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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 788/24 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 985/2024 resa dal Tribunale di Salerno pubblicata il 21.02.2024
TRA
, in persona del Parte_1
Curatore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Parte_2
Sanctis; appellante
E
rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano appellata
NONCHÈ
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore
appellata
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 appellata
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
Svolgimento del processo
L'iter del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio.
Con la sentenza n. 985/2024, pubblicata il 21.02.2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di inefficacia proposta, ai sensi degli att. 66 l.f. 2901 c.c., dal Parte_1
(di seguito ) nei confronti della Parte_1 Controparte_4 la e la , ha così deciso: Controparte_1 CP_5
“
1. DICHIARA la contumacia della Controparte_4
2. RIGETTA la domanda di revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. proposta dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
rappresentata dalla
[...] CP_2
3. CONDANNA il al pagamento in favore Parte_1 della quale mandataria della della somma CP_2 Controparte_1 di € 7.300,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende;
4. COMPENSA le spese nei rapporti tra parte attrice e la CP_5
5. NULLA sulle spese nei rapporti tra il e Parte_1 la ”. Controparte_4
Contr In particolare il primo giudice, dichiarata la contumacia di ha ritenuto la legittimazione passiva sia della (cessionaria del credito Controparte_1
Contr originariamente vantato da nei confronti della Parte_1
, nonché la destinataria dei pagamenti contestati), che della
[...] mandataria (per aver sottoscritto quale mandataria della CP_2 [...] la transazione dell'1.10.2018 in base alla quale i pagamenti contestati CP_1 sono stati effettuati); ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della perché evocata in giudizio al fine di renderle opponibile la CP_5 pronuncia, avendo posto in essere il pagamento contestato. Contr Ha affermato, poi, il difetto di legittimazione passiva di estranea ai fatti oggetto di causa, avendo già ceduto il credito vantato nei confronti della CP_7
2
[...] al momento della transazione e dei pagamenti effettuati in esecuzione della stessa.
Di poi il Tribunale “Pur volendo ritenere i pagamenti in questione come atti estintivi del debito della mediati dalla Parte_1
, ha ritenuto non revocabili i pagamenti impugnati effettuati dal CP_5 terzo ( ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. in quanto aventi ad CP_5 oggetto un debito già scaduto e oggetto di apposita transazione;
ha osservato che quest'ultima ,“priva di effetti novativi”, non aveva trasformato il debito già scaduto in un nuovo debito ed eliso l'originario termine di pagamento già decorso, avendolo solo rimodulato a fini transattivi, nell'ottica della definizione complessiva di due rilevanti posizioni debitorie.
Ha osservato che a diverse conclusioni si sarebbe potuto pervenire qualora i pagamenti dedotti in lite fossero stati eseguiti nell'anno o nei sei mesi anteriori alla declaratoria di fallimento e se la curatela avesse proposto un'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.; di conseguenza ha ritenuto non applicabili i principi di diritto richiamati dal Fallimento attore enunciati nelle pronunce della Cassazione in tema azione revocatoria fallimentare.
Stante l'inapplicabilità del regime di cui all'art. 67 L.F., il giudice di primo grado ha escluso, dunque, la possibilità di valutare “il profilo della lesione della par condicio creditorum”.
Ritenendola errata e ingiusta, con atto di citazione regolarmente notificato, il
, in persona del curatore, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza per i motivi che di seguito verranno esaminati.
Ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, contrariis reiectis:
a) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 985/2024, depositata in data 21 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., revocare e dichiarare inefficaci nei confronti della Curatela attrice i pagamenti
(di cui al paragrafo 5 della narrativa dell'atto di citazione ed al paragrafo I.2 della narrativa del presente atto d'appello) eseguiti a partire dal 9.11.2018 formalmente dalla ma in realtà con denaro della Società Holbek CP_5
Italiana S.r.L. in Liquidazione (poi fallita) in favore della Controparte_8
[..
[...] (cessionaria dei crediti della , fino
[...] Controparte_4
a concorrenza dell'importo di €. 220.500, pari alla provvista trasferita alla CP_5 dalla;
[...] Parte_1
b) conseguentemente, condannare la a restituire alla Controparte_1
Curatela attrice la somma di €. 220.500, oltre alla rivalutazione ed agli interessi come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la in persona del legale rapp.te p.t., e per Controparte_1 essa (già , contestando, perché Controparte_3 CP_2 infondate, le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Nessuno si è costituito per la e per la Controparte_4
CP_5
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della Controparte_4
e della non costituitesi, nonostante la regolare notifica dell'atto
[...] CP_5 introduttivo.
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la non revocabilità, ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. dei pagamenti impugnati.
Rileva l'appellante che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio; pertanto il giudice di primo grado non avrebbe potuto esaminarla, stante la tardività della sua proposizione, nella memoria n. ex art. 183 c.p.c. e non nella comparsa di risposta, da parte della convenuta Controparte_9
l'appellante che la banca convenuta non avrebbe potuto giovarsi della
[...] medesima eccezione avanzata dalla nella propria comparsa di risposta CP_5 in quanto formulata da un soggetto coinvolto nel giudizio solo nella qualità di formale esecutore dei pagamenti oggetto di revocatoria, ma estraneo alla
4 vicenda sostanziale dedotta in lite, tanto che la stessa aveva eccepito il CP_5 proprio difetto della propria legittimazione passiva.
Trattasi, conclude l'appellante, di un'inammissibile eccezione de jure tertii, che poteva essere validamente formulata soltanto dalla banca convenuta.
Con il secondo motivo di appello, avanzato subordinatamente al mancato accoglimento della prima censura, il critica la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, terzo comma, c.c., che i pagamenti oggetto di revocatoria fossero relativi a “debiti scaduti”.
Sostiene al riguardo che i pagamenti previsti dall'accordo transattivo tra la e la da effettuarsi a mezzo bonifico bancario in favore della Pt_1 CP_4 [...] dovevano rispettare precise scadenze temporali;
detto accordo, CP_1 prosegue l'appellante, non conteneva affatto una mera calendarizzazione dei termini per l'adempimento di debiti già scaduti ed insoluti, bensì “nuovi impegni;
- nuovi debiti (diversi, dunque, da quelli preesistenti, in primis per il loro im1porto); - e, soprattutto, NUOVE SCADENZE”; di conseguenza, durante il vigore di tale patto, i pagamenti erano atti dovuti alle scadenze temporali ivi fissate, ma non relativi a debiti scaduti, da ritenersi tali solo dopo l'inutile decorso di dette scadenze.
Il primo motivo è fondato.
L'azione revocatoria proposta dal curatore del ha ad oggetto i Parte_1 pagamenti eseguiti dalla fallita in bonis in favore della creditrice Controparte_1
a mezzo un terzo, la ed è stata proposta, come si evince CP_5 chiaramente dalla prospettazione attorea e dalle conclusioni contenute nell'atto di citazione, esclusivamente nei confronti della titolare del credito, la CP_1
e per essa, la sua mandataria
[...] CP_2
Di conseguenza solo quest'ultima, in quanto parte in senso sostanziale e destinatario degli effetti sostanziali della pronuncia di inefficacia richiesta, avrebbe avuto interesse e legittimazione a proporre l'eccezione di irrevocabilità dei pagamenti, pacificamente da qualificarsi come “eccezione in senso stretto”
(v. per tutte Cass. n. n.8022/2024), ossia ad opporre l'esistenza di un fatto
5 impeditivo, qual è l'irrevocabilità del pagamento di debiti scaduti, volti a paralizzare la pretesa del curatore del fallimento.
L'eccezione, proposta dalla nella qualità di mandataria della CP_2 CP_10
solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., era tardiva e, dunque,
[...] CP_1 stante la sua inammissibilità, non poteva essere esaminata dal primo giudice.
Nei confronti della evocata in giudizio nella qualità di materiale CP_5 autore del pagamento, l'odierno appellante non ha svolto alcuna domanda di inefficacia sicché l'eccezione di irrevocabilità, pur tempestivamente proposta da detta convenuta, non poteva essere esaminata dal giudice di primo grado risolvendosi la stessa, come correttamente rilevato dall'appellante, in una exceptio iure tertii essendo detta parte processuale del tutto priva di interesse a contrastare la domanda proposta nei confronti del beneficiario del pagamento né portatore di specifici interessi da far valere in nome proprio o in veste di sostituto processuale delle altre parti convenute.
