TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2015
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa IA UN, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20/11/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa IA UN ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 11 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 161/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VITAGLIANO CARMINE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLANTE
(C.F. , in persona Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. IANNICELLI CATERINA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Come note scritte in sostituzione d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, notificato il 9/2/2015 e iscritto a ruolo il
13/2/2015, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
491/2014 del Giudice di Pace di depositata il 29/10/2014, non CP_1 notificata, con la quale il giudice di primo grado accoglieva la domanda avente a oggetto la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità del pagina 2 di 11 danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., o in subordine secondo il modello generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043
c.c., a seguito di una caduta presso il Comune di CP_1
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, Parte_1 citava in giudizio il chiedendo il risarcimento del Controparte_1 danno subito a seguito di una caduta causata da una buca non visibile e non segnalata. L'appellante, in primo grado, rappresentava che: il 9/4/2012, verso le 18:30 circa, in Via Santa Croce del Comune di mentre era CP_1 intento a passeggiare con amici e ad attraversare la strada, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca, non visibile e non segnalata, e, dopo essere stato condotto al Pronto Soccorso di gli veniva CP_1 diagnosticato un “trauma distorsivo – contusivo alla mano destra con dolore ai movimenti articolari ed edema del pollice”, a cui seguiva immobilizzazione della mano;
che, a causa del trauma subito, del processo di guarigione, delle conseguenze incidenti sul proprio stato di salute, nonché sulla propria capacità lavorativa, attraverso le Tabelle milanesi, perveniva al calcolo dell'ammontare del risarcimento del danno pari ad €
8.189,50; che le caratteristiche della buca che aveva provocato la caduta erano proprie dell'insidia e trabocchetto;
che, nonostante i tentativi di conciliazione, questi avevano sortito esito negativo.
Il nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, Controparte_1 non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda, ritenendo che fosse stata provata la responsabilità del ex art. 2051 c.c., poiché la strada CP_1 teatro del sinistro non era adeguatamente controllata e manutenuta, in modo da evitare situazioni di pericolo per i cittadini, riteneva, dunque, sufficientemente provato il danno subito da , che liquidava, Parte_1 in via equitativa, in € 600,00, considerati i 3 giorni di prognosi conseguenti al trauma alla mano.
pagina 3 di 11 Avverso la suddetta sentenza, proponeva gravame sulla Parte_1 base di due motivi. Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza di primo grado in ordine all'erronea valutazione degli elementi probatori emersi, sia con riferimento all'accertamento della responsabilità esclusiva, sia con riguardo alla quantificazione dei danni patiti. In particolare, l'appellante deduceva che, dalla documentazione medica in atti, si evinceva che il calcolo dei danni patiti fosse maggiore rispetto a quello determinato dal giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto considerare che: i giorni di inabilità temporanea totale erano pari a 18; i giorni di inabilità temporanea parziale erano pari a 35, il danno biologico era pari al
3%, all'epoca dell'incidente la vittima aveva 35 anni. Applicando tali indici, sulla base del calcolo delle tabelle milanesi, sarebbe derivato un ammontare del danno pari ad € 8.189,50; peraltro, evidenziava l'appellante che, ai fini di una corretta e adeguata quantificazione del danno, egli aveva formulato anche richiesta di nomina di un c.t.u., richiesta rimasta disattesa dal giudice di primo grado, che riformulava nel presente grado di giudizio. Con il secondo motivo di gravame, invece, deduceva che, in caso di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza impugnata, andasse modificato anche il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, l'appellante affinché il Tribunale volesse accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del e, in subordine, ex Controparte_1 art. 2043 c.c. e riformare la sentenza n. 491/2014 del Giudice di Pace di in ordine alla quantificazione del danno subito, con integrale CP_1 riforma anche del capo relativo alle spese di lite;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 20/3/2015, si costituiva il il quale Controparte_1 eccepiva: in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 339, comma 2 c.p.c., stante l'inappellabilità della sentenza pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 114 c.p.c. Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'impugnazione proposta, in primo luogo, con riguardo alla richiesta riforma della sentenza di primo grado in ordine alla pagina 4 di 11 determinazione del risarcimento del danno liquidato, evidenziando che, in tal modo, l'appellante avesse illegittimamente ampliato il thema decidendum ed istaurato un giudizio di secondo grado di carattere temerario;
deduceva, inoltre, che l'appellante aveva enucleato una serie di indici in base ai quali addivenire ad una diversa liquidazione del danno, senza, però, allegarne gli elementi giustificativi;
con riguardo, poi, alla dedotta erroneità nella mancata ammissione di C.T.U., eccepiva che il giudice, peritus peritorum, ben possa ritenere superfluo l'espletamento della consulenza;
contestava, infine, il motivo di gravame relativo alle spese di lite.
Concludeva, dunque, l'appellato affinché il Tribunale adito volesse rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii nello stato, valutata l'ammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., esaminate le richieste istruttorie articolate, nominato il consulente tecnico d'ufficio, dopo ulteriori rinvii, mutato il magistrato, la causa, all'udienza del 20/11/2025, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza, veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'appellante reitera, nel presente giudizio, la domanda di accertamento della responsabilità del per danno da cose in custodia, Controparte_1 secondo l'articolato disposto dell'art. 2051 c.c., al fine di pervenire ex novo, alla quantificazione del danno.
In via preliminare, è opportuno evidenziare, in diritto, che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra
pagina 5 di 11 cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (ex multis Cass. 29/07/2016, n.
15761). Più in particolare, è, ormai, consolidata la giurisprudenza per cui, in primo luogo, quanto al fondamento della responsabilità, l'art. 2051 c.c., prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è
l'esistenza di un rapporto di custodia, laddove del tutto irrilevante è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa;
quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, bensì dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo in base al criterio generale previsto dall'art. 1227 c.c.; quanto, poi, all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente;
infine, la disciplina in esame non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno (quanto alla primigenia definizione giurisprudenziale di tali principi, seguiti, poi, dalla successiva giurisprudenza, cfr. Cass. 20/05/1998, n. 5031). In punto di nesso eziologico, dunque, una volta provatane la sussistenza da parte del danneggiato, viene a configurarsi la responsabilità del custode, a prescindere dalla propria condotta e dall'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo in presenza del caso fortuito, ossia di un fattore estraneo riferito non al comportamento del custode, bensì ad un elemento esterno, con carattere di oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità
e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche pagina 6 di 11 intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che, tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cass., sez. III,
09/05/2024, n.12663). In altri termini, dimostrata la sussistenza di un collegamento eziologico tra la cosa ed il danno, il fortuito idoneo ad elidere tale collegamento deve essere costituito da un evento che, per le proprie caratteristiche – sia esso derivato da fattori esterni, fatto del terzo o condotta dello stesso danneggiato – fuoriesca dalla regolarità o adeguatezza causale che caratterizza analoghe situazioni, in senso oggettivo. La responsabilità del custode, dunque, può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (cfr. Cass., sez. II, 22/03/2024, n.7789).
Ebbene, con riferimento all'an del sinistro per cui è causa, non può revocarsi in dubbio la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2051
c.c., giacché è certamente provato il rapporto di custodia, che comporta l'operatività della responsabilità oggettiva, alla quale, secondo le suesposte pagina 7 di 11 coordinate ermeneutiche, il custode può sottrarsi solo ed unicamente allegando e provando la sussistenza del caso fortuito.
Il nel corso del primo grado di giudizio, seppur Controparte_1 regolarmente citato, è rimasto contumace, per cui non ha fornito alcuna prova liberatoria.
Del resto, la prova dell'evento e del sinistro erano state correttamente fornite dall'attore in primo grado e la relativa statuizione non è stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che essa è evidentemente coperta da giudicato.
Il punto controverso, pertanto, è rappresentato solo dalla determinazione del quantum del danno risarcibile, su cui si incentra, principalmente,
l'impugnazione per cui è causa.
Orbene, nel corso del presente giudizio, ai fini della corretta quantificazione, è stata ritenuta necessaria la nomina di un C.T.U. medico - legale, il quale potesse fornire il proprio contributo tecnico in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile e in particolare la misura del danno risarcibile, giacché la quantificazione operata dal giudice di prime cure non era risultata attendibile, a fronte del valore della domanda, come indicato dall'odierno appellante già nell'ambito del giudizio di primo grado. Inoltre, deve in questa sede evidenziarsi che la decisione di limitare a soli tre giorni il periodo di inabilità parziale, assunta dal giudice di pace, è apparsa del tutto arbitraria rispetto alle risultanze probatorie emerse dalla documentazione medica ritualmente depositata in primo grado.
Deve, dunque, richiamarsi la c.t.u. medica espletata nel corso del presente giudizio, dai cui esiti il Tribunale non ha ragione di discostarsi per la logicità e congruità dell'iter procedimentale seguito dal perito nominato.
Il consulente nominato, dott. , ha, infatti, affermato che: Persona_1
“dalla documentazione allegata si evince, in modo chiaro, che i giorni di inabilità totale ed inabilità parziale sono in totale 53 (cinquantatre) e NON
pagina 8 di 11 3 (tre), come erroneamente calcolati e successivamente liquidati dal Giudice di Pace del Pertanto, allo stato attuale il Signor Controparte_1
risulta affetto da: “esiti presso trauma contusivo-distorsivo Parte_1 mano destra e 1° dito mano destra “, causati dall'incidente che ha subito il giorno 09.04.2012, in via Benedetto Croce , nel comune di Da CP_1 questo incidente, ne scaturisce, un danno biologico lieve, ma con un periodo di inabilità totale e un periodo di inabilità parziale molto lungo, come si evince dai certificati medici Specialistici allegati”.
Ritiene, dunque, il Tribunale che la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure sia del tutto erronea e debba, in questa sede, essere rivista.
In particolare, dalla documentazione sanitaria in atti, si evince che il sig.
, subito dopo l'accaduto, si recava presso il Pronto Soccorso Parte_1 di in cui gli veniva diagnosticata “esiti di trauma distorsivo- CP_1 contusivo alla mano destra con dolore ai movimenti articolari ed edema del pollice”, a cui seguiva una prima prognosi di 15 giorni, in cui praticare l'immobilizzazione, con assunzione dei farmaci prescritti;
alla successiva visita, gli veniva consigliato ulteriore riposo di 20 giorni e gli veniva prescritto l'inizio di sedute di fisioterapia per 20 giorni;
allo scadere del ventesimo giorno, gli veniva prescritto ulteriore riposo e sedute di fisioterapia per altri 15 giorni;
solo in data 1/6/2012, veniva rilevata la completa guarigione.
Su tali basi e sul presupposto della stabilizzazione dei postumi patiti, il consulente ha concluso per una piena compatibilità degli stessi con l'evento traumatico subito e, valutata compromessa la capacità lavorativa generica, ha concluso quantificando il danno biologico nella misura del 2 -3%, considerando che all'epoca del sinistro la vittima aveva 35 anni, svolgeva lavori saltuari di imbianchino, e aveva subito delle microlesioni permanenti, con una ITT per giorni 18 ed una ITP valutabile al 50% per giorni 35.
pagina 9 di 11 Applicando, dunque, la Tabella per le microlesioni aggiornata all'attualità, riconoscendo un danno biologico pari al 3%, senza alcun aumento per il danno morale patito, per il quale non è stata fornita adeguata prova, ed aggiungendo i giorni di invalidità come innanzi quantificati, deve riconoscersi all'appellante la complessiva somma di € 5.029,10.
Avendo proceduto all'applicazione delle Tabelle aggiornate all'attualità, la rivalutazione monetaria è, dunque, implicitamente riconosciuta;
con riferimento agli interessi, invece, trattandosi di debito di valore, l'importo riconosciuto all'attualità va devalutato e riportato ai valori correnti all'epoca dei fatto per cui è causa;
ad esso, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 1712/1995 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat: dalla data della pubblicazione della presente sentenza, che sancisce la trasformazione del debito in debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale ex art. 1281, comma 1 c.c., sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In particolare, dovendosi riformare il capo ad esse relativo nell'ambito della sentenza di primo grado, vanno quantificate, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore per giudizi da 1.101 a 5.200 euro, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022.
Per le stesse motivazioni, vanno poste a carico definitivo della parte soccombente le spese della espletata c.t.u., come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 10 di 11 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
491/2014 del Giudice di Pace di condanna il a CP_1 Controparte_1 corrispondere, nei confronti di , la somma di € 5.029,10, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno da questi patito, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., come indicato in parte motiva.
- Condanna il a corrispondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
, le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
93,00 per esborsi, ed € 1.265,00, per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmine
Vitagliano, per dichiarato anticipo.
-Condanna il a corrispondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
, le spese di lite del presente grado di gravame, che si liquidano in €
[...]
125,00 per esborsi, ed € 2.552,00, per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmine
Vitagliano, per dichiarato anticipo.
