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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 665/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(C.F.: ), , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
13/10/1975 ivi residente (c.f.: ), , CodiceFiscale_2 Parte_3
nato a [...] il [...] e residente a [...](c.f.: ), CodiceFiscale_3
tutti nella qualità di eredi (le prime due accettanti con beneficio di inventario) di nato a [...] il [...] e deceduto il 16/05/2021(c.f.: Persona_1 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Testaj;
C.F._4
appellanti contro
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
e nei confronti di
(c.f.: ), subentrata ex Controparte_2 P.IVA_3
lege a Controparte_3
appellati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1218 del 4 dicembre 2020, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto dal dante causa degli odierni appellanti avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 298 76 2016 00000983, notificata il 6 giugno 2016, e le sottostanti cartelle di pagamento n. 298 2000 00231701
59 000 e n. 298 2010 00182719 11 000, aventi a oggetto contributi per anni CP_1
diversi e asseritamente mai notificate.
A seguito della produzione di relativa all'avvenuta notifica delle cartelle, il CP_4 tribunale rigettava la domanda, così motivando: “Tale produzione è stata oggetto contestazioni all'udienza del 30.01.2017; ma trattasi di contestazioni (fondamental- mente profili di regolarità delle notifiche) di carattere formale, per le quali, pertanto, trovava applicazione, ex art. 29 d.lgs. n. 46/ 1999, il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. – peraltro, sono contestazioni non sollevate con il ricorso introdut- tivo (in cui si lamentava che gli atti mai erano stati notificati, mentre della effettuazione della notifica ora non si dubita più).
L'effettuata notifica delle cartelle di pagamento presupposte incide, a cascata, sulla lamentata prescrizione, insussistente nella specie”. Spese compensate.
Proponeva appello alla suddetta sentenza il contribuente soccombente con ricorso de- positato il 31 maggio 2021.
Instavano per il rigetto del gravame e CP_1 CP_4
Interrotto il giudizio sulla scorta della dichiarazione del difensore di di can- CP_4 cellazione dall'Albo degli Avvocati di Siracusa, lo stesso veniva riassunto dagli eredi
Benché ritualmente notificato il ricorso in riassunzione, solo l' si co- Pt_1 CP_1
stituiva.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza del tribunale per aver erratamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex artt. 29 D. Lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c., quindi tardiva, perché proposta oltre i venti giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca. Assumono che la fattispecie in esame non integri gli estremi dell'opposizione agli atti esecutivi – non essendo la comunicazione preventiva di ipoteca un atto di esecuzione forzata – sicché seguirebbe le regole del processo ordinario di cognizione dinanzi al competente giudice del lavoro e, pertanto, il ricorso sarebbe tempestivo in quanto proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999.
2. Con il secondo motivo, parte appellante reitera l'eccezione sul difetto di notifica delle cartelle di pagamento impugnate. Entrambe, infatti, sono state notificate a mani di persona diversa dal destinatario: la prima (n. 298 2000 0023170159 000) in data 18 settembre 2006 a mani della moglie e la seconda (n. 298 2010 00182271911 000 in data 2 settembre 2010) a mani del figlio convivente. Pur tuttavia, non sarebbe stato provato per esse l'invio della raccomandata informativa secondo la procedura di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/ 1973.
2.1. Nello specifico, quanto alla notifica della seconda cartella, gli appellanti assu- mono che l'invio della raccomandata informativa tramite soggetto privato (
[...]
) sarebbe comunque inesistente, in quanto si tratterebbe di invio tramite CP_5
soggetto non legittimato, avendo il D. Lgs. n. 261/1999 – nel recepire la direttiva comu- nitaria sulla liberalizzazione del mercato dei servizi postali – mantenuto un servizio postale universale, affidato a per l'invio di determinati atti, tra Controparte_6
cui gli invii inerenti a procedure amministrative e giudiziarie.
