Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 31/10/2023, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 01373/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01375/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2022, proposto da
NA CA e avv. Tiziana CA, rappresentate e difese dalla stessa avv. Tiziana CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, piazza F. e L. Gullo, 23;
contro
Comune di Fiumefreddo Bruzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza al Viale Trieste, 38;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 501/2017, emessa dal Tribunale Civile di Paola nel giudizio R.G. n. 8/2007 il 7.06.2017, non appellata nei termini di legge e pertanto passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumefreddo Bruzio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, ex artt. 112 e ss., la sig.ra NA CA e l’avv. Tiziana CA lamentavano la mancata ottemperanza da parte del Comune di Fiumefreddo Bruzio alla sentenza in epigrafe, con la quale il suddetto Comune era stato condannato a corrispondere ai genitori dell’allora minore sig.ra NA CA, quali esercenti la potestà genitoriale, la somma di euro 18.063,76 con interessi al saggio legale sull’ammontare dell’originario credito di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto (22 agosto 2005) sino alla data della sentenza, da cui calcolare gli interessi legali ulteriori. All’avv. Tiziana Cadevero, quale avvocato antistatario della parte ricorrente vittoriosa, il pagamento delle spese del giudizio liquidate 170,00 per spese e in euro 3.500,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a., Cassa e rimborso forfetario al 15%.
Le ricorrenti depositavano in giudizio documentazione da cui si evinceva che la sentenza era stata ritualmente notificata in forma esecutiva e che era passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria.
Chiedevano, quindi, di ordinare l’ottemperanza della sentenza in questione, nominando in ogni caso e fin da ora, per l’eventualità di un’ulteriore inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta con l’espresso compito di adottare tutti i provvedimenti attuativi del giudicato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Fiumefreddo Bruzio, eccependo genericamente il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità/infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva che l’Amministrazione intimata ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato. Né il Comune di Fiumefreddo Bruzio, pur ritualmente costituito, ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione nelle more al provvedimento giurisdizionale.
Le eccezioni di difetto di giurisdizione e inammissibilità/infondatezza del ricorso sono dedotte genericamente e non supportate da argomentazioni, fermo restando che, per la prima, valga il richiamo all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. che radica la giurisdizione presso questo Tribunale Amministrativo Regionale.
Risulta altresì trascorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997 e ss.mm.
Sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., per cui l’amministrazione suddetta è tenuta al pagamento di quanto statuito nella sentenza in epigrafe nonché delle spese affrontate dalle parti ricorrenti successivamente all’emissione del suddetto titolo giudiziario, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, ove documentalmente dimostrate.
Quindi, in accoglimento del ricorso in esame, deve rilevarsi l’inottemperanza del Comune, come lamentata, e dichiararsi l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione in epigrafe, detratto quanto già eventualmente pagato nelle more.
Il Collegio ritiene opportuno, al riguardo assegnare all’amministrazione il termine di giorni 40 (quaranta) per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza.
In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto dovrà provvedere, in accoglimento della richiesta del ricorrente, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 40 (quaranta) giorni, a seguito di istanza diretta delle parti ricorrenti, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza.
In caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Fiumefreddo Bruzio di provvedere, entro 40 (quaranta) giorni dalla notificazione a cura delle parti ricorrenti della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal titolo giudiziario di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa in totale indicate (al netto di eventuali somme già corrisposte nelle more);
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine suddetto, entro i successivi 40 (quaranta) giorni, decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Fiumefreddo Bruzio al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in Euro 1.286,00 - e delle spese generali nella misura del 15% - oltre IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO