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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 350 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 19.3.2024
DA
con sede in Borgosesia, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso in proprio dall'Avv. Laura Gagino, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso la propria sede in Borgosesia, via Sesone n. 26
- ATTORE -
CONTRO
, c.f. contumace Controparte_1 C.F._1
- CONVENUTA -
OGGETTO: liquidazione compensi di avvocato
1 All'udienza del 20.2.2025 la parte attrice precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
NEL MERITO
A) Ritenere e dichiarare ¸ nata a [...], l'[...] Controparte_1
(C.F.: e residente in [...], tenuta C.F._1
a corrispondere allo Studio Legale Associato la somma di € 1.500,00 oltre Parte_1
spese generali, c.p.a. ed iva, oltre spese anticipate per € 43,00 e così per € 2.231,68 e conseguentemente condannarla al pagamento di detta somma;
B) Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Lo Legale conveniva in giudizio Pt_1 Parte_1 [...]
per ottenere la condanna della stessa al pagamento del compenso CP_1
professionale ex art. 2233 c.c. in relazione all'attività di assistenza legale prestata in favore della convenuta.
Il ricorrente esponeva che gli Avv.ti Laura Gagino e Fabrizio Lauti avevano difeso e nella separazione consensuale avanti il Tribunale Controparte_2 Controparte_1
di Vercelli (proc. n. 520/2023 R.G.). L'attività difensiva espletata si era concretizzata in: a - fase di studio: esame e studio documenti, ricerca documentazione, consultazioni con i clienti (in primo luogo con la ); b - fase introduttiva: redazione e deposito CP_1
del ricorso per separazione personale consensuale, redazione e deposito delle dichiarazioni dei coniugi sostitutive dell'udienza, note scritte sostitutive dell'udienza; c
- fase decisionale: esame della sentenza emessa, notifica della stessa e istanza di
2 passaggio in giudicato con richiesta di trascrizione presso il competente Comune.
Il ricorrente aggiungeva che per la difesa complessivamente espletata gli Avv.ti
Gagino e - e per essi lo , cui era confluita l'attività di ogni Pt_1 Parte_1
singolo professionista - avevano richiesto all'assistita la somma di Euro 1.500,00, oltre a spese generali, C.P.A., IVA e oltre a Euro 43,00 per spese anticipate. Tali somme erano state determinate sulla base dei parametri di legge vigenti, con una considerevole diminuzione degli stessi. La convenuta, sebbene più volte sollecitata (anche a mezzo raccomandata a.r. del 9.11.2023), non aveva provveduto neppure al versamento di un acconto.
Lo Studio chiedeva pertanto la condanna della al pagamento della somma di CP_1
Euro 1.500,00, oltre a spese generali, C.P.A., I.V.A. e oltre alle spese anticipate per
Euro 43,00, e così in totale Euro 2.231,68.
La non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. CP_1
3. - Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In forza della procura ad litem rilasciata il 28.2.2023 per l'instaurazione del procedimento di separazione consensuale (prodotta al doc. 1) e tenuto conto ex art. 232, comma 1, c.p.c. dell'interrogatorio formale dedotto dal ricorrente e non reso dalla convenuta contumace nell'udienza del 26.9.2024, deve ritenersi provato che effettivamente nel procedimento n. 520/2023 R.G. avanti al Tribunale di Vercelli la
[...]
CP_
ha conferito mandato difensivo agli Avv.ti Fabrizio Lauti e Laura Gagino, eleggendo domicilio presso il loro studio legale. In tal modo la convenuta si è obbligata a retribuire lo Studio odierno ricorrente per l'attività svolta nel procedimento.
La parte ricorrente ha altresì provato documentalmente di avere svolto in favore della l'attività professionale descritta nel ricorso. CP_1
Si richiamano al riguardo i documenti (copie del ricorso per separazione personale dei coniugi, delle note scritte sostitutive dell'udienza, della sentenza di separazione, dell'istanza per il passaggio in giudicato della sentenza e per la relativa trascrizione) prodotti in allegato al ricorso introduttivo.
Lo Studio Legale ha inoltre comprovato (v. docc. 7 e 8 e corrispondenti capitoli 4 e
5 dell'interrogatorio formale della convenuta) di avere invano richiesto alla cliente il pagamento delle proprie competenze, prima con consegna a mani della notula e quindi con sollecito di pagamento a mezzo raccomandata a.r. in data 9.11.2023.
3 Si può dunque concludere che lo Studio Legale ha dimostrato sia l'esistenza del contratto con la , sia l'inadempimento di quest'ultima, sia l'intervenuto sollecito CP_1
di pagamento, così assolvendo l'onere probatorio previsto a suo carico (v. Cass. civ. n.
13533/2001; Cass. civ. n. 826/2015).
A fronte di ciò la convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito la prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dalla controparte.
4. - Per ciò che attiene alla quantificazione del compenso dovuto, devono trovare applicazione i parametri vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione difensiva o al momento della cessazione dell'incarico (v. Cass. civ. n. 18920/2012;
Cass. civ. n. 17406/2012).
Poiché la sentenza che ha definito il procedimento di separazione consensuale dei coniugi è stata emessa nell'anno 2023, si applicano i criteri stabiliti dal d.m. 10.3.2014
n. 55 (come aggiornati dal d.m. 13.8.2022 n. 147), il quale prevede una liquidazione articolata per fasi.
Nel caso di specie la prestazione svolta dallo Studio Legale ha riguardato la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale.
Orbene l'importo di Euro 1.500,00, complessivamente richiesto a titolo di compenso, appare congruo, in quanto esso certamente non eccede i parametri medi previsti per il tipo di procedimento instaurato (separazione consensuale) ed è stato correttamente commisurato al non elevato grado di complessità della vertenza.
Esso deve essere maggiorato nella misura del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, nonché di contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge e di ulteriori Euro
43,00 per spese anticipate.
Sull'importo così liquidato decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo (v. Cass. civ. n. 17655/2018; Cass. civ. n. 2954/2016).
5. - Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo commisurandole ai parametri minimi vigenti, in ragione della natura della controversia, della non complessità della materia trattata e delle fasi concretamente espletate.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
4
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - in accoglimento del ricorso proposto dallo Parte_1
liquida in favore del medesimo – a titolo di compenso per l'attività professionale prestata nel procedimento civile n. 520/2023 R.G. avanti al Tribunale di Vercelli – la somma di Euro 1.500,00, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre a Euro 43,00 per anticipazioni e oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2) - dichiara tenuta e per l'effetto condanna la convenuta a Controparte_1
corrispondere al ricorrente le somme di cui al Parte_1
punto che precede;
3) - condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 per compenso e Euro 125,00 per spese, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 14 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 19.3.2024
DA
con sede in Borgosesia, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso in proprio dall'Avv. Laura Gagino, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso la propria sede in Borgosesia, via Sesone n. 26
- ATTORE -
CONTRO
, c.f. contumace Controparte_1 C.F._1
- CONVENUTA -
OGGETTO: liquidazione compensi di avvocato
1 All'udienza del 20.2.2025 la parte attrice precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
NEL MERITO
A) Ritenere e dichiarare ¸ nata a [...], l'[...] Controparte_1
(C.F.: e residente in [...], tenuta C.F._1
a corrispondere allo Studio Legale Associato la somma di € 1.500,00 oltre Parte_1
spese generali, c.p.a. ed iva, oltre spese anticipate per € 43,00 e così per € 2.231,68 e conseguentemente condannarla al pagamento di detta somma;
B) Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Lo Legale conveniva in giudizio Pt_1 Parte_1 [...]
per ottenere la condanna della stessa al pagamento del compenso CP_1
professionale ex art. 2233 c.c. in relazione all'attività di assistenza legale prestata in favore della convenuta.
Il ricorrente esponeva che gli Avv.ti Laura Gagino e Fabrizio Lauti avevano difeso e nella separazione consensuale avanti il Tribunale Controparte_2 Controparte_1
di Vercelli (proc. n. 520/2023 R.G.). L'attività difensiva espletata si era concretizzata in: a - fase di studio: esame e studio documenti, ricerca documentazione, consultazioni con i clienti (in primo luogo con la ); b - fase introduttiva: redazione e deposito CP_1
del ricorso per separazione personale consensuale, redazione e deposito delle dichiarazioni dei coniugi sostitutive dell'udienza, note scritte sostitutive dell'udienza; c
- fase decisionale: esame della sentenza emessa, notifica della stessa e istanza di
2 passaggio in giudicato con richiesta di trascrizione presso il competente Comune.
Il ricorrente aggiungeva che per la difesa complessivamente espletata gli Avv.ti
Gagino e - e per essi lo , cui era confluita l'attività di ogni Pt_1 Parte_1
singolo professionista - avevano richiesto all'assistita la somma di Euro 1.500,00, oltre a spese generali, C.P.A., IVA e oltre a Euro 43,00 per spese anticipate. Tali somme erano state determinate sulla base dei parametri di legge vigenti, con una considerevole diminuzione degli stessi. La convenuta, sebbene più volte sollecitata (anche a mezzo raccomandata a.r. del 9.11.2023), non aveva provveduto neppure al versamento di un acconto.