- Pone a definitivo carico del le spese della espletata Controparte_1
c.t.u., come liquidate in separato decreto.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
Il Giudice
IA UN
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa IA UN, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20/11/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa IA UN ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 11 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 161/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VITAGLIANO CARMINE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLANTE
(C.F. , in persona Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. IANNICELLI CATERINA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Come note scritte in sostituzione d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, notificato il 9/2/2015 e iscritto a ruolo il
13/2/2015, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
491/2014 del Giudice di Pace di depositata il 29/10/2014, non CP_1 notificata, con la quale il giudice di primo grado accoglieva la domanda avente a oggetto la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità del pagina 2 di 11 danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., o in subordine secondo il modello generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043
c.c., a seguito di una caduta presso il Comune di CP_1
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, Parte_1 citava in giudizio il chiedendo il risarcimento del Controparte_1 danno subito a seguito di una caduta causata da una buca non visibile e non segnalata. L'appellante, in primo grado, rappresentava che: il 9/4/2012, verso le 18:30 circa, in Via Santa Croce del Comune di mentre era CP_1 intento a passeggiare con amici e ad attraversare la strada, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca, non visibile e non segnalata, e, dopo essere stato condotto al Pronto Soccorso di gli veniva CP_1 diagnosticato un “trauma distorsivo – contusivo alla mano destra con dolore ai movimenti articolari ed edema del pollice”, a cui seguiva immobilizzazione della mano;
che, a causa del trauma subito, del processo di guarigione, delle conseguenze incidenti sul proprio stato di salute, nonché sulla propria capacità lavorativa, attraverso le Tabelle milanesi, perveniva al calcolo dell'ammontare del risarcimento del danno pari ad €
8.189,50; che le caratteristiche della buca che aveva provocato la caduta erano proprie dell'insidia e trabocchetto;
che, nonostante i tentativi di conciliazione, questi avevano sortito esito negativo.
Il nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, Controparte_1 non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda, ritenendo che fosse stata provata la responsabilità del ex art. 2051 c.c., poiché la strada CP_1 teatro del sinistro non era adeguatamente controllata e manutenuta, in modo da evitare situazioni di pericolo per i cittadini, riteneva, dunque, sufficientemente provato il danno subito da , che liquidava, Parte_1 in via equitativa, in € 600,00, considerati i 3 giorni di prognosi conseguenti al trauma alla mano.
pagina 3 di 11 Avverso la suddetta sentenza, proponeva gravame sulla Parte_1 base di due motivi. Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza di primo grado in ordine all'erronea valutazione degli elementi probatori emersi, sia con riferimento all'accertamento della responsabilità esclusiva, sia con riguardo alla quantificazione dei danni patiti. In particolare, l'appellante deduceva che, dalla documentazione medica in atti, si evinceva che il calcolo dei danni patiti fosse maggiore rispetto a quello determinato dal giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto considerare che: i giorni di inabilità temporanea totale erano pari a 18; i giorni di inabilità temporanea parziale erano pari a 35, il danno biologico era pari al
3%, all'epoca dell'incidente la vittima aveva 35 anni. Applicando tali indici, sulla base del calcolo delle tabelle milanesi, sarebbe derivato un ammontare del danno pari ad € 8.189,50; peraltro, evidenziava l'appellante che, ai fini di una corretta e adeguata quantificazione del danno, egli aveva formulato anche richiesta di nomina di un c.t.u., richiesta rimasta disattesa dal giudice di primo grado, che riformulava nel presente grado di giudizio. Con il secondo motivo di gravame, invece, deduceva che, in caso di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza impugnata, andasse modificato anche il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, l'appellante affinché il Tribunale volesse accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del e, in subordine, ex Controparte_1 art. 2043 c.c. e riformare la sentenza n. 491/2014 del Giudice di Pace di in ordine alla quantificazione del danno subito, con integrale CP_1 riforma anche del capo relativo alle spese di lite;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 20/3/2015, si costituiva il il quale Controparte_1 eccepiva: in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 339, comma 2 c.p.c., stante l'inappellabilità della sentenza pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 114 c.p.c. Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'impugnazione proposta, in primo luogo, con riguardo alla richiesta riforma della sentenza di primo grado in ordine alla pagina 4 di 11 determinazione del risarcimento del danno liquidato, evidenziando che, in tal modo, l'appellante avesse illegittimamente ampliato il thema decidendum ed istaurato un giudizio di secondo grado di carattere temerario;
deduceva, inoltre, che l'appellante aveva enucleato una serie di indici in base ai quali addivenire ad una diversa liquidazione del danno, senza, però, allegarne gli elementi giustificativi;
con riguardo, poi, alla dedotta erroneità nella mancata ammissione di C.T.U., eccepiva che il giudice, peritus peritorum, ben possa ritenere superfluo l'espletamento della consulenza;
contestava, infine, il motivo di gravame relativo alle spese di lite.