Il motivo va dunque accolto e ciò comporta l'assorbimento del secondo motivo, proposto dall'appellante subordinatamente al mancato accoglimento della prima censura.
Va dunque esaminata nel merito la fondatezza della domanda di inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei pagamenti impugnati, non esaminata dal primo giudice essendosi la pronuncia impugnata arrestata alla declaratoria di irrevocabilità ai sensi dell'art. 2901 , terzo comma, c.c.
Ad avviso di questa Corte la domanda non può trovare accoglimento non avendo il appellante comprovato la sussistenza dell'elemento oggettivo Parte_1 dell'azione proposta, ossia l'eventus damni.
Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, qui condivisa, il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da: 1) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
2) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
3) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. (Cass. n. 4777/2023; Cass. n. 1489/2022; Cass.
6 n. 36033/2021; Cass. n. 19515/2019; Cass. n. 2253/2015; Cass. n.
26331/2008; Cass. n. 9092/1998).
In caso di azione revocatoria proposta dal curatore sensi della L.Fall., art. 66 è necessario dunque accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte e, dall'altro, se il relativo credito è stato ammesso allo stato passivo della procedura.
Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa dei tre elementi sopra indicati dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 19515/2019 cit;
Cass. n.26331/2008).
Grava dunque sul curatore l'onere di provare che il credito dei creditori ammessi o di alcuni di essi era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole;
non può trovare infatti applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (Cass. n. 1902/2015). Ciò, sia perché il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito, sia perché, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. n.
9565/2018; Cass. n. 8931/2013).
Orbene, facendo pedissequa applicazione dei suesposti principi al caso di specie, rileva questa Corte che il non ha assolto l'onere della prova sullo Parte_1 stesso gravante non avendo depositato alcuna documentazione (es. domande di insinuazione al passivo, progetto di stato passivo, stato passivo definitivo, ecc.) dalla quale poter evincere la consistenza della massa creditoria e la sua risalenza rispetto all'atto impugnato – non dimostrando quindi l'eventus damni.
Il Fallimento attore, come si desume dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (v. pag. 7), ha solo allegato che “nell'autunno del 2018, la – giunta Pt_1
7 ormai “al capolinea” della sua vicenda imprenditoriale – aveva un importante debito chirografario nei confronti della Banca MPS, destinato ad essere postergato (nel prevedibile scenario concorsuale che di lì a poco si sarebbe aperto) ad un enorme debito privilegiato nei confronti dell'Erario”; ma nulla ha allegato e comprovato circa l'effettiva consistenza patrimoniale della fallita né
l'entità della massa creditoria esistente a quell'epoca e la collocazione dei relativi crediti nello stato passivo del . Parte_1
A fronte della generica allegazione in merito al pregiudizio arrecato dagli atti impugnati alla massa dei creditori non può essere neanche validamente invocato il principio di non contestazione.
Detto principio, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione
(Cass. n. 17966/2016; Cass. n. 21460/2019) -esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. n. 26908/2020).
Nel caso di esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore fallimentare, detto principio può dunque operare solo a fronte di indicazioni specifiche da parte dell'attore in ordine ai creditori anteriori all'atto impugnato, all'entità dei crediti ed alla loro ammissione al passivo, tenuto conto del fatto che il convenuto è di norma estraneo alle vicende della società fallita e della successiva procedura fallimentare e, quindi, non a conoscenza, nel dettaglio, delle vicende stesse. Non si tratta, cioè, di fatti "comuni" alle parti per i quali può valere il principio di cui all'art. 115 c.p.c.
In definitiva deve ritenersi, a parere di questa Corte, insussistente il requisito dell'eventus damni richiesto ai fini dell'utile esperimento dell'actio pauliana con la conseguenza che la domanda proposta in primo grado ed esaminata in questa sede deve essere rigettata.
L'appello va dunque rigettato e la statuizione di rigetto della domanda confermata, sebbene sulla base di diverse argomentazioni.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano in favore della
[...] come in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 applicando valori minimi CP_1 per le varie fasi in cui si è articolata la difesa.
