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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4627/2020 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Martino CASAVOLA Presidente
2) Dott. ssa Patrizia NIGRI Giudice est.
3) Dott. ssa Anna CARBONARA Giudice
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4627 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: causa di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
tra
, nata a [...] il [...] ( Cod.fisc. ) , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (Cod.fisc. PA C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizia Pesare e Flavio Franzoso ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in AV alla Via R. Margherita n.23, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attori
e
nata a [...] il [...] ( Cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Brunetti ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio legale sito in DU alla Via E. Fermi n. 3, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.05.2024
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio
2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 PA
, rispettivamente madre e fratello della sig.ra
[...] Controparte_1 convenivano in giudizio quest'ultima innanzi a questo Tribunale , deducendo che il sig.
(marito della sig.ra e padre di Controparte_2 Parte_1 PA
e , nato a [...] ( TA) il 18.06.1937 e deceduto in Bari
[...] Controparte_1 il 14.03.2017 , con atto a rogito del Notaio del 25.06.2010, registrato a Persona_1
NT al n. rep. 68840 e racc. n.11164 aveva donato in vita alla figlia CP_1 due beni immobili : un fabbricato sito in AV, alla via Tripoli n.61, e un altro immobile sito in Torricella, loc. Torre-Ovo, alla via delle Meduse snc, il cui valore complessivo era da stimarsi in euro 181.100,00. Aggiungevano che il sig. , quando era in Controparte_2 vita, aveva venduto alla stessa e al di lei marito , l'immobile sito in Parte_3
AV, alla via Gradisca (individuato in Catasto fabbricati al foglio di mappa n. 15, p.lla
841,sub 4,5 e 6 ) al prezzo di euro 150.000,00.
Di tale atto di vendita era stata dichiarata la risoluzione con sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di NT ( nel giudizio r.g.n.r. 8486/2014 ) con conseguente rientro del bene nell'asse ereditario , atteso che tale decisione era stata confermata in appello con sentenza n.492/2019. Sostenevano inoltre gli attori che , in occasione Controparte_2 della vendita , aveva versato alla figlia la somma di euro 50.000,00, mai CP_1 restituita ed integrante donazione indiretta e che di tale circostanza vi era prova costituita dalla “ confessione” resa in merito dalla convenuta nella comparsa di costituzione della stessa prodotta nella citata causa di risoluzione della compravendita. Chiedevano quindi tenersi conto anche di tale donazione ai fini della richiesta riduzione.
Lamentavano pertanto l'intervenuta lesione della quota di legittima a loro spettante , pari a 1/4 dell'asse ereditario fittiziamente riunito , chiedendo disporsi la reintegrazione a carico della convenuta ed, in seguito a ciò, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, con condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio e della fase stragiudiziale, comprese quelle di mediazione, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio contestando tutte le avverse deduzioni e Controparte_1 domande e chiedendone il rigetto, eccetto che in relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Deduceva , in particolare, la convenuta che gli attori avevano omesso di indicare altri beni rientranti nel relictum e quindi nell'asse ereditario e precisamente:
- il terreno edificabile sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 409, con rendita catastale € 19,23, di mq.
1619 e quotazione € 20/mq; del presumibile valore di Euro 40.225,00;
- il terreno sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 408 di mq. 48,00, rendita catastale € 0,57, quotazione
€ 20/mq; del valore presumibile di Euro 960,00
- l' Autovettura Renault TG TA 515849 e l'Autovettura Fiat 110 berlina TG TA 182815;
- le quote dei fondi comuni di investimento a nome , Controparte_2 Controparte_3 su deposito titoli n. 40463191 NI S.p.A., agenzia di DU, pari a Euro 15.179,02;
- il saldo, al momento della morte del de cuius , del deposito a risparmio nominativo su NI
S.p.A. per Euro 501,21;
- il saldo del conto corrente n. 25916 su Banca MPS, agenzia di AV, per Euro 1.090,30;
- il saldo del libretto di risparmio n. 90306101 su Banca MPS, agenzia di AV, per Euro 144,29).
Lamentava inoltre vizi nella quantificazione del donatum, in particolare:
- l' errata attribuzione a della piena proprietà dei due immobili siti in Controparte_1
AV, alla via Tripoli n.61 ed in Torricella, loc. Torre-Ovo, alla via delle Meduse snc, anziché della nuda proprietà realmente donatale ( come da donazione per notar del 25.6.2010 rep. Per_1
68.841);
- l'omessa considerazione della riserva di usufrutto generale vitalizio in favore di Parte_1
sui due predetti immobili intervenuta con il medesimo atto notarile per notar
[...] Per_1 del 25.6.2010 rep. 68.841 da considerrsi quale donazione in favore della stessa;
- l'omessa considerazione della donazione indiretta in favore di PA intervenuta a mezzo versamento in data 28.10.2015 del premio unico di Euro 70.000,00 della polizza vita VA AR, polizza finanziaria contratta con n. Controparte_4
751373 da , con l'indicazione del beneficiario per Controparte_2 PA
l'ipotesi di scadenza dopo la morte del contraente, liquidata effettivamente a favore del predetto per l'importo di euro 66.958,29; PA -l'omessa considerazione della donazione indiretta a favore di per Parte_1 euro 15.179,02, avente ad oggetto il fondo comune di investimento su Controparte_3 deposito titoli n. 40463191 NI S.p.A., agenzia di DU, acquistati con denaro di
. Controparte_2
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree ad esclusione di quella relativa allo scioglimento della comunione ereditaria, alla quale non si opponeva previa ricostruzione dell'intero asse ereditario, accertamento e collazione dei beni e dei diritti ricevuti in donazione, direttamente ed indirettamente, dagli attori come esposto in narrativa, con vittoria di compensi e spese del procedimento.
Concessi i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. , con ordinanza del 26.01.2022 veniva disposta c.t.u. e nominato quale ausiliario del Tribunale l'Ing. . Persona_2
All'udienza del 23.03.2022, all'esito delle deduzioni delle parti, il Giudice integrava la propria ordinanza del 26.1.2022, formulando ulteriori quesiti al CTU.
In data 05.04.2023 il CTU depositava bozza dell'elaborato peritale e parte convenuta depositava osservazioni , ove unitamente ai rilievi relativi alla quantificazione del valore degli immobili, chiedeva che nella ricostituzione dell'ammontare della massa ereditaria e dell'ammontare delle quote e nella determinazione dei lotti, unitamente al valore del patrimonio immobiliare - la sola eseguita dal CTU - occorreva tenere conto anche del valore del patrimonio mobiliare ereditario relitto ;del valore dei beni mobili registrati relitti ;del valore della donazione indiretta a favore di ; del valore della donazione indiretta a favore di PA Parte_1
, per Euro 15.179,02; del valore delle donazioni notarili, distinguendo in sede di
[...] formazione dei lotti tra nuda proprietà e usufrutto e dei prelievi eseguiti da Parte_1
( in particolare della somma di Euro 41.000,00, prelevata dalla predetta in data
[...]
10.03.2016, dal libretto cointestato con il marito n. 903061, presso Banca MPS e versata sul proprio deposito personale e della somma di Euro 1.360,00 prelevata dalla medesima il
3.05.2016, quando il marito era già morto, dal libretto di deposito a risparmio n. 1019891280 presso NI, intestato a e Controparte_2 Parte_1
Successivamente, a seguito di istanza del ctu del 26.04.2023 all'udienza del 14.06.2023 il G.I. disponeva l'estensione dell'indagine peritale e in data 21.10.2023 il CTU depositava elaborato finale.
All'udienza del 15.11.2023 le parti chiedevano innanzitutto decidersi in merito all'esatta ricostruzione dell'asse ereditario, nonché del relictum e del donatum e all'udienza del 22.05.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
In via preliminare deve essere dichiarata aperta la successione legittima di Controparte_2 deceduto ab intestato il 14.03.2017 e devoluta in favore della moglie e dei due figli sopra indicati.
Sempre in via preliminare si precisa che nel presente giudizio sono state congiuntamente proposte l'azione di riduzione per lesione di legittima e di divisione dell'eredità relitta con la conseguenza che va pregiudizialmente decisa la domanda di riduzione spiegata dagli attori costituendo questa un prius rispetto a quella di divisione (cfr. Cass. civile 672/64). Con la memoria ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c., la convenuta ha richiesto che nella individuazione dell'asse ereditario si consideri il recupero alla massa ereditaria di somme del de cuius prelevate dalla moglie prima e dopo la sua morte , domanda in merito alla quale gli attori hanno di fatto accettato il contraddittorio.
Ai fini dell'accertamento della lesione della quota legittima riservata agli attori Parte_1
e , rispettivamente moglie e figlio del de cuius
[...] PA CP_2
, quali eredi legittimari dello stesso è necessario determinare previamente, ai sensi dell'art.
[...]
556 c.c., l'ammontare della quota di cui lo stesso poteva disporre, formando una massa di tutti i beni che gli appartenevano al momento della morte, detraendone i debiti e riunendovi fittiziamente i beni di cui aveva disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dagli artt. 747 e 750 c.c.. (rectius sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'apertura della successione).
Dovrà altresì tenersi conto dei crediti vantati dalla massa nei confronti della coerede
[...]
così come richiesto dalla convenuta Parte_1
Sull'asse ereditario così formato dovrà calcolarsi la quota di cui il defunto poteva disporre, la quale, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c., è pari ad 1/4, essendo riservata alla moglie ed ai due figli ( l'attore e la convenuta ) ¼ PA Controparte_1 ciascuno.
Occorre quindi innanzitutto dirimere il contrasto tra le parti in merito ai beni da far rientrare nel relictum e nel donatum, così come dalle stesse richiesto in fase di precisazione delle conclusioni. Sulla base della documentazione in atti e della consulenza tecnica d'ufficio ed in forza delle argomentazioni di seguito riportate , è possibile pervenire alla determinazione dei beni relitti al momento dell'apertura della successione di nei seguenti termini: Controparte_2
1)immobile in AV alla via Gradisca, in catasto al foglio 15, particella 841, sub 4, 5 e 6;
2) terreno edificabile sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 409, con rendita catastale € 19,23, di mq.
1619 e quotazione € 20/mq;
3) terreno sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 408 di mq. 48,00, rendita catastale € 0,57, quotazione
€ 20/mq;
4) metà delle quote del fondo comune di investimento su deposito Controparte_3 titoli n. 40463191 NI agenzia di DU, pari alla metà del valore delle stesse alla data del decesso del de cuius;
5) saldo conto corrente n. 25916 tratto sulla MPS – agenzia di AV (TA) pari ad € 1.090,30;
6)saldo deposito a risparmio n. 90306101 acceso presso la MPS – agenzia di AV (TA) con valore di € 145,09;
7) saldo deposito a risparmio nominativo n. 101991280 acceso presso la Banca NI – agenzia di DU (TA) con valore di € 501,21;
Con riferimento al bene di cui al punto 4 ( fondo comune di investimento ) deve osservarsi che ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la presunzione relativa di appartenenza pro quota agli intestatari in ipotesi di cointestazione di un titolo, può essere superata ove sia provato che le sostanze con le quali è stato acquistato derivino e siano riferibili a uno solo di essi. Nel caso di specie l'assunto della convenuta secondo cui il de cuius era unico percettore di reddito in famiglia e che avrebbe conferito in data 11.06.2014, sul conto corrente NI S.p.A. n.
101991280, la provvista di denaro usata per detto investimento è rimasta priva di riscontro probatorio.
Deve quindi ritenersi caduta in successione e far parte del “ relictum” solo la metà appartenente a di n. 5862,89 quote del fondo comune di investimento Controparte_2 Controparte_3
R su deposito titoli n. 40463191 NI agenzia di DU, del valore pari ad euro 7.589,51,
[...] dovendosi presumere , in assenza di prova contraria , appartenere la restante metà a Parte_1
[...]
Con riferimento alle autovetture Renault S A 112C00 1 (R4) tg TA 515849 telaio
VF1112C0009304882, immatricolata il 06/11/1992 e Fiat 110 berlina tg TA 182815 telaio
184640, immatricolata il 01/07/1968, pure indicate dalla convenuta come rientranti nel “ relictum” , il CTU ha accertato mediante visure effettuate al P.R.A. a mezzo agenzia, che l'intestatario di entrambe è il Sig. , che le ha acquistate con scrittura PA privata del 19/04/2018 al prezzo di Euro 50,00 cadauna. Tale acquisto è avvenuto in data successiva al decesso di , né si rileva dalla documentazione allegata l'identità Controparte_2 del venditore sicchè tali beni non possono ritenersi far parte del relictum ( cfr. allegato 7 della relazione peritale) .