Concludeva, dunque, l'appellato affinché il Tribunale adito volesse rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii nello stato, valutata l'ammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., esaminate le richieste istruttorie articolate, nominato il consulente tecnico d'ufficio, dopo ulteriori rinvii, mutato il magistrato, la causa, all'udienza del 20/11/2025, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza, veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'appellante reitera, nel presente giudizio, la domanda di accertamento della responsabilità del per danno da cose in custodia, Controparte_1 secondo l'articolato disposto dell'art. 2051 c.c., al fine di pervenire ex novo, alla quantificazione del danno.
In via preliminare, è opportuno evidenziare, in diritto, che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra
pagina 5 di 11 cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (ex multis Cass. 29/07/2016, n.
15761). Più in particolare, è, ormai, consolidata la giurisprudenza per cui, in primo luogo, quanto al fondamento della responsabilità, l'art. 2051 c.c., prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è
l'esistenza di un rapporto di custodia, laddove del tutto irrilevante è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa;
quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, bensì dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo in base al criterio generale previsto dall'art. 1227 c.c.; quanto, poi, all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente;
infine, la disciplina in esame non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno (quanto alla primigenia definizione giurisprudenziale di tali principi, seguiti, poi, dalla successiva giurisprudenza, cfr. Cass. 20/05/1998, n. 5031). In punto di nesso eziologico, dunque, una volta provatane la sussistenza da parte del danneggiato, viene a configurarsi la responsabilità del custode, a prescindere dalla propria condotta e dall'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo in presenza del caso fortuito, ossia di un fattore estraneo riferito non al comportamento del custode, bensì ad un elemento esterno, con carattere di oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità
e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche pagina 6 di 11 intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che, tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cass., sez. III,
09/05/2024, n.12663). In altri termini, dimostrata la sussistenza di un collegamento eziologico tra la cosa ed il danno, il fortuito idoneo ad elidere tale collegamento deve essere costituito da un evento che, per le proprie caratteristiche – sia esso derivato da fattori esterni, fatto del terzo o condotta dello stesso danneggiato – fuoriesca dalla regolarità o adeguatezza causale che caratterizza analoghe situazioni, in senso oggettivo. La responsabilità del custode, dunque, può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (cfr. Cass., sez. II, 22/03/2024, n.7789).
Ebbene, con riferimento all'an del sinistro per cui è causa, non può revocarsi in dubbio la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2051
c.c., giacché è certamente provato il rapporto di custodia, che comporta l'operatività della responsabilità oggettiva, alla quale, secondo le suesposte pagina 7 di 11 coordinate ermeneutiche, il custode può sottrarsi solo ed unicamente allegando e provando la sussistenza del caso fortuito.
Il nel corso del primo grado di giudizio, seppur Controparte_1 regolarmente citato, è rimasto contumace, per cui non ha fornito alcuna prova liberatoria.
Del resto, la prova dell'evento e del sinistro erano state correttamente fornite dall'attore in primo grado e la relativa statuizione non è stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che essa è evidentemente coperta da giudicato.
Il punto controverso, pertanto, è rappresentato solo dalla determinazione del quantum del danno risarcibile, su cui si incentra, principalmente,
l'impugnazione per cui è causa.
Orbene, nel corso del presente giudizio, ai fini della corretta quantificazione, è stata ritenuta necessaria la nomina di un C.T.U. medico - legale, il quale potesse fornire il proprio contributo tecnico in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile e in particolare la misura del danno risarcibile, giacché la quantificazione operata dal giudice di prime cure non era risultata attendibile, a fronte del valore della domanda, come indicato dall'odierno appellante già nell'ambito del giudizio di primo grado. Inoltre, deve in questa sede evidenziarsi che la decisione di limitare a soli tre giorni il periodo di inabilità parziale, assunta dal giudice di pace, è apparsa del tutto arbitraria rispetto alle risultanze probatorie emerse dalla documentazione medica ritualmente depositata in primo grado.
Deve, dunque, richiamarsi la c.t.u. medica espletata nel corso del presente giudizio, dai cui esiti il Tribunale non ha ragione di discostarsi per la logicità e congruità dell'iter procedimentale seguito dal perito nominato.
