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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 16351/2024 promossa da:
ifesa dall'avv. FORMENTO JACOPO, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in VIA SAVIGLIANO N. 37 12100 CUNEO
ATTRICE contro difeso dall'avv. PISANTI GIUSEPPE, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO GALILEO FERRARIS, 46 10123 TORINO
CONVENUTA
, Controparte_2
, CP_3
CP_4
, CP_5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in totale riforma della sentenza n. 729/2024, R.G. n. 235/2019, pubblicata dal Giudice di Pace di Torino in data 04.3.2024, non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità del SI. e della SI.ra per il CP_4 Controparte_2
1 sinistro in cui è stata danneggiata l'auto Citroen C3 tg. EL831FL, di proprietà della SI.ra , che al tempo Parte_1 dell'evento si trovava regolarmente in sosta;
di conseguenza, preso atto che alla data dell'incidente l'autovettura condotta dal SI. era sprovvista di copertura CP_4 assicurativa, condannare il SI. , la SI.ra e la società (in CP_4 Controparte_2 Controparte_1 qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada) al risarcimento dei danni cagionati all'odierna attrice ed ammontanti complessivamente ad euro 4.569,17; con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
D.M.55/2014, oltre il rimborso delle spese generali del 15% oltre ancora ai rimborsi per IVA e CPA.
Per parte appellata:
- confermare integralmente la sentenza impugnata, respingendo ogni domanda formulata nei confronti della
[...]
nella prefata qualità, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in Controparte_6 narrativa.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, liquidare a parte attrice i soli danni che risulteranno conseguenza immediata e diretta del sinistro de quo.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace
n. 729/2024, R.G. n. 235/2019 pubblicata in data 04.3.2024, non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 5.11.20218 rappresentava i seguenti fatti: Parte_1
• In data 14.01.2018 (intorno alle ore 7.30), in Torino presso l'intersezione tra Via Cigna e Strada del Fortino, mentre si trovava regolarmente in sosta, l'autovettura Citroen C3, targata EL831FL, di proprietà di veniva urtata dalla Opel Corsa, targata ES897TY, condotta da Parte_1
e di proprietà di CP_5 CP_3
• l'urto descritto era stato causato dall'impatto di una Fiat Stilo, targata CF477TJ, di proprietà di e condotta al tempo del sinistro da , contro il fianco sinistro Controparte_2 CP_4 dell'Opel, che era stata poi sospinta contro l'auto della Pt_1
• La Fiat Stilo aveva infatti colpito il lato sinistro dell'Opel Corsa, nel tentativo di superarla irregolarmente, quando questa aveva già iniziato la manovra di svolta a sinistra;
• Il conducente della si era dato immediatamente alla fuga, ma il guidatore dell'Opel Corsa Pt_2
era riuscito a fotografarne la targa e, così, si era potuti risalire alla proprietaria ( CP_2
2 , la quale aveva dichiarato agli agenti della Polizia Municipale di aver prestato al CP_2
la propria autovettura, proprio il giorno del sinistro, aggiungendo che lo stesso le aveva CP_4
comunicato di aver avuto un incidente;
• Il veicolo della guidato dal era risultato sprovvisto di copertura Controparte_2 CP_4
assicurativa e, per questo, ne era stato disposto il sequestro amministrativo;
• In conseguenza dell'urto subito, la Citroen C3 della aveva riportato danni per euro Pt_1
3.405,59;
• Inoltre, l'esponente aveva dovuto corrispondere 640,50 euro per il soccorso notturno e la fornitura di un'autovettura sostitutiva, indispensabile per poter rientrare da Torino a Cuneo, ove risiedeva;
• in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, CP_1
comunicava di non poter risarcire il sinistro, ritenendo che dalla documentazione trasmessale non emergesse la legittimazione passiva del fondo;
• veniva esperita la negoziazione assistita cui il Fondo non partecipava.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda non Controparte_1
essendo provata la dinamica del sinistro e la responsabilità del veicolo Fiat Stilo privo di assicurazione.
Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_3 [...]
proprietario e conducente del veicolo Opel. CP_5
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU.
Con sentenza 729/24 il Giudice di Pace “Accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea, nemmeno provata, per l'effetto, la rigetta, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa;
conseguentemente, condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite della convenuta, determinate, per compenso del difensore, nell'importo di € 1421,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Il costo della CTU Ing , di € 1259, 63, oltre oneri di legge, é posto integralmente a carico Persona_1 dell'attrice soccombente.
L'appello
3 Con atto di appello notificato in data 17.9.2024 a impugnato la sentenza Parte_1
del giudice di Pace per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2700 c.c. – omessa valutazione di atti pubblici, altre prove documentali e prove testimoniali – omissione totale di motivazione sul punto.
Il Giudice di pace, infatti, secondo parte appellante, senza motivare, avrebbe ignorato la deposizione del Pubblico ufficiale intervenuto sul luogo dell'evento, nella sua immediatezza (Agente di
Polizia Locale ), il quale aveva raccolto le dichiarazioni a S.I.T. delle persone coinvolte CP_7
e redatto il verbale d'intervento ed ha disatteso le deposizioni dei testi ( e , riferendo CP_7 Tes_1
“ che la dinamica del sinistro non risulta certa, né confermata, nemmeno in parte, all'esito dell'istruttoria, e, soprattutto, non é risultata provata la presenza del veicolo non assicurato e la colpa dello stesso nella causazione dei danni”.
La dinamica del sinistro doveva ritenersi provata alla luce delle SIT e della deposizione del teste resa in udienza.
Chiedeva quindi accogliersi l'appello e riformare la sentenza di primo grado con accertamento della responsabilità a carico di e e condanna di al CP_4 Controparte_2 CP_1
pagamento di € 4.569,17.
L'appellata si è costituita ed ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• La decisione del Giudice di prime cure è fondata, principalmente, sull'assenza di prove sufficienti a dimostrare: (i) la responsabilità del veicolo non assicurato ( , tg. CP_8
CF477TJ); (ii) la dinamica del sinistro, così come prospettata dall'attrice e (iii) il nesso causale tra i danni lamentati e l'evento oggetto di causa;
• Il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che il teste trasportato sul veicolo Opel ha Tes_1
reso dichiarazioni confuse e contraddittorie in udienza;
il CTU non è stato in grado di ricostruire la dinamica, in ragione dell'indisponibilità dei veicoli coinvolti.
• I danni chiesti da parte appellante non sono documentalmente provati ed in sede di CTU alcuni di essi non sono stati ritenuti compatibili con il sinistro. L'accertamento è stato complicato dalla indisponibilità del mezzo e dall'assenza di fotografie;
• È tardiva la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno di € 500,00 a titolo di svalutazione del mezzo.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello.
Nessuno si è costituito per , , Controparte_2 CP_3 CP_4
4 e che sono stati dichiarati contumaci. CP_5
La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 1.4.2025, con riserva di deposito della sentenza entro un mese.
*****
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendo non correttamente valutate le prove acquisite nel giudizio di primo grado e per tale motivo era stata ritenuta non provata la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice;
in particolare secondo il Giudice di Pace non era stato provato che l'autovettura Citroen C3, targata EL831FL, di proprietà era stata Parte_1
urtata dalla Opel Corsa, ES897TY, condotta da , a causa dall'impatto di una Fiat Stilo, CP_5
targata CF477TJ, di proprietà e condotta al tempo del sinistro dal , Controparte_2 CP_4
contro il fianco sinistro dell'Opel, che era stata poi sospinta contro l'auto della Pt_1
Le prove acquisite nell'istruttoria in primo grado sono le seguenti:
➢ deposizione del teste trasportato sul veicolo Opel Corsa;
Tes_1
➢ verbale e SIT acquisite dall'agente sopravvenuto sul luogo del sinistro che in sede CP_7
testimoniale ha confermato i propri rilievi;
➢ relazione del CTU nominato per valutare la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni;
1) sulla deposizione del teste Tes_1
Il Giudice di Pace ha ritenuto imprecisa e contraddittoria la deposizione del teste che Tes_1
era uno dei tre passeggeri trasportati sul veicolo Opel, oltre al conducente.