2.2. Dalla nullità della notifica di titoli predetti discenderebbe l'illegittimità della co- municazione preventiva di ipoteca su di essi fondata.
3. Parte appellante reitera, quindi, l'eccezione di prescrizione – disattesa dal primo giudice – atteso che, trattandosi di contributi relativi agli anni 1986, 1989 e 1990 (quan- to alla prima cartella) e agli anni 1981, 1983 e 1985 (quanto alla seconda), il quinquen- nio prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/ 1995 si sarebbe ampiamente maturato alla data di notifica di ciascuna (rispettivamente avvenuta nel 2006 e nel
2010).
4. Ma, anche a considerare le notifiche regolarmente effettuate, alla data di notifica della successiva comunicazione preventiva di ipoteca (nel 2016) sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione estintiva. 5. Così riassunti i motivi di gravame, va affrontata in via preliminare la questione rela- tiva al difetto di legittimazione passiva, sollevata in primo grado da e reiterata CP_4
con la memoria di costituzione nella presente fase del giudizio.
5.1. Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, conso- lidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/ 2022, la quale ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente pre- visti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 25781/2023; Cass. n. 17208/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame, il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto dei titoli opposti e, comunque, il merito della pretesa.
Invero, nel ricorso introduttivo, sul presupposto della notifica inesistente di entrambe le cartelle, il dante causa degli appellanti evidenziava: “Peraltro, le somme richieste non sono dovute per intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Infatti, trattan- dosi di contributi l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto avvenire nel termine di CP_1
cinque anni. Nel caso oggetto del giudizio, le due cartelle sopra citate riguardano tri- buti inerenti ad anni di imposta che vanno dal 1981 al 1990, mentre i ruoli sono stati formati soltanto nell'anno 2000, per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 293
2000 0023170159 000, e nell'anno 2010, per quanto riguarda la cartella di pagamento
n. 293 2010 0018271911 000. Successivamente alla formazione del ruolo non è stata notificata al ricorrente alcuna cartella di pagamento”, oltre a lamentare l'illegittima richiesta di somme aggiuntive per gli omessi versamenti contributivi.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di (si veda, oltre alle pronunce CP_4
già richiamate, anche Cass. n. 31486/2022, in ordine al difetto di legittimazione del concessionario in presenza di iscrizione ipotecaria, che ben si attaglia anche al caso di specie, tenuto conto che alla comunicazione preventiva è seguita l'iscrizione di ipoteca, per come allegato alle note del 1° aprile 2019 in atti).
6. Ciò posto, osserva il collegio che – all'udienza del 22 novembre 2019 – ha CP_4
prodotto un estratto contributivo a zero, relativo alla cartella n. 293 2000 0023170159
000 per intervenuto sgravio, mentre l'ente creditore nulla ha specificamente opposto o dedotto al riguardo, neppure in questa fase del giudizio. Dal canto loro, gli appellanti
– in specie con le note telematiche del 9 giugno 2023 – hanno insistito affinché si dichiari cessata la materia del contendere.
Sicché – sulla scorta della produzione dell'agente della riscossione, attestante lo sgravio del credito contributivo portato dal predetto titolo, in ordine al quale l'ente titolare del credito nulla ha dichiarato, né ha preso posizione – deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella de qua.
7. Va quindi esaminata la controversia con riferimento alla cartella n. 293 2010
0018271911 000.
7.1. Il motivo di appello relativo alla presunta errata qualificazione dell'azione, operata dal tribunale, è inammissibile.
Rileva il collegio che è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. recente sentenza n. 6344/2022 in caso analogo) “il principio secondo cui l'indivi- duazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdi- zionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data all'azione proposta da parte del provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, di talché, qualora l'azione sia stata espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che su di essa ha statuito è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione (così Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi)”. 8. Quanto alla regolarità della notifica della cartella n. 298 2010 0018271 911 000 emerge dalla produzione in atti che la stessa è stata notificata all'indirizzo del destina- tario a mani del figlio in data 2 settembre 2010 (v. relata di notifica in atti).
