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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 905/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Vincenza Immacolata Zagarella, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Lavinia Benigno, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da verbale di udienza del 16/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/1/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Palermo il 14/9/2021, e di avere avuto CP_1
in precedenza i figli , nata il [...], e RA, nato il [...], ha Per_1
chiesto: la pronuncia della separazione giudiziale;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico di di CP_1
corrisponderle un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
(€ 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi;
nonché l' attribuzione in proprio favore dell'intero ammontare dell'assegno unico.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di separazione ed alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, contestando il ricorso quanto al resto.
Sentite le parti all'udienza del 16/4/2025 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “affidamento condiviso dei figli minori
e RA, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà del padre di Per_1 incontrare i figli due pomeriggi alla settimana dalla 16 alle 20 (in mancanza di accordo, martedì
e giovedì), nonché a settimane alternate il sabato e la domenica, dalle 10 alle 20, senza pernottamento;
obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese
e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
percezione dell'intero assegno unico da parte di Parte_1 obbligo a carico di di provvedere al cambiamento della propria residenza CP_1 anagrafica entro giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza di separazione”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa e la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ebbene, anzitutto, va rilevato che le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Quanto al resto, le condizioni suindicate possono essere poste alla base della decisione.
Come concordato tra le parti, inoltre, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, per continuare ad abitarla con i figli.
Infine, alla luce dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il [...], di CP_1
cui al matrimonio concordatario contratto a Palermo il 14/9/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 al n. 422, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona RA Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 905/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Vincenza Immacolata Zagarella, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Lavinia Benigno, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da verbale di udienza del 16/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/1/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Palermo il 14/9/2021, e di avere avuto CP_1
in precedenza i figli , nata il [...], e RA, nato il [...], ha Per_1
chiesto: la pronuncia della separazione giudiziale;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico di di CP_1
corrisponderle un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
(€ 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi;
nonché l' attribuzione in proprio favore dell'intero ammontare dell'assegno unico.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di separazione ed alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, contestando il ricorso quanto al resto.
Sentite le parti all'udienza del 16/4/2025 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “affidamento condiviso dei figli minori
e RA, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà del padre di Per_1 incontrare i figli due pomeriggi alla settimana dalla 16 alle 20 (in mancanza di accordo, martedì
e giovedì), nonché a settimane alternate il sabato e la domenica, dalle 10 alle 20, senza pernottamento;
obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese
e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
percezione dell'intero assegno unico da parte di Parte_1 obbligo a carico di di provvedere al cambiamento della propria residenza CP_1 anagrafica entro giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza di separazione”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa e la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ebbene, anzitutto, va rilevato che le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Quanto al resto, le condizioni suindicate possono essere poste alla base della decisione.
Come concordato tra le parti, inoltre, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, per continuare ad abitarla con i figli.
Infine, alla luce dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il [...], di CP_1
cui al matrimonio concordatario contratto a Palermo il 14/9/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 al n. 422, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona RA Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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