Nulla nei confronti delle altre parti evocate in giudizio stante la loro mancata costituzione.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 rappresentata da delle spese di lite che Controparte_3 liquida in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre iva cpa e rimborso forfetario (nella misura del 15% del compenso);
3) dichiara la sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Così deciso in Salerno, in data 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 788/24 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 985/2024 resa dal Tribunale di Salerno pubblicata il 21.02.2024
TRA
, in persona del Parte_1
Curatore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Parte_2
Sanctis; appellante
E
rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano appellata
NONCHÈ
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore
appellata
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 appellata
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
Svolgimento del processo
L'iter del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio.
Con la sentenza n. 985/2024, pubblicata il 21.02.2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di inefficacia proposta, ai sensi degli att. 66 l.f. 2901 c.c., dal Parte_1
(di seguito ) nei confronti della Parte_1 Controparte_4 la e la , ha così deciso: Controparte_1 CP_5
“
1. DICHIARA la contumacia della Controparte_4
2. RIGETTA la domanda di revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. proposta dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
rappresentata dalla
[...] CP_2
3. CONDANNA il al pagamento in favore Parte_1 della quale mandataria della della somma CP_2 Controparte_1 di € 7.300,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende;
4. COMPENSA le spese nei rapporti tra parte attrice e la CP_5
5. NULLA sulle spese nei rapporti tra il e Parte_1 la ”. Controparte_4
Contr In particolare il primo giudice, dichiarata la contumacia di ha ritenuto la legittimazione passiva sia della (cessionaria del credito Controparte_1
Contr originariamente vantato da nei confronti della Parte_1
, nonché la destinataria dei pagamenti contestati), che della
[...] mandataria (per aver sottoscritto quale mandataria della CP_2 [...] la transazione dell'1.10.2018 in base alla quale i pagamenti contestati CP_1 sono stati effettuati); ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della perché evocata in giudizio al fine di renderle opponibile la CP_5 pronuncia, avendo posto in essere il pagamento contestato. Contr Ha affermato, poi, il difetto di legittimazione passiva di estranea ai fatti oggetto di causa, avendo già ceduto il credito vantato nei confronti della CP_7
2
[...] al momento della transazione e dei pagamenti effettuati in esecuzione della stessa.
Di poi il Tribunale “Pur volendo ritenere i pagamenti in questione come atti estintivi del debito della mediati dalla Parte_1
, ha ritenuto non revocabili i pagamenti impugnati effettuati dal CP_5 terzo ( ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. in quanto aventi ad CP_5 oggetto un debito già scaduto e oggetto di apposita transazione;
ha osservato che quest'ultima ,“priva di effetti novativi”, non aveva trasformato il debito già scaduto in un nuovo debito ed eliso l'originario termine di pagamento già decorso, avendolo solo rimodulato a fini transattivi, nell'ottica della definizione complessiva di due rilevanti posizioni debitorie.
Ha osservato che a diverse conclusioni si sarebbe potuto pervenire qualora i pagamenti dedotti in lite fossero stati eseguiti nell'anno o nei sei mesi anteriori alla declaratoria di fallimento e se la curatela avesse proposto un'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.; di conseguenza ha ritenuto non applicabili i principi di diritto richiamati dal Fallimento attore enunciati nelle pronunce della Cassazione in tema azione revocatoria fallimentare.
Stante l'inapplicabilità del regime di cui all'art. 67 L.F., il giudice di primo grado ha escluso, dunque, la possibilità di valutare “il profilo della lesione della par condicio creditorum”.
Ritenendola errata e ingiusta, con atto di citazione regolarmente notificato, il
, in persona del curatore, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza per i motivi che di seguito verranno esaminati.
Ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, contrariis reiectis:
a) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 985/2024, depositata in data 21 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., revocare e dichiarare inefficaci nei confronti della Curatela attrice i pagamenti
(di cui al paragrafo 5 della narrativa dell'atto di citazione ed al paragrafo I.2 della narrativa del presente atto d'appello) eseguiti a partire dal 9.11.2018 formalmente dalla ma in realtà con denaro della Società Holbek CP_5
Italiana S.r.L. in Liquidazione (poi fallita) in favore della Controparte_8
[..
[...] (cessionaria dei crediti della , fino
[...] Controparte_4
a concorrenza dell'importo di €. 220.500, pari alla provvista trasferita alla CP_5 dalla;
[...] Parte_1
b) conseguentemente, condannare la a restituire alla Controparte_1
Curatela attrice la somma di €. 220.500, oltre alla rivalutazione ed agli interessi come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la in persona del legale rapp.te p.t., e per Controparte_1 essa (già , contestando, perché Controparte_3 CP_2 infondate, le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Nessuno si è costituito per la e per la Controparte_4
CP_5
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della Controparte_4
e della non costituitesi, nonostante la regolare notifica dell'atto
[...] CP_5 introduttivo.