8.1. Al riguardo, parte appellante contesta il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 60, lettera b-bis, D.P.R. n .600/1973, non essendo stato provato l'invio della raccomandata informativa.
Orbene, la norma che regola le modalità di notificazione della cartella di pagamento è
l'art. 26 D.P.R. 602/73 che, nel testo vigente all'epoca della notifica, al comma 1 statuiva: “La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccoman- data con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscrit- to da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda …Quando la notificazione della cartella di paga- mento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”.
L'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamato dalla norma, è stato modificato dal D.L. n.
223 del luglio 2006 con l'inserimento della lettera b-bis, che prevede – in caso di consegna a persona diversa dal destinatario – l'invio di una raccomandata (semplice) informativa dell'avvenuta notifica ( “b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notifica- zione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata).
Ritiene il Collegio però che il rinvio all'art. 60, contenuto nell'art. 26, non riguardi l'ipotesi della notifica a mezzo di raccomandata diretta di cui al primo comma dell'art. 26, ma solo quella che sia eseguita per mezzo dei messi comunali e pertanto deve con- cludersi che al caso di specie non si applica la lettera b-bis talché, ai fini del perfe- zionamento del procedimento notificatorio, non era necessaria notifica della raccoman- data informativa né alcuna ulteriore formalità.
Anche a prescindere dall'applicabilità dell'art. 60, lettera b-bis, atteso che il rinvio contenuto nell'art. 26 riguarda le ipotesi non espressamente regolate dalla stessa norma, che contiene una disciplina specifica della fattispecie di consegna del plico a persona di famiglia – sia con l'espressa previsione del comma 2 sia attraverso il richiamo alle norme generali in tema di notifica (art. 139 c.p.c.) – in ogni caso, osserva il collegio, che le formalità previste dall'art. 60 b-bis sono state eseguite.
E invero, l'ufficiale notificatore, come indicato nella relata della cartella n. 298 2000
0023170159 000, ha consegnato l'atto – in assenza del destinatario – alla moglie e ha informato il destinatario con raccomandata ("Della consegna ho informato il contri- buente con raccomandata" – v. relata in atti).
Parimenti, l'ufficiale notificatore – con riferimento alla cartella n. 298 2010 001827
1911 000, ha consegnato il plico, in assenza del destinatario, al figlio tale qualificatosi, informando il destinatario stesso con raccomandata (“della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” – v. relata prodotta).
Va, quindi, osservato che l'art. 60 lett. b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non di una raccomandata con avviso di ricevimento: di talché, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale notificatore ha provveduto alla spedizione della raccomandata, è necessaria la proposi- zione della querela di falso, nel caso in specie non proposta (cfr. Cass. n.13739/2017;
Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 4193/2010).
8.2. Né vale opporre che la raccomandata informativa sia stata inviata da soggetto non legittimato ( ): deve infatti rilevarsi la regolarità della stessa, Controparte_5 in quanto l'art. 4 D. Lgs. n. 261/1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha riservato in via esclusiva alle le notificazioni a mezzo posta degli atti Controparte_6
giudiziari di cui alla L. n. 890/1982, ipotesi che non ricorre nel caso in esame (v. Cass.
SS.UU. n. 8416/2019 e, conforme, Cass. n. 18541/2024).
8.3. Dalla accertata regolarità della notifica della cartella di pagamento discende l'inammissibilità dell'opposizione, proposta tardivamente (13 luglio 2016) oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e all'art. 24 D. Lgs. n.
46/1999 (opposizione a ruolo).
In particolare, il termine previsto dal comma 5 del citato art. 24 e fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella (o anche dell'avviso di addebito, come in ipotesi) è perentorio ed è diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previ- denziale in caso di omessa tempestiva impugna-zione: trattandosi di decadenza di natu- ra pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi – peraltro rilevabile d'ufficio – preclude l'esame nel merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore, anche in ordine alla prescrizione
(Cass. n. 8931/2011; Cass. n. 2835/ 2009; Cass. n. 1797/2008; Cass. n. 4506/2007).
