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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8314 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6431 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to A. MARCHETTI e dall'avv. C. SPERA , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall' Avv. A. Controparte_1
SAMENGO ,
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato il 19.2.24 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 lavorare alle dipendenze della resistente con turni di 7 ore giornaliere articolati sulle 12 ore per 5 giorni a settimana (dalle 7,15 alle 14,27, dalle 14,00 alle 20,12, dalle 14,00 alle 21,12) , richiamava la normativa contrattuale in materia di buono pasto, deducendo che, a causa dell'orario di lavoro e delle norme imposte, non le era consentito quasi mai accedere al servizio mensa, o a sevizi convenzionati;
deduceva in diritto e richiamava giurisprudenza;
concludeva: “ 1. Accertare e dichiarare l'obbligo dell convenuta, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente dei buoni pasto del valore di € 5,16 ciascuno per ciascun turno di lavoro effettuato superiore alle sette ore
1 consecutive e dunque, nello specifico: per ciascun turno mattutino o pomeridiano, ivi inclusi i doppi turni, e per ciascun turno notturno, in forza di tutta la normativa legale e contrattuale applicata ed applicabile al rapporto di lavoro, per le ragioni in fatto e diritto di cui al presente ricorso e per l'effetto:
2. Condannare l' convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dei dovuti buoni pasto in favore della ricorrente a far data dall'accertamento richiesto in poi nonché, 3. Condannare
l' convenuta, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento di tutti i buoni pasto perduti nel quinquennio precedente al presente ricorso nella misura di € € 4.076,40 (o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia); oltre al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al soddisfo;
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre iva e c.p.a., da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e, in particolare, contestava il numero dei turni, la circostanza che anche nel turno di mattina sia preclusa la possibilità di recarsi a mensa, la circostanza che andrebbe detratta la quota a carico del dipendente;
concludeva: “ - in via principale rigettare l'avverso ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle relative pretese;
- in via subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere ammissibile e fondata la domanda azionata da controparte, rideterminare l'ammontare del risarcimento eventualmente ritenuto dovuto alla ricorrente sia in considerazione del minor numero di turni effettivamente risultanti dalla documentazione allegata dalla stessa controparte (come eccepito al punto 3 dell'esposizione in fatto della presente memoria difensiva) che, comunque, detraendo dal valore facciale del buono pasto (€ 5,16) la quota a carico del dipendente (€ 1,03)”.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda merita parziale accoglimento.
Per ciò che concerne i principi generali applicabili in tema, si richiama, ai sensi dell'art.118 I c. disp. att. CPC, il precedente del giudice Buonassisi, versato in atti dalla parte ricorrente, che appare in tutto condivisibile, in linea con precedenti della S.C. e con i principi già applicati da pronunce di questo Tribunale e di questo giudice in precedenti simili.
La detta sentenza (n. 8321/2024 ), infatti, con riferimento alla normativa applicabile ha osservato quanto segue:
“nell'ambito della regolamentazione aziendale il diritto alla fruizione della pausa prevista ai sensi della L. 66/2003 (che in assenza di previsione ad hoc da parte della contrattazione deve essere ritenuta nella misura di legge di 10 minuti consecutivi), indipendentemente dal suo utilizzo per la consumazione del pasto, sarebbe sempre garantito e si aggiungerebbe alla previsione decentrata
2 che stabilisce di un'interruzione del servizio pari a 30 minuti decorse le 8 ore di lavoro, considerando che le ricorrenti avrebbero sempre fruito della pausa di cui all'art. 8, comma 1 del
DLgs 66/2003.
Sempre secondo il Sant'Andrea, con disposizioni di tenore analogo, anche i contratti collettivi nazionali del settore Sanità (Comparto, Area Dirigenziale III e Area Dirigenziale IV) prevedono il diritto di mensa (che si concretizza nella possibilità di fruizione della mensa aziendale, ove l'istituzione della stessa sia compatibile con le risorse disponibili, o nell'erogazione con modalità sostitutive) esclusivamente con riferimento ai giorni di effettiva presenza e subordinatamente alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Mentre le condizioni di “effettivo disagio” nel fruire del servizio mensa, legittimanti all'accesso al servizio sostitutivo secondo la regolamentazione interna aziendale dovrebbero essere specificamente riferite a casi tipizzati.
Tale opinione, alla luce anche della giurisprudenza della Suprema Corte, non può però essere condivisa e va confermato in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale i lavoratori, a decorrere della sesta ora di lavoro, hanno diritto alla mensa o alla corresponsione dei buoni pasto per ogni turno superiore alle 6 ore, senza che possano rilevare in alcun modo anche le contestazioni in ordine alla disciplina della pausa.
Il CCNL Sanità applicato al rapporto, nel suo ultimo rinnovo normativo ed economico relativo al biennio 2019/2021, per tutto quanto riguarda la consumazione del pasto, e in generale, il servizio mensa, all'art. 43 comma 4 prevede attualmente che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno
30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 64 4 del CCNL del
31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in Per_1 funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g). Tale diposizione, peraltro, ha ricalcato pedissequamente quella contenuta nel previgente art. 27 del CCNL 2016 – 2018 .