Il escusso in prova delegata in data 23.4.2021, ha dichiarato: … non so essere preciso sul Tes_1
nome delle strade. Ad un certo punto è arrivata un'autovettura di piccola cilindrata, ma non so né il modello, né la marca che da dietro ci ha superato colpendoci nel lato sinistro mentre stavamo svoltando verso Porta Palazzo. Preciso che la vettura che ci ha colpito era una FIAT 500 di una società di noleggio come da scritta sulla stessa. Noi siamo andati ad urtare una vettura che era in sosta, non ricordo il modello, so che era una vettura grande di quelle tipo station wagon… l'auto che ci ha colpiti era una FIAT 500. Non so la targa
Il teste riferisce quindi che
▪ la Opel venne urtata da una Fiat 500 e non, come sostenuto da parte attrice, da una Fiat Stilo e correda questo ricordo con particolari precisi e cioè l'insegna di auto a noleggio sulla 500;
5 ▪ la macchina parcheggiata di proprietà che riferisce venne urtata dalla Opel, era una Pt_1
vettura grande di quelle tipo station wagon; mentre la vettura della è una Citroen C3, Pt_1
notoriamente non una station wagon.
La deposizione resa dal non coincide con quanto egli aveva dichiarato agli agenti Tes_1
sopravvenuti sul luogo del sinistro, ove il veicolo che aveva sorpassato la Opel urtandola era stato identificato con una FIAT Stylo e la vettura parcheggiata ed incidentata era individuata dagli agenti con la Citroen C3.
Sebbene la deposizione del teste sia stata resa dopo 3 anni dall'incidente, questi non Tes_1
ha dichiarato di non ricordare i fatti, e non ha espresso incertezze in merito ai veicoli coinvolti;
ha invece deposto con sicurezza ed in modo non dubitativo, riferendo però fatti diversi da quelli dichiarati nell'immediatezza del sinistro.
La discrasia tra le due ricostruzioni, non può essere risolta ritenendo sic et sempliciter che il teste dopo tre anni evidentemente non ricordava i fatti ed i particolari del sinistro, poiché questa sarebbe una illazione che non ha trovato alcuna conferma dell'atteggiamento del teste ed una presunzione non condivisibile, considerato che tre anni dal sinistro non sono certamente così tanti da cancellare o annebbiare necessariamente la memoria del fatto.
2) le SIT
Notoriamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di c.d. “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell' art 116 c.p.c. (tra le varie Tribunale , Torino , sez. IV , 26/09/2023 , n.
3675). Sicchè in caso di discrasia tra quanto dichiarato in SIT e quando riferito nel corso della prova testimoniale, occorre valutare tutti gli elementi di prova, non potendosi senz'altro ritenere provato il fatto sulla base soltanto delle SIT, vieppù se non confermate da altri elementi di prova acquisiti in giudizio o addirittura in contrasto con questi.
Nel caso che ci occupa le informazioni rese dal agli agenti sopravvenuti non Tes_1
coincidono con quanto dichiarato in udienza.
Non hanno potuto essere evidentemente utilizzate le SIT rese da , in quanto parte in CP_5
causa e , trasportato danneggiato e quindi incapace di testimoniare;
né quelle di CP_9 Tes_2
proprietaria del vicolo Fiat Stylo che peraltro ha dichiarato di nulla sapere in merito alla dinamica
[...] dell'incidente ed ha riferito che il le aveva detto solo di aver avuto un incidente. CP_4
3) Il verbale deli agenti accertatori
6 Gli agenti sono sopravvenuti sul luogo del sinistro e non hanno assistito alla dinamica.
Il verbale redatto dall'ispettore capo quindi fa prova fino a querela di falso non della CP_7
veridicità della dichiarazioni rese dalle persone informate, ma solo di quanto gli agenti hanno verificato de visu e del fatto che quelle dichiarazioni erano state rese come verbalizzate.