Quanto al c.d. “ NA “ deve farsi riferimento ai seguenti cespiti e / o valori:
1) nuda proprietà donata in favore di sull' immobile sito in Controparte_1 località Torre Ovo alla via delle Meduse n. 33 e sull'immobile sito in AV (TA) alla via
Tripoli n. 61 eseguita con atto a rogito del Notaio del 25.06.2010, Persona_1 registrato a NT al n. rep. 68840 e racc. n.11164 “ in conto di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile”;
2) usufrutto generale vitalizio costituito a favore di sui suddetti Parte_1 due immobili, con il medesimo atto sopra indicato con il quale il donante riservava a sé
e dopo di sé alla moglie l'usufrutto sugli stessi;
3) donazione indiretta in favore di mediante accensione da parte PA del de cuius di polizza vita VA AR , con premio unico di euro 70.000,00, stipulata con la n.751373 e liquidata a favore dell'unico Controparte_4 beneficiario per un valore di euro 66.958,29 dopo la morte di PA
. Controparte_2
Osserva a tale proposito il Tribunale che non v'è dubbio che si versi in tema di assicurazione a favore di terzi, avendo il de cuius stipulato un contratto di assicurazione sulla vita a favore del figlio . PA
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia, nell'accertare la natura del diritto dei terzi beneficiari di tali contratti assume decisivo rilievo la disposizione di cui all'art. 1920, ultimo comma, cc, secondo la quale "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione", da ciò argomentando che trattasi di diritto spettante al terzo designato. Ne deriva che l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi dell'assicurato - contraente non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, poichè, tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità (cfr. Cass. 23.03.2006 n.
6531). La corresponsione dell'indennità al beneficiario, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell'art. 809 c.c.. e, quindi, assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari, con esclusione degli importi relativi ai premi versati. Infatti l'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente - assicurato per effetto del contratto è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell'assoggettabilità all'azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimari" (v. sempre Cass. n. 6531/2006 cit.).
Nel caso di specie dalla documentazione allegata dalla convenuta ( cfr All. 9 ricorso per decreto ingiuntivo, pedissequo decreto n. 25781/2019, corrispondenza pec del 21.10.2019 da
[...] con allegata polizza VA AR e pec NI del 4.4.2019), risulta Controparte_4 che al momento della stipula della polizza in questione ha versato il premio Controparte_2 unico di euro € 70.000,00 , sicchè tale dazione deve ritenersi assoggettabile a riduzione, trattandosi di donazione indiretta a favore del figlio , con riferimento PA all'iporto dallo stesso effettivamente riscosso .
Deve invece ritenersi insussistente, in quanto non provata, l' asserita donazione di denaro di
Euro 50.000,00 eseguita a in coincidenza Controparte_2 Controparte_1 dell'acquito da parte di costei e del marito dell'immobile di Via Gradisca. Gli attori pongono a fondamento del proprio assunto quanto esposto da nella memoria di Controparte_1 costituzione del giudizio r.g.n.r. 8486/2014, sopra menzionato. Dalla lettura della predetta comparsa risulta che, in ossequio alla tesi difensiva della deducente che l'atto di compravendita di immobile simulasse una donazione di immobile, la convenuta faceva riferimento a somme versatele dal padre per consentirle di pagare il prezzo apparente di detta vendita, restituite e riversate allo stesso proprio a titolo di prezzo.
Si tratta di atto difensivo che non può assumere valore di confessione, come sostenuto dagli attori, in quanto peraltro non firmato personalmente dalla parte , né la documentazione prodotta dagli stessi appare idonea a dare prova di quanto sostenuto. Gli stessi adducono un prelevamento sul conto corrente MPS del de cuius per Euro 40.000,00 il 13.05.2010 e per Euro
10.000,00 il 24.09.2010, asseritamente versate alla convenuta, e hanno allegato un prospetto contenente elencazione di movimenti bancari asseritamente riconducibili a Controparte_2 presso MPS.
Quanto al prelievo del 13.4.2010 per Euro 40.000,00 dalla documentazione prodotta dalla convenuta ed acquisita presso MPS, risulta che l'operazione in questione, è consistita nell'emissione di assegno circolare non trasferibile richiesta da a favore di se Controparte_2 stesso (All. 10 lettera di trasmissione e copia documentazione bancaria relativa a operazione di prelievo della somma di euro 40.000,00 in data 13.4.2010). Quanto, invece, al prelievo del 24.09.2010 non vi è prova alcuna in merito alla tipologia dell'operazione eseguita da CP_2
nè in merito al beneficiario del prelievo.
[...]
Per dato incontestato tra le parti , non sussistevano debiti ereditari al momento del decesso di
. Controparte_2
La convenuta ha invece dedotto la sussistenza di un credito della massa nei confronti di
[...]
in relazione al prelievo della somma di Euro 41.000,00, eseguito dalla Parte_1 predetta in data 10.03.2016, ovvero quattro giorni prima della morte di , dal Controparte_2 libretto cointestato con il marito n. 903061, presso Banca MPS e versata sul proprio deposito personale, come comprovato dalla documentazione allegata (All. 13 memoria 183, n. 2, c.p.c.), nonché con riferimento al prelievo della somma di Euro 1.360,00 eseguita in data 3.05.2017, quando il marito era già morto, dal libretto di deposito a risparmio n. 1019891280 presso
NI, intestato a e pure dimostrata dalla Controparte_2 Parte_1 documentazione prodotta (All. 14 memoria 183, n. 2, c.p.c.).
La convenuta ha chiesto quindi , a seguito dell'accertamento di tali indebiti prelievi la restituzione alla massa dei relativi importi mediante l' imputazione alla madre di tali somme , sulla quota a lei spettante, essendosene appropriata distraendole dal relictum.
Si tratta di domanda qualificabile come “ petitio hereditatis” di cui all'art. 533 c.c. proposta nell'ambito della richiesta di accertamento della massa ereditaria necessaria per decidere in ordine alla domanda di riduzione proposta dagli attori.
Indiscussa e pacifica la qualità di erede del defunto padre della domanda è fondata la richiesta della stessa volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme facenti parte della massa ereditaria che la madre , odierna attrice, ha prelevato dai libretti cointestati con il de cuius prima e dopo l'apertura della successione .