Il citato art. 29 (dedicato alla mensa) del CCNL integrativo comparto sanità del 20.09.2001 prevede che: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso
3 nella misura fissa di £.2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.
Successivamente, l'art. 4 del CCNL sanità relativo al biennio economico 2008/2009 ha previsto: “1.
L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. L'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato: “4. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Per quanto attiene specificamente al diritto alla mensa o alle modalità sostitutive, l'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/09/2001, modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto
Sanità, riconosce il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva a “tutti i dipendenti (…) nei giorni di effettiva presenza a lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”
(comma 2) .
Come si vede, la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto o, in alternativa, all'indennità sostitutiva (buono pasto).
Lo stesso articolo 29 del CCNL del 20.09.2001 del resto riconosce che “il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”
(comma 4) e prevede altresì che “sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990” (comma 5) (cfr. doc. 4 cit.).
Il CCNL integrativo del 20 settembre 2001 all'art. 29, riguardo il valore nominale del buono pasto, nulla ha innovato rispetto a quanto già previsto in materia dai precedenti articoli 33 del DPR n.
270/1987 e 68 del DPR n. 384/1990 ora disapplicati, confermando - comunque - che il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000 (€ 5,16) ed il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di lire 2.000 (€ 1,03) per ogni pasto.
A ciò si aggiunga che le suddette previsioni contrattuali in materia di buoni pasto sono a loro volta state fatte oggetto di più ampia ed antica previsione ad opera dell'ARAN (Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) nell'accordo appositamente denominato
4 “concessione dei buoni pasto” valevole per tutto il personale civile del Comparto a far CP_2 data dal 30 aprile 1996.
A mente di tutta la normativa legale e contrattuale sopra citata e disciplinante la materia, i buoni pasto sono attribuiti in considerazione unicamente dell'orario di lavoro svolto indipendentemente dall'organizzazione dei turni di servizio.
L' convenuta ha, a sua volta, predisposto il servizio mensa all'interno Controparte_1 dell'ospedale, come previsto da apposito Regolamento Aziendale servizio mensa): “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, strutturati presso l'Azienda, ospedalieri e universitari, sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compresi quelli che prestano la propria attività lavorativa in posizione di comando, i titolari dell'assistenza religiosa presso l'Azienda, i lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro di cui all'accordo sottoscritto tra e OO.SS e, in CP_1 particolare il cui turno di lavoro ricada nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 15:30 ed al personale che presti servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 22:00.
L'azienda garantisce il servizio mensa o, in mancanza, l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Per il costo del pasto il dipendente è tenuto a contribuire nella misura fissa di € 1,03 per pasto composto da: pasto completo, pane, acqua minerale 50 cl/bevanda 33 cl”.
Tale servizio però, come indicato nello stesso Regolamento, è previsto unicamente per i dipendenti il cui turno di lavoro ricada nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 15:30 o nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 22:00.
Inoltre, sempre a mente del Regolamento Aziendale predisposto: “Per coloro che usufruiscono del servizio mensa, l'accesso è previsto 7 giorni su 7 nei seguenti orari: dalle 12:00 alle 15:00, affissi all'ingresso del locale mensa. La consumazione del pasto è effettuata al di fuori dell'orario di servizio in un arco di tempo non superiore a trenta minuti, rilevato mediante l'apposito sistema di controllo automatizzato, utile altresì alla determinazione degli aventi diritto al servizio, nonché all'addebito del contributo a carico del dipendente (…) Laddove sia necessario garantire la continuità del servizio, i dipendenti sono tenuti ad effettuare la pausa pranzo organizzandosi in idonei turni”.
È poi richiesto dal Regolamento, per l'Accesso alla mensa aziendale, che il dipendente che abbia cessato il turno si sia anche cambiato poiché “non è ammesso l'accesso alla mensa con la divisa di lavoro”.
Il servizio mensa, pertanto, è attivo per sole tre ore al giorno (dalle ore 12:00 alle ore 15:00) ed i lavoratori possono accedervi purché il loro turno di lavoro ricada nella fascia oraria compresa tra le
12:30 e le 15:30 che non siano in servizio e siano già, o non ancora, cambiati.
Se riescono ad accedervi, i lavoratori possono fruire di un pasto caldo completo – come indicato in regolamento - al costo di 1,03 euro (con corrispondente trattenuta operata in busta paga). Il restante costo viene rimborsato direttamente alla ditta che gestisce la mensa dell'Ospedale.
5 Questo però accade unicamente allorché i dipendenti, compatibilmente con il carico di lavoro della giornata nonché con i servizi cui sono addetti, possano usufruire effettivamente della mensa.
Si ricorda che la mensa è aperta unicamente dalla 12:00 alle 15:00 ed è possibile accedervi solamente in abiti diversi da quelli di lavoro, sempre che non si sia in servizio e purché il turno del giorno ricada nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 15:30. Se i dipendenti, nel corso della giornata, sono impossibilitati ad effettuare la pausa pranzo nelle uniche due ore di apertura della mensa, sono di fatto costretti a saltare il pasto. Stessa i turni di lavoro invece ricadono nella fascia pomeridiana o notturna, ai dipendenti è impedito tout court l'utilizzo della mensa aziendale poiché la stessa è chiusa.
Insomma, l'accesso alla mensa è sostanzialmente quasi sempre impedito ai ricorrenti, impiegati in una articolazione oraria che impedisce loro il più delle volte di poter accedere alla mensa.
Dunque, sebbene l' convenuta abbia istituito presso il una Controparte_1 Parte_2 mensa aziendale funzionante come sopra descritto (unicamente due ore dalle 12:00 alle 15:00 su sette giorni), ed abbia anche previsto, con proprio regolamento aziendale, che, “al personale che presti servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 22:00. L'azienda garantisce il servizio mensa o, in mancanza, l'esercizio del diritto con modalità sostitutive” in violazione dell'applicata contrattazione collettiva (e, persino, del Regolamento mensa interno che, in ogni caso, è fonte subordinata alla contrattazione collettiva di settore), ha omesso di riconoscere ai lavoratori i dovuti buoni pasto per tutti i giorni di effettiva presenza in servizio in cui sia loro impedita la concreta fruizione del servizio mensa.
L'art. 144 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 regolamenta l'emissione del buono pasto definendola come quell' “attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale”. In attuazione di tale disposizione il Ministero dello Sviluppo
Economico ha emanato il D.M. 7 giugno 2017 n. 122 all'interno del quale la disciplina dei buoni pasto trova un più completo sviluppo. I buoni pasto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del suddetto D.M. consistono in un “documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
Ne deriva che, nel caso di assunzione dell'obbligo di somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro sarà chiamato a gestire le problematiche di tipo organizzativo nell'ambito della normale governance aziendale.
Da un punto di vista operativo, dunque, il datore di lavoro può organizzare la somministrazione dei pasti a favore dei propri dipendenti, adottando le seguenti modalità:
a. somministrazione diretta del pasto e/o gestione diretta o tramite appalto a terzi, della mensa aziendale;
6 b. stipula di convenzioni con pubblici esercizi per la fornitura del pasto ai lavoratori in forza;
c. attribuzione di buoni pasto ai dipendenti (c.d. ticket restaurant);
d. erogazione di un'indennità sostitutiva di mensa aziendale.
L'obbligazione di somministrazione dei pasti trova la sua fonte nell'esigenza di conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore che, in mancanza del servizio mensa, deve essere messo in condizione di fruire del pasto ponendo il relativo costo a carico dell'Amministrazione. Alla base di ciò si affaccia il principio costituzionale della tutela del diritto alla salute, di cui all'art. 32, finalizzato a garantire al lavoratore il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (Cass. 14 luglio 2016, n. 14388).
In applicazione di tale principio la disposizione di cui all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. N. 65/2001 prevede, tra le altre garanzie, che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno”.
Con specifico riferimento all'obbligo di somministrazione dei pasti, la Corte di Cassazione ha tenuto a sottolineare che l'attribuzione del buono pasto è un beneficio che non viene concesso senza scopo “ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A., con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico- fisiche degli interessati” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31137).
Il buono pasto, infatti, “non è un elemento della retribuzione” ma si concreta in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale
(Cass., 28 novembre 2019 n. 31137. Conformi Cass. 14 luglio 2016, n. 14388; Cass. 1° dicembre
1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 1°luglio 2005, n. 14047; Cass. 21 luglio 2008,
n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 6 luglio 2015, n. 13841). Prosegue la Cassazione sottolineando che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva” (Cassazione civile sez. lav., n.
3137/2019, cit. Conforme Cass. 1° dicembre 1998, n. 12168). Il suddetto orientamento, ormai consolidato, è stato anche avvalorato dalle deliberazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei
Conti, secondo le quali la corresponsione del buono pasto non costituisce un compenso sinallagmaticamente legato alla prestazione lavorativa con la conseguenza che tale beneficio non ha natura retributiva (parere Corte dei Conti Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 08.01.2013; parere Corte dei Conti Lombardia n. 651 del 06.12.2011; parere Corte dei Conti Toscana n. 187 del 21.07.2011.
Anche l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 63/E del 17.5.2005) nella materia specifica dei buoni pasto elettronici, ha precisato che le “card […] non rappresentano titoli di credito, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione
7 del pasto…nei confronti del dipendente la carta assume la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto ha diritto e non il corrispondente valore monetario”.
Nel caso di specie il diritto dei ricorrenti ad ottenere i buoni pasto nasce dall'accordo ARAN per il personale civile del Comparto in data 30 aprile 1996. CP_2
Nel comparto sanità la regolamentazione del diritto alla mensa o, in alternativa, al buono pasto è contemplato nel CCNL integrativo del 20.09.2001.
L'art. 29 comma 1 del CCNL citato (riprodotto nell'art. 4 CCNL del 2008/2009 poi nell'art. 27 del
CCNL 2016/2018 e, da ultimo, nell'art. 43 del CCNL 2019/2021), dispone che: “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”.
Il comma 2 specifica che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.”
I commi 3 e 4 del medesimo articolo concludono dicendo che “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti” e che “il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.”
L'art. 4 del CCNL biennio economico 2008/2009 ha integrato la norma contenuta nel c.c.n.l. integrativo specificando che “in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.”
Riassumendo, i contratti collettivi stabiliscono i seguenti principi:
a) le aziende sono tenute ad istituire i servizi mensa o ad assicurare il pasto con modalità sostitutive;
b) l'organizzazione del servizio è demandata all'autonomia gestionale aziendale, ma resta ferma la competenza del c.c.n.l. nel regolamentare il diritto alla mensa per i lavoratori;
c) hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti (in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro) purché siano presenti in servizio;
d) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Nell'ultimo CCNL del comparto sanità 2019/2021, non sono state apportate modifiche all'istituto della mensa, che resta disciplinato pertanto dalle norme contenute nei precedenti contratti di lavoro. Tuttavia nell'art. 43, riguardante “l'orario di lavoro”, al comma 4 si precisa: “qualora la
8 prestazione giornaliera eccede le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (…) la durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell' Ente nella città, Parte_3 alla dimensione della stessa città (…)”.
Questa previsione è stata inserita allo scopo di rendere compatibile la normativa comunitaria sull'orario di lavoro recepita con il d.lgs. 66/2003 (articolo 8 comma 1: “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”), sia con la legge 161/2014 sia con le esigenze tecnico organizzative legate alla necessità di garantire la continuità assistenziale.
In applicazione di tali principi il Tribunale del lavoro di Roma, per quanto attiene più specificatamente al riconoscimento del diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, nella Sentenza n. 16416 del 30.11.2018 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), ha confermato che il diritto in questione è condizionato da soli due requisiti:
l'effettiva presenza in servizio e lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo una particolare articolazione dell'orario di lavoro.
Con riguardo all'articolazione dell'orario di lavoro il d.lgs. 66/03 dispone appunto che, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa per il recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
La Sentenza recita “secondo l'assetto normativo, legislativo e negoziale vigente –– la ratio dell'istituto è quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Per questo motivo la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso, posto che in nessun caso una norma pattizia o una norma regionale possono indurre, in materia, deroghe o interpretazioni restrittive rispetto a norme legislative di rango statale”.
“Se ne conclude” – termina la Sentenza – “che il riferimento alla compatibilità con le risorse disponibili può intendersi solo come riferito alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive
(buoni pasto o indennità)”.
Il giudice ha pertanto confermato il diritto alla mensa per i lavoratori turnisti che avevano proposto il ricorso disponendo un risarcimento del danno subito calcolata sulle effettive presenze in servizio.
Le dovranno pertanto garantire il diritto alla mensa nelle giornate di effettiva Controparte_3 presenza in servizio ai dipendenti che effettuano un orario di lavoro articolato in turni”.
9 Applicando i principi sopra esposti, alla ricorrente devono essere riconosciuti i buoni pasto per le giornate in cui vi sia stata effettiva presenza in servizio e lo svolgimento dell'attività lavorativa con un orario di lavoro giornaliero che ecceda il limite di 6 ore.
Nel caso di specie, non è contestato l'espletamento del servizio in turni come rappresentato nel ricorso, ma parte resistente contesta il numero dei turni con orario superiore alle 6 ore effettivamente espletati – ciò sulla base della stessa documentazione di parte ricorrente- , afferma la necessità di detrarre i 32 buoni pasto ammessi dalla ricorrente come fruiti e la quota a carico della lavoratrice, evidenzia che il turno di mattina consente di fruire del servizio mensa in quanto termina alle 14,27.
Tali puntuali eccezioni non sono state confutate in modo specifico, né con allegazioni né con prove, dalla parte ricorrente, la quale si è limitata, nelle note finali, a dedurre che “risultano corretti i calcoli effettuati con il ricorso introduttivo del giudizio” e che è incontestato che la ricorrente osservi turni di lavoro di n.7 ore giornaliere;
né la stessa ha controdedotto circa la mancata considerazione della quota a carico della lavoratrice.
Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto. (Cass .n. 3245 del 05/03/2003).
Alla luce di tali principi, le eccezioni di parte resistente devono pertanto ritenersi fondate, con la conseguenza che il numero dei turni conteggiabili ai fini in esame deve essere ridotto, così come deve essere ridotta la somma dovuta.
Ai fini della quantificazione, possono utilizzarsi i nuovi conteggi esposti nelle note conclusive di parte resistente;
anche tali conteggi non risultano contestati (v. note sostitutive di udienza di parte ricorrente).
Ne consegue che può riconoscersi alla parte ricorrente la somma pari ad E.1131,62, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
10 Definitivamente pronunziando:
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dei buoni pasto per i turni di Parte_1 lavoro effettivo svolti con orario superiore a n.6 ore giornaliere e per l'effetto condanna l'azienda al pagamento della somma di E. 1131,62, oltre rivalutazione Controparte_1
e interessi come per legge;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.1500,00, oltre 15%, IVA
e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 14.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
11
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6431 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to A. MARCHETTI e dall'avv. C. SPERA , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall' Avv. A. Controparte_1
SAMENGO ,
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato il 19.2.24 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 lavorare alle dipendenze della resistente con turni di 7 ore giornaliere articolati sulle 12 ore per 5 giorni a settimana (dalle 7,15 alle 14,27, dalle 14,00 alle 20,12, dalle 14,00 alle 21,12) , richiamava la normativa contrattuale in materia di buono pasto, deducendo che, a causa dell'orario di lavoro e delle norme imposte, non le era consentito quasi mai accedere al servizio mensa, o a sevizi convenzionati;
deduceva in diritto e richiamava giurisprudenza;
concludeva: “ 1. Accertare e dichiarare l'obbligo dell convenuta, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente dei buoni pasto del valore di € 5,16 ciascuno per ciascun turno di lavoro effettuato superiore alle sette ore
1 consecutive e dunque, nello specifico: per ciascun turno mattutino o pomeridiano, ivi inclusi i doppi turni, e per ciascun turno notturno, in forza di tutta la normativa legale e contrattuale applicata ed applicabile al rapporto di lavoro, per le ragioni in fatto e diritto di cui al presente ricorso e per l'effetto:
2. Condannare l' convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dei dovuti buoni pasto in favore della ricorrente a far data dall'accertamento richiesto in poi nonché, 3. Condannare
l' convenuta, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento di tutti i buoni pasto perduti nel quinquennio precedente al presente ricorso nella misura di € € 4.076,40 (o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia); oltre al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al soddisfo;
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre iva e c.p.a., da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e, in particolare, contestava il numero dei turni, la circostanza che anche nel turno di mattina sia preclusa la possibilità di recarsi a mensa, la circostanza che andrebbe detratta la quota a carico del dipendente;
concludeva: “ - in via principale rigettare l'avverso ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle relative pretese;
- in via subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere ammissibile e fondata la domanda azionata da controparte, rideterminare l'ammontare del risarcimento eventualmente ritenuto dovuto alla ricorrente sia in considerazione del minor numero di turni effettivamente risultanti dalla documentazione allegata dalla stessa controparte (come eccepito al punto 3 dell'esposizione in fatto della presente memoria difensiva) che, comunque, detraendo dal valore facciale del buono pasto (€ 5,16) la quota a carico del dipendente (€ 1,03)”.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda merita parziale accoglimento.
Per ciò che concerne i principi generali applicabili in tema, si richiama, ai sensi dell'art.118 I c. disp. att. CPC, il precedente del giudice Buonassisi, versato in atti dalla parte ricorrente, che appare in tutto condivisibile, in linea con precedenti della S.C. e con i principi già applicati da pronunce di questo Tribunale e di questo giudice in precedenti simili.
La detta sentenza (n. 8321/2024 ), infatti, con riferimento alla normativa applicabile ha osservato quanto segue:
“nell'ambito della regolamentazione aziendale il diritto alla fruizione della pausa prevista ai sensi della L. 66/2003 (che in assenza di previsione ad hoc da parte della contrattazione deve essere ritenuta nella misura di legge di 10 minuti consecutivi), indipendentemente dal suo utilizzo per la consumazione del pasto, sarebbe sempre garantito e si aggiungerebbe alla previsione decentrata
2 che stabilisce di un'interruzione del servizio pari a 30 minuti decorse le 8 ore di lavoro, considerando che le ricorrenti avrebbero sempre fruito della pausa di cui all'art. 8, comma 1 del
DLgs 66/2003.
Sempre secondo il Sant'Andrea, con disposizioni di tenore analogo, anche i contratti collettivi nazionali del settore Sanità (Comparto, Area Dirigenziale III e Area Dirigenziale IV) prevedono il diritto di mensa (che si concretizza nella possibilità di fruizione della mensa aziendale, ove l'istituzione della stessa sia compatibile con le risorse disponibili, o nell'erogazione con modalità sostitutive) esclusivamente con riferimento ai giorni di effettiva presenza e subordinatamente alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Mentre le condizioni di “effettivo disagio” nel fruire del servizio mensa, legittimanti all'accesso al servizio sostitutivo secondo la regolamentazione interna aziendale dovrebbero essere specificamente riferite a casi tipizzati.
Tale opinione, alla luce anche della giurisprudenza della Suprema Corte, non può però essere condivisa e va confermato in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale i lavoratori, a decorrere della sesta ora di lavoro, hanno diritto alla mensa o alla corresponsione dei buoni pasto per ogni turno superiore alle 6 ore, senza che possano rilevare in alcun modo anche le contestazioni in ordine alla disciplina della pausa.
Il CCNL Sanità applicato al rapporto, nel suo ultimo rinnovo normativo ed economico relativo al biennio 2019/2021, per tutto quanto riguarda la consumazione del pasto, e in generale, il servizio mensa, all'art. 43 comma 4 prevede attualmente che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno
30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 64 4 del CCNL del
31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in Per_1 funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g). Tale diposizione, peraltro, ha ricalcato pedissequamente quella contenuta nel previgente art. 27 del CCNL 2016 – 2018 .
Il citato art. 29 (dedicato alla mensa) del CCNL integrativo comparto sanità del 20.09.2001 prevede che: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso
3 nella misura fissa di £.2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.
Successivamente, l'art. 4 del CCNL sanità relativo al biennio economico 2008/2009 ha previsto: “1.
L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. L'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato: “4. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Per quanto attiene specificamente al diritto alla mensa o alle modalità sostitutive, l'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/09/2001, modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto
Sanità, riconosce il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva a “tutti i dipendenti (…) nei giorni di effettiva presenza a lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”
(comma 2) .
Come si vede, la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto o, in alternativa, all'indennità sostitutiva (buono pasto).
Lo stesso articolo 29 del CCNL del 20.09.2001 del resto riconosce che “il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”
(comma 4) e prevede altresì che “sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990” (comma 5) (cfr. doc. 4 cit.).
Il CCNL integrativo del 20 settembre 2001 all'art. 29, riguardo il valore nominale del buono pasto, nulla ha innovato rispetto a quanto già previsto in materia dai precedenti articoli 33 del DPR n.
270/1987 e 68 del DPR n. 384/1990 ora disapplicati, confermando - comunque - che il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000 (€ 5,16) ed il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di lire 2.000 (€ 1,03) per ogni pasto.
A ciò si aggiunga che le suddette previsioni contrattuali in materia di buoni pasto sono a loro volta state fatte oggetto di più ampia ed antica previsione ad opera dell'ARAN (Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) nell'accordo appositamente denominato
4 “concessione dei buoni pasto” valevole per tutto il personale civile del Comparto a far CP_2 data dal 30 aprile 1996.
A mente di tutta la normativa legale e contrattuale sopra citata e disciplinante la materia, i buoni pasto sono attribuiti in considerazione unicamente dell'orario di lavoro svolto indipendentemente dall'organizzazione dei turni di servizio.
L' convenuta ha, a sua volta, predisposto il servizio mensa all'interno Controparte_1 dell'ospedale, come previsto da apposito Regolamento Aziendale servizio mensa): “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, strutturati presso l'Azienda, ospedalieri e universitari, sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compresi quelli che prestano la propria attività lavorativa in posizione di comando, i titolari dell'assistenza religiosa presso l'Azienda, i lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro di cui all'accordo sottoscritto tra e OO.SS e, in CP_1 particolare il cui turno di lavoro ricada nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 15:30 ed al personale che presti servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 22:00.
L'azienda garantisce il servizio mensa o, in mancanza, l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Per il costo del pasto il dipendente è tenuto a contribuire nella misura fissa di € 1,03 per pasto composto da: pasto completo, pane, acqua minerale 50 cl/bevanda 33 cl”.
Tale servizio però, come indicato nello stesso Regolamento, è previsto unicamente per i dipendenti il cui turno di lavoro ricada nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 15:30 o nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 22:00.
Inoltre, sempre a mente del Regolamento Aziendale predisposto: “Per coloro che usufruiscono del servizio mensa, l'accesso è previsto 7 giorni su 7 nei seguenti orari: dalle 12:00 alle 15:00, affissi all'ingresso del locale mensa. La consumazione del pasto è effettuata al di fuori dell'orario di servizio in un arco di tempo non superiore a trenta minuti, rilevato mediante l'apposito sistema di controllo automatizzato, utile altresì alla determinazione degli aventi diritto al servizio, nonché all'addebito del contributo a carico del dipendente (…) Laddove sia necessario garantire la continuità del servizio, i dipendenti sono tenuti ad effettuare la pausa pranzo organizzandosi in idonei turni”.
È poi richiesto dal Regolamento, per l'Accesso alla mensa aziendale, che il dipendente che abbia cessato il turno si sia anche cambiato poiché “non è ammesso l'accesso alla mensa con la divisa di lavoro”.
Il servizio mensa, pertanto, è attivo per sole tre ore al giorno (dalle ore 12:00 alle ore 15:00) ed i lavoratori possono accedervi purché il loro turno di lavoro ricada nella fascia oraria compresa tra le
12:30 e le 15:30 che non siano in servizio e siano già, o non ancora, cambiati.
Se riescono ad accedervi, i lavoratori possono fruire di un pasto caldo completo – come indicato in regolamento - al costo di 1,03 euro (con corrispondente trattenuta operata in busta paga). Il restante costo viene rimborsato direttamente alla ditta che gestisce la mensa dell'Ospedale.
5 Questo però accade unicamente allorché i dipendenti, compatibilmente con il carico di lavoro della giornata nonché con i servizi cui sono addetti, possano usufruire effettivamente della mensa.
Si ricorda che la mensa è aperta unicamente dalla 12:00 alle 15:00 ed è possibile accedervi solamente in abiti diversi da quelli di lavoro, sempre che non si sia in servizio e purché il turno del giorno ricada nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 15:30. Se i dipendenti, nel corso della giornata, sono impossibilitati ad effettuare la pausa pranzo nelle uniche due ore di apertura della mensa, sono di fatto costretti a saltare il pasto. Stessa i turni di lavoro invece ricadono nella fascia pomeridiana o notturna, ai dipendenti è impedito tout court l'utilizzo della mensa aziendale poiché la stessa è chiusa.
Insomma, l'accesso alla mensa è sostanzialmente quasi sempre impedito ai ricorrenti, impiegati in una articolazione oraria che impedisce loro il più delle volte di poter accedere alla mensa.
Dunque, sebbene l' convenuta abbia istituito presso il una Controparte_1 Parte_2 mensa aziendale funzionante come sopra descritto (unicamente due ore dalle 12:00 alle 15:00 su sette giorni), ed abbia anche previsto, con proprio regolamento aziendale, che, “al personale che presti servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 22:00. L'azienda garantisce il servizio mensa o, in mancanza, l'esercizio del diritto con modalità sostitutive” in violazione dell'applicata contrattazione collettiva (e, persino, del Regolamento mensa interno che, in ogni caso, è fonte subordinata alla contrattazione collettiva di settore), ha omesso di riconoscere ai lavoratori i dovuti buoni pasto per tutti i giorni di effettiva presenza in servizio in cui sia loro impedita la concreta fruizione del servizio mensa.
L'art. 144 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 regolamenta l'emissione del buono pasto definendola come quell' “attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale”. In attuazione di tale disposizione il Ministero dello Sviluppo
Economico ha emanato il D.M. 7 giugno 2017 n. 122 all'interno del quale la disciplina dei buoni pasto trova un più completo sviluppo. I buoni pasto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del suddetto D.M. consistono in un “documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
Ne deriva che, nel caso di assunzione dell'obbligo di somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro sarà chiamato a gestire le problematiche di tipo organizzativo nell'ambito della normale governance aziendale.
Da un punto di vista operativo, dunque, il datore di lavoro può organizzare la somministrazione dei pasti a favore dei propri dipendenti, adottando le seguenti modalità:
a. somministrazione diretta del pasto e/o gestione diretta o tramite appalto a terzi, della mensa aziendale;
6 b. stipula di convenzioni con pubblici esercizi per la fornitura del pasto ai lavoratori in forza;
c. attribuzione di buoni pasto ai dipendenti (c.d. ticket restaurant);
d. erogazione di un'indennità sostitutiva di mensa aziendale.
L'obbligazione di somministrazione dei pasti trova la sua fonte nell'esigenza di conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore che, in mancanza del servizio mensa, deve essere messo in condizione di fruire del pasto ponendo il relativo costo a carico dell'Amministrazione. Alla base di ciò si affaccia il principio costituzionale della tutela del diritto alla salute, di cui all'art. 32, finalizzato a garantire al lavoratore il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (Cass. 14 luglio 2016, n. 14388).
In applicazione di tale principio la disposizione di cui all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. N. 65/2001 prevede, tra le altre garanzie, che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno”.
Con specifico riferimento all'obbligo di somministrazione dei pasti, la Corte di Cassazione ha tenuto a sottolineare che l'attribuzione del buono pasto è un beneficio che non viene concesso senza scopo “ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A., con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico- fisiche degli interessati” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31137).
Il buono pasto, infatti, “non è un elemento della retribuzione” ma si concreta in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale
(Cass., 28 novembre 2019 n. 31137. Conformi Cass. 14 luglio 2016, n. 14388; Cass. 1° dicembre
1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 1°luglio 2005, n. 14047; Cass. 21 luglio 2008,
n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 6 luglio 2015, n. 13841). Prosegue la Cassazione sottolineando che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva” (Cassazione civile sez. lav., n.
3137/2019, cit. Conforme Cass. 1° dicembre 1998, n. 12168). Il suddetto orientamento, ormai consolidato, è stato anche avvalorato dalle deliberazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei
Conti, secondo le quali la corresponsione del buono pasto non costituisce un compenso sinallagmaticamente legato alla prestazione lavorativa con la conseguenza che tale beneficio non ha natura retributiva (parere Corte dei Conti Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 08.01.2013; parere Corte dei Conti Lombardia n. 651 del 06.12.2011; parere Corte dei Conti Toscana n. 187 del 21.07.2011.
Anche l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 63/E del 17.5.2005) nella materia specifica dei buoni pasto elettronici, ha precisato che le “card […] non rappresentano titoli di credito, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione
7 del pasto…nei confronti del dipendente la carta assume la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto ha diritto e non il corrispondente valore monetario”.
Nel caso di specie il diritto dei ricorrenti ad ottenere i buoni pasto nasce dall'accordo ARAN per il personale civile del Comparto in data 30 aprile 1996. CP_2
Nel comparto sanità la regolamentazione del diritto alla mensa o, in alternativa, al buono pasto è contemplato nel CCNL integrativo del 20.09.2001.
L'art. 29 comma 1 del CCNL citato (riprodotto nell'art. 4 CCNL del 2008/2009 poi nell'art. 27 del
CCNL 2016/2018 e, da ultimo, nell'art. 43 del CCNL 2019/2021), dispone che: “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”.
Il comma 2 specifica che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.”
I commi 3 e 4 del medesimo articolo concludono dicendo che “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti” e che “il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.”
L'art. 4 del CCNL biennio economico 2008/2009 ha integrato la norma contenuta nel c.c.n.l. integrativo specificando che “in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.”
Riassumendo, i contratti collettivi stabiliscono i seguenti principi:
a) le aziende sono tenute ad istituire i servizi mensa o ad assicurare il pasto con modalità sostitutive;
b) l'organizzazione del servizio è demandata all'autonomia gestionale aziendale, ma resta ferma la competenza del c.c.n.l. nel regolamentare il diritto alla mensa per i lavoratori;
c) hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti (in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro) purché siano presenti in servizio;
d) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Nell'ultimo CCNL del comparto sanità 2019/2021, non sono state apportate modifiche all'istituto della mensa, che resta disciplinato pertanto dalle norme contenute nei precedenti contratti di lavoro. Tuttavia nell'art. 43, riguardante “l'orario di lavoro”, al comma 4 si precisa: “qualora la
8 prestazione giornaliera eccede le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (…) la durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell' Ente nella città, Parte_3 alla dimensione della stessa città (…)”.
Questa previsione è stata inserita allo scopo di rendere compatibile la normativa comunitaria sull'orario di lavoro recepita con il d.lgs. 66/2003 (articolo 8 comma 1: “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”), sia con la legge 161/2014 sia con le esigenze tecnico organizzative legate alla necessità di garantire la continuità assistenziale.
In applicazione di tali principi il Tribunale del lavoro di Roma, per quanto attiene più specificatamente al riconoscimento del diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, nella Sentenza n. 16416 del 30.11.2018 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), ha confermato che il diritto in questione è condizionato da soli due requisiti:
l'effettiva presenza in servizio e lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo una particolare articolazione dell'orario di lavoro.
Con riguardo all'articolazione dell'orario di lavoro il d.lgs. 66/03 dispone appunto che, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa per il recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
La Sentenza recita “secondo l'assetto normativo, legislativo e negoziale vigente –– la ratio dell'istituto è quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Per questo motivo la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso, posto che in nessun caso una norma pattizia o una norma regionale possono indurre, in materia, deroghe o interpretazioni restrittive rispetto a norme legislative di rango statale”.
“Se ne conclude” – termina la Sentenza – “che il riferimento alla compatibilità con le risorse disponibili può intendersi solo come riferito alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive
(buoni pasto o indennità)”.
Il giudice ha pertanto confermato il diritto alla mensa per i lavoratori turnisti che avevano proposto il ricorso disponendo un risarcimento del danno subito calcolata sulle effettive presenze in servizio.
Le dovranno pertanto garantire il diritto alla mensa nelle giornate di effettiva Controparte_3 presenza in servizio ai dipendenti che effettuano un orario di lavoro articolato in turni”.
9 Applicando i principi sopra esposti, alla ricorrente devono essere riconosciuti i buoni pasto per le giornate in cui vi sia stata effettiva presenza in servizio e lo svolgimento dell'attività lavorativa con un orario di lavoro giornaliero che ecceda il limite di 6 ore.
Nel caso di specie, non è contestato l'espletamento del servizio in turni come rappresentato nel ricorso, ma parte resistente contesta il numero dei turni con orario superiore alle 6 ore effettivamente espletati – ciò sulla base della stessa documentazione di parte ricorrente- , afferma la necessità di detrarre i 32 buoni pasto ammessi dalla ricorrente come fruiti e la quota a carico della lavoratrice, evidenzia che il turno di mattina consente di fruire del servizio mensa in quanto termina alle 14,27.
Tali puntuali eccezioni non sono state confutate in modo specifico, né con allegazioni né con prove, dalla parte ricorrente, la quale si è limitata, nelle note finali, a dedurre che “risultano corretti i calcoli effettuati con il ricorso introduttivo del giudizio” e che è incontestato che la ricorrente osservi turni di lavoro di n.7 ore giornaliere;
né la stessa ha controdedotto circa la mancata considerazione della quota a carico della lavoratrice.
Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto. (Cass .n. 3245 del 05/03/2003).
Alla luce di tali principi, le eccezioni di parte resistente devono pertanto ritenersi fondate, con la conseguenza che il numero dei turni conteggiabili ai fini in esame deve essere ridotto, così come deve essere ridotta la somma dovuta.
Ai fini della quantificazione, possono utilizzarsi i nuovi conteggi esposti nelle note conclusive di parte resistente;
anche tali conteggi non risultano contestati (v. note sostitutive di udienza di parte ricorrente).
Ne consegue che può riconoscersi alla parte ricorrente la somma pari ad E.1131,62, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
10 Definitivamente pronunziando:
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dei buoni pasto per i turni di Parte_1 lavoro effettivo svolti con orario superiore a n.6 ore giornaliere e per l'effetto condanna l'azienda al pagamento della somma di E. 1131,62, oltre rivalutazione Controparte_1
e interessi come per legge;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.1500,00, oltre 15%, IVA
e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 14.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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