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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/09/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di Mauro in data 24/09/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1291/2023R.g.
Tra
n.20/11/1974 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Mobilio Francesco
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Esposito Gianfranco
RESISTENTE
OGGETTO: previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 26/06/2023, depositato in data 23/06/2023, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare accertare e dichiarare che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ammonta ad €. 1.944,42 al lordo delle ritenute di legge;
Controparte_2
2) accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti, il diritto del ricorrente a percepire il T.F.R maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la pari ad €. 1.944,42 Controparte_2 al lordo delle ritenute di legge direttamente a carico dell' quale gestore del Fondo di Garanzia CP_1 ai sensi dell'art 2 L. 29 maggio 1982 n 297; 3) per l'effetto condannare l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore al pagamento della somma €. 1.944,42 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (17 gennaio 2017) ovvero dalla diversa data di giustizia sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare, infine, l resistente in persona del suo CP_3 legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.
1 Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 03.12.2024
e del 23.09.2025 frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c., con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati, nel giorno successivo alla scadenza del predetto termine e che si considera, dunque, letta in udienza.
Parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto alla percezione del TFR, maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita società , attingendo al CP_2
Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297.
La fattispecie oggetto del presente giudizio è sovrapponibile a quel la oggetto della sentenza n. 351 del
2025 del Tribunale di Vibo Valentia, cui i l Giudice scrivente intende dare continuità e che si richiama integralmente, ai sensi dell'art.118 disp. a.t.t. c.p.c.
In via preliminare si rileva che la natura della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori ha previdenziale e non retributiva;
non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore. L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro, il
Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR come previsto dall'art. 2120 c.c. e, erogata la prestazione, può agire in via di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro
(sostituendosi al lavoratore già soddisfatto nel suo diritto di credito). La Corte di cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, cui il Giudice scrivente presta adesione, ha chiarito che la natura della prestazione del Fondo di Garanzia è di tipo 10.5.2016, n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e
20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto
l' debba operare in qualità di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che CP_1 ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo” (Cass. n.
25016/2017).
Ciò posto, risulta chiara la previsione normativa della necessità di determinati presupposti per l'attivazione e l'intervento del Fondo di Garanzia. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata
“disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede quindi che: “è
2 istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. La disposizione normativa, dunque, individua due presupposti ai fini dell'intervento del Fondo: il primo è l'accertamento del credito del prestatore tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo e riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
il secondo è il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro presupposto e riguarda i datori di lavoro non soggetti alle già menzionate procedure concorsuali. Nel caso di specie, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 16.03.2022 ha stabilito che: «considerato che la curatrice, a seguito di ampie indagini e approfondita valutazione, che il collegio condivide e fa propria, ha evidenziato l'insussistenza di poste di attivo fallimentare acquisibile, tenuto conto che il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto dal G.i.p.
del Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 20.12.2016 nell'ambito del procedimento penale n.
2044/2013 RGNR D.D.A., e n. 1223/2014 RG GIP D.D.A., ha riguardato “le quote sociali e l'intero patrimonio aziendale della società […] ordina non farsi luogo a provvedere alla verifica CP_2 dei crediti», il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, purché, il credito risulti accertato in un titolo esecutivo che – per giurisprudenza di Cassazione ormai cristallizzata – rappresenta la modalità necessaria per individuare la misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di Garanzia. Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento attesa la mancanza del titolo esecutivo, ritenuto condizione necessaria per l'accesso al Fondo: non vi è prova in atti della sussistenza di un titolo esecutivo in favore di parte ricorrente, che ha allegato a corredo dell'invocata prestazione unicamente il prospetto paga, che non consentirebbe in alcun modo la surroga dell' nel credito nei confronti CP_1 del datore di lavoro.
3 Né possono trovare accoglimento le deduzioni di parte ricorrente relative al valore della busta paga: la stessa rileva quale titolo per accertare il credito nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro ed è ritenuta sufficiente per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo. Ma non ha in sé il valore di un titolo esecutivo. Non risulta, peraltro, che il ricorrente si sia attivato, in alcun modo, a ottenere il titolo esecutivo o qualsiasi accertamento giudiziale del credito vantato. Le preclusioni nel caso in concreto, caratterizzate dalla sussistenza di un provvedimento, peraltro, non definitivo di confisca, riguardano la possibilità per l'odierna parte ricorrente di ottenere un provvedimento di condanna, né risulta che parte ricorrente si sia attivata in alcun modo con un'azione di un mero accertamento. Il prestatore non può, dunque, ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia in quanto sprovvisto di titolo esecutivo sprovvisto di titolo esecutivo: unico elemento che consentirebbe all' di surrogarsi al lavoratore nel credito, CP_1 dallo stesso vantato, a titolo di TFR nei confronti del datore di lavoro. Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo e sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse e delle motivazioni della decisione.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 24 settembre 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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