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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 388/2024, che porta riunita la causa iscritta al numero di ruolo generale 527/2024, avente per oggetto “opposizioni ad avviso di addebito”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. AR C.F._1 Parte_2
- con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO COLZANI, C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. La presente decisione viene emessa a seguito dell'udienza di discussione in trattazione scritta.
Il giudizio ha ad oggetto due cause riunite, relative a tre diversi avvisi di addebito generati dalla vicenda imprenditoriale, di cui sono protagonisti i fratelli e , AR Pt_2
i quali, in data 4 dicembre 2017 sono diventati soci lavoratori dell'impresa artigiana denominata IMPRESA LL S.R.L., mentre in precedenza era titolare AR
dell'impresa individuale artigiana, di cui è stato collaboratore famigliare. Parte_2 Le parti hanno dato atto che sono stati pagati i due avvisi di addebito n.
43420240000151187000 e n. 43420240000151288000, entrambi oggetto della causa rubricata al n. 527/2024 r.g. e relativi alla contribuzione per l'anno 2017 (dovuta sia da Parte_2
per l'attività svolta in favore della IMPRESA LL S.R.L., sia da , quale AR
titolare dell'impresa individuale, per la posizione del fratello collaboratore). Rispetto alle domande proposte con riferimento a tali avvisi di addebito, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua invece la domanda di annullamento proposta da avente ad oggetto Parte_2
l'avviso di addebito n. 43420240000096405000 di euro 7.596,51 a titolo di contribuzione per l'anno 2018 (oltre sanzioni per € 3.233,82), dovuta dal predetto quale titolare, per l'attività svolta in favore dell'IMPRESA LL S.R.L..
2. A fondamento della domanda di annullamento, LL ER assume che la contribuzione richiesta dall è già stata pagata da , che però l'ha CP_2 AR
versata continuando ad utilizzare la precedente posizione di collaboratore del fratello, nonostante questa fosse cessata il 30.11.2017.
In ragione di tale pagamento, aveva già proposto ricorso avverso la Parte_2
comunicazione di debito, trasmessagli prima della notifica dell'avviso di addebito in contestazione, ma l'Istituto aveva rigettato il ricorso amministrativo per la ragione che i versamenti effettuati da per l'anno 2018 -evidentemente anche quelli AR
relativi al fratello sono stati accreditati tutti sulla posizione di stesso, Pt_2 Pt_1
essendo cessata la posizione del fratello quale collaboratore. Sul presupposto che “il msg.
Hermes n. 8080/2014 stabilisce che il soggetto che effettua la delega, i cui dati sono esposti nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24, deve coincidere con il soggetto beneficiario del pagamento ai fini contributivi, in questo caso corrispondente al sig.
[...]
”, l'Istituto ha ritenuto che “trattandosi di soggetti giuridici diversi, non è possibile Pt_1
procedere con lo storno del versamento accreditato sulla posizione del sig. AR
a copertura del debito contestato al sig. ”, comunque peritandosi di avvisare Parte_2
l'istante ) che “le somme risultanti a credito sulla posizione del sig. AR [...]
[..
[...] possono, eventualmente, essere chieste a rimborso da quest'ultimo” (cfr. delibera di Pt_3
rigetto sub doc. n. 3 del ricorso rg n. 388/2024).
In definitiva, come lamentato dalla difesa attorea, l'avviso di addebito è stato generato non solo da un errore nel versamento dei contributi, ma anche dal rifiuto dell'istituto di imputare il pagamento effettuato da alla nuova posizione contributiva del fratello AR
, pur essendo stato spiegato all'Istituto, prima dell'emissione dell'AVA, che Parte_2
il versamento era stato sostanzialmente effettuato dal primo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al secondo.
3. In sostanza, la regolarizzazione della posizione contributiva di non è Parte_2
avvenuta perché l non ha ritenuto possibile trasferire nella posizione di CP_1 Pt_2
le somme accreditate in eccesso sulla posizione di . Né in sede di
[...] AR
rigetto del ricorso amministrativo, né in occasione dell'odierno giudizio, l ha peraltro CP_2
dedotto che tali somme versate in eccesso sulla posizione di fossero AR
insufficienti ad assolvere l'obbligazione contributiva di . Parte_2
Si ritiene che il rifiuto dell di procedere, non tanto alla “compensazione”, quanto ad una CP_1
diversa imputazione delle somme versate da sia contraria alla buona fede e AR
correttezza che deve improntare l'operato della Pubblica amministrazione. Quale unica giustificazione di tale rifiuto l adduce le formalità delle proprie procedure: non si nega CP_1
che tali formalità debbano essere osservate dal contribuente, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, ma il loro mancato rispetto non può nemmeno rappresentare un ostacolo insormontabile alla correzione di un errore, in cui sia incorso il contribuente. Del resto, l'avere negato una diversa imputazione dei pagamenti in eccesso effettuati da non rappresenta nemmeno una condotta volta a semplificare AR
l'attività dell , se è vero che la conseguenza di ciò è quella di dare adito ad una richiesta CP_1
di rimborso.