Il verbale quindi evidentemente non costituisce una prova, ancor meno che privilegiata, della dinamica del sinistro, ma solo prova del fatto che le persone informate hanno reso dichiarazioni ivi riportate e che i due mezzi esaminati e cioè la e Citroen C3 avevano subito i danni descritti. CP_10
4) la CTU non ha potuto dare risposte né in merito alla dinamica del sinistro né in merito alla compatibilità dei danni tra i tre veicoli coinvolti nel sinistro:
- in atti non vi è alcuna immagine ritraente i danni effettivamente subiti dall'autovettura Opel al momento del sinistro oggetto di causa, il CTU risulta impossibilitato a determinare l'esatta ubicazione, morfologia, altezza ed entità di tali danneggiamenti;
- in atti non vi è alcun fotogramma dell'autovettura Fiat Stilo tg. CF477TJ né con danni in atto né tantomeno a riparazioni ultimate
- Non risulta quindi possibile stabilire tecnicamente, con assoluta certezza, i punti di mutuo contatto tra il veicolo Citroen C3 attoreo e la vettura Opel antagonista;
- Per tali motivi il CTU è impossibilitato ad esprimere un parere di compatibilità altimetrica, morfologica ed energetica tra i danni riportati da quest'ultimi mezzi;
- in merito alla dinamica del sinistro, nel verbale redatto dalla Polizia Municipale di Torino, non veniva indicato se fosse o meno stata rilevata l'ubicazione del presunto punto d'urto tra quest'ultimi mezzi.
Va inoltre evidenziato che
▪ nel verbale della Polizia municipale non viene riportata la posizione statica dei veicoli dopo il sinistro: il verbale si limita a descrivere i danni ai veicoli ed a narrare la dinamica del sinistro per come riferita dai soggetti coinvolti.
▪ Non è stato chiamato a deporre il passeggero che non avendo riportato lesioni, Testimone_3
era capace di rendere la testimonianza;
CP_1
▪ non è stata prodotta in atti alcuna fotografia della l momento dei sinistro;
▪ né parte appellante, né le altre parti in causa hanno prodotto la fotografia del veicolo Fiat Stylo, che in sede di SIT, aveva riferito di aver scattato e grazie alla quale sarebbe stato CP_5
poi rintracciato il veicolo;
7 ▪ nessun accertamento è stato svolto dalla Polizia sul veicolo Fiat Stylo, né alcuna foto dello stesso è stata allegata alla relazione della Polizia prodotta in atti.
In conclusione
➢ l'istruttoria ha provato senz'altro che la ha urtato e danneggiato la Citroen C3 che CP_10
era in posizione statica;
tuttavia in questo giudizio la proprietaria della Opel non ha Pt_1
agito contro il proprietario e conducente della Opel che l'ha urtata;
➢ l'istruttoria invece non ha provato che l'urto della Opel corsa era stato determinato dal precedente urto da questa subito dalla Fiat Stylo: per quanto sopra motivato, su questa porzione della dinamica del sinistro l'unica prova offerta da parte attrice, utilizzabile in questo giudizio,
è la deposizione del teste non coerente con le SIT. Tes_1
➢ Alla luce dell'istruttoria svolta e delle prove offerte da parte appellante, non si può ritenere che questa abbia assolto all'onere su di essa gravante di provare che il danno subito dalla Citroen
C3 fosse stato causato dalla Fiat Stylo.
L'appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 5.200,00
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 3397,00
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica dell'appello
8 si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico), e l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti in ragione dei quali l'appellante - soccombente nel giudizio di appello iniziato dopo il 1° gennaio 2013 - è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace n. 729/2024 proposta da ontro Parte_1 [...]