8.4. Quanto alla prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, vale il principio secondo cui “In materia contributiva, la prescrizio- ne maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente intro- dotto in giudizio” (Cass. n. 31282/2019).
Nella fattispecie, l'originario opponente – con il ricorso in opposizione, a mezzo del quale, secondo il principio nomofilattico sopra esposto, avrebbe dovuto introdurre correttamente e ritualmente la questione – si è limitato a eccepire soltanto la prescrizio- ne maturata anteriormente alla formazione del ruolo in assenza di notifica delle cartelle
(v. punto 5.1.), sicché correttamente il primo giudice solo di essa si è pronunciato.
9. In definitiva e in riforma all'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al credito portato dalla cartella n. 293 2000 00231
70159 000, mentre l'appello va rigettato nel resto. Assorbita ogni altra questione.
Atteso l'esito complessivo della controversia, le spese del giudizio del grado tra gli appellanti e l' seguono la soccombenza;
resta ferma la disposta compensazione CP_1 delle spese di primo grado non avendo sul punto l' proposto appello incidentale;
CP_1
le spese del presente grado si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum e dell'attività difensiva svolta.
Le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate nei confronti di in CP_4
considerazione del contrasto giurisprudenziale, che ha reso necessario l'intervento delle
Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 665/2021 R.G.: in parziale riforma della sentenza n. 1218/2020 del Tribunale di Siracusa, che nel resto conferma, dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente al credito portato dalla cartella n. 293 2000 0023170159 000.
Condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore dell' delle CP_1 spese processuali del grado, che liquida in €. 4.996,00 quanto al presente, oltre il rimborso delle spese forfetarie al 15%.
Compensa le spese nei confronti di CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza del 20 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 665/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(C.F.: ), , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
13/10/1975 ivi residente (c.f.: ), , CodiceFiscale_2 Parte_3
nato a [...] il [...] e residente a [...](c.f.: ), CodiceFiscale_3
tutti nella qualità di eredi (le prime due accettanti con beneficio di inventario) di nato a [...] il [...] e deceduto il 16/05/2021(c.f.: Persona_1 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Testaj;
C.F._4
appellanti contro
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
e nei confronti di
(c.f.: ), subentrata ex Controparte_2 P.IVA_3
lege a Controparte_3
appellati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1218 del 4 dicembre 2020, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto dal dante causa degli odierni appellanti avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 298 76 2016 00000983, notificata il 6 giugno 2016, e le sottostanti cartelle di pagamento n. 298 2000 00231701
59 000 e n. 298 2010 00182719 11 000, aventi a oggetto contributi per anni CP_1
diversi e asseritamente mai notificate.
A seguito della produzione di relativa all'avvenuta notifica delle cartelle, il CP_4 tribunale rigettava la domanda, così motivando: “Tale produzione è stata oggetto contestazioni all'udienza del 30.01.2017; ma trattasi di contestazioni (fondamental- mente profili di regolarità delle notifiche) di carattere formale, per le quali, pertanto, trovava applicazione, ex art. 29 d.lgs. n. 46/ 1999, il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. – peraltro, sono contestazioni non sollevate con il ricorso introdut- tivo (in cui si lamentava che gli atti mai erano stati notificati, mentre della effettuazione della notifica ora non si dubita più).
L'effettuata notifica delle cartelle di pagamento presupposte incide, a cascata, sulla lamentata prescrizione, insussistente nella specie”. Spese compensate.
Proponeva appello alla suddetta sentenza il contribuente soccombente con ricorso de- positato il 31 maggio 2021.
