Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 5637 dell'anno 2021, avente per oggetto: risarcimento danni,
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mimì Parte_1 C.F._1
Cassano, attore E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Ronzini, Controparte_2 convenuta All'udienza del 24.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale la società in epigrafe Parte_1 indicata, chiedendo che, dichiarata la responsabilità della convenuta per i danni al bene immobile di proprietà dell'attore concesso in locazione alla convenuta e meglio descritto in citazione, la stessa fosse condannata al pagamento della somma di € 77.129,81 o della somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
• osservato che la società convenuta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda;
• ritenuto che la domanda possa trovare accoglimento per quanto di ragione, in quanto dagli elementi istruttori offerti è emerso quanto segue: a) dal contratto stipulato fra le parti in data 17.07.2019 risulta che il bene dato in locazione, costituito dal piazzale oggetto di causa, doveva essere destinato “[…] ad uso area di parcheggio, deposito, ufficio […]” (art. 4), che
“[…] Gli immobili locati si consegnano in buono stato di manutenzione ex art. 1757 c.c.” (art. 7) e che “Il conduttore dichiara di avere visitato le unità immobiliari locategli e di averle trovate in buono stato locativo e adatte all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore si impegna a restituire gli immobili locati nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso. Il conduttore, per l'effetto, è direttamente responsabile nei confronti del locatore e dei terzi, dei danni causati da negligenza, uso, abuso e trascuratezza nella conduzione della cosa locata. Sono a carico del conduttore le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua colpa nell'uso degli immobili locati e negli impianti” (art. 8); b) il teste (geometra che ha redatto la perizia di parte Testimone_1 depositata dall'attore), ascoltato all'udienza del 20.06.2023, richiamando le fotografie allegate alla propria relazione tecnica, ha dichiarato di avere scattato dette foto “[…] all'inizio dell'anno 2020 o, quasi certamente nell'anno 2019 […]” e in dette raffigurazioni è possibile vedere in modo sufficientemente chiaro i pregiudizi riportati dall'immobile dell'attore (su cui si tornerà più avanti nel dare conto dei risultati dell'espletata c.t.u.) e la presenza ancora di mezzi meccanici, cassoni e residui di rifiuti e la presenza di cassoni al momento del sopralluogo effettuato dal teste è stata dallo stesso confermata in sede di deposizione, seppure lo stesso abbia specificato di non sapere dire se detti cassoni appartenessero o meno alla società convenuta;
c) la deposizione del teste della società
ed effettivamente la sussistenza dei pregiudizi raffigurati nella relazione del geom. ES
, rimediabili con una spesa stimata, come si dirà, dal c.t.u., ing. di €
[...] Persona_1
37.033,24, oltre iva, avrebbe ragionevolmente dovuto indurre chiunque, in ragione di una valutazione prudenziale a tutela della propria posizione, a fare rilevare, se del caso anche attraverso una raffigurazione fotografica (orma agevolmente acquisibile con gli strumenti a disposizione, soprattutto tenuto conto della natura imprenditoriale dell'attività svolta dalla convenuta), la presenza di detti importanti danni già in tesi esistenti, non giustificandosi l'utilizzo di una espressione descrittiva della condizione del bene, quale quella riportata in contratto, che non lascia intendere che il bene presentasse danni di tale entità; né appare ragionevole ipotizzare che la condizione del bene raffigurata nella relazione di parte del geom. sia riconducibile ad una causa intervenuta dopo il rilascio dello stesso da parte ES della convenuta, se si considera che il predetto consulente di parte ha riferito in sede di deposizione testimoniale, come innanzi riportato, che le fotografie allegate alla propria relazione erano state scattate all'inizio del 2020 o, quasi certamente, nel 2019 (da intendersi evidentemente alla fine del 2019), vale a dire in un periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di locazione e nelle fotografie sono raffigurati anche dei cassoni evidentemente riconducibili all'esercizio dell'attività di raccolta dei rifiuti o altra attività di trasporto di una certa dimensione (data la grandezza dei cassoni), posto che la parte convenuta non ha né allegato, né adeguatamente dimostrato che sul predetto bene, dopo il suo rilascio, fosse stata esercitata altra attività di tal genere;