, , e Controparte_11 CP_3 CP_4 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_5
respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidandole in € 3397,00 per compensi Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'appellante soccombente è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
Torino, 3/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 16351/2024 promossa da:
ifesa dall'avv. FORMENTO JACOPO, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in VIA SAVIGLIANO N. 37 12100 CUNEO
ATTRICE contro difeso dall'avv. PISANTI GIUSEPPE, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO GALILEO FERRARIS, 46 10123 TORINO
CONVENUTA
, Controparte_2
, CP_3
CP_4
, CP_5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in totale riforma della sentenza n. 729/2024, R.G. n. 235/2019, pubblicata dal Giudice di Pace di Torino in data 04.3.2024, non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità del SI. e della SI.ra per il CP_4 Controparte_2
1 sinistro in cui è stata danneggiata l'auto Citroen C3 tg. EL831FL, di proprietà della SI.ra , che al tempo Parte_1 dell'evento si trovava regolarmente in sosta;
di conseguenza, preso atto che alla data dell'incidente l'autovettura condotta dal SI. era sprovvista di copertura CP_4 assicurativa, condannare il SI. , la SI.ra e la società (in CP_4 Controparte_2 Controparte_1 qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada) al risarcimento dei danni cagionati all'odierna attrice ed ammontanti complessivamente ad euro 4.569,17; con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
D.M.55/2014, oltre il rimborso delle spese generali del 15% oltre ancora ai rimborsi per IVA e CPA.
Per parte appellata:
- confermare integralmente la sentenza impugnata, respingendo ogni domanda formulata nei confronti della
[...]
nella prefata qualità, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in Controparte_6 narrativa.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, liquidare a parte attrice i soli danni che risulteranno conseguenza immediata e diretta del sinistro de quo.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace
n. 729/2024, R.G. n. 235/2019 pubblicata in data 04.3.2024, non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 5.11.20218 rappresentava i seguenti fatti: Parte_1
• In data 14.01.2018 (intorno alle ore 7.30), in Torino presso l'intersezione tra Via Cigna e Strada del Fortino, mentre si trovava regolarmente in sosta, l'autovettura Citroen C3, targata EL831FL, di proprietà di veniva urtata dalla Opel Corsa, targata ES897TY, condotta da Parte_1
e di proprietà di CP_5 CP_3
• l'urto descritto era stato causato dall'impatto di una Fiat Stilo, targata CF477TJ, di proprietà di e condotta al tempo del sinistro da , contro il fianco sinistro Controparte_2 CP_4 dell'Opel, che era stata poi sospinta contro l'auto della Pt_1
• La Fiat Stilo aveva infatti colpito il lato sinistro dell'Opel Corsa, nel tentativo di superarla irregolarmente, quando questa aveva già iniziato la manovra di svolta a sinistra;
• Il conducente della si era dato immediatamente alla fuga, ma il guidatore dell'Opel Corsa Pt_2
era riuscito a fotografarne la targa e, così, si era potuti risalire alla proprietaria ( CP_2
2 , la quale aveva dichiarato agli agenti della Polizia Municipale di aver prestato al CP_2
la propria autovettura, proprio il giorno del sinistro, aggiungendo che lo stesso le aveva CP_4
comunicato di aver avuto un incidente;
• Il veicolo della guidato dal era risultato sprovvisto di copertura Controparte_2 CP_4
assicurativa e, per questo, ne era stato disposto il sequestro amministrativo;
• In conseguenza dell'urto subito, la Citroen C3 della aveva riportato danni per euro Pt_1
3.405,59;
• Inoltre, l'esponente aveva dovuto corrispondere 640,50 euro per il soccorso notturno e la fornitura di un'autovettura sostitutiva, indispensabile per poter rientrare da Torino a Cuneo, ove risiedeva;
• in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, CP_1
comunicava di non poter risarcire il sinistro, ritenendo che dalla documentazione trasmessale non emergesse la legittimazione passiva del fondo;
• veniva esperita la negoziazione assistita cui il Fondo non partecipava.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda non Controparte_1
essendo provata la dinamica del sinistro e la responsabilità del veicolo Fiat Stilo privo di assicurazione.
Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_3 [...]
proprietario e conducente del veicolo Opel. CP_5
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU.
Con sentenza 729/24 il Giudice di Pace “Accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea, nemmeno provata, per l'effetto, la rigetta, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa;
conseguentemente, condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite della convenuta, determinate, per compenso del difensore, nell'importo di € 1421,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Il costo della CTU Ing , di € 1259, 63, oltre oneri di legge, é posto integralmente a carico Persona_1 dell'attrice soccombente.
L'appello
3 Con atto di appello notificato in data 17.9.2024 a impugnato la sentenza Parte_1
del giudice di Pace per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2700 c.c. – omessa valutazione di atti pubblici, altre prove documentali e prove testimoniali – omissione totale di motivazione sul punto.
Il Giudice di pace, infatti, secondo parte appellante, senza motivare, avrebbe ignorato la deposizione del Pubblico ufficiale intervenuto sul luogo dell'evento, nella sua immediatezza (Agente di
Polizia Locale ), il quale aveva raccolto le dichiarazioni a S.I.T. delle persone coinvolte CP_7
e redatto il verbale d'intervento ed ha disatteso le deposizioni dei testi ( e , riferendo CP_7 Tes_1
“ che la dinamica del sinistro non risulta certa, né confermata, nemmeno in parte, all'esito dell'istruttoria, e, soprattutto, non é risultata provata la presenza del veicolo non assicurato e la colpa dello stesso nella causazione dei danni”.
La dinamica del sinistro doveva ritenersi provata alla luce delle SIT e della deposizione del teste resa in udienza.
Chiedeva quindi accogliersi l'appello e riformare la sentenza di primo grado con accertamento della responsabilità a carico di e e condanna di al CP_4 Controparte_2 CP_1
pagamento di € 4.569,17.
L'appellata si è costituita ed ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• La decisione del Giudice di prime cure è fondata, principalmente, sull'assenza di prove sufficienti a dimostrare: (i) la responsabilità del veicolo non assicurato ( , tg. CP_8
CF477TJ); (ii) la dinamica del sinistro, così come prospettata dall'attrice e (iii) il nesso causale tra i danni lamentati e l'evento oggetto di causa;
• Il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che il teste trasportato sul veicolo Opel ha Tes_1
reso dichiarazioni confuse e contraddittorie in udienza;
il CTU non è stato in grado di ricostruire la dinamica, in ragione dell'indisponibilità dei veicoli coinvolti.
• I danni chiesti da parte appellante non sono documentalmente provati ed in sede di CTU alcuni di essi non sono stati ritenuti compatibili con il sinistro. L'accertamento è stato complicato dalla indisponibilità del mezzo e dall'assenza di fotografie;
• È tardiva la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno di € 500,00 a titolo di svalutazione del mezzo.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello.
Nessuno si è costituito per , , Controparte_2 CP_3 CP_4
4 e che sono stati dichiarati contumaci. CP_5
La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 1.4.2025, con riserva di deposito della sentenza entro un mese.
*****
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendo non correttamente valutate le prove acquisite nel giudizio di primo grado e per tale motivo era stata ritenuta non provata la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice;
in particolare secondo il Giudice di Pace non era stato provato che l'autovettura Citroen C3, targata EL831FL, di proprietà era stata Parte_1
urtata dalla Opel Corsa, ES897TY, condotta da , a causa dall'impatto di una Fiat Stilo, CP_5
targata CF477TJ, di proprietà e condotta al tempo del sinistro dal , Controparte_2 CP_4
contro il fianco sinistro dell'Opel, che era stata poi sospinta contro l'auto della Pt_1
Le prove acquisite nell'istruttoria in primo grado sono le seguenti:
➢ deposizione del teste trasportato sul veicolo Opel Corsa;
Tes_1
➢ verbale e SIT acquisite dall'agente sopravvenuto sul luogo del sinistro che in sede CP_7
testimoniale ha confermato i propri rilievi;
➢ relazione del CTU nominato per valutare la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni;
1) sulla deposizione del teste Tes_1
Il Giudice di Pace ha ritenuto imprecisa e contraddittoria la deposizione del teste che Tes_1
era uno dei tre passeggeri trasportati sul veicolo Opel, oltre al conducente.
Il escusso in prova delegata in data 23.4.2021, ha dichiarato: … non so essere preciso sul Tes_1
nome delle strade. Ad un certo punto è arrivata un'autovettura di piccola cilindrata, ma non so né il modello, né la marca che da dietro ci ha superato colpendoci nel lato sinistro mentre stavamo svoltando verso Porta Palazzo. Preciso che la vettura che ci ha colpito era una FIAT 500 di una società di noleggio come da scritta sulla stessa. Noi siamo andati ad urtare una vettura che era in sosta, non ricordo il modello, so che era una vettura grande di quelle tipo station wagon… l'auto che ci ha colpiti era una FIAT 500. Non so la targa
Il teste riferisce quindi che
▪ la Opel venne urtata da una Fiat 500 e non, come sostenuto da parte attrice, da una Fiat Stilo e correda questo ricordo con particolari precisi e cioè l'insegna di auto a noleggio sulla 500;
5 ▪ la macchina parcheggiata di proprietà che riferisce venne urtata dalla Opel, era una Pt_1
vettura grande di quelle tipo station wagon; mentre la vettura della è una Citroen C3, Pt_1
notoriamente non una station wagon.
La deposizione resa dal non coincide con quanto egli aveva dichiarato agli agenti Tes_1
sopravvenuti sul luogo del sinistro, ove il veicolo che aveva sorpassato la Opel urtandola era stato identificato con una FIAT Stylo e la vettura parcheggiata ed incidentata era individuata dagli agenti con la Citroen C3.
Sebbene la deposizione del teste sia stata resa dopo 3 anni dall'incidente, questi non Tes_1
ha dichiarato di non ricordare i fatti, e non ha espresso incertezze in merito ai veicoli coinvolti;
ha invece deposto con sicurezza ed in modo non dubitativo, riferendo però fatti diversi da quelli dichiarati nell'immediatezza del sinistro.
La discrasia tra le due ricostruzioni, non può essere risolta ritenendo sic et sempliciter che il teste dopo tre anni evidentemente non ricordava i fatti ed i particolari del sinistro, poiché questa sarebbe una illazione che non ha trovato alcuna conferma dell'atteggiamento del teste ed una presunzione non condivisibile, considerato che tre anni dal sinistro non sono certamente così tanti da cancellare o annebbiare necessariamente la memoria del fatto.
2) le SIT
Notoriamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di c.d. “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell' art 116 c.p.c. (tra le varie Tribunale , Torino , sez. IV , 26/09/2023 , n.
3675). Sicchè in caso di discrasia tra quanto dichiarato in SIT e quando riferito nel corso della prova testimoniale, occorre valutare tutti gli elementi di prova, non potendosi senz'altro ritenere provato il fatto sulla base soltanto delle SIT, vieppù se non confermate da altri elementi di prova acquisiti in giudizio o addirittura in contrasto con questi.
Nel caso che ci occupa le informazioni rese dal agli agenti sopravvenuti non Tes_1
coincidono con quanto dichiarato in udienza.
Non hanno potuto essere evidentemente utilizzate le SIT rese da , in quanto parte in CP_5
causa e , trasportato danneggiato e quindi incapace di testimoniare;
né quelle di CP_9 Tes_2
proprietaria del vicolo Fiat Stylo che peraltro ha dichiarato di nulla sapere in merito alla dinamica
[...] dell'incidente ed ha riferito che il le aveva detto solo di aver avuto un incidente. CP_4
3) Il verbale deli agenti accertatori
6 Gli agenti sono sopravvenuti sul luogo del sinistro e non hanno assistito alla dinamica.
Il verbale redatto dall'ispettore capo quindi fa prova fino a querela di falso non della CP_7
veridicità della dichiarazioni rese dalle persone informate, ma solo di quanto gli agenti hanno verificato de visu e del fatto che quelle dichiarazioni erano state rese come verbalizzate.
