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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 01/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.754 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 , avente per oggetto: “ Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc ” promossa
DA
nata a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], e Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
nato a [...] il [...], C.F., rappresentati e difesi rappresentati e difesi,
[...]
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti LUIGI LICARI e PAOLO PORRETTA
- ATTORI –
E
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MONICA MOTTA
-CONVENUTA-
Conclusioni: per parte attrice:” respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, ritenere e dichiarare: non prescritto il diritto degli attori ad ottenere il rimborso degli otto buoni fruttiferi sotto indicati: Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0012 29/053 06 0055, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0013 29/053 06 0056, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0009 29/053 06 0052, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0008 29/053 06 0051, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0014 29/053 06 0057, dell'importo di €
1 2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0011 29/053 06 0054, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0010 29/053 06 0053, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0015 29/053 06 0058, dell'importo di €
2.500,00, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, con conseguente condanna delle
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore degli Controparte_1 odierni attori della somma di € 20.000,00 (valore complessivo dei buoni fruttiferi) oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione dei buoni stessi (28.12.2006) o in subordine oltre interessi legali dalla data di scadenza;
in subordine, in caso del mancato accoglimento della superiore istanza voglia il Tribunale adito, ritenere e dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 gravemente inadempiente agli obblighi di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e, pertanto, ritenere esistente in capo alla stessa convenuta responsabilità precontrattuale, e/o contrattuale, e/o per inadempimento, con conseguente condanna al risarcimento del danno patito dagli odierni attori a seguito delle condotte illecite poste in essere dalle descritte in narrativa, ammontanti in complessivi € 20.000,00 (euro CP_1 ventimila), pari al valore di emissione degli otto titoli sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione dei buoni stessi (28.12.2006) o in subordine oltre interessi legali dalla data di scadenza.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore degli odierni procuratori i quali si dichiarano sin d'ora antistatari.
Per parte convenuta:” - Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di causa dunque della pretesa avanzata da controparte;
- Ritenere e dichiarare comunque infondate e/o inammissibili le domande di parte attrice basate su presupposti di fatto e di diritto errati;
- Condannare la controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 hanno vocato in giudizio affinche venisse dichiarato non Parte_3 CP_1
prescritto il loro diritto ad ottenere il rimborso dei n.8 buoni fruttiferi postali, specificatamente indicati, con condanna della stessa al rimborso di € 20.000.
2 Hanno riferito che, in data 28.12.2006, si erano recati presso le Controparte_1
ufficio di Piazza G.Noceto di Sciacca, ed avevavo richiesto l'emissione di numero otto con scadenza ventennale dell'importo di € 2.500,00 ciascuno. Parte_4
L'operatore dell'ufficio postale, senza che di ciò informasse gli odierni attori, anziché procedere al collocamento di buoni ordinari postali con scadenza ventennale, procedeva a collocare in favore degli attori numero otto buoni fruttiferi con scadenza a diciotto mesi della serie 18P.
Nello specifico venivano emessi in data 28.12.2006 in favore degli odierni attori i seguenti buoni fruttiferi:
1) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0012 29/053 06 0055, di € 2.500,00;
2) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0013 29/053 06 0056, di € 2.500,00;
3) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0009 29/053 06 0052, di € 2.500,00;
4) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0008 29/053 06 0051, di € 2.500,00;
5) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0014 29/053 06 0057, di € 2.500,00;
6) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0011 29/053 06 0054, di € 2.500,00;
7) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0010 29/053 06 0053, di € 2.500,00;
8) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0015 29/053 06 0058, di € 2.500,00;
All'atto dell'emissione dei buoni fruttiferi sopra descritti, non ha Controparte_1
consegnato agli odierni attori il Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, dunque, anche la durata dell'investimento e la scadenza del buono, i quali si presentavano privi di indicazione dei rendimenti e della scadenza, in spregio della disciplina ex Art. 3 del Decreto
Ministero del Tesoro del 19.12.2000.
In data 10.2.2021 gli odierni attori si recavano presso l'ufficio postale di Sciacca, Piazza
G. Noceto, per informarsi sull'andamento dei buoni e, in quell'occasione, apprendevano dai dipendenti addetti all'ufficio di una presunta intervenuta prescrizione con conseguente impossibilità di procedere alla riscossione.
