Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02367/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2367 del 2022, proposto da Az. Agr. ON RS, TO GI e C. S.S., in persona dei soci RS ON, TO GI ON, RC ON, PA IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A. Agenzia per Le Erogazioni in Agricultura, non costituito in giudizio;
nei confronti
A.P.L. - Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego in data 07 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044801 e del diniego in data 07 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044802 da parte di EA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e
- per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'EA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
- per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da EA ex art. 8 ter L. n. 33/2009;
- per dichiarare l'obbligo di EA di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente;
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 il dott. LU ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’ Azienda agricola indicata in epigrafe svolge attività di coltivazione dei terreni e allevamento del bestiame per la produzione di latte vaccino e fino al 31.3.2015 è stata sottoposta al regime del prelievo supplementare.
L’azienda agricola ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione una serie di richieste il pagamento relativi a crediti di AGEA a titolo di “prelievo latte sulle consegne” in relazione agli anni 1996/1997, 1997/1998, 2003/2004.
In seguito ha inviato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione varie istanze di autotutela ex art. 1, commi 537 e 538 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative alle singole intimazioni di pagamento, volte ad ottenere l’annullamento delle intimazioni, contestando la pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare ponendo a fondamento della richiesta, tra l’altro, le sentenze della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 nella causa C-46/18, del 11 settembre 2019 nella causa C-348/18.
Le istanze di autotutela sono state riscontrate da AGEA con due note del 7.6.2022 prot. 44801 e del 7.6.2022 prot. 44802 nelle quali l’Ente ha riscontrato le istanze facendo riferimento alle cartelle di pagamento in base alle quali sono state emesse le intimazioni di pagamento.
Le cartelle di pagamento indicate da AGEA sono la cartella 30020150000007735000 e la cartella 30020180000011629000.
Con le due note prot. 44801/2022 e prot. 44802/2022 AGEA ha respinto le istanze di autotutela confermando la legittimità del “debito iscritto a ruolo”.
L’azienda agricola ha così impugnato le note prot. 44801/2022 e prot. 44802/2022 affidando il gravame a sette motivi così rubricati:
“1 - Violazione dell’art. 1, comma 538 lett. a) della L. 228/2012 in quanto non è stata adeguatamente valutata la sussistenza dei relativi presupposti per l’annullamento in autotutela, anche alla luce della riscrittura da parte della l. n. 124/2015 dell’art. 21 nonies della l. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 l. n. 241/1990, 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost., violazione dell’art. 4 TFUE e dell’art. 19 c. 2 TUE, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, violazione dell’art. 2, commi 1 e 2 l.n. 117/1988. Violazione del principio del legittimo affidamento”;
“2 - Violazione del principio di legalità, della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo Violazione del principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE”;
“3 - Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, Violazione del principio del giudicato esterno”;
“4 - Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, disparità di trattamento”;
“5 - Violazione del diritto dell’Unione, violazione del principio di legalità, violazione del principio di certezza del diritto, violazione dell’obbligo di disapplicare la disciplina nazionale incompatibile con la normativa comunitaria”;
“6 - Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo - Violazione del principio di parità di trattamento più specificatamente sancito all’art. 40, n.3, secondo comma, del Trattato CE”;
“7 - Violazione del principio di legalità e dell’art. 1 comma 1 L. 119/2003”.
Infine, ha proposto domanda risarcitoria conseguente all’azione illegittima posta in essere da AGEA.
Tramite le predette censure la ricorrente contestata, sostanzialmente, il mancato annullamento delle note impugnate, previa rideterminazione degli importi richiesti alla luce dei pronunciamenti del giudice europeo di cui alle sentenze della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C-46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
La ricorrente ha deposito in giudizio un’istanza di transazione datata 16.7.2025 indirizzata al Ministero dell’agricoltura – Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell’art. 1, comma 554, della legge n. 207/2024, con cui chiede la definizione delle pendenze debitorie relative alle “campagne lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009”.
Con successiva memoria ha chiesto il rinvio della causa “al fine di verificare la definizione dell’istanza”, richiamando al riguardo due precedenti del Consiglio di Sato (Sez. VI, 16/05/2025, n. 04242; Sez.VI 16/05/2025, n.04239; Sez. VI, 16/05/2025, n. 4235).
All’udienza del 23.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio reputa di non poter accogliere l’istanza di rinvio della causa giustificata in virtù della definizione dell’istanza di transazione del 16.7.2025.
L’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, inserito dall’art. 1, comma 554, della legge n. 2027/2024, prevede “1. Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto … è istituito un organismo collegiale.
2. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte … le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009 …
4. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione ...
6. In caso di accettazione della proposta, l'organismo di cui al comma 1 redige un verbale … nel quale è riprodotta, unitamente alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione ...”.
La disciplina sopra richiamata consente alla parte interessata di presentare istanza di definizione in via transattiva delle posizioni debitorie pendenti che siano connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativo alle “campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009”.
Il presupposto normativo per la definizione transattiva è la pendenza delle controversie sulle posizioni debitorie.
Una volta che l’interessato ha presentato istanza di definizione transattiva, l’Organismo di composizione è tenuto ad esaminare l’istanza, fermo restando che, in caso di contenziosi pendenti, la proposta transattiva è subordinata alla loro rinuncia oppure, in caso di sentenze non passate in giudicato, alla rinuncia alla relativa impugnazione.
Ne consegue che la presentazione della domanda transattiva innanzi all’Organismo di composizione non comporta la sospensione dei giudizi pendenti né richiede, ai fini della sua definizione, il rinvio dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della posizione debitoria.
Del resto, la domanda transattiva è valutabile, e la posizione è definibile, da parte dell’Organismo di composizione anche in presenza della definizione della controversia in via giurisdizionale.
La presente controversia si colloca proprio in tale ultimo ambito.
Parte ricorrente, nella pendenza dell’odierno giudizio, ha presentato domanda transattiva (16.7.2025). I termini (90 giorni) per la definizione dell’istanza sono peraltro scaduti alla data dell’udienza di merito.
Ne deriva che la definizione della controversia non comporta alcun pregiudizio per la ricorrente in quanto la domanda transattiva risulta già presentata nell’ambito di un giudizio pendente.
Del resto, a fondamento della richiesta di rinvio non possono essere utilmente invocati i precedenti richiamati nella memoria del 22.9.2025 (“CdS, Sez. VI, 16/05/2025, n. 04242; Sez.VI 16/05/2025, n. 04239; Sez. VI, 16/05/2025, n. 4235”).
In quelle controversie il giudice di appello ha disposto il rinvio della causa sul presupposto che la parte non avesse ancora presentato la domanda transattiva ai sensi dell’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023.
Il giudice di secondo grado ha quindi concesso il rinvio, ai seni dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., al fine di consentire la presentazione della domanda transattiva per non vanificare la possibilità, accordata all’interessato, come da sua richiesta, di beneficiare della disciplina di favore prevista per superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare.
Nel caso di specie, come detto, parte ricorrente ha invece presentato l’istanza transattiva, sicché non si pone l’esigenza ravvisata dal Consiglio di Stato per disporre il rinvio dell’udienza.
Va aggiunto, infine, in alcuni contenziosi di primo grado, riguardanti controversie analoghe, il rinvio della causa, richiesto da parte ricorrente, nell’ambito del rito processuale sullo smaltimento del contenzioso giudiziario, al fine di presentare la domanda di transazione non è stato neppure concesso.
Il giudice di primo grado ha osservato in particolare che “la definizione del giudizio dinanzi a questo Tribunale non compromette la possibilità per la parte ricorrente di accedere a detto meccanismo il quale risulta espressamente riferito, dal comma 4 dell’art. 10 ter, ai «contenziosi […] pendenti», stante la pendenza dei termini per proporre un eventuale appello al Consiglio di Stato ove riproporre la medesima istanza.
L’istanza di rinvio pertanto deve essere respinta tenuto conto peraltro che si tratta di un giudizio di smaltimento (come noto, aventi ad oggetto giudizi risalenti) ove sono ammesse eccezionalmente istanze di rinvio” (così, Tar Lazio, sede di Roma, Sez. II-quater, n. 10769/2025; in termini sostanzialmente analoghi, Tar Lombardia, sede di Milano, Sez. II, n. 2560/2025 e n. 2558/2025, Tar per il Veneto, Venezia, n. 1369/2025).
La richiesta di rinvio dell’udienza non va pertanto accolta non ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a..
Nel merito si osserva quanto segue.
Il sistema di contingentamento produttivo definito con il regime delle quote latte è stato introdotto, a decorrere dal 1984, con il regolamento (CEE) n. 856/84, che ha inserito l'art. 5-quater nel regolamento (CEE) 804/68 sulla organizzazione comune di mercato del settore lattiero caseario (entrambi i regolamenti non sono più in vigore). Ciò al fine di ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda in Europa e risanare il settore: il sistema di contingentamento produttivo è cessato il 31 marzo 2015.
La normativa comunitaria - contenuta dapprima nel Reg. 3950/92, poi nel Reg. 1788/2003 e, infine, nel Reg. 1234/2007 - ha richiesto un complesso sistema organizzativo capace di ripartire il quantitativo globale garantito di latte, attribuito dall'Unione europea ad ogni Stato membro, in quote individuali da assegnare ai produttori, per poi procedere alla riscossione delle cosiddette multe in caso di superamento di tali quote (denominate "prelievo supplementare"), dovute dai produttori con eccesso di produzione.
Con il decreto-legge n. 49 del 2003 (convertito dalla legge n. 119/03) il legislatore nazionale ha riformato la normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.
Il provvedimento ha ridefinito i ruoli e le responsabilità degli operatori della filiera (produttori e acquirenti) e dei soggetti istituzionalmente competenti (Dicastero, Regioni, AGEA, che diviene organismo di coordinamento e referente unico per la Comunità europea).
Con la sentenza di cui alla causa C-348/18 la Corte di giustizia si è espressa sul potere dello Stato membro di decidere di procedere alla “riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati”, ritenendo che “tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”.
Con la sentenza di cui alla causa C-46/18 la Corte di giustizia si è espressa sul potere dello Stato membro di procedere al rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare ritenendo che il diritto europeo “osta a una normativa nazionale … che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile”.
Nello stesso senso si pone la sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2022, causa C-377/19, che si è pronunciata, con riguardo alla campagna dal 2004 al 2007, sulla disciplina della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso.
La ricorrente afferma che dalle predette pronunce discende l’obbligo per lo Stato membro di ricalcolare “in modo virtuale l’importo dovuto da ciascuno con la cancellazione di quella parte del prelievo supplementare che non corrisponde alla normativa europea”.
Precisa che AGEA ha quantificato le somme dovute, oggetto della cartella di pagamento, sul presupposto sulla disciplina nazionale di cui all’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/2009 e dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 8/2000 (con riferimento all’istituto della compensazione nazionale tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, previa riassegnazione ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento inutilizzati), nonché dell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 49/2003 (con riferimento all’istituto del rimborso del prelievo supplementare in favore dei produttori), che la Corte di giustizia ha invece ritenuto da un lato non compatibile con il diritto europeo e dall’altro lato essere in pregiudizio di aziende agricole che, come la ricorrente, “non avevano effettuato il prelievo mensile” (nel caso del rimborso).
Dalla documentazione versata in giudizio emerge la ricorrente in un primo tempo si avvalsa della procedura di rateizzazione della propria posizione debitoria in relazione alla campagna 1996/1997 ai sensi della disciplina di cui al d.l. n. 5/2009, mentre per la compagna 2003/2004 la ricorrente non si avvalsa della procedura di rateizzazione.
Poiché la procedura di rateizzazione non si è formalizzata, AGEA ha trasmesso la cartella di pagamento 30020150000007735000, sulla cui base sono state emesse le intimazioni di pagamento relative al prelievo supplementare, riguarda le campagne lattiere 1996/1997 e 2003/2004.
La ricorrente ha impugnato la predetta cartella innanzi a questo Tribunale che con sentenza n. 1133/2016 ha respinto il ricorso (rg. n. 1845/2015).