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la non revocabilità, ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. dei pagamenti impugnati.
Rileva l'appellante che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio; pertanto il giudice di primo grado non avrebbe potuto esaminarla, stante la tardività della sua proposizione, nella memoria n. ex art. 183 c.p.c. e non nella comparsa di risposta, da parte della convenuta Controparte_9
l'appellante che la banca convenuta non avrebbe potuto giovarsi della
[...] medesima eccezione avanzata dalla nella propria comparsa di risposta CP_5 in quanto formulata da un soggetto coinvolto nel giudizio solo nella qualità di formale esecutore dei pagamenti oggetto di revocatoria, ma estraneo alla
4 vicenda sostanziale dedotta in lite, tanto che la stessa aveva eccepito il CP_5 proprio difetto della propria legittimazione passiva.
Trattasi, conclude l'appellante, di un'inammissibile eccezione de jure tertii, che poteva essere validamente formulata soltanto dalla banca convenuta.
Con il secondo motivo di appello, avanzato subordinatamente al mancato accoglimento della prima censura, il critica la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, terzo comma, c.c., che i pagamenti oggetto di revocatoria fossero relativi a “debiti scaduti”.
Sostiene al riguardo che i pagamenti previsti dall'accordo transattivo tra la e la da effettuarsi a mezzo bonifico bancario in favore della Pt_1 CP_4 [...] dovevano rispettare precise scadenze temporali;
detto accordo, CP_1 prosegue l'appellante, non conteneva affatto una mera calendarizzazione dei termini per l'adempimento di debiti già scaduti ed insoluti, bensì “nuovi impegni;
- nuovi debiti (diversi, dunque, da quelli preesistenti, in primis per il loro im1porto); - e, soprattutto, NUOVE SCADENZE”; di conseguenza, durante il vigore di tale patto, i pagamenti erano atti dovuti alle scadenze temporali ivi fissate, ma non relativi a debiti scaduti, da ritenersi tali solo dopo l'inutile decorso di dette scadenze.
Il primo motivo è fondato.
L'azione revocatoria proposta dal curatore del ha ad oggetto i Parte_1 pagamenti eseguiti dalla fallita in bonis in favore della creditrice Controparte_1
a mezzo un terzo, la ed è stata proposta, come si evince CP_5 chiaramente dalla prospettazione attorea e dalle conclusioni contenute nell'atto di citazione, esclusivamente nei confronti della titolare del credito, la CP_1
e per essa, la sua mandataria
[...] CP_2
Di conseguenza solo quest'ultima, in quanto parte in senso sostanziale e destinatario degli effetti sostanziali della pronuncia di inefficacia richiesta, avrebbe avuto interesse e legittimazione a proporre l'eccezione di irrevocabilità dei pagamenti, pacificamente da qualificarsi come “eccezione in senso stretto”
(v. per tutte Cass. n. n.8022/2024), ossia ad opporre l'esistenza di un fatto
5 impeditivo, qual è l'irrevocabilità del pagamento di debiti scaduti, volti a paralizzare la pretesa del curatore del fallimento.
L'eccezione, proposta dalla nella qualità di mandataria della CP_2 CP_10
solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., era tardiva e, dunque,
[...] CP_1 stante la sua inammissibilità, non poteva essere esaminata dal primo giudice.
Nei confronti della evocata in giudizio nella qualità di materiale CP_5 autore del pagamento, l'odierno appellante non ha svolto alcuna domanda di inefficacia sicché l'eccezione di irrevocabilità, pur tempestivamente proposta da detta convenuta, non poteva essere esaminata dal giudice di primo grado risolvendosi la stessa, come correttamente rilevato dall'appellante, in una exceptio iure tertii essendo detta parte processuale del tutto priva di interesse a contrastare la domanda proposta nei confronti del beneficiario del pagamento né portatore di specifici interessi da far valere in nome proprio o in veste di sostituto processuale delle altre parti convenute.