Occorre inoltre considerare che l'errore era riconoscibile da parte dell'Ente, dato che come, come ammesso dalla difesa di parte resistente, il pagamento dei contributi in questione è stato effettuato da nel 2018, quindi in un'epoca in cui l'impresa individuale non AR
esisteva più, ma utilizzando i dati identificativi della omonima ditta individuale presso la quale
3 il ricorrente ] era collaboratore anziché utilizzare la matricola della nuova Parte_2
IMPRESA LL S.R.L..
Non da ultimo, merita osservare che la diversa imputazione appare un'operazione praticabile, se è vero che, ai fini della quantificazione dell'addebito per il mese di dicembre 2017, sulla posizione di quale titolare dell'IMPRESA LL S.R.L., l'Istituto ha dedotto Parte_2
che la contribuzione dovuta è stata calcolata sottraendo dall'imponibile il minimale di un mese
(pag. 3 della memoria difensiva), rispetto al quale però, come correttamente dedotto dalla difesa attorea, la contribuzione era stata pagata sulla posizione (errata) del collaboratore.
In definitiva l'AVA n. 43420240000096405000 va annullato.
Poiché gli altri due AVA, oggetto di impugnazione della causa riunita, sono stati pagati dal ricorrente dopo l'instaurazione del giudizio, sussistono le ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_2
e nei confronti dell AR Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande aventi ad oggetto gli avvisi di addebito n. 43420240000151187000 e n. 43420240000151288000; annulla l'avviso di addebito n. 43420240000096405000; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecco, 10 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 388/2024, che porta riunita la causa iscritta al numero di ruolo generale 527/2024, avente per oggetto “opposizioni ad avviso di addebito”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. AR C.F._1 Parte_2
- con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO COLZANI, C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. La presente decisione viene emessa a seguito dell'udienza di discussione in trattazione scritta.
Il giudizio ha ad oggetto due cause riunite, relative a tre diversi avvisi di addebito generati dalla vicenda imprenditoriale, di cui sono protagonisti i fratelli e , AR Pt_2
i quali, in data 4 dicembre 2017 sono diventati soci lavoratori dell'impresa artigiana denominata IMPRESA LL S.R.L., mentre in precedenza era titolare AR
dell'impresa individuale artigiana, di cui è stato collaboratore famigliare. Parte_2 Le parti hanno dato atto che sono stati pagati i due avvisi di addebito n.
43420240000151187000 e n. 43420240000151288000, entrambi oggetto della causa rubricata al n. 527/2024 r.g. e relativi alla contribuzione per l'anno 2017 (dovuta sia da Parte_2
per l'attività svolta in favore della IMPRESA LL S.R.L., sia da , quale AR
titolare dell'impresa individuale, per la posizione del fratello collaboratore). Rispetto alle domande proposte con riferimento a tali avvisi di addebito, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua invece la domanda di annullamento proposta da avente ad oggetto Parte_2
l'avviso di addebito n. 43420240000096405000 di euro 7.596,51 a titolo di contribuzione per l'anno 2018 (oltre sanzioni per € 3.233,82), dovuta dal predetto quale titolare, per l'attività svolta in favore dell'IMPRESA LL S.R.L..
2. A fondamento della domanda di annullamento, LL ER assume che la contribuzione richiesta dall è già stata pagata da , che però l'ha CP_2 AR
versata continuando ad utilizzare la precedente posizione di collaboratore del fratello, nonostante questa fosse cessata il 30.11.2017.
In ragione di tale pagamento, aveva già proposto ricorso avverso la Parte_2
comunicazione di debito, trasmessagli prima della notifica dell'avviso di addebito in contestazione, ma l'Istituto aveva rigettato il ricorso amministrativo per la ragione che i versamenti effettuati da per l'anno 2018 -evidentemente anche quelli AR
relativi al fratello sono stati accreditati tutti sulla posizione di stesso, Pt_2 Pt_1
essendo cessata la posizione del fratello quale collaboratore. Sul presupposto che “il msg.
