall'età evolutiva la persona
alias manifestava disforia di genere e chiedeva Parte_1 Pt_3 di essere chiamato al maschile con il nome di ER, tanto da indurre il Servizio dell'età evolutiva ad indicare il Centro MIT ai genitori per la presa in carico di tale tematica. Con il raggiungimento della maggiore età il supporto è proseguito con il Servizio per l'età Parte adulta e attualmente non emergono, a detta del Centro di Salute
4 di 11 Mentale, segni o sintomi psicopatologici acuti in atti tali da compromettere la prosecuzione del percorso presso il MIT e
l'assunzione della terapia ormonale. La storia clinica di Parte_1 alias ha permesso di formulare la diagnosi di disforia di Pt_3 genere (DSM-5-TER) in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta, e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico.
Sulla base delle informazioni in mio possesso e sulla base della valutazione del CSM, non solo rilevabili quadri psicopatologici che possano compromettere l'esame di realtà e la capacità di comprendere la natura di irreversibilità del percorso medico e chirurgico di affermazione di genere.
alias da diversi anni vive stabilmente nel Parte_1 Pt_3 genere di elezione, è conosciuto come tale e mostra, in questo ruolo, un ottimo adattamento psicologico e sociale. Nel mese di gennaio
2024 la persona alias ha iniziato l'assunzione Parte_1 Pt_3 di terapia ormonale sostitutiva presso il Centro MIT di Bologna. In generale, tutto il percorso di affermazione di genere medico seguito dalla persona alias ha significativamente Parte_1 Pt_3 migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità di fisica con quella psichica. La terapia ormonale viene attualmente assunta sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare, e la persona ha stabilmente consolidato l'assunzione ormonale, considerata essenziale al suo benessere psico-fisico. Si ribadisce altresì la necessità di poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere, così da ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter in tal modo consolidare il benessere psico- fisico iniziato con l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante, che ha raggiunto gli effetti fenotipici attendibili. Tale intervento è
5 di 11 consigliato quale ausilio per il benessere della persona, ben potendo porre fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica
e condizione psichica e risulta pertanto funzionale al miglioramento delle condizioni psico-fisiche della persona interessata».
Sulla base di tali premesse la dott.ssa ha quindi così Per_3 concluso:
«la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso appare legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto Parte_1 Pt_3 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto quotidianamente».
Nella relazione endocrinologica, redatta dalla dott.ssa Per_4 in data 6 settembre 2024, quest'ultima ha dato atto che «A ottobre
2023 ho iniziato a seguire la persona alias Parte_1 Pt_3 nato il [...] a [...], pei iniziare un percorso medico-chirurgico di affermazione di genere. Tale percorso inizia in seguito alla richiesta di di un piano di assistenza Pt_3 individualizzata per poter accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data
09/01/2004 CH firma il consenso informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo testosterone. La prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente.
è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un Pt_1 eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere».
6 di 11 Alla luce delle valutazioni psicologica ed endocrinologica, ampiamente ed esaustivamente motivate nelle rispettive relazioni, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto intesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, quale mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del diritto alla salute dell'individuo.
Gli accertamenti effettuati ad impulso di parte presentano caratteristiche di serietà ed imparzialità provenendo da professionisti appartenenti o comunque affiliati a strutture sanitarie pubbliche, non apparendo pertanto necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
In definitiva, la domanda è fondata e quindi deve essere accolta, con conseguente autorizzazione in favore di parte attrice al compimento degli interventi chirurgici necessari per la riassegnazione del sesso.
2. Dev'essere accolta anche la domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da femminile a maschile.
Parte attrice ha infatti chiesto che, già in questa sede, quindi prima del trattamento chirurgico innanzi autorizzato, il Collegio disponga la rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di procedere in conformità.