Come chiarito dalla giurisprudenza la petitio hereditatis ha come "causa petendi" la qualità
d'erede, come "petitum" la ricostruzione dell'asse ereditario e come fine ultimo il recupero del bene del "de cuius" da chiunque lo detenga vantando un titolo ereditario che non gli compete o che è invalido. Si tratta di una azione di accertamento e di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede ( cfr Tribunale Imperia sez. I, 27/07/2023, Tribunale Benevento sez. I, 19/06/2024, n.1200: Trib. n.516: Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 03/10/2024)
17/10/2024, n. 26951, (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, 24034)…”).
Tale azione è ammissibile anche ove diretta al recupero non di beni, bensì di crediti, in quanto l'erede ben può agire per assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al defunto, se si tratta di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al "de cuius".
La documentazione prodotta comprova quanto lamentato dalla convenuta e quindi le somme prelevate dalla madre dovranno essere restituite nella misura della metà alla massa ereditaria, di cui costituiscono chiaramente un credito.
Infatti anche in questo caso, trattandosi di prelievi eseguiti su libretti cointestati a CP_2
e deve presumersi, in assenza di prova contraria che le somme
[...] Parte_1 ivi depositate appartenevano nella misura della metà a ciascun intestatario.
E' noto infatti che, in caso di cointestazione di un conto corrente bancario o postale o di un libretto di risparmio o di deposito , l'appartenenza delle somme di denaro ivi giacenti si presume sussistere in capo ad entrambi i cointestatari al 50% , salva la prova che lo stesso sia stato alimentato in via esclusiva o prevalente da uno dei due.
La convenuta sulla quale gravava l'onere di dimostrare l'appartenenza al de cuius delle intere somme depositate su detti libretti , non ne è ha dato prova e ne consegue che solo la metà dei citati importi deve considerarsi appartenente al padre ed indebitamente prelevato dalla madre e quindi facente parte dell'asse ereditario con obbligo di restituzione di dette somme.
Ne consegue che dovrà restituire alla massa, mediante imputazione Parte_1 della quota ereditaria a lei spettante l'importo pari alla metà delle somme prelevate.
La causa , tanto deciso e deliberato, con separata ordinanza andrà rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio mediante conferimento di incarico suppletivo al già nominato CTU al fine di determinare in base alla considerazione e valutazione dei soli beni individuati con la presente statuizione la sussistenza o meno della lesione, della quota di legittima lamentata dagli attori , al fine di procedere alla eventuale riduzione delle disposizioni lesive ed in seguito allo divisione.
Le spese del giudizio saranno regolamentate con la decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di NT , in composizione collegiale e nelle persone dei magistrati sopra indicati, non definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1)Dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...] Controparte_2
e deceduto in Bari il 14.3.2017;
2) Dichiara che i beni componenti il relictum sono i seguenti:
a)immobile in AV alla via Gradisca, in catasto al foglio 15, particella 841, sub 4, 5 e 6; b) terreno edificabile sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 409, con rendita catastale € 19,23, di mq.
1619 e quotazione € 20/mq;
c) terreno sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 408 di mq. 48,00, rendita catastale € 0,57, quotazione
€ 20/mq;
d) metà di n. 5862,89 quote del fondo comune di investimento su CP_3 CP_3 deposito titoli n. 40463191 NI agenzia di DU, del valore pari ad euro 7.589,51;
e) saldo conto corrente n. 25916 tratto sulla MPS – agenzia di AV (TA) pari ad € 1.090,30;
f)saldo deposito a risparmio n. 90306101 acceso presso la MPS – agenzia di AV (TA) con valore di € 145,09;
g) saldo deposito a risparmio nominativo n. 101991280 acceso presso la Banca NI – agenzia di DU (TA) con valore di € 501,21;
3) dichiara che i beni costituenti il donatum sono i seguenti :
a1)nuda proprietà donata in favore di sull' immobile sito in Controparte_1 località Torre Ovo alla via delle Meduse n. 33 e sull'immobile sito in AV (TA) alla via
Tripoli n. 61 eseguita con atto a rogito del Notaio del 25.06.2010, Persona_1 registrato a NT al n. rep. 68840 e racc. n.11164 “ in conto di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile”;
b1) usufrutto generale vitalizio costituito a favore di sui Parte_1 suddetti due immobili, con il medesimo atto sopra indicato con il quale il donante riservava a sé e dopo di sé alla moglie l'usufrutto sugli stessi;
c1) donazione indiretta in favore di mediante accensione da PA parte del de cuius di polizza vita VA AR , con premio unico di euro 70.000,00, stipulata con la n.751373 e liquidata a favore dell'unico Controparte_4 beneficiario per un valore di euro 66.958,29 dopo la morte di PA
. Controparte_2
4)dichiara far parte della massa ereditaria della metà delle somme prelevate da Parte_1
in data 10.03.2016, dal libretto cointestato con il marito n. 903061, presso Banca
[...]
MPS ed in data 3.05.2017, dal libretto di deposito a risparmio n. 1019891280 presso NI
e condanna della stessa a restituire alla massa tali importi mediante imputazione sulla quota ereditaria a lei spettante;
5)dispone la rimessione sul ruolo della causa , con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio, come da motivazione;
6)Rimette al definitivo per la regolamentazione delle spese di lite. Così deciso dal Tribunale, come sopra composto, nella camera di consiglio del 18 giugno
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n.4627/2020 R. G. A. C.
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di NT, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrat
Dott.Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n.4627 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: causa di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
tra
, nata a [...] il [...] ( Cod.fisc. ) , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (Cod.fisc. PA C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizia Pesare e Flavio Franzoso ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in AV alla Via R. Margherita n.23, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attori
e
, nata a [...] il [...] ( Cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Brunetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in
DU alla Via E. Fermi n. 3, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
**************** rilevato che , con odierna sentenza non definitiva, è stata dichiarata aperta la successione di Controparte_2
nato a [...] ( TA) il 18.06.1937 e deceduto in Bari il 14.03.2017 e determinata la composizione del relictum e del donatum , nonché dei crediti della massa ereditaria;
rilevato che la causa deve continuare per gli accertamenti necessari per decidere in ordine all'azione di riduzione proposta dagli attori, mediante conferimento di incarico suppletivo al già nominato CTU , Ing.
Persona_2
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore per l'udienza del 22.10.2025 ore 11,30, disponendo la comparizione del CTU Ing. Persona_2
Si comunichi.