Lo Studio chiedeva pertanto la condanna della al pagamento della somma di CP_1
Euro 1.500,00, oltre a spese generali, C.P.A., I.V.A. e oltre alle spese anticipate per
Euro 43,00, e così in totale Euro 2.231,68.
La non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. CP_1
3. - Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In forza della procura ad litem rilasciata il 28.2.2023 per l'instaurazione del procedimento di separazione consensuale (prodotta al doc. 1) e tenuto conto ex art. 232, comma 1, c.p.c. dell'interrogatorio formale dedotto dal ricorrente e non reso dalla convenuta contumace nell'udienza del 26.9.2024, deve ritenersi provato che effettivamente nel procedimento n. 520/2023 R.G. avanti al Tribunale di Vercelli la
[...]
CP_
ha conferito mandato difensivo agli Avv.ti Fabrizio Lauti e Laura Gagino, eleggendo domicilio presso il loro studio legale. In tal modo la convenuta si è obbligata a retribuire lo Studio odierno ricorrente per l'attività svolta nel procedimento.
La parte ricorrente ha altresì provato documentalmente di avere svolto in favore della l'attività professionale descritta nel ricorso. CP_1
Si richiamano al riguardo i documenti (copie del ricorso per separazione personale dei coniugi, delle note scritte sostitutive dell'udienza, della sentenza di separazione, dell'istanza per il passaggio in giudicato della sentenza e per la relativa trascrizione) prodotti in allegato al ricorso introduttivo.
Lo Studio Legale ha inoltre comprovato (v. docc. 7 e 8 e corrispondenti capitoli 4 e
5 dell'interrogatorio formale della convenuta) di avere invano richiesto alla cliente il pagamento delle proprie competenze, prima con consegna a mani della notula e quindi con sollecito di pagamento a mezzo raccomandata a.r. in data 9.11.2023.
3 Si può dunque concludere che lo Studio Legale ha dimostrato sia l'esistenza del contratto con la , sia l'inadempimento di quest'ultima, sia l'intervenuto sollecito CP_1
di pagamento, così assolvendo l'onere probatorio previsto a suo carico (v. Cass. civ. n.
13533/2001; Cass. civ. n. 826/2015).
A fronte di ciò la convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito la prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dalla controparte.
4. - Per ciò che attiene alla quantificazione del compenso dovuto, devono trovare applicazione i parametri vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione difensiva o al momento della cessazione dell'incarico (v. Cass. civ. n. 18920/2012;
Cass. civ. n. 17406/2012).
Poiché la sentenza che ha definito il procedimento di separazione consensuale dei coniugi è stata emessa nell'anno 2023, si applicano i criteri stabiliti dal d.m. 10.3.2014
n. 55 (come aggiornati dal d.m. 13.8.2022 n. 147), il quale prevede una liquidazione articolata per fasi.
Nel caso di specie la prestazione svolta dallo Studio Legale ha riguardato la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale.
Orbene l'importo di Euro 1.500,00, complessivamente richiesto a titolo di compenso, appare congruo, in quanto esso certamente non eccede i parametri medi previsti per il tipo di procedimento instaurato (separazione consensuale) ed è stato correttamente commisurato al non elevato grado di complessità della vertenza.
Esso deve essere maggiorato nella misura del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, nonché di contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge e di ulteriori Euro
43,00 per spese anticipate.
Sull'importo così liquidato decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo (v. Cass. civ. n. 17655/2018; Cass. civ. n. 2954/2016).
5. - Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo commisurandole ai parametri minimi vigenti, in ragione della natura della controversia, della non complessità della materia trattata e delle fasi concretamente espletate.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
4
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - in accoglimento del ricorso proposto dallo Parte_1
liquida in favore del medesimo – a titolo di compenso per l'attività professionale prestata nel procedimento civile n. 520/2023 R.G. avanti al Tribunale di Vercelli – la somma di Euro 1.500,00, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre a Euro 43,00 per anticipazioni e oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2) - dichiara tenuta e per l'effetto condanna la convenuta a Controparte_1
corrispondere al ricorrente le somme di cui al Parte_1
punto che precede;
3) - condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 per compenso e Euro 125,00 per spese, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 14 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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