È necessario a tal fine stabilire se la normativa in tema di rettifica di sesso di cui alla legge 164/1982, come modificata dall'art. 31 d.lgs. 150/2011, consenta l'accoglimento della domanda di rettifica anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
L'art. 31, comma 4, cit., prevede che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
7 di 11 trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La norma è oggi interpretata nel senso che la rettifica può essere disposta dal tribunale anche laddove, come nel caso per cui si procede, l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali.
L'art. 1 della legge 164/1982 subordina espressamente l'accoglimento della domanda di rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, senza specificare tuttavia se possa ritenersi sufficiente una modifica dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione dei peli e dell'adipe; il diverso sviluppo muscolare;
il timbro di voce;
la diversa crescita del seno), per il cui adeguamento sarebbe in ipotesi sufficiente una cura ormonale, ovvero sia richiesta comunque una modifica dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) per i quali è invece necessario il ricorso alla chirurgia.
Secondo l'interpretazione tradizionalmente seguita in giurisprudenza, l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto sempre essere subordinato alla preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri anatomici primari.
Tale orientamento si fondava, in primo luogo, sulla considerazione che solo i caratteri anatomici primari e non anche quelli secondari caratterizzavano in maniera inconfutabile il genere, di talché avrebbe dovuto essere sempre richiesta una loro inversione.
Soccorreva poi il dato normativo dell'art. 31, comma 4, cit.:
l'utilizzo dell'espressione «quando risulta necessario», riferita al trattamento chirurgico demolitorio o ricostruttivo, veniva intesa nel senso che l'intervento fosse pregiudiziale rispetto alla rettifica del sesso, salvo che nelle ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge, l'interessato lo avesse già effettuato.
8 di 11 In senso contrario, il riconoscimento del valore costituzionale del diritto all'identità sessuale, ricompreso nel novero dei diritti della personalità di cui all'art. 2 Cost. (Cort. cost. 161/1985), porta a ritenere che la sua piena esplicazione sia ingiustificatamente limitata dalla pretesa di subordinarne il riconoscimento sociale ad un trattamento chirurgico al punto invasivo da pregiudicare, in ipotesi, un altro diritto di pari rango costituzionale, qual è quello alla salute
(art. 32 Cost.).
Sul punto sono recentemente intervenute, in senso opposto al tradizionale orientamento sopra riferito, sia la Suprema Corte sia la
Consulta, rispettivamente con le pronunce n. 15138/2015 e n.
221/2015.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito, con sentenza ampiamente motivata, che «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art.
3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere le rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale».
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale:
«Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
9 di 11 sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Il mutato indirizzo giurisprudenziale pare quindi fornire un'interpretazione differente dell'art. 31, comma 4, cit., nel senso che la necessità dell'intervento chirurgico debba essere intesa esclusivamente in funzione del benessere psicofisico dell'interessato, il quale può ottenere dal Tribunale l'autorizzazione all'intervento allorché sia accertato – come nel caso di specie, in base alle conclusioni delle mentovate relazioni – che l'intervento possa effettivamente produrre una riduzione del disagio psicologico ed un miglioramento generale della qualità di vita della persona interessata.
Quest'ultima domanda può trovare accoglimento, quindi, anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, laddove, come nella specie, sia accertato un disturbo di identità di genere, accompagnato da già intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario, per effetto di (pur invasivi) cicli di terapie ormonali.
Come si è detto, tali conclusioni sono già state condivise anche dalla recente giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. Trib. Reggio Emilia, 3 dicembre 2021, n. 1383; Trib. Reggio Emilia, 17 febbraio 2020, n.
212; Trib. Reggio Emilia, 18 novembre 2016, n. 1503; Trib. Bologna,
9 gennaio 2017, n. 483).
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta anche la seconda domanda attorea, ossia quella di rettificazione del sesso
10 di 11 anagrafico da femminile a maschile, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da » a « , ». Pt_1 Pt_3 Per_1
3. Il peculiare oggetto del procedimento e la mancata opposizione del convenuto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte attrice da femminili a maschili mediante trattamento medico- chirurgico;
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da
» a , »; Pt_1 Pt_3 Per_1
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 29 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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