Così deciso in NT, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.6. 2025
Il Presidente Il Giudice est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Martino CASAVOLA Presidente
2) Dott. ssa Patrizia NIGRI Giudice est.
3) Dott. ssa Anna CARBONARA Giudice
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4627 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: causa di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
tra
, nata a [...] il [...] ( Cod.fisc. ) , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (Cod.fisc. PA C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizia Pesare e Flavio Franzoso ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in AV alla Via R. Margherita n.23, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attori
e
nata a [...] il [...] ( Cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Brunetti ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio legale sito in DU alla Via E. Fermi n. 3, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.05.2024
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio
2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 PA
, rispettivamente madre e fratello della sig.ra
[...] Controparte_1 convenivano in giudizio quest'ultima innanzi a questo Tribunale , deducendo che il sig.
(marito della sig.ra e padre di Controparte_2 Parte_1 PA
e , nato a [...] ( TA) il 18.06.1937 e deceduto in Bari
[...] Controparte_1 il 14.03.2017 , con atto a rogito del Notaio del 25.06.2010, registrato a Persona_1
NT al n. rep. 68840 e racc. n.11164 aveva donato in vita alla figlia CP_1 due beni immobili : un fabbricato sito in AV, alla via Tripoli n.61, e un altro immobile sito in Torricella, loc. Torre-Ovo, alla via delle Meduse snc, il cui valore complessivo era da stimarsi in euro 181.100,00. Aggiungevano che il sig. , quando era in Controparte_2 vita, aveva venduto alla stessa e al di lei marito , l'immobile sito in Parte_3
AV, alla via Gradisca (individuato in Catasto fabbricati al foglio di mappa n. 15, p.lla
841,sub 4,5 e 6 ) al prezzo di euro 150.000,00.
Di tale atto di vendita era stata dichiarata la risoluzione con sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di NT ( nel giudizio r.g.n.r. 8486/2014 ) con conseguente rientro del bene nell'asse ereditario , atteso che tale decisione era stata confermata in appello con sentenza n.492/2019. Sostenevano inoltre gli attori che , in occasione Controparte_2 della vendita , aveva versato alla figlia la somma di euro 50.000,00, mai CP_1 restituita ed integrante donazione indiretta e che di tale circostanza vi era prova costituita dalla “ confessione” resa in merito dalla convenuta nella comparsa di costituzione della stessa prodotta nella citata causa di risoluzione della compravendita. Chiedevano quindi tenersi conto anche di tale donazione ai fini della richiesta riduzione.
Lamentavano pertanto l'intervenuta lesione della quota di legittima a loro spettante , pari a 1/4 dell'asse ereditario fittiziamente riunito , chiedendo disporsi la reintegrazione a carico della convenuta ed, in seguito a ciò, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, con condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio e della fase stragiudiziale, comprese quelle di mediazione, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio contestando tutte le avverse deduzioni e Controparte_1 domande e chiedendone il rigetto, eccetto che in relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Deduceva , in particolare, la convenuta che gli attori avevano omesso di indicare altri beni rientranti nel relictum e quindi nell'asse ereditario e precisamente:
- il terreno edificabile sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 409, con rendita catastale € 19,23, di mq.
1619 e quotazione € 20/mq; del presumibile valore di Euro 40.225,00;
- il terreno sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 408 di mq. 48,00, rendita catastale € 0,57, quotazione
€ 20/mq; del valore presumibile di Euro 960,00
- l' Autovettura Renault TG TA 515849 e l'Autovettura Fiat 110 berlina TG TA 182815;
- le quote dei fondi comuni di investimento a nome , Controparte_2 Controparte_3 su deposito titoli n. 40463191 NI S.p.A., agenzia di DU, pari a Euro 15.179,02;
- il saldo, al momento della morte del de cuius , del deposito a risparmio nominativo su NI
S.p.A. per Euro 501,21;
- il saldo del conto corrente n. 25916 su Banca MPS, agenzia di AV, per Euro 1.090,30;
- il saldo del libretto di risparmio n. 90306101 su Banca MPS, agenzia di AV, per Euro 144,29).
Lamentava inoltre vizi nella quantificazione del donatum, in particolare:
- l' errata attribuzione a della piena proprietà dei due immobili siti in Controparte_1
AV, alla via Tripoli n.61 ed in Torricella, loc. Torre-Ovo, alla via delle Meduse snc, anziché della nuda proprietà realmente donatale ( come da donazione per notar del 25.6.2010 rep. Per_1
68.841);
- l'omessa considerazione della riserva di usufrutto generale vitalizio in favore di Parte_1
sui due predetti immobili intervenuta con il medesimo atto notarile per notar
[...] Per_1 del 25.6.2010 rep. 68.841 da considerrsi quale donazione in favore della stessa;
- l'omessa considerazione della donazione indiretta in favore di PA intervenuta a mezzo versamento in data 28.10.2015 del premio unico di Euro 70.000,00 della polizza vita VA AR, polizza finanziaria contratta con n. Controparte_4
751373 da , con l'indicazione del beneficiario per Controparte_2 PA
l'ipotesi di scadenza dopo la morte del contraente, liquidata effettivamente a favore del predetto per l'importo di euro 66.958,29; PA -l'omessa considerazione della donazione indiretta a favore di per Parte_1 euro 15.179,02, avente ad oggetto il fondo comune di investimento su Controparte_3 deposito titoli n. 40463191 NI S.p.A., agenzia di DU, acquistati con denaro di
. Controparte_2
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree ad esclusione di quella relativa allo scioglimento della comunione ereditaria, alla quale non si opponeva previa ricostruzione dell'intero asse ereditario, accertamento e collazione dei beni e dei diritti ricevuti in donazione, direttamente ed indirettamente, dagli attori come esposto in narrativa, con vittoria di compensi e spese del procedimento.
Concessi i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. , con ordinanza del 26.01.2022 veniva disposta c.t.u. e nominato quale ausiliario del Tribunale l'Ing. . Persona_2
All'udienza del 23.03.2022, all'esito delle deduzioni delle parti, il Giudice integrava la propria ordinanza del 26.1.2022, formulando ulteriori quesiti al CTU.
