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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5947/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5947/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
4490/2022)
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 26/08/1972 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CRISCUOLO ERNESTO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/05/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domande per conseguire l'assegno di invalidità civile e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992 senza alcun esito, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n.
4490/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “Epilessia ricorrente secondaria ad aspor tazione di cisti colloide del terzo ventricolo , Cod.2006 • Sindrome ansiosa depressiva media Cod.2205___________ ____________ 25% • Isterectomia totale
Cod. 6603”, riconoscendo una percentuale complessiva del 67% ed escludendo, in sede di chiarimenti, anche la sussistenza della condizione di disabilità.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” APPARATO OSTEO ARTICOLARE : deambulazione e passaggi posturali in autonomia, stazione eretta mantenuta anche per tempo prolungato. Tono, forza e trofismo muscolare normale. Romberg negativo.”, non rinvenendo, quindi, alcuna patologia al rachide. D'altra parte, parte ricorrente fa riferimento a documentazione di molto risalente nel tempo nel ricorso in opposizione.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
2 Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav.,
02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta. Si tratta, infatti, di un'unica ricetta elettronica del 10.9.2024, senza alcun ulteriore accertamento diagnostico o terapeutico.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11908/2021; cfr. anche Cass. 1806/2015) secondo cui “tale difetto di specificità con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio ridonda anche sul quarto motivo di ricorso, giacché non consente di apprezzare la decisività degli ulteriori certificati medici che si assumono prodotti in giudizio con l'istanza telematica delle 10/3/2017, non potendosi verificare ex ante se si tratta di malattie nuove o non, piuttosto, di malattie già esaminate dal consulente d'ufficio; siffatta valutazione appare imprescindibile, a fronte dell'affermazione della corte territoriale che ha ritenuto astratte e generiche le censure, "senza il supporto di alcun certificato
o ctp di parte che in modo adeguato attesti e evidenzi l'errore diagnostico del cu di primo grado"; come la stessa ricorrente ricorda, "nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione
3 dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass. 13/10/2010, n.
21151)”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che
l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento, l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
Allo stesso modo, secondo altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. 37126/2022)
“quanto all'altro profilo, denunciato quale vizio di motivazione, esso risulta parimenti inammissibile, atteso che la censura non fa riferimento all'omesso esame "di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, nell'accezione intesa da Sez. Un. 8053 del 2014; la sentenza afferma testualmente (p. 3) che "...parte ricorrente ha richiesto
l'acquisizione di nuova documentazione ma non ha in alcun modo dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P."; come appare evidente, la doglianza di error in iudicando è proposta al di fuori dei parametri consentiti dall'attuale formulazione del vizio, così come sopra richiamati, tenuto conto che essa pretende di censurare quale difetto di motivazione l'omessa valutazione di un documento che il giudice del merito ha valutato, sebbene fosse stato depositato tardivamente, dichiarandone espressamente la non decisività ai fini della risoluzione della controversia;
”.
È chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
4 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per A.T.P.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che non ha il Parte_1 requisito sanitario utile per il riconoscimento né dell'assegno di invalidità civile né della condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 13/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5947/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
4490/2022)
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 26/08/1972 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CRISCUOLO ERNESTO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/05/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domande per conseguire l'assegno di invalidità civile e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992 senza alcun esito, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n.
4490/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “Epilessia ricorrente secondaria ad aspor tazione di cisti colloide del terzo ventricolo , Cod.2006 • Sindrome ansiosa depressiva media Cod.2205___________ ____________ 25% • Isterectomia totale
Cod. 6603”, riconoscendo una percentuale complessiva del 67% ed escludendo, in sede di chiarimenti, anche la sussistenza della condizione di disabilità.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” APPARATO OSTEO ARTICOLARE : deambulazione e passaggi posturali in autonomia, stazione eretta mantenuta anche per tempo prolungato. Tono, forza e trofismo muscolare normale. Romberg negativo.”, non rinvenendo, quindi, alcuna patologia al rachide. D'altra parte, parte ricorrente fa riferimento a documentazione di molto risalente nel tempo nel ricorso in opposizione.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
2 Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav.,
02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta. Si tratta, infatti, di un'unica ricetta elettronica del 10.9.2024, senza alcun ulteriore accertamento diagnostico o terapeutico.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11908/2021; cfr. anche Cass. 1806/2015) secondo cui “tale difetto di specificità con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio ridonda anche sul quarto motivo di ricorso, giacché non consente di apprezzare la decisività degli ulteriori certificati medici che si assumono prodotti in giudizio con l'istanza telematica delle 10/3/2017, non potendosi verificare ex ante se si tratta di malattie nuove o non, piuttosto, di malattie già esaminate dal consulente d'ufficio; siffatta valutazione appare imprescindibile, a fronte dell'affermazione della corte territoriale che ha ritenuto astratte e generiche le censure, "senza il supporto di alcun certificato
o ctp di parte che in modo adeguato attesti e evidenzi l'errore diagnostico del cu di primo grado"; come la stessa ricorrente ricorda, "nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione
3 dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass. 13/10/2010, n.
21151)”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che
l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento, l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
Allo stesso modo, secondo altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. 37126/2022)
“quanto all'altro profilo, denunciato quale vizio di motivazione, esso risulta parimenti inammissibile, atteso che la censura non fa riferimento all'omesso esame "di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, nell'accezione intesa da Sez. Un. 8053 del 2014; la sentenza afferma testualmente (p. 3) che "...parte ricorrente ha richiesto
l'acquisizione di nuova documentazione ma non ha in alcun modo dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P."; come appare evidente, la doglianza di error in iudicando è proposta al di fuori dei parametri consentiti dall'attuale formulazione del vizio, così come sopra richiamati, tenuto conto che essa pretende di censurare quale difetto di motivazione l'omessa valutazione di un documento che il giudice del merito ha valutato, sebbene fosse stato depositato tardivamente, dichiarandone espressamente la non decisività ai fini della risoluzione della controversia;
”.
È chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
4 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per A.T.P.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che non ha il Parte_1 requisito sanitario utile per il riconoscimento né dell'assegno di invalidità civile né della condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 13/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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