Instavano per il rigetto del gravame e CP_1 CP_4
Interrotto il giudizio sulla scorta della dichiarazione del difensore di di can- CP_4 cellazione dall'Albo degli Avvocati di Siracusa, lo stesso veniva riassunto dagli eredi
Benché ritualmente notificato il ricorso in riassunzione, solo l' si co- Pt_1 CP_1
stituiva.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza del tribunale per aver erratamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex artt. 29 D. Lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c., quindi tardiva, perché proposta oltre i venti giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca. Assumono che la fattispecie in esame non integri gli estremi dell'opposizione agli atti esecutivi – non essendo la comunicazione preventiva di ipoteca un atto di esecuzione forzata – sicché seguirebbe le regole del processo ordinario di cognizione dinanzi al competente giudice del lavoro e, pertanto, il ricorso sarebbe tempestivo in quanto proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999.
2. Con il secondo motivo, parte appellante reitera l'eccezione sul difetto di notifica delle cartelle di pagamento impugnate. Entrambe, infatti, sono state notificate a mani di persona diversa dal destinatario: la prima (n. 298 2000 0023170159 000) in data 18 settembre 2006 a mani della moglie e la seconda (n. 298 2010 00182271911 000 in data 2 settembre 2010) a mani del figlio convivente. Pur tuttavia, non sarebbe stato provato per esse l'invio della raccomandata informativa secondo la procedura di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/ 1973.
2.1. Nello specifico, quanto alla notifica della seconda cartella, gli appellanti assu- mono che l'invio della raccomandata informativa tramite soggetto privato (
[...]
) sarebbe comunque inesistente, in quanto si tratterebbe di invio tramite CP_5
soggetto non legittimato, avendo il D. Lgs. n. 261/1999 – nel recepire la direttiva comu- nitaria sulla liberalizzazione del mercato dei servizi postali – mantenuto un servizio postale universale, affidato a per l'invio di determinati atti, tra Controparte_6
cui gli invii inerenti a procedure amministrative e giudiziarie.
2.2. Dalla nullità della notifica di titoli predetti discenderebbe l'illegittimità della co- municazione preventiva di ipoteca su di essi fondata.
3. Parte appellante reitera, quindi, l'eccezione di prescrizione – disattesa dal primo giudice – atteso che, trattandosi di contributi relativi agli anni 1986, 1989 e 1990 (quan- to alla prima cartella) e agli anni 1981, 1983 e 1985 (quanto alla seconda), il quinquen- nio prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/ 1995 si sarebbe ampiamente maturato alla data di notifica di ciascuna (rispettivamente avvenuta nel 2006 e nel
2010).
4. Ma, anche a considerare le notifiche regolarmente effettuate, alla data di notifica della successiva comunicazione preventiva di ipoteca (nel 2016) sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione estintiva. 5. Così riassunti i motivi di gravame, va affrontata in via preliminare la questione rela- tiva al difetto di legittimazione passiva, sollevata in primo grado da e reiterata CP_4
con la memoria di costituzione nella presente fase del giudizio.
5.1. Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, conso- lidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/ 2022, la quale ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente pre- visti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 25781/2023; Cass. n. 17208/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame, il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto dei titoli opposti e, comunque, il merito della pretesa.
Invero, nel ricorso introduttivo, sul presupposto della notifica inesistente di entrambe le cartelle, il dante causa degli appellanti evidenziava: “Peraltro, le somme richieste non sono dovute per intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Infatti, trattan- dosi di contributi l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto avvenire nel termine di CP_1
cinque anni. Nel caso oggetto del giudizio, le due cartelle sopra citate riguardano tri- buti inerenti ad anni di imposta che vanno dal 1981 al 1990, mentre i ruoli sono stati formati soltanto nell'anno 2000, per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 293
2000 0023170159 000, e nell'anno 2010, per quanto riguarda la cartella di pagamento
n. 293 2010 0018271911 000. Successivamente alla formazione del ruolo non è stata notificata al ricorrente alcuna cartella di pagamento”, oltre a lamentare l'illegittima richiesta di somme aggiuntive per gli omessi versamenti contributivi.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di (si veda, oltre alle pronunce CP_4
già richiamate, anche Cass. n. 31486/2022, in ordine al difetto di legittimazione del concessionario in presenza di iscrizione ipotecaria, che ben si attaglia anche al caso di specie, tenuto conto che alla comunicazione preventiva è seguita l'iscrizione di ipoteca, per come allegato alle note del 1° aprile 2019 in atti).
6. Ciò posto, osserva il collegio che – all'udienza del 22 novembre 2019 – ha CP_4
prodotto un estratto contributivo a zero, relativo alla cartella n. 293 2000 0023170159
000 per intervenuto sgravio, mentre l'ente creditore nulla ha specificamente opposto o dedotto al riguardo, neppure in questa fase del giudizio. Dal canto loro, gli appellanti
– in specie con le note telematiche del 9 giugno 2023 – hanno insistito affinché si dichiari cessata la materia del contendere.
Sicché – sulla scorta della produzione dell'agente della riscossione, attestante lo sgravio del credito contributivo portato dal predetto titolo, in ordine al quale l'ente titolare del credito nulla ha dichiarato, né ha preso posizione – deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella de qua.
7. Va quindi esaminata la controversia con riferimento alla cartella n. 293 2010
0018271911 000.
7.1. Il motivo di appello relativo alla presunta errata qualificazione dell'azione, operata dal tribunale, è inammissibile.
Rileva il collegio che è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. recente sentenza n. 6344/2022 in caso analogo) “il principio secondo cui l'indivi- duazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdi- zionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data all'azione proposta da parte del provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, di talché, qualora l'azione sia stata espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che su di essa ha statuito è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione (così Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi)”. 8. Quanto alla regolarità della notifica della cartella n. 298 2010 0018271 911 000 emerge dalla produzione in atti che la stessa è stata notificata all'indirizzo del destina- tario a mani del figlio in data 2 settembre 2010 (v. relata di notifica in atti).
8.1. Al riguardo, parte appellante contesta il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 60, lettera b-bis, D.P.R. n .600/1973, non essendo stato provato l'invio della raccomandata informativa.
Orbene, la norma che regola le modalità di notificazione della cartella di pagamento è
l'art. 26 D.P.R. 602/73 che, nel testo vigente all'epoca della notifica, al comma 1 statuiva: “La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccoman- data con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscrit- to da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda …Quando la notificazione della cartella di paga- mento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”.
L'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamato dalla norma, è stato modificato dal D.L. n.
223 del luglio 2006 con l'inserimento della lettera b-bis, che prevede – in caso di consegna a persona diversa dal destinatario – l'invio di una raccomandata (semplice) informativa dell'avvenuta notifica ( “b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notifica- zione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata).
Ritiene il Collegio però che il rinvio all'art. 60, contenuto nell'art. 26, non riguardi l'ipotesi della notifica a mezzo di raccomandata diretta di cui al primo comma dell'art. 26, ma solo quella che sia eseguita per mezzo dei messi comunali e pertanto deve con- cludersi che al caso di specie non si applica la lettera b-bis talché, ai fini del perfe- zionamento del procedimento notificatorio, non era necessaria notifica della raccoman- data informativa né alcuna ulteriore formalità.
Anche a prescindere dall'applicabilità dell'art. 60, lettera b-bis, atteso che il rinvio contenuto nell'art. 26 riguarda le ipotesi non espressamente regolate dalla stessa norma, che contiene una disciplina specifica della fattispecie di consegna del plico a persona di famiglia – sia con l'espressa previsione del comma 2 sia attraverso il richiamo alle norme generali in tema di notifica (art. 139 c.p.c.) – in ogni caso, osserva il collegio, che le formalità previste dall'art. 60 b-bis sono state eseguite.
