Articolo 3 della Legge 1 marzo 1958, n. 142
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 marzo 1958
Art. 3.
Per il personale contemplato nel precedente art. 2 l'assegno perequativo concesso con l' art. 4 del decreto interministeriale n. 141494 in data 13 settembre 1951 , conglobato negli stipendi indicati nella tabella allegata, e' soppresso dal 1 luglio 1956.
Entrata in vigore il 16 marzo 1958