Il motivo va dunque accolto e ciò comporta l'assorbimento del secondo motivo, proposto dall'appellante subordinatamente al mancato accoglimento della prima censura.
Va dunque esaminata nel merito la fondatezza della domanda di inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei pagamenti impugnati, non esaminata dal primo giudice essendosi la pronuncia impugnata arrestata alla declaratoria di irrevocabilità ai sensi dell'art. 2901 , terzo comma, c.c.
Ad avviso di questa Corte la domanda non può trovare accoglimento non avendo il appellante comprovato la sussistenza dell'elemento oggettivo Parte_1 dell'azione proposta, ossia l'eventus damni.
Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, qui condivisa, il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da: 1) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
2) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
3) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. (Cass. n. 4777/2023; Cass. n. 1489/2022; Cass.
6 n. 36033/2021; Cass. n. 19515/2019; Cass. n. 2253/2015; Cass. n.
26331/2008; Cass. n. 9092/1998).
In caso di azione revocatoria proposta dal curatore sensi della L.Fall., art. 66 è necessario dunque accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte e, dall'altro, se il relativo credito è stato ammesso allo stato passivo della procedura.
Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa dei tre elementi sopra indicati dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 19515/2019 cit;
Cass. n.26331/2008).
Grava dunque sul curatore l'onere di provare che il credito dei creditori ammessi o di alcuni di essi era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole;
non può trovare infatti applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (Cass. n. 1902/2015). Ciò, sia perché il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito, sia perché, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. n.
9565/2018; Cass. n. 8931/2013).
Orbene, facendo pedissequa applicazione dei suesposti principi al caso di specie, rileva questa Corte che il non ha assolto l'onere della prova sullo Parte_1 stesso gravante non avendo depositato alcuna documentazione (es. domande di insinuazione al passivo, progetto di stato passivo, stato passivo definitivo, ecc.) dalla quale poter evincere la consistenza della massa creditoria e la sua risalenza rispetto all'atto impugnato – non dimostrando quindi l'eventus damni.
Il Fallimento attore, come si desume dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (v. pag. 7), ha solo allegato che “nell'autunno del 2018, la – giunta Pt_1
7 ormai “al capolinea” della sua vicenda imprenditoriale – aveva un importante debito chirografario nei confronti della Banca MPS, destinato ad essere postergato (nel prevedibile scenario concorsuale che di lì a poco si sarebbe aperto) ad un enorme debito privilegiato nei confronti dell'Erario”; ma nulla ha allegato e comprovato circa l'effettiva consistenza patrimoniale della fallita né
l'entità della massa creditoria esistente a quell'epoca e la collocazione dei relativi crediti nello stato passivo del . Parte_1
A fronte della generica allegazione in merito al pregiudizio arrecato dagli atti impugnati alla massa dei creditori non può essere neanche validamente invocato il principio di non contestazione.
Detto principio, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione
(Cass. n. 17966/2016; Cass. n. 21460/2019) -esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. n. 26908/2020).
Nel caso di esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore fallimentare, detto principio può dunque operare solo a fronte di indicazioni specifiche da parte dell'attore in ordine ai creditori anteriori all'atto impugnato, all'entità dei crediti ed alla loro ammissione al passivo, tenuto conto del fatto che il convenuto è di norma estraneo alle vicende della società fallita e della successiva procedura fallimentare e, quindi, non a conoscenza, nel dettaglio, delle vicende stesse. Non si tratta, cioè, di fatti "comuni" alle parti per i quali può valere il principio di cui all'art. 115 c.p.c.
In definitiva deve ritenersi, a parere di questa Corte, insussistente il requisito dell'eventus damni richiesto ai fini dell'utile esperimento dell'actio pauliana con la conseguenza che la domanda proposta in primo grado ed esaminata in questa sede deve essere rigettata.
L'appello va dunque rigettato e la statuizione di rigetto della domanda confermata, sebbene sulla base di diverse argomentazioni.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano in favore della
[...] come in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 applicando valori minimi CP_1 per le varie fasi in cui si è articolata la difesa.
Nulla nei confronti delle altre parti evocate in giudizio stante la loro mancata costituzione.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 rappresentata da delle spese di lite che Controparte_3 liquida in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre iva cpa e rimborso forfetario (nella misura del 15% del compenso);
3) dichiara la sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Così deciso in Salerno, in data 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
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