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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/09/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 4239/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. con l'Avv. CASTELLETTI GIULIANA C.F._1
e da nata a [...] il Parte_2
19/10/1988, C.F. con l'Avv. TENUTI C.F._2
NICOLETTA,
Pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
reiterate con nota di trattazione scritta del 16 e 19 maggio 2025, da ritenersi qui integralmente richiamate
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
Pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e congiuntamente Parte_1 Parte_2
così dispone:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. con l'Avv. CASTELLETTI GIULIANA C.F._1
e da nata a [...] il Parte_2
19/10/1988, C.F. con l'Avv. TENUTI C.F._2
NICOLETTA,
Pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
reiterate con nota di trattazione scritta del 16 e 19 maggio 2025, da ritenersi qui integralmente richiamate
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
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P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e congiuntamente Parte_1 Parte_2
così dispone:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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