Il verbale quindi evidentemente non costituisce una prova, ancor meno che privilegiata, della dinamica del sinistro, ma solo prova del fatto che le persone informate hanno reso dichiarazioni ivi riportate e che i due mezzi esaminati e cioè la e Citroen C3 avevano subito i danni descritti. CP_10
4) la CTU non ha potuto dare risposte né in merito alla dinamica del sinistro né in merito alla compatibilità dei danni tra i tre veicoli coinvolti nel sinistro:
- in atti non vi è alcuna immagine ritraente i danni effettivamente subiti dall'autovettura Opel al momento del sinistro oggetto di causa, il CTU risulta impossibilitato a determinare l'esatta ubicazione, morfologia, altezza ed entità di tali danneggiamenti;
- in atti non vi è alcun fotogramma dell'autovettura Fiat Stilo tg. CF477TJ né con danni in atto né tantomeno a riparazioni ultimate
- Non risulta quindi possibile stabilire tecnicamente, con assoluta certezza, i punti di mutuo contatto tra il veicolo Citroen C3 attoreo e la vettura Opel antagonista;
- Per tali motivi il CTU è impossibilitato ad esprimere un parere di compatibilità altimetrica, morfologica ed energetica tra i danni riportati da quest'ultimi mezzi;
- in merito alla dinamica del sinistro, nel verbale redatto dalla Polizia Municipale di Torino, non veniva indicato se fosse o meno stata rilevata l'ubicazione del presunto punto d'urto tra quest'ultimi mezzi.
Va inoltre evidenziato che
▪ nel verbale della Polizia municipale non viene riportata la posizione statica dei veicoli dopo il sinistro: il verbale si limita a descrivere i danni ai veicoli ed a narrare la dinamica del sinistro per come riferita dai soggetti coinvolti.
▪ Non è stato chiamato a deporre il passeggero che non avendo riportato lesioni, Testimone_3
era capace di rendere la testimonianza;
CP_1
▪ non è stata prodotta in atti alcuna fotografia della l momento dei sinistro;
▪ né parte appellante, né le altre parti in causa hanno prodotto la fotografia del veicolo Fiat Stylo, che in sede di SIT, aveva riferito di aver scattato e grazie alla quale sarebbe stato CP_5
poi rintracciato il veicolo;
7 ▪ nessun accertamento è stato svolto dalla Polizia sul veicolo Fiat Stylo, né alcuna foto dello stesso è stata allegata alla relazione della Polizia prodotta in atti.
In conclusione
➢ l'istruttoria ha provato senz'altro che la ha urtato e danneggiato la Citroen C3 che CP_10
era in posizione statica;
tuttavia in questo giudizio la proprietaria della Opel non ha Pt_1
agito contro il proprietario e conducente della Opel che l'ha urtata;
➢ l'istruttoria invece non ha provato che l'urto della Opel corsa era stato determinato dal precedente urto da questa subito dalla Fiat Stylo: per quanto sopra motivato, su questa porzione della dinamica del sinistro l'unica prova offerta da parte attrice, utilizzabile in questo giudizio,
è la deposizione del teste non coerente con le SIT. Tes_1
➢ Alla luce dell'istruttoria svolta e delle prove offerte da parte appellante, non si può ritenere che questa abbia assolto all'onere su di essa gravante di provare che il danno subito dalla Citroen
C3 fosse stato causato dalla Fiat Stylo.
L'appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 5.200,00
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 3397,00
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica dell'appello
8 si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico), e l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti in ragione dei quali l'appellante - soccombente nel giudizio di appello iniziato dopo il 1° gennaio 2013 - è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace n. 729/2024 proposta da ontro Parte_1 [...]
, , e Controparte_11 CP_3 CP_4 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_5
respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidandole in € 3397,00 per compensi Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'appellante soccombente è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
Torino, 3/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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