In data 05.04.2023 il CTU depositava bozza dell'elaborato peritale e parte convenuta depositava osservazioni , ove unitamente ai rilievi relativi alla quantificazione del valore degli immobili, chiedeva che nella ricostituzione dell'ammontare della massa ereditaria e dell'ammontare delle quote e nella determinazione dei lotti, unitamente al valore del patrimonio immobiliare - la sola eseguita dal CTU - occorreva tenere conto anche del valore del patrimonio mobiliare ereditario relitto ;del valore dei beni mobili registrati relitti ;del valore della donazione indiretta a favore di ; del valore della donazione indiretta a favore di PA Parte_1
, per Euro 15.179,02; del valore delle donazioni notarili, distinguendo in sede di
[...] formazione dei lotti tra nuda proprietà e usufrutto e dei prelievi eseguiti da Parte_1
( in particolare della somma di Euro 41.000,00, prelevata dalla predetta in data
[...]
10.03.2016, dal libretto cointestato con il marito n. 903061, presso Banca MPS e versata sul proprio deposito personale e della somma di Euro 1.360,00 prelevata dalla medesima il
3.05.2016, quando il marito era già morto, dal libretto di deposito a risparmio n. 1019891280 presso NI, intestato a e Controparte_2 Parte_1
Successivamente, a seguito di istanza del ctu del 26.04.2023 all'udienza del 14.06.2023 il G.I. disponeva l'estensione dell'indagine peritale e in data 21.10.2023 il CTU depositava elaborato finale.
All'udienza del 15.11.2023 le parti chiedevano innanzitutto decidersi in merito all'esatta ricostruzione dell'asse ereditario, nonché del relictum e del donatum e all'udienza del 22.05.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
In via preliminare deve essere dichiarata aperta la successione legittima di Controparte_2 deceduto ab intestato il 14.03.2017 e devoluta in favore della moglie e dei due figli sopra indicati.
Sempre in via preliminare si precisa che nel presente giudizio sono state congiuntamente proposte l'azione di riduzione per lesione di legittima e di divisione dell'eredità relitta con la conseguenza che va pregiudizialmente decisa la domanda di riduzione spiegata dagli attori costituendo questa un prius rispetto a quella di divisione (cfr. Cass. civile 672/64). Con la memoria ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c., la convenuta ha richiesto che nella individuazione dell'asse ereditario si consideri il recupero alla massa ereditaria di somme del de cuius prelevate dalla moglie prima e dopo la sua morte , domanda in merito alla quale gli attori hanno di fatto accettato il contraddittorio.
Ai fini dell'accertamento della lesione della quota legittima riservata agli attori Parte_1
e , rispettivamente moglie e figlio del de cuius
[...] PA CP_2
, quali eredi legittimari dello stesso è necessario determinare previamente, ai sensi dell'art.
[...]
556 c.c., l'ammontare della quota di cui lo stesso poteva disporre, formando una massa di tutti i beni che gli appartenevano al momento della morte, detraendone i debiti e riunendovi fittiziamente i beni di cui aveva disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dagli artt. 747 e 750 c.c.. (rectius sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'apertura della successione).
Dovrà altresì tenersi conto dei crediti vantati dalla massa nei confronti della coerede
[...]
così come richiesto dalla convenuta Parte_1
Sull'asse ereditario così formato dovrà calcolarsi la quota di cui il defunto poteva disporre, la quale, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c., è pari ad 1/4, essendo riservata alla moglie ed ai due figli ( l'attore e la convenuta ) ¼ PA Controparte_1 ciascuno.
Occorre quindi innanzitutto dirimere il contrasto tra le parti in merito ai beni da far rientrare nel relictum e nel donatum, così come dalle stesse richiesto in fase di precisazione delle conclusioni. Sulla base della documentazione in atti e della consulenza tecnica d'ufficio ed in forza delle argomentazioni di seguito riportate , è possibile pervenire alla determinazione dei beni relitti al momento dell'apertura della successione di nei seguenti termini: Controparte_2
1)immobile in AV alla via Gradisca, in catasto al foglio 15, particella 841, sub 4, 5 e 6;
2) terreno edificabile sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 409, con rendita catastale € 19,23, di mq.
1619 e quotazione € 20/mq;
3) terreno sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 408 di mq. 48,00, rendita catastale € 0,57, quotazione
€ 20/mq;
4) metà delle quote del fondo comune di investimento su deposito Controparte_3 titoli n. 40463191 NI agenzia di DU, pari alla metà del valore delle stesse alla data del decesso del de cuius;
5) saldo conto corrente n. 25916 tratto sulla MPS – agenzia di AV (TA) pari ad € 1.090,30;
6)saldo deposito a risparmio n. 90306101 acceso presso la MPS – agenzia di AV (TA) con valore di € 145,09;
7) saldo deposito a risparmio nominativo n. 101991280 acceso presso la Banca NI – agenzia di DU (TA) con valore di € 501,21;
Con riferimento al bene di cui al punto 4 ( fondo comune di investimento ) deve osservarsi che ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la presunzione relativa di appartenenza pro quota agli intestatari in ipotesi di cointestazione di un titolo, può essere superata ove sia provato che le sostanze con le quali è stato acquistato derivino e siano riferibili a uno solo di essi. Nel caso di specie l'assunto della convenuta secondo cui il de cuius era unico percettore di reddito in famiglia e che avrebbe conferito in data 11.06.2014, sul conto corrente NI S.p.A. n.
101991280, la provvista di denaro usata per detto investimento è rimasta priva di riscontro probatorio.
Deve quindi ritenersi caduta in successione e far parte del “ relictum” solo la metà appartenente a di n. 5862,89 quote del fondo comune di investimento Controparte_2 Controparte_3
R su deposito titoli n. 40463191 NI agenzia di DU, del valore pari ad euro 7.589,51,
[...] dovendosi presumere , in assenza di prova contraria , appartenere la restante metà a Parte_1
[...]
Con riferimento alle autovetture Renault S A 112C00 1 (R4) tg TA 515849 telaio
VF1112C0009304882, immatricolata il 06/11/1992 e Fiat 110 berlina tg TA 182815 telaio
184640, immatricolata il 01/07/1968, pure indicate dalla convenuta come rientranti nel “ relictum” , il CTU ha accertato mediante visure effettuate al P.R.A. a mezzo agenzia, che l'intestatario di entrambe è il Sig. , che le ha acquistate con scrittura PA privata del 19/04/2018 al prezzo di Euro 50,00 cadauna. Tale acquisto è avvenuto in data successiva al decesso di , né si rileva dalla documentazione allegata l'identità Controparte_2 del venditore sicchè tali beni non possono ritenersi far parte del relictum ( cfr. allegato 7 della relazione peritale) .