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla ricorrente e il Consiglio di Stato con sentenza n. 5771 dell’11.7.2022 ha respinto l’appello.
Successivamente in relazione alle intimazioni di pagamento derivanti dalla cartella di pagamento in esame, la ricorrente ha inoltrato istanza di autotutela ai sensi dell’art. 1, commi 537 e 538 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
AGEA con nota prot. 44801/2022 ha respinto l’istanza di autotutela confermando la legittimità del debito iscritto a ruolo, precisando che le due decisioni della Corte di giustizia, causa C-348/18 e causa C-46/18, non riguardano la posizione della ricorrente.
La ricorrente ha impugnato la nota prot. 44801/2022.
Alla luce della ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda di causa, deriva che, in relazione alla debenza della pretesa creditoria posta a fondamento delle intimazioni di pagamento - oggetto dell’istanza di autotutela che AGEA ha respinto con la nota prot. 44801/2022 impugnata - si è formato il giudicato.
Il giudicato sulla debenza della pretesa creditoria che si è formato costituisce una sopravvenienza giuridica verificatasi dopo la proposizione del ricorso che rende, pertanto, l’odierno gravame infondato.
Al riguardo non può invocarsi la disapplicazione del giudicato amministrativo sull’accertata debenza del prelievo per contrasto con quanto statuito dalle decisioni della Corte di giustizia richiamate da parte ricorrente.
Il diritto europeo non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione in caso di contrasto di tale decisione con una statuizione della Corte di giustizia (Corte di giustizia, sentenza 4.3.2020, causa C-34/19, caso Telecom), salvo che ricorra la fattispecie della lesione delle competenze riservate alla Commissione dell’UE (Corte di giustizia sentenza 18.7.2007, causa C-119/05, caso Lucchini; Id., sentenza 3.9.2009, causa C-2/08, caso Fallimento Olimpiclub) che qui non viene in emersione.
Ne consegue che non è possibile invocare la disapplicazione del giudicato interno, sia di merito che di rito, per contrasto con il diritto europeo per far sì che il giudice nazionale possa conformarsi a quanto statuito dalla Corte di giustizia (Tar Lombardia, sede di Brescia, Sez. II, 16.9.2025, n. 813).
Analogo discorso deve farsi con riferimento alla campagna lattiera 1997/1998 oggetto della nota di AGEA di rigetto prot. 44802/2022.
Dalla documentazione versata in giudizio emerge che la cartella di pagamento 30020180000011629000, sulla cui base sono state emesse le intimazioni di pagamento relative alla predetta campagna lattiera, è stata impugnata innanzi al Tar Lazio, sede di Roma. Il giudizio è stato dichiarato perento con sentenza n. 1617/2013 (rg. n. 11305/2000). La sentenza non è stata impugnata dalla ricorrente e quindi è passata in giudicato.
La perenzione comporta l’estinzione del giudizio e conseguentemente l’inoppugnabilità del provvedimento che è stato impugnato nel giudizio dichiarato perento.
AGEA, compulsata in sede di autotutela, ha quindi correttamente respinto l’istanza ritenendo che nella specie non trovano applicazione le sentenze della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 nella causa C-46/18, del 11 settembre 2019 nella causa C-348/18, invocate dalla ricorrente a fondamento dell’autotutela e nei motivi di ricorso.
Inoltre, AGEA dà atto che la ricorrente ha avanzato “richiesta di rateizzazione” che è stata accolta con propria nota del 23.9.2014.
Nonostante l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione, la procedura non si è tuttavia formalmente conclusa con la stipulazione dell’accordo con AGEA ex art. 8- quinquies del d.l. n. 5/2009.
Fermo quanto sopra, per le ragioni indicati in relazione all’impugnativa della nota prot. 44801/2022, anche i motivi di ricorso formulati nei confronti della nota prot. 44802/2022 non sono idonei a determinare l’illegittimità della decisione di AGEA di rigettare l’istanza di autotutela.
In conclusione, il ricorso va respinto.
In considerazione dell’oggetto della controversia e delle questioni giuridiche trattate, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON TI, Presidente
LU ER, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU ER | ON TI |
IL SEGRETARIO