E invero, l'ufficiale notificatore, come indicato nella relata della cartella n. 298 2000
0023170159 000, ha consegnato l'atto – in assenza del destinatario – alla moglie e ha informato il destinatario con raccomandata ("Della consegna ho informato il contri- buente con raccomandata" – v. relata in atti).
Parimenti, l'ufficiale notificatore – con riferimento alla cartella n. 298 2010 001827
1911 000, ha consegnato il plico, in assenza del destinatario, al figlio tale qualificatosi, informando il destinatario stesso con raccomandata (“della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” – v. relata prodotta).
Va, quindi, osservato che l'art. 60 lett. b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non di una raccomandata con avviso di ricevimento: di talché, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale notificatore ha provveduto alla spedizione della raccomandata, è necessaria la proposi- zione della querela di falso, nel caso in specie non proposta (cfr. Cass. n.13739/2017;
Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 4193/2010).
8.2. Né vale opporre che la raccomandata informativa sia stata inviata da soggetto non legittimato ( ): deve infatti rilevarsi la regolarità della stessa, Controparte_5 in quanto l'art. 4 D. Lgs. n. 261/1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha riservato in via esclusiva alle le notificazioni a mezzo posta degli atti Controparte_6
giudiziari di cui alla L. n. 890/1982, ipotesi che non ricorre nel caso in esame (v. Cass.
SS.UU. n. 8416/2019 e, conforme, Cass. n. 18541/2024).
8.3. Dalla accertata regolarità della notifica della cartella di pagamento discende l'inammissibilità dell'opposizione, proposta tardivamente (13 luglio 2016) oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e all'art. 24 D. Lgs. n.
46/1999 (opposizione a ruolo).
In particolare, il termine previsto dal comma 5 del citato art. 24 e fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella (o anche dell'avviso di addebito, come in ipotesi) è perentorio ed è diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previ- denziale in caso di omessa tempestiva impugna-zione: trattandosi di decadenza di natu- ra pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi – peraltro rilevabile d'ufficio – preclude l'esame nel merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore, anche in ordine alla prescrizione
(Cass. n. 8931/2011; Cass. n. 2835/ 2009; Cass. n. 1797/2008; Cass. n. 4506/2007).
8.4. Quanto alla prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, vale il principio secondo cui “In materia contributiva, la prescrizio- ne maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente intro- dotto in giudizio” (Cass. n. 31282/2019).
Nella fattispecie, l'originario opponente – con il ricorso in opposizione, a mezzo del quale, secondo il principio nomofilattico sopra esposto, avrebbe dovuto introdurre correttamente e ritualmente la questione – si è limitato a eccepire soltanto la prescrizio- ne maturata anteriormente alla formazione del ruolo in assenza di notifica delle cartelle
(v. punto 5.1.), sicché correttamente il primo giudice solo di essa si è pronunciato.
9. In definitiva e in riforma all'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al credito portato dalla cartella n. 293 2000 00231
70159 000, mentre l'appello va rigettato nel resto. Assorbita ogni altra questione.
Atteso l'esito complessivo della controversia, le spese del giudizio del grado tra gli appellanti e l' seguono la soccombenza;
resta ferma la disposta compensazione CP_1 delle spese di primo grado non avendo sul punto l' proposto appello incidentale;
CP_1
le spese del presente grado si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum e dell'attività difensiva svolta.
Le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate nei confronti di in CP_4
considerazione del contrasto giurisprudenziale, che ha reso necessario l'intervento delle
Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 665/2021 R.G.: in parziale riforma della sentenza n. 1218/2020 del Tribunale di Siracusa, che nel resto conferma, dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente al credito portato dalla cartella n. 293 2000 0023170159 000.
Condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore dell' delle CP_1 spese processuali del grado, che liquida in €. 4.996,00 quanto al presente, oltre il rimborso delle spese forfetarie al 15%.
Compensa le spese nei confronti di CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza del 20 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti