Art. 3.
Per il personale contemplato nel precedente art. 2 l'assegno perequativo concesso con l' art. 4 del decreto interministeriale n. 141494 in data 13 settembre 1951 , conglobato negli stipendi indicati nella tabella allegata, e' soppresso dal 1 luglio 1956.
Per il personale contemplato nel precedente art. 2 l'assegno perequativo concesso con l' art. 4 del decreto interministeriale n. 141494 in data 13 settembre 1951 , conglobato negli stipendi indicati nella tabella allegata, e' soppresso dal 1 luglio 1956.