Hanno inoltrato reclamo, in data 9.3.2021, alle Controparte_1
3 Hanno contestato che ha violato i propri doveri informativi e Controparte_1
richiamato i principi di diritto sottesi alla domanda, rilevando che le evidenti omissioni concretizzano delle condotte illecite che rilevano sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o per inadempimento, esponendo l'odierna convenuta all'obbligo di dover risarcire tutti i danni scaturenti dalle medesime condotte contrarie a diritto.
Hanno anche richiamato la pronuncia dell'Arbitro Bancario Finanziario, (tra le altre pronuncia del Collegio di Roma n. 11045 del 20 giugno del 2020) nelle quali si evidenzia come possa il consumatore proporre apposita della domanda di risarcimento del danno subito per la responsabilità precontrattuale di Controparte_1
riconducibile alla condotta illecita dell'omessa consegna del F.I.A..
[...]
Si è costituita contestando quanto asserito e dedotto. Controparte_1
Ha eccepito la prescrizione del diritto evidenziando che i Buoni Fruttiferi (BFP) sottoscritti dagli odierni attori, emessi il 28.12.2006, come si evince dal retro dei titoli, appartengono alla tipologia “18Mesi” della Serie “18P”, serie in collocamento a dicembre 2006, avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) e si prescriveva decorso il successivo decennio (così come prescritto nel foglio informativo rilasciato ai clienti - doc 4).
Ha ribadito che unitamente ai titoli, come espressamente indicato sul retro dei buoni fruttiferi oggetto di causa è stato consegnato- ex del D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla
G.U. - anche il relativo Foglio Informativo Analitico, e che Controparte_1
esponeva nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.” Con l'entrata in vigore di tale Decreto di fatto, non sono state più previste le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni.
Relativamente al termine prescrizionale, il DM 19 dicembre 2000 dispone che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi
10 anni dalla data di scadenza del titolo, i buoni Fruttiferi oggetto di causa hanno
4 raggiunto la massima fruttuosità il 29 giugno 2008 e da tale data ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale l'intestatario degli stessi avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso (precisamente entro il 29/06/2018).
Ai sensi della previsione recata dalla Legge 23 dicembre 2005, n 266, comma 345 quinques, gli importi, non reclamati entro il termine di prescrizione decennale, sono stati comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al di cui CP_2 all'art 1, comma 343, della richiamata Legge. Ai sensi dell'art 4 della Circolare del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 novembre 2010, detti importi non sono restituibili senza un valido atto interruttivo della prescrizione.
Ha ribadito il rilascio del Foglio Informativo Analitico ed evidenziato che sul retro dei titoli sono riportati i timbri indicanti data d'emissione e serie d'appartenenza e, sempre sul retro di tutti i titoli oggetto di causa, è stampigliata la seguente dicitura: “ il buono fruttifero postale è garantito dallo stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta.
Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenete la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (cfr. copie dei buoni allegati all'atto di citazione, doc.1).
I beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale, restano esclusi dal diritto di rimborso delle somme versate al Fondo…”
l'avviso pubblicato è rinvenibile ai clienti anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale ai seguenti link: https://www.poste.it/faq-buoni-e- libretti.html?wt. ; Email_1 https://www.poste.it/files/1476466245185/avviso-buoni-fruttiferi-dormienti.pdf.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Ha ricostruito la vicenda storica per evidenziare che i BFP, sono equiparati a titoli del debito pubblico a tutti gli effetti ed a supporto delle proprie posizioni ha richiamato diverse sentenze.
5 La causa, omessa ogni attività istruttoria, dopo diversi rinvii è stata assegnata all'odierno decidente ed è stata posta in decisione all'udienza del 21 giugno 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*************
La domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Oggetto della presente domanda è la richiesta di rimborso di buoni fruttiferi postali e l'eventuale prescrizione.
Va premesso che è fatto pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) che la prima richiesta di rimborso è stata avanzata nel mese di marzo 2021, per buoni sottoscritti anni 2006-2007.
Dall'esame dei buoni summenzionati emerge: 1) la data di emissione;
2) il valore, ovvero euro 2.500,00; 3) la serie, ovvero 18 P;
4) i titolari del buono, non si rinvengono ulteriori informazioni anche con riferimento alla scadenza degli stessi e delle loro specifiche caratteristiche.
Sui titoli, inoltre, dopo il riferimento al decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del
Tesoro tesoro, del bilancio e della programmazione economica è riportata la seguente dicitura:
“al momento del collocamento il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Analitico Informativo (F.I.A.).