Hermes n. 8080/2014 stabilisce che il soggetto che effettua la delega, i cui dati sono esposti nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24, deve coincidere con il soggetto beneficiario del pagamento ai fini contributivi, in questo caso corrispondente al sig.
[...]
”, l'Istituto ha ritenuto che “trattandosi di soggetti giuridici diversi, non è possibile Pt_1
procedere con lo storno del versamento accreditato sulla posizione del sig. AR
a copertura del debito contestato al sig. ”, comunque peritandosi di avvisare Parte_2
l'istante ) che “le somme risultanti a credito sulla posizione del sig. AR [...]
[..
[...] possono, eventualmente, essere chieste a rimborso da quest'ultimo” (cfr. delibera di Pt_3
rigetto sub doc. n. 3 del ricorso rg n. 388/2024).
In definitiva, come lamentato dalla difesa attorea, l'avviso di addebito è stato generato non solo da un errore nel versamento dei contributi, ma anche dal rifiuto dell'istituto di imputare il pagamento effettuato da alla nuova posizione contributiva del fratello AR
, pur essendo stato spiegato all'Istituto, prima dell'emissione dell'AVA, che Parte_2
il versamento era stato sostanzialmente effettuato dal primo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al secondo.
3. In sostanza, la regolarizzazione della posizione contributiva di non è Parte_2
avvenuta perché l non ha ritenuto possibile trasferire nella posizione di CP_1 Pt_2
le somme accreditate in eccesso sulla posizione di . Né in sede di
[...] AR
rigetto del ricorso amministrativo, né in occasione dell'odierno giudizio, l ha peraltro CP_2
dedotto che tali somme versate in eccesso sulla posizione di fossero AR
insufficienti ad assolvere l'obbligazione contributiva di . Parte_2
Si ritiene che il rifiuto dell di procedere, non tanto alla “compensazione”, quanto ad una CP_1
diversa imputazione delle somme versate da sia contraria alla buona fede e AR
correttezza che deve improntare l'operato della Pubblica amministrazione. Quale unica giustificazione di tale rifiuto l adduce le formalità delle proprie procedure: non si nega CP_1
che tali formalità debbano essere osservate dal contribuente, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, ma il loro mancato rispetto non può nemmeno rappresentare un ostacolo insormontabile alla correzione di un errore, in cui sia incorso il contribuente. Del resto, l'avere negato una diversa imputazione dei pagamenti in eccesso effettuati da non rappresenta nemmeno una condotta volta a semplificare AR
l'attività dell , se è vero che la conseguenza di ciò è quella di dare adito ad una richiesta CP_1
di rimborso.
Occorre inoltre considerare che l'errore era riconoscibile da parte dell'Ente, dato che come, come ammesso dalla difesa di parte resistente, il pagamento dei contributi in questione è stato effettuato da nel 2018, quindi in un'epoca in cui l'impresa individuale non AR
esisteva più, ma utilizzando i dati identificativi della omonima ditta individuale presso la quale
3 il ricorrente ] era collaboratore anziché utilizzare la matricola della nuova Parte_2
IMPRESA LL S.R.L..
Non da ultimo, merita osservare che la diversa imputazione appare un'operazione praticabile, se è vero che, ai fini della quantificazione dell'addebito per il mese di dicembre 2017, sulla posizione di quale titolare dell'IMPRESA LL S.R.L., l'Istituto ha dedotto Parte_2
che la contribuzione dovuta è stata calcolata sottraendo dall'imponibile il minimale di un mese
(pag. 3 della memoria difensiva), rispetto al quale però, come correttamente dedotto dalla difesa attorea, la contribuzione era stata pagata sulla posizione (errata) del collaboratore.
In definitiva l'AVA n. 43420240000096405000 va annullato.
Poiché gli altri due AVA, oggetto di impugnazione della causa riunita, sono stati pagati dal ricorrente dopo l'instaurazione del giudizio, sussistono le ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_2
e nei confronti dell AR Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande aventi ad oggetto gli avvisi di addebito n. 43420240000151187000 e n. 43420240000151288000; annulla l'avviso di addebito n. 43420240000096405000; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecco, 10 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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