Il consulente nominato, dott. , ha, infatti, affermato che: Persona_1
“dalla documentazione allegata si evince, in modo chiaro, che i giorni di inabilità totale ed inabilità parziale sono in totale 53 (cinquantatre) e NON
pagina 8 di 11 3 (tre), come erroneamente calcolati e successivamente liquidati dal Giudice di Pace del Pertanto, allo stato attuale il Signor Controparte_1
risulta affetto da: “esiti presso trauma contusivo-distorsivo Parte_1 mano destra e 1° dito mano destra “, causati dall'incidente che ha subito il giorno 09.04.2012, in via Benedetto Croce , nel comune di Da CP_1 questo incidente, ne scaturisce, un danno biologico lieve, ma con un periodo di inabilità totale e un periodo di inabilità parziale molto lungo, come si evince dai certificati medici Specialistici allegati”.
Ritiene, dunque, il Tribunale che la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure sia del tutto erronea e debba, in questa sede, essere rivista.
In particolare, dalla documentazione sanitaria in atti, si evince che il sig.
, subito dopo l'accaduto, si recava presso il Pronto Soccorso Parte_1 di in cui gli veniva diagnosticata “esiti di trauma distorsivo- CP_1 contusivo alla mano destra con dolore ai movimenti articolari ed edema del pollice”, a cui seguiva una prima prognosi di 15 giorni, in cui praticare l'immobilizzazione, con assunzione dei farmaci prescritti;
alla successiva visita, gli veniva consigliato ulteriore riposo di 20 giorni e gli veniva prescritto l'inizio di sedute di fisioterapia per 20 giorni;
allo scadere del ventesimo giorno, gli veniva prescritto ulteriore riposo e sedute di fisioterapia per altri 15 giorni;
solo in data 1/6/2012, veniva rilevata la completa guarigione.
Su tali basi e sul presupposto della stabilizzazione dei postumi patiti, il consulente ha concluso per una piena compatibilità degli stessi con l'evento traumatico subito e, valutata compromessa la capacità lavorativa generica, ha concluso quantificando il danno biologico nella misura del 2 -3%, considerando che all'epoca del sinistro la vittima aveva 35 anni, svolgeva lavori saltuari di imbianchino, e aveva subito delle microlesioni permanenti, con una ITT per giorni 18 ed una ITP valutabile al 50% per giorni 35.
pagina 9 di 11 Applicando, dunque, la Tabella per le microlesioni aggiornata all'attualità, riconoscendo un danno biologico pari al 3%, senza alcun aumento per il danno morale patito, per il quale non è stata fornita adeguata prova, ed aggiungendo i giorni di invalidità come innanzi quantificati, deve riconoscersi all'appellante la complessiva somma di € 5.029,10.
Avendo proceduto all'applicazione delle Tabelle aggiornate all'attualità, la rivalutazione monetaria è, dunque, implicitamente riconosciuta;
con riferimento agli interessi, invece, trattandosi di debito di valore, l'importo riconosciuto all'attualità va devalutato e riportato ai valori correnti all'epoca dei fatto per cui è causa;
ad esso, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 1712/1995 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat: dalla data della pubblicazione della presente sentenza, che sancisce la trasformazione del debito in debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale ex art. 1281, comma 1 c.c., sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In particolare, dovendosi riformare il capo ad esse relativo nell'ambito della sentenza di primo grado, vanno quantificate, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore per giudizi da 1.101 a 5.200 euro, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022.
Per le stesse motivazioni, vanno poste a carico definitivo della parte soccombente le spese della espletata c.t.u., come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 10 di 11 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
491/2014 del Giudice di Pace di condanna il a CP_1 Controparte_1 corrispondere, nei confronti di , la somma di € 5.029,10, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno da questi patito, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., come indicato in parte motiva.
- Condanna il a corrispondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
, le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
93,00 per esborsi, ed € 1.265,00, per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmine
Vitagliano, per dichiarato anticipo.
-Condanna il a corrispondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
, le spese di lite del presente grado di gravame, che si liquidano in €
[...]
125,00 per esborsi, ed € 2.552,00, per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmine
Vitagliano, per dichiarato anticipo.
- Pone a definitivo carico del le spese della espletata Controparte_1
c.t.u., come liquidate in separato decreto.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
Il Giudice
IA UN
pagina 11 di 11