Quanto al c.d. “ NA “ deve farsi riferimento ai seguenti cespiti e / o valori:
1) nuda proprietà donata in favore di sull' immobile sito in Controparte_1 località Torre Ovo alla via delle Meduse n. 33 e sull'immobile sito in AV (TA) alla via
Tripoli n. 61 eseguita con atto a rogito del Notaio del 25.06.2010, Persona_1 registrato a NT al n. rep. 68840 e racc. n.11164 “ in conto di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile”;
2) usufrutto generale vitalizio costituito a favore di sui suddetti Parte_1 due immobili, con il medesimo atto sopra indicato con il quale il donante riservava a sé
e dopo di sé alla moglie l'usufrutto sugli stessi;
3) donazione indiretta in favore di mediante accensione da parte PA del de cuius di polizza vita VA AR , con premio unico di euro 70.000,00, stipulata con la n.751373 e liquidata a favore dell'unico Controparte_4 beneficiario per un valore di euro 66.958,29 dopo la morte di PA
. Controparte_2
Osserva a tale proposito il Tribunale che non v'è dubbio che si versi in tema di assicurazione a favore di terzi, avendo il de cuius stipulato un contratto di assicurazione sulla vita a favore del figlio . PA
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia, nell'accertare la natura del diritto dei terzi beneficiari di tali contratti assume decisivo rilievo la disposizione di cui all'art. 1920, ultimo comma, cc, secondo la quale "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione", da ciò argomentando che trattasi di diritto spettante al terzo designato. Ne deriva che l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi dell'assicurato - contraente non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, poichè, tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità (cfr. Cass. 23.03.2006 n.
6531). La corresponsione dell'indennità al beneficiario, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell'art. 809 c.c.. e, quindi, assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari, con esclusione degli importi relativi ai premi versati. Infatti l'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente - assicurato per effetto del contratto è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell'assoggettabilità all'azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimari" (v. sempre Cass. n. 6531/2006 cit.).
Nel caso di specie dalla documentazione allegata dalla convenuta ( cfr All. 9 ricorso per decreto ingiuntivo, pedissequo decreto n. 25781/2019, corrispondenza pec del 21.10.2019 da
[...] con allegata polizza VA AR e pec NI del 4.4.2019), risulta Controparte_4 che al momento della stipula della polizza in questione ha versato il premio Controparte_2 unico di euro € 70.000,00 , sicchè tale dazione deve ritenersi assoggettabile a riduzione, trattandosi di donazione indiretta a favore del figlio , con riferimento PA all'iporto dallo stesso effettivamente riscosso .
Deve invece ritenersi insussistente, in quanto non provata, l' asserita donazione di denaro di
Euro 50.000,00 eseguita a in coincidenza Controparte_2 Controparte_1 dell'acquito da parte di costei e del marito dell'immobile di Via Gradisca. Gli attori pongono a fondamento del proprio assunto quanto esposto da nella memoria di Controparte_1 costituzione del giudizio r.g.n.r. 8486/2014, sopra menzionato. Dalla lettura della predetta comparsa risulta che, in ossequio alla tesi difensiva della deducente che l'atto di compravendita di immobile simulasse una donazione di immobile, la convenuta faceva riferimento a somme versatele dal padre per consentirle di pagare il prezzo apparente di detta vendita, restituite e riversate allo stesso proprio a titolo di prezzo.
Si tratta di atto difensivo che non può assumere valore di confessione, come sostenuto dagli attori, in quanto peraltro non firmato personalmente dalla parte , né la documentazione prodotta dagli stessi appare idonea a dare prova di quanto sostenuto. Gli stessi adducono un prelevamento sul conto corrente MPS del de cuius per Euro 40.000,00 il 13.05.2010 e per Euro
10.000,00 il 24.09.2010, asseritamente versate alla convenuta, e hanno allegato un prospetto contenente elencazione di movimenti bancari asseritamente riconducibili a Controparte_2 presso MPS.
Quanto al prelievo del 13.4.2010 per Euro 40.000,00 dalla documentazione prodotta dalla convenuta ed acquisita presso MPS, risulta che l'operazione in questione, è consistita nell'emissione di assegno circolare non trasferibile richiesta da a favore di se Controparte_2 stesso (All. 10 lettera di trasmissione e copia documentazione bancaria relativa a operazione di prelievo della somma di euro 40.000,00 in data 13.4.2010). Quanto, invece, al prelievo del 24.09.2010 non vi è prova alcuna in merito alla tipologia dell'operazione eseguita da CP_2
nè in merito al beneficiario del prelievo.
[...]
Per dato incontestato tra le parti , non sussistevano debiti ereditari al momento del decesso di
. Controparte_2
La convenuta ha invece dedotto la sussistenza di un credito della massa nei confronti di
[...]
in relazione al prelievo della somma di Euro 41.000,00, eseguito dalla Parte_1 predetta in data 10.03.2016, ovvero quattro giorni prima della morte di , dal Controparte_2 libretto cointestato con il marito n. 903061, presso Banca MPS e versata sul proprio deposito personale, come comprovato dalla documentazione allegata (All. 13 memoria 183, n. 2, c.p.c.), nonché con riferimento al prelievo della somma di Euro 1.360,00 eseguita in data 3.05.2017, quando il marito era già morto, dal libretto di deposito a risparmio n. 1019891280 presso
NI, intestato a e pure dimostrata dalla Controparte_2 Parte_1 documentazione prodotta (All. 14 memoria 183, n. 2, c.p.c.).
La convenuta ha chiesto quindi , a seguito dell'accertamento di tali indebiti prelievi la restituzione alla massa dei relativi importi mediante l' imputazione alla madre di tali somme , sulla quota a lei spettante, essendosene appropriata distraendole dal relictum.
Si tratta di domanda qualificabile come “ petitio hereditatis” di cui all'art. 533 c.c. proposta nell'ambito della richiesta di accertamento della massa ereditaria necessaria per decidere in ordine alla domanda di riduzione proposta dagli attori.
Indiscussa e pacifica la qualità di erede del defunto padre della domanda è fondata la richiesta della stessa volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme facenti parte della massa ereditaria che la madre , odierna attrice, ha prelevato dai libretti cointestati con il de cuius prima e dopo l'apertura della successione .
Come chiarito dalla giurisprudenza la petitio hereditatis ha come "causa petendi" la qualità
d'erede, come "petitum" la ricostruzione dell'asse ereditario e come fine ultimo il recupero del bene del "de cuius" da chiunque lo detenga vantando un titolo ereditario che non gli compete o che è invalido. Si tratta di una azione di accertamento e di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede ( cfr Tribunale Imperia sez. I, 27/07/2023, Tribunale Benevento sez. I, 19/06/2024, n.1200: Trib. n.516: Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 03/10/2024)
17/10/2024, n. 26951, (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, 24034)…”).
Tale azione è ammissibile anche ove diretta al recupero non di beni, bensì di crediti, in quanto l'erede ben può agire per assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al defunto, se si tratta di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al "de cuius".
La documentazione prodotta comprova quanto lamentato dalla convenuta e quindi le somme prelevate dalla madre dovranno essere restituite nella misura della metà alla massa ereditaria, di cui costituiscono chiaramente un credito.
Infatti anche in questo caso, trattandosi di prelievi eseguiti su libretti cointestati a CP_2
e deve presumersi, in assenza di prova contraria che le somme
[...] Parte_1 ivi depositate appartenevano nella misura della metà a ciascun intestatario.
E' noto infatti che, in caso di cointestazione di un conto corrente bancario o postale o di un libretto di risparmio o di deposito , l'appartenenza delle somme di denaro ivi giacenti si presume sussistere in capo ad entrambi i cointestatari al 50% , salva la prova che lo stesso sia stato alimentato in via esclusiva o prevalente da uno dei due.
La convenuta sulla quale gravava l'onere di dimostrare l'appartenenza al de cuius delle intere somme depositate su detti libretti , non ne è ha dato prova e ne consegue che solo la metà dei citati importi deve considerarsi appartenente al padre ed indebitamente prelevato dalla madre e quindi facente parte dell'asse ereditario con obbligo di restituzione di dette somme.
Ne consegue che dovrà restituire alla massa, mediante imputazione Parte_1 della quota ereditaria a lei spettante l'importo pari alla metà delle somme prelevate.
La causa , tanto deciso e deliberato, con separata ordinanza andrà rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio mediante conferimento di incarico suppletivo al già nominato CTU al fine di determinare in base alla considerazione e valutazione dei soli beni individuati con la presente statuizione la sussistenza o meno della lesione, della quota di legittima lamentata dagli attori , al fine di procedere alla eventuale riduzione delle disposizioni lesive ed in seguito allo divisione.
Le spese del giudizio saranno regolamentate con la decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di NT , in composizione collegiale e nelle persone dei magistrati sopra indicati, non definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1)Dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...] Controparte_2
e deceduto in Bari il 14.3.2017;
2) Dichiara che i beni componenti il relictum sono i seguenti:
a)immobile in AV alla via Gradisca, in catasto al foglio 15, particella 841, sub 4, 5 e 6; b) terreno edificabile sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 409, con rendita catastale € 19,23, di mq.
1619 e quotazione € 20/mq;
c) terreno sito in Torricella al Fg. 25 p.lla 408 di mq. 48,00, rendita catastale € 0,57, quotazione
€ 20/mq;
d) metà di n. 5862,89 quote del fondo comune di investimento su CP_3 CP_3 deposito titoli n. 40463191 NI agenzia di DU, del valore pari ad euro 7.589,51;
e) saldo conto corrente n. 25916 tratto sulla MPS – agenzia di AV (TA) pari ad € 1.090,30;
f)saldo deposito a risparmio n. 90306101 acceso presso la MPS – agenzia di AV (TA) con valore di € 145,09;
g) saldo deposito a risparmio nominativo n. 101991280 acceso presso la Banca NI – agenzia di DU (TA) con valore di € 501,21;
3) dichiara che i beni costituenti il donatum sono i seguenti :
a1)nuda proprietà donata in favore di sull' immobile sito in Controparte_1 località Torre Ovo alla via delle Meduse n. 33 e sull'immobile sito in AV (TA) alla via
Tripoli n. 61 eseguita con atto a rogito del Notaio del 25.06.2010, Persona_1 registrato a NT al n. rep. 68840 e racc. n.11164 “ in conto di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile”;
b1) usufrutto generale vitalizio costituito a favore di sui Parte_1 suddetti due immobili, con il medesimo atto sopra indicato con il quale il donante riservava a sé e dopo di sé alla moglie l'usufrutto sugli stessi;
c1) donazione indiretta in favore di mediante accensione da PA parte del de cuius di polizza vita VA AR , con premio unico di euro 70.000,00, stipulata con la n.751373 e liquidata a favore dell'unico Controparte_4 beneficiario per un valore di euro 66.958,29 dopo la morte di PA
. Controparte_2
4)dichiara far parte della massa ereditaria della metà delle somme prelevate da Parte_1
in data 10.03.2016, dal libretto cointestato con il marito n. 903061, presso Banca
[...]
MPS ed in data 3.05.2017, dal libretto di deposito a risparmio n. 1019891280 presso NI
e condanna della stessa a restituire alla massa tali importi mediante imputazione sulla quota ereditaria a lei spettante;
5)dispone la rimessione sul ruolo della causa , con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio, come da motivazione;
6)Rimette al definitivo per la regolamentazione delle spese di lite. Così deciso dal Tribunale, come sopra composto, nella camera di consiglio del 18 giugno
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n.4627/2020 R. G. A. C.
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di NT, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrat
Dott.Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n.4627 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: causa di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
tra
, nata a [...] il [...] ( Cod.fisc. ) , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (Cod.fisc. PA C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizia Pesare e Flavio Franzoso ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in AV alla Via R. Margherita n.23, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attori
e
, nata a [...] il [...] ( Cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Brunetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in
DU alla Via E. Fermi n. 3, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
**************** rilevato che , con odierna sentenza non definitiva, è stata dichiarata aperta la successione di Controparte_2
nato a [...] ( TA) il 18.06.1937 e deceduto in Bari il 14.03.2017 e determinata la composizione del relictum e del donatum , nonché dei crediti della massa ereditaria;
rilevato che la causa deve continuare per gli accertamenti necessari per decidere in ordine all'azione di riduzione proposta dagli attori, mediante conferimento di incarico suppletivo al già nominato CTU , Ing.
Persona_2
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore per l'udienza del 22.10.2025 ore 11,30, disponendo la comparizione del CTU Ing. Persona_2
Si comunichi.
Così deciso in NT, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.6. 2025
Il Presidente Il Giudice est.