Nei buoni per cui è causa non risulta apposta alcuna indicazione in relazione al periodo di prescrizione, con la conseguenza che i titolari di tali buoni non avrebbero potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto nascente dalla titolarità stessa dei buoni fruttiferi in questione, né sulla scadenza del termine dell'investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Va, dunque, verificato se i ricorrenti siano stati posti in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri dei buoni sottoscritti.
Sul punto, vengono in rilievo l'art. 3 del summenzionato decreto ministeriale del
19.12.2000 secondo cui “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” e l'art. 6 del medesimo decreto,
6 secondo il quale “espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (…)”.
Ora, nel caso in esame gli attori hanno allegato di non aver mai ricevuto il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, né la convenuta ha offerto mezzi di prova utili a comprovare l'adempimento di tale obbligo informativo;
come parimenti sprovviste di prova sono rimaste le allegazioni della parte convenuta in ordine alla doverosa esposizione nei propri locali aperti al pubblico di avvisi contenenti le condizioni praticate.
Costituendosi ha eccepito che i Buoni Fruttiferi Postali in esame, CP_1 avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio, per cui raggiunti i 18 mesi dalla sottoscrizione hanno raggiunto la massima fruttuosità il 29 giugno 2008 e da tale data è iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale l'intestatario degli stessi avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso (precisamente entro il 29/06/2018), ma hanno anche evidenziato che tutte queste circostanze erano rilevabili dal foglio informativo asseritamente consegnato ai sottoscrittori.
In assenza di ogni altro elemento utile a consentire di stabilire prontamente la data di scadenza, la quale è ricavabile solo attraverso una ricerca normativa che parte dalla data di emissione dei buoni postali e che certamente non può pretendersi sia effettuata dal piccolo risparmiatore.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto dagli obblighi contrattuali, quanto dal principio del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite nell'interesse proprio del soggetto, tenuto ad un comportamento leale consistente anche in obblighi di informazione e di avviso, nella misura in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico, conseguendone
7 che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. Cass. Civ. Sez I n. 1618del 22/01/2009.
Venendo al caso in esame, di fronte alle allegazioni dei ricorrenti, non CP_1 ha fornito la prova di aver adempiuto l'obbligo di consegnare il foglio informativo analitico e quindi non ha provato di aver adempiuto gli obblighi informativi chiari e personalizzati in sede di collocamento dei buoni per cui è causa.
L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento nell'inadempimento della società convenuta, collocatore e gestore dei titoli;
la circostanza non può essere considerata dunque, come un impedimento soggettivo, quanto piuttosto una causa giuridica
(l'inadempimento appunto) che non ha consentito al titolare del diritto di acquisire la consapevolezza sulla necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni in questione ha cominciato a decorrere dunque dalla comunicazione che l'Ufficio postale di emissione ha fornito agli attori circa la durata dei buoni e la relativa prescrizione.
Tutto ciò premesso, tuttavia, nel caso in esame, la domanda dell'investitore non merita integrale accoglimento, dovendosi considerare, anche d'ufficio e ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (cfr. a tal riguardo Cass. civ., n. 9200/2021), il suo concorso di colpa nella causazione del danno.
A tal riguardo, infatti, va evidenziato l'obbligo di diligenza dell'investitore, che è tenuto ad attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, anche attraverso la consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti e dio della Gazzetta Ufficiale presso la quale il Ministero del Tesoro aveva pubblicato l'emissione della specifica serie dei buoni sottoscritti.
I buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, necessari ex art. 2002 c.c. unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie
8 connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
I buoni fruttiferi oggetto di causa, in particolare, contengono l'indicazione della serie di appartenenza (18P) e la specificazione che «il presente buono è garantito dallo Stato. Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione».
Sulla base di tali indicazioni, gli odierni attori sarebbero stati in grado di conoscere il regime giuridico concretamente applicabile, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, per cui hanno, con la loro negligenza, concorso alla determinazione del danno e, tenuto conto di quanto sopra esposto, della gravità della sua colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si ritiene equa la condanna dell'intermediario al risarcimento di un danno pari al solo valore nominale dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, con esclusione degli interessi al tasso contrattuale.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al N.R.G. 754/2021, così provvede:
1) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
refusione delle spese processuali, che si distraggono in favore degli Avv.ti Avv. Paolo
Porretta e Avv. Luigi Licari e che si liquidano in € 3.237,00, di cui € 237,00 per spese vive, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso a Sciacca il 31/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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IL TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.754 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 , avente per oggetto: “ Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc ” promossa
DA
nata a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], e Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
nato a [...] il [...], C.F., rappresentati e difesi rappresentati e difesi,
[...]
