Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6752/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6752/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Manuela Maio, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.to e difeso come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Domenico Ciliberti, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 28.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2022 [nata a [...] il Parte_1
04.06.1971 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nato a [...] il [...] (CF. Controparte_1
)] in data 28.9.2013 in LI (PZ) e che dall'unione C.F._2 non erano nati figli, chiedeva di pronunciarsi la separazione personale. La ricorrente domandava, inoltre la previsione a carico del resistente di un assegno di euro 1.000,00 mensili per il suo mantenimento.
Con comparsa depositata in data 8.1.2023 si costituiva , il Controparte_1 quale aderiva alla richiesta di pronunciare la separazione personale chiedendo il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente emetteva con ordinanza del 10.1.2023 i provvedimenti provvisori.
Espletata la prova testimoniale, alla udienza del 29.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti. Di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
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B) La ricorrente ha formulato domanda di mantenimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d.
“circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n.
31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr.
Cass. civ., sez. I, 06 settembre 2021, n.24049; Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2021,
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n. 12329).
Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che nel caso di specie è emerso che:
1) la ricorrente (di quasi 55 anni) è un avvocato, collabora con uno studio legale;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito complessivo di euro 9.141,00 ed un reddito imponibile di 2.400,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di euro 5.829,00 ed un reddito imponibile di 1.600,00 euro;
vive in un immobile condotto in locazione per il quale paga un canone di 450,00 euro oltre
20,00 euro di condominio;
2) il resistente (di quasi 57 anni) è dipendente di un istituto di credito, percepisce uno stipendio mensile di circa 2.000,00 euro;
ha dichiarato per l'anno di imposta
2023 un reddito da lavoro di circa 41.900,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito lordo di poco superiore ai 40.000,00 euro e per l'anno di imposta 2020 un reddito di circa 39.600,00 euro;
vive in un immobile di proprietà gravato da una rata di mutuo di 350,00 euro mensili;
alla udienza presidenziale si è reso disponibile in via transattiva a versare un assegno di 300,00 euro mensili alla coniuge.
Pertanto, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si ritiene congruo quantificare in euro 400,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del resistente.
C) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
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- Dichiara la separazione personale di [nata a [...] il Parte_1
04.06.1971 (C.F. )] e [nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
2.6.1968 (CF. )]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di LI (PZ) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- dispone che il sig. versi alla signora entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese per il proprio mantenimento l'importo di euro 400,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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