Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6545 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11382/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11382 del 2024, proposto da Associazione Radio Nuova Vomero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lucianelli, Domenico Siciliano e Giovanni Maria Lucianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Siciliano in Roma, via Vodice, 7;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Radio Digitale LI Caserta S.Cons.R.L., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
(a) del provvedimento con cui il Ministero ha disposto “La chiusura del procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’uso della frequenza esercita dall’emittente RADIO NUOVA VOMERO - concessione 907427 e, in particolare, dell’impianto FM freq. 100,800 MHz del Comune di Somma Vesuviana (NA) e prende atto della riattivazione dello stesso e ordina la disattivazione dell’impianto, e lo spegnimento in ragione di quanto comunicato con la sopracitata comunicazione della CI PO di LI – Area Ambiente – Direzione Amministrativa Ambiente”, trasmesso con la nota prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0010219.09-07-2024;
(b) del provvedimento con cui il Ministero ha disposto “l’esclusione dell’emittente prot. 907427 dall’elenco delle partecipanti alla domanda di manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate, ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS, presentata da RADIO DIGITALE NAPOLI CASERTA S.c.a.r.l. per il bacino d’utenza locale n. 15 (Campania)”, trasmesso con la nota prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0010235.09-07-2024;
(c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque a questi connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. RI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è titolare della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale sotto la denominazione “Radio Nuova Vomero” ed esercisce l’impianto censito ex art. 32, l. n. 223/90 sulla frequenza 100,800 MHz da Somma Vesuvana acquisito il 17 gennaio 2017 da Radio Dimensione Suono S.p.a.
2. In data 29 maggio 2024, il Ministero resistente ha avviato, su segnalazione del competente Ispettorato, un procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’uso della frequenza a cagione dell’inattività dell’impianto, prontamente riattivato.
2.1. A chiusura del procedimento, con provvedimento del 9 luglio 2024, il Ministero, preso atto della riattivazione dell’impianto, considerato che “ la CI PO di LI – Area Ambiente – Direzione Amministrativa Ambiente ha comunicato che l’esercizio dell’impianto del presente procedimento non è legittimato, in ragione della Sentenza TAR Campania n. 3438/2014 (che risulta non appellata) ”, ne ha comunque disposto la disattivazione e lo spegnimento.
2.2. Contestualmente, con provvedimento recante pari data, e per le medesime ragioni, il Ministero ha escluso la ricorrente dal procedimento di manifestazione d’interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete - DAB + ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS - Bacino d’utenza n. 15 (Campania), giacchè, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, questa non è risultata titolare di impianti che effettuano servizio nelle province rientranti nella rete locale n. 2, indicata quale rete preferenziale dal consorzio di appartenenza (Radio Digitale LI Caserta S.c.a.r.l.).
3. In questa sede, la ricorrente impugna entrambi i provvedimenti per i seguenti motivi:
3.1. “ Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 nonché delle norme e dei principi in materia di procedimento e partecipazione, nonché di obbligo di motivazione; violazione del giusto procedimento e dei principi di ragionevolezza e adeguatezza; violazione dell’art. 97 Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione ovvero apparenza della stessa, violazione dei principi di buona fede, buona amministrazione, trasparenza, imparzialità e correttezza dell’attività amministrativa, contraddittorietà, ingiustizia, illogicità, errore in fatto ed in diritto ”.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento - l’unica comunicazione ricevuta sarebbe stata quella rivolta alla sospensione dell’autorizzazione - in relazione ai due provvedimenti impugnati, ciò che avrebbe determinato la compromissione delle garanzie partecipative e la possibilità di influire con un esito diverso sul procedimento attraverso le osservazioni.
3.2. “ Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, del D.Lgs n. 259/2003, del D.Lgs n. 208/2021, della legge n. 36/2001, della L.R. Campania n. 14/2001, nonché delle norme e dei principi in materia di procedimento e partecipazione nonché di obbligo di motivazione; incompetenza; violazione del giusto procedimento e dei principi di ragionevolezza e adeguatezza; violazione dell’art. 97 Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione ovvero apparenza della stessa, violazione dei principi di buona fede, buona amministrazione, trasparenza, imparzialità e correttezza dell’attività amministrativa, contraddittorietà, ingiustizia, illogicità, errore in fatto ed in diritto ”.
Evidenzia la ricorrente, con il secondo motivo, che il Ministero avrebbe illegittimamente motivato il provvedimento di disattivazione per relationem , senza mettere a disposizione della parte la comunicazione pervenuta dalla CI PO di LI e neppure la sentenza del T.A.R. Campania su cui il provvedimento si fonda, peraltro pronunciata tra altri soggetti. Inoltre, al Ministero dovrebbe considerarsi precluso adottare un provvedimento fondato su problematiche di carattere ambientale, essendo competente esclusivamente in materia di disciplina dell’assegnazione delle risorse radioelettriche e di vigilanza sull’uso dello spettro elettromagnetico. Da ultimo, i provvedimenti sarebbero illegittimi per travisamento del fatto, poiché non corrisponderebbe al vero che la ricorrente non è titolare di un valido titolo abilitativo, in quanto la sentenza del T.A.R. Campania: 1) non è stata pronunciata nei confronti dell’odierna ricorrente; 2) non è stata pronunciata a favore del Ministero resistente; 3) è stata pubblicata più di un decennio orsono e non è mai stata posta in esecuzione, con ciò che ne deriva in termini di legittimo affidamento; 4) non impedirebbe alla ricorrente di regolarizzare la propria posizione, non essendovi termini decadenziali.
3.3. “ Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, del D.Lgs n. 259/2003, del D.Lgs n. 208/2021, del bando pubblicato il 30 agosto 2023 in G.U.R.I. Serie Generale n. 202 del 30 agosto 2023, nonché delle norme e dei principi in materia di procedimento e partecipazione nonché di obbligo di motivazione; violazione del giusto procedimento e dei principi di ragionevolezza e adeguatezza; violazione dell’art. 97 Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione ovvero apparenza della stessa, violazione dei principi di buona fede, buona amministrazione, trasparenza, imparzialità e correttezza dell’attività amministrativa, ingiustizia, contraddittorietà, illogicità, errore in fatto ed in diritto ”.
Infine, l’amministrazione avrebbe errato nell’escludere dalla partecipazione la ricorrente, posto che il Bando prevedrebbe soltanto l’esclusione della società consortile e non del singolo consorziato.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
6.1. Quanto al primo motivo, agli atti è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura per manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso (doc. 10 depositato dalla difesa erariale), mentre la nota del 29 maggio 2024, benché riferita all’esercizio del solo potere di sospensione, contiene una rappresentazione dei fatti, che hanno dato luogo alla disattivazione, tale da consentire la difesa nel procedimento, fermo restando che si è in presenza di provvedimenti espressione di un potere di vigilanza, come tali vincolati a norma dell’art. 21 octies , comma 2, l. n. 241/90.
6.2. Per quanto concerne il secondo motivo, sussistono nel caso di specie i requisiti della motivazione per relationem . Infatti, “ Non sussiste un obbligo di motivazione contestuale del provvedimento amministrativo, essendo sufficiente ad assolvere l'obbligo di una motivazione adeguata anche il richiamo per relationem alle ragioni espresse in un precedente atto; peraltro, se è vero che l'art. 3, l. n. 241 del 1990 stabilisce che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, tale previsione va intesa semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato ” (Consiglio di Stato sez. II, 14/03/2025, n. 2129), sicché la ricorrente avrebbe potuto (come in effetti ha fatto) consultare la sentenza alla base del provvedimento in quanto pubblicata e chiedere l’ostensione della comunicazione pervenuta dalla CI PO di LI (si osservi, depositata in giudizio dalla controparte e non fatta oggetto di motivi aggiunti). “Peraltro, nell’atto notarile di cessione depositato dall’Avvocatura dello Stato si legge, tra le premesse, che “ l’acquirente dichiara di avere piena conoscenza del contenuto della sentenza n. 3438/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 833/09 Reg. Ric.) emessa dal Tribunale Regionale della Campania all’esito del ricorso promosso da Radio Dimensione Suono spa contro la Provincia di LI ”.
6.2.1. Quanto all’asserita incompetenza del Ministero in materia ambientale - in disparte il fatto che la sentenza n. 3438/2014 di archiviazione dell’istanza di autorizzazione è stata pronunciata nei confronti del proprio dante causa per gli effetti dell’art. 2909 c.c. - è sufficiente rilevare che l’amministrazione ha semplicemente fatto proprie le valutazioni operate dalle amministrazioni competenti, non sostituendosi ad esse, sicché il vizio denunciato sotto questo profilo non sussiste.
6.3. Infine, l’eventualità dell’esclusione della singola consorziata è desumibile dall’art. 8, comma 3 del bando, ove è previsto che la società consortile è esclusa in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione ovvero di esistenza di una causa di esclusione in capo ad una o più delle consorziate indicate ai fini della partecipazione, “ salvo il caso in cui la perdita dei requisiti sia sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione e il venir meno della impresa consorziata non incida sulla permanenza dei requisiti in capo alla società consortile ”.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Ministero resistente, che liquida in €1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
RI EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EL | IT CA |
IL SEGRETARIO