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti LUIGI LICARI e PAOLO PORRETTA
- ATTORI –
E
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MONICA MOTTA
-CONVENUTA-
Conclusioni: per parte attrice:” respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, ritenere e dichiarare: non prescritto il diritto degli attori ad ottenere il rimborso degli otto buoni fruttiferi sotto indicati: Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0012 29/053 06 0055, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0013 29/053 06 0056, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0009 29/053 06 0052, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0008 29/053 06 0051, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0014 29/053 06 0057, dell'importo di €
1 2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0011 29/053 06 0054, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0010 29/053 06 0053, dell'importo di €
2.500,00; Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0015 29/053 06 0058, dell'importo di €
2.500,00, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, con conseguente condanna delle
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore degli Controparte_1 odierni attori della somma di € 20.000,00 (valore complessivo dei buoni fruttiferi) oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione dei buoni stessi (28.12.2006) o in subordine oltre interessi legali dalla data di scadenza;
in subordine, in caso del mancato accoglimento della superiore istanza voglia il Tribunale adito, ritenere e dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 gravemente inadempiente agli obblighi di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e, pertanto, ritenere esistente in capo alla stessa convenuta responsabilità precontrattuale, e/o contrattuale, e/o per inadempimento, con conseguente condanna al risarcimento del danno patito dagli odierni attori a seguito delle condotte illecite poste in essere dalle descritte in narrativa, ammontanti in complessivi € 20.000,00 (euro CP_1 ventimila), pari al valore di emissione degli otto titoli sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione dei buoni stessi (28.12.2006) o in subordine oltre interessi legali dalla data di scadenza.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore degli odierni procuratori i quali si dichiarano sin d'ora antistatari.
Per parte convenuta:” - Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di causa dunque della pretesa avanzata da controparte;
- Ritenere e dichiarare comunque infondate e/o inammissibili le domande di parte attrice basate su presupposti di fatto e di diritto errati;
- Condannare la controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 hanno vocato in giudizio affinche venisse dichiarato non Parte_3 CP_1
prescritto il loro diritto ad ottenere il rimborso dei n.8 buoni fruttiferi postali, specificatamente indicati, con condanna della stessa al rimborso di € 20.000.
2 Hanno riferito che, in data 28.12.2006, si erano recati presso le Controparte_1
ufficio di Piazza G.Noceto di Sciacca, ed avevavo richiesto l'emissione di numero otto con scadenza ventennale dell'importo di € 2.500,00 ciascuno. Parte_4
L'operatore dell'ufficio postale, senza che di ciò informasse gli odierni attori, anziché procedere al collocamento di buoni ordinari postali con scadenza ventennale, procedeva a collocare in favore degli attori numero otto buoni fruttiferi con scadenza a diciotto mesi della serie 18P.
Nello specifico venivano emessi in data 28.12.2006 in favore degli odierni attori i seguenti buoni fruttiferi:
1) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0012 29/053 06 0055, di € 2.500,00;
2) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0013 29/053 06 0056, di € 2.500,00;
3) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0009 29/053 06 0052, di € 2.500,00;
4) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0008 29/053 06 0051, di € 2.500,00;
5) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0014 29/053 06 0057, di € 2.500,00;
6) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0011 29/053 06 0054, di € 2.500,00;
7) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0010 29/053 06 0053, di € 2.500,00;
8) Buono fruttifero postale serie 18P n. EBT 0015 29/053 06 0058, di € 2.500,00;
All'atto dell'emissione dei buoni fruttiferi sopra descritti, non ha Controparte_1
consegnato agli odierni attori il Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, dunque, anche la durata dell'investimento e la scadenza del buono, i quali si presentavano privi di indicazione dei rendimenti e della scadenza, in spregio della disciplina ex Art. 3 del Decreto
Ministero del Tesoro del 19.12.2000.
In data 10.2.2021 gli odierni attori si recavano presso l'ufficio postale di Sciacca, Piazza
G. Noceto, per informarsi sull'andamento dei buoni e, in quell'occasione, apprendevano dai dipendenti addetti all'ufficio di una presunta intervenuta prescrizione con conseguente impossibilità di procedere alla riscossione.