c) detta condizione del bene, come pure emerso dalla c.t.u. espletata in corso di causa, non appare compatibile con un utilizzo del bene conforme alla destinazione indicata in contratto e per porre rimedio a detti pregiudizi la spesa stimata dal c.t.u. è pari ad € 37.033,24, oltre iva, somma che, a titolo risarcitorio, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attore, posto che come si è detto innanzi, “…Sono a carico del conduttore le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua colpa nell'uso degli immobili locati e negli impianti” (art. 8) e non può dubitarsi che i pregiudizi conseguenti ad un utilizzo del bene non conforme a contratto integri una negligenza ed una violazione colposa degli impegni contrattualmente assunti;
il c.t.u. ha adeguatamente risposto (alle pagg. 9 e 10 della relazione) alle osservazioni mosse dal consulente di parte convenuta, rilevando che, in seguito ad alcune di queste ed in accoglimento delle stesse, la bozza della relazione è stata modificata;
lo stesso c.t.u. ha poi correttamente rilevato che “…l'osservazione relativa agli effetti delle precipitazioni meteoriche sul manto bituminuso del piazzale, sebbene condivisibile, non può essere accolta in quanto nel periodo 17/07/2019 – 31/10/2019 ci sono state soltanto 6 giornate di precipitazioni – circa 80 mm - (Allegato G), ininfluenti al deterioramento del piazzale il cui stato di manutenzione è passato, in un breve intervallo di tempo, da buono, come dichiarato nel contratto di locazione, a modesto, come riscontrato in fase di sopralluogo e osservando la documentazione fotografica di parte attrice….”; si osserva che la valutazione relativa ad una non meglio specificata conformità alle norme ambientali vigenti non appare rilevante nella presente controversia;
quanto alla condizione del bene e dei pregiudizi dallo stesso riportati, appare corretto il richiamo alla relazione del consulente di parte, geom. ES
(come richiesto dai quesiti postigli), che ha reso deposizione testimoniale ritenuta sufficientemente attendibile per le ragioni innanzi esposte, confermando la condizione del bene emergente dalle fotografie scattate nel momento in cui effettuava il sopralluogo preliminare alla stesura della propria relazione e, pertanto, poste a base della descrizione nella medesima relazione;
peraltro, il c.t.u. ha effettuato un vaglio critica di alcuni dati emergenti dalla cennata relazione di parte, in parte correggendo alcune misurazioni del predetto tecnico (cfr. le risposte nn. 2, 3 e 4 alle osservazioni, riportate sempre nelle pagine 9
e 10 della relazione) e confermando le misurazioni delle superfici danneggiate riportate nel computo metrico della c.t.u. relativamente al piazzale, che, come si legge nella relazione dell'ausiliare nominato d'ufficio, “…presenta un generale modesto stato di conservazione e manutenzione esteso per tutta la sua superficie, come evidenziato nella documentazione fotografica (Allegato B).…”; alla somma innanzi liquidata devono essere aggiunti la rivalutazione monetaria a far data dalla notifica della citazione alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma mediamente rivalutata (vale a dire sull'importo determinato sommando l'importo base innanzi liquidato a quello rivalutato alla data di pubblicazione della presente sentenza e dividendo il risultato per due) con decorrenza dalla data di notifica della citazione al saldo;
• rilevato che la convenuta deve essere condannata a pagare in favore dell'attore le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza;
le spese dell'espletata c.t.u., come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1 a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 37.033,24, oltre iva come per legge ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e le modalità indicate in motivazione;
b) condanna la convenuta a pagare all'attore le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 7.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Mimì Cassano;
c) pone le spese della c.t.u., come liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta.
Taranto, 15.04.2025 Il giudice dott. Remo Lisco