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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 145/2025 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 27.05.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione del ricorrente alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate in atti,
ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 145/2025 avente ad oggetto:
“assicurazione contro i danni”, vertente
TRA (c.f. , p.iva ), in persona del legale rappr. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano del foro di Napoli (c.f. , C.F._1
(indirizzo pec: , che la rappresenta e Email_1
difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, (c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Lombardi (AV)
Resistente
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20.01.2025, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Avellino, , esponendo che: 1) con Controparte_1
polizza n. 078709026, rinnovata dal periodo 02.07.2018 al 02.01.2019, aveva assicurato per la r.c.a. il veicolo di proprietà di con targa di prova n. X014318; Parte_2
-2) in seguito a richiesta di risarcimento dei danni, aveva provveduto al pagamento, in favore degli eredi di , dell'importo complessivo di € 288.057,99; 4) Persona_1
senza esito rimaneva la richiesta al di restituzione dell'importo Parte_2
pagato.
Sulla base di tali premesse, agiva in via di rivalsa nei confronti di Parte_1
, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € Parte_2
288.057,99, oltre interessi, con vittoria di spese di giudizio.
pag. 2/4 Con decreto del 12.02.2015, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione ed assegnava al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto.
Con ordinanza del 15.04.2025, il Tribunale rilevava la inesistenza della notifica del ricorso introduttivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è improcedibile per le ragioni che si passano ad illustrare.
Dall'esame del certificato di morte, depositato in data 31.03.2025, è emerso che il resistente è deceduto in Sant'Angelo dei Lombardi in data Parte_2
15.01.2025.
La morte è avvenuta prima della notifica del ricorso introduttivo.
Il ricorso, quindi, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non risulta notificato in data 20.2.25, in quanto il destinatario era “deceduto”.
In punto di diritto, deve osservarsi che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio a persona già deceduta è giuridicamente inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici, per la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale tra le parti, non trovando applicazione l'istituto della successione nel diritto controverso e quello della interruzione del processo (cfr. Cass. 11506/2022).
Dunque, attesa la giuridica inesistenza della notifica del ricorso, lo stesso va dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto per le spese di lite, attesa la mancata instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
dichiara improcedibile il ricorso.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 4/4
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 145/2025 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 27.05.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione del ricorrente alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate in atti,
ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 145/2025 avente ad oggetto:
“assicurazione contro i danni”, vertente
TRA (c.f. , p.iva ), in persona del legale rappr. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano del foro di Napoli (c.f. , C.F._1
(indirizzo pec: , che la rappresenta e Email_1
difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, (c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Lombardi (AV)
Resistente
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20.01.2025, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Avellino, , esponendo che: 1) con Controparte_1
polizza n. 078709026, rinnovata dal periodo 02.07.2018 al 02.01.2019, aveva assicurato per la r.c.a. il veicolo di proprietà di con targa di prova n. X014318; Parte_2
-2) in seguito a richiesta di risarcimento dei danni, aveva provveduto al pagamento, in favore degli eredi di , dell'importo complessivo di € 288.057,99; 4) Persona_1
senza esito rimaneva la richiesta al di restituzione dell'importo Parte_2
pagato.
Sulla base di tali premesse, agiva in via di rivalsa nei confronti di Parte_1
, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € Parte_2
288.057,99, oltre interessi, con vittoria di spese di giudizio.
pag. 2/4 Con decreto del 12.02.2015, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione ed assegnava al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto.
Con ordinanza del 15.04.2025, il Tribunale rilevava la inesistenza della notifica del ricorso introduttivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è improcedibile per le ragioni che si passano ad illustrare.
Dall'esame del certificato di morte, depositato in data 31.03.2025, è emerso che il resistente è deceduto in Sant'Angelo dei Lombardi in data Parte_2
15.01.2025.
La morte è avvenuta prima della notifica del ricorso introduttivo.
Il ricorso, quindi, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non risulta notificato in data 20.2.25, in quanto il destinatario era “deceduto”.
In punto di diritto, deve osservarsi che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio a persona già deceduta è giuridicamente inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici, per la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale tra le parti, non trovando applicazione l'istituto della successione nel diritto controverso e quello della interruzione del processo (cfr. Cass. 11506/2022).
Dunque, attesa la giuridica inesistenza della notifica del ricorso, lo stesso va dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto per le spese di lite, attesa la mancata instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
dichiara improcedibile il ricorso.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 4/4