Hanno inoltrato reclamo, in data 9.3.2021, alle Controparte_1
3 Hanno contestato che ha violato i propri doveri informativi e Controparte_1
richiamato i principi di diritto sottesi alla domanda, rilevando che le evidenti omissioni concretizzano delle condotte illecite che rilevano sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o per inadempimento, esponendo l'odierna convenuta all'obbligo di dover risarcire tutti i danni scaturenti dalle medesime condotte contrarie a diritto.
Hanno anche richiamato la pronuncia dell'Arbitro Bancario Finanziario, (tra le altre pronuncia del Collegio di Roma n. 11045 del 20 giugno del 2020) nelle quali si evidenzia come possa il consumatore proporre apposita della domanda di risarcimento del danno subito per la responsabilità precontrattuale di Controparte_1
riconducibile alla condotta illecita dell'omessa consegna del F.I.A..
[...]
Si è costituita contestando quanto asserito e dedotto. Controparte_1
Ha eccepito la prescrizione del diritto evidenziando che i Buoni Fruttiferi (BFP) sottoscritti dagli odierni attori, emessi il 28.12.2006, come si evince dal retro dei titoli, appartengono alla tipologia “18Mesi” della Serie “18P”, serie in collocamento a dicembre 2006, avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) e si prescriveva decorso il successivo decennio (così come prescritto nel foglio informativo rilasciato ai clienti - doc 4).
Ha ribadito che unitamente ai titoli, come espressamente indicato sul retro dei buoni fruttiferi oggetto di causa è stato consegnato- ex del D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla
G.U. - anche il relativo Foglio Informativo Analitico, e che Controparte_1
esponeva nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.” Con l'entrata in vigore di tale Decreto di fatto, non sono state più previste le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni.
Relativamente al termine prescrizionale, il DM 19 dicembre 2000 dispone che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi
10 anni dalla data di scadenza del titolo, i buoni Fruttiferi oggetto di causa hanno
4 raggiunto la massima fruttuosità il 29 giugno 2008 e da tale data ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale l'intestatario degli stessi avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso (precisamente entro il 29/06/2018).
Ai sensi della previsione recata dalla Legge 23 dicembre 2005, n 266, comma 345 quinques, gli importi, non reclamati entro il termine di prescrizione decennale, sono stati comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al di cui CP_2 all'art 1, comma 343, della richiamata Legge. Ai sensi dell'art 4 della Circolare del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 novembre 2010, detti importi non sono restituibili senza un valido atto interruttivo della prescrizione.
Ha ribadito il rilascio del Foglio Informativo Analitico ed evidenziato che sul retro dei titoli sono riportati i timbri indicanti data d'emissione e serie d'appartenenza e, sempre sul retro di tutti i titoli oggetto di causa, è stampigliata la seguente dicitura: “ il buono fruttifero postale è garantito dallo stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta.
Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenete la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (cfr. copie dei buoni allegati all'atto di citazione, doc.1).
I beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale, restano esclusi dal diritto di rimborso delle somme versate al Fondo…”
l'avviso pubblicato è rinvenibile ai clienti anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale ai seguenti link: https://www.poste.it/faq-buoni-e- libretti.html?wt. ; Email_1 https://www.poste.it/files/1476466245185/avviso-buoni-fruttiferi-dormienti.pdf.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Ha ricostruito la vicenda storica per evidenziare che i BFP, sono equiparati a titoli del debito pubblico a tutti gli effetti ed a supporto delle proprie posizioni ha richiamato diverse sentenze.
5 La causa, omessa ogni attività istruttoria, dopo diversi rinvii è stata assegnata all'odierno decidente ed è stata posta in decisione all'udienza del 21 giugno 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Oggetto della presente domanda è la richiesta di rimborso di buoni fruttiferi postali e l'eventuale prescrizione.
Va premesso che è fatto pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) che la prima richiesta di rimborso è stata avanzata nel mese di marzo 2021, per buoni sottoscritti anni 2006-2007.
Dall'esame dei buoni summenzionati emerge: 1) la data di emissione;
2) il valore, ovvero euro 2.500,00; 3) la serie, ovvero 18 P;
4) i titolari del buono, non si rinvengono ulteriori informazioni anche con riferimento alla scadenza degli stessi e delle loro specifiche caratteristiche.
Sui titoli, inoltre, dopo il riferimento al decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del
Tesoro tesoro, del bilancio e della programmazione economica è riportata la seguente dicitura:
“al momento del collocamento il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Analitico Informativo (F.I.A.).
Nei buoni per cui è causa non risulta apposta alcuna indicazione in relazione al periodo di prescrizione, con la conseguenza che i titolari di tali buoni non avrebbero potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto nascente dalla titolarità stessa dei buoni fruttiferi in questione, né sulla scadenza del termine dell'investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Va, dunque, verificato se i ricorrenti siano stati posti in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri dei buoni sottoscritti.
Sul punto, vengono in rilievo l'art. 3 del summenzionato decreto ministeriale del
19.12.2000 secondo cui “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” e l'art. 6 del medesimo decreto,
6 secondo il quale “espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (…)”.
Ora, nel caso in esame gli attori hanno allegato di non aver mai ricevuto il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, né la convenuta ha offerto mezzi di prova utili a comprovare l'adempimento di tale obbligo informativo;
come parimenti sprovviste di prova sono rimaste le allegazioni della parte convenuta in ordine alla doverosa esposizione nei propri locali aperti al pubblico di avvisi contenenti le condizioni praticate.
Costituendosi ha eccepito che i Buoni Fruttiferi Postali in esame, CP_1 avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio, per cui raggiunti i 18 mesi dalla sottoscrizione hanno raggiunto la massima fruttuosità il 29 giugno 2008 e da tale data è iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale l'intestatario degli stessi avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso (precisamente entro il 29/06/2018), ma hanno anche evidenziato che tutte queste circostanze erano rilevabili dal foglio informativo asseritamente consegnato ai sottoscrittori.
In assenza di ogni altro elemento utile a consentire di stabilire prontamente la data di scadenza, la quale è ricavabile solo attraverso una ricerca normativa che parte dalla data di emissione dei buoni postali e che certamente non può pretendersi sia effettuata dal piccolo risparmiatore.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto dagli obblighi contrattuali, quanto dal principio del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite nell'interesse proprio del soggetto, tenuto ad un comportamento leale consistente anche in obblighi di informazione e di avviso, nella misura in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico, conseguendone
7 che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. Cass. Civ. Sez I n. 1618del 22/01/2009.
Venendo al caso in esame, di fronte alle allegazioni dei ricorrenti, non CP_1 ha fornito la prova di aver adempiuto l'obbligo di consegnare il foglio informativo analitico e quindi non ha provato di aver adempiuto gli obblighi informativi chiari e personalizzati in sede di collocamento dei buoni per cui è causa.
L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento nell'inadempimento della società convenuta, collocatore e gestore dei titoli;
la circostanza non può essere considerata dunque, come un impedimento soggettivo, quanto piuttosto una causa giuridica
(l'inadempimento appunto) che non ha consentito al titolare del diritto di acquisire la consapevolezza sulla necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni in questione ha cominciato a decorrere dunque dalla comunicazione che l'Ufficio postale di emissione ha fornito agli attori circa la durata dei buoni e la relativa prescrizione.
Tutto ciò premesso, tuttavia, nel caso in esame, la domanda dell'investitore non merita integrale accoglimento, dovendosi considerare, anche d'ufficio e ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (cfr. a tal riguardo Cass. civ., n. 9200/2021), il suo concorso di colpa nella causazione del danno.
A tal riguardo, infatti, va evidenziato l'obbligo di diligenza dell'investitore, che è tenuto ad attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, anche attraverso la consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti e dio della Gazzetta Ufficiale presso la quale il Ministero del Tesoro aveva pubblicato l'emissione della specifica serie dei buoni sottoscritti.
I buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, necessari ex art. 2002 c.c. unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie
8 connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
I buoni fruttiferi oggetto di causa, in particolare, contengono l'indicazione della serie di appartenenza (18P) e la specificazione che «il presente buono è garantito dallo Stato. Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione».
Sulla base di tali indicazioni, gli odierni attori sarebbero stati in grado di conoscere il regime giuridico concretamente applicabile, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, per cui hanno, con la loro negligenza, concorso alla determinazione del danno e, tenuto conto di quanto sopra esposto, della gravità della sua colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si ritiene equa la condanna dell'intermediario al risarcimento di un danno pari al solo valore nominale dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, con esclusione degli interessi al tasso contrattuale.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al N.R.G. 754/2021, così provvede:
1) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
refusione delle spese processuali, che si distraggono in favore degli Avv.ti Avv. Paolo
Porretta e Avv. Luigi Licari e che si liquidano in € 3.237,00, di cui € 237,00 per spese vive, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso a Sciacca il 31/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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