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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 404/2022 R.G. in materia di lavoro promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Assunta Pillitteri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lercara Friddi in Via Finocchiaro Aprile n. 23, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso l 'Avvocatura Distrettuale dell'Ente sita in Palermo in Via Laurana n. 59 e rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale alle liti per notar di Roma;
Per_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- ripetizione dell'indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.02.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe n.q. conveniva in giudizio l' , proponendo opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 251/2021 – RG 2374/2021- emesso dal Tribunale di Termini
Imerese , sez. lavoro, in data 12.10.2021 e notificato il 04.01.2022, richiesto ed emesso a causa di un indebito pagamento pari ad € 617,54 sulla sua pensione Cat. SOART n. 35731835 dal 01.01.2009 al 31.03.2010; pagamento ritenuto dall' non dovuto “a causa del possesso di redditi di importo superiore ai CP_1 limiti stabiliti dalla legge”. A sostegno dell'opposizione, deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'indebito ricorrendo, tra l'altro, l'intervenuta decadenza ex art 13 della l. 412/1991, nonché l'intervenuto pagamento delle somme per il medesimo periodo di riferimento ed oggetto di un precedente decreto ingiuntivo n. 200/2021- RG 1714/2021- emesso da Tribunale di Termini Imerese in data 28.07.2021 e notificato il 28.09.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.0.2023, si costituiva l'ente previdenziale contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Con note sostitutive di udienza del 17.04.2023, la parte opponente lamentava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre sessanta giorni dalla data di emissione, nonché la tardività della costituzione dell' , con conseguentemente inutilizzabilità di tutta CP_1 documentazione prodotta.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 17.12.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
L'opponente lamenta, in primo luogo, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre sessanta giorni dalla data di emissione.
In particolare, il decreto ingiuntivo emesso in data 12.10.2021 dal Tribunale G.L. di Termini Imerese, risulta notificato all'opponente in data 04.01.2022, quindi, ben oltre i termini perentori sanciti dal citato articolo. Tale ritardo determina, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma non priva, di per sé, di fondamento la pretesa creditoria avanzata dall' CP_1
Al riguardo, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 14 dicembre 1990 n. 11915, Cassazione civile, sez. I, 3 ottobre 1983 n. 5760, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14910 del 13/06/2013) che :
”L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, a prescindere dall'esistenza di eventuali vizi del procedimento monitorio, anche se afferenti alla fase di notificazione ex art. 643 c.p.c. Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con l'opposizione, il giudice dell'opposizione legittimamente decide il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, perchè la opposizione non e' soltanto limitata alla mera declaratoria di detta inefficacia, ma si estende anche all'accertamento della sussistenza del credito del ricorrente”. Quanto alla tardiva costituzione dell'ente previdenziale non vi è dubbio che la costituzione dell sia da considerarsi tardiva e ciò rispetto all'udienza ab CP_1 origine fissata da questo giudice (07.02.2023).
Tra le conseguenze della tardiva costituzione del resistente vi è quella per cui allo stesso viene preclusa l'articolazione dei mezzi istruttori. Analoga sorte grava sui documenti, i quali non potranno essere utilizzati dal Giudice per fondare il proprio convincimento, salvo che siano sopravvenuti nella disponibilità delle parti ovvero si siano formati in un momento successivo all'instaurazione del giudizio o, ancora, se la loro produzione sia giustificata dal successivo sviluppo del giudizio. "L'acquisizione in causa di documenti successivamente al deposito del ricorso introduttivo (o, rispetto al convenuto, rispetto alla memoria di costituzione e risposta) può aversi soltanto a ben precise condizioni, essenziali al fine di assicurare tenuta al principio di preclusione che governa il rito del lavoro;
la produzione tardiva può essere ammessa in particolare se si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004,
n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337)” (Cass. n. 33393/2019). È pur vero che l'acquisizione documentale potrebbe aversi d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione e cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, ma ciò a condizione che in tal modo non si intenda dimostrate l'esistenza od inesistenza di una circostanza destinata, come nel caso di specie, ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova. Ciò premesso, la pretesa restitutoria azionata in via monitoria dall' deve CP_2 ritenersi fondata.
Ed infatti, innanzitutto va considerato che il carattere indebito della prestazione ricevuta non è controverso tra le parti (l'opponente, infatti, non l'ha contestato, né, soprattutto, ha dimostrato il possesso dei requisiti per ottenere la prestazione o comunque l'importo effettivamente erogato: cfr. ricorso), cosicché la decisione della causa dipende dalla fondatezza dell'eccezione di irripetibilità sollevata dalla ricorrente ai sensi dell'art.13 della L. 412 del 1991. Ora, è necessario chiarire che ai sensi dell'art. 52, L. 88/1989 “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchia a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione, ma, allo stesso tempo, che in caso di riscossione di rate di pensione non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. L'art. 13, L. 412/1991, poi, ha chiarito che la disposizione appena citata si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione a somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore (salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato), con l'ulteriore precisazione che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Il secondo comma dell'art. 13 della L. 412/1991, infine, impone all' di procedere annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. In altre parole, quindi, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 5984 del 23 febbraio 2022; cfr. anche Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 15039 del 31 maggio 2019, secondo cui “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o
l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita CP_1 oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_2 dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”). Ciò detto, l'eccezione di irripetibilità formulata dall'opponente va respinta per le ragioni che seguono. Premesso che l'indebito trova fondamento sulla percezione di “rate di assegno non spettanti nonché indebita corresponsione di maggiorazione sociale o assegno sociale della pensione cat. SOART n. 35731835 non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge percepita per il periodo 01.01.2009-31.03.2010”, va considerato che l'opponente non ha dedotto, né dimostrato la rituale comunicazione dei redditi della madre all relativamente al periodo in contestazione Parte_1 CP_1
(01.01.2009-31.03.2010).
Tale circostanza risulta determinante, perché, posto che nella fattispecie non trova applicazione il primo comma dell'art. 13, L. 412/1991 (non risulta, infatti, che l'erogazione sia avvenuta per un errore dell' , il presupposto per la CP_1 decorrenza della decadenza stabilita dal secondo comma del medesimo articolo
13 consiste nella comunicazione, da parte del pensionato, della propria situazione reddituale (o, comunque, dall'accertata conoscenza della stessa da parte dell'ente erogatore: cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 15039 del 31 maggio 2019, secondo cui “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di CP_1 recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati CP_2 rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”, nonché Cass., sez. lav., sentenza n. 3802 dell'8 febbraio 2019, secondo cui “in tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto CP_1 conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”). È preciso convincimento di questo giudice, dunque, che chi agisca in giudizio per far valere la decadenza del diritto altrui sia tenuto a precisare il termine iniziale di decorrenza, allegando e dimostrando gli elementi costitutivi dell'eccezione sollevata. Né può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte opponente circa l'intervenuto pagamento delle somme per il medesimo periodo di riferimento ed oggetto di un precedente decreto ingiuntivo n. 200/2021 – RG. 1714/2021- emesso da Tribunale di Termini Imerese in data 28.07.2021 e notificato il
28.09.2021 inerente, quest'ultimo, un diverso arco temporale (01.01.2007-
28.02.2011).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate ex D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza della fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 251/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 12.10.2021 che dichiara esecutivo;
- condanna N.Q DI EREDE DI Parte_1 Pt_1
alla rifusione delle spese di lite della fase di opposizione in
[...]
favore dell' che liquida complessivamente in € 230,00 oltre spese CP_1
generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 17.12.2024 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo